Articolo 38 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 25 terArticolo 27
Versione
24 agosto 1975
Art. 38. Infrazioni disciplinari

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.
Nessuna sanzione puo' essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale e' ammesso ad esporre le proprie discolpe.
Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravita' del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.
Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalita'.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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