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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 337/25 Registro generale Appello Lavoro n. 62/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 5644/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott. Perillo, discussa all'udienza collegiale del 10 aprile 2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Padovano e Patrizio Parte_1
Coccimiglio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Milano, Via Santa Tecla n. 5
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentina Pomares, Sara Anesi e Cecilia Rimoldi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Eversheds-Sutherland in Milano, Via Privata Maria Teresa, n. 4
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o nullità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 30.10.2023, e conseguentemente:
2) in via principale: ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970 ordinare alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannare la medesima società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, al tallone retributivo di Euro 2.229,22 lordi (Euro 2.057,75 x 13/12), ovvero quel diverso tallone retributivo ritenuto di giustizia, e condannare altresì in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione;
3) in via subordinata e salvo gravame, ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. 300/1970 condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 24 mensilità e, così, l'importo di
[1] Euro 53.501,28 lordi (Euro 2.229,22 x 24), ovvero quel diverso inferiore importo che dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 12 mensilità previste dalla medesima norma;
4) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. 300/1970 condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 12 mensilità e, così, l'importo di Euro 26.750,64 lordi (Euro 2.229,22 x 12), ovvero quel diverso inferiore importo che dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 6 mensilità previsto dalla medesima norma;
5) ferma la domanda di cui al punto 1), in caso di accoglimento della domanda di cui al punto 3) e/o 4), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, e per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del
[...] preavviso nella misura di Euro 857,39 lordi, ovvero quel diverso importo che, a tale titolo, dovesse risultare in corso di causa;
6) il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
PER L'APPELLATA:
“In via preliminare:
-accertare e/o dichiarare l'inammissibilità dell'avversario ricorso in appello per tutte le ragioni esposte nella presente memoria e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5644/2024 del Tribunale di Milano in epigrafe descritta, nei capi impugnati da controparte;
Nel merito, in via principale:
-rigettare integralmente l'impugnazione proposta dal sig. con il ricorso in appello richiamato in narrativa in quanto Parte_1 infondata, essendo il licenziamento sorretto da giusta causa ovvero, in via subordinata, da giustificato motivo soggettivo, per tutti i motivi esposti nella presente memoria, e per l'effetto assolvere la Società da ogni domanda in esso contenuta, confermando la sentenza n. 5644/2024 del Tribunale di Milano in epigrafe descritta, nei capi impugnati da controparte;
In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e di liquidazione, in favore dell'appellante, di un qualsivoglia risarcimento dei danni per illegittimo licenziamento, si chiede di limitare la condanna della Società al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista ex lege nella misura minima;
Sempre in via subordinata:
-si eccepiscono l'aliunde percipiendum e l'aliunde perceptum che, nella misura che risulterà in corso di causa, dovranno essere dedotti - in denegata ipotesi - dall'importo che verrà eventualmente riconosciuto all'appellante, sino a totale compensazione;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegatissima ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro, si chiede la restituzione dell'importo erogato dalla Società al sig. titolo di TFR. Pt_1 In via di appello incidentale:
-accogliere l'appello incidentale per tutti i motivi esposti nella presente memoria e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 5644/2024 del Tribunale di Milano in epigrafe descritta, accertare e dichiarare che la condotta posta in essere del sig. Pt_1 in data 12 e 13 ottobre 2023 ha cagionato alla Società un danno pari a Euro 137.217,32, o nella diversa, maggiore o
[...] minore, somma che sarà accertata in corso di causa, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;
per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento, in favore di di Euro 137.217,32, oltre interessi e Parte_1 Controparte_1 rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno, per tutti i motivi esposti nel presente atto, ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di equità o di giustizia, previa compensazione, fino all'occorrenza, delle somme eventualmente dovute dalla Società al sig. incluse quelle per la cessazione del rapporto, con Pt_1 quanto spettante alla convenuta a titolo di risarcimento del danno;
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e refusione del contributo unificato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 5644/2024 il Tribunale di Milano (Dott. Perillo) ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di nonché le Parte_1 Controparte_1 domande riconvenzionali di quest'ultima, compensando integralmente le spese di lite. In particolare, il sig. conveniva in giudizio la predetta società per Pt_1
l'accertamento della inefficacia, illegittimità o nullità del licenziamento per giusta causa, intimatogli con lettera del 30.10.2023, e la condanna della parte convenuta alle conseguenze gradate di cui all'art. 18 L. 300/1970.
[2] Il sig. era stato assunto da in data 1.1.2004 quale addetto Pt_1 Controparte_1 alla produzione, installazione e manutenzione di cabine e porte per ascensori, con inquadramento, da ultimo al livello D2 CCNL Metalmeccanici Industria. Con lettera del 20.10.2023, la società convenuta contestava al lavoratore che, in data 12.10.2023, quest'ultimo avesse volontariamente danneggiato le ante in uscita dal magazzino “WISE”, o, quantomeno, una parte delle stesse e che tali condotte fossero state poste in essere alla presenza del collega sig. CP_2 Pt_2
Il danneggiamento sarebbe avvenuto nel reparto DOOR mediante
[...]
l'assestamento di forti colpi e graffiando le porte con un rivetto. La società contestava, inoltre, che analogo comportamento fosse stato ripetuto il giorno successivo. In pari data (13.10.2023), alle ore 10.35, il sig. Pt_3 [...]
con il supporto del sig. informati Parte_4 Tes_1 Parte_5 dell'accaduto, si recavano nei pressi della postazione TR5 e avrebbero sorpreso il sbattere volontariamente le ante in uscita dal magazzino “WISE” contro un Pt_1 fine corsa della rulliera verde. In tale occasione, il sig. chiedeva al di Pt_3 Pt_1 allontanarsi dalla postazione di lavoro TR5 e successivamente la produzione della linea veniva interrotta. Il sig. appurava, quindi, insieme al che Pt_3 Tes_1 almeno quattordici ante erano state danneggiate, mentre il numero totale di ante danneggiate ammontava almeno a venticinque. Nonostante le giustificazioni del lavoratore, questi veniva licenziato per giusta causa. Il Tribunale si è pronunciato dopo aver disposto attività istruttoria. In particolare, sono stati escussi i testi , e Pt_2 Tes_2 Pt_3 Tes_3 Tes_4 Tes_1
Secondo il primo giudice, i testi della società avrebbero pienamente confermato la ricostruzione della vicenda nei termini prospettati da CP_1
Nello specifico, il teste ha riferito che già nella giornata del 12 Testimone_5 ottobre, mentre era intento con il SI ad alzare la paratia trasportata dal rullo, aveva visto il ricorrente sbatterla violentemente contro il fine corsa. Quanto ai graffi alle porte, pur avendo inizialmente escluso di aver visto il ricorrente utilizzare dei rivetti, dopo aver riletto le dichiarazioni rilasciate all'epoca alla società in atti, il teste ha confermato di aver visto il collega porre in essere tale condotta, ma solo nella giornata del 13 ottobre;
per analoga ragione, solo dopo la lettura delle dichiarazioni rese all'epoca ha rammentato che e solo in occasione Parte_1 della seconda giornata oggetto di contestazione, gli chiedeva di non riferire ad alcuno quanto visto. Il teste responsabile della produzione, ha confermato che nella giornata Pt_3 del 12 ottobre veniva avvisato da delle condotte del e, Testimone_5 Pt_1 recatosi al reparto, si avvedeva che delle ante erano state danneggiate anche con dei rivetti. Analogamente, il giorno successivo il sig. ripeteva la stessa Pt_2 segnalazione e una volta raggiunto il reparto porte con vedeva il Pt_3 Tes_1 sig. danneggiare le ante contro il fine corsa verde. Tale versione è stata Pt_1 confermata dal teste Tes_1
[3] Dalle testimonianze, dunque, sarebbe emerso che il ricorrente, mentre era adibito a una linea di produzione, aveva posto in essere condotte di rilevante gravità, spingendo violentemente le ante contro il fine corsa. Peraltro, talune ante erano state anche graffiate con un rivetto. Nonostante taluni testi abbiano riferito che i danni riportati dalle ante potevano essere maggiormente compatibili con un danneggiamento operato da un macchinario, il Giudice ha dato rilievo all'esperienza diretta dei testimoni che hanno visto il danneggiare le ante e alla circostanza che la verificazione di Pt_1 questo tipo di danno non fosse così frequente come invece lo è stata nel caso di specie. Il Tribunale ha dunque ritenuto che la società abbia provato le condotte oggetto di addebito poste in essere dal lavoratore, mentre quest'ultimo non avrebbe fornito alcuna prova contraria. Il Giudice ha quindi ritenuto sussistente la giusta causa di recesso anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 10, lett. d), sez. IV, Titolo VII CCNL, che ricollega il licenziamento senza preavviso, tra gli altri, al caso in cui vi sia
“danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione”. L'elevato numero di ante oggetto di danneggiamento (tanto per i colpi inferti contro il fine corsa, tanto per i graffi con il rivetto) rappresentano elementi, in uno con l'espressa richiesta del ricorrente al collega di non darne conto ai responsabili, della sussistenza anche della intenzionalità di voler danneggiare beni aziendali, venendo così integrata la fattispecie in esame. Siffatta condotta integrerebbe giusta causa anche in assenza di una previsione contrattuale come quella poc'anzi menzionata. In via riconvenzionale, la società chiedeva il risarcimento del danno patito a seguito delle condotte del SI, tanto in riferimento alla incommerciabilità delle ante danneggiate, quanto al danno “di gestione” per la sospensione della produzione. Il Tribunale ha respinto tali domande poiché la società non avrebbe fornito una prova apprezzabile idonea a quantificare il danno. Inoltre, il primo giudice ha respinto anche le domande di aventi ad oggetto il CP_1 danno all'immagine, in assenza di qualsivoglia eco della vicenda al di fuori del reparto, e il danno potenziale che la società ha dedotto in relazione a possibili reclami relativi a ulteriori 240 ante danneggiate dal ricorrente e già spedite ai clienti, atteso che non era stata avanzata alcuna lamentela da parte dei clienti al momento della sentenza.
Con ricorso del 20.1.2025 ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado chiedendone la parziale riforma per i seguenti motivi: Sull'errata interpretazione delle dichiarazioni dei testimoni del datore di lavoro, nonché sulla contraddittorietà e inattendibilità delle stesse Con la prima censura, l'appellante lamenta l'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, rilevando che le dichiarazioni del teste -integralmente Pt_2
[4] riprodotte al pagg.
3-4 della sentenza - sarebbero confuse e caratterizzate da diverse rettifiche e, di conseguenza, inattendibili. Inoltre, tale testimonianza sarebbe contraddittoria rispetto a quanto dichiarato dagli altri testi. Infatti, il ha dichiarato che il sig. avrebbe sbattuto Pt_2 Pt_1 violentemente 140 porte, mentre il Giudice ha rilevato che non è stato provato il quantum del danno cagionato. La confusione della testimonianza emergerebbe anche nel passaggio in cui il menziona prima il e poi tale come responsabile. Pt_2 Pt_3 Tes_6
Lo stesso teste ha dichiarato, altresì, che non sarebbe in grado di riferire se i colpi inferti dal fossero intenzionali o meno, così come per i graffi sulle ante. Pt_1
Il testimone oculare avrebbe quindi rilasciato una deposizione contraddittoria, che comunque smentirebbe la tesi della società e la motivazione della sentenza, in particolare, in riferimento all'intenzionalità. Peraltro, durante l'escussione, il teste avrebbe ritrattato anche in relazione all'utilizzo di un rivetto da parte del In un passaggio della testimonianza si Pt_1 leggerebbe che non ha mai visto graffiare la porta, mentre poi il teste Pt_2 Pt_1 ha affermato di averlo visto graffiare una porta con un rivetto una sola volta. Allo stesso modo, secondo l'appellante non sarebbe attendibile la testimonianza del sig. atteso che questi non avrebbe assistito ai fatti oggetto delle proprie Pt_3 dichiarazioni ed egli, peraltro, sarebbe il soggetto che ha redatto la perizia tecnica depositata dalla società a supporto della domanda riconvenzionale. Conseguentemente, non sarebbe emerso da alcuna testimonianza che il Pt_1 avesse danneggiato con il rivetto le porte. Infatti, lo stesso avrebbe riferito Pt_3 che le ante danneggiate erano a bordo linea a circa 30 metri dalla postazione del
Pt_1
Ancora, mentre ha dichiarato di avere visto graffiare una sola Tes_5 Pt_1 volta una porta con il rivetto il secondo giorno, il ha affermato che le ante Pt_3 verificate nel secondo giorno non presentavano danni da utilizzo di un rivetto (richiama pag. 5 della sentenza). Inoltre, per quanto riguarda la testimonianza di l'appellante ne Tes_1 sottolinea l'inattendibilità, in quanto intrisa di elementi valutativi. Sull'omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali dei testi di parte ricorrente. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per l'errata valutazione delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente-odierno appellante. Infatti, il sig. avrebbe dichiarato che si occupa dello smaltimento delle porte Tes_2 rovinate e che tutti i giorni si buttano “cassoni di porte” (richiama doc. 5) e, conseguentemente, il fenomeno del danneggiamento sarebbe più frequente di quanto ritenuto dal primo giudice. Infatti, trattandosi di un sistema produttivo automatico, spesso i prodotti sono danneggiati dallo stesso sistema. Tale danneggiamento potrebbe anche essere cagionato dalla scarsa manutenzione eseguita sui macchinari.
[5] Peraltro, il teste avrebbe dichiarato che il 13.10.2023 erano presenti Tes_3 problemi con i macchinari ed è per questo che “le botte erano tutte precise e uguali” sulle porte. Lo stesso teste avrebbe confermato che le ante presentavano Tes_4 ammaccature provocate dalla lamiera o dalla macchina. Sull'assenza di responsabilità del ricorrente, sull'inapplicabilità dell'art. 10 lett. d), Sezione IV, Titolo VII, del CCNL e sull'assenza di danni. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nel punto in cui quest'ultimo ha ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento. Poiché, infatti, il CCNL applicabile prevede espressamente che il licenziamento possa conseguire a un grave nocumento morale o materiale cagionato all'azienda – e riconduce tra le varie ipotesi rilevanti il danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione – ma il Tribunale non avrebbe accertato la sussistenza di alcun danno, il licenziamento difetterebbe di una giusta causa. Peraltro, dall'istruttoria non sarebbe emersa alcuna condotta volontaria del Pt_1
Infatti, i testi di avrebbero riferito di poca curanza, di condotta non standard, CP_1 ossia di comportamenti che, se anche fosse accertato che sono stati tenuti dal sig.
non potrebbero essere considerati dolosi (richiama, in particolare la Pt_1 testimonianza di che non parla di volontarietà). Tes_1
Sarebbe dunque violato il principio della necessaria corrispondenza tra l'addebito contestato e quello posto a fondamento della sanzione disciplinare, poiché nella lettera di contestazione ha dedotto condotte di danneggiamento volontarie. CP_1
Altresì, l'appellante ravvisa la contraddittorietà della sentenza, in particolare, tra il capo in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale di e quello in cui il CP_1
Giudice ha statuito che sia stato danneggiato un elevato numero di ante. Il Giudice avrebbe dovuto quantomeno verificare se dette ante fossero state realmente danneggiate e in che misura, condannando eventualmente il ricorrente al risarcimento del danno. Per quanto riguarda la lesione del rapporto di fiducia, l'appellante ne ravvisa l'insussistenza, dal momento che non è stata provata la volontarietà della condotta del Pt_1
Ancora, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui essa ha ritenuto il responsabile del danneggiamento di 25 ante relative agli ordini di Pt_1 vendita n. 350678189 e n. 350681776, atteso che tale statuizione non troverebbe riscontro in alcuna delle dichiarazioni testimoniali, né nei documenti prodotti. L'appellante chiede dunque di accertare l'illegittimità del licenziamento.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 avversario in quanto inammissibile per la mancata esposizione dei fatti, né indicando specificamente le violazioni di legge denunciate ex art. 434 c.p.c. Peraltro, la società eccepisce il passaggio in giudicato dei capi non impugnati. Nel dettaglio, il sig. non avrebbe riproposto nel proprio appello, nemmeno Pt_1 tramite un mero richiamo, l'eccezione di tardività della contestazione contenuta nel
[6] ricorso ex art. 414 c.p.c., né avrebbe specificamente impugnato il capo della sentenza in cui detta eccezione è stata rigettata. Allo stesso modo, nulla sarebbe stato riproposto circa la sproporzione della sanzione espulsiva e nulla eccepito sui capi della sentenza secondo i quali non sarebbero emerse ragioni di dissapore tra i testi e Parte_1
Nel merito, la società rileva l'infondatezza dell'appello avversario, ripercorrendo sostanzialmente l'iter logico-argomentativo del primo giudice, analizzando specificamente le dichiarazioni dei testi e sottolineando in particolar modo che la testimonianza di non sarebbe intrisa da elementi valutativi, ma Tes_1 connotata da giudizi consistenti in apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico. Rileva, in riferimento all'atto di appello, che solo nel presente grado il Pt_1 avrebbe eccepito che l'attendibilità del teste sarebbe inficiata “dal fatto che Pt_3 egli è stato il soggetto che ha redatto la perizia tecnica depositata dalla datrice di lavoro”. L'eccezione sarebbe dunque inammissibile. Inoltre, la ripropone anche nel presente grado le domande ed eccezioni CP_1 formulate in primo grado. In particolare, rileva, in subordine, la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento. In via ulteriormente subordinata, osserva che nel caso di specie sarebbe applicabile la sola tutela indennitaria da 12 a 24 mensilità ai sensi dell'art. 18, co. 5, St. Lav. A tal riguardo, osserva che i fatti contestati all'appellante risultano materialmente sussistenti. Nel caso in cui Questa Corte dovesse riconoscere l'illegittimità del licenziamento, chiede che sia detratto l'aliunde perceptum e percipiendum.
propone altresì appello incidentale per i seguenti motivi: CP_1
Sul diritto della Società al risarcimento dei danni. Violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c. Con la prima censura, l'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, dal momento che, pur riconoscendo la sussistenza del danno cagionato dal lavoratore, non ha accolto la relativa domanda di risarcimento formulata in primo grado. Infatti, sarebbe pacifico che in data 12 e 13 ottobre 2023 l'odierno appellante avesse danneggiato (di proposito) le ante relative agli ordini di vendita n. 350678189 e n. 350681776 e che le stesse non fossero recuperabili. Inoltre, a causa della condotta del la produzione degli ordini di vendita sarebbe stata Pt_1 sospesa per qualche ora, con aggravio di costi per la società, dal momento che il danno avrebbe prodotto effetti anche nei giorni seguenti. Il danno complessivamente patito da sarebbe così quantificabile: CP_1
Euro 1.378,45, a titolo di danni materiali pari al costo delle 25 ante relative agli ordini di vendita n. 350678189 e n. 350681776 danneggiate in data 12 e 13 ottobre 2023, non recuperabili e conseguentemente da smaltire (cfr. doc. 18 fascicolo di primo grado);
[7] Euro 9.275,00, a titolo di danni di gestione, comprensivi degli oneri retributivi e contributivi sostenuti da per i lavoratori addetti alle attività (cfr. doc. 18 CP_1 fascicolo di primo grado);
Euro 7.523,87, pari al costo delle ulteriori 240 ante danneggiate dall'appellante il 12 e 13 ottobre 2023, relative agli altri ordini di vendita lavorati da quest'ultimo durante tali turni di lavoro, già spedite ai clienti (cfr. docc. 18 e 19 fascicolo di primo grado);
Euro 89.040,00, a titolo di danni per le attività connesse alla gestione dei possibili reclami che verranno inoltrati dai clienti in relazione alle predette 240 ante (oltre al costo dell'anta da sostituire, bisogna infatti considerare tutti gli ulteriori costi a carico di quali spese di trasporto, installazione, rifacimento ordini, CP_1 coordinamento, monitoraggio attività ecc.);
Euro 30.000,00, a titolo di danno all'immagine. Il Tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere sfornita di prova l'allegazione del danno, la quale sarebbe stata compiutamente prodotta nel doc. 18, il cui contenuto sarebbe stato confermato anche dal teste Pt_3
Anche in riferimento al danno all'immagine, rileva che, poiché gli ordini CP_1 possono essere assemblati a distanza di tempo e poi spediti in tutto il mondo, l'effettivo responso da parte della clientela potrebbe ancora arrivare. Infine, l'appellante incidentale rileva che in primo grado aveva formulato un'espressa domanda di liquidazione del danno in via equitativa, con la conseguenza che il Giudice non avrebbe dovuto sottrarsi a tale valutazione. Sul diritto della Società alla rifusione delle spese legali. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Con il secondo motivo, censura la compensazione delle spese di lite operata CP_1 dal primo giudice, rilevando come in primo grado il lavoratore abbia sempre rifiutato ogni proposta transattiva o conciliativa.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante principale ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale valorizzato solamente la deposizione dei testi di parte convenuta ( e senza avvedersi che tali Pt_2 Pt_3 dichiarazioni erano contraddittorie ed inattendibili;
in secondo luogo, per avere il Giudice ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento senza considerare che, tutt'al più, le condotte riferibili al lavoratore potrebbero essere qualificate colpose e improduttive di danni e, come tali, punibili solamente con sanzione conservativa. La società ha, a sua volta, impugnato, in via incidentale, la sentenza per aver ingiustamente rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati dal lavoratore.
[8] Gli appelli sono entrambi infondati per le ragioni di seguito precisate.
In merito ai primi due motivi dell'appello principale, si osserva che il Tribunale, dopo aver riportato tutte le deposizioni testimoniali, ha ritenuto, con ampia motivazione, che l'istruttoria avesse “pienamente confermato la ricostruzione della vicenda nei termini prospettati dalla società”. In particolare, “ , all'epoca lavoratore interinale e, in occasione Testimone_5 dei fatti di causa, addetto insieme a alla citata postazione di Imballo Parte_1
TR5, ha riferito che, già nella giornata del 12 ottobre, mentre era intento con il ricorrente ad alzare la paratia trasportata dal rullo, vedeva il ricorrente sbatterla violentemente contro il fine corsa, circostanza che lo portava a riferire della condotta al responsabile questi sopraggiungeva al reparto Tes_7 verificando il danneggiamento di alcuni bancali;
quanto ai graffi alle porte, pur avendo inizialmente escluso di aver visto il ricorrente utilizzare dei rivetti, dopo aver riletto le dichiarazioni rilasciate all'epoca alla società in atti, il teste ha confermato di aver visto il collega porre in essere tale condotta, ma solo nella giornata del 13 ottobre;
per analoga ragione, solo dopo la lettura delle dichiarazioni rese all'epoca ha rammentato che e solo in occasione della seconda Parte_1 giornata oggetto di contestazione, gli chiedeva di non riferire ad alcuno quanto visto”. Il primo Giudice ha dato inoltre atto che “Il teste , responsabile della Tes_7 produzione, ha confermato che nella giornata del 12 ottobre veniva avvisato da delle condotte del ricorrente e, recatosi al reparto, si avvedeva Testimone_5 che effettivamente delle ante erano danneggiate anche con dei rivetti;
analogamente, il giorno successivo, lo avvisava di analoga Testimone_5 condotta e, recatosi al reparto insieme al collega vedeva Tes_1 Parte_1 danneggiare le ante contro il fine corsa verde;
a quel punto lo allontanava dalla linea e interrompeva la produzione;
anche in quell'occasione verificava il danneggiamento di talune ante;
ha, infine, confermato che gli Testimone_5 riferiva dell'invito del SI a non parlare della vicenda”. Da ultimo, il Tribunale ha precisato che “il teste responsabile Testimone_8 della produzione del reparto cabine, ha dichiarato di essere stato coinvolto nella vicenda solo nella giornata del 13 ottobre, direttamente da che lo Tes_7 chiamava per chiedergli di raggiungerlo al reparto porte” e ivi giunto “vedeva Pt_1 maneggiare con poca curanza le ante delle cabine, lavorava senza guardare l'oggetto che stava curando e usava particolare forza addosso all'oggetto di battuta delle rulliere, il c.d. fine corsa;
a quel punto invitava il lavoratore ad Pt_3 abbandonare la postazione;
insieme a verificava che le ante uscite e Pt_3 disposte sulla rulliera di imballo erano danneggiate con graffi e bozze”. Alla luce di tali deposizioni, il primo Giudice ha osservato che “le dichiarazioni dei testi richiamate ai paragrafi precedenti sono tra loro univoche e assolutamente concordanti, dando ampiamente riscontro delle condotte poste in essere dal ricorrente nelle giornate del 12 e del 13 ottobre 2023 e contestate ai fini di
[9] disciplinari. Per inciso, non sono minimamente emerse ragioni di dissapore tra i testi e non senza considerare che di tutti i fatti di causa tali Parte_1 testimoni sono stati direttamente partecipi vuoi in entrambe le giornate contestate ( ), vuoi in parte ( solo in parte nella giornata del 12 e Testimone_5 Pt_3 direttamente in quella del 13) o in una sola giornata ( Tes_1
In particolare, da tali testimonianze è emerso senza dubbio alcuno che il ricorrente, nel mentre era adibito alla linea di produzione, ha posto in essere condotte di rilevante gravità, spingendo violentemente le ante contro il fine corsa;
quest'ultimo, per inciso, destinato non certo ad assorbire tale tipologia di colpi essendo, nella normalità, una misura estrema di tutela del prodotto nel caso di impatto. Del pari, le testimonianze in commento hanno confermato anche il fatto che il ricorrente graffiava talune ante con un rivetto”. A fronte di tali riscontri, il Tribunale ha correttamente rilevato che, “in tale scenario, nessuno dei testimoni di parte ricorrente ha avuto percezione diretta della vicenda;
i colleghi partecipavano solo alla successiva verifica delle ante danneggiate, che erano state disposte in una zona specifica dalla società. Vero che tali testimoni hanno riferito che, visionati i danni, secondo il loro giudizio sarebbero da attribuirsi a difetti del macchinario e non già a responsabilità individuali del collega. Ma anche a volersi dare credito all'esperienza professionale di tali dipendenti (ragionevolmente, senza insinuare la non genuinità delle dichiarazioni, anche nell'ottica di voler sminuire le responsabilità del collega), resta l'evidenza delle testimonianze dirette di cui si è sopra dato conto per escludere che le valutazioni di tali testi possano essere in questa sede positivamente apprezzate. Tanto più se si considera che, per quanto vero sia che tutti i testi hanno riferito che possa capitare, durante la produzione delle ante, che talune si danneggino, è altresì emerso che il fenomeno, nella normalità, non ha certamente quella costanza accertata nel caso di specie”. Ad avviso del Collegio, le argomentazioni del primo Giudice sono assolutamente condivisibili in quanto danno atto sia delle evidenziate apparenti contraddizioni, dovute al tempo trascorso e, comunque, coerenti con quanto già dichiarato all'epoca dei fatti, sia dei riscontri incrociati (soprattutto con le deposizioni di e il quale ha riferito di aver visto il “maneggiare con poca Pt_3 Tes_1 Pt_1 curanza le ante delle cabine, lavorava senza guardare l'oggetto che stava curando e usava particolare forza addosso all'oggetto di battuta delle rulliere, il c.d. fine corsa”) sia delle ragioni secondo cui le deposizioni del teste dovessero Pt_2 ritenersi massimamente attendibili (trattandosi di lavoratore interinale, non più dipendente della non portatore di interessi personali neppure indiretti o di CP_1 fatto e in rapporti non conflittuali col ricorrente). Gli unici testimoni oculari ( e hanno tutti fornito una Pt_2 Tes_1 Pt_3 medesima versione dei fatti (a parte alcuni particolari del tutto secondari, tali da non incidere sulla veridicità della concorde ricostruzione fattuale).
[10] Dalle risultanze istruttorie, infatti, è emerso con palese evidenza che il sig. Pt_1 nei due giorni oggetto di contestazione, ha adottato una condotta illecita, consistita nello sbattere con inusuale violenza le porte contro il fine corsa, graffiandole pure con un rivetto, lasciando su di esse dei segni e dei colpi. Ciononostante, ha proceduto all'imballo di tali prodotti ammaccati, intimando al collega di Pt_2 non riferire nulla di quanto aveva visto. Quest'ultimo atteggiamento è sintomo di un'intenzione dannosa in quanto, se i segni sulle porte fossero stati causati (come sostiene l'appellante) dal malfunzionamento degli impianti produttivi, non vi sarebbe stata alcuna ragione di imporre il silenzio al collega di lavoro. Tale comportamento è indice di una volontà di occultare gli atti dannosi posti in essere dallo stesso SI. Quest'ultima condotta, consistita – si ripete – nell'indurre il collega a non riferire a nessuno dei difetti riscontrati sulle porte, è sufficiente di per sé a giustificare il licenziamento per giusta causa perché (quand'anche gli atti dannosi non fossero intenzionali) una simile condotta integra di per sé un rilevante inadempimento degli obblighi di diligenza e lealtà. Infatti, il dipendente – obbligato a verificare l'integrità dei prodotti da imballare – ha occultato intenzionalmente alla propria datrice di lavoro gravi difetti di produzione, esponendo quest'ultima a reclami da parte dei clienti con un inevitabile e prevedibile danno all'immagine. E' impossibile, pertanto, sussumere la condotta contestata al lavoratore in quelle punibili con la sola sanzione conservativa. Il fatto, poi, che la società datrice di lavoro non è riuscita a provare l'entità del danno, non significa che la condotta contestata non sia idonea a integrare la giusta causa di recesso. E' noto, infatti, che, per giurisprudenza consolidata, in tema di licenziamento disciplinare, l'assenza di effettive conseguenze pregiudizievoli per il datore di lavoro non valgono di per sé ad escludere la rilevanza disciplinare del fatto. Qualora il datore di lavoro non riesca a precisare il danno subìto o comunque a provare che dall'inadempimento del lavoratore sia derivato un danno di lieve entità non esclude che possa essersi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro, da valutarsi in considerazione della realtà aziendale e delle mansioni svolte e dovendosi comunque valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro. In particolare, è stato altresì precisato che in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della
[11] fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (vedi, da ultimo, Cass., 25/02/2025, n.4945; Cass. ord. n. 23318/2024). Nella specie, quindi, il grave inadempimento del lavoratore è ravvisabile, a prescindere dall'esistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale, nell'aver tenuto una condotta (consistente nel non aver segnalato per due giornate lavorative i difetti delle porte e aver imposto al collega di non riferire nulla di quanto accaduto) che ha irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, ponendo fortemente in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.
Parimenti infondato è l'appello incidentale. Sul punto, il Collegio concorda pienamente con le valutazioni del primo Giudice, il quale ha giustamente osservato che “la quantificazione effettuata dalla società è affidata ad una relazione dell'ing. (manufactoring Director) e del già citato CP_3 responsabile di reparto , senza tuttavia che la società abbia poi offerto Tes_7 ulteriori e apprezzabili elementi per la quantificazione. Prova peraltro oggettivamente agevole, avendo riguardo al valore di commercio del prodotto, della commessa specifica o di commesse analoghe, elementi che consentissero, eventualmente applicando parametri correttivi, di valutare il valore non già di mercato ma della merce all'esito della produzione. In difetto, non vi è una prova apprezzabile che porti a quantificare il danno e, quindi, ad accogliere le domande. Analoghe considerazioni in relazione al danno definito di gestione, ovvero, secondo la tesi societaria, il danno frutto di tutta l'attività che altri dipendenti erano stati chiamati a svolgere per recuperare la commessa. Sul punto la società richiama la medesima relazione sopra citata che, tuttavia, non può certamente fare prova se non arricchita con ulteriori elementi che diano conto non solo della quantità di tempo ma di ulteriori parametri in questa sede apprezzabili per determinare il danno (non senza considerare che non sono state nemmeno prodotte le buste paga dei dipendenti che avrebbero svolto orario straordinario come indicato in tale relazione). Quanto al danno all'immagine, non si comprende dalla lettura della memoria su quali basi si fonderebbe la richiesta, non essendovi stata eco alcuna della vicenda al di fuori del reparto (mediatica o nei confronti dei clienti), circostanza pacifica in quanto nemmeno allegata dalla società. Infine, del tutto infondata è la domanda relativa al risarcimento del danno puramente potenziale che la società deduce in relazione ai possibili reclami relativi ad ulteriori 240 ante danneggiate dal ricorrente e già spedite ai clienti, non essendo, nemmeno ad oggi, emerso che sia stata avanzata lamentela alcuna”. Ad avviso del Collegio, tali osservazioni sono coerenti coi principi in materia. E' noto, infatti, che per ottenere il risarcimento di un danno occorra la prova contestuale dell'an e del quantum. In questa sede, invero, la società, pur fornendo in linea di massima la prova delle ammaccature riscontrate sulle porte danneggiate, si è limitata a rappresentare una mera ipotesi di “costi” di ripristino e di eventuali pregiudizi ulteriori, senza
[12] precisare elementi oggettivi (attestati, ad es., dalle fotografie delle avvenute riparazioni, dai reclami ricevuti dai clienti ovvero dai documenti attestanti l'effettuazione di interventi presso i clienti diretti ad eliminare i vizi delle porte, etc.) in grado di riscontrare tali affermazioni autoreferenziali e indirizzare il Giudice verso una attendibile quantificazione/liquidazione dei danni anche a base equitativa.
Per tutte le ragioni sopra esposte, entrambi gli appelli devono essere rigettati con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5644/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, dando atto che l'appellante ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater, di essere titolare di un reddito in base al quale non è assoggettato a contributo unificato. Milano, il 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[13]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 5644/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott. Perillo, discussa all'udienza collegiale del 10 aprile 2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Padovano e Patrizio Parte_1
Coccimiglio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Milano, Via Santa Tecla n. 5
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valentina Pomares, Sara Anesi e Cecilia Rimoldi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Eversheds-Sutherland in Milano, Via Privata Maria Teresa, n. 4
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o nullità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 30.10.2023, e conseguentemente:
2) in via principale: ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970 ordinare alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannare la medesima società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, al tallone retributivo di Euro 2.229,22 lordi (Euro 2.057,75 x 13/12), ovvero quel diverso tallone retributivo ritenuto di giustizia, e condannare altresì in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione;
3) in via subordinata e salvo gravame, ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. 300/1970 condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 24 mensilità e, così, l'importo di
[1] Euro 53.501,28 lordi (Euro 2.229,22 x 24), ovvero quel diverso inferiore importo che dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 12 mensilità previste dalla medesima norma;
4) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. 300/1970 condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 12 mensilità e, così, l'importo di Euro 26.750,64 lordi (Euro 2.229,22 x 12), ovvero quel diverso inferiore importo che dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 6 mensilità previsto dalla medesima norma;
5) ferma la domanda di cui al punto 1), in caso di accoglimento della domanda di cui al punto 3) e/o 4), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, e per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del
[...] preavviso nella misura di Euro 857,39 lordi, ovvero quel diverso importo che, a tale titolo, dovesse risultare in corso di causa;
6) il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
PER L'APPELLATA:
“In via preliminare:
-accertare e/o dichiarare l'inammissibilità dell'avversario ricorso in appello per tutte le ragioni esposte nella presente memoria e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5644/2024 del Tribunale di Milano in epigrafe descritta, nei capi impugnati da controparte;
Nel merito, in via principale:
-rigettare integralmente l'impugnazione proposta dal sig. con il ricorso in appello richiamato in narrativa in quanto Parte_1 infondata, essendo il licenziamento sorretto da giusta causa ovvero, in via subordinata, da giustificato motivo soggettivo, per tutti i motivi esposti nella presente memoria, e per l'effetto assolvere la Società da ogni domanda in esso contenuta, confermando la sentenza n. 5644/2024 del Tribunale di Milano in epigrafe descritta, nei capi impugnati da controparte;
In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e di liquidazione, in favore dell'appellante, di un qualsivoglia risarcimento dei danni per illegittimo licenziamento, si chiede di limitare la condanna della Società al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista ex lege nella misura minima;
Sempre in via subordinata:
-si eccepiscono l'aliunde percipiendum e l'aliunde perceptum che, nella misura che risulterà in corso di causa, dovranno essere dedotti - in denegata ipotesi - dall'importo che verrà eventualmente riconosciuto all'appellante, sino a totale compensazione;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegatissima ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro, si chiede la restituzione dell'importo erogato dalla Società al sig. titolo di TFR. Pt_1 In via di appello incidentale:
-accogliere l'appello incidentale per tutti i motivi esposti nella presente memoria e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 5644/2024 del Tribunale di Milano in epigrafe descritta, accertare e dichiarare che la condotta posta in essere del sig. Pt_1 in data 12 e 13 ottobre 2023 ha cagionato alla Società un danno pari a Euro 137.217,32, o nella diversa, maggiore o
[...] minore, somma che sarà accertata in corso di causa, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;
per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento, in favore di di Euro 137.217,32, oltre interessi e Parte_1 Controparte_1 rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno, per tutti i motivi esposti nel presente atto, ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di equità o di giustizia, previa compensazione, fino all'occorrenza, delle somme eventualmente dovute dalla Società al sig. incluse quelle per la cessazione del rapporto, con Pt_1 quanto spettante alla convenuta a titolo di risarcimento del danno;
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e refusione del contributo unificato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 5644/2024 il Tribunale di Milano (Dott. Perillo) ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di nonché le Parte_1 Controparte_1 domande riconvenzionali di quest'ultima, compensando integralmente le spese di lite. In particolare, il sig. conveniva in giudizio la predetta società per Pt_1
l'accertamento della inefficacia, illegittimità o nullità del licenziamento per giusta causa, intimatogli con lettera del 30.10.2023, e la condanna della parte convenuta alle conseguenze gradate di cui all'art. 18 L. 300/1970.
[2] Il sig. era stato assunto da in data 1.1.2004 quale addetto Pt_1 Controparte_1 alla produzione, installazione e manutenzione di cabine e porte per ascensori, con inquadramento, da ultimo al livello D2 CCNL Metalmeccanici Industria. Con lettera del 20.10.2023, la società convenuta contestava al lavoratore che, in data 12.10.2023, quest'ultimo avesse volontariamente danneggiato le ante in uscita dal magazzino “WISE”, o, quantomeno, una parte delle stesse e che tali condotte fossero state poste in essere alla presenza del collega sig. CP_2 Pt_2
Il danneggiamento sarebbe avvenuto nel reparto DOOR mediante
[...]
l'assestamento di forti colpi e graffiando le porte con un rivetto. La società contestava, inoltre, che analogo comportamento fosse stato ripetuto il giorno successivo. In pari data (13.10.2023), alle ore 10.35, il sig. Pt_3 [...]
con il supporto del sig. informati Parte_4 Tes_1 Parte_5 dell'accaduto, si recavano nei pressi della postazione TR5 e avrebbero sorpreso il sbattere volontariamente le ante in uscita dal magazzino “WISE” contro un Pt_1 fine corsa della rulliera verde. In tale occasione, il sig. chiedeva al di Pt_3 Pt_1 allontanarsi dalla postazione di lavoro TR5 e successivamente la produzione della linea veniva interrotta. Il sig. appurava, quindi, insieme al che Pt_3 Tes_1 almeno quattordici ante erano state danneggiate, mentre il numero totale di ante danneggiate ammontava almeno a venticinque. Nonostante le giustificazioni del lavoratore, questi veniva licenziato per giusta causa. Il Tribunale si è pronunciato dopo aver disposto attività istruttoria. In particolare, sono stati escussi i testi , e Pt_2 Tes_2 Pt_3 Tes_3 Tes_4 Tes_1
Secondo il primo giudice, i testi della società avrebbero pienamente confermato la ricostruzione della vicenda nei termini prospettati da CP_1
Nello specifico, il teste ha riferito che già nella giornata del 12 Testimone_5 ottobre, mentre era intento con il SI ad alzare la paratia trasportata dal rullo, aveva visto il ricorrente sbatterla violentemente contro il fine corsa. Quanto ai graffi alle porte, pur avendo inizialmente escluso di aver visto il ricorrente utilizzare dei rivetti, dopo aver riletto le dichiarazioni rilasciate all'epoca alla società in atti, il teste ha confermato di aver visto il collega porre in essere tale condotta, ma solo nella giornata del 13 ottobre;
per analoga ragione, solo dopo la lettura delle dichiarazioni rese all'epoca ha rammentato che e solo in occasione Parte_1 della seconda giornata oggetto di contestazione, gli chiedeva di non riferire ad alcuno quanto visto. Il teste responsabile della produzione, ha confermato che nella giornata Pt_3 del 12 ottobre veniva avvisato da delle condotte del e, Testimone_5 Pt_1 recatosi al reparto, si avvedeva che delle ante erano state danneggiate anche con dei rivetti. Analogamente, il giorno successivo il sig. ripeteva la stessa Pt_2 segnalazione e una volta raggiunto il reparto porte con vedeva il Pt_3 Tes_1 sig. danneggiare le ante contro il fine corsa verde. Tale versione è stata Pt_1 confermata dal teste Tes_1
[3] Dalle testimonianze, dunque, sarebbe emerso che il ricorrente, mentre era adibito a una linea di produzione, aveva posto in essere condotte di rilevante gravità, spingendo violentemente le ante contro il fine corsa. Peraltro, talune ante erano state anche graffiate con un rivetto. Nonostante taluni testi abbiano riferito che i danni riportati dalle ante potevano essere maggiormente compatibili con un danneggiamento operato da un macchinario, il Giudice ha dato rilievo all'esperienza diretta dei testimoni che hanno visto il danneggiare le ante e alla circostanza che la verificazione di Pt_1 questo tipo di danno non fosse così frequente come invece lo è stata nel caso di specie. Il Tribunale ha dunque ritenuto che la società abbia provato le condotte oggetto di addebito poste in essere dal lavoratore, mentre quest'ultimo non avrebbe fornito alcuna prova contraria. Il Giudice ha quindi ritenuto sussistente la giusta causa di recesso anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 10, lett. d), sez. IV, Titolo VII CCNL, che ricollega il licenziamento senza preavviso, tra gli altri, al caso in cui vi sia
“danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione”. L'elevato numero di ante oggetto di danneggiamento (tanto per i colpi inferti contro il fine corsa, tanto per i graffi con il rivetto) rappresentano elementi, in uno con l'espressa richiesta del ricorrente al collega di non darne conto ai responsabili, della sussistenza anche della intenzionalità di voler danneggiare beni aziendali, venendo così integrata la fattispecie in esame. Siffatta condotta integrerebbe giusta causa anche in assenza di una previsione contrattuale come quella poc'anzi menzionata. In via riconvenzionale, la società chiedeva il risarcimento del danno patito a seguito delle condotte del SI, tanto in riferimento alla incommerciabilità delle ante danneggiate, quanto al danno “di gestione” per la sospensione della produzione. Il Tribunale ha respinto tali domande poiché la società non avrebbe fornito una prova apprezzabile idonea a quantificare il danno. Inoltre, il primo giudice ha respinto anche le domande di aventi ad oggetto il CP_1 danno all'immagine, in assenza di qualsivoglia eco della vicenda al di fuori del reparto, e il danno potenziale che la società ha dedotto in relazione a possibili reclami relativi a ulteriori 240 ante danneggiate dal ricorrente e già spedite ai clienti, atteso che non era stata avanzata alcuna lamentela da parte dei clienti al momento della sentenza.
Con ricorso del 20.1.2025 ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado chiedendone la parziale riforma per i seguenti motivi: Sull'errata interpretazione delle dichiarazioni dei testimoni del datore di lavoro, nonché sulla contraddittorietà e inattendibilità delle stesse Con la prima censura, l'appellante lamenta l'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, rilevando che le dichiarazioni del teste -integralmente Pt_2
[4] riprodotte al pagg.
3-4 della sentenza - sarebbero confuse e caratterizzate da diverse rettifiche e, di conseguenza, inattendibili. Inoltre, tale testimonianza sarebbe contraddittoria rispetto a quanto dichiarato dagli altri testi. Infatti, il ha dichiarato che il sig. avrebbe sbattuto Pt_2 Pt_1 violentemente 140 porte, mentre il Giudice ha rilevato che non è stato provato il quantum del danno cagionato. La confusione della testimonianza emergerebbe anche nel passaggio in cui il menziona prima il e poi tale come responsabile. Pt_2 Pt_3 Tes_6
Lo stesso teste ha dichiarato, altresì, che non sarebbe in grado di riferire se i colpi inferti dal fossero intenzionali o meno, così come per i graffi sulle ante. Pt_1
Il testimone oculare avrebbe quindi rilasciato una deposizione contraddittoria, che comunque smentirebbe la tesi della società e la motivazione della sentenza, in particolare, in riferimento all'intenzionalità. Peraltro, durante l'escussione, il teste avrebbe ritrattato anche in relazione all'utilizzo di un rivetto da parte del In un passaggio della testimonianza si Pt_1 leggerebbe che non ha mai visto graffiare la porta, mentre poi il teste Pt_2 Pt_1 ha affermato di averlo visto graffiare una porta con un rivetto una sola volta. Allo stesso modo, secondo l'appellante non sarebbe attendibile la testimonianza del sig. atteso che questi non avrebbe assistito ai fatti oggetto delle proprie Pt_3 dichiarazioni ed egli, peraltro, sarebbe il soggetto che ha redatto la perizia tecnica depositata dalla società a supporto della domanda riconvenzionale. Conseguentemente, non sarebbe emerso da alcuna testimonianza che il Pt_1 avesse danneggiato con il rivetto le porte. Infatti, lo stesso avrebbe riferito Pt_3 che le ante danneggiate erano a bordo linea a circa 30 metri dalla postazione del
Pt_1
Ancora, mentre ha dichiarato di avere visto graffiare una sola Tes_5 Pt_1 volta una porta con il rivetto il secondo giorno, il ha affermato che le ante Pt_3 verificate nel secondo giorno non presentavano danni da utilizzo di un rivetto (richiama pag. 5 della sentenza). Inoltre, per quanto riguarda la testimonianza di l'appellante ne Tes_1 sottolinea l'inattendibilità, in quanto intrisa di elementi valutativi. Sull'omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali dei testi di parte ricorrente. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per l'errata valutazione delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente-odierno appellante. Infatti, il sig. avrebbe dichiarato che si occupa dello smaltimento delle porte Tes_2 rovinate e che tutti i giorni si buttano “cassoni di porte” (richiama doc. 5) e, conseguentemente, il fenomeno del danneggiamento sarebbe più frequente di quanto ritenuto dal primo giudice. Infatti, trattandosi di un sistema produttivo automatico, spesso i prodotti sono danneggiati dallo stesso sistema. Tale danneggiamento potrebbe anche essere cagionato dalla scarsa manutenzione eseguita sui macchinari.
[5] Peraltro, il teste avrebbe dichiarato che il 13.10.2023 erano presenti Tes_3 problemi con i macchinari ed è per questo che “le botte erano tutte precise e uguali” sulle porte. Lo stesso teste avrebbe confermato che le ante presentavano Tes_4 ammaccature provocate dalla lamiera o dalla macchina. Sull'assenza di responsabilità del ricorrente, sull'inapplicabilità dell'art. 10 lett. d), Sezione IV, Titolo VII, del CCNL e sull'assenza di danni. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nel punto in cui quest'ultimo ha ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento. Poiché, infatti, il CCNL applicabile prevede espressamente che il licenziamento possa conseguire a un grave nocumento morale o materiale cagionato all'azienda – e riconduce tra le varie ipotesi rilevanti il danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione – ma il Tribunale non avrebbe accertato la sussistenza di alcun danno, il licenziamento difetterebbe di una giusta causa. Peraltro, dall'istruttoria non sarebbe emersa alcuna condotta volontaria del Pt_1
Infatti, i testi di avrebbero riferito di poca curanza, di condotta non standard, CP_1 ossia di comportamenti che, se anche fosse accertato che sono stati tenuti dal sig.
non potrebbero essere considerati dolosi (richiama, in particolare la Pt_1 testimonianza di che non parla di volontarietà). Tes_1
Sarebbe dunque violato il principio della necessaria corrispondenza tra l'addebito contestato e quello posto a fondamento della sanzione disciplinare, poiché nella lettera di contestazione ha dedotto condotte di danneggiamento volontarie. CP_1
Altresì, l'appellante ravvisa la contraddittorietà della sentenza, in particolare, tra il capo in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale di e quello in cui il CP_1
Giudice ha statuito che sia stato danneggiato un elevato numero di ante. Il Giudice avrebbe dovuto quantomeno verificare se dette ante fossero state realmente danneggiate e in che misura, condannando eventualmente il ricorrente al risarcimento del danno. Per quanto riguarda la lesione del rapporto di fiducia, l'appellante ne ravvisa l'insussistenza, dal momento che non è stata provata la volontarietà della condotta del Pt_1
Ancora, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui essa ha ritenuto il responsabile del danneggiamento di 25 ante relative agli ordini di Pt_1 vendita n. 350678189 e n. 350681776, atteso che tale statuizione non troverebbe riscontro in alcuna delle dichiarazioni testimoniali, né nei documenti prodotti. L'appellante chiede dunque di accertare l'illegittimità del licenziamento.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 avversario in quanto inammissibile per la mancata esposizione dei fatti, né indicando specificamente le violazioni di legge denunciate ex art. 434 c.p.c. Peraltro, la società eccepisce il passaggio in giudicato dei capi non impugnati. Nel dettaglio, il sig. non avrebbe riproposto nel proprio appello, nemmeno Pt_1 tramite un mero richiamo, l'eccezione di tardività della contestazione contenuta nel
[6] ricorso ex art. 414 c.p.c., né avrebbe specificamente impugnato il capo della sentenza in cui detta eccezione è stata rigettata. Allo stesso modo, nulla sarebbe stato riproposto circa la sproporzione della sanzione espulsiva e nulla eccepito sui capi della sentenza secondo i quali non sarebbero emerse ragioni di dissapore tra i testi e Parte_1
Nel merito, la società rileva l'infondatezza dell'appello avversario, ripercorrendo sostanzialmente l'iter logico-argomentativo del primo giudice, analizzando specificamente le dichiarazioni dei testi e sottolineando in particolar modo che la testimonianza di non sarebbe intrisa da elementi valutativi, ma Tes_1 connotata da giudizi consistenti in apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico. Rileva, in riferimento all'atto di appello, che solo nel presente grado il Pt_1 avrebbe eccepito che l'attendibilità del teste sarebbe inficiata “dal fatto che Pt_3 egli è stato il soggetto che ha redatto la perizia tecnica depositata dalla datrice di lavoro”. L'eccezione sarebbe dunque inammissibile. Inoltre, la ripropone anche nel presente grado le domande ed eccezioni CP_1 formulate in primo grado. In particolare, rileva, in subordine, la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento. In via ulteriormente subordinata, osserva che nel caso di specie sarebbe applicabile la sola tutela indennitaria da 12 a 24 mensilità ai sensi dell'art. 18, co. 5, St. Lav. A tal riguardo, osserva che i fatti contestati all'appellante risultano materialmente sussistenti. Nel caso in cui Questa Corte dovesse riconoscere l'illegittimità del licenziamento, chiede che sia detratto l'aliunde perceptum e percipiendum.
propone altresì appello incidentale per i seguenti motivi: CP_1
Sul diritto della Società al risarcimento dei danni. Violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c. Con la prima censura, l'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, dal momento che, pur riconoscendo la sussistenza del danno cagionato dal lavoratore, non ha accolto la relativa domanda di risarcimento formulata in primo grado. Infatti, sarebbe pacifico che in data 12 e 13 ottobre 2023 l'odierno appellante avesse danneggiato (di proposito) le ante relative agli ordini di vendita n. 350678189 e n. 350681776 e che le stesse non fossero recuperabili. Inoltre, a causa della condotta del la produzione degli ordini di vendita sarebbe stata Pt_1 sospesa per qualche ora, con aggravio di costi per la società, dal momento che il danno avrebbe prodotto effetti anche nei giorni seguenti. Il danno complessivamente patito da sarebbe così quantificabile: CP_1
Euro 1.378,45, a titolo di danni materiali pari al costo delle 25 ante relative agli ordini di vendita n. 350678189 e n. 350681776 danneggiate in data 12 e 13 ottobre 2023, non recuperabili e conseguentemente da smaltire (cfr. doc. 18 fascicolo di primo grado);
[7] Euro 9.275,00, a titolo di danni di gestione, comprensivi degli oneri retributivi e contributivi sostenuti da per i lavoratori addetti alle attività (cfr. doc. 18 CP_1 fascicolo di primo grado);
Euro 7.523,87, pari al costo delle ulteriori 240 ante danneggiate dall'appellante il 12 e 13 ottobre 2023, relative agli altri ordini di vendita lavorati da quest'ultimo durante tali turni di lavoro, già spedite ai clienti (cfr. docc. 18 e 19 fascicolo di primo grado);
Euro 89.040,00, a titolo di danni per le attività connesse alla gestione dei possibili reclami che verranno inoltrati dai clienti in relazione alle predette 240 ante (oltre al costo dell'anta da sostituire, bisogna infatti considerare tutti gli ulteriori costi a carico di quali spese di trasporto, installazione, rifacimento ordini, CP_1 coordinamento, monitoraggio attività ecc.);
Euro 30.000,00, a titolo di danno all'immagine. Il Tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere sfornita di prova l'allegazione del danno, la quale sarebbe stata compiutamente prodotta nel doc. 18, il cui contenuto sarebbe stato confermato anche dal teste Pt_3
Anche in riferimento al danno all'immagine, rileva che, poiché gli ordini CP_1 possono essere assemblati a distanza di tempo e poi spediti in tutto il mondo, l'effettivo responso da parte della clientela potrebbe ancora arrivare. Infine, l'appellante incidentale rileva che in primo grado aveva formulato un'espressa domanda di liquidazione del danno in via equitativa, con la conseguenza che il Giudice non avrebbe dovuto sottrarsi a tale valutazione. Sul diritto della Società alla rifusione delle spese legali. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Con il secondo motivo, censura la compensazione delle spese di lite operata CP_1 dal primo giudice, rilevando come in primo grado il lavoratore abbia sempre rifiutato ogni proposta transattiva o conciliativa.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante principale ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale valorizzato solamente la deposizione dei testi di parte convenuta ( e senza avvedersi che tali Pt_2 Pt_3 dichiarazioni erano contraddittorie ed inattendibili;
in secondo luogo, per avere il Giudice ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento senza considerare che, tutt'al più, le condotte riferibili al lavoratore potrebbero essere qualificate colpose e improduttive di danni e, come tali, punibili solamente con sanzione conservativa. La società ha, a sua volta, impugnato, in via incidentale, la sentenza per aver ingiustamente rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati dal lavoratore.
[8] Gli appelli sono entrambi infondati per le ragioni di seguito precisate.
In merito ai primi due motivi dell'appello principale, si osserva che il Tribunale, dopo aver riportato tutte le deposizioni testimoniali, ha ritenuto, con ampia motivazione, che l'istruttoria avesse “pienamente confermato la ricostruzione della vicenda nei termini prospettati dalla società”. In particolare, “ , all'epoca lavoratore interinale e, in occasione Testimone_5 dei fatti di causa, addetto insieme a alla citata postazione di Imballo Parte_1
TR5, ha riferito che, già nella giornata del 12 ottobre, mentre era intento con il ricorrente ad alzare la paratia trasportata dal rullo, vedeva il ricorrente sbatterla violentemente contro il fine corsa, circostanza che lo portava a riferire della condotta al responsabile questi sopraggiungeva al reparto Tes_7 verificando il danneggiamento di alcuni bancali;
quanto ai graffi alle porte, pur avendo inizialmente escluso di aver visto il ricorrente utilizzare dei rivetti, dopo aver riletto le dichiarazioni rilasciate all'epoca alla società in atti, il teste ha confermato di aver visto il collega porre in essere tale condotta, ma solo nella giornata del 13 ottobre;
per analoga ragione, solo dopo la lettura delle dichiarazioni rese all'epoca ha rammentato che e solo in occasione della seconda Parte_1 giornata oggetto di contestazione, gli chiedeva di non riferire ad alcuno quanto visto”. Il primo Giudice ha dato inoltre atto che “Il teste , responsabile della Tes_7 produzione, ha confermato che nella giornata del 12 ottobre veniva avvisato da delle condotte del ricorrente e, recatosi al reparto, si avvedeva Testimone_5 che effettivamente delle ante erano danneggiate anche con dei rivetti;
analogamente, il giorno successivo, lo avvisava di analoga Testimone_5 condotta e, recatosi al reparto insieme al collega vedeva Tes_1 Parte_1 danneggiare le ante contro il fine corsa verde;
a quel punto lo allontanava dalla linea e interrompeva la produzione;
anche in quell'occasione verificava il danneggiamento di talune ante;
ha, infine, confermato che gli Testimone_5 riferiva dell'invito del SI a non parlare della vicenda”. Da ultimo, il Tribunale ha precisato che “il teste responsabile Testimone_8 della produzione del reparto cabine, ha dichiarato di essere stato coinvolto nella vicenda solo nella giornata del 13 ottobre, direttamente da che lo Tes_7 chiamava per chiedergli di raggiungerlo al reparto porte” e ivi giunto “vedeva Pt_1 maneggiare con poca curanza le ante delle cabine, lavorava senza guardare l'oggetto che stava curando e usava particolare forza addosso all'oggetto di battuta delle rulliere, il c.d. fine corsa;
a quel punto invitava il lavoratore ad Pt_3 abbandonare la postazione;
insieme a verificava che le ante uscite e Pt_3 disposte sulla rulliera di imballo erano danneggiate con graffi e bozze”. Alla luce di tali deposizioni, il primo Giudice ha osservato che “le dichiarazioni dei testi richiamate ai paragrafi precedenti sono tra loro univoche e assolutamente concordanti, dando ampiamente riscontro delle condotte poste in essere dal ricorrente nelle giornate del 12 e del 13 ottobre 2023 e contestate ai fini di
[9] disciplinari. Per inciso, non sono minimamente emerse ragioni di dissapore tra i testi e non senza considerare che di tutti i fatti di causa tali Parte_1 testimoni sono stati direttamente partecipi vuoi in entrambe le giornate contestate ( ), vuoi in parte ( solo in parte nella giornata del 12 e Testimone_5 Pt_3 direttamente in quella del 13) o in una sola giornata ( Tes_1
In particolare, da tali testimonianze è emerso senza dubbio alcuno che il ricorrente, nel mentre era adibito alla linea di produzione, ha posto in essere condotte di rilevante gravità, spingendo violentemente le ante contro il fine corsa;
quest'ultimo, per inciso, destinato non certo ad assorbire tale tipologia di colpi essendo, nella normalità, una misura estrema di tutela del prodotto nel caso di impatto. Del pari, le testimonianze in commento hanno confermato anche il fatto che il ricorrente graffiava talune ante con un rivetto”. A fronte di tali riscontri, il Tribunale ha correttamente rilevato che, “in tale scenario, nessuno dei testimoni di parte ricorrente ha avuto percezione diretta della vicenda;
i colleghi partecipavano solo alla successiva verifica delle ante danneggiate, che erano state disposte in una zona specifica dalla società. Vero che tali testimoni hanno riferito che, visionati i danni, secondo il loro giudizio sarebbero da attribuirsi a difetti del macchinario e non già a responsabilità individuali del collega. Ma anche a volersi dare credito all'esperienza professionale di tali dipendenti (ragionevolmente, senza insinuare la non genuinità delle dichiarazioni, anche nell'ottica di voler sminuire le responsabilità del collega), resta l'evidenza delle testimonianze dirette di cui si è sopra dato conto per escludere che le valutazioni di tali testi possano essere in questa sede positivamente apprezzate. Tanto più se si considera che, per quanto vero sia che tutti i testi hanno riferito che possa capitare, durante la produzione delle ante, che talune si danneggino, è altresì emerso che il fenomeno, nella normalità, non ha certamente quella costanza accertata nel caso di specie”. Ad avviso del Collegio, le argomentazioni del primo Giudice sono assolutamente condivisibili in quanto danno atto sia delle evidenziate apparenti contraddizioni, dovute al tempo trascorso e, comunque, coerenti con quanto già dichiarato all'epoca dei fatti, sia dei riscontri incrociati (soprattutto con le deposizioni di e il quale ha riferito di aver visto il “maneggiare con poca Pt_3 Tes_1 Pt_1 curanza le ante delle cabine, lavorava senza guardare l'oggetto che stava curando e usava particolare forza addosso all'oggetto di battuta delle rulliere, il c.d. fine corsa”) sia delle ragioni secondo cui le deposizioni del teste dovessero Pt_2 ritenersi massimamente attendibili (trattandosi di lavoratore interinale, non più dipendente della non portatore di interessi personali neppure indiretti o di CP_1 fatto e in rapporti non conflittuali col ricorrente). Gli unici testimoni oculari ( e hanno tutti fornito una Pt_2 Tes_1 Pt_3 medesima versione dei fatti (a parte alcuni particolari del tutto secondari, tali da non incidere sulla veridicità della concorde ricostruzione fattuale).
[10] Dalle risultanze istruttorie, infatti, è emerso con palese evidenza che il sig. Pt_1 nei due giorni oggetto di contestazione, ha adottato una condotta illecita, consistita nello sbattere con inusuale violenza le porte contro il fine corsa, graffiandole pure con un rivetto, lasciando su di esse dei segni e dei colpi. Ciononostante, ha proceduto all'imballo di tali prodotti ammaccati, intimando al collega di Pt_2 non riferire nulla di quanto aveva visto. Quest'ultimo atteggiamento è sintomo di un'intenzione dannosa in quanto, se i segni sulle porte fossero stati causati (come sostiene l'appellante) dal malfunzionamento degli impianti produttivi, non vi sarebbe stata alcuna ragione di imporre il silenzio al collega di lavoro. Tale comportamento è indice di una volontà di occultare gli atti dannosi posti in essere dallo stesso SI. Quest'ultima condotta, consistita – si ripete – nell'indurre il collega a non riferire a nessuno dei difetti riscontrati sulle porte, è sufficiente di per sé a giustificare il licenziamento per giusta causa perché (quand'anche gli atti dannosi non fossero intenzionali) una simile condotta integra di per sé un rilevante inadempimento degli obblighi di diligenza e lealtà. Infatti, il dipendente – obbligato a verificare l'integrità dei prodotti da imballare – ha occultato intenzionalmente alla propria datrice di lavoro gravi difetti di produzione, esponendo quest'ultima a reclami da parte dei clienti con un inevitabile e prevedibile danno all'immagine. E' impossibile, pertanto, sussumere la condotta contestata al lavoratore in quelle punibili con la sola sanzione conservativa. Il fatto, poi, che la società datrice di lavoro non è riuscita a provare l'entità del danno, non significa che la condotta contestata non sia idonea a integrare la giusta causa di recesso. E' noto, infatti, che, per giurisprudenza consolidata, in tema di licenziamento disciplinare, l'assenza di effettive conseguenze pregiudizievoli per il datore di lavoro non valgono di per sé ad escludere la rilevanza disciplinare del fatto. Qualora il datore di lavoro non riesca a precisare il danno subìto o comunque a provare che dall'inadempimento del lavoratore sia derivato un danno di lieve entità non esclude che possa essersi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro, da valutarsi in considerazione della realtà aziendale e delle mansioni svolte e dovendosi comunque valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro. In particolare, è stato altresì precisato che in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della
[11] fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (vedi, da ultimo, Cass., 25/02/2025, n.4945; Cass. ord. n. 23318/2024). Nella specie, quindi, il grave inadempimento del lavoratore è ravvisabile, a prescindere dall'esistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale, nell'aver tenuto una condotta (consistente nel non aver segnalato per due giornate lavorative i difetti delle porte e aver imposto al collega di non riferire nulla di quanto accaduto) che ha irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, ponendo fortemente in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.
Parimenti infondato è l'appello incidentale. Sul punto, il Collegio concorda pienamente con le valutazioni del primo Giudice, il quale ha giustamente osservato che “la quantificazione effettuata dalla società è affidata ad una relazione dell'ing. (manufactoring Director) e del già citato CP_3 responsabile di reparto , senza tuttavia che la società abbia poi offerto Tes_7 ulteriori e apprezzabili elementi per la quantificazione. Prova peraltro oggettivamente agevole, avendo riguardo al valore di commercio del prodotto, della commessa specifica o di commesse analoghe, elementi che consentissero, eventualmente applicando parametri correttivi, di valutare il valore non già di mercato ma della merce all'esito della produzione. In difetto, non vi è una prova apprezzabile che porti a quantificare il danno e, quindi, ad accogliere le domande. Analoghe considerazioni in relazione al danno definito di gestione, ovvero, secondo la tesi societaria, il danno frutto di tutta l'attività che altri dipendenti erano stati chiamati a svolgere per recuperare la commessa. Sul punto la società richiama la medesima relazione sopra citata che, tuttavia, non può certamente fare prova se non arricchita con ulteriori elementi che diano conto non solo della quantità di tempo ma di ulteriori parametri in questa sede apprezzabili per determinare il danno (non senza considerare che non sono state nemmeno prodotte le buste paga dei dipendenti che avrebbero svolto orario straordinario come indicato in tale relazione). Quanto al danno all'immagine, non si comprende dalla lettura della memoria su quali basi si fonderebbe la richiesta, non essendovi stata eco alcuna della vicenda al di fuori del reparto (mediatica o nei confronti dei clienti), circostanza pacifica in quanto nemmeno allegata dalla società. Infine, del tutto infondata è la domanda relativa al risarcimento del danno puramente potenziale che la società deduce in relazione ai possibili reclami relativi ad ulteriori 240 ante danneggiate dal ricorrente e già spedite ai clienti, non essendo, nemmeno ad oggi, emerso che sia stata avanzata lamentela alcuna”. Ad avviso del Collegio, tali osservazioni sono coerenti coi principi in materia. E' noto, infatti, che per ottenere il risarcimento di un danno occorra la prova contestuale dell'an e del quantum. In questa sede, invero, la società, pur fornendo in linea di massima la prova delle ammaccature riscontrate sulle porte danneggiate, si è limitata a rappresentare una mera ipotesi di “costi” di ripristino e di eventuali pregiudizi ulteriori, senza
[12] precisare elementi oggettivi (attestati, ad es., dalle fotografie delle avvenute riparazioni, dai reclami ricevuti dai clienti ovvero dai documenti attestanti l'effettuazione di interventi presso i clienti diretti ad eliminare i vizi delle porte, etc.) in grado di riscontrare tali affermazioni autoreferenziali e indirizzare il Giudice verso una attendibile quantificazione/liquidazione dei danni anche a base equitativa.
Per tutte le ragioni sopra esposte, entrambi gli appelli devono essere rigettati con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5644/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, dando atto che l'appellante ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater, di essere titolare di un reddito in base al quale non è assoggettato a contributo unificato. Milano, il 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[13]