TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 2782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2782/2024, promosso da rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DALLO SONIA Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. STABILE GIOVANNA Controparte_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 4 rilevato
che FÜLES ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Parte_1
(UNGHERIA) il 27/05/1977) e (nato a [...] il Controparte_1
03/11/1968), coniugati in Cuneo in data 05/03/2009 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 41, Parte II , Serie C, dell'anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. la ex casa famigliare, sita a Bolzano, via Rovigo n. 8, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo; Controparte_1
2. la sig.ra ha acquistato un immobile sito a Bolzano, in via Claudia Augusta Pt_1
n. 56, dove si è già trasferita a vivere. Presso la stessa i figli minori e R_
avranno la loro residenza anagrafica;
Per_2
3. i figli minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori;
le decisioni della vita quotidiana dei figli saranno prese in autonomia da quel genitore presso il quale i figli in quel momento si trovano. Le decisioni di particolare importanza e di maggiore interesse e comunque quelle relative all'educazione, all'istruzione, alle scelte religiose ed alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo dai pagina 2 di 4 genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascuno dei figli;
4. i genitori godranno del diritto-dovere di visita in favore dei figli con la massima opportuna frequenza e, salvo diverso e miglior accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità:
o dal venerdì sera al venerdì mattina successivo, ad inizio orario scolastico, con un genitore e la settimana successiva con l'altro genitore;
nella settimana di spettanza del papà i ragazzi trascorreranno due pranzi / pomeriggi con la mamma e così ugualmente nella settimana di spettanza della mamma, due pranzi / pomeriggi con il papà; salvo diverso e miglior accordo che dovesse intervenire tra i due genitori, i ragazzi pranzeranno con il papà tutti i lunedì e giovedì di ogni settimana, e con la mamma tutti i martedì e mercoledì, sempre compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi;
sarà il genitore “ospitante” ad occuparsi del trasferimento da una casa all'altra dei ragazzi e di quanto necessario per la settimana a casa propria;
o i ragazzi trascorreranno, ad anni alterni, la prima settimana delle vacanze di Natale (dalla fine della scuola al 30 dicembre) con un genitore e dal
30.12. alla ripresa della scuola con l'altro; le vacanze di carnevale, quelle autunnali e quelle di Pasqua verranno pure alternate tra i genitori, di anno in anno;
durante le vacanze estive, a partire dalla fine della scuola fino all'inizio dell'anno scolastico, i genitori avranno con sé i figli, per un periodo di tre settimane ciascuno, anche non consecutive. Le vacanze verranno concordate di anno in anno al massimo entro il 30 marzo. I genitori danno sin da ora il proprio consenso ad eventuali vacanze all'estero e, in particolare, i ragazzi sono sin da ora autorizzati a trascorrere parte delle vacanze in Ungheria presso i nonni materni, così come un periodo di analoga durata in Piemonte con i nonni paterni, e ciò in aggiunta ai periodi di vacanza con i rispettivi genitori. I genitori saranno liberi di decidere se trascorrere anch'essi o meno le vacanze dei figli con i nonni materni e paterni. Ciascun genitore ha il dovere di informare l'altro su dove sarà con i figli nei periodi di vacanza con i ragazzi;
5. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli, entrambi al momento non CP_1 economicamente indipendenti, mediante versamento mensile di un importo pari ad € 300,00.- ciascuno (quindi complessivi euro 600,00). Il contributo per il mantenimento dei figli verrà versato direttamente sul conto della madre entro il 5° giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano: il primo versamento avrà luogo entro il
5 maggio 2025 mentre la prima rivalutazione con la mensilità di maggio 2026, su base aprile. Le parti si impegnano, sin da ora, alla revisione del predetto pagina 3 di 4 contributo in sede divorzile nel caso in cui la situazione reddituale dovesse subire delle variazioni. A tal fine le parti precisano che il mutuo ipotecario contratto dal sig. avrà scadenza il 30.07.2030 e che il conteggio del contributo per il CP_1 mantenimento dei figli è stato effettuato considerando i redditi 2023 (dichiarazioni 2024). Per la sig.ra si è già tenuto conto dell'esborso per la Pt_1 rata di mutuo contratto in data 10 aprile 2025, contestualmente alla compravendita della nuova abitazione;
6. le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli saranno suddivise al 50% tra i genitori con espresso richiamo, quanto alla determinazione delle stesse, al Protocollo in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli del Tribunale di Bolzano in vigore nel momento in cui la spesa sarà sorta;
il rimborso delle spese dovrà essere eseguito in favore del genitore che le ha anticipate entro 20 giorni dalla richiesta documentata;
7. ogni contribuzione Statale/Regionale/Provinciale a favore dei figli spetterà in via esclusiva alla madre (ivi compreso il c.d. assegno unico);
8. i figli saranno da considerarsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% l'uno, così come le spese straordinarie relative ad essi potranno essere portate in detrazione in eguale misura;
9. a parziale definizione delle questioni patrimoniali esistenti tra coniugi, il sig. si impegna, entro 10 giorni dall'uscita della moglie dalla casa CP_1 famigliare, al versamento in favore della stessa dell'importo di euro 15.300,00.- sulle coordinate bancarie ad essa intestate;
10. le spese della presente fase del procedimento di separazione personale dei coniugi sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano il 14/05/2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2782/2024, promosso da rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DALLO SONIA Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. STABILE GIOVANNA Controparte_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 4 rilevato
che FÜLES ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Parte_1
(UNGHERIA) il 27/05/1977) e (nato a [...] il Controparte_1
03/11/1968), coniugati in Cuneo in data 05/03/2009 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 41, Parte II , Serie C, dell'anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. la ex casa famigliare, sita a Bolzano, via Rovigo n. 8, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo; Controparte_1
2. la sig.ra ha acquistato un immobile sito a Bolzano, in via Claudia Augusta Pt_1
n. 56, dove si è già trasferita a vivere. Presso la stessa i figli minori e R_
avranno la loro residenza anagrafica;
Per_2
3. i figli minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori;
le decisioni della vita quotidiana dei figli saranno prese in autonomia da quel genitore presso il quale i figli in quel momento si trovano. Le decisioni di particolare importanza e di maggiore interesse e comunque quelle relative all'educazione, all'istruzione, alle scelte religiose ed alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo dai pagina 2 di 4 genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascuno dei figli;
4. i genitori godranno del diritto-dovere di visita in favore dei figli con la massima opportuna frequenza e, salvo diverso e miglior accordo tra le parti, secondo le seguenti modalità:
o dal venerdì sera al venerdì mattina successivo, ad inizio orario scolastico, con un genitore e la settimana successiva con l'altro genitore;
nella settimana di spettanza del papà i ragazzi trascorreranno due pranzi / pomeriggi con la mamma e così ugualmente nella settimana di spettanza della mamma, due pranzi / pomeriggi con il papà; salvo diverso e miglior accordo che dovesse intervenire tra i due genitori, i ragazzi pranzeranno con il papà tutti i lunedì e giovedì di ogni settimana, e con la mamma tutti i martedì e mercoledì, sempre compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi;
sarà il genitore “ospitante” ad occuparsi del trasferimento da una casa all'altra dei ragazzi e di quanto necessario per la settimana a casa propria;
o i ragazzi trascorreranno, ad anni alterni, la prima settimana delle vacanze di Natale (dalla fine della scuola al 30 dicembre) con un genitore e dal
30.12. alla ripresa della scuola con l'altro; le vacanze di carnevale, quelle autunnali e quelle di Pasqua verranno pure alternate tra i genitori, di anno in anno;
durante le vacanze estive, a partire dalla fine della scuola fino all'inizio dell'anno scolastico, i genitori avranno con sé i figli, per un periodo di tre settimane ciascuno, anche non consecutive. Le vacanze verranno concordate di anno in anno al massimo entro il 30 marzo. I genitori danno sin da ora il proprio consenso ad eventuali vacanze all'estero e, in particolare, i ragazzi sono sin da ora autorizzati a trascorrere parte delle vacanze in Ungheria presso i nonni materni, così come un periodo di analoga durata in Piemonte con i nonni paterni, e ciò in aggiunta ai periodi di vacanza con i rispettivi genitori. I genitori saranno liberi di decidere se trascorrere anch'essi o meno le vacanze dei figli con i nonni materni e paterni. Ciascun genitore ha il dovere di informare l'altro su dove sarà con i figli nei periodi di vacanza con i ragazzi;
5. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli, entrambi al momento non CP_1 economicamente indipendenti, mediante versamento mensile di un importo pari ad € 300,00.- ciascuno (quindi complessivi euro 600,00). Il contributo per il mantenimento dei figli verrà versato direttamente sul conto della madre entro il 5° giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano: il primo versamento avrà luogo entro il
5 maggio 2025 mentre la prima rivalutazione con la mensilità di maggio 2026, su base aprile. Le parti si impegnano, sin da ora, alla revisione del predetto pagina 3 di 4 contributo in sede divorzile nel caso in cui la situazione reddituale dovesse subire delle variazioni. A tal fine le parti precisano che il mutuo ipotecario contratto dal sig. avrà scadenza il 30.07.2030 e che il conteggio del contributo per il CP_1 mantenimento dei figli è stato effettuato considerando i redditi 2023 (dichiarazioni 2024). Per la sig.ra si è già tenuto conto dell'esborso per la Pt_1 rata di mutuo contratto in data 10 aprile 2025, contestualmente alla compravendita della nuova abitazione;
6. le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli saranno suddivise al 50% tra i genitori con espresso richiamo, quanto alla determinazione delle stesse, al Protocollo in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli del Tribunale di Bolzano in vigore nel momento in cui la spesa sarà sorta;
il rimborso delle spese dovrà essere eseguito in favore del genitore che le ha anticipate entro 20 giorni dalla richiesta documentata;
7. ogni contribuzione Statale/Regionale/Provinciale a favore dei figli spetterà in via esclusiva alla madre (ivi compreso il c.d. assegno unico);
8. i figli saranno da considerarsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% l'uno, così come le spese straordinarie relative ad essi potranno essere portate in detrazione in eguale misura;
9. a parziale definizione delle questioni patrimoniali esistenti tra coniugi, il sig. si impegna, entro 10 giorni dall'uscita della moglie dalla casa CP_1 famigliare, al versamento in favore della stessa dell'importo di euro 15.300,00.- sulle coordinate bancarie ad essa intestate;
10. le spese della presente fase del procedimento di separazione personale dei coniugi sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano il 14/05/2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 4 di 4