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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 3682/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3682/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Livio APICELLA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore in Salerno al Corso G. Garibaldi n° 33 attore-opponente contro (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Aida CP_1 P.IVA_1
TA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del difensore in Salerno alla Via F.lli De Mattia n°6 convenuto-opposto OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Il presente giudizio inerisce alla fase di merito dell'opposizione svolta in sommaria nell'ambito del procedimento esecutivo rubricato all'R.G.E. 2906/2019 (cui veniva riunito il n. R.G.E. 2992/2019), interposta da avverso l'atto di pignoramento Parte_1 presso il terzo - Controparte_2
- fino a concorrenza dell'importo di € 6.339,04, notificatogli il 28.05.2019
[...] dalla creditrice procedente in forza di cinque avvisi di accertamento Controparte_1 asseritamente notificati in data 2/10/2015 (per le annualità dal 2009 al 2012) ed in data 29/08/2015 (per l'annualità 2013); Detta fase sommaria esitava nell'ordinanza resa in data 16.03.2021, con cui il G.E. accoglieva, tra l'altro, l'istanza di sospensione dell'esecuzione e/o della procedura esecutiva come proposta da , concedendo termine per introdurre il Parte_1 merito. E così, con ricorso depositato in data 04.05.2021, notificato a mezzo p.e.c. alla controparte con pedissequo decreto di fissazione udienza in data 24.09.2021, Parte_1 [...]
[...]
introduceva il presente giudizio di merito, domandando di “dichiarare l'inefficacia
[...] dell' Atto di Pignoramento Presso Terzi impugnato, con conseguente vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Sosteneva l'opponente di non aver mai ricevuto le notifiche degli avvisi, a fronte delle quali avrebbe potuto versare i tributi dovuti senza tutti gli aggravi di sanzioni ed interessi;
considerato il termine di prescrizione dei crediti de quibus pari anni cinque, deduceva che le pretese tributarie in parola fossero ampiamente prescritte al tempo dell'intrapresa esecuzione (2019). Soggiungeva che i crediti in questione rientrassero anche nella disposizione di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2018, che ha regolato la cosiddetta “pace fiscale”, prevedendo lo stralcio dei debiti sino a mille euro sorti nel periodo 2000-2010. Il contraddittorio si formalizzava con la costituzione della , che riproponeva CP_1 nella presente fase tutte le eccezioni e difese ed eccezioni già confutate e disattese dal GE, così concludendo testualmente: “1) Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in favore della Commissione tributaria;
2) Rigettare l'opposizione per la sua tardività; 3) Nel merito, dichiararsi e, per l'effetto, rigettarsi la domanda perché comunque infondata in fatto e in diritto;
4) Condannarsi, in ogni caso, l'opponente alle spese e competenze legali in favore della;
5) Munirsi CP_1 la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione così come per legge”. Il giudizio, istruito documentalmente, perveniva all'udienza del 17.09.2025, celebratasi ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza con termini per lo scambio di memorie conclusionali.
*** Tanto esposto in punto di fatto, il Tribunale, condividendo quanto argomentato dal GE in punto di giurisdizione sulla domanda posta (cui si aggiunge che la Corte di Cassazione
- SS.UU. n. 13123/2018 - ha affermato che a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, con la conseguenza che solo l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017), ritiene di poter procedere alla delibazione della sentenza in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva preliminarmente e sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"). Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, ritiene questo giudicante di poter direttamente rilevare l'inammissibilità della domanda posta da per Parte_1 carenza di interesse. Si rileva, allora, come l'attore, una volta proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed ottenuta in data 16.03.2021 ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., abbia comunque introdotto il giudizio merito ex art. 616 c.p.c. che ci occupa, al fine di ottenere declaratoria di inefficacia dell'atto di pignoramento impugnato. Giova osservare come ai sensi dell'art. 624 c.p.c. - nel testo riformulato dall'art. 49 comma 3 L. 18.6.09 n. 69 - è previsto che nel caso in cui l'esecuzione risulti sospesa ed il giudizio di merito non venga introdotto, il g.e. dichiari d'ufficio l'estinzione della procedura esecutiva, provvedendo anche sulle spese. All'uopo l'art. 616 c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 58 comma 2 L. 18.6.09 n. 69, prevede che la causa di merito attinente al ricorso in opposizione proposto ex art. 615 c.p.c. venga introdotta dalla “parte interessata”. Atteso tale sistema normativo, orientato teleologicamente ad esigenze deflattive del processo, la parte “interessata” all'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c. va qualificata alla stregua del disposto di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c.. Ed invero, in caso di avvenuta sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., atteso l'effetto estintivo della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. conseguente alla mancata introduzione del giudizio di merito, alla quale consegue l'inefficacia del pignoramento, l'interesse concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. è in capo al solo creditore, il quale altrimenti subirebbe l'effetto estintivo del pignoramento, evenienza che giova, invece, a parte debitrice (la nel caso in esame). Al contrario, in caso di rigetto CP_1 dell'opposizione, l'interesse alla introduzione del giudizio di merito si individua con riguardo al debitore, il quale ha l'interesse ad ottenere nel merito una pronuncia di inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi non riconosciuta in sede cautelare ex art. 624 c.p.c. Del resto, il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come la necessaria struttura bifasica delle opposizioni esecutive, vada interpretata nel senso di indefettibilità della fase presso il g.e., in quanto volta a tutelare - oltre che gli interessi delle parti - anche esigenze pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi, mediante l'esercizio dei poteri (anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione (c.f.r. Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, n.25170). In ragione dei principi appena espressi, quindi, ed in particolare l'esigenza deflattiva dei giudizi contenziosi qualificante la ratio di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c., si è affermato in giurisprudenza come la fase dell'opposizione esecutiva si articola in due fasi:- la prima, destinata a svolgersi ed esaurirsi nell'ambito del processo esecutivo, in cui il giudice emette i provvedimenti indilazionabili, sospende eventualmente la procedura esecutiva, e fissa quindi il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
- la seconda, che è appunto il giudizio di merito, la quale è meramente eventuale perché affidata all'iniziativa della parte e che può essere introdotta solo in caso di persistente interesse ad un pronuncia sul merito, con la conseguenza che, in difetto per intervenuta soddisfazione della domanda nella fase endoprocedimentale presso il g.e., la relativa domanda introduttiva di merito va rigettata per carenza di interesse ad agire, che, peraltro, non è neppure ravvisabile in relazione alle sole spese (c.f.r. Tribunale sez. I - Modena, 15/05/2012, n. 799; Tribunale sez. II, Modena, 14/12/2010, n. 1992). Le considerazioni espresse risultano essere applicazione, invero, del principio generale di cui all'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre la domanda processuale la parte deve essere portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, costituendo tale requisito una condizione che deve sussistere fino al momento della decisione (c.f.r. Cassazione civile sez. III, 14/03/2018). Nella fattispecie, premessa l'intervenuta sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., deve ravvisarsi ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c.. in capo al creditore ) e CP_1 non al debitore esecutato ( ) l'interesse concreto ed attuale ex art. 100 Parte_1
c.p.c. a proporre la domanda di merito circa la proposta opposizione avverso il pignoramento, ciò anche in quanto l'ordinanza pronunciata in sede di opposizione è destinata “a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito e, pertanto, inidonea a produrre effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato” (cfr. Cass. 9380/2018) e soprattutto “in quanto suscettibile di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione – nel merito” (cfr. Cass. 23448/2019); in altre parole, era piuttosto interesse della ottenere un “capovolgimento” della situazione (vale a dire il rigetto nel CP_1 merito delle ragioni dell'opponente e la revoca della disposta sospensione), nella consapevolezza che la mancata introduzione della fase di merito dell'opposizione determina una declaratoria di estinzione della procedura ai sensi dell'art. 624 III comma cpc, evento cui solo il creditore ha interesse a scongiurare. Tuttavia, non è stata detta società ad introdurre il giudizio che ci occupa. Consequenzialmente, tenuto conto che al momento della introduzione del giudizio di merito non aveva un interesse concreto alla instaurazione del giudizio, Parte_1 deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea. Circa il governo delle spese del presente procedimento, tenuto conto della pronuncia processuale in oggetto e comunque dell'assenza di orientamenti giurisprudenziali di legittimità specifici in materia, il Tribunale stima equo compensare, ex art. 92 c.p.c., le spese del presente procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede: a) dichiara inammissibile la domanda di merito proposta ex art. 616 c.p.c. da;
Parte_1
b) spese compensate. Così deciso in Salerno, 14.11.25 Il Giudice Alessia PECORARO