Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3155 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “somministrazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5363/23, pubblicata il 24 Maggio
2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'esito dell'udienza del Primo Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 11 Aprile 2025 – causa pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) Parte_1 C.F._1
dall'avv. Stefano Noal ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso C.F._2
il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., PA P.IVA_1
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Vittorio Camilleri ( , C.F._3
con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
1
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del Primo Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ha concluso, a mezzo di note scritte, la sola SA dell'appellata
[...]
, riportandosi alla comparsa di costituzione, nonché chiedendo PA
l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 20 Giugno 2019, esponeva di PA
essere creditrice, nei confronti di , della somma di euro 38.915,51, a Parte_1
titolo di corrispettivo per l'erogazione di energia elettrica.
Pertanto, la società ricorrente chiedeva di ingiungersi a il pagamento, Parte_1
in suo favore, della somma di euro 38.915,51, oltre accessori e spese della procedura.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso, giusta d.i. n. 5403/19, pubblicato il 17
Luglio 2019 e notificato il 30 Agosto 2019, ingiungeva a il pagamento, Parte_1
in favore di , della somma di euro 38.915,51, oltre interessi PA
legali dalla scadenza delle singole fatture, ed oltre spese della procedura.
Il suddetto importo era stato richiesto a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica al servizio di un immobile, sito in Sabaudia (LT) alla Via Mezzomonte.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione , con Parte_1
citazione notificata nei confronti di in data 9 Ottobre 2019. PA
La pretesa creditoria di traeva origine da quanto accertato PA
dai verificatori della società distributrice, EL ST SP, in data 26 Aprile 2017.
Nell'atto di opposizione, l'ingiunta eccepiva in primis l'incompetenza territoriale Pt_1
dell'adìto Tribunale di Napoli.
2 L'opponente altresì contestava la ricostruzione dei consumi effettuata dalla società distributrice. Invero – all'esito degli accertamenti svolti da EL ST SP – la venditrice aveva emesso la fattura n. 059415494001007A PA
del 20 Ottobre 2017, per prelievi irregolari, di importo pari ad euro 38.915,51. Da qui la pretesa azionata in sede monitoria.
Sul punto, l'utente deduceva che la richiesta di conguaglio avanzata da PA
appariva spropositata, considerando che il locale presso il quale erano stati
[...]
accertati i prelievi abusivi di energia elettrica era stato da lei condotto in affitto per uso ristorazione soltanto per pochi mesi, a partire dal Gennaio 2013, prima che venisse riconsegnato al legittimo proprietario, nel Settembre 2014, contestualmente alla conclusione delle attività lavorative, e considerando che sempre nel 2014 il misuratore era stato sostituito, dopo che il precedente era stato colpito da un fulmine durante un temporale.
Quindi, a detta dell'opponente, non aveva assolto all'onere PA
di dare prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in sede monitoria;
la fattura emessa non risultava idonea a provare la sussistenza del credito.
Di conseguenza chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di revocarsi Parte_1
il d.i. opposto, ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria di PA
.
[...]
Giusta comparsa depositata il 23 Gennaio 2020, si costituiva l'opposta PA
, chiedendo di rigettarsi l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i.
[...]
opposto.
La società fornitrice deduceva che la ricostruzione dei consumi (sulla base della quale era stata emessa la fattura) era stata effettuata dalla distributrice EL ST SP, nel pieno rispetto dei ruoli e delle funzioni alla stessa assegnate, nonché in conformità alla normativa vigente.
A questo punto, appare opportuno ricostruire la vicenda oggetto di causa.
3 La era intestataria di un contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato Pt_1
con EL Servizio Elettrico SP, servente un fabbricato da lei condotto in affitto, sito in
Sabaudia alla Via Mezzomonte, POD n. IT001E610073239.
I dipendenti di EL ST SP, effettuando un controllo tecnico, avevano riscontrato una manomissione del misuratore, di cui era titolare , ed avevano Parte_1
constatato che la ricostruzione dei consumi, relativa all'intervallo temporale in cui il punto di prelievo risultava contrattualmente intestato all'opponente (ossia a partire dal 27 Giugno
2014 fino al 15 Marzo 2015), era stata effettuata sulla base del criterio “della potenza disponibile per ore d'uso”.
Nel corso del suddetto sopralluogo, i dipendenti di EL ST SP avevano altresì accertato che, con riferimento al successivo periodo temporale compreso tra il 16 Marzo
2015 ed il 25 Aprile 2017, vi era stato un prelievo di energia elettrica su fornitura cessata con manomissione del misuratore, e che anche la ricostruzione dei consumi, relativa a tale intervallo di tempo, era stata effettuata sulla base del predetto criterio “della potenza disponibile per ore d'uso”.
In data 31 Maggio 2017 EL ST SP aveva comunicato sia alla venditrice
[...]
che all'utente le risultanze delle suddette operazioni di verifica PA
tecnica.
La aveva negato ogni responsabilità, in ordine alla riscontrata manomissione. Pt_1
A seguito della manomissione, sempre in data 31 Maggio 2017 EL ST SP, con nota prot. ED-31-05-2017-F0000777, aveva inoltrato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Latina, all' territorialmente competente ed alla società Controparte_2
venditrice, la denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 cpp, per prelievi irregolari di energia elettrica addebitabili all'utente . Parte_1
Nel corpo della succitata nota, EL ST SP aveva individuato Parte_1
quale intestataria della fornitura, all'epoca dell'inizio del prelievo irregolare di energia elettrica. Inoltre la distributrice aveva precisato che, al momento dell'effettuazione del
4 controllo tecnico, il servizio era stato prestato in assenza di regolare contratto, sebbene a beneficiarne a tutti gli effetti fosse pur sempre la . Pt_1
Di talché, secondo la SP opposta, nel periodo temporale intercorso tra il 16 Marzo 2015 ed il 25 Aprile 2017, in relazione al quale la società distributrice aveva accertato la riattivazione abusiva della fornitura cessata, si era costituito un nuovo rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica….tra la e , quale somministrante Pt_1 PA
di ultima istanza.
Il tutto, in conformità all'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali.
La norma richiamata dalla società venditrice prevede che, nel caso in cui un cliente finale si trovi sprovvisto di un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, sprovvisto di un contratto di trasporto e di un contratto di dispacciamento in vigore, con riferimento ad uno o a più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede ad inserire i medesimi punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'acquirente unico, ovvero in quello dell'esercente la salvaguardia (come occorso nel caso di specie).
Per quel che concerne la riscontrata manomissione del misuratore, nel periodo di vigenza del contratto di fornitura intestato a , la SP opposta evidenziava gli esiti Parte_1
del controllo tecnico;
vale a dire, erano stati registrati (e conseguentemente fatturati) consumi di energia elettrica e di potenza, inferiori rispetto ai quantitativi effettivamente prelevati dalla rete.
Aggiungeva la venditrice opposta: l'ingiunta non aveva dato prova che l'utilizzo Pt_1
abusivo della fornitura di energia elettrica (una volta cessata, in data 15 Marzo 2015,
l'utenza a lei regolarmente intestata) non le fosse addebitabile.
Peraltro era irrilevante la circostanza (dedotta dalla ) per cui il contatore oggetto Pt_1
della verifica tecnica non fosse situato all'interno ma fuori della proprietà, ed accessibile dalla strada…
5 Sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata da EL ST SP (per il periodo dal 27 Giugno 2014 al 25 Aprile 2017), la venditrice aveva PA
emesso la succitata fattura del 20 Ottobre 2017. Dopodiché, l'importo di euro 38.915,51 era stato azionato in sede monitoria.
Nel corso del primo grado non veniva svolta attività istruttoria (appunto, il G.I. riteneva la causa di natura documentale).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5363/23, pubblicata il 24 Maggio 2023.
Il G.M. ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il d.i. opposto (d.i. dichiarato anche esecutivo).
Altresì il primo Giudice ha condannato l'opponente al pagamento delle Parte_1
spese del giudizio in favore dell'opposta – spese liquidate in PA
euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Il Tribunale, innanzitutto, si è pronunciato sull'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, dichiarandone l'infondatezza.
Sul punto, il Giudice Monocratico ha evidenziato come l'eccipiente non abbia Pt_1
indicato quali fossero, a suo avviso, i criteri di competenza da adottarsi nel caso in esame, e quali fossero gli eventuali fori alternativi da tenere in considerazione.
Da qui la valutazione di inadeguatezza della sollevata eccezione.
Altresì il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione (avanzata dalla SP opposta) di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, perché superata dall'esperimento, nel corso del giudizio, del procedimento di mediazione…
Nel merito, il G.M. di Napoli ha ritenuto fondata la pretesa creditoria di PA
.
[...]
6 In primo luogo, ad avviso del primo Giudice non può revocarsi in dubbio la circostanza, per cui era titolare dell'utenza relativa al punto di prelievo, ubicato in Parte_1
Sabaudia alla Via Mezzomonte, POD IT001E610073239.
Quindi, per il Tribunale vi è prova della sussistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica (e, quindi, di un conseguente rapporto di fornitura), tra la e la Pt_1
somministrante . PA
L'opponente ha contestato la valenza probatoria della fattura n. 059415494001007A del 20
Ottobre 2017, emessa dall'opposta.
Ebbene il primo Giudice ha sottolineato che, a norma dell'art. 634 cpc, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. cc. sono idonei a provare la sussistenza del diritto.
Il tutto, a condizione che le suddette scritture siano bollate e vidimate nelle forme di Legge
e regolarmente tenute….
Ne deriva che, avendo la ricorrente prodotto, in sede monitoria, l'estratto autentico notarile delle proprie scritture contabili, ben poteva essere emesso il decreto ingiuntivo de quo….
In secondo luogo, il G.M. ha evidenziato il rilievo probatorio, che si deve attribuire al verbale di verifica del 26 Aprile 2017, sottoscritto dagli addetti della distributrice E-ST
SP.
In quell'occasione, i verificatori di EL ST SP hanno accertato la manomissione del misuratore, di cui era titolare , occorsa nell'intervallo temporale in Parte_1
cui il punto di prelievo in esame risultava contrattualmente intestato alla medesima opponente (vale a dire nel lasso temporale compreso tra il 27 Giugno 2014 ed il 15 Marzo
2015).
Di conseguenza, erano stati registrati consumi di energia elettrica e di potenza inferiori, rispetto ai quantitativi effettivamente prelevati dalla rete.
7 Inoltre, i tecnici della società distributrice avevano accertato che, con riferimento al successivo periodo (compreso tra il 16 Marzo 2015 ed il 25 Aprile 2017), vi era stato un prelievo abusivo di energia elettrica su fornitura cessata con manomissione del misuratore, addebitabile alla .. Pt_2
Le pretese creditorie fatte valere da parte opposta con il presente giudizio non si fondano, quindi, soltanto sulla fattura, bensì anche sul rapporto di verifica, al quale deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio….
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata in Parte_1
data 26 Giugno 2023 nei confronti di . PA
L'impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di rigettarsi integralmente la domanda creditoria azionata da PA
(vale a dire, dichiararsi che la nulla deve alla suddetta società); il tutto,
[...] Pt_1
con vittoria delle spese del doppio grado.
In un primo tempo la appellata era rimasta contumace.
Il C.I., giusta ordinanza pubblicata il 22 Febbraio 2024 (all'esito della trattazione scritta del
20 Febbraio 2024, allorquando è comparsa la sola appellante), ha ritenuto superflui i mezzi istruttori invocati dalla (prova per testi e CTU), mezzi istruttori già denegati dal Pt_1
primo giudicante.
Quindi è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione per il successivo Primo Aprile 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Parte appellante non si è avvalsa della facoltà di depositare le memorie, autorizzate con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione (in sostanza
[...]
è comparsa per l'ultima volta alla succitata udienza di trattazione del 20 Febbraio Parte_1
2024).
Giusta comparsa depositata il 16 Gennaio 2025, si è costituita l'appellata PA
, chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...]
8 In via subordinata – nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da
[...]
– la appellata chiede di rideterminarsi la somma dovuta dalla odierna Parte_1
appellante, nei limiti di quanto effettivamente da essa provato, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa….
Nell'ambito della trattazione scritta del Primo Aprile 2025 è comparsa, a mezzo delle note scritte, la sola SA dell'appellata , chiedendo di introitarsi PA
la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata l'11 Aprile 2025 (all'esito dell'udienza del
Primo Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo, l'odierna appellante deduce l'erroneità delle motivazioni addotte dal primo Giudice. In particolare quest'ultimo ha ritenuto che al verbale di verifica del 26 Aprile
2017, sottoscritto dagli addetti della distributrice E-ST SP, dovesse attribuirsi fede privilegiata (oltre che un pregnante rilievo probatorio), trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
La sostiene che i dipendenti di EL ST SP abbiano perso la qualifica di Pt_1
incaricati di pubblico servizio, a seguito della trasformazione di EL ST SP da ente pubblico in soggetto di diritto privato.
Dunque l'impugnante nega la valenza probatoria del verbale di verifica del 26 Aprile 2017, sottoscritto dagli addetti della distributrice E-ST SP.
La doglianza è infondata.
9 Il verbale di verifica redatto dai tecnici verificatori di E-ST SP (già EL
ST SP) ha la rilevanza probatoria, propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale qualifica non è stata persa a seguito del processo di privatizzazione di EL ST SP (di cui alla Legge n. 359/92), ed a seguito della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica.
Infatti, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (sentenze nn. 4711/02,
1303/02 e 1206/01), la trasformazione di un ente pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica, ove persistano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico;
perseguimento di finalità
d'interesse pubblico.
Nonostante la sua trasformazione in , e nonostante la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, EL ST SP (oggi E-ST SP) continua ad agìre per il conseguimento di finalità pubblicistiche, svolgendo un servizio pubblico, volto a soddisfare i bisogni generali della collettività.
Per giunta lo Stato, nella sua veste di principale azionista, continua ad indirizzare le attività societarie ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico generale.
Né il perseguimento anche di intenti lucrativi determina l'esclusione del requisito del soddisfacimento di bisogni di interesse generale.
A conferma di quanto testé evidenziato, la Cassazione ha da tempo chiarito che, ai fini della determinazione dei requisiti necessari per l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sin dall'entrata in vigore della Legge n. 86/90, non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della Pubblica Amministrazione (Cass. civ., n. 7075/20).
Tanto premesso, non v'è dubbio che le attività del dipendente dell'EL (ricompresa tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica),
10 incaricato dell'esazione dei pagamenti dei compensi dovuti dall'ente, rientrino tra quelle svolte da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, ed attribuiscano pubblica fede a quanto da essi accertato e riscontrato (Cass. civ., n. 7075/20).
Riguardo all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, i Supremi Giudici hanno poi più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. civ., n.
8823/17).
Nel caso di specie, il primo Giudice ha applicato correttamente tale principio, attribuendo al verbale ispettivo del 26 Aprile 2017 valore di piena prova per gli atti compiuti dagli addetti della distributrice E-ST SP.
Dunque, alla luce delle risultanze del verbale di verifica del 26 Aprile 2017, si deve ricondurre all'odierna appellante la responsabilità per la manomissione materiale del contatore, e per l'utilizzo di energia illecitamente prelevata.
I tecnici della società distributrice hanno accertato situazioni create allo scopo di sotto- misurare o non misurare l'energia prelevata, nonché allo scopo di sotto-misurare o non misurare la potenza prelevata.
È inequivoco il resoconto delle manomissioni riscontrate.
Le anomalie consentivano di sotto-misurare o non misurare l'energia e la potenza prelevata
(in altri termini, il prelievo fraudolento era in atto).
In definitiva, non può revocarsi in dubbio come la manomissione sia imputabile alla . Pt_1
All'esito della verifica del 26 Aprile 2017 la distributrice E-ST SP ha comunicato formalmente tali circostanze alla fornitrice e venditrice . CP_1 PA
Vale a dire, il distributore ha offerto gli elementi tecnici, idonei al ricalcolo degli importi dovuti dall'utente (cfr. la missiva in atti, inoltrata per conoscenza anche Parte_1
all'utente). Tra le altre cose, il distributore ha accertato come i prelievi irregolari avessero
11 avuto inizio già nell'intervallo temporale in cui il punto di prelievo in esame risultava contrattualmente intestato all'odierna appellante (ossia a partire dal 27 Giugno 2014 e fino al 15 Marzo 2015).
Dunque, i prelievi irregolari erano cominciati già prima che la fornitura (dopo essere cessata) venisse riattivata abusivamente a beneficio della . Pt_1
In punto di fatto, siamo dinanzi ad una manomissione del contatore, da attribuirsi a titolo di dolo, o quanto meno a titolo di colpa, all'utente . Parte_1
Né può dubitarsi del fatto che la manomissione abbia portato ad una falsificazione dei consumi.
In punto di diritto, è d'uopo attenersi ai criteri di riparto dell'onere probatorio in materia di somministrazione di energia elettrica, come affermati dalla Suprema Corte (cfr., in particolare, i distinti ed alternativi scenari delineati nell'ordinanza n. 13605/19).
Nel caso di specie, nulla quaestio sull'acclarata manomissione del contatore. Ed allora, si delineano due ipotesi alternative:
1) Nella prima ipotesi, l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la sua alterazione è avvenuta ad opera di terzi, all'insaputa dell'utente. Quest'ultimo è incolpevole, in quanto l'alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione, sottraendo illecitamente l'energia, poi contabilizzata a carico dell'utente.
Pertanto, quest'ultimo – laddove contesti l'anomalia dei consumi registrati, ritenuti eccessivi
– deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto. Altresì deve provare di avere adottato ogni possibile cautela, rispetto all'attività illecita dei terzi;
vale a dire di avere diligentemente vigilato, affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
In difetto di tale prova l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in un'abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi, determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare dell'utenza.
12 2) Nella seconda ipotesi, l'alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile ad una condotta illecita dell'utente (nell'ipotesi dolosa integrante il delitto di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina, per il gestore, un danno risarcibile, consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile.
In tale ipotesi si tratta di individuare il criterio di liquidazione del “quantum”, in relazione al prezzo contrattuale. In ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice, anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici, oppure specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, alle dimensioni, al tipo di attività dell'utente, etc...
Nel caso in esame, gravava comunque sulla (intestataria della fornitura) l'onere di Pt_1
dimostrare che il consumo di energia fosse imputabile ad altri soggetti, nonché di dimostrare che l'impiego abusivo di energia non fosse stato agevolato da una sua condotta negligente
(mancata adozione di idonee misure di controllo, tali da impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi).
Trattasi di un onere probatorio per nulla assolto dall'odierna impugnante.
Pertanto, da tali circostanze deriva la responsabilità contrattuale dell'utilizzatrice
[...]
, quanto meno per omissione dei doveri di custodia e vigilanza sul misuratore, Parte_1
doveri sulla stessa gravanti al momento della presa in consegna.
Nulla quaestio sul fatto che l'inosservanza dell'obbligo di custodia del misuratore integri un grave inadempimento contrattuale, ed in particolare una violazione quanto meno colposa degli obblighi contrattuali (cfr. Cass. civ., n. 20175/15).
Del resto, la stessa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il contatore può essere stato manomesso solo da parte di colui che ne avrebbe ricavato un vantaggio in termini di maggiori consumi non registrati, e quindi dal titolare dell'utenza, la cui linea è alimentata da quel contatore (Cass. civ., n. 26010/19).
13 Né può trascurarsi come la medesima , secondo l'ordinaria diligenza, avrebbe Pt_1
dovuto avvedersi che la registrazione dei consumi, così come fatturata, era troppo bassa ed incongrua.
In altri termini, a prescindere da chi fosse stato l'autore materiale della manomissione, avrebbe dovuto sospettare che vi fosse una manomissione o anomalia/difettosità nel contatore, e chiedere quindi una verifica al somministrante.
Ne consegue un danno risarcibile, in termini di consumi di energia non registrati dal misuratore.
Ed invero, al momento della stipula del contratto di somministrazione e della consegna dell'apparecchio, l'utente assume l'onere di vigilanza e di custodia, essendo tenuto ad assicurarne la “conservazione ed integrità”.
Pedissequamente, l'utente non può sottrarsi alle conseguenze negative, anche sotto il profilo risarcitorio, derivanti dall'inosservanza degli obblighi contrattuali.
Per giunta, la circostanza che il misuratore fosse allocato sulla pubblica via, non configura alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
In altri termini, l'allocazione esterna non libera l'utente dagli obblighi di vigilanza e di custodia sul contatore (affidato all'utilizzatore a titolo di comodato).
La pronuncia di prime cure merita di essere confermata, anche sotto il profilo del quantum debeatur.
Invero, si debbono ritenere presuntivamente provati i consumi, nonché si deve ritenere provato il credito vantato dalla SP fornitrice.
Il tutto, sulla scorta di convergenti elementi indiziari.
In caso di prelievo occulto, una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione (consensualmente scelto dal contraente per la registrazione dei consumi), non risulta possibile dimostrare l'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale.
14 Dunque, nel caso di specie, la ricostruzione è stata giustamente operata, sulla base della misura tecnicamente prelevabile, a seguito della manomissione rilevata in sede di verifica.
Né può trascurarsi il dato della terzietà (rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione) di E-ST SP, quale soggetto deputato alla verifica dei consumi, in conformità alla delibera AEEG n. 200 del 28 Dicembre 1999.
Appunto, ha provveduto a fatturare le somme, sulla base dei PA
dati comunicati direttamente dal distributore.
Gli elementi appena descritti conferiscono alle operazioni tecniche di ricalcolo (effettuate da ) un carattere di sufficiente affidabilità, ai fini della PA
determinazione del normale fabbisogno della somministrata (cfr. l'art. Parte_1
1560 co.1 cc.).
Le osservazioni testè svolte sono assorbenti, rispetto al motivo di gravame, con cui ci si doleva del fatto che l'estratto autentico notarile delle scritture contabili di PA
, fosse stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'emissione del provvedimento
[...]
monitorio.
Dunque, tutti gli elementi acquisiti militano in modo convergente, nel senso di dover attribuire a (titolare dell'utenza) la responsabilità per la riscontrata Parte_1
manomissione del contatore.
In tale contesto, è d'uopo ribadire quanto osservato dal primo Giudice, circa l'inidoneità dei mezzi istruttori invocati dalla opponente (prova per testi e CTU), a scalfire la conclusione testè ricordata.
Del resto, già nella ordinanza del C.I. del 22 Febbraio 2024 (di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione), si è reiterata la valutazione di superfluità dei mezzi di prova, per la cui ammissione l'opponente aveva insistito nell'atto di impugnazione. Pt_1
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
15 Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante
; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. Parte_1
Debbono trovare applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa corrisponde all'importo del credito spettante a PA
, già riconosciuto dal primo Giudice, importo che trova conferma in questa sede, e
[...]
cioè euro 38.915,51.
Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Ai fini della quantificazione del compenso, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento;
e questo, considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Il compenso globale è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (con esclusione quindi della fase istruttoria).
Invero, non può trascurarsi la peculiarità del presente grado, laddove la SP appellata si è costituita soltanto in data 16 Gennaio 2025, e cioè poco prima dell'udienza di rimessione in decisione.
Appunto, allorquando il C.I. ha fissato l'udienza di rimessione ex art. 352 cpc (a mezzo dell'ordinanza del 22 Febbraio 2024), parte appellata era ancora contumace;
quindi, la citata valutazione di superfluità dei mezzi istruttori sollecitati dall'appellante (valutazione espressa nella medesima ordinanza del 22.02.2024), è stata resa nella contumacia della appellata.
Pertanto, a titolo di compensi professionali del presente grado, in favore di PA
, si liquida l'importo di euro 3.473,00.
[...]
16 Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo Parte_1
unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 PA
del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5363/23, pubblicata il
24 Maggio 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
– spese che liquida in euro 3.473,00 PA
(tremilaquattrocentosettantatre/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. Parte_1
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 Maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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