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24 agosto 1975
24 agosto 1975
Art. 38. Infrazioni disciplinari
I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.
Nessuna sanzione puo' essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale e' ammesso ad esporre le proprie discolpe.
Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravita' del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.
Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalita'.
I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.
Nessuna sanzione puo' essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale e' ammesso ad esporre le proprie discolpe.
Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravita' del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.
Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalita'.
Commentari • 3
- 1. Mag. Sorv. Udine, ord. 19 maggio 2016, L.https://archiviopenale.it/ · 1
Fonte immagine: www.messaggeroveneto.it In materia disciplinare, l'art. 38, co. 1, L. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) enuncia il principi di legalità e tassatività delle infrazioni disciplinari. Ne consegue che, qualora sia contestata al detenuto un'infrazione diversa da quella materialmente commessa, l'applicazione della relativa sanzione deve ritenersi illegittima e va annullata dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69, lett. a) e 35-bis, ord. Penit.
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Giurisprudenza • 29
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2025, n. 8325Provvedimento: In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - LA SI AE EN CU NG AL AN - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: SE ND nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani, ; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Sassari rigettava l'istanza presentata da ND SE finalizzata a ottenere la fungibilità tra il periodo di isolamento “di fatto” patito durante la detenzione …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- giurisprudenza di legittimità·
- isolamento cautelare·
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- art. 72 cod. pen.·
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- art. 657 cod. proc. pen.·
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