Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 171
CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Ammissibilità produzione documentale in appello

    La Corte ha ritenuto che, ai sensi del nuovo art. 58, comma 3, D.Lgs. 546/1992, non è possibile depositare in appello atti presupposti rilevanti ai fini della legittimità della pretesa tributaria, qualora non prodotti nel primo grado. Tale preclusione è stata confermata dalla Corte costituzionale.

  • Rigettato
    Tempestività notifica atti

    La questione della tempestività degli atti è rimasta assorbita dalla tardività della produzione documentale in primo grado.

  • Accolto
    Tardività costituzione e produzione documentale

    La Corte ha ritenuto che la costituzione tardiva nel giudizio di primo grado, avvenuta il 10 gennaio 2025, con conseguente tardiva produzione degli avvisi di accertamento presupposti, ha comportato l'inammissibilità e non utilizzabilità dei documenti ai fini decisori, conformemente all'art. 32 D.Lgs. 546/1992 e alla giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Coerenza procedimentale atti

    La questione della coerenza procedimentale degli atti è rimasta assorbita dalla tardività della produzione documentale in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 171
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 171
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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