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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/08/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott. Sossio Pellecchia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 188/2020 R.G.A.C.C., assegnata in decisione all'udienza cartolare del
5.6.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”
e vertente
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. RAF- Parte_1 P.IVA_1
FONE RAFFAELLA, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
(P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DIPASQUALE ANTONIO, in virtù di procura P.IVA_2
in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Pa Con atto di citazione ritualmente notificato a proposto op- Parte_1
posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1558/2019 emesso dal Tribunale di Avellino in data
12.11.2019 (dep. in pari data) in favore della Controparte_1 er una somma ingiunta di € 17.324,90, oltre interessi e spese.
[...]
Come unico motivo di opposizione, a dedotto l'inesistenza Parte_1
del credito, assumendo di non aver intrattenuto con la Controparte_2
[...] lcun rapporto commerciale;
in particolare, l'opponente ha af-
[...]
fermato di non aver commissionato né acquistato né ricevuto la merce di cui alle fatture azio- nate.
L'opposta, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, rappresentando che la
[...]
una società consortile che, occu- Controparte_3
pandosi della vendita e della fatturazione dei prodotti agricoli dei soci facenti parte del consor- zio, ha, nel caso in esame, venduto e fatturato alla la merce del Parte_1
socio conferitore Controparte_4
Istruita la causa, anche mediante l'espletamento della prova testimoniale delegata, il giudice, all'udienza del 5.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
L'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta la prosecuzione della precedente fase sommaria con conversione del procedimento in un giudizio ordinario a cognizione piena, all'esito del quale il giudice è tenuto a valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.
Sul piano dell'onere della prova, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata, invece, quella sostanziale: il creditore opposto è tenuto a provare l'esi- stenza del credito, mentre il debitore deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto vantato.
Orbene, la attrice in Controparte_1
senso sostanziale, non ha fornito una prova completa del fatto costitutivo del credito azionato.
Difatti, si è limitata alla produzione delle fatture azionate nel procedimento monitorio nonché del relativo estratto autentico delle scritture contabili che, secondo la giurisprudenza di legitti- mità ormai consolidata, costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore del soggetto emittente, mentre nel giudizio di opposizione non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che va data dal soggetto creditore con gli ordinari mezzi di prova
(vedi da ultimo Cass., Sez. 3, Ord. n. 19944 del 12.07.2023: “…La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimo- strato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.).
Quanto ai titoli di pagamento che l'opposta deduce essere prova di un riconoscimento della somma ingiunta, va osservato che non vi è prova della riconducibilità dell'emissione degli stessi
2 alla la quale, inoltre, ha espressamente disconosciuto, nella Parte_1
prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. gli assegni prodotti dall'opposta, che, a fronte del disconoscimento compiuto dall'opponente, non ha proceduto a chiedere la verificazione dei suindicati titoli al fine di potersene avvalere, con la conseguenza che gli stessi non sono utiliz- zabili, neanche sotto forma di puri e semplici elementi indiziari (Cass. S.U., sentenza
1.02.2022, n. 3086: “...la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della suc- cessiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto…”).
Da quanto sopra argomentato consegue l'irrilevanza probatoria nel presente giudizio dell'estratto conto prodotto dall'opposta, dal quale emerge che gli assegni sono rimasti impa- gati.
Né può dirsi raggiunta la prova del credito ingiunto mediante l'attività istruttoria espletata nel presente giudizio se non entro i limiti della somma recata dalla fattura n. 1220 del 19.12.2017 pari ad € 796,64, atteso che all'udienza dell'11.07.2024 il legale rappresentante p.t. della
[...] ha espressamente dichiarato che: “…La destinatario Parte_2 Parte_1
della merce indicata nella fattura di cui ho avuto visione, su cui risulta come vettore la
[...]
di cui sono legale rappresentante, ritirò la merce stessa presso il mer- Parte_3
cato ortofrutticolo di Pagani, dove si recò con un proprio camion, su cui caricò la merce in questione, su disposizione del signor legale rappresentante del CP_4 Parte_4
”.
[...]
Diversamente è a dirsi, invece, rispetto a quanto dichiarato dagli altri testi, dei quali parte op- posta ha chiesto l'escussione, in quanto legali rappresentati delle società che avrebbero traspor- tato e consegnato la merce in contestazione. Va, infatti, rilevato che all'udienza del 12.01.2023 il teste , amministratore della in ordine alle fatture Testimone_1 Parte_5
n. 1 del 2.1.2018 e n. 13 del 6.1.2018, allo stesso esibite, ha espressamente escluso che tra i clienti della sua società di trasporti vi fossero mai state le parti in causa (“…Non è vero. Escludo che tra i clienti della società di trasporti da me amministrata vi siano mai state le parti in causa…”). Del pari il teste , legale rappresentante p.t. dell' Testimone_2 [...]
escusso all'udienza del 9.3.2023, ha dichiarato, in relazione Controparte_5 alla fattura n. 1225 del 27.12.2017, quanto segue: “Confermo il documento di trasporto che mi
3 viene mostrato dall'avv. Sandulli, recante in calce, in corrispondenza dell'indicazione del vet- tore, il timbro della società di cui sono legale rapp.te, ma non posso ricordare lo specifico trasporto, che risale al dicembre 2017. La mia società ha rapporti commerciali con la
[...]
. Ad esempio ho rinvenuto una fattura emessa nel 2020 dalla mia società nei con- CP_1
fronti della , per un trasporto effettuato dalla mia società per conto della CP_1 Pt_4
”; dichiarazione che non può, quindi, considerarsi dimostrativa della fornitura di merce
[...]
alla Parte_1
Ancora, in sede di espletamento della prova delegata dinanzi al Tribunale di Ragusa il legale rappresentante p.t. della Logistica & Trasporti Noto ha affermato di non avere contezza delle fatture n. 40 del 13.01.2018 e n. 182 del 12.02.2018 (“Non mi risulta, le due fatture che mi vengono esibite non mi dicono nulla”).
Alla luce di tale quadro probatorio emerso all'esito del giudizio, deve ritenersi inattendibile e, comunque, insufficiente ai fini della prova della reale effettuazione di tutte le forniture di cui è stato chiesto il pagamento, la deposizione del teste il quale ha stringatamente Testimone_3
e genericamente confermato tutti i capitoli della prova orale articolata dalla società opposta, senza fornire alcuna circostanziata specificazione spazio-temporale, sia perché trattasi di un dipendente della stessa società opposta e, quindi, non del tutto indifferente, sia perché il teste ha ammesso di non essere stato presente alle consegne, sia perché ha dichiarato di aver “parlato” con un non meglio identificato e non con , legale rapp.te della Persona_1 Controparte_6
società opponente, per cui nemmeno può ritenersi provata la conclusione, per le fatture diverse dalla n. 1220 del 19.12.2017, di contratti di vendita a distanza.
L'opposizione va accolta, in quanto, per i motivi fin qui esposti, non è dovuta dall'opponente l'intera somma di cui è stato ingiunto il pagamento, ed ogni altra censura, deduzione ed ecce- zione resta assorbita.
In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudi- zio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022; precedenti conformi n. 17854 del 2020
Rv. 658965 - 01; n. 18125 del 2017 Rv. 645057 - 01; n. 9587 del 2015 Rv. 635269 - 01). Inoltre,
l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la re- voca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione
4 provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debi- tore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (cfr. Cass. n.
15725/2007). In applicazione dei principi su richiamati, vanno riconosciute all'opposta sia le spese di lite della fase monitoria che quelle del presente giudizio di opposizione, queste ultime da liquidare tenendo conto della somma effettivamente attribuita. Pertanto, le spese del giudizio di opposizione si liquidano come in dispositivo, prendendo come riferimento il valore della domanda come parzialmente accolta, rientrante nel primo scaglione di valore (fino ad €
1.100,00), e tenuto conto dell'attività istruttoria e della decisione con deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1558/2019 emesso dal Tribunale di Avellino in data
12.11.2019;
2. condanna l'opponente pagare all'opposta Parte_1 Parte_4
a somma di Euro 796,64 oltre inte- Parte_6
ressi moratori ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dal 31.1.2018 al soddisfo;
3. condanna la a pagare alla Parte_1 [...]
le spese della fase monitoria, che si liquidano in Controparte_7 CP_1
€ 330,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi, e del presente giudizio di opposi- zione, che si liquidano in 662,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi.
Avellino, 27/08/2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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