TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Gop del lavoro dott.ssa EL GE, all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del
12/11/2025, ha pronunziato, depositando telematicamente il dispositivo e la contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai n.2110/2025 e n.4324/2024 RG vertenti
TRA
, nato il [...] a [...], CF elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. PICCIONE SERGIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
TO RI giusta procura generale per atto del Notaio dott. del 21 luglio Persona_1
2015, elettivamente domiciliato in Messina via T. Capra is. 301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_ Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di invalidità civile, esenzione parziale ticket, art.3, commi 1 e 3, legge 104
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11/04/2025 parte ricorrente esponeva che aveva presentato, in data
11.03.2024, istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità al 100% misura utile per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, o in subordine dell'invalidità in misura pari o superiore al 67%, misura utile per il riconoscimento dell'esenzione parziale del ticket sanitario e del riconoscimento dell'art.3, commi 1
e 3, legge 104, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ma che, disposta ctu medico legale, era stato accertato un grado di invalidità pari al 90% a far data dal giugno 2024;
In data 10.03.2025 parte ricorrente aveva mosso dei rilievi critici alla bozza della ctu e in data
11.04.2025 aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il ctu aveva sottovalutato l'effettivo quadro patologico di cui era portatore il ricorrente.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della ctu medico legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità al 100% misura utile per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, o in subordine dell'invalidità in misura pari o superiore al 67%, misura utile per il riconoscimento dell'esenzione parziale del ticket sanitario e del riconoscimento dell'art.3, commi 1 CP_ e 3, legge 104, a decorrere dalla data della domanda amministrativa e condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 15.06.2025 contestando la fondatezza del ricorso per insussistenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art.445 bis c.p.c. iscritto al n.4324/2024 RG, veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in esito al deposito telematico di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa veniva decisa.
È utile premettere che ai sensi dell'art.445 bis comma IV, c.p.c.,”Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.” Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione tende ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario.
Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le domande attoree sono in parte fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della provvidenza invocata in subordine e dalla chiesta decorrenza. Ed invero, il consulente tecnico ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è affetto da infermità, analiticamente descritte nella relazione, e in particolare da: “cardiopatia ipertensiva
(classe funzionale nyha 2°), sindrome algodisfunzionale delle spalle, del rachide e delle ginocchia da omartrosi, spondilodiscoartrosi cervicolombare e gonartrosi bilaterale, sindrome depressivo ansiosa, colelitiasi, sindrome nefrosica da monorene funzionale ” e che tali infermità comportano uno stato invalidante nella misura del 67%, misura utile per l'esenzione parziale del ticket sanitario,
a far data dalla domanda amministrativa del 11.03.2024.
Tali conclusioni, rimaste indenni da censure specifiche, sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la CP_ pronunzia di condanna dell' al pagamento dei ratei.
Il limitato accoglimento delle domande attoree nei termini sopra esposti giustifica la compensazione CP_ tra le parti di metà delle spese di lite. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore di parte ricorrente ex D.M.n.55/2014). Di esse va concessa la richiesta di distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore anticipatario avv. PICCIONE SERGIO, sussistendo la dichiarazione di rito in ricorso. Le spese relative alla c.t.u., liquidate come da separati provvedimenti, restano CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_ ex 445 bis cpc e con ricorso depositato in data 11/04/2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara che è invalido Parte_1
civile nella misura del 67%, misura utile per l'esenzione parziale del ticket sanitario, dall'11.03.2024;
- rigetta per il resto;
CP_
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali, che liquida in euro 584,00 per compensi professionali relativi al procedimento per a.t.p. e in euro 1.130,00 per compensi professionali relativi alla presente fase, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, e che distrae ex art
93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. PICCIONE SERGIO;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' i costi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 13/11/2025 Il Gop
EL GE