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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4242/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4242/2014 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. STEFANO FABBIANI
ATTORE/OPPONENTE
Contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAOLO MASCAGNI CONVENUTO/ OPPOSTO
Controparte_2
C.F. , P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FABIO PREZIOSI e dell'avv. FEDERICA SANDULLI
INTERVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 23/10/2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato quale fideiussore della Parte_1
società Re Sole di Armellini & C sas (d'ora in poi per semplicità Re Sole), ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3569/2014 emesso dall'intestato
Tribunale in favore di -nella sua qualità di procuratore di Banca CR Controparte_1
di Firenze- spa per l'importo di euro 49.647,72 oltre interessi, del quale ha chiesto la revoca per i seguenti motivi:
- liberazione del fideiussore ex art 1956 cc;
- estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.;
- applicazione di interessi usurari relativamente ai rapporti principali.
In ipotesi, con richiesta di essere manlevato dalla stessa Controparte_3
e da in solido tra loro.
[...] Controparte_3
Si è costituito in giudizio quale procuratore di Controparte_1 Controparte_4
, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del
[...]
decreto ingiuntivo opposto, attesa l'infondatezza dei motivi di doglianza.
Concessa la provvisoria esecuzione ed esperito con esito negativo il tentativo di mediazione la causa, proseguita nel merito, è stata istruita con prove documentali
(previa ammissione del solo interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di che non è stato reso) e respinte le ulteriori richieste CP_1
istruttorie.
Con comparsa di costituzione del 29.12.2021 si è poi costituita in giudizio
[...]
ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. quale successore di Controparte_2 CP_5
, (quest'ultima incorporante , a seguito
[...] Controparte_6
di un'operazione di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'articolo 58 TUB.
2 L'opponente ne ha contestato la legittimazione attiva.
Compiuta la fase istruttoria e rimessa la causa in decisione, le parti hanno così rassegnato le rispettive conclusioni:
Per parte opponente: “
'Voglia il Tribunale di Grosseto, per le causali tutte di cui alla narrativa degli atti sino ad oggi depositati e per quelle emerse nel corso del giudizio, ogni diversa e contraria istanza e/o eccezione disattesa e reietta:
- preliminarmente, accertare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
; CP_2
- nel merito, e previa ammissione degli ulteriori mezzi di prova dedotti nella 2^ memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto, rigettando così la domanda in esso decreto contenuta, ovvero accertare e dichiarare estinta la fideiussione concessa da e, per l'effetto, revocare, Parte_1
annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto opposto;
- in via subordinata e in denegata ipotesi: previa c.t.u. contabile volta ad accertare la illegittimità delle operazioni effettuate dalla Re Sole con la Banca CR Firenze spa, nonché ad accertare l'applicazione, alla società debitrice, di condizioni usurarie – in conseguenza del superamento del tasso TEG effettivamente praticato trimestralmente rispetto al tasso soglia determinato tempo per tempo con decreto ministeriale, in violazione della L. 108/96 – limitare la condanna dell'opponente al pagamento delle somme corrispondenti al debito effettivamente provato, comunque nei limiti dell'ammontare della fideiussione prestata;
3 - in ogni caso, accertare e dichiarare la Re Sole sas e tenuti, in Controparte_3
solido tra loro, a manlevare e garantire – ai sensi e per gli effetti Parte_1
degli artt. 1949, 1950, 1951, 1953 e 1203 c.c. – da ogni pregiudizievole conseguenza derivante dall'accoglimento, anche parziale, della domanda nei suoi confronti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per parte convenuta opposta come da precedenti scritti difensivi.
Ciò premesso, deve preliminarmente osservarsi, in merito alla carenza di legittimazione attiva del creditore intervenuto che la Controparte_2
relativa eccezione (da qualificarsi più propriamente quale carenza di titolarità attiva del rapporto azionato in giudizio), non è ostativa alla decisione, nel merito, della causa, tra le parti originarie del giudizio.
Ed infatti nella specie ci troviamo al cospetto di una successione nel diritto controverso che è intervenuta in corso di causa ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. senza che vi sia stata estromissione del titolare originario del rapporto, Banca CR
Risparmio di Firenze spa. La relativa eccezione dovrà pertanto essere esaminata unicamente ai fini della regolazione delle spese di lite nei rapporti tra l'opponente e il creditore intervenuto come meglio di Parte_1 Controparte_2
dirà in seguito.
L'opposizione deve pertanto essere decisa nel merito, dovendosi a tal proposito sin da ora rilevarne l'infondatezza.
Va in primo luogo disatteso il motivo di opposizione con cui si eccepisce l'estinzione della garanzia e, per l'effetto, la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
4 Al riguardo, va precisato che, in tema di fideiussione per obbligazioni future, ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche conosciuto dal creditore), devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. 23 maggio 2005 n. 10870).
L'applicazione di tale principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte che deduce la violazione del canone di correttezza e buona fede della Banca di dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del
11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 10870 del
23/05/2005). A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, che è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e
5 buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (ex multis, Cass. n. 21730/2010).
Tuttavia, tale principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o deve essere presunta tale, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui debitrice principale sia una società nella quale il fideiussore ricopre la qualità di socio e/o amministratore della stessa società garantita (Cass., Sez. 1, n. 3761 del 21/02/2006; Cass., Sez. 3, n. 7587 del
05/06/2001).
Ciò in quanto tra i diritti del socio e/o amministratore vi è quello di informarsi dell'attività sociale mediante l'ispezione dei libri sociali e l'esame dello stato patrimoniale;
pertanto, è legittimo presumere che il fideiussore fosse al corrente della situazione economica della società e di ogni atto da questa posto in essere (ex multis, Cass. 8486/1995, Cass. 8850/1998, Cass. 3761/2006).
Nel caso di specie deve rilevarsi come la condizione economica della società debitrice non potesse che essere nota al fideiussore, atteso che era Parte_1
socio accomandante della società garantita Re Sole, per quanto dallo stesso pacificamente ammesso sin dall'atto introduttivo del giudizio.
In ogni caso, a prescindere dalla qualifica sociale ricoperta, il fideiussore aveva assunto l'impegno specifico di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice (cfr. art. 5 delle fideiussioni in atti. - doc. n 8 e n. 9).
Al riguardo, va apprezzato come l'inserimento in un negozio di garanzia di siffatta clausola esclude la possibilità di invocare l'applicazione della speciale ipotesi di liberazione di cui all'art. 1956 c.c., posto che il garante non si può lamentare di aver ignorato senza colpa quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, egli era tenuto ad informarsi e ciò a maggior ragione considerata la carica sociale rivestita.
6 Di conseguenza, alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria per il fideiussore se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore principale gli è comune, come nel caso di specie, non può essere accolta l'eccezione di liberazione del fideiussore per obbligazioni future, ai sensi dell'art. 1956 c.c., in relazione ai rapporti azionati in giudizio dalla banca.
Giova infine evidenziare come del tutto generiche, astratte e non provate siano le doglianze dell'opponente in relazione al deterioramento delle condizioni economiche della società debitrice principale, in quanto fondate sul mero “timore che il debito della società sia stato fatto lievitare oltre il consentito”; in ogni caso, la banca ha cristallizzato il proprio credito contro il fideiussore al momento in cui quest'ultimo ha revocato la fideiussione in data 14.1.2009 ( cfr., doc. n. 10 e doc. n
11 prodotti in sede monitoria).
Quanto, poi, all'eccezione di decadenza ex articolo 1957 c.c. secondo cui
“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, è sufficiente rilevare che nella specie tale clausola è stata oggetto di deroga pattizia nelle fideiussioni in atti, come del resto pacificamente ammesso dallo stesso opponente, oltre che documentalmente provato (cfr. art. 6 delle fideiussioni in atti, che hanno costituito oggetto di separata e specifica approvazione ai sensi dell'articolo 1341 c.c.).
Quanto, infine, alla nullità della suddetta clausola derogatoria dell'articolo 1957 c.c. sotto il -diverso- profilo dell'abusività della stessa per violazione della disciplina consumeristica, la relativa eccezione di nullità, formulata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e ancorché rilevabile d'ufficio, è fondata però su allegazioni di un fatto nuovo (la qualifica di consumatore dell'opponente appunto), non tempestivamente dedotto o comunque non altrimenti acquisito al processo e in
7 ogni caso allegato del tutto genericamente, dovendosi al contrario presumere che la carica sociale rivestita dall'opponente ne escluda la qualifica di consumatore in assenza di elementi concreti che orientino diversamente il giudizio in ordine alle condizioni personali del garante.
Del tutto generiche, infine, sono le allegazioni dell'opponente in merito all'asserita usurarietà degli interessi relativi ai rapporti azionati dalla banca in sede monitoria.
Rispetto alle prove documentali offerte da parte convenuta opposta in ordine alla prova del proprio credito e le puntuali prese di posizione della banca nella comparsa di risposta, l'opponente non si è poi neppure avvalso della possibilità di specificare le sue eccezioni nella prima memoria istruttoria, non depositata, laddove nella seconda si è limitata a chiedere una ctu contabile -del tutto esplorativa- ai fini della determinazione del quantum debeatur.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, avendo la banca fornito la prova del proprio credito mediante la produzione del contratto di conto corrente, del contratto di finanziamento e delle fideiussioni in atti (cfr. doc. n. 1,2,3,4, 8,9,11 già prodotti in sede monitoria) ed allegato l'inadempimento dell' opponente, il quale non ha fornito, come invece sarebbe stato loro onere, la prova di aver estinto ogni suo debito con la banca.
Verificata poi l'esistenza del contratti bancari in forma scritta ed esclusa l'invalidità delle relative pattuizioni, il credito della banca può ritenersi provato senza necessità, nel caso di specie, della produzione integrale degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto che, invece, la banca avrebbe avuto senz'altro l'onere di produrre (quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), allorché fosse stata puntualmente dedotta e accertata la nullità delle clausole contrattuali che avessero previsto addebiti illegittimi a carico della società
8 correntista, con conseguente necessità di rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto ( Cass. n. 15148/2018).
Necessità che, per la genericità delle contestazioni dell'opponente in questo caso non sussiste, potendosi pertanto ritenere sufficiente la certificazione ex art 50 tub prodotta in sede monitoria.
Ogni altra questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Quanto, infine, alle spese di lite deve rilevarsi (a tali limitati fini), che la documentazione offerta dal creditore intervenuto ex Controparte_2
articolo 111 c.p.c. non è sufficiente a ritenerne provata la titolarità attiva.
Ed infatti, la produzione documentale dell'intervenuto appare lacunosa sul punto, quanto meno sotto il profilo relativo al trasferimento dei crediti da parte dell'originario creditore a Controparte_7 Controparte_8
all'esito dell'operazione di fusione e incorporazione allegata dallo stesso
[...]
creditore ma non supportata da alcuna prova documentale, né potendosi ritenere tale circostanza un fatto notorio. La documentazione in atti (estratto della Gazzetta
Ufficiale ex art 58 tub), invece, inerisce alla cessione intercorsa tra
[...]
e la stessa mentre la dichiarazione del Controparte_8 Controparte_2
creditore cedente è stata tardivamente prodotta solo in sede di comparsa conclusionale.
Ne consegue che l'opponente deve essere condannato alle spese di Parte_1
lite nei rapporti con la parte originaria quale procuratore di Controparte_1 [...]
limitatamente alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria Controparte_4
(quest'ultima con riduzione del 50% rispetto ai parametri base stante la natura documentale della causa).
deve essere invece condannata a rifondere allo stesso Controparte_2
Cont le spese relative alla fase successiva all'intervento della stessa Parte_1
9 in giudizio (e, dunque alla sola fase decisoria), stante la mancata Controparte_2
prova della titolarità attiva del rapporto del creditore intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
4242/2014, così provvede:
RESPINGE l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto
CONDANNA l'opponente alle spese di lite, che liquida in Parte_1 favore di per le fasi introduttiva, di studio e istruttoria (quest'ultima Controparte_1
ridotta del 50%), nella somma di euro 7.015,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, delle spese vive documentate, iva e cpa se dovute.
CONDANNA la convenuta opposta alle spese di lite, Controparte_2
che liquida in favore di per la fase decisoria nella somma di euro Parte_1
4.253,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, spese vive documentate, iva e cpa se dovute
Così deciso in Grosseto, in data 8.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Claudia Frosini
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4242/2014 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. STEFANO FABBIANI
ATTORE/OPPONENTE
Contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAOLO MASCAGNI CONVENUTO/ OPPOSTO
Controparte_2
C.F. , P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FABIO PREZIOSI e dell'avv. FEDERICA SANDULLI
INTERVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 23/10/2024
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato quale fideiussore della Parte_1
società Re Sole di Armellini & C sas (d'ora in poi per semplicità Re Sole), ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3569/2014 emesso dall'intestato
Tribunale in favore di -nella sua qualità di procuratore di Banca CR Controparte_1
di Firenze- spa per l'importo di euro 49.647,72 oltre interessi, del quale ha chiesto la revoca per i seguenti motivi:
- liberazione del fideiussore ex art 1956 cc;
- estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.;
- applicazione di interessi usurari relativamente ai rapporti principali.
In ipotesi, con richiesta di essere manlevato dalla stessa Controparte_3
e da in solido tra loro.
[...] Controparte_3
Si è costituito in giudizio quale procuratore di Controparte_1 Controparte_4
, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del
[...]
decreto ingiuntivo opposto, attesa l'infondatezza dei motivi di doglianza.
Concessa la provvisoria esecuzione ed esperito con esito negativo il tentativo di mediazione la causa, proseguita nel merito, è stata istruita con prove documentali
(previa ammissione del solo interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di che non è stato reso) e respinte le ulteriori richieste CP_1
istruttorie.
Con comparsa di costituzione del 29.12.2021 si è poi costituita in giudizio
[...]
ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. quale successore di Controparte_2 CP_5
, (quest'ultima incorporante , a seguito
[...] Controparte_6
di un'operazione di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'articolo 58 TUB.
2 L'opponente ne ha contestato la legittimazione attiva.
Compiuta la fase istruttoria e rimessa la causa in decisione, le parti hanno così rassegnato le rispettive conclusioni:
Per parte opponente: “
'Voglia il Tribunale di Grosseto, per le causali tutte di cui alla narrativa degli atti sino ad oggi depositati e per quelle emerse nel corso del giudizio, ogni diversa e contraria istanza e/o eccezione disattesa e reietta:
- preliminarmente, accertare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
; CP_2
- nel merito, e previa ammissione degli ulteriori mezzi di prova dedotti nella 2^ memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto, rigettando così la domanda in esso decreto contenuta, ovvero accertare e dichiarare estinta la fideiussione concessa da e, per l'effetto, revocare, Parte_1
annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto opposto;
- in via subordinata e in denegata ipotesi: previa c.t.u. contabile volta ad accertare la illegittimità delle operazioni effettuate dalla Re Sole con la Banca CR Firenze spa, nonché ad accertare l'applicazione, alla società debitrice, di condizioni usurarie – in conseguenza del superamento del tasso TEG effettivamente praticato trimestralmente rispetto al tasso soglia determinato tempo per tempo con decreto ministeriale, in violazione della L. 108/96 – limitare la condanna dell'opponente al pagamento delle somme corrispondenti al debito effettivamente provato, comunque nei limiti dell'ammontare della fideiussione prestata;
3 - in ogni caso, accertare e dichiarare la Re Sole sas e tenuti, in Controparte_3
solido tra loro, a manlevare e garantire – ai sensi e per gli effetti Parte_1
degli artt. 1949, 1950, 1951, 1953 e 1203 c.c. – da ogni pregiudizievole conseguenza derivante dall'accoglimento, anche parziale, della domanda nei suoi confronti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per parte convenuta opposta come da precedenti scritti difensivi.
Ciò premesso, deve preliminarmente osservarsi, in merito alla carenza di legittimazione attiva del creditore intervenuto che la Controparte_2
relativa eccezione (da qualificarsi più propriamente quale carenza di titolarità attiva del rapporto azionato in giudizio), non è ostativa alla decisione, nel merito, della causa, tra le parti originarie del giudizio.
Ed infatti nella specie ci troviamo al cospetto di una successione nel diritto controverso che è intervenuta in corso di causa ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. senza che vi sia stata estromissione del titolare originario del rapporto, Banca CR
Risparmio di Firenze spa. La relativa eccezione dovrà pertanto essere esaminata unicamente ai fini della regolazione delle spese di lite nei rapporti tra l'opponente e il creditore intervenuto come meglio di Parte_1 Controparte_2
dirà in seguito.
L'opposizione deve pertanto essere decisa nel merito, dovendosi a tal proposito sin da ora rilevarne l'infondatezza.
Va in primo luogo disatteso il motivo di opposizione con cui si eccepisce l'estinzione della garanzia e, per l'effetto, la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
4 Al riguardo, va precisato che, in tema di fideiussione per obbligazioni future, ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche conosciuto dal creditore), devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. 23 maggio 2005 n. 10870).
L'applicazione di tale principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte che deduce la violazione del canone di correttezza e buona fede della Banca di dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del
11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 10870 del
23/05/2005). A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, che è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e
5 buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (ex multis, Cass. n. 21730/2010).
Tuttavia, tale principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o deve essere presunta tale, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui debitrice principale sia una società nella quale il fideiussore ricopre la qualità di socio e/o amministratore della stessa società garantita (Cass., Sez. 1, n. 3761 del 21/02/2006; Cass., Sez. 3, n. 7587 del
05/06/2001).
Ciò in quanto tra i diritti del socio e/o amministratore vi è quello di informarsi dell'attività sociale mediante l'ispezione dei libri sociali e l'esame dello stato patrimoniale;
pertanto, è legittimo presumere che il fideiussore fosse al corrente della situazione economica della società e di ogni atto da questa posto in essere (ex multis, Cass. 8486/1995, Cass. 8850/1998, Cass. 3761/2006).
Nel caso di specie deve rilevarsi come la condizione economica della società debitrice non potesse che essere nota al fideiussore, atteso che era Parte_1
socio accomandante della società garantita Re Sole, per quanto dallo stesso pacificamente ammesso sin dall'atto introduttivo del giudizio.
In ogni caso, a prescindere dalla qualifica sociale ricoperta, il fideiussore aveva assunto l'impegno specifico di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice (cfr. art. 5 delle fideiussioni in atti. - doc. n 8 e n. 9).
Al riguardo, va apprezzato come l'inserimento in un negozio di garanzia di siffatta clausola esclude la possibilità di invocare l'applicazione della speciale ipotesi di liberazione di cui all'art. 1956 c.c., posto che il garante non si può lamentare di aver ignorato senza colpa quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, egli era tenuto ad informarsi e ciò a maggior ragione considerata la carica sociale rivestita.
6 Di conseguenza, alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria per il fideiussore se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore principale gli è comune, come nel caso di specie, non può essere accolta l'eccezione di liberazione del fideiussore per obbligazioni future, ai sensi dell'art. 1956 c.c., in relazione ai rapporti azionati in giudizio dalla banca.
Giova infine evidenziare come del tutto generiche, astratte e non provate siano le doglianze dell'opponente in relazione al deterioramento delle condizioni economiche della società debitrice principale, in quanto fondate sul mero “timore che il debito della società sia stato fatto lievitare oltre il consentito”; in ogni caso, la banca ha cristallizzato il proprio credito contro il fideiussore al momento in cui quest'ultimo ha revocato la fideiussione in data 14.1.2009 ( cfr., doc. n. 10 e doc. n
11 prodotti in sede monitoria).
Quanto, poi, all'eccezione di decadenza ex articolo 1957 c.c. secondo cui
“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, è sufficiente rilevare che nella specie tale clausola è stata oggetto di deroga pattizia nelle fideiussioni in atti, come del resto pacificamente ammesso dallo stesso opponente, oltre che documentalmente provato (cfr. art. 6 delle fideiussioni in atti, che hanno costituito oggetto di separata e specifica approvazione ai sensi dell'articolo 1341 c.c.).
Quanto, infine, alla nullità della suddetta clausola derogatoria dell'articolo 1957 c.c. sotto il -diverso- profilo dell'abusività della stessa per violazione della disciplina consumeristica, la relativa eccezione di nullità, formulata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e ancorché rilevabile d'ufficio, è fondata però su allegazioni di un fatto nuovo (la qualifica di consumatore dell'opponente appunto), non tempestivamente dedotto o comunque non altrimenti acquisito al processo e in
7 ogni caso allegato del tutto genericamente, dovendosi al contrario presumere che la carica sociale rivestita dall'opponente ne escluda la qualifica di consumatore in assenza di elementi concreti che orientino diversamente il giudizio in ordine alle condizioni personali del garante.
Del tutto generiche, infine, sono le allegazioni dell'opponente in merito all'asserita usurarietà degli interessi relativi ai rapporti azionati dalla banca in sede monitoria.
Rispetto alle prove documentali offerte da parte convenuta opposta in ordine alla prova del proprio credito e le puntuali prese di posizione della banca nella comparsa di risposta, l'opponente non si è poi neppure avvalso della possibilità di specificare le sue eccezioni nella prima memoria istruttoria, non depositata, laddove nella seconda si è limitata a chiedere una ctu contabile -del tutto esplorativa- ai fini della determinazione del quantum debeatur.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, avendo la banca fornito la prova del proprio credito mediante la produzione del contratto di conto corrente, del contratto di finanziamento e delle fideiussioni in atti (cfr. doc. n. 1,2,3,4, 8,9,11 già prodotti in sede monitoria) ed allegato l'inadempimento dell' opponente, il quale non ha fornito, come invece sarebbe stato loro onere, la prova di aver estinto ogni suo debito con la banca.
Verificata poi l'esistenza del contratti bancari in forma scritta ed esclusa l'invalidità delle relative pattuizioni, il credito della banca può ritenersi provato senza necessità, nel caso di specie, della produzione integrale degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto che, invece, la banca avrebbe avuto senz'altro l'onere di produrre (quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), allorché fosse stata puntualmente dedotta e accertata la nullità delle clausole contrattuali che avessero previsto addebiti illegittimi a carico della società
8 correntista, con conseguente necessità di rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto ( Cass. n. 15148/2018).
Necessità che, per la genericità delle contestazioni dell'opponente in questo caso non sussiste, potendosi pertanto ritenere sufficiente la certificazione ex art 50 tub prodotta in sede monitoria.
Ogni altra questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Quanto, infine, alle spese di lite deve rilevarsi (a tali limitati fini), che la documentazione offerta dal creditore intervenuto ex Controparte_2
articolo 111 c.p.c. non è sufficiente a ritenerne provata la titolarità attiva.
Ed infatti, la produzione documentale dell'intervenuto appare lacunosa sul punto, quanto meno sotto il profilo relativo al trasferimento dei crediti da parte dell'originario creditore a Controparte_7 Controparte_8
all'esito dell'operazione di fusione e incorporazione allegata dallo stesso
[...]
creditore ma non supportata da alcuna prova documentale, né potendosi ritenere tale circostanza un fatto notorio. La documentazione in atti (estratto della Gazzetta
Ufficiale ex art 58 tub), invece, inerisce alla cessione intercorsa tra
[...]
e la stessa mentre la dichiarazione del Controparte_8 Controparte_2
creditore cedente è stata tardivamente prodotta solo in sede di comparsa conclusionale.
Ne consegue che l'opponente deve essere condannato alle spese di Parte_1
lite nei rapporti con la parte originaria quale procuratore di Controparte_1 [...]
limitatamente alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria Controparte_4
(quest'ultima con riduzione del 50% rispetto ai parametri base stante la natura documentale della causa).
deve essere invece condannata a rifondere allo stesso Controparte_2
Cont le spese relative alla fase successiva all'intervento della stessa Parte_1
9 in giudizio (e, dunque alla sola fase decisoria), stante la mancata Controparte_2
prova della titolarità attiva del rapporto del creditore intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
4242/2014, così provvede:
RESPINGE l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto
CONDANNA l'opponente alle spese di lite, che liquida in Parte_1 favore di per le fasi introduttiva, di studio e istruttoria (quest'ultima Controparte_1
ridotta del 50%), nella somma di euro 7.015,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, delle spese vive documentate, iva e cpa se dovute.
CONDANNA la convenuta opposta alle spese di lite, Controparte_2
che liquida in favore di per la fase decisoria nella somma di euro Parte_1
4.253,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, spese vive documentate, iva e cpa se dovute
Così deciso in Grosseto, in data 8.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Claudia Frosini
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)
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