TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3691/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Gragnani (C.F. , con studio in Milano, Viale Monte Nero C.F._2
n. 51 (PEC: Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Valeria Pagani (C.F. ), con studio in Milano, via Adeodato Ressi 26 C.F._4
(PEC: Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Ornago (MB) il 12 settembre 2009
(anno 2009, atto n. 8, registro atti matrimonio, parte II, serie C).
Il matrimonio è stato altresì trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Milano (MI) come atto n. 212, parte 2, serie C1, volume R07 dell'anno 2010.
In separazione dei beni. Con i seguenti figli:
( ) nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1 C.F._5
( ), nato a [...] il [...], cittadino italiano. Persona_2 C.F._6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. Per_
2. I figli minori e restano affidati a entrambi i genitori secondo le norme Per_2 sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre nell'attuale casa coniugale, sita in Milano, via Carlo Poma n. 17.
3. La casa coniugale, sita in Milano, via Carlo Poma n. 17 (così censita al NCEU del Comune di
Milano: Foglio 393, mappale 635 sub 5, zona censuaria 2, categoria A3, classe 3, vani 6), viene assegnata alla signora con quanto la arreda, in ragione della residenza dei figli presso la Pt_1 medesima. Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese condominiali straordinarie della casa coniugale, come da titolo di proprietà. Le spese condominiali ordinarie vengono sostenute al 100% dalla signora dal momento in cui il sig. si è trasferito nella nuova casa. I coniugi Pt_1 Pt_2 si danno reciprocamente atto che il signor ha già lasciato la casa coniugale a partire dal 1 Pt_2 ottobre 2024.
4. Le utenze di gas e luce della casa coniugale dal 1 ottobre 2024 sono a carico esclusivo della signora che dichiara di averle volturate a proprio nome. Pt_1
I coniugi condivideranno al 50% ciascuno le spese dell'utenza Internet della casa coniugale, fermo restando che la stessa verrà volturata alla signora Pt_1
Il padre terrà a proprio esclusivo carico il costo dell'utenza dei telefoni cellulari dei figli, con la Per_ precisazione che al momento solo la figlia dispone di un telefono cellulare, essendo il figlio ancora troppo piccolo. I genitori decideranno insieme quando dotare anche il figlio di un Per_2 telefono cellulare, con sim telefonica / internet attiva.
5. I tempi di permanenza dei figli presso il padre durante l'anno scolastico sono determinati secondo le seguenti modalità:
− a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
− tutte le settimane, il mercoledì, con pernottamento, dall'uscita dalla scuola sino alla mattina dopo, con riaccompagnamento a scuola;
− nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, per un ulteriore giorno Per_ infrasettimanale, con pernottamento, il giovedì, per dal termine della scuola sino alla mattina dopo, per dalle 19:00, quando la madre lo accompagnerà dal padre, fino alla mattina dopo, Per_2 con riaccompagnamento a scuola da parte del padre;
− dal 2027 anche trascorrerà il giovedì in cui il fine settimana è di competenza della madre Per_2 con il padre dall'uscita da scuola alla mattina dopo quando il padre lo riaccompagnerà a scuola. I tempi di permanenza dei figli presso la madre durante l'anno scolastico sono determinati di conseguenza rispetto a quelli di competenza del padre come sopra delineati.
6. Le vacanze scolastiche dei figli saranno ripartite tra i genitori secondo le seguenti modalità. − Le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua verranno trascorse dai figli ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, sicché se un genitore li terrà con sé durante le vacanze di Carnevale l'altro genitore li terrà con sé durante le vacanze di Pasqua, e così di anno in anno.
− Le vacanze scolastiche di Natale verranno suddivise in due periodi in alternanza tra loro così determinati: dal giorno di inizio delle vacanze sino alla mattina del 31 dicembre;
e dalla mattina del 31 dicembre sino al giorno di ripresa scolastica, con accompagnamento a scuola;
i genitori si danno atto e concordano che nelle vacanze di Natale 2024/2025 il primo periodo è stato di competenza della madre e il secondo di competenza del padre.
− Le vacanze scolastiche estive (da intendersi dal giorno seguente alla fine della scuola in giugno al giorno precedente l'inizio dell'anno scolastico in settembre), saranno regolate come segue:
(i) i figli staranno con ciascun genitore per due settimane nel mese di luglio;
non consecutive, per le vacanze del 2025 e 2026; consecutive a partire dal 2027; i periodi di ciascun genitore del mese di luglio, siano essi di una o due settimane, non potranno attaccarsi a quelli del mese di agosto, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che, pur nel rispetto delle settimane così previsto, non vi siano periodi con ciascun genitore superiori a due settimane nel mese di luglio e ai seguenti periodi nel mese di agosto;
(ii) i figli staranno con ciascun genitore, ad anni alterni dal 2025, dalla mattina del 1° agosto, dalle ore 10:00, alla sera del 15 agosto, alle ore 19:00; e dalla sera del 15 agosto, dalle ore 19:00, alla sera del 31 agosto, alle ore 19:00;
(iii) nei mesi di giugno e settembre verrà applicato il regime previsto per il periodo scolastico di cui alla precedente clausola n. 5.
Il tutto secondo gli accordi che i genitori prenderanno di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno;
In mancanza di accordo sui predetti punti (i), (ii) e (iii) della presente clausola n. 6, i figli staranno:
(iv) nel 2025: la prima e la terza settimana del mese di luglio e la prima quindicina del mese di agosto con la madre;
la seconda e la quarta settimana del mese di luglio e la seconda quindicina del mese di agosto con il padre;
(v) nel 2026: la prima e la terza settimana del mese di luglio e la prima quindicina del mese di agosto con il padre;
la seconda e la quarta settimana del mese di luglio e la seconda quindicina del mese di agosto con la madre;
(vi) a partire dal 2027:
a) negli anni dispari: nel mese di luglio, dalla mattina del 1° luglio, dalle ore 10:00, alla sera del
15 luglio, alle ore 19:00, con la madre;
e dalla sera del 15 luglio, dalle ore 19:00, alla sera del 31 luglio, alle ore 19:00, con il padre;
nel mese di agosto, dalla mattina del 1° agosto, dalle ore 10:00, alla sera del 15 agosto, alle ore 19:00, con la madre;
e dalla sera del 15 agosto, dalle ore 19:00, alla sera del 31 agosto, alle ore 19:00, con il padre;
b) negli anni pari: nel mese di luglio, dalla mattina del 1° luglio, dalle ore 10:00, alla sera del 15 luglio, alle ore 19:00, con il padre;
e dalla sera del 15 luglio, dalle ore 19:00, alla sera del 31 luglio, alle ore 19:00, con la madre;
nel mese di agosto, dalla mattina del 1° agosto, dalle ore
10:00, alla sera del 15 agosto, alle ore 19:00, con il padre;
e dalla sera del 15 agosto, dalle ore
19:00, alla sera del 31 agosto, alle ore 19:00, con la madre;
e così via di anno in anno.
Detti periodi potranno essere trascorsi a Milano in tutto o in parte. Per_
− Nel caso in cui sia che , durante le vacanze estive, trascorrano dei periodi di vacanza Per_2 individuali senza genitori, questi ultimi avranno cura di organizzare detti periodi di vacanza il più Per_ possibile sovrapponibili. Nel caso in cui e partecipino a vacanze individuali in periodi Per_2 anche solo parzialmente diversi, il figlio che resterà a Milano seguirà i periodi di alternanza tra i genitori già specificati per il mese di luglio. Per_
− Nel caso in cui e/o partecipino alle predette vacanze individuali senza genitori nel Per_2 mese di luglio, i genitori divideranno in periodi di uguale durata il restante periodo del mese di luglio, in relazione a quel figlio, mentre l'altro figlio seguirà i periodi di alternanza tra i genitori già specificati per il mese di luglio. Nel mese di agosto, per tutelare le vacanze con ciascun genitore, i figli non faranno vacanze individuali.
− Dal 1° settembre, terminato il periodo di vacanza con ciascun genitore, le alternanze dei fine settimana riprenderanno secondo il principio che il primo fine settimana spetterà al genitore che non avrà trascorso con i figli il precedente periodo di vacanza. I giorni infrasettimanali del padre con i figli saranno regolati di conseguenza.
− I giorni infrasettimanali festivi che non consentono l'effettuazione di un “ponte”, con ciò intendendosi l'unione con un fine settimana, saranno di competenza del genitore a cui tali giorni spettano secondo le regole ordinarie;
qualora invece sarà possibile l'effettuazione di un “ponte” nel senso indicato, tali giorni festivi verranno trascorsi per intero con il genitore a cui spetta il fine settimana ad essi più vicino.
− Ciascun genitore sosterrà le spese delle proprie vacanze con i figli.
7. I genitori concordano di proseguire il percorso di mediazione/colloqui con il dott. Per_3
per essere ancora supportati nell'individuazione delle migliori modalità di gestione dei figli
[...] sino all'avvenuta formalizzazione della separazione, sia eventualmente per continuarlo successivamente, ove ritenuto necessario alla luce dei suggerimenti del professionista.
8. I genitori concordano di provvedere ciascuno direttamente al mantenimento ordinario nei periodi in cui terranno con sé i figli e di suddividere al 50% ciascuno le cosiddette spese straordinarie, cosi come identificate e disciplinate dal protocollo applicato presso il Tribunale di Milano, approvato in data 14 novembre 2017, e qui trascritte:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
− spese scolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
− Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
− Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il 15 giorni successivi alla richiesta.
9. I genitori si danno reciprocamente atto che l'assegno unico universale è sempre stato percepito al 100% dalla signora e concordano che continuerà ad essere percepito al 100% dalla Pt_1 medesima anche dopo la separazione.
10. L'automobile KIA CEED station wagon targa FJ168HV di proprietà del sig. rimarrà Pt_2 di proprietà e in uso esclusivo allo stesso.
11. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi per quanto concerne il loro mantenimento.
12. Le parti terranno a proprio carico le spese per l'assistenza legale ricevuta per la loro separazione e il loro divorzio dai rispettivi difensori, i quali, con la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e per divorzio congiunto, rinunciano alla solidarietà di cui alla legge professionale.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 158 cod. civ., ovvero sul mero consenso dei coniugi di separarsi, dalle stesse espresso con la sottoscrizione del ricorso, e ribadito con il deposito delle note in sostituzione di udienza, con omologazione delle condizioni accessorie concordate dai coniugi medesimi, merita di essere accolta.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi di pronuncia e omologazione della separazione consensuale e delle relative condizioni può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) Pronuncia sentenza di omologazione della separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Ornago (MB) il 12 settembre
[...] Parte_2
2009.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di lite al definitivo..
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Ornago (MB) e Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Maderna.
Così deciso in Milano, li 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dottoressa Valentina Maderna Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Gragnani (C.F. , con studio in Milano, Viale Monte Nero C.F._2
n. 51 (PEC: Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Valeria Pagani (C.F. ), con studio in Milano, via Adeodato Ressi 26 C.F._4
(PEC: Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Ornago (MB) il 12 settembre 2009
(anno 2009, atto n. 8, registro atti matrimonio, parte II, serie C).
Il matrimonio è stato altresì trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Milano (MI) come atto n. 212, parte 2, serie C1, volume R07 dell'anno 2010.
In separazione dei beni. Con i seguenti figli:
( ) nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1 C.F._5
( ), nato a [...] il [...], cittadino italiano. Persona_2 C.F._6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. Per_
2. I figli minori e restano affidati a entrambi i genitori secondo le norme Per_2 sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre nell'attuale casa coniugale, sita in Milano, via Carlo Poma n. 17.
3. La casa coniugale, sita in Milano, via Carlo Poma n. 17 (così censita al NCEU del Comune di
Milano: Foglio 393, mappale 635 sub 5, zona censuaria 2, categoria A3, classe 3, vani 6), viene assegnata alla signora con quanto la arreda, in ragione della residenza dei figli presso la Pt_1 medesima. Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese condominiali straordinarie della casa coniugale, come da titolo di proprietà. Le spese condominiali ordinarie vengono sostenute al 100% dalla signora dal momento in cui il sig. si è trasferito nella nuova casa. I coniugi Pt_1 Pt_2 si danno reciprocamente atto che il signor ha già lasciato la casa coniugale a partire dal 1 Pt_2 ottobre 2024.
4. Le utenze di gas e luce della casa coniugale dal 1 ottobre 2024 sono a carico esclusivo della signora che dichiara di averle volturate a proprio nome. Pt_1
I coniugi condivideranno al 50% ciascuno le spese dell'utenza Internet della casa coniugale, fermo restando che la stessa verrà volturata alla signora Pt_1
Il padre terrà a proprio esclusivo carico il costo dell'utenza dei telefoni cellulari dei figli, con la Per_ precisazione che al momento solo la figlia dispone di un telefono cellulare, essendo il figlio ancora troppo piccolo. I genitori decideranno insieme quando dotare anche il figlio di un Per_2 telefono cellulare, con sim telefonica / internet attiva.
5. I tempi di permanenza dei figli presso il padre durante l'anno scolastico sono determinati secondo le seguenti modalità:
− a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
− tutte le settimane, il mercoledì, con pernottamento, dall'uscita dalla scuola sino alla mattina dopo, con riaccompagnamento a scuola;
− nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, per un ulteriore giorno Per_ infrasettimanale, con pernottamento, il giovedì, per dal termine della scuola sino alla mattina dopo, per dalle 19:00, quando la madre lo accompagnerà dal padre, fino alla mattina dopo, Per_2 con riaccompagnamento a scuola da parte del padre;
− dal 2027 anche trascorrerà il giovedì in cui il fine settimana è di competenza della madre Per_2 con il padre dall'uscita da scuola alla mattina dopo quando il padre lo riaccompagnerà a scuola. I tempi di permanenza dei figli presso la madre durante l'anno scolastico sono determinati di conseguenza rispetto a quelli di competenza del padre come sopra delineati.
6. Le vacanze scolastiche dei figli saranno ripartite tra i genitori secondo le seguenti modalità. − Le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua verranno trascorse dai figli ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza, sicché se un genitore li terrà con sé durante le vacanze di Carnevale l'altro genitore li terrà con sé durante le vacanze di Pasqua, e così di anno in anno.
− Le vacanze scolastiche di Natale verranno suddivise in due periodi in alternanza tra loro così determinati: dal giorno di inizio delle vacanze sino alla mattina del 31 dicembre;
e dalla mattina del 31 dicembre sino al giorno di ripresa scolastica, con accompagnamento a scuola;
i genitori si danno atto e concordano che nelle vacanze di Natale 2024/2025 il primo periodo è stato di competenza della madre e il secondo di competenza del padre.
− Le vacanze scolastiche estive (da intendersi dal giorno seguente alla fine della scuola in giugno al giorno precedente l'inizio dell'anno scolastico in settembre), saranno regolate come segue:
(i) i figli staranno con ciascun genitore per due settimane nel mese di luglio;
non consecutive, per le vacanze del 2025 e 2026; consecutive a partire dal 2027; i periodi di ciascun genitore del mese di luglio, siano essi di una o due settimane, non potranno attaccarsi a quelli del mese di agosto, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che, pur nel rispetto delle settimane così previsto, non vi siano periodi con ciascun genitore superiori a due settimane nel mese di luglio e ai seguenti periodi nel mese di agosto;
(ii) i figli staranno con ciascun genitore, ad anni alterni dal 2025, dalla mattina del 1° agosto, dalle ore 10:00, alla sera del 15 agosto, alle ore 19:00; e dalla sera del 15 agosto, dalle ore 19:00, alla sera del 31 agosto, alle ore 19:00;
(iii) nei mesi di giugno e settembre verrà applicato il regime previsto per il periodo scolastico di cui alla precedente clausola n. 5.
Il tutto secondo gli accordi che i genitori prenderanno di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno;
In mancanza di accordo sui predetti punti (i), (ii) e (iii) della presente clausola n. 6, i figli staranno:
(iv) nel 2025: la prima e la terza settimana del mese di luglio e la prima quindicina del mese di agosto con la madre;
la seconda e la quarta settimana del mese di luglio e la seconda quindicina del mese di agosto con il padre;
(v) nel 2026: la prima e la terza settimana del mese di luglio e la prima quindicina del mese di agosto con il padre;
la seconda e la quarta settimana del mese di luglio e la seconda quindicina del mese di agosto con la madre;
(vi) a partire dal 2027:
a) negli anni dispari: nel mese di luglio, dalla mattina del 1° luglio, dalle ore 10:00, alla sera del
15 luglio, alle ore 19:00, con la madre;
e dalla sera del 15 luglio, dalle ore 19:00, alla sera del 31 luglio, alle ore 19:00, con il padre;
nel mese di agosto, dalla mattina del 1° agosto, dalle ore 10:00, alla sera del 15 agosto, alle ore 19:00, con la madre;
e dalla sera del 15 agosto, dalle ore 19:00, alla sera del 31 agosto, alle ore 19:00, con il padre;
b) negli anni pari: nel mese di luglio, dalla mattina del 1° luglio, dalle ore 10:00, alla sera del 15 luglio, alle ore 19:00, con il padre;
e dalla sera del 15 luglio, dalle ore 19:00, alla sera del 31 luglio, alle ore 19:00, con la madre;
nel mese di agosto, dalla mattina del 1° agosto, dalle ore
10:00, alla sera del 15 agosto, alle ore 19:00, con il padre;
e dalla sera del 15 agosto, dalle ore
19:00, alla sera del 31 agosto, alle ore 19:00, con la madre;
e così via di anno in anno.
Detti periodi potranno essere trascorsi a Milano in tutto o in parte. Per_
− Nel caso in cui sia che , durante le vacanze estive, trascorrano dei periodi di vacanza Per_2 individuali senza genitori, questi ultimi avranno cura di organizzare detti periodi di vacanza il più Per_ possibile sovrapponibili. Nel caso in cui e partecipino a vacanze individuali in periodi Per_2 anche solo parzialmente diversi, il figlio che resterà a Milano seguirà i periodi di alternanza tra i genitori già specificati per il mese di luglio. Per_
− Nel caso in cui e/o partecipino alle predette vacanze individuali senza genitori nel Per_2 mese di luglio, i genitori divideranno in periodi di uguale durata il restante periodo del mese di luglio, in relazione a quel figlio, mentre l'altro figlio seguirà i periodi di alternanza tra i genitori già specificati per il mese di luglio. Nel mese di agosto, per tutelare le vacanze con ciascun genitore, i figli non faranno vacanze individuali.
− Dal 1° settembre, terminato il periodo di vacanza con ciascun genitore, le alternanze dei fine settimana riprenderanno secondo il principio che il primo fine settimana spetterà al genitore che non avrà trascorso con i figli il precedente periodo di vacanza. I giorni infrasettimanali del padre con i figli saranno regolati di conseguenza.
− I giorni infrasettimanali festivi che non consentono l'effettuazione di un “ponte”, con ciò intendendosi l'unione con un fine settimana, saranno di competenza del genitore a cui tali giorni spettano secondo le regole ordinarie;
qualora invece sarà possibile l'effettuazione di un “ponte” nel senso indicato, tali giorni festivi verranno trascorsi per intero con il genitore a cui spetta il fine settimana ad essi più vicino.
− Ciascun genitore sosterrà le spese delle proprie vacanze con i figli.
7. I genitori concordano di proseguire il percorso di mediazione/colloqui con il dott. Per_3
per essere ancora supportati nell'individuazione delle migliori modalità di gestione dei figli
[...] sino all'avvenuta formalizzazione della separazione, sia eventualmente per continuarlo successivamente, ove ritenuto necessario alla luce dei suggerimenti del professionista.
8. I genitori concordano di provvedere ciascuno direttamente al mantenimento ordinario nei periodi in cui terranno con sé i figli e di suddividere al 50% ciascuno le cosiddette spese straordinarie, cosi come identificate e disciplinate dal protocollo applicato presso il Tribunale di Milano, approvato in data 14 novembre 2017, e qui trascritte:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
− spese scolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
− Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
− Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il 15 giorni successivi alla richiesta.
9. I genitori si danno reciprocamente atto che l'assegno unico universale è sempre stato percepito al 100% dalla signora e concordano che continuerà ad essere percepito al 100% dalla Pt_1 medesima anche dopo la separazione.
10. L'automobile KIA CEED station wagon targa FJ168HV di proprietà del sig. rimarrà Pt_2 di proprietà e in uso esclusivo allo stesso.
11. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi per quanto concerne il loro mantenimento.
12. Le parti terranno a proprio carico le spese per l'assistenza legale ricevuta per la loro separazione e il loro divorzio dai rispettivi difensori, i quali, con la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e per divorzio congiunto, rinunciano alla solidarietà di cui alla legge professionale.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 158 cod. civ., ovvero sul mero consenso dei coniugi di separarsi, dalle stesse espresso con la sottoscrizione del ricorso, e ribadito con il deposito delle note in sostituzione di udienza, con omologazione delle condizioni accessorie concordate dai coniugi medesimi, merita di essere accolta.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi di pronuncia e omologazione della separazione consensuale e delle relative condizioni può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) Pronuncia sentenza di omologazione della separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Ornago (MB) il 12 settembre
[...] Parte_2
2009.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di lite al definitivo..
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Ornago (MB) e Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Maderna.
Così deciso in Milano, li 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dottoressa Valentina Maderna Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________