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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/12/2025, n. 4765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4765 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6516/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema, applicata extradistrettuale ai sensi dell'art. 23 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile
2024, n. 56, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite nn. R.g. 6516/2014 e 6962/2014 aventi ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” la n. R.g. 6516/2014 promossa da
(C.F. ) nato a [...] [...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. al corso UMBERTO 16/C BARI 70100 (BA); rappres. e dif. dall'Avv. PETRUZZELLI ROSA (C.F. ) C.F._2
OPPONENTE
contro
1 (C.F. quale mandataria per procura speciale di Controparte_1 P.IVA_1
P.I. ) Parte_2 P.IVA_2
rappres. e dif. dall'Avv. LORENZO COTTIGNOLI (C.F. C.F._3
elettivamente domiciliato alla via Nicola Pende n.3 70026 MODUGNO (BA) presso lo studio dell'Avv. ANGELO FORTE OPPOSTA
la n. R.g. 6962/2014
promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._4
elettivamente domicil. alla via Einaudi n.3 BARI 70100 (BA); rappres. e dif. dall'Avv.
AF AR (C.F. ) C.F._5
OPPONENTE contro
(C.F. quale mandataria per procura speciale di Controparte_1 P.IVA_1
P.I. ) Parte_2 P.IVA_2
rappres. e dif. dall'Avv. LORENZO COTTIGNOLI (C.F. C.F._3
elettivamente domiciliato alla via Nicola Pende n.3 70026 MODUGNO (BA) presso lo studio dell'Avv. ANGELO FORTE
OPPOSTA
con l'intervento di
con sede in Roma, Corso Vittorio Controparte_2
Emanuele II n. 154, - codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 1344408100 mandataria della Società a Controparte_3
2 responsabilità limitata, capitale sociale di € 10.000,00, con sede legale in Via V. Alfieri
n. 1, C.F. e PARTITA IVA n. , rappresentata e difesa, dall'Avv. P.IVA_3
OM DE SI (C.F.: ) con studio in Roma, Via C.F._6
Tevere n. 48
INTERVENUTA
già , in persona del Controparte_4 Controparte_5
procuratore speciale dott. CP_6
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti DAVIDE
NO (C.F. ), CodiceFiscale_7 Controparte_7
(C.F. e IA SI (C.F. ) - C.F._8 C.F._9
- ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari alla via Controparte_8
Argiro n. 116
INTERVENUTA
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 16.12.2025 ex art. 281 sexies cpc, applicabile al presente giudizio, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7°, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
1.1) R.G. n. 6516/2014
con citazione notificata in data 17.4.2014 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2014 depositato dal Tribunale di Bari in data
21.02.2014 con il quale, su istanza della gli era stato ingiunto di pagare Parte_2
3 l'importo di euro 47.313,90, oltre agli interessi calcolati al tasso legale sulla quota capitale dal 14.12.2012 al soddisfo e alle spese della procedura liquidate in euro 1233,00, di cui euro 233,00 per esborsi, iva e c.p.a.
L'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo deducendo:
- che dal 6/12/2012 era divenuta titolare di un portafoglio di crediti Parte_2
di cui era originaria creditrice la Controparte_9
- che con il contratto di finanziamento del 13.6.2005, posto a base del decreto opposto, era stata imposta dalla società cessionaria la stipula di una polizza assicurativa il cui premio ammontava ad euro 2.520,00;
- che l'efficacia della suddetta copertura assicurativa era subordinata alla perdita dell'occupazione da lavoro dipendente laddove l'esponente, al momento della sottoscrizione, era un lavoratore autonomo;
- che se avesse ricevuto giusta informativa non avrebbe mai sottoscritto la polizza assicurativa in quanto al momento della stipula non possedeva i requisiti necessari per renderla operativa;
- che il contratto di assicurazione era nullo e conseguentemente lo era anche il contratto di finanziamento.
L'opponente, in via subordinata, ha dedotto che il credito non esisteva nell'importo ingiunto, che la capitalizzazione degli interessi era illegittima come pure il tasso di interessi applicato.
L'opponente ha concluso chiedendo, previa, sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la nullità del contratto di assicurazione acceso contestualmente al contratto di finanziamento n. 00103630082114140 stipulato in data
13.06.2005 e, per l'effetto, dichiarare la nullità di quest'ultimo; in via subordinata, dichiarare l'illegittimità del tasso di interessi applicato << e, per l'effetto, dichiarare la
4 nullità del contratto di finanziamento ovvero emettere ogni consequenziale provvedimento di legge >>, con vittoria e compensi.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 22.10.2014, si è costituita in giudizio la , in qualità di mandataria della chiedendo di Controparte_1 Parte_2
dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla e, per l'effetto Parte_2
confermare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare l'opponente al pagamento delle somme pari a euro 47.313,90 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, << oltre agli interessi calcolati al tasso legale sulla somma capitale dal
14.12.2012 al saldo effettivo >>, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A fondamento delle proprie difese, l'opposta ha dedotto che:
- l'opponente non aveva prodotto il contratto assicurativo e non aveva pertanto fornito la prova di quanto asserito;
- dal prospetto di calcolo degli interessi relativi al contratto di finanziamento risultava applicato un tasso di mora pari al 13,463% per numero giorni 2424, per un totale di mora maturata pari ad euro 22.334,38 che sommato all'imposto di euro 24.979,52 (saldo alla data di decadenza del beneficio, 11.07.2014) dava un importo totale pari ad euro
47.313,90, ossia esattamente l'importo ingiunto in decreto;
- il tasso di mora così determinato risultava essere legittimo in base ai parametri indicati dall'archivio storico dei tassi soglia usura ex art. 2 della legge n.108/1996 applicati alla specifica forma contrattuale di prestito personale. Infatti, nel giugno del 2005, periodo in cui era stato sottoscritto il finanziamento, il tasso di mora medio era del 9,82% e quello di usura del 14,73%, con la conseguenza che il tasso di mora del 13,463% applicato al caso di specie era essere ricompreso nei limiti consentiti dalla legge.
La società opposta, pertanto, ha concluso chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale,
5 accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla nei Parte_2
confronti del e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo o comunque Parte_1
condannare l'opponente al pagamento delle complessiva somma pari ad euro 47.313,90, oltre ai successivi interessi calcolati al tasso legale sulla somma capitale dal 14.12.2012 al saldo effettivo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In data 4.5.2015 si è costituita la nuova cessionaria del credito, la CP_3
a mezzo della procuratrice facendo proprio
[...] Controparte_10
quanto dedotto dalla cedente. In data 11.5.2015 si è costituta la
[...]
quale nuova procuratrice della Controparte_2 Controparte_3
1.2) R.G. n. 6962/2014
Con citazione notificata a mezzo raccomandata spedita il 23.4.2014, Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2014 depositato dal
Tribunale di Bari in data 21.2.2014 con il quale, su istanza della le era Parte_2
stato ingiunto quale coobbligata sulla base del contratto di finanziamento del 13.6.2005 di pagare l'importo di euro 47.313,90, oltre agli interessi calcolati al tasso legale sulla quota capitale dal 14.12.2012 al soddisfo e alle spese della procedura liquidate in euro
1233,00, di cui euro 233,00 per esborsi, iva e c.p.a.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che aveva assunto di essere cessionaria a far data dal 06.12.2012 del Parte_2
contratto di finanziamento n. 00103630082114140 sottoscritto in data 13.06.2005 da con Fiditalia s.r.l.; Parte_1
- che il debitore era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
- che vi era il proprio difetto di legittimazione passiva derivante dall'inadempimento degli obblighi informativi da parte della società opposta poiché, a lei, separata dal coniuge
6 in data 27.08.2012, non erano state comunicate la situazione debitoria e Parte_1
la decadenza dal beneficio del termine;
- che gli interessi moratori erano illegittimi ed usurari;
- che ai sensi dell'art. 2948 cc gli interessi richiesti erano in ogni caso prescritti a partire da luglio 2005.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 31.10.2014, si è costituita in giudizio si è costituita in giudizio la , in qualità di mandataria della Controparte_1 Parte_2
chiedendo a questo Tribunale di accertare la sussistenza del credito ingiunto e, per
[...]
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte pari a euro 47.313,90 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi calcolati al tasso legale sulla somma capitale dal 14.12.2012 al saldo effettivo;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A fondamento delle proprie difese, l'opposta ha dedotto:
- che le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione erano infondate in quanto aveva informato la opponente della posizione debitoria con lettera raccomandata a/r del 26.06.2009 e con atto di diffida dell'08.06.2011 e dell'1.7.2013 regolarmente ricevute;
- il tasso di mora applicato era legittimo in base ai parametri indicati dall'archivio storico dei tassi sogli usura ex art. 2 della legge n.108/1996 applicati alla specifica forma contrattuale;
infatti, nel giugno del 2005, periodo in cui si era stato concluso il finanziamento, era previsto un tasso di mora medio del 9,82% e un tasso di usura del
14,73%, con la conseguenza che il tasso di mora del 13,463% applicato era ricompreso nei limiti consentiti dalla legge.
1.3) All'udienza dell'11.11.2015 è stata disposta la riunione del procedimento avente n.
R.G. 6962/2014 al procedimento n. R.G. 6516/2014.
7 Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettate le richieste di prova orale ed espletata ctu, in data 7.3.2022 si è costituita la quale Controparte_4
nuova cessionaria del credito.
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 29.04.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
In data 29.9.2025 è stata emessa la sentenza non definitiva n. 3349/2025 (depositata in data
30.9.2025) che ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità del contratto di assicurazione stipulato da nonché le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di Parte_1
prescrizione sollevate da;
ha ritenuto che << gli interessi corrispettivi Parte_3
dovevano essere calcolati dalla società finanziatrice secondo il tasso previsto contrattualmente (che la ctu ha verificato non essere usurario) e non secondo i tassi superiori illegittimamente applicati unilateralmente dalla società opposta >> e che il debito degli opponenti andava ammortamento con applicazione degli interessi corrispettivi al tasso contrattualmente previsto >>; infine, ha affermato che << il contratto di finanziamento in atti non prevede un tasso per la quantificazione degli interessi moratori.
Ciò nonostante, la società ingiungente ha applicato, come da “prospetto del calcolo degli interessi” dalla stessa depositato, un tasso di interesse di mora pari al 13,463% non pattuito tra le parti.
Ha pure applicato una penale per decadenza dal termine non prevista contrattualmente
e, pertanto, non dovuta. …
Ne consegue che il debito degli opponenti va ricalcolato applicando gli interessi moratori al tasso contrattualmente previso e senza alcuna penale.
8 Sul punto va precisato che gli interessi moratori andranno calcolati, per evitare un'illegittima capitalizzazione, sulle rate insolute detratti gli interessi corrispettivi e dal momento della decadenza del beneficio del termine sulla sorte capitale residua >>.
Ciò stabilito, la sentenza di cui sopra ha così statuito:
<< revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara illegittimi il tasso degli interessi corrispettivi e il tasso degli interessi di mora applicati dalla società ingiungente;
dichiara che il tasso di mora deve essere calcolato al medesimo tasso degli interessi corrispettivi indicato nel contratto di finanziamento del 13.6.2005 intervenuto tra gli opponenti e la e solo sulla sorte capitale;
CP_9
dichiara non dovuta la penale per decadenza dal beneficio del termine >>.
Ha, poi, rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza con cui ha conferito alla già nominata Ctu, dott.ssa , l'incarico di calcolare la somma ancora dovuta Persona_1
dagli opponenti sulla base del contratto di finanziamento del 13.06.2005 intervenuto tra le parti in causa secondo i criteri indicati nella citata sentenza.
Depositata dalla Ctu in data 26.11.2025 risposta ai quesiti di cui sopra, la causa è stata nuovamente posta in decisione a seguito dell'udienza del 16.12.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Preliminarmente si osserva che, pur se nel presente giudizio sono intervenute le società di volta in volta cessionarie del credito per cui è causa, il processo prosegue tra le parti
9 originarie, ai sensi dell'art. 111 cpc, stante il mancato consenso all'estromissione della società cedente.
2.2 La Ctu, dott. , con la relazione tecnica depositata in data 26.11.2025, Persona_1
tenuto conto di quanto deciso da questo Tribunale con la sentenza non definitiva emessa in corso di causa, ha concluso come segue:
<< Alla luce dell'analisi esposta ai paragrafi precedenti è possibile concludere che:
1) Il debito degli opponenti per sorte capitale alla data del 11/07/2007 è pari ad €
23.506,08;
2) L'ammontare complessivo degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dalla data di decadenza di beneficio del termine alla data di notifica del decreto ingiuntivo,
è pari ad € 10.840,42; Parte_4
3) Il debito degli opponenti alla data del 27/02/2014 è pari ad € 35.593,04;
4) …L'ammontare complessivo degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dalla data di decadenza di beneficio del termine alla data di emissione della sentenza parziale,
Ossia 29/09/2025, è pari ad € 29.768,65
5) Il debito degli opponenti alla data del 29/09/2025 è pari ad € 54.521,27 >>.
La Consulente non ha dato atto di osservazioni sollevate dalle parti avverso la sua relazione tecnica né le stesse hanno depositato atti difensivi contenenti rilievi avverso la medesima.
Sul punto si osserva che la comparsa conclusionale depositata in data 5.12.2025 dall'ultima intervenuta la tratta questioni già decise con la sentenza emessa in corso Controparte_4
di causa sulle quali, pertanto, non si può nuovamente statuire.
Premesso quanto sopra, le conclusioni della Consulente vanno condivise in quanto frutto di un'analisi accurata della situazione di fatto e di una corretta, nonché adeguatamente
10 motivata, applicazione delle regole tecniche proprie della materia in esame.
In particolare, vanno fatte proprie le conclusioni sopra riportate di cui ai punti 1, 2 e 3 e, per le ragioni che hanno condotto ai relativi risultati, si rinvia alla relazione tecnica in atti, che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Si rileva che, in data 27 gennaio 2014, ha chiesto e ottenuto nei Parte_2
confronti degli odierni opponenti un'ingiunzione di pagamento della somma complessiva di Euro 47.313,90, < oltre successivi interessi calcolati al tasso legale sulla somma capitale dal 14.12.2012 al saldo effettivo >>.
La stessa, nel corso di tutto il presente giudizio di opposizione, ha insistito nella richiesta di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo che quantifica, alla data della sua emissione, il credito nella sopra indicata somma, oltre agli interessi calcolati al tasso legale sulla somma capitale.
Il credito, pertanto, va quantificato alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo (o, meglio, alla data del 27.2.2014, presa come data di riferimento dalla Ctu) e sul risultante importo, nei limiti della sorte capitale, vanno riconosciuti gli interessi legali, così come richiesto dalla società ingiungente.
Ne consegue che, in accoglimento parziale della domanda avanzata da Parte_2
gli opponenti vanno condannati a pagare a quest'ultima la somma di € 35.593,04, oltre agli interessi legali dal 28.2.2014 sulla sorte capitale pari ad € 23.506,08.
3) SPESE PROCESSUALI
In considerazione del parziale accoglimento della domanda avanzata da Parte_2
a seguito del parziale accoglimento dei motivi di opposizione formulati da
[...] Pt_1
e da , si ritiene di dover compensare interamente tra le parti le
[...] Parte_3
spese processuali.
11 Le spese di ctu, resasi necessaria a seguito della errata quantificazione del credito effettuata dalla , vanno poste a carico di quest'ultima e delle società cessionarie Pt_2 Parte_2
intervenute che hanno insistito nel rigetto delle proposte opposizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in parziale accoglimento delle opposizioni proposte da e da Parte_1 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2014 emesso nei loro confronti dal
[...]
Tribunale di Bari su istanza della Parte_2
condanna e a pagare alla , in qualità Parte_1 Parte_3 Controparte_1
di mandataria della la somma di € 35.593,04, oltre agli interessi Parte_2
legali dal 28.2.2014 sulla sorte capitale pari ad € 23.506,08; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone a carico solidale della , in qualità di mandataria della Controparte_1 Parte_2
nonché della quale mandataria della
[...] Controparte_2
e della le spese di ctu liquidate con decreti Controparte_3 Controparte_4
emessi in corso di causa.
Così deciso il 27/12/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema, applicata extradistrettuale ai sensi dell'art. 23 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile
2024, n. 56, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite nn. R.g. 6516/2014 e 6962/2014 aventi ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” la n. R.g. 6516/2014 promossa da
(C.F. ) nato a [...] [...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. al corso UMBERTO 16/C BARI 70100 (BA); rappres. e dif. dall'Avv. PETRUZZELLI ROSA (C.F. ) C.F._2
OPPONENTE
contro
1 (C.F. quale mandataria per procura speciale di Controparte_1 P.IVA_1
P.I. ) Parte_2 P.IVA_2
rappres. e dif. dall'Avv. LORENZO COTTIGNOLI (C.F. C.F._3
elettivamente domiciliato alla via Nicola Pende n.3 70026 MODUGNO (BA) presso lo studio dell'Avv. ANGELO FORTE OPPOSTA
la n. R.g. 6962/2014
promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._4
elettivamente domicil. alla via Einaudi n.3 BARI 70100 (BA); rappres. e dif. dall'Avv.
AF AR (C.F. ) C.F._5
OPPONENTE contro
(C.F. quale mandataria per procura speciale di Controparte_1 P.IVA_1
P.I. ) Parte_2 P.IVA_2
rappres. e dif. dall'Avv. LORENZO COTTIGNOLI (C.F. C.F._3
elettivamente domiciliato alla via Nicola Pende n.3 70026 MODUGNO (BA) presso lo studio dell'Avv. ANGELO FORTE
OPPOSTA
con l'intervento di
con sede in Roma, Corso Vittorio Controparte_2
Emanuele II n. 154, - codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 1344408100 mandataria della Società a Controparte_3
2 responsabilità limitata, capitale sociale di € 10.000,00, con sede legale in Via V. Alfieri
n. 1, C.F. e PARTITA IVA n. , rappresentata e difesa, dall'Avv. P.IVA_3
OM DE SI (C.F.: ) con studio in Roma, Via C.F._6
Tevere n. 48
INTERVENUTA
già , in persona del Controparte_4 Controparte_5
procuratore speciale dott. CP_6
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti DAVIDE
NO (C.F. ), CodiceFiscale_7 Controparte_7
(C.F. e IA SI (C.F. ) - C.F._8 C.F._9
- ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari alla via Controparte_8
Argiro n. 116
INTERVENUTA
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 16.12.2025 ex art. 281 sexies cpc, applicabile al presente giudizio, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7°, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
1.1) R.G. n. 6516/2014
con citazione notificata in data 17.4.2014 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2014 depositato dal Tribunale di Bari in data
21.02.2014 con il quale, su istanza della gli era stato ingiunto di pagare Parte_2
3 l'importo di euro 47.313,90, oltre agli interessi calcolati al tasso legale sulla quota capitale dal 14.12.2012 al soddisfo e alle spese della procedura liquidate in euro 1233,00, di cui euro 233,00 per esborsi, iva e c.p.a.
L'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo deducendo:
- che dal 6/12/2012 era divenuta titolare di un portafoglio di crediti Parte_2
di cui era originaria creditrice la Controparte_9
- che con il contratto di finanziamento del 13.6.2005, posto a base del decreto opposto, era stata imposta dalla società cessionaria la stipula di una polizza assicurativa il cui premio ammontava ad euro 2.520,00;
- che l'efficacia della suddetta copertura assicurativa era subordinata alla perdita dell'occupazione da lavoro dipendente laddove l'esponente, al momento della sottoscrizione, era un lavoratore autonomo;
- che se avesse ricevuto giusta informativa non avrebbe mai sottoscritto la polizza assicurativa in quanto al momento della stipula non possedeva i requisiti necessari per renderla operativa;
- che il contratto di assicurazione era nullo e conseguentemente lo era anche il contratto di finanziamento.
L'opponente, in via subordinata, ha dedotto che il credito non esisteva nell'importo ingiunto, che la capitalizzazione degli interessi era illegittima come pure il tasso di interessi applicato.
L'opponente ha concluso chiedendo, previa, sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la nullità del contratto di assicurazione acceso contestualmente al contratto di finanziamento n. 00103630082114140 stipulato in data
13.06.2005 e, per l'effetto, dichiarare la nullità di quest'ultimo; in via subordinata, dichiarare l'illegittimità del tasso di interessi applicato << e, per l'effetto, dichiarare la
4 nullità del contratto di finanziamento ovvero emettere ogni consequenziale provvedimento di legge >>, con vittoria e compensi.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 22.10.2014, si è costituita in giudizio la , in qualità di mandataria della chiedendo di Controparte_1 Parte_2
dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla e, per l'effetto Parte_2
confermare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare l'opponente al pagamento delle somme pari a euro 47.313,90 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, << oltre agli interessi calcolati al tasso legale sulla somma capitale dal
14.12.2012 al saldo effettivo >>, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A fondamento delle proprie difese, l'opposta ha dedotto che:
- l'opponente non aveva prodotto il contratto assicurativo e non aveva pertanto fornito la prova di quanto asserito;
- dal prospetto di calcolo degli interessi relativi al contratto di finanziamento risultava applicato un tasso di mora pari al 13,463% per numero giorni 2424, per un totale di mora maturata pari ad euro 22.334,38 che sommato all'imposto di euro 24.979,52 (saldo alla data di decadenza del beneficio, 11.07.2014) dava un importo totale pari ad euro
47.313,90, ossia esattamente l'importo ingiunto in decreto;
- il tasso di mora così determinato risultava essere legittimo in base ai parametri indicati dall'archivio storico dei tassi soglia usura ex art. 2 della legge n.108/1996 applicati alla specifica forma contrattuale di prestito personale. Infatti, nel giugno del 2005, periodo in cui era stato sottoscritto il finanziamento, il tasso di mora medio era del 9,82% e quello di usura del 14,73%, con la conseguenza che il tasso di mora del 13,463% applicato al caso di specie era essere ricompreso nei limiti consentiti dalla legge.
La società opposta, pertanto, ha concluso chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale,
5 accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla nei Parte_2
confronti del e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo o comunque Parte_1
condannare l'opponente al pagamento delle complessiva somma pari ad euro 47.313,90, oltre ai successivi interessi calcolati al tasso legale sulla somma capitale dal 14.12.2012 al saldo effettivo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In data 4.5.2015 si è costituita la nuova cessionaria del credito, la CP_3
a mezzo della procuratrice facendo proprio
[...] Controparte_10
quanto dedotto dalla cedente. In data 11.5.2015 si è costituta la
[...]
quale nuova procuratrice della Controparte_2 Controparte_3
1.2) R.G. n. 6962/2014
Con citazione notificata a mezzo raccomandata spedita il 23.4.2014, Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2014 depositato dal
Tribunale di Bari in data 21.2.2014 con il quale, su istanza della le era Parte_2
stato ingiunto quale coobbligata sulla base del contratto di finanziamento del 13.6.2005 di pagare l'importo di euro 47.313,90, oltre agli interessi calcolati al tasso legale sulla quota capitale dal 14.12.2012 al soddisfo e alle spese della procedura liquidate in euro
1233,00, di cui euro 233,00 per esborsi, iva e c.p.a.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che aveva assunto di essere cessionaria a far data dal 06.12.2012 del Parte_2
contratto di finanziamento n. 00103630082114140 sottoscritto in data 13.06.2005 da con Fiditalia s.r.l.; Parte_1
- che il debitore era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
- che vi era il proprio difetto di legittimazione passiva derivante dall'inadempimento degli obblighi informativi da parte della società opposta poiché, a lei, separata dal coniuge
6 in data 27.08.2012, non erano state comunicate la situazione debitoria e Parte_1
la decadenza dal beneficio del termine;
- che gli interessi moratori erano illegittimi ed usurari;
- che ai sensi dell'art. 2948 cc gli interessi richiesti erano in ogni caso prescritti a partire da luglio 2005.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 31.10.2014, si è costituita in giudizio si è costituita in giudizio la , in qualità di mandataria della Controparte_1 Parte_2
chiedendo a questo Tribunale di accertare la sussistenza del credito ingiunto e, per
[...]
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte pari a euro 47.313,90 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi calcolati al tasso legale sulla somma capitale dal 14.12.2012 al saldo effettivo;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A fondamento delle proprie difese, l'opposta ha dedotto:
- che le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione erano infondate in quanto aveva informato la opponente della posizione debitoria con lettera raccomandata a/r del 26.06.2009 e con atto di diffida dell'08.06.2011 e dell'1.7.2013 regolarmente ricevute;
- il tasso di mora applicato era legittimo in base ai parametri indicati dall'archivio storico dei tassi sogli usura ex art. 2 della legge n.108/1996 applicati alla specifica forma contrattuale;
infatti, nel giugno del 2005, periodo in cui si era stato concluso il finanziamento, era previsto un tasso di mora medio del 9,82% e un tasso di usura del
14,73%, con la conseguenza che il tasso di mora del 13,463% applicato era ricompreso nei limiti consentiti dalla legge.
1.3) All'udienza dell'11.11.2015 è stata disposta la riunione del procedimento avente n.
R.G. 6962/2014 al procedimento n. R.G. 6516/2014.
7 Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettate le richieste di prova orale ed espletata ctu, in data 7.3.2022 si è costituita la quale Controparte_4
nuova cessionaria del credito.
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 29.04.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
In data 29.9.2025 è stata emessa la sentenza non definitiva n. 3349/2025 (depositata in data
30.9.2025) che ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità del contratto di assicurazione stipulato da nonché le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di Parte_1
prescrizione sollevate da;
ha ritenuto che << gli interessi corrispettivi Parte_3
dovevano essere calcolati dalla società finanziatrice secondo il tasso previsto contrattualmente (che la ctu ha verificato non essere usurario) e non secondo i tassi superiori illegittimamente applicati unilateralmente dalla società opposta >> e che il debito degli opponenti andava ammortamento con applicazione degli interessi corrispettivi al tasso contrattualmente previsto >>; infine, ha affermato che << il contratto di finanziamento in atti non prevede un tasso per la quantificazione degli interessi moratori.
Ciò nonostante, la società ingiungente ha applicato, come da “prospetto del calcolo degli interessi” dalla stessa depositato, un tasso di interesse di mora pari al 13,463% non pattuito tra le parti.
Ha pure applicato una penale per decadenza dal termine non prevista contrattualmente
e, pertanto, non dovuta. …
Ne consegue che il debito degli opponenti va ricalcolato applicando gli interessi moratori al tasso contrattualmente previso e senza alcuna penale.
8 Sul punto va precisato che gli interessi moratori andranno calcolati, per evitare un'illegittima capitalizzazione, sulle rate insolute detratti gli interessi corrispettivi e dal momento della decadenza del beneficio del termine sulla sorte capitale residua >>.
Ciò stabilito, la sentenza di cui sopra ha così statuito:
<< revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara illegittimi il tasso degli interessi corrispettivi e il tasso degli interessi di mora applicati dalla società ingiungente;
dichiara che il tasso di mora deve essere calcolato al medesimo tasso degli interessi corrispettivi indicato nel contratto di finanziamento del 13.6.2005 intervenuto tra gli opponenti e la e solo sulla sorte capitale;
CP_9
dichiara non dovuta la penale per decadenza dal beneficio del termine >>.
Ha, poi, rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza con cui ha conferito alla già nominata Ctu, dott.ssa , l'incarico di calcolare la somma ancora dovuta Persona_1
dagli opponenti sulla base del contratto di finanziamento del 13.06.2005 intervenuto tra le parti in causa secondo i criteri indicati nella citata sentenza.
Depositata dalla Ctu in data 26.11.2025 risposta ai quesiti di cui sopra, la causa è stata nuovamente posta in decisione a seguito dell'udienza del 16.12.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Preliminarmente si osserva che, pur se nel presente giudizio sono intervenute le società di volta in volta cessionarie del credito per cui è causa, il processo prosegue tra le parti
9 originarie, ai sensi dell'art. 111 cpc, stante il mancato consenso all'estromissione della società cedente.
2.2 La Ctu, dott. , con la relazione tecnica depositata in data 26.11.2025, Persona_1
tenuto conto di quanto deciso da questo Tribunale con la sentenza non definitiva emessa in corso di causa, ha concluso come segue:
<< Alla luce dell'analisi esposta ai paragrafi precedenti è possibile concludere che:
1) Il debito degli opponenti per sorte capitale alla data del 11/07/2007 è pari ad €
23.506,08;
2) L'ammontare complessivo degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dalla data di decadenza di beneficio del termine alla data di notifica del decreto ingiuntivo,
è pari ad € 10.840,42; Parte_4
3) Il debito degli opponenti alla data del 27/02/2014 è pari ad € 35.593,04;
4) …L'ammontare complessivo degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dalla data di decadenza di beneficio del termine alla data di emissione della sentenza parziale,
Ossia 29/09/2025, è pari ad € 29.768,65
5) Il debito degli opponenti alla data del 29/09/2025 è pari ad € 54.521,27 >>.
La Consulente non ha dato atto di osservazioni sollevate dalle parti avverso la sua relazione tecnica né le stesse hanno depositato atti difensivi contenenti rilievi avverso la medesima.
Sul punto si osserva che la comparsa conclusionale depositata in data 5.12.2025 dall'ultima intervenuta la tratta questioni già decise con la sentenza emessa in corso Controparte_4
di causa sulle quali, pertanto, non si può nuovamente statuire.
Premesso quanto sopra, le conclusioni della Consulente vanno condivise in quanto frutto di un'analisi accurata della situazione di fatto e di una corretta, nonché adeguatamente
10 motivata, applicazione delle regole tecniche proprie della materia in esame.
In particolare, vanno fatte proprie le conclusioni sopra riportate di cui ai punti 1, 2 e 3 e, per le ragioni che hanno condotto ai relativi risultati, si rinvia alla relazione tecnica in atti, che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Si rileva che, in data 27 gennaio 2014, ha chiesto e ottenuto nei Parte_2
confronti degli odierni opponenti un'ingiunzione di pagamento della somma complessiva di Euro 47.313,90, < oltre successivi interessi calcolati al tasso legale sulla somma capitale dal 14.12.2012 al saldo effettivo >>.
La stessa, nel corso di tutto il presente giudizio di opposizione, ha insistito nella richiesta di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo che quantifica, alla data della sua emissione, il credito nella sopra indicata somma, oltre agli interessi calcolati al tasso legale sulla somma capitale.
Il credito, pertanto, va quantificato alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo (o, meglio, alla data del 27.2.2014, presa come data di riferimento dalla Ctu) e sul risultante importo, nei limiti della sorte capitale, vanno riconosciuti gli interessi legali, così come richiesto dalla società ingiungente.
Ne consegue che, in accoglimento parziale della domanda avanzata da Parte_2
gli opponenti vanno condannati a pagare a quest'ultima la somma di € 35.593,04, oltre agli interessi legali dal 28.2.2014 sulla sorte capitale pari ad € 23.506,08.
3) SPESE PROCESSUALI
In considerazione del parziale accoglimento della domanda avanzata da Parte_2
a seguito del parziale accoglimento dei motivi di opposizione formulati da
[...] Pt_1
e da , si ritiene di dover compensare interamente tra le parti le
[...] Parte_3
spese processuali.
11 Le spese di ctu, resasi necessaria a seguito della errata quantificazione del credito effettuata dalla , vanno poste a carico di quest'ultima e delle società cessionarie Pt_2 Parte_2
intervenute che hanno insistito nel rigetto delle proposte opposizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in parziale accoglimento delle opposizioni proposte da e da Parte_1 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2014 emesso nei loro confronti dal
[...]
Tribunale di Bari su istanza della Parte_2
condanna e a pagare alla , in qualità Parte_1 Parte_3 Controparte_1
di mandataria della la somma di € 35.593,04, oltre agli interessi Parte_2
legali dal 28.2.2014 sulla sorte capitale pari ad € 23.506,08; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone a carico solidale della , in qualità di mandataria della Controparte_1 Parte_2
nonché della quale mandataria della
[...] Controparte_2
e della le spese di ctu liquidate con decreti Controparte_3 Controparte_4
emessi in corso di causa.
Così deciso il 27/12/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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