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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN AL NC, Presidente
AN RO, LA
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 524/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
I.c.a. - Imposte CO AF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 93/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 2
e pubblicata il 28/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 160 ID 26661513 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Parte resistente insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.C.A. S.p.A. ha appellato la sentenza n. 93/2025 che aveva accolto il ricorso di Resistente_1 S.r.l. contro l'avviso di intimazione IMU 2014-2017, ritenendo tardiva la produzione degli avvisi di accertamento depositati da I.C.
A. il 10.01.2025 e dunque non provata la pretesa impositiva.
L'appellante sostiene che la documentazione potrebbe essere valutata dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, richiamando giurisprudenza che ammette la produzione irrituale sanata in appello e ribadisce la correttezza della notificazione degli atti.
Afferma inoltre che non è maturata alcuna decadenza/prescrizione grazie alla proroga dei termini derivante dalla sospensione Covid-19 (542 giorni), che renderebbe tempestiva l'intimazione del 5.04.2024.
La parte appellata nelle controdeduzioni chiede il rigetto dell'appello, sostenendo che la costituzione tardiva dell'appellante rende inammissibili gli avvisi di accertamento e che la nuova disciplina dell'art. 58, comma
3, lett. c), D.Lgs. 546/1992, interpretata dalla Corte costituzionale n. 36/2025, vieta l'uso dell'appello per recuperare produzioni precluse in primo grado. Contesta inoltre la coerenza procedimentale degli atti:
l'ingiunzione 01.02.2023 richiamata dall'appellante non è stata mai provata e l'intimazione 05.04.2024 non può prendere il posto dell'ingiunzione, trattandosi di atti diversi e appartenenti a procedimenti esattivi non cumulabili. In ogni caso, la mancanza di un valido titolo prodromico comporta comunque la decadenza e la prescrizione della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
La questione centrale attiene alla tardività della costituzione della società appellante nel giudizio di primo grado, avvenuta il 10 gennaio 2025, come risulta dal fascicolo telematico, con conseguente tardiva produzione degli avvisi di accertamento presupposti.
La Corte di primo grado ha correttamente applicato l'art. 32 D.Lgs. 546/1992, che prevede la perentorietà del termine per il deposito di documenti, conformandosi alla giurisprudenza consolidata, espressamente richiamata negli atti, secondo cui la produzione oltre tale limite comporta inammissibilità e non utilizzabilità dei documenti ai fini decisori.
Il giudizio di primo grado è stato instaurato dopo il 4 gennaio 2024; pertanto, trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal comma 3 dell'art. 58, d.lgs. 546/92, che esclude la possibilità di depositare in appello atti presupposti rilevanti ai fini della legittimità della pretesa tributaria, qualora non prodotti nel primo grado.
Tale preclusione è stata confermata dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 36 del 27 marzo
2025, ha chiarito che la norma mira a impedire che l'appello venga utilizzato per colmare omissioni istruttorie che l'Amministrazione avrebbe dovuto assolvere nel giudizio introduttivo, precisando inoltre che gli atti di notifica prodromici devono necessariamente preesistere ed essere disponibili all'ente prima dell'esercizio della pretesa tributaria.
Ne deriva che la produzione in appello degli avvisi di accertamento non può essere considerata ammissibile e la loro mancanza rende non dimostrata la legittimità dell'intimazione impugnata.
Le ulteriori censure rimangono assorbite.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado liquidate in euro
1200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN AL NC, Presidente
AN RO, LA
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 524/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
I.c.a. - Imposte CO AF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 93/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 2
e pubblicata il 28/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 160 ID 26661513 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Parte resistente insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.C.A. S.p.A. ha appellato la sentenza n. 93/2025 che aveva accolto il ricorso di Resistente_1 S.r.l. contro l'avviso di intimazione IMU 2014-2017, ritenendo tardiva la produzione degli avvisi di accertamento depositati da I.C.
A. il 10.01.2025 e dunque non provata la pretesa impositiva.
L'appellante sostiene che la documentazione potrebbe essere valutata dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, richiamando giurisprudenza che ammette la produzione irrituale sanata in appello e ribadisce la correttezza della notificazione degli atti.
Afferma inoltre che non è maturata alcuna decadenza/prescrizione grazie alla proroga dei termini derivante dalla sospensione Covid-19 (542 giorni), che renderebbe tempestiva l'intimazione del 5.04.2024.
La parte appellata nelle controdeduzioni chiede il rigetto dell'appello, sostenendo che la costituzione tardiva dell'appellante rende inammissibili gli avvisi di accertamento e che la nuova disciplina dell'art. 58, comma
3, lett. c), D.Lgs. 546/1992, interpretata dalla Corte costituzionale n. 36/2025, vieta l'uso dell'appello per recuperare produzioni precluse in primo grado. Contesta inoltre la coerenza procedimentale degli atti:
l'ingiunzione 01.02.2023 richiamata dall'appellante non è stata mai provata e l'intimazione 05.04.2024 non può prendere il posto dell'ingiunzione, trattandosi di atti diversi e appartenenti a procedimenti esattivi non cumulabili. In ogni caso, la mancanza di un valido titolo prodromico comporta comunque la decadenza e la prescrizione della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
La questione centrale attiene alla tardività della costituzione della società appellante nel giudizio di primo grado, avvenuta il 10 gennaio 2025, come risulta dal fascicolo telematico, con conseguente tardiva produzione degli avvisi di accertamento presupposti.
La Corte di primo grado ha correttamente applicato l'art. 32 D.Lgs. 546/1992, che prevede la perentorietà del termine per il deposito di documenti, conformandosi alla giurisprudenza consolidata, espressamente richiamata negli atti, secondo cui la produzione oltre tale limite comporta inammissibilità e non utilizzabilità dei documenti ai fini decisori.
Il giudizio di primo grado è stato instaurato dopo il 4 gennaio 2024; pertanto, trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal comma 3 dell'art. 58, d.lgs. 546/92, che esclude la possibilità di depositare in appello atti presupposti rilevanti ai fini della legittimità della pretesa tributaria, qualora non prodotti nel primo grado.
Tale preclusione è stata confermata dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 36 del 27 marzo
2025, ha chiarito che la norma mira a impedire che l'appello venga utilizzato per colmare omissioni istruttorie che l'Amministrazione avrebbe dovuto assolvere nel giudizio introduttivo, precisando inoltre che gli atti di notifica prodromici devono necessariamente preesistere ed essere disponibili all'ente prima dell'esercizio della pretesa tributaria.
Ne deriva che la produzione in appello degli avvisi di accertamento non può essere considerata ammissibile e la loro mancanza rende non dimostrata la legittimità dell'intimazione impugnata.
Le ulteriori censure rimangono assorbite.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado liquidate in euro
1200,00 per compensi, oltre accessori di legge.