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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TROVATO GIOACCHINO, Presidente BRAGONI DANIELE, Relatore BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sn L.r. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Gerace 7 56029 Pisa PI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P02PF01024 2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 205/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da Ricorrente_2 telefono_1 CF_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Gerace 7 56124 Pisa PI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P01PF01042 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 206/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 telefono_2 - CF_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P01PF01045 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento specificato in epigrafe, emesso ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 3-bis l. 724/94, dell'art. 41-bis del DPR 600/73 e dell'art. 25 del D. Lgs 446/97, l'Agenzia delle Entrate DP di Pisa ha accertato nei confronti della società “Ricorrente_1
snc” un reddito minimo presunto ai fini imposte dirette ed un valore della produzione netta ai fini Irap/2018 di € 22.899,00; di poi, attribuiva per trasparenza l'utile ai fini irpef/2018 alle socie, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, all'uopo notificando loro appositi avvisi di accertamento in epigrafe indicati. Con detto atto impositivo l'A.E., preso atto che due immobili sino all'anno 2016 allocati in bilancio quali immobilizzazioni venivano, poi, dalla società classificati quali rimanenze, li riteneva, invece, da considerarsi ancora quali immobilizzazioni in quanto niente era cambiato circa la loro destinazione effettiva. In particolare, gli immobili presi in esame erano dati da: - immobile sito in Santa Croce sull'Arno, Indirizzo_1 , civile abitazione cat. A/2 € 74.614,4; - immobile sito in Santa Croce sull'Arno, Indirizzo_2 , civile abitazione, categoria A/7, € 330.000,00; in relazione a questi, assume l'Ufficio che il primo era stato oggetto di locazione con contratti ininterrottamente susseguitisi dall'anno 2007 all'anno 2025, mentre il secondo era stato sempre abitato dalla socia Ricorrente_2 sino alla vendita del medesmo effettivamente conclusa nel dicembre 2022. Dunque, nell'anno 2018 la destinazione dei beni a locazione, l'uno, ed a uso personale dei soci, permaneva, di qui la errata riclassificazione quali rimanenze da immobilizzazioni. Motivava ancora l'Ufficio come la destinazione di tale ultimo bene alla vendita nell'anno 2018 non potesse ritenersi in ragione del mandato conferito ad agenzia immobiliare in quanto privo di data certa e, comunque, confliggente con il comportamento concludente. Concludeva l'A.E. per affermare la natura di “comodo” della società in questione in quanto, nella sostanza, limitata alla gestione di tre immobili di proprietà. Sia la società che i soci proponevano distinti ricorsi avverso detti atti impositivi, all'upo deducendo motivi analoghi ed argomentando: piena buona fede dei contribuenti che, raggiunti nell'anno 2018 da segnalazione circa la anomalia della riclassificazione degli immobili de quibus, ebbero a fornire chiarimenti senza seguito da parte dell'A.E. se non la notifica dello schema d'atto, il 2/12/2024, ed il successivo atto di accertamento qui impugnato. Fermo ciò, non poteva l'A.E. entrare nel merito delle scelte imprenditoriali circa la destinazione da imprimere ai beni facenti parte del patrimonio aziendale che, nella fattispecie, era, tra l'altro, motivata per garantire la continuità aziendale, risultando altrimenti insostenibile il gravare di oneri fiscali come presuntivamente applicabili ove gli immobili de quibus non fossero stati destinati alla vendita. Circa, poi, la effettività di tale ultima destinazione, rilevava come il mandato conferito ad agenzia immobiliare ne era prova, come prova era ricavabile dall'effettiva vendita dell'immobile intervenuta nell'anno 2022, sul punto e circa il lasso temporale, dovendosi tener di conto della crisi del mercato immobiliare e del periodo di pandemia, inoltre garantendo nel medio-tempo la permanenza del socio nell'abitazione la buona manutenzione della stessa;
né, la destinazione alla vendita poteva ritenersi preclusa in ragione del contratto di locazione, essendo questo solo finalizzato a coprire le spese di gestione. Si costituiva in giudizio l'A.E. che
contro
-deduceva in merito ai motivi del ricorso, all'uopo ribadendo le motivazioni già spese in atto impositivo;
evidenziava, altresì, come la segnalazione dell'anno 2018 aveva la solo funzione di segnalare al contribuente la anomalia circa la nuova allocazione a bilancio dei due immobili e, quindi, di invitarlo al ravvedimento operoso, per niente, quindi, potendo costituire affidamento da parte della società circa la correttezza del suo comportamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, previa riunione dei ricorsi, osserva: per quanto, in linea di principio, non si possa negare la collocazione degli immobili tra beni strumentali o beni-merce dipende da una scelta dell'imprenditore, nondimeno questa rimane sindacabile dalla A.F. ove la classificazione in bilancio non corrisponda alla destinazione economica concretamente impressa. Nel caso di specie e con riferimento all'anno 2018, gli elementi indiziari valorizzati dell'Ufficio importano il fondamento di prova presuntiva circa la destinazione dei due immobili de quibus quali strumentali-patrimonio e non già destinati al mercato. Infatti, in coerenza con gli anni precedenti, entrambi gli immobili sono risultati ugualmente impegnati dalla società, l'uno ad uso proprio del socio e l'altro a locazione che con successivi contratti risulta a tutt'oggi in essere. A tale costante destinazione come risultante in fatto, non sono stati opposti elementi di prova utili a dare riscontro alla effettività della scelta imprenditoriale di offerta al mercato della compravendita. Infatti, a parere di questo giudice, mentre la vendita effettivamente conclusa nell'anno 2022 dell'immobile classato A/7 appare troppo distante nel tempo per provare una volontà di offerta in vendita risalente all'anno 2018, dall'altro lato la produzione documentale del mandato conferito ad agenzia immobiliare sin dall'anno 2016 di per se non è concludente se non supportata da prova della attività effettivamente svolta dall'agente immobiliare per promuovere la vendita del bene (diffusione delle immagini degli immobili tramite internet ed inserimento degli stessi in opuscoli, nonché accessi agli immobili con soggetti interessati e proposte di acquisto formulate). Del resto, la stessa Suprema Corte (sez.trib. n.13583/'25) ha evidenziato come la disponibilità del bene in capo al socio e elemento da necessariamente valorizzare proprio ai fini di valutare a fini del test di operatività ex art.30 L.n.724/'94; allo stesso, modo la destinazione durevole del bene al mercato locatizio non può che importare la classificazione del bene quale patrimonio e, quindi, da allocare in bilancio tra le immobilizzazioni. I ricorsi riuniti devono, pertanto, essere respinti cui segue la soccombenza dei ricorrenti nelle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 oltre spese forfettarie.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TROVATO GIOACCHINO, Presidente BRAGONI DANIELE, Relatore BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sn L.r. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Gerace 7 56029 Pisa PI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P02PF01024 2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 205/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da Ricorrente_2 telefono_1 CF_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Gerace 7 56124 Pisa PI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P01PF01042 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 206/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 telefono_2 - CF_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P01PF01045 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento specificato in epigrafe, emesso ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 3-bis l. 724/94, dell'art. 41-bis del DPR 600/73 e dell'art. 25 del D. Lgs 446/97, l'Agenzia delle Entrate DP di Pisa ha accertato nei confronti della società “Ricorrente_1
snc” un reddito minimo presunto ai fini imposte dirette ed un valore della produzione netta ai fini Irap/2018 di € 22.899,00; di poi, attribuiva per trasparenza l'utile ai fini irpef/2018 alle socie, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, all'uopo notificando loro appositi avvisi di accertamento in epigrafe indicati. Con detto atto impositivo l'A.E., preso atto che due immobili sino all'anno 2016 allocati in bilancio quali immobilizzazioni venivano, poi, dalla società classificati quali rimanenze, li riteneva, invece, da considerarsi ancora quali immobilizzazioni in quanto niente era cambiato circa la loro destinazione effettiva. In particolare, gli immobili presi in esame erano dati da: - immobile sito in Santa Croce sull'Arno, Indirizzo_1 , civile abitazione cat. A/2 € 74.614,4; - immobile sito in Santa Croce sull'Arno, Indirizzo_2 , civile abitazione, categoria A/7, € 330.000,00; in relazione a questi, assume l'Ufficio che il primo era stato oggetto di locazione con contratti ininterrottamente susseguitisi dall'anno 2007 all'anno 2025, mentre il secondo era stato sempre abitato dalla socia Ricorrente_2 sino alla vendita del medesmo effettivamente conclusa nel dicembre 2022. Dunque, nell'anno 2018 la destinazione dei beni a locazione, l'uno, ed a uso personale dei soci, permaneva, di qui la errata riclassificazione quali rimanenze da immobilizzazioni. Motivava ancora l'Ufficio come la destinazione di tale ultimo bene alla vendita nell'anno 2018 non potesse ritenersi in ragione del mandato conferito ad agenzia immobiliare in quanto privo di data certa e, comunque, confliggente con il comportamento concludente. Concludeva l'A.E. per affermare la natura di “comodo” della società in questione in quanto, nella sostanza, limitata alla gestione di tre immobili di proprietà. Sia la società che i soci proponevano distinti ricorsi avverso detti atti impositivi, all'upo deducendo motivi analoghi ed argomentando: piena buona fede dei contribuenti che, raggiunti nell'anno 2018 da segnalazione circa la anomalia della riclassificazione degli immobili de quibus, ebbero a fornire chiarimenti senza seguito da parte dell'A.E. se non la notifica dello schema d'atto, il 2/12/2024, ed il successivo atto di accertamento qui impugnato. Fermo ciò, non poteva l'A.E. entrare nel merito delle scelte imprenditoriali circa la destinazione da imprimere ai beni facenti parte del patrimonio aziendale che, nella fattispecie, era, tra l'altro, motivata per garantire la continuità aziendale, risultando altrimenti insostenibile il gravare di oneri fiscali come presuntivamente applicabili ove gli immobili de quibus non fossero stati destinati alla vendita. Circa, poi, la effettività di tale ultima destinazione, rilevava come il mandato conferito ad agenzia immobiliare ne era prova, come prova era ricavabile dall'effettiva vendita dell'immobile intervenuta nell'anno 2022, sul punto e circa il lasso temporale, dovendosi tener di conto della crisi del mercato immobiliare e del periodo di pandemia, inoltre garantendo nel medio-tempo la permanenza del socio nell'abitazione la buona manutenzione della stessa;
né, la destinazione alla vendita poteva ritenersi preclusa in ragione del contratto di locazione, essendo questo solo finalizzato a coprire le spese di gestione. Si costituiva in giudizio l'A.E. che
contro
-deduceva in merito ai motivi del ricorso, all'uopo ribadendo le motivazioni già spese in atto impositivo;
evidenziava, altresì, come la segnalazione dell'anno 2018 aveva la solo funzione di segnalare al contribuente la anomalia circa la nuova allocazione a bilancio dei due immobili e, quindi, di invitarlo al ravvedimento operoso, per niente, quindi, potendo costituire affidamento da parte della società circa la correttezza del suo comportamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, previa riunione dei ricorsi, osserva: per quanto, in linea di principio, non si possa negare la collocazione degli immobili tra beni strumentali o beni-merce dipende da una scelta dell'imprenditore, nondimeno questa rimane sindacabile dalla A.F. ove la classificazione in bilancio non corrisponda alla destinazione economica concretamente impressa. Nel caso di specie e con riferimento all'anno 2018, gli elementi indiziari valorizzati dell'Ufficio importano il fondamento di prova presuntiva circa la destinazione dei due immobili de quibus quali strumentali-patrimonio e non già destinati al mercato. Infatti, in coerenza con gli anni precedenti, entrambi gli immobili sono risultati ugualmente impegnati dalla società, l'uno ad uso proprio del socio e l'altro a locazione che con successivi contratti risulta a tutt'oggi in essere. A tale costante destinazione come risultante in fatto, non sono stati opposti elementi di prova utili a dare riscontro alla effettività della scelta imprenditoriale di offerta al mercato della compravendita. Infatti, a parere di questo giudice, mentre la vendita effettivamente conclusa nell'anno 2022 dell'immobile classato A/7 appare troppo distante nel tempo per provare una volontà di offerta in vendita risalente all'anno 2018, dall'altro lato la produzione documentale del mandato conferito ad agenzia immobiliare sin dall'anno 2016 di per se non è concludente se non supportata da prova della attività effettivamente svolta dall'agente immobiliare per promuovere la vendita del bene (diffusione delle immagini degli immobili tramite internet ed inserimento degli stessi in opuscoli, nonché accessi agli immobili con soggetti interessati e proposte di acquisto formulate). Del resto, la stessa Suprema Corte (sez.trib. n.13583/'25) ha evidenziato come la disponibilità del bene in capo al socio e elemento da necessariamente valorizzare proprio ai fini di valutare a fini del test di operatività ex art.30 L.n.724/'94; allo stesso, modo la destinazione durevole del bene al mercato locatizio non può che importare la classificazione del bene quale patrimonio e, quindi, da allocare in bilancio tra le immobilizzazioni. I ricorsi riuniti devono, pertanto, essere respinti cui segue la soccombenza dei ricorrenti nelle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 oltre spese forfettarie.