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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/04/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 10548/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Ezio
Catauro, presso il cui studio, sito in Matinella di Albanella alla via
Michelangelo n. 2, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonello Taiani, presso il cui studio, sito in Salerno alla via A. Nifo n. 2, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 22/1/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato la ed il sig. Parte_2
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza hanno proposto opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 2710/2019, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, la prima quale debitrice principale ed il secondo quale garante, della somma pari ad € 61.541,85, quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario n. 10002918, nonché del conto corrente n. 10002236, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il contratto di mutuo posto a fondamento del ricorso monitorio è affetto da nullità per violazione dell'articolo 117, comma 1, T.U.B., in quanto sottoscritto soltanto dal cliente e non anche dalla Banca e per non avere riportato l'Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.); quale secondo motivo di opposizione, che le pattuizioni contenute nel contratto di mutuo rendono il tasso di interesse pattuito indeterminato, non consentendo neppure di verificare se vi sia stata applicazione di interessi usurari;
quale terzo motivo di opposizione, che la Banca opposta non ha fornito la prova del credito oggetto di ingiunzione, avendo depositato documentazione priva di attestazione di conformità, oltre a non corrispondere il certificato depositato ex art. 50 T.U.B. al modello legale, stante l'assenza di prova che il Dott.
che l'ha sottoscritta, sia Dirigente dell'Istituto di Persona_1
credito; che il contratto di conto corrente n. 10002236 è stato stipulato nel
2007, mentre gli estratti conto allegati al ricorso monitorio fanno riferimento esclusivo al periodo intercorrente dal 01/01/2013 al 31/12/2018, ragion per cui è senz'altro irrilevante la circostanza evidenziata, e non provata, dalla secondo la quale il legale rappresentante Controparte_1
sottoponeva personalmente alla banca, in data 08/11/2018, un piano di rientro dal debito che prevedeva un primo versamento della somma di €
3.000,00 entro Novembre 2018 ed una rimodulazione delle restanti rate di mutuo, ridotte ad € 700,00 mensili, a partire dal 15/01/2019 e la stessa, in
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza data 09/11/2018, aderiva a tale proposta, comunicando alla società opponente che il mancato rispetto degli accordi come conclusi avrebbe comportato la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186
c.c., con conseguente diritto dell'Istituto di credito di esigere nell'immediato l'intero importo ancora dovuto;
che, infatti, quanto asserito dalla Banca non risulta supportato da alcun valido elemento o indizio probatorio, atteso che la comunicazione, avente ad oggetto l'accettazione del piano di rientro n.
10002918 su conto corrente n. 1000223-6 non contiene la fantomatica proposta di rinegoziazione conciliativa posta in essere dal legale rappresentante;
quale quarto motivo di opposizione, che le garanzie personali rilasciate dal sig. sono eccessive e Parte_1
sproporzionate rispetto alla debitoria e, dunque, nulle;
che, infatti, in data
25/11/2016, rilasciava a garanzia del mutuo n. 10002918, in aggiunta ad una fideiussione “omnibus” (fino all'importo € 225.000,00) prestata già in data 20/07/2009, un'ulteriore garanzia fideiussoria dell'importo di €
120.000,00; che, in ogni caso, esse riproducono le clausole contenute nell'Accordo A.B.I. del 2003 ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 e, dunque, sono nulle.
In virtù di quanto innanzi esposto la ed il sig. Parte_2 [...]
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione Pt_1
e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2710/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che l'opposizione Controparte_1
proposta dalla è tardiva e, come tale, inammissibile;
che il Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 2710/2019, unitamente al ricorso ed alla relata, è stato notificato alla predetta società a mezzo PEC - all'indirizzo risultante dai pubblici registri “ (così come risultante dall'attestazione Email_1
contenuta nella relata di notifica, cfr. all. 2; dall'estratto Ini-Pec e dalla visura della società, cfr. all. 3; dalle ricevute pec di accettazione, cfr. all. 4 e
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza consegna, cfr. all. 5, in formato “.eml”) - in data 19/9/2019 alle ore 13:31
(Cfr. ricevute in formato “.pdf”, all. 6); che, dunque, il termine per proporre opposizione ex art 641 c.p.c. decorre proprio dal 19/9/2019 e, conseguentemente, il termine ultimo per proporre tempestiva opposizione spirava il 29/10/2019 e, tuttavia, come risulta delle ricevute di accettazione e consegna depositate da parte opponente, questa ha notificato telematicamente l'atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo soltanto in data 31/10/2019, dunque, tardivamente;
che il sig.
[...]
non può sollevare alcuna eccezione nei suoi confronti, avendo Pt_1
sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia;
che il contratto di mutuo oggetto di causa è perfettamente valido, avendo la Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite chiarito con la sentenza n. 898 del 2018 che anche i contratti cc.dd. “monofirma” sono validi;
che peraltro la mutuataria ha pagato parte del proprio debito, ovvero ha corrisposto ben Parte_2
n. 19 rate del mutuo alla pari ad € 1.573,23 ciascuna, Controparte_1
riconoscendo, quindi, il contratto ed il proprio debito;
che nel contratto di mutuo è riportata analiticamente l'indicazione dell'I.S.C. sia nel documento di sintesi delle condizioni economiche applicate al mutuo, dove è riportata la suddetta voce con l'indicazione in punti percentuali (6.95000%), sia nel contratto di mutuo all'art. 2; che, ad ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza, l'I.S.C. non è un elemento costitutivo del contratto, ragion per cui la sua mancanza non inficia la validità dello stesso;
che i tassi creditori risultano pattuiti per iscritto ed in modo chiaro, laddove la contestazione circa l'usurarietà degli stessi è del tutto generica;
che essa ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione e allega la procura speciale rilasciata al Dott. che la Per_1
debitoria relativa al contratto di mutuo è insorta dal 2016, anno di stipulazione dello stesso, ragion per cui non occorrono documenti anteriori;
che l'opposizione è del tutto dilatoria e temeraria e, pertanto, gli opponenti
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza vanno condannati al pagamento di una somma in suo favore ai sensi dell'articolo 96, co. 3, c.p.c.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: in via preliminare dichiarare inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_2
confermare nei suoi confronti il Decreto Ingiuntivo n. 2710/2019; nel merito, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2710/2019; in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il pagamento dell'importo di € 61.541,85 oltre interessi di mora nella misura contrattualmente prevista a far data dal deposito del ricorso per D.I. e fino al soddisfo, condannando la Pt_2
ed il garante sig. , al pagamento di tali importi;
[...] Parte_1
condannare gli opponenti al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e la Parte_2
rigettava nei confronti del garante sig. ed onerava le parti Parte_1
di provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria;
a tanto provvedeva l'opposta (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente l'11/6/2021 da parte opposta).
All'udienza del 16/6/2021, tenuta con la modalità di trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale “ratione temporis” applicabile, veniva dichiarata l'interruzione del processo, stante l'intervenuta declaratoria di fallimento della Parte_2
Quindi il processo veniva riassunto dal sig. . Parte_1
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza All'udienza del 22/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di relica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta l'11/6/2021).
2 - Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che contratto di mutuo posto a fondamento del ricorso monitorio sarebbe affetto da nullità per violazione dell'articolo 117, comma 1, T.U.B., in quanto sottoscritto soltanto dal cliente e non anche dalla Banca, oltre a non contenere l'Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.).
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
In ordine ai contratti bancari cc.dd. “monofirma”, infatti, la Suprema Corte
(“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n. 9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I,
6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I,
6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Applicando il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte di
Cassazione al caso di specie, ne consegue che il contratto di mutuo oggetto di causa è valido, essendo stato sottoscritto dalla (cfr. all. 2 Parte_2
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza della produzione della fase monitoria), unico soggetto, quale cliente- contraente debole, legittimato a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione (art. 127, co. 2, T.U.B.), mentre il consenso della Banca opposta può agevolmente rinvenirsi dall'erogazione delle somme oggetto di finanziamento, non contestata dalla parte opponente, come tale da ritenersi provata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c., e peraltro dimostrata dall'avvenuta restituzione di parte del prestito (cfr. all.
1 della produzione della fase monitoria), chiara manifestazione della volontà di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, il contratto stesso.
Quanto poi alla mancata indicazione dell'Indicatore Sintetico di Costo, si osserva che da un lato tale doglianza risulta smentita dalla documentazione in atti, laddove esso risulta indicato nella misura del 6,95000% (cfr. all.ti 2
e 3 della produzione monitoria). Dall'altro lato, poi, come sancito di recente dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4597 del 2023 “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.”.
3 - Con il secondo motivo di di opposizione l'opponente ha eccepito che le pattuizioni contenute nel contratto di mutuo renderebbero il tasso di interesse pattuito indeterminato, non consentendo neppure di verificare se vi sia stata applicazione di interessi usurari.
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, dalla lettura del contratto di mutuo prodotto fin dalla fase monitoria dalla parte opposta (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria) risultano pattuiti per iscritto i tassi di interesse in modo assolutamente determinato e determinabile;
per ciò che riguarda, poi, la dedotta usurarietà degli interessi, le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche, non avendo questa neppure allegato, in concreto, quali clausole negoziali avrebbero previsto gli interessi in misura usuraria, nè tanto meno le circostanze che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 19597/2020) rendono sufficientemente specifica e, quindi, ammissibile, la doglianza circa l'usurarietà degli interessi (ovvero il tasso in concreto applicato, quello “soglia”, il trimestre di riferimento e la tipologia di operazione negoziale). Peraltro parte opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria doglianza.
4 - Con il terzo motivo di opposizione l'opponente lamenta che la Banca opposta non avrebbe fornito la prova del credito oggetto di ingiunzione, avendo depositato documentazione priva di attestazione di conformità, oltre a non corrispondere il certificato depositato ex art. 50 T.U.B. al modello legale, stante l'assenza di prova che il Dott. che l'ha Persona_1
sottoscritta, sia Dirigente dell'Istituto di credito;
che il contratto di conto corrente n. 10002236 è stato stipulato nel 2007, mentre gli estratti conto allegati al ricorso monitorio fanno riferimento esclusivo al periodo intercorrente dal 01/01/2013 al 31/12/2018.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Infatti, l'opposta ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione depositando:
- Copia del contratto di mutuo n. 10002918 completo di documento di sintesi con relative condizioni e piano di ammortamento (cfr. all.ti 2-3
e 4 della produzione della fase monitoria);
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza - Copia delle garanzie personali rilasciate dal sig. in Parte_1
favore della (cfr. all.ti 5 e 6 della produzione della Parte_2
fase monitoria);
- Copia del contratto di conto corrente n. 10002236 con gli estratti conto
– ordinari e scalari – ad esso relativi (cfr. all.ti 7-8 e 9 della produzione della fase monitoria).
Inoltre, nel caso di specie le garanzie personali rilasciate dal sig.
[...]
vanno qualificate alla stregua di “contratti autonomi di garanzia”, Pt_1
con il risultato che questi non può sollevare contestazioni o eccezioni relative alla prova del credito attivato in via monitoria.
Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 3947/2010, con orientamento seguito dalla costante giurisprudenza successiva, la garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” ha natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti. La causa di tale contratto, come chiarito dalle Sezioni Unite
Civili, consiste proprio, in una logica indennitaria, nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia – tipico della fideiussione – e, dunque, realizzando la c.d.
“autonomia” della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante. Di conseguenza, il garante c.d. “autonomo” è tenuto a pagare “illico et immediate” al creditore quanto da questi richiesto, fatte salve alcune eccezioni, individuate dalla Suprema Corte nei seguenti casi: nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso, e la c.d.
“exceptio doli generalis”, per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza fraudolenta della garanzia da parte del creditore.
Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che il sig.
[...]
riveste indubbiamente nella fattispecie la posizione di Pt_1
“garante autonomo”, poiché:
- nelle garanzie da questi rilasciate per l'adempimento delle obbligazioni della debitrice principale nei confronti della Banca opposta (cfr. all.ti 5 e 6 della produzione della fase monitoria), questi si è obblihato a garantire l'adempimento delle obbligazioni della società debitrice principale Pt_2
fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 120.000,00 ed €
[...]
225.000,00 obbligandosi all'articolo 7) degli stessi, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Inoltre la volontà delle parti di recidere il nesso di accessorietà tra la garanzia prestata ed il rapporto principale garantito si desume complessivamente ex art. 1363 c.c. dalle clausole che recano la deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c. (n. 7) e delle clausole cc.dd. “di reviviscenza” (n. 2) e “sopravvivenza” (n. 1).
5 - Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha dedotto che le garanzie personali rilasciate dal sig. sarebbero eccessive Parte_1
e sproporzionate rispetto alla debitoria e, dunque, nulle e che, in ogni caso, essere sarebbero affette da nullità c.d. “anticoncorrenziale” per contenere le clausole di cui al modello dell'Accordo A.B.I. del 2003, ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Per ciò che riguarda la fideiussione “specifica” con cui l'odierno opponente si è obbligato a garantire, fino alla concorrenza dell'importo massimo di €
120.000,00, le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento n.
10002918 (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria), deve
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza osservarsi che la Prima Sezione della Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 657, 660, 675 e 1170 del 2025 ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni
“specifiche” della nullità parziale per conformità delle stesse allo schema
ABI del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, di talché la doglianza è priva di fondamento giuridico.
Per quanto concerne, invece, la garanzia “omnibus” del 20/7/2009 fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di € 225.000,00 (cfr. all. 6 della produzione della fase monitoria), come chiarito dal Tribunale di
Milano (cfr. sentenza n. 294/2022; n. 846/2023; n. 5120/2023; n.
10926/2023) l'efficacia probatoria privilegiata propria del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 circa la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” rispetto alle fideiussioni stipulate “a valle” della stessa riguarda soltanto gli anni tra il 2003 ed il 2005 oggetto dell'accertamento da parte dell'Autorità
Amministrativa indipendente, di talché per le fideiussioni “omnibus” anteriori al 2003, oppure successive al 2005, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Nella fattispecie concreta il sig. risulta avere sottoscritto la garanzia Pt_1
“omnibus” di cui lamenta la nullità il 20/7/2009 (cfr. all. 6 della produzione della fase monitoria), dunque in un momento successivo rispetto a quello del lasso temporale 2003-2005 oggetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia che, pertanto – anche laddove fosse stato depositato, il che non è accaduto - non può avere alcuna efficacia probatoria in questa sede.
Da ultimo, poi, risulta infondata la doglianza dell'opponente circa la nullità delle garanzie personali da lui rilasciate in quanto sproporzionate rispetto al
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza credito garantito, atteso che nessuna norma, nè tantomeno l'interpretazione giurisprudenziale, hanno sancito che una siffatta situazione possa determinare l'invalidità delle garanzie personali.
una siffatta invalidità
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 2710/2019 va confermato e, stante il disposto dell'articolo 653, co. 1, c.p.c. dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate la natura, il Parte_1
valore (€ € 61.541,85, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), nonché € 504,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Infine nel caso di specie non si ravvisa in capo alla parte opponente una scelta processuale abusiva o dilatoria nella proposizione dell'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo, ragion per cui non sussistono i presupposti per la comminatoria nei suoi confronti dei danni punitivi (così Corte Cost. n.
152/2016) di cui all'articolo 96, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza n. 2710/2019 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna alla refusione, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
7.556,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Rigetta la domanda di condanna di parte opponente per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 29/4/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 10548/2019 - Sentenza