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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/11/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice dott.ssa DD ON ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4506 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via
Savaré n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Straniero, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione attrice e
[...]
Controparte_1
(C.F. ), in persona del procuratore e legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via San Barnaba n. 39, presso lo studio degli avv.ti Ludovico Lucibello e Giuseppe Lucibello, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Motivi della decisione
L'odierno contenzioso ha origine dall'azione promossa da Parte_1
con la quale ha contestato a l'esistenza di
[...] Controparte_1 pagina 1 di 18 inadempienze nell'esecuzione delle opere di messa in sicurezza della cabina elettrica ad alta tensione situata nell'immobile di sua proprietà. Nello specifico, parte attrice ha chiesto al tribunale di pronunciare domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni nella misura di €195.000,00 e, in via subordinata, nella somma ritenuta di giustizia, attribuibili al fatto che, non essendo stato rispettato il termine di ultimazione dei lavori di spostamento e messa in sicurezza della cabina elettrica dell'alta tensione, stabilito in sede di verbale di conciliazione reso all'esito del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.
(n. 9038/2019 r.g.), non era stata in grado di utilizzare Parte_1
l'immobile nel quale si trova la cabina elettrica e, nello specifico, di sfruttare economicamente il bene in questione ponendolo in locazione.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha contestato il fondamento delle pretese avversarie, sottolineando in particolare la mancanza di impegni circa i tempi di consegna. È stata inoltre respinto ogni addebito riguardo ai ritardi negli adempimenti necessari per la ultimazione dei lavori di messa in sicurezza, atteso che il verbale di conciliazione, all'art. 11, “escludeva …. qualsivoglia responsabilità … qualora il ritardo fosse stato legato a cause di forza maggiore o comunque non imputabili a questa parte convenuta” (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta); circostanze effettivamente verificatesi, in quanto “… come è a tutti noto, nel marzo del 2020 il
Governo nazionale decretava il famigerato lockdown, che fino all'estate dello stesso anno impediva qualsivoglia attività, interrompendo di fatto l'esecuzione dei lavori già programmati e creando un ritardo congenito rispetto a tutti gli interventi in programma. Tanto è vero che, come emerge dall'allegata corrispondenza (doc. 4 – Corrispondenza 09.02.22), i contatti per addivenire al compimento della prima attività indicata nell'accordo conciliativo, riprendevano agli inizi del 2022 …”, “… al netto dei tempi tecnici di attesa relativi al benestare di
e all'autorizzazione del Comune di Milano dalla prima richiesta”. CP_2
La causa è stata istruita documentalmente ed è pervenuta all'udienza del
28/10/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, ove, precisate le conclusioni, è stata riservata per la decisione e poi rimessa sul ruolo istruttorio ai pagina 2 di 18 fini dell'espletamento di una c.t.u. volta a descrivere lo stato dei luoghi e l'andamento dei lavori di spostamento e messa in sicurezza della cabina elettrica.
All'udienza del 28/10/2025 il tribunale, in applicazione dell'art. 281 sexies
c.p.c., invitava le parti alla discussione orale della lite ed all'esito tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Nel quadro delle domande che attengono al risarcimento del danno da inadempimento di un'obbligazione, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità occorre valutare la gravità dell'inadempimento allegato nel suo complesso, e la imputabilità a titolo di dolo o di colpa alla controparte. A tal fine, occorre interpretare le clausole negoziali e valutare il comportamento delle parti anche in relazione al rispetto dei doveri di correttezza e buona fede (cfr. Cass. 17/02/2004, n. 2992). Invero, il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del negozio, così come deve presiedere, negli intendimenti del legislatore, alla sua formazione e alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, concretandosi nel dovere di cooperazione e nell'obbligo di solidarietà e ponendosi come limite di ogni situazione negozialmente attribuita (cfr. Cass. 18/10/2004, n. 20399).
La premessa circa gli obblighi reciproci delle parti nella esecuzione del verbale di conciliazione, deve essere anche qui posta a base delle considerazioni che seguono.
Invero, l'unica problematica devoluta al giudizio del tribunale riposa nella pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice in punto di tardiva ultimazione dei lavori di messa in sicurezza della cabina elettrica, non essendo in contestazione l'obbligo di custodia in capo alla convenuta e la fonte dell'obbligo di eseguire i lavori relativi alla cabina elettrica.
In particolare, il danno sarebbe derivato dal mancato sfruttamento economico dell'immobile in cui si trova la cabina elettrica, a causa del ritardo pagina 3 di 18 nella ultimazione dei predetti lavori;
lavori che si era Controparte_1
impegnata ad eseguire in forza del verbale di conciliazione.
Evidenzia immediatamente il tribunale che il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 24/03/2020 prevedeva espressamente che i termini di consegna contrattuali fossero orientativi (rectius, “prudenzialmente” fissati) e che in nessun caso doveva ritenersi responsabile per Controparte_1
qualsiasi danno derivante da cause di forza maggiore.
Detta previsione contrattuale – regolarmente sottoscritta da entrambi i contraenti e giustificata dalla complessità delle opere intraprese, che comportavano la rimozione dei cavi elettrici esistenti, nonché del cavo di bassa tensione, la predisposizione del cavidotto esterno (spostamento di cavi e conduttori di proprietà di , l'esecuzione di alcune opere a Controparte_1
carico della proprietà, lo smaltimento dei materiali rimossi in occasione dell'intervento de quo e la costituzione di una servitù permanente della nuova cabina con atto pubblico ricevuto da Notaio, oltre alla preliminare autorizzazione dell'ente pubblico ( – induce ad escludere parzialmente, nei termini di CP_2
seguito esposti, la responsabilità della convenuta per il ritardo nella consegna e messa in esercizio della cabina elettrica, avvenuta alla data del 20/01/2023, secondo quanto documentato in atti.
Il thema decidendum involge, come detto, l'obbligo delle parti di comportarsi secondo correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.; tale condotta è da valutarsi indipendentemente dalla previsione della durata dei lavori stabilita nel contratto, rilevando a tal fine la sollecitudine con la quale le parti si attivano per l'esecuzione delle obbligazioni rispettivamente a loro carico, non potendosi addebitare alle stesse a titolo di responsabilità contrattuale circostanze ostative sopravvenute e/o comunque indipendenti dalla loro volontà. Invero, la non essenzialità del termine contrattuale di adempimento non equivale a mancanza di termine né implica l'irrilevanza del ritardo ai fini della gravità dell'inadempimento . pagina 4 di 18 Si ricorda inoltre che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. n. 826 del 20/01/2015).
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Ciò posto, precisato che alcuna specifica eccezione di inadempimento è stata formulata da parte convenuta nei confronti di parte attrice, deve rilevarsi ritardo nella esecuzione del contratto da parte del soggetto distributore nella misura in cui: (a) veniva tardivamente fissata, solo in data 11/02/2022, la sottoscrizione del contratto di servitù (v. comunicazione del 09/02/2022, all. sub doc. 4 alla comparsa), benché il verbale di conciliazione del 24/03/2020 prevedesse, a carico di il termine di 30 giorni dalla stipula;
Controparte_1
(b) veniva tardivamente richiesta, solo in data 21/04/2022, l'autorizzazione ad benché già in sede di sottoscrizione del verbale di conciliazione in CP_2
data 24/03/2020 fosse stato previsto, a carico di il Controparte_1
“ridimensionamento del plinto necessario alla fornitura e posa in opera del palo necessario per il collegamento della via aerea che alimenta ATM”, così come la sopportazione “di ogni costo relativo a pratiche amministrative di per le opere della stessa”. Controparte_1
Sul punto parte convenuta, nel sostenere che “… come è a tutti noto, nel marzo del 2020 il Governo nazionale decretava il famigerato lockdown, che fino all'estate dello stesso pagina 5 di 18 anno impediva qualsivoglia attività, interrompendo di fatto l'esecuzione dei lavori già programmati e creando un ritardo congenito rispetto a tutti gli interventi in programma …” e che “… al netto dei tempi tecnici di attesa relativi al benestare di e CP_2
all'autorizzazione del Comune di Milano dalla prima richiesta”, non ha fornito indicazioni precise.
Va infatti osservato che l'obbligato, per slegarsi dalla responsabilità, non può limitarsi ad allegare assiomaticamente che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anti-contagio, dovendo, per converso, in linea con la previsione dell'art. 1218 c.c., offrire la prova circostanziata del collegamento eziologico fra il ritardo nell'adempimento e la chiusura/riduzione dell'attività durante il periodo pandemico.
Ebbene, parte convenuta non ha allegato, né provato, il rapporto eziologico tra le restrizioni adottate a livello governativo per il COVID-19 con la tipologia di attività da eseguire nell'immobile di proprietà attrice e, quindi, in che misura le restrizioni possano avere inciso anche nel periodo successivo al lockdown totale, ovvero dal mese di giugno 2020 in poi nel quale, è fatto noto, l'attività di messa in sicurezza della cabina elettrica sarebbe stata possibile sia pure con eventuali – ma non allegate – limitazioni. Nemmeno vi è riscontro di richieste di proroga del termine di ultimazione dei lavori presentate da parte convenuta fino alla comunicazione del 09/02/2022.
Inoltre, benché per la complessità dei lavori fosse stato previsto, nel verbale di conciliazione, un tempo di circa 6 mesi – al netto di eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio i tempi tecnici per l'ottenimento delle autorizzazioni a cura di e per l'esecuzione delle opere, anche a carico di parte Controparte_1
attrice) – occorre rilevare che il ritardo di oltre due anni dalla stipula del verbale di conciliazione e, comunque, di oltre un anno dall'esecuzione delle opere a carico del proprietario (v. comunicazione del 19/01/2021, all. sub doc. 12 alla citazione, in cui parte attrice comunica di avere “eseguito tutti i lavori richiesti a suo carico come da accordo volti al trasloco della cabina elettrica” e di avere altresì “ultimato tutti pagina 6 di 18 i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione che si potevano far realizzare … senza che venisse coinvolta la cabina elettrica”), non risulta giustificato, non essendo stato neanche dedotto dalla convenuta il tempo necessario per la predisposizione e redazione del progetto.
Non può invece addebitarsi alla parte convenuta il tempo impiegato dagli uffici per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, atteso che i tempi di svolgimento ed evasione delle relative pratiche non risultano dipesi dal ritardo con il quale è stata richiesta ad la prima autorizzazione, dovendosi rilevare che in atti non risulta incompletezza di documentazione nella presentazione delle relative pratiche bensì una mera imprecisione, rilevata da in sede di rilascio della autorizzazione, nella indicazione dei punti di attraversamento della strada e di scavo.
Risulta inoltre effettuata in tempi ragionevoli, una volta rilasciata nel giugno
2022 l'autorizzazione di , la consegna delle chiavi del cancello e l'ultimazione dei lavori in data 20/01/2023.
Tanto emerge anche dal contenuto della consulenza atecnica d'ufficio che, in punto di andamento dei lavori, ha evidenziato: “Il sottoscritto, dalla documentazione depositata agli atti, rileva che nel periodo intercorrente la data di sottoscrizione del verbale di conciliazione e l'effettiva fine dei lavori del
2023 è possibile desumerne quanto segue : - In data 23.06.2020 il legale di parte attrice chiede al legale di parte convenuta informazioni in merito agli sviluppi delle attività, così pure in data 10.07.2020 e in data 31.08.2020. In questa ultima comunicazione l'attore afferma che di non avere avuto istruzioni per lo scavo e dettagli tecnici - In data 19.01.2021 il legale di parte attrice comunica al legale di parte convenuta che ha già da tempo eseguito Pt_1 tutti i lavori richiesti a suo carico - In data 13.12.2021 il legale di parte attrice comunica al legale di parte convenuta che ha contattato il notaio il quale riferisce che sta aspettando Pt_1
- In data 13.01.2022 il legale di parte attrice comunica al legale di parte CP_1
convenuta che all'appuntamento dal notaio in data 29 dicembre 2021 nessuno era presente per conto di conseguentemente non è stato possibile affrontare alcune Controparte_1
pagina 7 di 18 argomentazioni in relazione all'atto - In data 24.01.2022, 31.01.2022 e 07 febbraio
2022 il legale di parte attrice comunica al legale di parte convenuta solleciti in relazione alla vicenda - il 9 febbraio 2022 riprendo i contatti per addivenire al compimento della prima attività individuata nell'accordo, con l'invio della bozza aggiornata di contratto di servitù da parte dello studio notarile data 06.06.2022 chiedeva a Persona_1 [...]
un'integrazione documentale alla richiesta prot. E-DIS 21.04.2022 CP_1
relativa alla posa linee elettriche in cavo interrato in attraversamento alle Vie Saronno, piazzale Panceri e corso Milano in Comune di Varedo . Da rilevare che informa che avrebbe poi” (pagg.
7-8 della c.t.u.).
Alla luce della superiore ricostruzione dei fatti, deve ritenersi non siano imputabili a titolo di responsabilità contrattuale a parte convenuta i tempi necessari all'espletamento e completamento delle pratiche amministrative e per i successivi tempi necessari per l'individuazione della ditta cui appaltare i lavori e per la consegna dei lavori medesimi sino al termine previsto per il termine dei lavori per il periodo dal 21/04/2022 al 20/01/2023.
Ricorre invece responsabilità a carico della convenuta per i ritardi con riferimento al periodo residuo (dal 31/05/2020 al 21/04/2022), trattandosi di ritardo ad essa imputabile, non essendo stata fornita concreta prova – e per vero neppure idonea allegazione – da parte convenuta dei tempi necessari per l'elaborazione del progetto iniziale, di eventuali richieste di proroga per lo svolgimento dei lavori e dell'epoca in cui formalizzare la servitù di posa della cabina.
Trattasi di tempi in cui non emerge giustificazione in ordine alla inerzia ovvero al rallentamento delle attività per la realizzazione dei lavori di allaccio e messa in sicurezza, con la conseguenza che ove parte convenuta si fosse attivata per la celere conclusione della pratica, senza gli intervalli e interruzioni ritenute non giustificate, la messa in sicurezza della cabina sarebbe avvenuta in anticipo rispetto all'epoca di ultimazione dei lavori.
*** pagina 8 di 18 Tanto ritenuto, risulta accertata, nei termini indicati, la sussistenza del ritardo contestato alla distributrice e a quest'ultima imputabile.
Venendo al danno risarcibile, sul punto parte attrice ha dedotto che a causa della mancata tempestiva messa in sicurezza della cabina non era stato possibile l'utilizzo in maniera corretta e completa dell'immobile e, nello specifico, di sfruttare economicamente il bene in questione ponendolo in locazione, e ha richiamato la giurisprudenza che in merito al mancato utilizzo dell'immobile ritiene ricorrere il danno in re ipsa, collegato alla perdita di godimento del bene ed alla impossibilità di conseguirne l'utilità che normalmente si può ricavare dall'immobile, individuando l'ammontare del risarcimento in relazione al “danno figurativo” ovvero al valore locativo del bene (cfr. ex mulitis Cass. 5568/2010;
Cass. 21239/2018, Cass. 20708/2019).
Ha poi dedotto che il predetto danno doveva essere quantificato in base alle
“proposte di locazione che ha ricevuto nel periodo che ci occupa … ma che Parte_1
la medesima … non ha potuto accettare per fatto e colpa esclusivi di , Controparte_1
stante l'inadempimento di quest'ultima …”.
Ha inoltre allegato che “l'ultima proposta di locazione dell'immobile de quo ricevuta da anch'essa per €90.000,00 oltre IVA, è stata formulata e accettata in Parte_1
data 2 marzo 2023 … una volta rimossi la cabina elettrica gestita da
e i pericolosi cavi elettrici ivi presenti”. Controparte_1
Secondo recente arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite, l'occupazione sine titulo di un immobile di proprietà altrui è idonea a produrre un danno consistente nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. In tal caso il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della pagina 9 di 18 perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. In ogni caso, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass., sez. un.,
15/11/2022, n. 33645).
Ebbene, risulta in modo lineare dalla complessiva disamina delle difese dell'attrice che, al di là delle formule utilizzate, nel caso di specie non ci si trova davanti ad una domanda di risarcimento del danno emergente da mancato godimento dell'immobile, trattandosi, come è evidente, di danno da lucro cessante (mancato guadagno), la cui risarcibilità dipende dall'essere il danno conseguenza immediata e diretta della condotta del danneggiante.
E proprio passando all'esame di tale tematica, giova evidenziare in punto di diritto che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicchè la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non pagina 10 di 18 inadempiente da cui il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (cfr., ex multis, Cass. 5613/2018).
È stato, in proposito, precisato che la delimitazione del mancato guadagno è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (cfr. Cass.
18832/2016). Ciò detto, va ribadito che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. 20 ottobre 2015 n.
21170; Cass. 10 dicembre 2012, n. 22376).
Pertanto, la dimostrazione di un nesso di causalità tra condotta illecita e perdita della chance (che deve essere attuale ed effettiva) costituisce la condizione essenziale per il riconoscimento del diritto al risarcimento: è, così, necessario provare la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita/inadempiente (cfr. Cass. 2 dicembre 1996 n. 10748).
L'onus probandi del danneggiato-creditore consisterà quindi nella dimostrazione dei requisiti necessari affinché possa raggiungersi il bene della vita cui si aspirava, ovvero nelle concrete possibilità o probabilità di ottenere quel bene.
La tesi maggioritaria ritiene che il potenziale della chance può esser valutato anche (e soprattutto) in base ad un giudizio presuntivo o prognostico (calcolo delle probabilità): la Cassazione ritiene infatti che “il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” (...) ha
l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata
e diretta”. pagina 11 di 18 In dottrina si afferma che nel calcolo del danno da perdita di occasione favorevole debba utilizzarsi il c.d. coefficiente di riduzione: si assume come parametro di riferimento il bene finale cui si aspirava diminuito del coefficiente di riduzione, risultante dal grado di probabilità di conseguirlo in relazione al caso concreto.
Recentemente la giurisprudenza ha affermato che nel valutare la chance risarcibile è possibile ricorrere a criteri con cui calcolare “il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo (deducibile, quest'ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta), ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226 cod. civ.” (Cass. 13/12/2001, n. 15759).
Viceversa, la liquidazione del danno – che deve avvenire in funzione della possibilità che aveva il danneggiato di conseguire il vantaggio sperato, ad esempio applicando alla valutazione economica di quel vantaggio un coefficiente di riduzione che tenga conto di quelle probabilità (cfr. Cass. 22 aprile 1993 n. 4725)
– può avvenire su base equitativa, posta la naturale difficoltà di provare il preciso ammontare del pregiudizio economico dovuto alla perdita della chance.
In particolare nel campo lavoristico la Cassazione si è attestata sulla posizione secondo cui, in caso di perdita della chance di promozione, “il danno può essere determinato applicando al parametro costituito dalle retribuzioni che sarebbero spettate in caso di promozione un coefficiente di riduzione che tenga conto di quella probabilità, oppure, ove questo o altro criterio risulti di difficile utilizzazione, ricorrendo alla valutazione equitativa, la quale esige una congrua ed adeguata motivazione, che non può esaurirsi nell'apodittica e tautologica affermazione della giustezza od equità della determinazione adottata” (Cass. 22 aprile 1993, n. 4725).
Venendo a noi, nel caso in esame parte attrice ha documentato, con il verbale di conciliazione e transazione del 24/03/2020, la pattuizione della somma di €10.000,00 a “tacitazione” della domanda risarcitoria preannunciata nel ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., “conseguente al mancato utilizzo dell'immobile pari ad Euro pagina 12 di 18 7.635,00 mensili, importo giustificato tenuto conto del canone medio di locazione al mq. applicabile per gli immobili nella zona di Varedo, oltre che della destinazione urbanistica degli stessi” (v. all. sub doc. 7 alla citazione).
Ha inoltre documentato che in epoca prossima alla sottoscrizione del verbale di conciliazione ha posto in locazione l'immobile in questione ricevendo le proposte di locazione prodotte sub docc. 16-19, l'ultima accettata in data
02/03/2023, condizionate al buon esito delle partiche e autorizzazioni comunali.
Ha infine documentato che nel periodo dal giugno 2020 e sino al febbraio
2022 ha più volte contattato il distributore via mail per sollecitare l'esecuzione dei lavori di cui al verbale di conciliazione del 24/03/2020, rappresentando l'urgenza determinata (anche) dalla necessità di sfruttamento economico dell'immobile, non ricevendo però alcune risposta circa il fatto che a breve si sarebbe provveduto.
La citata produzione rappresenta, in chiave ricostruttiva, il presupposto attraverso cui provare il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta inadempiente della convenuta.
Emerge, infatti, l'intenzione di parte attrice di sfruttare economicamente e mettere in locazione il bene de quo, avendo sufficientemente provato di essersi tempestivamente attivata, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una locazione a terzi e avendo documentato trattative in corso con potenziali conduttori.
In senso contrario, invece, nessuna prova necessaria per vincere la suddetta presunzione è stata fornita dalla convenuta all'esito del giudizio.
Dalle condivisibili conclusioni esposte dal CTU nell'elaborato peritale depositato, fatte proprie da questo Giudicante, emerge inoltre che “Circa
l'utilizzabilità del complesso immobiliare … la presenza della cabina e relativi cavi pertinenti sicuramente compromettevano in quel momento in modo determinante l'utilizzo definitivo del complesso immobiliare in quanto tali manufatti non consentivano la possibilità di portare a termine un completo intervento di ristrutturazione. … Non è possibile stabilire oggi l'effettivo pagina 13 di 18 stato di manutenzione della cabina e relativo impianto;
dalle foto allegate è comprensibile che comunque trattasi di impianto vetusto con apprestamenti che dalle fotografie si configuravano con carattere a tratti di provvisorietà e/o abbandono … Dalla documentazione fotografica e da quanto rilevato in sito è comunque possibile riscontrare che parte dei lavori di ristrutturazione dello stabile commissionati dalla proprietà sono comunque stati eseguiti in presenza di tali manufatti” (pag. 9 della c.t.u.).
Tale ultimo rilievo risulta confermato anche dalla documentazione in atti e, nello specifico, dalla comunicazione del 19/01/2021 (cfr. all. sub doc. 12 alla citazione), in cui parte attrice comunica di avere “eseguito tutti i lavori richiesti a suo carico come da accordo volti al trasloco della cabina elettrica” e di avere altresì “ultimato tutti
i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione che si potevano far realizzare … senza che venisse coinvolta la cabina elettrica”.
È opinione del tribunale che, se esigenze organizzative imponevano la tempestiva messa in sicurezza della cabina e dell'impianto elettrico in vista della ristrutturazione e della locazione dell'immobile, nondimeno, la circostanza che fino a gennaio 2021 i lavori di ristrutturazione non fossero ancora terminati, non consente di imputare a il mancato guadagno relativo al Controparte_1
periodo 31 maggio 2020-19 gennaio 2021.
A ben vedere, infatti, in base al contratto di acquisto dell'immobile del
30/10/2018, registrato in data 06/11/2018, l'impresa acquirente (odierna attrice) avrebbe dovuto conoscere la situazione di fatto degli impianti, nonché sincerarsi della situazione dei collegamenti alla rete nazionale, delle cabine elettriche, della dotazione e potenza delle linee elettriche cui l'immobile da ristrutturare andava collegato, in definitiva assicurandosi della fattibilità e del costo economico del collegamento dell'intero impianto a cabine o rete nazionale, della realizzabilità stessa del progetto, alla luce delle condizioni “esterne” ma incidenti sull'utilizzo dell'immobile.
Nella perizia di parte redatta dall'arch. era infatti già indicata la Per_2
presenza di “una cabina elettrica posta all'interno degli immobili di cui … al piano terra pagina 14 di 18 realizzata, …, a suo tempo dall' Si è verificato anche lo stato di abbandono della CP_1
cabina e dei cavi elettrici che escono dalla stessa, dei quali si ritiene che alcuni conducano ancora energia elettrica ed altri dei quali non è cognito se sono alimentati o no. … i cavi attraversano la proprietà senza alcuna protezione, sia che siano appesi alla recinzione, sia che risalgano le murature interne, sia che siano sospesi sopra i terrazzi utilizzati dalle abitazioni. Si ritiene che le condizioni di abbandono e la mancata messa in sicurezza dei cavi che attraversano la proprietà siano un pericolo per le persone che utilizzano gli immobili e gli immobili stessi” (all. sub doc. 2 di parte attrice).
In altre parole, l'inesatto adempimento, almeno fino alla data del
19/01/2021, ha comportato il ritardo concernente la sola fruizione della cabina, insuscettibile di impedire la prosecuzione dell'attività di ristrutturazione posta in essere da (comunque necessaria per la locazione dell'immobile Parte_1
secondo quanto esposto da quest'ultima), tanto più che nelle more, come rilevato anche dal c.t.u., parte delle opere di ristrutturazione sono state realizzate.
Quanto al periodo successivo (fino al 21/04/2022), alla stregua delle argomentazioni sopra svolte, deve ritenersi provato che l'inadempimento contrattuale, ascrivibile alla abbia provocato un ritardo Controparte_1
nella ristrutturazione dell'immobile che si è protratto per ben 15 mesi e che ha causato la perdita di occasioni di locare l'immobile in questione.
Del resto, costituisce dato di comune esperienza che i servizi connessi all'utilizzo dell'energia elettrica precludano la maggior parte delle attività correlate al godimento di un immobile.
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Per quanto detto, al fine di accertare il guadagno che parte attrice avrebbe potuto realizzare nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale avesse avuto regolare esecuzione, occorre fare riferimento alle occasioni di locazione dell'immobile andate perdute di cui alla produzione documentale allegata alla citazione (sub docc. 16-19), ritenute dal Tribunale congrue e coerenti in considerazione della pagina 15 di 18 tipologia edilizia e dimensionale dell'immobile, delle caratteristiche e del livello della dotazione di spazi, impianti e servizi.
Va quindi rapportato a detto “valore” il giudizio sulla spettanza o meno del risarcimento richiesto da perdita della chance, dovendosi domandare: laddove i lavori di messa in sicurezza fossero stati tempestivamente eseguiti e le pratiche per ottenere l'autorizzazione di fossero state tempestivamente avviate, sussistevano le condizioni affinché l'attrice potesse acquisire il bene della vita, rappresentato, si ripete, dalla messa in locazione dell'immobile?
La risposta è positiva, avendo parte attrice dimostrato con probabilità vicina alla certezza che, qualora la convenuta avesse tempestivamente adempiuto ai termini dell'accordo di cui al verbale di conciliazione, la ristrutturazione dell'immobile e la locazione dello stesso sarebbe avvenuta in anticipo rispetto all'epoca di ultimazione dei lavori (23/01/2023).
Applicando pertanto il valore locativo dell'immobile di €90.000,00 annui
(€7.500,00 mensili), deve complessivamente quantificarsi in €112.500,00 il danno dell'attrice per il mancato guadagno.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Parte attrice nemmeno ha allegato o provato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Invero, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che, con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompresso nella somma liquidata in termini monetari attuali (così, Cass. 12452/2003).
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pagina 16 di 18 Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo (tenuto conto del decisum, delle fasi del giudizio effettivamente svolte e delle tabelle vigenti), vanno ridotte ai valori minimi in ragione della mancanza di complessità del presente giudizio, tenuto conto che la fase istruttoria trae interamente contenuto nella CTU e che la domanda non è stata integralmente accolta. Le stesse pertanto, nella anzidetta misura, vanno poste a carico della convenuta ed in favore della attrice.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà delle parti di fronte all'ausiliario, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara, per quanto in parte motiva, la responsabilità di
[...]
per il ritardo nell'esecuzione della prestazione di cui al Controparte_1
verbale di conciliazione sottoscritto in data 24/03/2020;
2) per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di €112.500,00 oltre interessi nella misura legale Parte_1
dalla presente pronuncia al soddisfo a titolo di risarcimento del danno, per come in motivazione;
3) rigetta nel resto la domanda attorea;
4) condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €7.052,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
5) ferma la solidarietà delle parti di fronte all'ausiliario, pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., già liquidate. Controparte_1
25/11/2025
Il giudice
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