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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 9628 / 2020 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi col procuratore domiciliatario avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. Controparte_2
(cod. fisc. CP_3 C.F._3 contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“in via principale e nel merito: accert la responsabilità prevalente - nella misura dell'80% - della sig.ra conducente e proprietaria del CP_3 veicolo Fiat AN targato DV903BN ne del sinistro avvenuto il 27 febbraio 2012 in GI nell'IL, come già accertata e dichiarata nella sentenza n. 1782/2019 resa dal Trib Milano il 22 febbraio 2019 e passata in giudicato, applicando alla signora la medesima percentuale di responsab CP_3 ntem er l'effetto, condannarla in solido con
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 ice per la R.C.A. del veicolo Fiat AN targato DV903BN in
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 1 forza di polizza n. 167.013.0000054809 - al risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, come descritti in narrativa e nella misura che sarà determinata in corso di causa all'esito della espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al 5% o ad altro determinato di giustizia, con ulteriore condanna della compagnia di ssicurazioni convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti”
Parte convenuta soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta CP_1
11.11.2020, cioè:
“Nel merito RESPINGERE le domande proposte nei confronti delle convenute, così come formulate, perché infondate in fatto ed in diritto”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato emesso di essere rispettivamente nonno materno e sorella germana di , esponevano che: Persona_1
• il loro congiunto era 'incidente stradale avvenuto in GI IL verso le ore 8.00 del 27 febbraio 2012;
• nel processo civile instaurato dai genitori, dai nonni paterni e dalla nonna materna della vittima, il 22 febbraio 2019 questo tribunale aveva pronunciato la sentenza n. 1782 del 22.2.2019, ora divenuta irrevocabile, c aveva accertato che l'incidente si era verificato per responsabilità della stimata pari CP_3 to i seguenti importi: a ei genitori ( CP_4
e EUR 265.536,00 pei danni non patrimonia
[...] Controparte_5 siv n;
i nonni paterni e nonna materna ( , EUR 100.000,00 Controparte_6 CP_7 CP_8 ciascuno per dan e
• in precede edesimo incidente il tribunale di GI IL aveva ritenuto la medesima enalmente responsabile del delitto ex a. 589 codice penale e, con CP_3 sentenza 8 'aveva perciò condannata a risarcire all'odierno attore i danni da liquidare in sede civile, assegnando una provvisionale di EUR 5.000,00, cifra che unitamente alle spese legali era stata pagata all'attore nel maggio 2018;
• considerato che la sentenza n. 1782/2019 del tribunale di Milano era divenuta irrevocabile, “l'accertamento sul fatto in essa contenuto [deve] ritenersi definitivo e
[può] riflettersi pienamente nel presente giudizio, con la conseguenza che l'evento che ha determinato il danno patito dagli esponenti non richiedano un ulteriore scrutinio in questa sede”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 2 • i rapporti fra gli attori e il rispettivo nipote e fratello erano molto intensi;
• considerato che la vittima aveva diciannove anni al tempo del sinistro, mentre il nonno ne aveva ottantatré e la sorella venti, “la liquidazione del danno patito dagli attori, effettuata mediante l'utilizzo delle Tabelle in uso presso il Tribunale, potrà essere in linea con quella disposta nella sentenza n. 1782/2019”;
• spettavano agli attori anche le spese di assistenza stragiudiziale, la rivalutazione e gli interessi compensativi. Gli attori p ncludevano chiedendo che, accertata la responsabilità prevalente della convenuta are all'80%, essa fosse condannata in solido CP_3 coll'assicur “al risarcimento, in favore degli attori, di tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e ti e subendi, come descritti in narrativa e nella misura che sarà determinata in corso di causa all'esito della espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi”, con condanna dell'assicuratore anche ex a. 96 cpc. Gli attori, inoltre, indicato come indeterminabile il valore della causa, a corredo dell'atto di citazione producevano fra l'altro:
4). Sentenza n. 1782/2019 resa dal Tribunale di Milano il 22 febbraio 2019 munita di passaggio in giudicato
5). Scheda riepilogativa incidente stradale 27 febbraio 2012 – Polizia Stradale di GI IL
6). Comunicazione di reato Polizia Stradale di GI IL
7). Fascicolo fotografico Polizia Stradale GI IL
9). Mandato Giesse Parte_1
10). Mandato Giesse Parte_2
17). Sentenza Tribunale di GI IL – Sezione Penale, n. 887/2017 pubblicata il 2 agosto 2017
18). Assegno n. 2408788096-00 tratto su Banca Intesa per l'importo di € 9.990,19
19). CTU (GdP GI IL) Persona_2
24). Fattura Giesse n. 3406 del 26 luglio 2019
25). Fattura Giesse n. 3594 del 6 agosto 2019
La convenuta assicuratrice si costituiva con comparsa depositata dapprima il 10 e poi l'11 novembre 2020, osservando che:
• le due sentenze menzionate dagli attori (sentenza penale n° 887/2017 del tribunale di GI IL e sentenza civile n° 1782/2019 del tribunale di Milano) “si prestano a severe censure”;
• il sinistro doveva infatti essere ricostruito sulla scorta delle prove assunte nel processo imonianze rese lizia stradale (ispettore te nonché dai Testimone_1 Testimone_2 testimoni -co Testimone_3 sorpassatato da rima Persona_1 Testimone_4
-conducente del va l'autobus-, Testimone_5 dell'auto che pure seguiva il bus-;
• da tali testimonianze emergeva che “la signora ha arrestato la sua CP_3 autovettura nella corsia di canalizzazione per conce dovuta precedenza ai veicoli contromarcianti. Visto provenire nell'opposta semicarreggiata l'autobus che procedeva a velocità ridotta, iniziava la manovra di svolta a sinistra. Quando
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 3 già era in fase avanzata della detta manovra, il iniziava il sorpasso Parte_2 dell'autobus, a velocità elevatissima e guardando il per verificare quale velocità stesse raggiungendo. Mentre ormai stava completando la manovra di sorpasso, tuttavia, alzava gli occhi dal tachimetro e si avvedeva della presenza della Fiat AN condotta dalla convenuta. Frenava bruscamente e cadeva a terra;
il motociclo strisciava sull'asfalto ed andava ad urtare con violenza l'autovettura sulla fiancata destra all'altezza della ruota, spezzandosi in 3 parti, mentre la testa del conducente si incastrava sotto la stessa ruota”;
• d'altro canto, la sentenza penale del tribunale di GI IL era stata interamente riformata dalla Corte d' ologna, che colla sentenza 6838 del 12 novembre 2019 aveva assolto la aveva revocato le statuizioni civili CP_3
(ossia, la provvisionale di EUR 5.0 nerica al risarcimento del danno in favore della parte civile nonno materno della Parte_1 vittima, costituitosi parte civile all'udi -come si legge nella sentenza di primo grado, doc. 17 attori, NdE);
• la sentenza della Corte d'appello di Bologna era divenuta irrevocabile;
• contestava inoltre la quantificazione dei danni. La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 1° dicembre 2020 inariamente designata, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e venivano CP_3 assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183
Dopo alcuni rinvii disposti dal giudice onorario, riassegnata la causa allo scrivente il 6.12.2021, all'esito dell'udienza del 17.2.2022 con ordinanza 18.2.2022 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti, anche con rogatoria al tribunale di GI IL (per espletare la quale le parti chiedevano e ottenevano poi diverse proroghe).
Il tribunale di GI IL quindi interrogava il il Testimone_4
21.11.2022, mentre il 14.2.2023 attestava che il testimone to Tes_3
a compar della sua età e della residenza ggiungendo che il testimone “neanche ritira gli atti”. Tes_5
All'udienza del 19.4.2023 veniva qui interrogata formalmente la convenuta e CP_3 con ordinanza in pari data veniva dichiarata chiusa l'istruttoria.
All'udienza del giorno 23/11/2023 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Scaduti il 18.1.2024 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 4 I motivi della decisione
Gli attori invocano in proprio favore il riparto di responsabilità (fra motociclista e automobilista) stimato della sentenza civile irrevocabile, pronunciata da questo tribunale il 22 febbraio 2019 nel procedimento promosso da altri congiunti contro gli stessi odierni convenuti.
La soc. convenuta invoca in proprio favore l'assoluzione ex a. 530/2 cpp con sentenza 6838/2019 pronunciata dalla corte d'appello di Bologna all'udienza 12 novembre 2019 (depositata i io 2020) all'esito del procedimento penale RG APP a carico della nel quale era costituito parte civile l'odierno attore In CP_3 Pt_1 pa della sentenza del tribunale di GI IL, la corte lse la al reato ex a. 589 codice penale, “perché il fatto non costituisce reato”. Non è CP_3 co e tale sentenza assolutoria sia divenuta irrevocabile.
L'atto di citazione che ha introdot ntroversia civile fu notificato a mezzo del servizio postale. L'ass oc. ricevette il plico in data 14 febbraio 2020, CP_1 mentre la convenuta lo r l'ufficio postale in data 19 febbraio 2020, CP_3 come documentato d il 26.11.2020. Questo giudizio, successivo a quello civile sopra ricordato, fu dunque instaurato quando era da tempo concluso anche il processo penale.
Gli attori, in particolare, eccepiscono che, alla luce dell'a. 652 cp, la sentenza del giudice penale non può vincolare il giudice civile, che dovrebbe essere invece sostanzialmente vincolato dalla precedente pronuncia del giudice civile, resa in procedimento relativo allo stesso sinistro, ancorché promosso da altri congiunti. Aggiungono che, non avendo l'assicuratrice impugnato tale sentenza civile e anzi avendo versato l'importo al cui pagamento era stata condannata, avrebbe di fatto prestato acquiescenza alla distribuzione di responsabilità che il tribunale aveva operato.
In proposito, si deve allora ricordare che, a norma dell'a. 652 cp (“Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno”) la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato, sempre che tale danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. Gli attori odierni invocano in particolare (nella memoria di replica ex a. 190) i principi espressi da Cass. 36638/2021 e Cass. 17708/2023, secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata "perché il fatto non costituisce reato" non assume efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno, poiché (come sottolineato anche da Cass. Sentenza 22065/2021), in virtù dell'autonomia e della separazione tra il giudizio civile e quello penale, il giudice civile ha il potere di accertare
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 5 autonomamente e con piena cognizione i fatti dedotti in giudizio, pervenendo dunque a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.
In effetti, la menzionata sentenza 36638/2021 evidenzia che il giudice civile deve “procedere autonomamente alla ricostruzione dei fatti e alla relativa valutazione facendo applicazione del criterio civilistico del 'più probabile che non', in luogo di quello tipico del processo penale dell'alta probabilità logica” ma aggiunge che il giudice civile “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ben può per converso porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti se ed in quanto non smentite dal raffronto critico … con le altre risultanze del processo”. La stessa sentenza, poi, attribuisce al giudice civile il potere di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle più idonee a determinare il suo convincimento.
L'altra sentenza menzionata, n° 17708/2023, d'altra parte, premesso che l'assoluzione può avere effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga “un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.”, afferma però con chiarezza che il giudice civile, pur non essendo vincolato dal giudicato penale e pur avendo il potere di accertare autonomamente e con piena cognizione i fatti dedotti in giudizio, non ha tuttavia il potere di “ignorare del tutto la sentenza di assoluzione”. In quella vicenda specifica, infatti, il giudice civile aveva del tutto trascurato di considerare che la corte d'appello penale aveva riformato quella di primo grado evidenziando “l'inconsistenza e l'inattendibilità delle prove acquisite in primo grado”, laddove il giudice civile si era limitato a far proprie le conclusioni della sentenza penale poi totalmente riformata.
Acclarato dunque che nel caso di specie la sentenza di assoluzione dell'imputata in appello non vincola questa decisione, e sottolineato che la mancata impugnazione della decisione civile da parte dell'assicuratore non implica acquiescenza anche ad altri fini rispetto alle determinazioni ivi contenute (dovendosi considerare che alla base della decisione di non impugnare possono esservi diverse altre ragioni), sulla scorta dei principi enunciati dal giudice di legittimità occorre dunque procedere ora a nuova e autonoma valutazione (giuridicamente non vincolata dalla sentenza civile né da quella penale) e a tal fine è necessario riepilogare gli elementi probatori disponibili, e cioè:
• il contenuto della sentenza civile di questo tribunale;
• la sentenza della corte d'appello di Bologna;
• l'istruttoria orale svolta in questo processo.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 6 Appare insomma evidente la necessità di sottoporre a valutazione critica e autonoma tutto il complesso degli elementi ora disponibili, dovendosi del resto constatare che la sentenza civile del 2019 si fondò soltanto sui documenti per giustificare l'attribuzione della responsabilità al motociclista nella misura del venti per cento. Il riconoscimento in quella sentenza della prevalente responsabilità dell'automobilista -come si legge a pag.
5- appare però basato -come si legge a pag.
6- pressoché interamente sulle conclusioni della consulenza d'ufficio espletata davanti al giudice di pace, senza tuttavia dar conto di motivi che portavao a discostarsi dalla pronuncia dello stesso giudice di pace, che aveva disatteso totalmente le conclusioni del suo stesso consulente.
Quanto alla sentenza civile 1782/2019 (doc. 4 attori), ormai irrevocabile, si deve dunque sottolineare che la responsabilità del sinistro fu attribuita pel venti per cento al motociclista, cioè al congiunto degli odierni attori, e pel restante ottanta per cento all'automobilista qui convenuta, senza istruttoria orale e (pag. 3) solo “all'esito dell'istruttoria documentale svolta”, osservando quanto segue -ove le evidenziazioni sono di questo estensore-: i. da quanto accertato dalla polizia stradale intervenuta dopo il sinistro, “dalle dichiarazioni rese dalla convenuta e dai conducenti dei veicoli presenti al momento dell'incidente, tanto nell'immediatezza dei fatti, quanto nel corso del procedimento svoltosi di fronte al Giudice di pace di GI IL in relazione al medesimo evento (giudizio di provvedimento di sospensione della patente di guida promosso da ) e di fronte al Giudice del procedim ale CP_3 svoltosi a carico del si dovrebbe ritenere che “la signora pur CP_3 avendo avvistato la moto, sia incorsa in un errore di valutazione circ cità con la quale la stessa si stava avvicinando all'intersezione e sulla conseguente possibilità per l'autovettura di completare la manovra in sicurezza”; ii. “essendo pertanto rimasta indimostrata l'assoluta imprevedibilità dell tta del motociclista e la conseguente impossibilità in capo alla signora di CP_3 percepirla, non rimane che valutare con particolare rigore l'attenzione e za che deve improntare la guida dell'automobilista tenuto a dare la precedenza”; iii. appariva invece “irrilevante appurare se la convenuta si sia fermata alla f sia di canalizzazione per poi ripartire, come affermato dal [testimone]
[...]
o abbia piuttosto eseguito la svolta a sinistra in continuità con Tes_6 te marcia, come sembrerebbe provato dal rinvenimento da parte della Polizia della terza marcia innestata sul veicolo Fiat AN, in quanto, in ogni caso, la convenuta non avrebbe dovuto iniziare o proseguire la svolta a sinistra senza avere la certezza del mancato sopraggiungere di altri veicoli dal lato opposto della strada”; iv. la sentenza civile esclu ilità dell'a. 2054/2 cc, in quanto “risulta dal verbale in atti che 'procedeva a velocità non commisurata Persona_1 alle condizioni ambie un motociclo di potenza superiore a quella consentita dalla patente di guida posseduta', in violazione del disposto di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 7 cui agli articoli 141 che prescrive in particolare di ridurre la velocità in prossimità delle intersezioni e 117 del C.d.s. Tale circostanza veniva confermata nella consulenza tecnica di ufficio svolta di fronte al Giudice di pace … tenuto conto delle tracce di frenata lasciate dalla moto e dai danni subiti nell'impatto dai veicoli coinvolti. Tutti i testimoni del sinistro inoltre confermavano l'elevata velocità del motociclo durante le fasi di sorpasso di cui sopra e al momento dell'urto”; v. conseguentemente, osservava che secondo tale ricostruzione del sinistro “deve ritenersi che l'eccessiva velocità del motociclo incideva tanto sul verificarsi dell'impatto quanto sulla gravità delle sue conseguenze, rendendo impossibile ad entrambi i conducenti di porre in essere, tempestivamente, efficaci manovre di emergenza”; vi. rilevava inoltre che “il ragazzo, forse anche per la poca padronanza del mezzo di potenza superiore a quella consentita dalla patente posseduta, pur resosi conto del pericolo, provava a spostarsi a destra ma finiva con il perdere il controllo della moto impattando rovinosamente con l'automobile”; vii. tali elementi determinavano quindi la già ricordata distribuzione delle responsabilità fra motociclista e automobilista.
Passando al processo penale, mette conto ricordare che la ra lì imputata del delitto CP_3 previsto dall'art. 589 comma 1 e 2 c.p.
<< perché, alla guida del veicolo Fiat AN targato DV903BN, mentre percorreva via Prati Vecchia in località Corte Tegge, giunta all'intersezione con via Vistola, nell'effettuare manovra di svolta a sinistra per immettersi nella detta via Vistola per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, e colpa specifica consistita nell'omettere, in violazione dell'art. 145 comma 2 e 10 del Codice della Strada, di al motociclo Suzuki GSXR600 targato DF69338 condotto da quale proveniva da destra e percorreva Via Prati in Parte_3 senso oppo scontrava violentemente con il motociclo e cagionava la morte di che decedeva immediatamente. Persona_1
Fatto avvenuto a GI IL il
Dopo la condanna in primo grado e all'esito delle testimonianze rese in dibattimento, la sentenza penale 6838/2019 della corte d'appello di Bologna (doc. 1 , riformando la sentenza di primo grado, assolse invece l'odierna convenuta e revocò le CP_3 statuizioni civili osservando in particolare che:
1) manca la prova << che l'imputata avesse avvistato il motociclo nel momento in cui la stess iato la manovra di svolta a sinistra verso via Vistola”, poiché “il teste dichiarò che "quando la moto iniziò il sorpasso del mio autobus la Tes_3 macc ripartita" ... circostanza che era stata affermata anche nel parallelo
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 8 procedimento davanti al Giudice di Pace". Tale dichiarazione va conci n un altro passo della deposizione dello stesso teste in cui egli affermò che la partì CP_3 in un momento in cui la moto aveva già iniziato il sorpasso ("la mot metà autobus, quanto ha sfrecciato che la AN si è mossa" … In ogni caso, tenuto conto della velocità del motoveicolo ("ha fatto una forte accelerazione (...) questa moto che sorpassava fortissimo" … e dell'ingombro dell'autobus che verosimilmente nasco rzialmente la visuale >> sicché si deve ragionevolmente escludere che la vesse avvistato il motocicl CP_3
2) la seg tradale non prescriveva alla l'arresto del veicolo poiché non era CP_3 presente il segnale di "stop", bensì solo l'o i dare precedenza, che le imponeva di fermarsi soltanto all'occorrenza, sicché “l'inserimento della terza marcia e il conseguente deducibile omesso arresto del veicolo … non costituisce di per sé una violazione di alcuna norma cautelare specifica”;
3) atteso o l'urto teste , può allora convenirsi con la ricostruzione del C.T. dell'imputata Tes_7 secon motociclista frenò, cadde, e si schiantò impattando contro l'autovettura >> dal che discende che “la al momento dell'impatto, avesse, CP_3 non solo iniziato, ma già eseguito una sig porzione della manovra di svolta a sinistra”;
4) la manovra compiuta dall'imputata era perciò “regolare e non vi sono elementi per ritenere che ella avesse agito in modo non appropr velocità elevata, l'unica violazione cautelare astrattamente imputabile alla è rappresentata dal non CP_3 avere previsto che potesse sopraggiungere da die tobus una moto a forte velocità, peraltro operando un sorpasso in prossimità di un incrocio”;
5) al riguardo, pe orte sottolinea che << in applicazione del principio di affidamento, la non potesse concretamente prevedere tale altrui condotta CP_3 irregolare (com o ritenuto dal Giudice di Pace nel provvedimento richiamato nei motivi di appello). E' vero che il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, ma tale cautela non può spingersi sino ad imporre di prevedere comportamenti al di fuori di ogni ragionevole prevedibilità >> così come confermato dal giudice di legittimità (Cass. Sez. IV penale, sentenza n. 46741/2009, secondo cui nei reati colposi commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, ai fini della sussistenza della colpa è necessario valutare, se, nelle condizioni date, l'agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari);
6) l'a. 145 CDS, che impone la regola della "massima prudenza" nell'impegnare un incrocio, generale di prevedere e governare sempre e comunque il rischio da altrui attività illecita. Vi sono aspetti della circolazione stradale che per forza implicano un
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 9 razionale affidamento: di fronte ad una strada il cui il senso di circolazione sia regolato non si può pretendere che l'automobilista si paralizzi nel timore che alcuno possa non attenersi a tale disciplina >>; 7) da ciò segue che “un'istanza di sensatezza del sistema e di equità induce con immediatezza a cogliere che il principio di affidamento debba essere in qualche guisa riconosciuto nell'ambito della circolazione stradale. La soluzione contraria non solo sarebbe irrealistica, ma condurrebbe a risultati non conformi al principio di personalità della responsabilità, prescrivendo obblighi talvolta inesigibili e votando l'utente della strada al destino del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio”.
A ben vedere, le molteplici ragioni oggettive, analiticamente e persuasivamente elenca sentenza con cui la corte ha dubitato (ex a. 530/2 cpp) che il fatto ascritto alla CP_3 costituisse reato, potrebbero in realtà persino giustificare l'esclusione pura e semp dubbio, poiché il percorso argomentativo della cor piuttosto e univocamente a negare del tutto che, nell'effettuare la svolta a sinistra la sia incorsa in colpa generica (per CP_3 negligenza o imprudenza o imperizia) e neppur pa specifica (per asserita omessa violazione dell'art. 145 comma 2 e 10 CDS).
Si deve ora passare all'esame dell'istruttoria svolta in questo procedimento, che può essere sintetizzata nei term (a) il testimone interrogato ai sensi dell'a. 203 cpc dal tribunale di Testimone_4
REGGIO E 1.11.2022 confermò i capp. 13, 14, 15, 16 e 17 della memoria datata 29.1.2021 degli attori (ma dep. 1.2.2021), confermando così che quella mattina egli “percorrev[a], a bordo del [suo] mezzo di lavoro (furgone), la via Prati Vecchi procedendo nella direzione dal centro della città diretto verso Cavriago”; che davanti a lui “nella stessa direzione di marcia c'era un'autovettura e prima di essa c'era il bus arancione”; che “il [suo] veicolo e quelli che lo precedevano si trovavano accodati e si muovevano a passo d'uomo”; in quella circostanza il suo furgone (appunto, acc cedente a passo d'uomo) era stato superato a sinistra dalla motocicletta del (“mentre eravamo in fila una moto Parte_2 bianca ci ha s ci ha superato t sinistro”); (b) la convenuta qui interrogata formalmente il 19.4.2023, ha dichiarato in CP_3 particolare: “c he dovendo svoltare a sinistra verso via Vistola attraversai al corsi di marcia dei veicoli che andavano nel senso opposto al mio”, “le corsie nella mia semi carreggiata erano tre e io mi trovavo nella corsia di svolta a sinistra”,
“confermo che giunta al punto pe a sinistra svoltai a sinistra”, “nego di aver veduto la moto condotta dal , “ricordo che, mentre attraversavo la Parte_2 corsia di via prati vecchi che and so opposto al mio venivano un autobus seguito da un'autovettura bianca che erano ancora in fondo alla via”, “confermo che la mia patente indica l'obbligo di guida con uso di lenti e preciso peraltro che uso gli
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 10 occhiali tutto il giorno”, “confermo che dopo l'urto scoppiarono i due airbag della mia Fiat AN”.
Opinano gli attori che tali elementi debbano portare ad affermare la prevalente responsabilità della conducente, nella misura dell'ottanta per cento, in quanto:
1. nel maggio 2018 l'assicuratore, prima della conclusione del precedente processo civile, aveva pagat no attore una somma ammettendo la responsabilità maggioritaria della ell'incidente: CP_3 va qui osservat il doc. 18 non contiene nessuna espressa ammissione di responsabilità e, inoltre, che il medesimo documento 18 nel calcolo dell'importo fa riferimento alla cifra di EUR 9.990,19 per “ lesioni” (compresi 4.990,19 per onorari) e non già per danno parentale;
che quel documento reca solo l'arcana locuzione “ Sua responsabilità 30%”;
2. la sentenza penale d'appello non ha qui efficacia vincolante, gli attori omettono nondimeno di ricordare che quella sentenza d'assoluzione, come sopra sottolineato, non può essere comunque trascurata (e trascurano comunque che neppure la sentenza civile può vincolare questa decisione);
3. la convenuta qui formalmente interrogata, rispondendo al cap. 4 della CP_3 seconda me a avrebbe confermato di avere svoltato a sinistra “senza soluzione di continuità, omettendo di concedere la dovuta precedenza al motociclo che sopraggiungeva sulla corsia di marcia opposta”; trascurano però gli attori che il loro capitolo era del seguente testuale tenore:
“4.) giunta al punto preposto all'attraversamento della corsia riservata ai veicoli provenienti dal senso di marcia opposto al mio, che si trova al termine della corsia di canalizzazione, proseguivo la mia marcia, impegnando la corsia riservata ai veicoli provenienti dal senso di marcia opposto a quello da cui provenivo”; pertanto, ricordando anche la risposta testuale data dalla e sopra CP_3 trascritta, si deve senz'altro escludere che la convenuta ab essato o comunque ammesso o anche solo dichiarato di non aver concesso la precedenza al motociclo, e si deve del pari negare che essa abbia ammesso che la precedenza fosse concretamente dovuta al motociclo così come si deve negare che, indipendentemente dal fatto che non era presente nessun segnale di stop, essa abbia ammesso di non essersi arrestata, quanto meno per il fatto che il capitolo neppure accennava a tale fermata;
4. l'auto della convenuta enne ritrovata colla terza marcia inserita, CP_3 circostanza della tenza penale d'appello escluso la rilevanza, con valutazione che dev'essere qui interamente condivisa;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 11
5. dalla dichiarazione della secondo cui l'autobus era ancora in fondo alla CP_3 via, si dovrebbe inferire c uidava senza far uso degli occhiali;
l'asserito mancato uso di lenti, tuttavia, non risulta accertato oggettivamente e dunque costituisce mera congettura degli attori;
6. dalla dichiarazione del testimone si dovrebbe ricavare che il Tes_5 motociclista, al momento del sinistro, posizione regolare all'interno della propria carreggiata” (così a pag. 16 della con ); alla polizia stradale (doc. 6 attori), tuttavia, lo dichiarò solo di aver Tes_5 udito il rumore dell'urto, ma non dichiarò affa visto il momento del sinistro, giacché egli dichiarò: “ il motociclista superava l'autobus e si rimetteva sulla sua corsia in quanto non vedevo più lo stesso. Passati pochi istanti udivo un boato”;
7. le testimonianze rese in sede penale sono semplici indizi, senonché, anche ad accedere a tale qualificazione, la loro pluralità, la loro precisione e la loro concordanza consentono di trarne elementi di prova, in ciò assorbito il fatto che la valutazione datane dalla corte d'appello penale appare prudente, coerente e pienamente condivisibile;
8. la comunicazione di reato redatta dalla polizia stradale “costituisce prova particolarmente fidefacente (art. 2700 c.c.); ); in essa i verbalizzanti, all'esito dei propri accertamenti, affermano che la convenuta effettuava la manovra di svolta a sinistra senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo ed omettendo di rgli la dovuta precedenza (circostanza confermata dalla stessa signora
”, CP_3 nché appare evidente che, non avendo gli agenti personalmente assistito al sinistro, tutte le valutazioni che essi offrono nella relazione d'incidente costituiscono semplici congetture , e non certo dichiarazioni che po ere fede privilegiata rispetto all'omessa precedenza (che, si ripete, la non CP_3 ha affatto confermato);
9. la testimonianza (precisa, e tutt'altro che generica) resa dal Tes_6 sarebbe inattendibile, poiché sarebbe smentita dal fatto che la CP_3 avrebbe “negato di essersi fermata prima di effettuare la svolta” e dettagli riferiti dal testimone (conducente dell'autobus) che invece avrebbe dovuto concentrarsi sulla guida, senonché si è già visto come la non abbia mai negato d'essersi fermata CP_3 prima di intraprendere la m di svolta e comunque l'incontestato incolonnamento delle auto in quel momento rende tutt'altro che implausibile
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 12 che il conducente del bus potesse percepire quanto da lui riferito, sicché va escluso che siano emersi elementi tali da giustificare la tesi dell'inattendibilità di tale testimone, la cui totale indifferenza non è del resto neppure prospettata;
10. il fatto che la non si fosse fermata, risulta confermato dalla CTU espletata CP_3 ce di pace di REGGIO EMILIA dal perito assicurativo Per_2 tale ausiliario, in processo comunque distinto da questo e con diverso oggetto, fondò sostanzialmente le sue conclusioni sul solo fatto che l'auto fu trovata con la terza marcia inserita, ciò che si è già visto costituire circostanza non rilevante ai presenti fini. Sulla scarsa coerenza e plausibilità di tale relazione peritale si tornerà più avanti.
Diversamente da quanto asseriscono gli attori, dunque, gli elementi raccolti nell'altro giudizio civile, promosso da altri congiunti, non sono affatto prevalenti rispetto a quelli raccolti dal giudice penale, né prevalgono rispetto alle prove assunte in questo procedimento, le quali anzi impongono di pervenire a conclusione totalmente diversa.
Si deve infatti ricordare che:
A) tenotipico del processo penale (doc. 5 convenuta) emerge che l'ispettore della polizia stradale (come si legge del resto nella relazione di incidente, Per_3 rtamente fidefacente), confermò d'avere accertato che il motociclo aveva lasciato una traccia di frenata di 8,20 metri, al centro della corsia di pertinenza del medesimo;
che il traffico era intenso, il limite di velocità era di settanta chilometri all'ora, il tratto era rettilineo con ampia visuale e condizioni meteorologiche ottimali, che dalla lunghezza della frenata del motociclo emergeva la violazione da parte sua circa la velocità, confermata anche dall'essersi il motociclo rotto in tre parti (“i a moto in tre non si spezza ai cinquanta chilometri orari eh”); inoltre,
“il non poteva condurre quel tipo di veicolo per la patente da lui in Parte_2 pos , perché comunque era ppo potente”; alle domande dei difensori, l'ispettore inoltre rispose: << [difesa] Lei e i Per_3 suoi colleghi in base a elemento ogg otuto risalire anche ai tempi dell' incidente, cioè se la AN ha eseguito la manovra di svolta a sinistra prima del el motoveicolo rispetto all'autobus oppure dopo? DICH.
- No, non l'abbiamo potuto verificare perché lì solo chi vede Persona_4 inare diciamo la sincronia esatta, noi siamo arrivati che abbiamo trovato solo delle tracce e abbiamo ricostruit iamo rilevato. [difesa] E quindi siete arrivati dopo? DICH. - Sì. Persona_4
Solo chi vede l'incidente >>;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 13 B) tenotipico sub doc. 6 convenuta contiene invece la testimonianza del
[...]
, conducente dell'autobus di linea, che fra l'altro al tribunale di Reg Tes_3 iarò: << dalla parte posteriore dell'autobus ho. sentito una forte accelerazione della moto, ho guardato nello specchietto e c'era questa moto che sorpassava fortissimo. Poi, quando mi ha sorpassato davanti, io ho guardato davanti , a me e ho visto una-AN che all'improvviso è partita, perché era ferma lì, è partita, ha svoltato per andare in via Guardiana che è quella laterale che si trova lì. Purtroppo la moto andava forte, non si è accorto della macchina, quando ha tirato su la testa ha visto la macchina e ha cercato di andare verso destra, se rimaneva diritto non succedeva niente, infatti si sono presi tutti e due dalla parte opposta della strada, dove doveva girare la AN e ha fatto quel..., praticamente si è schiantato contro la ruota anteriore della AN ed è rimasto lì >>;
<< [GIUD i la AN poteva agilmente fare la sua manovra? DICH. DI DOMENICO - Sì.. Sì perché ha visto l'autobus, ha pensato: Tes_3
"Ci sto", p vviso viene fuori una moto che … >>.
Per quanto elocità dei veicoli, è opportuno ricordare che il CTU (perito assicurativo che le stimò su incarico del giudice di pace di REGGIO EMILIA, Per_2 nella relazio .2012 (doc. 19 attori), giunge alla singolare conclusione secondo cui il motociclo SUZUKI targato DF69338, “al momento della collisione” procedeva:
• a una velocità iniziale di 24,54 m/sec pari a 88,35 km/h;
• all'inizio della frenata aveva una velocità di 10,61 m/sec. pari a 38,20 km/h;
• al momento dell'urto la velocità era aumentata a 19,94 m/sec pari a 71,78 km/h. In altre parole, secondo il CTU del giudice di pace, la velocità iniziale della moto sarebbe stata dapprima dimezzata (da 88 a 38 chilometri orari) per aumentare subito dopo da 38 a 71.
Tali conclusioni peritali sono state peraltro confutate, nel procedimento penale, dal consulente di parte dell'imputata che, con motivazioni tutt'altro che incongrue e con calcoli comunque verificabili, è pervenuto a stimare invece in circa 110 chilometri orari la velocità iniziale del motociclo.
Indipendentemente da tale pur opinabile conclusione del consulente di parte, resa per giunta in altro processo, si deve comunque affermare che, nel caso di specie, gli elementi sin qui riepilogati impongono di ritenere eccessiva e in ogni caso del tutto inadeguata la velocità del motociclo, dovendosi in proposito considerare che (oltre alle valutazioni dei testimoni, concordanti anco ttive) tale conclusione è avvalorata dai seguenti fatti oggettivi:
▪ il era alla guida di un ale la sua patente non lo Parte_2 ab me confermò l'ispettore ; Per_3
▪ la moto, a seguito dell'urto, si spez nconi (e la parte nettamente prevalente dell'energia cinetica che rese possibile quella rottura derivava dal motociclo, posto che gli stessi attori assumono che l'automobile viaggiava
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 14 al più a circa trenta chilometri orari) e una simile conseguenza non è
una velocità di 50 km/h (nei termini dichiarati dall'ispettore della polizia stradale, alle cui dichiarazioni gli attori attribuiscono Per_3 iata);
▪ ciò implica che, prima dell'urto, e dunque approssimandosi all'incrocio, il motociclo procedeva a una velocità certamente eccessiva, anziché moderandola anche in ragione delle condizioni di intenso traffico.
Tutto ciò porta a escludere che la convenuta (alla quale non risulta ascrivibile nessuna violazione del codice della strada né della comune prudenza) potesse attuare qualsivoglia manovra di emergenza per evitare di essere travolta dal motociclo che, a causa dell'energia cinetica dovuta alla velocità del determinò persino la traslazione (c su se stessa) dell'autovettura della così come ricordato dall'ispettore in CP_3 Per_3 dibattimento.
Invero, come già fondatam osciuto dalla corte d'appello di Bologna, si deve fondatamente ritenere che la ntraprese la manovra di svolta a sinistra colla dovuta CP_3 cautela (come ricordato dal e dell'autobus di linea innanzi al quale essa aveva appunto cominciato la svolta, senza che sia qui decisivo accertare se l'automobilista avesse solo rallentato o se -come comunque confermato dal conducente del bus- si fosse anche fermata, malgrado la mancanza del segnale di stop), sicché si deve escludere che dall'automobilista si potesse esigere una cautela tale da estendersi fino a prevedere la possibilità (del tutto irragionevole) che un motociclo, guidato da persona oltre tutto non abilitata a condurre un motociclo di quella potenza, decidesse di attuare, in prossimità di un incrocio e con quelle condizioni di traffico -definite dai testimoni quanto meno intense e che, comunque, comportavano di fatto l'incolonnamento degli autoveicoli-, un sorpasso a velocità comunque maggiore di quella massima consentita in quel tratto.
Come si è detto, la sentenza della corte d'appello era stata peraltro preceduta dalla sentenza 28.6.2013 (doc. 11) con cui il giudice di pa io IL, giungendo a conclusioni ben diverse dalle opinioni esposte dal CTU (e sostanzialmente ba sulla Per_2 posizione del cambio dell'auto), aveva acc sizione proposta dalla contro CP_3 la sanzione irrogatale dalla polizia stradale (per violazione dell'a. 145 C rvando che l'autobus, il furgone e l'auto (cioè i veicoli sorpassati dalla moto su a dell'urto) non s'erano affatto visti “tagliare la strada” dalla manovra della né CP_3 avevano dovuto frenare, o attuare nessuna manovra d'emergenza per evita che discende che essi -che precedevano il motociclo- ebbero tutto il tempo di evitare l'urto.
Il giudice di pace, in proposito, scrive fra l'altro che è credibile “quanto sostenuto dalla ricorrente e cioè che aveva iniziato la svolta a sinistra dopo aver accertato che non vi fossero veicoli provenienti dall'opposta direzione di marcia” e aggiunge che non si può
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 15 pretendere che un automobilista, dopo aver accertato che nelle immediate vicinanze non stanno sopraggiungendo altri veicoli (“si ricorda che ben tre veicoli e fra essi un autobus erano ancora a distanza di sicurezza”) possa ipotizzare che dietro tali veicoli, fermi in fila in attesa che l'auto completi la sua manovra, giunga un motociclo in sorpasso e a forte velocità.
In conclusione, si deve affermare che il sinistro fu causato dall'esclusiva responsabilità del congiunto degli odierni attori.
Non si può infatti condividere la diversa valutazione (non vincolante per questo giudizio) cui pervenne questo stesso tribunale, in diversa composizione, nell'altro procedimento, instaurato da altri congiunti e istruito solo documentalmente (in particolare, sulla base dei soli accertamenti della polizia stradale intervenuta dopo il sinistro, e persino dopo l'arrivo dei sanitari). Gli argomenti su cui si basa tale decisione civile sono infatti fondatamente confutati non solo da quelli esposti dalla corte d'appello di Bologna, bensì anche da tutte le considerazioni sin qui svolte tenendo conto anche dell'istruttoria orale svolta in questo stesso processo.
La domanda dev'essere perciò totalmente respinta, con integrale assoluzione dei convenuti da ogni pretesa.
Il contrasto fra le decisioni irrevocabili del giudice civile e di quello penale, entrambe precedenti l'instaurazione di questo giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e seg : 1. le domande pro Parte_1 Parte_2
contro le convenute
[...] Controparte_1 CP_3
2. sa interamente fra le
Così deciso il giorno 24 febbraio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 16
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 9628 / 2020 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi col procuratore domiciliatario avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. Controparte_2
(cod. fisc. CP_3 C.F._3 contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“in via principale e nel merito: accert la responsabilità prevalente - nella misura dell'80% - della sig.ra conducente e proprietaria del CP_3 veicolo Fiat AN targato DV903BN ne del sinistro avvenuto il 27 febbraio 2012 in GI nell'IL, come già accertata e dichiarata nella sentenza n. 1782/2019 resa dal Trib Milano il 22 febbraio 2019 e passata in giudicato, applicando alla signora la medesima percentuale di responsab CP_3 ntem er l'effetto, condannarla in solido con
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 ice per la R.C.A. del veicolo Fiat AN targato DV903BN in
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 1 forza di polizza n. 167.013.0000054809 - al risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, come descritti in narrativa e nella misura che sarà determinata in corso di causa all'esito della espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al 5% o ad altro determinato di giustizia, con ulteriore condanna della compagnia di ssicurazioni convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti”
Parte convenuta soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta CP_1
11.11.2020, cioè:
“Nel merito RESPINGERE le domande proposte nei confronti delle convenute, così come formulate, perché infondate in fatto ed in diritto”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato emesso di essere rispettivamente nonno materno e sorella germana di , esponevano che: Persona_1
• il loro congiunto era 'incidente stradale avvenuto in GI IL verso le ore 8.00 del 27 febbraio 2012;
• nel processo civile instaurato dai genitori, dai nonni paterni e dalla nonna materna della vittima, il 22 febbraio 2019 questo tribunale aveva pronunciato la sentenza n. 1782 del 22.2.2019, ora divenuta irrevocabile, c aveva accertato che l'incidente si era verificato per responsabilità della stimata pari CP_3 to i seguenti importi: a ei genitori ( CP_4
e EUR 265.536,00 pei danni non patrimonia
[...] Controparte_5 siv n;
i nonni paterni e nonna materna ( , EUR 100.000,00 Controparte_6 CP_7 CP_8 ciascuno per dan e
• in precede edesimo incidente il tribunale di GI IL aveva ritenuto la medesima enalmente responsabile del delitto ex a. 589 codice penale e, con CP_3 sentenza 8 'aveva perciò condannata a risarcire all'odierno attore i danni da liquidare in sede civile, assegnando una provvisionale di EUR 5.000,00, cifra che unitamente alle spese legali era stata pagata all'attore nel maggio 2018;
• considerato che la sentenza n. 1782/2019 del tribunale di Milano era divenuta irrevocabile, “l'accertamento sul fatto in essa contenuto [deve] ritenersi definitivo e
[può] riflettersi pienamente nel presente giudizio, con la conseguenza che l'evento che ha determinato il danno patito dagli esponenti non richiedano un ulteriore scrutinio in questa sede”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 2 • i rapporti fra gli attori e il rispettivo nipote e fratello erano molto intensi;
• considerato che la vittima aveva diciannove anni al tempo del sinistro, mentre il nonno ne aveva ottantatré e la sorella venti, “la liquidazione del danno patito dagli attori, effettuata mediante l'utilizzo delle Tabelle in uso presso il Tribunale, potrà essere in linea con quella disposta nella sentenza n. 1782/2019”;
• spettavano agli attori anche le spese di assistenza stragiudiziale, la rivalutazione e gli interessi compensativi. Gli attori p ncludevano chiedendo che, accertata la responsabilità prevalente della convenuta are all'80%, essa fosse condannata in solido CP_3 coll'assicur “al risarcimento, in favore degli attori, di tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e ti e subendi, come descritti in narrativa e nella misura che sarà determinata in corso di causa all'esito della espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi”, con condanna dell'assicuratore anche ex a. 96 cpc. Gli attori, inoltre, indicato come indeterminabile il valore della causa, a corredo dell'atto di citazione producevano fra l'altro:
4). Sentenza n. 1782/2019 resa dal Tribunale di Milano il 22 febbraio 2019 munita di passaggio in giudicato
5). Scheda riepilogativa incidente stradale 27 febbraio 2012 – Polizia Stradale di GI IL
6). Comunicazione di reato Polizia Stradale di GI IL
7). Fascicolo fotografico Polizia Stradale GI IL
9). Mandato Giesse Parte_1
10). Mandato Giesse Parte_2
17). Sentenza Tribunale di GI IL – Sezione Penale, n. 887/2017 pubblicata il 2 agosto 2017
18). Assegno n. 2408788096-00 tratto su Banca Intesa per l'importo di € 9.990,19
19). CTU (GdP GI IL) Persona_2
24). Fattura Giesse n. 3406 del 26 luglio 2019
25). Fattura Giesse n. 3594 del 6 agosto 2019
La convenuta assicuratrice si costituiva con comparsa depositata dapprima il 10 e poi l'11 novembre 2020, osservando che:
• le due sentenze menzionate dagli attori (sentenza penale n° 887/2017 del tribunale di GI IL e sentenza civile n° 1782/2019 del tribunale di Milano) “si prestano a severe censure”;
• il sinistro doveva infatti essere ricostruito sulla scorta delle prove assunte nel processo imonianze rese lizia stradale (ispettore te nonché dai Testimone_1 Testimone_2 testimoni -co Testimone_3 sorpassatato da rima Persona_1 Testimone_4
-conducente del va l'autobus-, Testimone_5 dell'auto che pure seguiva il bus-;
• da tali testimonianze emergeva che “la signora ha arrestato la sua CP_3 autovettura nella corsia di canalizzazione per conce dovuta precedenza ai veicoli contromarcianti. Visto provenire nell'opposta semicarreggiata l'autobus che procedeva a velocità ridotta, iniziava la manovra di svolta a sinistra. Quando
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 3 già era in fase avanzata della detta manovra, il iniziava il sorpasso Parte_2 dell'autobus, a velocità elevatissima e guardando il per verificare quale velocità stesse raggiungendo. Mentre ormai stava completando la manovra di sorpasso, tuttavia, alzava gli occhi dal tachimetro e si avvedeva della presenza della Fiat AN condotta dalla convenuta. Frenava bruscamente e cadeva a terra;
il motociclo strisciava sull'asfalto ed andava ad urtare con violenza l'autovettura sulla fiancata destra all'altezza della ruota, spezzandosi in 3 parti, mentre la testa del conducente si incastrava sotto la stessa ruota”;
• d'altro canto, la sentenza penale del tribunale di GI IL era stata interamente riformata dalla Corte d' ologna, che colla sentenza 6838 del 12 novembre 2019 aveva assolto la aveva revocato le statuizioni civili CP_3
(ossia, la provvisionale di EUR 5.0 nerica al risarcimento del danno in favore della parte civile nonno materno della Parte_1 vittima, costituitosi parte civile all'udi -come si legge nella sentenza di primo grado, doc. 17 attori, NdE);
• la sentenza della Corte d'appello di Bologna era divenuta irrevocabile;
• contestava inoltre la quantificazione dei danni. La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 1° dicembre 2020 inariamente designata, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e venivano CP_3 assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183
Dopo alcuni rinvii disposti dal giudice onorario, riassegnata la causa allo scrivente il 6.12.2021, all'esito dell'udienza del 17.2.2022 con ordinanza 18.2.2022 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti, anche con rogatoria al tribunale di GI IL (per espletare la quale le parti chiedevano e ottenevano poi diverse proroghe).
Il tribunale di GI IL quindi interrogava il il Testimone_4
21.11.2022, mentre il 14.2.2023 attestava che il testimone to Tes_3
a compar della sua età e della residenza ggiungendo che il testimone “neanche ritira gli atti”. Tes_5
All'udienza del 19.4.2023 veniva qui interrogata formalmente la convenuta e CP_3 con ordinanza in pari data veniva dichiarata chiusa l'istruttoria.
All'udienza del giorno 23/11/2023 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Scaduti il 18.1.2024 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 4 I motivi della decisione
Gli attori invocano in proprio favore il riparto di responsabilità (fra motociclista e automobilista) stimato della sentenza civile irrevocabile, pronunciata da questo tribunale il 22 febbraio 2019 nel procedimento promosso da altri congiunti contro gli stessi odierni convenuti.
La soc. convenuta invoca in proprio favore l'assoluzione ex a. 530/2 cpp con sentenza 6838/2019 pronunciata dalla corte d'appello di Bologna all'udienza 12 novembre 2019 (depositata i io 2020) all'esito del procedimento penale RG APP a carico della nel quale era costituito parte civile l'odierno attore In CP_3 Pt_1 pa della sentenza del tribunale di GI IL, la corte lse la al reato ex a. 589 codice penale, “perché il fatto non costituisce reato”. Non è CP_3 co e tale sentenza assolutoria sia divenuta irrevocabile.
L'atto di citazione che ha introdot ntroversia civile fu notificato a mezzo del servizio postale. L'ass oc. ricevette il plico in data 14 febbraio 2020, CP_1 mentre la convenuta lo r l'ufficio postale in data 19 febbraio 2020, CP_3 come documentato d il 26.11.2020. Questo giudizio, successivo a quello civile sopra ricordato, fu dunque instaurato quando era da tempo concluso anche il processo penale.
Gli attori, in particolare, eccepiscono che, alla luce dell'a. 652 cp, la sentenza del giudice penale non può vincolare il giudice civile, che dovrebbe essere invece sostanzialmente vincolato dalla precedente pronuncia del giudice civile, resa in procedimento relativo allo stesso sinistro, ancorché promosso da altri congiunti. Aggiungono che, non avendo l'assicuratrice impugnato tale sentenza civile e anzi avendo versato l'importo al cui pagamento era stata condannata, avrebbe di fatto prestato acquiescenza alla distribuzione di responsabilità che il tribunale aveva operato.
In proposito, si deve allora ricordare che, a norma dell'a. 652 cp (“Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno”) la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato, sempre che tale danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. Gli attori odierni invocano in particolare (nella memoria di replica ex a. 190) i principi espressi da Cass. 36638/2021 e Cass. 17708/2023, secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata "perché il fatto non costituisce reato" non assume efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno, poiché (come sottolineato anche da Cass. Sentenza 22065/2021), in virtù dell'autonomia e della separazione tra il giudizio civile e quello penale, il giudice civile ha il potere di accertare
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 5 autonomamente e con piena cognizione i fatti dedotti in giudizio, pervenendo dunque a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.
In effetti, la menzionata sentenza 36638/2021 evidenzia che il giudice civile deve “procedere autonomamente alla ricostruzione dei fatti e alla relativa valutazione facendo applicazione del criterio civilistico del 'più probabile che non', in luogo di quello tipico del processo penale dell'alta probabilità logica” ma aggiunge che il giudice civile “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ben può per converso porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti se ed in quanto non smentite dal raffronto critico … con le altre risultanze del processo”. La stessa sentenza, poi, attribuisce al giudice civile il potere di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle più idonee a determinare il suo convincimento.
L'altra sentenza menzionata, n° 17708/2023, d'altra parte, premesso che l'assoluzione può avere effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga “un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.”, afferma però con chiarezza che il giudice civile, pur non essendo vincolato dal giudicato penale e pur avendo il potere di accertare autonomamente e con piena cognizione i fatti dedotti in giudizio, non ha tuttavia il potere di “ignorare del tutto la sentenza di assoluzione”. In quella vicenda specifica, infatti, il giudice civile aveva del tutto trascurato di considerare che la corte d'appello penale aveva riformato quella di primo grado evidenziando “l'inconsistenza e l'inattendibilità delle prove acquisite in primo grado”, laddove il giudice civile si era limitato a far proprie le conclusioni della sentenza penale poi totalmente riformata.
Acclarato dunque che nel caso di specie la sentenza di assoluzione dell'imputata in appello non vincola questa decisione, e sottolineato che la mancata impugnazione della decisione civile da parte dell'assicuratore non implica acquiescenza anche ad altri fini rispetto alle determinazioni ivi contenute (dovendosi considerare che alla base della decisione di non impugnare possono esservi diverse altre ragioni), sulla scorta dei principi enunciati dal giudice di legittimità occorre dunque procedere ora a nuova e autonoma valutazione (giuridicamente non vincolata dalla sentenza civile né da quella penale) e a tal fine è necessario riepilogare gli elementi probatori disponibili, e cioè:
• il contenuto della sentenza civile di questo tribunale;
• la sentenza della corte d'appello di Bologna;
• l'istruttoria orale svolta in questo processo.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 6 Appare insomma evidente la necessità di sottoporre a valutazione critica e autonoma tutto il complesso degli elementi ora disponibili, dovendosi del resto constatare che la sentenza civile del 2019 si fondò soltanto sui documenti per giustificare l'attribuzione della responsabilità al motociclista nella misura del venti per cento. Il riconoscimento in quella sentenza della prevalente responsabilità dell'automobilista -come si legge a pag.
5- appare però basato -come si legge a pag.
6- pressoché interamente sulle conclusioni della consulenza d'ufficio espletata davanti al giudice di pace, senza tuttavia dar conto di motivi che portavao a discostarsi dalla pronuncia dello stesso giudice di pace, che aveva disatteso totalmente le conclusioni del suo stesso consulente.
Quanto alla sentenza civile 1782/2019 (doc. 4 attori), ormai irrevocabile, si deve dunque sottolineare che la responsabilità del sinistro fu attribuita pel venti per cento al motociclista, cioè al congiunto degli odierni attori, e pel restante ottanta per cento all'automobilista qui convenuta, senza istruttoria orale e (pag. 3) solo “all'esito dell'istruttoria documentale svolta”, osservando quanto segue -ove le evidenziazioni sono di questo estensore-: i. da quanto accertato dalla polizia stradale intervenuta dopo il sinistro, “dalle dichiarazioni rese dalla convenuta e dai conducenti dei veicoli presenti al momento dell'incidente, tanto nell'immediatezza dei fatti, quanto nel corso del procedimento svoltosi di fronte al Giudice di pace di GI IL in relazione al medesimo evento (giudizio di provvedimento di sospensione della patente di guida promosso da ) e di fronte al Giudice del procedim ale CP_3 svoltosi a carico del si dovrebbe ritenere che “la signora pur CP_3 avendo avvistato la moto, sia incorsa in un errore di valutazione circ cità con la quale la stessa si stava avvicinando all'intersezione e sulla conseguente possibilità per l'autovettura di completare la manovra in sicurezza”; ii. “essendo pertanto rimasta indimostrata l'assoluta imprevedibilità dell tta del motociclista e la conseguente impossibilità in capo alla signora di CP_3 percepirla, non rimane che valutare con particolare rigore l'attenzione e za che deve improntare la guida dell'automobilista tenuto a dare la precedenza”; iii. appariva invece “irrilevante appurare se la convenuta si sia fermata alla f sia di canalizzazione per poi ripartire, come affermato dal [testimone]
[...]
o abbia piuttosto eseguito la svolta a sinistra in continuità con Tes_6 te marcia, come sembrerebbe provato dal rinvenimento da parte della Polizia della terza marcia innestata sul veicolo Fiat AN, in quanto, in ogni caso, la convenuta non avrebbe dovuto iniziare o proseguire la svolta a sinistra senza avere la certezza del mancato sopraggiungere di altri veicoli dal lato opposto della strada”; iv. la sentenza civile esclu ilità dell'a. 2054/2 cc, in quanto “risulta dal verbale in atti che 'procedeva a velocità non commisurata Persona_1 alle condizioni ambie un motociclo di potenza superiore a quella consentita dalla patente di guida posseduta', in violazione del disposto di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 7 cui agli articoli 141 che prescrive in particolare di ridurre la velocità in prossimità delle intersezioni e 117 del C.d.s. Tale circostanza veniva confermata nella consulenza tecnica di ufficio svolta di fronte al Giudice di pace … tenuto conto delle tracce di frenata lasciate dalla moto e dai danni subiti nell'impatto dai veicoli coinvolti. Tutti i testimoni del sinistro inoltre confermavano l'elevata velocità del motociclo durante le fasi di sorpasso di cui sopra e al momento dell'urto”; v. conseguentemente, osservava che secondo tale ricostruzione del sinistro “deve ritenersi che l'eccessiva velocità del motociclo incideva tanto sul verificarsi dell'impatto quanto sulla gravità delle sue conseguenze, rendendo impossibile ad entrambi i conducenti di porre in essere, tempestivamente, efficaci manovre di emergenza”; vi. rilevava inoltre che “il ragazzo, forse anche per la poca padronanza del mezzo di potenza superiore a quella consentita dalla patente posseduta, pur resosi conto del pericolo, provava a spostarsi a destra ma finiva con il perdere il controllo della moto impattando rovinosamente con l'automobile”; vii. tali elementi determinavano quindi la già ricordata distribuzione delle responsabilità fra motociclista e automobilista.
Passando al processo penale, mette conto ricordare che la ra lì imputata del delitto CP_3 previsto dall'art. 589 comma 1 e 2 c.p.
<< perché, alla guida del veicolo Fiat AN targato DV903BN, mentre percorreva via Prati Vecchia in località Corte Tegge, giunta all'intersezione con via Vistola, nell'effettuare manovra di svolta a sinistra per immettersi nella detta via Vistola per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, e colpa specifica consistita nell'omettere, in violazione dell'art. 145 comma 2 e 10 del Codice della Strada, di al motociclo Suzuki GSXR600 targato DF69338 condotto da quale proveniva da destra e percorreva Via Prati in Parte_3 senso oppo scontrava violentemente con il motociclo e cagionava la morte di che decedeva immediatamente. Persona_1
Fatto avvenuto a GI IL il
Dopo la condanna in primo grado e all'esito delle testimonianze rese in dibattimento, la sentenza penale 6838/2019 della corte d'appello di Bologna (doc. 1 , riformando la sentenza di primo grado, assolse invece l'odierna convenuta e revocò le CP_3 statuizioni civili osservando in particolare che:
1) manca la prova << che l'imputata avesse avvistato il motociclo nel momento in cui la stess iato la manovra di svolta a sinistra verso via Vistola”, poiché “il teste dichiarò che "quando la moto iniziò il sorpasso del mio autobus la Tes_3 macc ripartita" ... circostanza che era stata affermata anche nel parallelo
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 8 procedimento davanti al Giudice di Pace". Tale dichiarazione va conci n un altro passo della deposizione dello stesso teste in cui egli affermò che la partì CP_3 in un momento in cui la moto aveva già iniziato il sorpasso ("la mot metà autobus, quanto ha sfrecciato che la AN si è mossa" … In ogni caso, tenuto conto della velocità del motoveicolo ("ha fatto una forte accelerazione (...) questa moto che sorpassava fortissimo" … e dell'ingombro dell'autobus che verosimilmente nasco rzialmente la visuale >> sicché si deve ragionevolmente escludere che la vesse avvistato il motocicl CP_3
2) la seg tradale non prescriveva alla l'arresto del veicolo poiché non era CP_3 presente il segnale di "stop", bensì solo l'o i dare precedenza, che le imponeva di fermarsi soltanto all'occorrenza, sicché “l'inserimento della terza marcia e il conseguente deducibile omesso arresto del veicolo … non costituisce di per sé una violazione di alcuna norma cautelare specifica”;
3) atteso o l'urto teste , può allora convenirsi con la ricostruzione del C.T. dell'imputata Tes_7 secon motociclista frenò, cadde, e si schiantò impattando contro l'autovettura >> dal che discende che “la al momento dell'impatto, avesse, CP_3 non solo iniziato, ma già eseguito una sig porzione della manovra di svolta a sinistra”;
4) la manovra compiuta dall'imputata era perciò “regolare e non vi sono elementi per ritenere che ella avesse agito in modo non appropr velocità elevata, l'unica violazione cautelare astrattamente imputabile alla è rappresentata dal non CP_3 avere previsto che potesse sopraggiungere da die tobus una moto a forte velocità, peraltro operando un sorpasso in prossimità di un incrocio”;
5) al riguardo, pe orte sottolinea che << in applicazione del principio di affidamento, la non potesse concretamente prevedere tale altrui condotta CP_3 irregolare (com o ritenuto dal Giudice di Pace nel provvedimento richiamato nei motivi di appello). E' vero che il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, ma tale cautela non può spingersi sino ad imporre di prevedere comportamenti al di fuori di ogni ragionevole prevedibilità >> così come confermato dal giudice di legittimità (Cass. Sez. IV penale, sentenza n. 46741/2009, secondo cui nei reati colposi commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, ai fini della sussistenza della colpa è necessario valutare, se, nelle condizioni date, l'agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari);
6) l'a. 145 CDS, che impone la regola della "massima prudenza" nell'impegnare un incrocio, generale di prevedere e governare sempre e comunque il rischio da altrui attività illecita. Vi sono aspetti della circolazione stradale che per forza implicano un
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 9 razionale affidamento: di fronte ad una strada il cui il senso di circolazione sia regolato non si può pretendere che l'automobilista si paralizzi nel timore che alcuno possa non attenersi a tale disciplina >>; 7) da ciò segue che “un'istanza di sensatezza del sistema e di equità induce con immediatezza a cogliere che il principio di affidamento debba essere in qualche guisa riconosciuto nell'ambito della circolazione stradale. La soluzione contraria non solo sarebbe irrealistica, ma condurrebbe a risultati non conformi al principio di personalità della responsabilità, prescrivendo obblighi talvolta inesigibili e votando l'utente della strada al destino del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio”.
A ben vedere, le molteplici ragioni oggettive, analiticamente e persuasivamente elenca sentenza con cui la corte ha dubitato (ex a. 530/2 cpp) che il fatto ascritto alla CP_3 costituisse reato, potrebbero in realtà persino giustificare l'esclusione pura e semp dubbio, poiché il percorso argomentativo della cor piuttosto e univocamente a negare del tutto che, nell'effettuare la svolta a sinistra la sia incorsa in colpa generica (per CP_3 negligenza o imprudenza o imperizia) e neppur pa specifica (per asserita omessa violazione dell'art. 145 comma 2 e 10 CDS).
Si deve ora passare all'esame dell'istruttoria svolta in questo procedimento, che può essere sintetizzata nei term (a) il testimone interrogato ai sensi dell'a. 203 cpc dal tribunale di Testimone_4
REGGIO E 1.11.2022 confermò i capp. 13, 14, 15, 16 e 17 della memoria datata 29.1.2021 degli attori (ma dep. 1.2.2021), confermando così che quella mattina egli “percorrev[a], a bordo del [suo] mezzo di lavoro (furgone), la via Prati Vecchi procedendo nella direzione dal centro della città diretto verso Cavriago”; che davanti a lui “nella stessa direzione di marcia c'era un'autovettura e prima di essa c'era il bus arancione”; che “il [suo] veicolo e quelli che lo precedevano si trovavano accodati e si muovevano a passo d'uomo”; in quella circostanza il suo furgone (appunto, acc cedente a passo d'uomo) era stato superato a sinistra dalla motocicletta del (“mentre eravamo in fila una moto Parte_2 bianca ci ha s ci ha superato t sinistro”); (b) la convenuta qui interrogata formalmente il 19.4.2023, ha dichiarato in CP_3 particolare: “c he dovendo svoltare a sinistra verso via Vistola attraversai al corsi di marcia dei veicoli che andavano nel senso opposto al mio”, “le corsie nella mia semi carreggiata erano tre e io mi trovavo nella corsia di svolta a sinistra”,
“confermo che giunta al punto pe a sinistra svoltai a sinistra”, “nego di aver veduto la moto condotta dal , “ricordo che, mentre attraversavo la Parte_2 corsia di via prati vecchi che and so opposto al mio venivano un autobus seguito da un'autovettura bianca che erano ancora in fondo alla via”, “confermo che la mia patente indica l'obbligo di guida con uso di lenti e preciso peraltro che uso gli
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 10 occhiali tutto il giorno”, “confermo che dopo l'urto scoppiarono i due airbag della mia Fiat AN”.
Opinano gli attori che tali elementi debbano portare ad affermare la prevalente responsabilità della conducente, nella misura dell'ottanta per cento, in quanto:
1. nel maggio 2018 l'assicuratore, prima della conclusione del precedente processo civile, aveva pagat no attore una somma ammettendo la responsabilità maggioritaria della ell'incidente: CP_3 va qui osservat il doc. 18 non contiene nessuna espressa ammissione di responsabilità e, inoltre, che il medesimo documento 18 nel calcolo dell'importo fa riferimento alla cifra di EUR 9.990,19 per “ lesioni” (compresi 4.990,19 per onorari) e non già per danno parentale;
che quel documento reca solo l'arcana locuzione “ Sua responsabilità 30%”;
2. la sentenza penale d'appello non ha qui efficacia vincolante, gli attori omettono nondimeno di ricordare che quella sentenza d'assoluzione, come sopra sottolineato, non può essere comunque trascurata (e trascurano comunque che neppure la sentenza civile può vincolare questa decisione);
3. la convenuta qui formalmente interrogata, rispondendo al cap. 4 della CP_3 seconda me a avrebbe confermato di avere svoltato a sinistra “senza soluzione di continuità, omettendo di concedere la dovuta precedenza al motociclo che sopraggiungeva sulla corsia di marcia opposta”; trascurano però gli attori che il loro capitolo era del seguente testuale tenore:
“4.) giunta al punto preposto all'attraversamento della corsia riservata ai veicoli provenienti dal senso di marcia opposto al mio, che si trova al termine della corsia di canalizzazione, proseguivo la mia marcia, impegnando la corsia riservata ai veicoli provenienti dal senso di marcia opposto a quello da cui provenivo”; pertanto, ricordando anche la risposta testuale data dalla e sopra CP_3 trascritta, si deve senz'altro escludere che la convenuta ab essato o comunque ammesso o anche solo dichiarato di non aver concesso la precedenza al motociclo, e si deve del pari negare che essa abbia ammesso che la precedenza fosse concretamente dovuta al motociclo così come si deve negare che, indipendentemente dal fatto che non era presente nessun segnale di stop, essa abbia ammesso di non essersi arrestata, quanto meno per il fatto che il capitolo neppure accennava a tale fermata;
4. l'auto della convenuta enne ritrovata colla terza marcia inserita, CP_3 circostanza della tenza penale d'appello escluso la rilevanza, con valutazione che dev'essere qui interamente condivisa;
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5. dalla dichiarazione della secondo cui l'autobus era ancora in fondo alla CP_3 via, si dovrebbe inferire c uidava senza far uso degli occhiali;
l'asserito mancato uso di lenti, tuttavia, non risulta accertato oggettivamente e dunque costituisce mera congettura degli attori;
6. dalla dichiarazione del testimone si dovrebbe ricavare che il Tes_5 motociclista, al momento del sinistro, posizione regolare all'interno della propria carreggiata” (così a pag. 16 della con ); alla polizia stradale (doc. 6 attori), tuttavia, lo dichiarò solo di aver Tes_5 udito il rumore dell'urto, ma non dichiarò affa visto il momento del sinistro, giacché egli dichiarò: “ il motociclista superava l'autobus e si rimetteva sulla sua corsia in quanto non vedevo più lo stesso. Passati pochi istanti udivo un boato”;
7. le testimonianze rese in sede penale sono semplici indizi, senonché, anche ad accedere a tale qualificazione, la loro pluralità, la loro precisione e la loro concordanza consentono di trarne elementi di prova, in ciò assorbito il fatto che la valutazione datane dalla corte d'appello penale appare prudente, coerente e pienamente condivisibile;
8. la comunicazione di reato redatta dalla polizia stradale “costituisce prova particolarmente fidefacente (art. 2700 c.c.); ); in essa i verbalizzanti, all'esito dei propri accertamenti, affermano che la convenuta effettuava la manovra di svolta a sinistra senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo ed omettendo di rgli la dovuta precedenza (circostanza confermata dalla stessa signora
”, CP_3 nché appare evidente che, non avendo gli agenti personalmente assistito al sinistro, tutte le valutazioni che essi offrono nella relazione d'incidente costituiscono semplici congetture , e non certo dichiarazioni che po ere fede privilegiata rispetto all'omessa precedenza (che, si ripete, la non CP_3 ha affatto confermato);
9. la testimonianza (precisa, e tutt'altro che generica) resa dal Tes_6 sarebbe inattendibile, poiché sarebbe smentita dal fatto che la CP_3 avrebbe “negato di essersi fermata prima di effettuare la svolta” e dettagli riferiti dal testimone (conducente dell'autobus) che invece avrebbe dovuto concentrarsi sulla guida, senonché si è già visto come la non abbia mai negato d'essersi fermata CP_3 prima di intraprendere la m di svolta e comunque l'incontestato incolonnamento delle auto in quel momento rende tutt'altro che implausibile
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 12 che il conducente del bus potesse percepire quanto da lui riferito, sicché va escluso che siano emersi elementi tali da giustificare la tesi dell'inattendibilità di tale testimone, la cui totale indifferenza non è del resto neppure prospettata;
10. il fatto che la non si fosse fermata, risulta confermato dalla CTU espletata CP_3 ce di pace di REGGIO EMILIA dal perito assicurativo Per_2 tale ausiliario, in processo comunque distinto da questo e con diverso oggetto, fondò sostanzialmente le sue conclusioni sul solo fatto che l'auto fu trovata con la terza marcia inserita, ciò che si è già visto costituire circostanza non rilevante ai presenti fini. Sulla scarsa coerenza e plausibilità di tale relazione peritale si tornerà più avanti.
Diversamente da quanto asseriscono gli attori, dunque, gli elementi raccolti nell'altro giudizio civile, promosso da altri congiunti, non sono affatto prevalenti rispetto a quelli raccolti dal giudice penale, né prevalgono rispetto alle prove assunte in questo procedimento, le quali anzi impongono di pervenire a conclusione totalmente diversa.
Si deve infatti ricordare che:
A) tenotipico del processo penale (doc. 5 convenuta) emerge che l'ispettore della polizia stradale (come si legge del resto nella relazione di incidente, Per_3 rtamente fidefacente), confermò d'avere accertato che il motociclo aveva lasciato una traccia di frenata di 8,20 metri, al centro della corsia di pertinenza del medesimo;
che il traffico era intenso, il limite di velocità era di settanta chilometri all'ora, il tratto era rettilineo con ampia visuale e condizioni meteorologiche ottimali, che dalla lunghezza della frenata del motociclo emergeva la violazione da parte sua circa la velocità, confermata anche dall'essersi il motociclo rotto in tre parti (“i a moto in tre non si spezza ai cinquanta chilometri orari eh”); inoltre,
“il non poteva condurre quel tipo di veicolo per la patente da lui in Parte_2 pos , perché comunque era ppo potente”; alle domande dei difensori, l'ispettore inoltre rispose: << [difesa] Lei e i Per_3 suoi colleghi in base a elemento ogg otuto risalire anche ai tempi dell' incidente, cioè se la AN ha eseguito la manovra di svolta a sinistra prima del el motoveicolo rispetto all'autobus oppure dopo? DICH.
- No, non l'abbiamo potuto verificare perché lì solo chi vede Persona_4 inare diciamo la sincronia esatta, noi siamo arrivati che abbiamo trovato solo delle tracce e abbiamo ricostruit iamo rilevato. [difesa] E quindi siete arrivati dopo? DICH. - Sì. Persona_4
Solo chi vede l'incidente >>;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 13 B) tenotipico sub doc. 6 convenuta contiene invece la testimonianza del
[...]
, conducente dell'autobus di linea, che fra l'altro al tribunale di Reg Tes_3 iarò: << dalla parte posteriore dell'autobus ho. sentito una forte accelerazione della moto, ho guardato nello specchietto e c'era questa moto che sorpassava fortissimo. Poi, quando mi ha sorpassato davanti, io ho guardato davanti , a me e ho visto una-AN che all'improvviso è partita, perché era ferma lì, è partita, ha svoltato per andare in via Guardiana che è quella laterale che si trova lì. Purtroppo la moto andava forte, non si è accorto della macchina, quando ha tirato su la testa ha visto la macchina e ha cercato di andare verso destra, se rimaneva diritto non succedeva niente, infatti si sono presi tutti e due dalla parte opposta della strada, dove doveva girare la AN e ha fatto quel..., praticamente si è schiantato contro la ruota anteriore della AN ed è rimasto lì >>;
<< [GIUD i la AN poteva agilmente fare la sua manovra? DICH. DI DOMENICO - Sì.. Sì perché ha visto l'autobus, ha pensato: Tes_3
"Ci sto", p vviso viene fuori una moto che … >>.
Per quanto elocità dei veicoli, è opportuno ricordare che il CTU (perito assicurativo che le stimò su incarico del giudice di pace di REGGIO EMILIA, Per_2 nella relazio .2012 (doc. 19 attori), giunge alla singolare conclusione secondo cui il motociclo SUZUKI targato DF69338, “al momento della collisione” procedeva:
• a una velocità iniziale di 24,54 m/sec pari a 88,35 km/h;
• all'inizio della frenata aveva una velocità di 10,61 m/sec. pari a 38,20 km/h;
• al momento dell'urto la velocità era aumentata a 19,94 m/sec pari a 71,78 km/h. In altre parole, secondo il CTU del giudice di pace, la velocità iniziale della moto sarebbe stata dapprima dimezzata (da 88 a 38 chilometri orari) per aumentare subito dopo da 38 a 71.
Tali conclusioni peritali sono state peraltro confutate, nel procedimento penale, dal consulente di parte dell'imputata che, con motivazioni tutt'altro che incongrue e con calcoli comunque verificabili, è pervenuto a stimare invece in circa 110 chilometri orari la velocità iniziale del motociclo.
Indipendentemente da tale pur opinabile conclusione del consulente di parte, resa per giunta in altro processo, si deve comunque affermare che, nel caso di specie, gli elementi sin qui riepilogati impongono di ritenere eccessiva e in ogni caso del tutto inadeguata la velocità del motociclo, dovendosi in proposito considerare che (oltre alle valutazioni dei testimoni, concordanti anco ttive) tale conclusione è avvalorata dai seguenti fatti oggettivi:
▪ il era alla guida di un ale la sua patente non lo Parte_2 ab me confermò l'ispettore ; Per_3
▪ la moto, a seguito dell'urto, si spez nconi (e la parte nettamente prevalente dell'energia cinetica che rese possibile quella rottura derivava dal motociclo, posto che gli stessi attori assumono che l'automobile viaggiava
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 14 al più a circa trenta chilometri orari) e una simile conseguenza non è
una velocità di 50 km/h (nei termini dichiarati dall'ispettore della polizia stradale, alle cui dichiarazioni gli attori attribuiscono Per_3 iata);
▪ ciò implica che, prima dell'urto, e dunque approssimandosi all'incrocio, il motociclo procedeva a una velocità certamente eccessiva, anziché moderandola anche in ragione delle condizioni di intenso traffico.
Tutto ciò porta a escludere che la convenuta (alla quale non risulta ascrivibile nessuna violazione del codice della strada né della comune prudenza) potesse attuare qualsivoglia manovra di emergenza per evitare di essere travolta dal motociclo che, a causa dell'energia cinetica dovuta alla velocità del determinò persino la traslazione (c su se stessa) dell'autovettura della così come ricordato dall'ispettore in CP_3 Per_3 dibattimento.
Invero, come già fondatam osciuto dalla corte d'appello di Bologna, si deve fondatamente ritenere che la ntraprese la manovra di svolta a sinistra colla dovuta CP_3 cautela (come ricordato dal e dell'autobus di linea innanzi al quale essa aveva appunto cominciato la svolta, senza che sia qui decisivo accertare se l'automobilista avesse solo rallentato o se -come comunque confermato dal conducente del bus- si fosse anche fermata, malgrado la mancanza del segnale di stop), sicché si deve escludere che dall'automobilista si potesse esigere una cautela tale da estendersi fino a prevedere la possibilità (del tutto irragionevole) che un motociclo, guidato da persona oltre tutto non abilitata a condurre un motociclo di quella potenza, decidesse di attuare, in prossimità di un incrocio e con quelle condizioni di traffico -definite dai testimoni quanto meno intense e che, comunque, comportavano di fatto l'incolonnamento degli autoveicoli-, un sorpasso a velocità comunque maggiore di quella massima consentita in quel tratto.
Come si è detto, la sentenza della corte d'appello era stata peraltro preceduta dalla sentenza 28.6.2013 (doc. 11) con cui il giudice di pa io IL, giungendo a conclusioni ben diverse dalle opinioni esposte dal CTU (e sostanzialmente ba sulla Per_2 posizione del cambio dell'auto), aveva acc sizione proposta dalla contro CP_3 la sanzione irrogatale dalla polizia stradale (per violazione dell'a. 145 C rvando che l'autobus, il furgone e l'auto (cioè i veicoli sorpassati dalla moto su a dell'urto) non s'erano affatto visti “tagliare la strada” dalla manovra della né CP_3 avevano dovuto frenare, o attuare nessuna manovra d'emergenza per evita che discende che essi -che precedevano il motociclo- ebbero tutto il tempo di evitare l'urto.
Il giudice di pace, in proposito, scrive fra l'altro che è credibile “quanto sostenuto dalla ricorrente e cioè che aveva iniziato la svolta a sinistra dopo aver accertato che non vi fossero veicoli provenienti dall'opposta direzione di marcia” e aggiunge che non si può
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 9628 / 2020 - pag. 15 pretendere che un automobilista, dopo aver accertato che nelle immediate vicinanze non stanno sopraggiungendo altri veicoli (“si ricorda che ben tre veicoli e fra essi un autobus erano ancora a distanza di sicurezza”) possa ipotizzare che dietro tali veicoli, fermi in fila in attesa che l'auto completi la sua manovra, giunga un motociclo in sorpasso e a forte velocità.
In conclusione, si deve affermare che il sinistro fu causato dall'esclusiva responsabilità del congiunto degli odierni attori.
Non si può infatti condividere la diversa valutazione (non vincolante per questo giudizio) cui pervenne questo stesso tribunale, in diversa composizione, nell'altro procedimento, instaurato da altri congiunti e istruito solo documentalmente (in particolare, sulla base dei soli accertamenti della polizia stradale intervenuta dopo il sinistro, e persino dopo l'arrivo dei sanitari). Gli argomenti su cui si basa tale decisione civile sono infatti fondatamente confutati non solo da quelli esposti dalla corte d'appello di Bologna, bensì anche da tutte le considerazioni sin qui svolte tenendo conto anche dell'istruttoria orale svolta in questo stesso processo.
La domanda dev'essere perciò totalmente respinta, con integrale assoluzione dei convenuti da ogni pretesa.
Il contrasto fra le decisioni irrevocabili del giudice civile e di quello penale, entrambe precedenti l'instaurazione di questo giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e seg : 1. le domande pro Parte_1 Parte_2
contro le convenute
[...] Controparte_1 CP_3
2. sa interamente fra le
Così deciso il giorno 24 febbraio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
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