TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Sezione Seconda Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo d Vivo ha pronunziato ex artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 16.12.2021 e segnata dal N° R.G.A.C. 13911/2021, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. David BARDI Parte_1
-attrice - contro
- in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., autorizzato al giudizio con Determinazione Dirigenziale in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianna ROGAI della Direzione Avvocatura del Controparte_1
-resistente-
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento nr. 99201110130077796691 del
13.10.2021
Conclusioni
Per l'attrice: In via preliminare in rito, accertare e dichiarare che il ha Controparte_1 omesso di notificare alla comparente i verbali di contestazione, l'avviso accertamento nonché il titolo esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e per l'effetto revocare/dichiarare nullo l'odierno atto impugnato, per i motivi di cui in narrativa. In via preliminare in rito, accertare e dichiarare che il ha applicato Controparte_1 all'ingiunzione di pagamento impugnata una maggiorazione del 10% a titolo di sanzione in modo illegittimo e per l'effetto revocare/dichiarare nullo l'odierno atto impugnato, per i motivi di cui in narrativa. In via preliminare in rito, accertare e dichiarare che il ha omesso di Controparte_1 fornire una sufficiente motivazione dell'ingiunzione limitandosi a richiamare senza allegare il verbale posto alla base dell'emissione della stessa ingiunzione e per l'effetto revocare/dichiarare nullo l'odierno atto impugnato, per i motivi di cui in narrativa. Nel merito, accertare e dichiarare che la Sig.ra Parte_1 non ha commesso le violazioni indicate nell'ingiunzione di pagamento impugnata successive al
[...] giorno 27.03.2017 in quanto il veicolo era stato posto sotto sequestro amministrativo e affidato al custode giudiziario e, quindi, lo stesso non era e non è stato più nella disponibilità/possesso della comparente successivamente a detta data e per l'effetto revocare/dichiarare nullo l'odierno atto impugnato, per i motivi di cui in narrativa. In denegata ipotesi di quanto sopra determinare il valore della sanzione al minimo edittale ossia alla somma indicata nel verbale di contestazione “VFF 1010457 del 27.03.2017 punto 10 e pari ad € 594,30. Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, CAP ed IVA.
Per il resistente: NEL MERITO si chiede il rigetto delle domande;
con vittoria di spese e di onorari di causa
Concisa Esposizione dei Fatti
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione presentata da Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento nr. 99201110130077796691 emessa dal
[...]
, in data 13.10.2021 e notificata il 10.11.2021, con la Controparte_1 quale è stata ingiunta del pagamento di euro 9.378,82 per sanzioni legate a numerose violazioni delle norme del Codice della Strada connesse a condotte di guida tenute dal veicolo Ford Fiesta tg. CM832BS, di cui proprietaria, nelle date dal 20.3.2017 Pt_1 al 28.7.2017.
Precisamente la sanzione irrogata deriva dalla sommatoria di euro 306,80 per violazione relativa al verbale di contravvenzione n. 4726645, notificato il 26.05.2017, per la violazione del 20.03.2017; euro 1.040,95 per violazione verbale n. 7549597 notificato il
15.05.2017 per la violazione del 24.04.2017; euro 1.040,95 per violazione verbale n.
7549139 notificato il 15.05.2017 per la violazione del 18.04.2017; euro 306,80 per violazione verbale n. 4689223 notificato il 07.04.2017 per la violazione del24.01.2017; €
590,25 per violazione verbale n. 8205552 notificato il 18.09.2017 per la violazione del28.07.2017; euro 2.898,85 per violazione verbale n. 8001644 notificato il 18.09.2017 per la violazione del28.07.2017; euro 1.454,70 per violazione verbale n. 8102503 notificato il
18.09.2017 per la violazione del 28.07.2017; euro 1.454,70 per violazione verbale n.
8102491 notificato il 18.09.2017 per la violazione del 28.07.2017. rappresenta che il veicolo di cui è proprietaria in realtà gli è stato Pt_1 sequestrato in data 27 marzo 2017 dalla Polizia Stradale in conseguenza del verbale VFF
1010457 di pari data, con contestuale affidamento dello stesso in custodia giudiziale al sig.
dipendente della SCAF in presso il quale on si è recata per Tes_1 CP_1 Pt_1 il ritiro del veicolo entro i tre mesi dallo sequestro, tant'è che il veicolo sarebbe stato radiato dal P.R.A.; pertanto, non avendo avuto più la disponibilità del veicolo dal
27.3.2017 non sarebbero a questa riferibili le violazioni contestate.
Ad ogni modo, formula i seguenti motivi avverso l'ingiunzione di Pt_1 pagamento impugnata per sentirla invalidare:
2 1-Omessa notifica dei verbali di contestazione e degli avvisi di accertamento: assume di non aver mai ricevuto le notifiche dei singoli verbali di Pt_1 contestazione;
2-omessa notifica del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
3-illecita applicazione della maggiorazione del 10% (per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore) di cui all'art. 27 comma 6° della Legge nr. 689/1981, perché destinata ad essere applicata solo in caso di rigetto dell'opposizione avverso una contravvenzione stradale da parte del Prefetto;
4-insufficiente motivazione dell'ingiunzione, essendo stati meramente richiamati i verbali di contestazione a fondamento della sanzione;
5-nr. 5 verbali di contestazione sono relativi a giorni (24.04.2017, 18.04.2017,
28.07.2017) in cui il veicolo era in custodia giudiziale, ovvero le violazioni sono state poste in essere successivamente alla data del sequestro amministrativo del veicolo, dunque affatto riferibili all'opponente.
a chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Pt_1
Si è costituito in giudizio il contestando ciascun motivo Controparte_1 di opposizione, non senza eccepire la tardività dell'opposizione depositata da Pt_1 sul presupposto che i verbali delle contestazioni sarebbero stati tutti regolarmente notificati (di cui quello nr. 4726645 è stato ricevuto dal figlio dell'attrice, mentre i restanti sono stati spediti mediante raccomandata postale e ritirati), per cui, non venendo impugnati tempestivamente, avrebbero reso inammissibile l'opposizione per essere la parte decaduta dall'azione, non potendo più mettere in discussione la fondatezza degli accertamenti eseguiti da cui è poi derivata l'ingiunzione di pagamento.
In occasione della prima udienza di comparizione e trattazione della causa (udienza
4.10.20229, parte attrice, presente personalmente, ha comunicato la sua intenzione di proporre querela di falso degli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche postali dei verbali di contestazione ritenendo la firma apposta per il ritiro delle raccomandate apocrifa e non alla stessa riferibile;
ha altresì eccepito la conformità all'originale delle copie degli avvisi di ricevimento prodotte in atti ed ha insistito perché il Controparte_1 esibisse in originale gli avvisi di ricevimento;
con provvedimento di pari data è stato ordinato al di produrre i detti originali dei documenti contestati. CP_1
3 All'udienza del 14.12.2022, preso atto che il non aveva prodotto tali CP_1 documenti perché in corso ancora le relative ricerche (anche presso le Poste Italiane), è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato.
All'udienza del 26.4.2023 il ha esibito gli originali dei nr. 7 Controparte_1 avvisi di ricevimento e previo espresso disconoscimento della grafia con la Pt_1 quale è stata apposta la firma su ciascuno dei detti avvisi, è stata autorizzata ed ammessa a presentare la querela di falso.
Pertanto, il fascicolo principale è stato sospeso ex art. 225 c.p.c. ed è stato aperto il sub procedimento (R.G. 13911-172021) nel quale è stata espletata la CTU grafologica (per l'accertamento della riferibilità della firma alla grafia di a mezzo della dott.ssa Pt_1 sulla scorta dei quali esiti è stata emessa dal Collegio la sentenza Persona_1 nr. 2825 del 16.09.2024, dichiarativa della falsità della firma apposta su tutte e sette le cartoline di ricevimento relative alle notifiche dei verbali di contestazione ed accertamento delle violazioni stradali.
Detta sentenza ha regolato sia le spese di CTU che quelle processuali di parte attrice relative al procedimento incidentale, venendo poste tutte a carico del CP_1
.
[...]
La sentenza è ad oggi divenuta irrevocabile (di tal guisa le eccezioni di
“inammissibilità della querela di falso ancora riproposte da parte resistente nella comparsa conclusionale depositata il 7.5.2025 non sono esaminabili) e, per gli effetti dell'art. 226 2° co. c.p.c. è stata dichiarata la non utilizzabilità di tali documenti nel procedimento principale che è stato, poi, riassunto da parte attrice con ricorso depositato il 9.12.2024.
E' stata, così, fissata l'udienza cartolare del 20.2.2025 per la prosecuzione della presente causa che, ritenuta matura per la decisione, viene oggi in decisione per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di termine fino al
31.5.2025 per il deposito di note conclusionali.
L'udienza del 12.6.2025 viene tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno ritualmente depositato le note sostitutive dell'udienza.
MOTIVI della DECISIONE
In diritto
L'ingiunzione fiscale (o ingiunzione di pagamento) disciplinata dal Regio Decreto del 14 aprile 1910 n. 639 è lo strumento tipico [ed alternativo al sistema mediante “ruolo esattoriale” adoperato in via esclusiva dall'Agente della Riscossione] con cui l'Ente locale,
4 o il soggetto terzo delegato dall'Ente medesimo, avvia il procedimento di riscossione coattivo dei tributi e delle altre entrate patrimoniali dell'ente1.
Recentemente la Suprema Corte ha ritenuto che l'ingiunzione di pagamento ha, anche, funzione accertativa della sussistenza del credito.
In particolare, l'ingiunzione di pagamento integra un atto amministrativo complesso, che somma in sé nature e funzioni diverse, ovvero sia la natura e la funzione del decreto ingiuntivo [in virtù del potere di supremazia che è riconosciuto alla P.A., per cui questa autoaccerta i propri crediti come crediti certi, liquidi ed esigibili, senza rimettere la questione ad un soggetto terzo - Autorità Giudiziaria], sia la natura e la funzione del titolo esecutivo [se in un primo momento l'esecutorietà dell'ingiunzione era concessa con la vidimazione del pretore, con la soppressione di tale ufficio da parte del
D.L.vo n. 51/1998 le ingiunzioni sono divenute atti esecutivi di diritto], sia la natura e la funzione del precetto (l'ingiunzione è un'intimazione al pagamento che, se non soddisfatta, permette l'avvio della procedura esecutiva vera e propria nei confronti del privato debitore).
Pertanto, l'ingiunzione di pagamento, oggi prevista dall'art. 2 del Regio Decreto n.
639 del 1910, è divenuta, definitivamente, un atto amministrativo a carattere impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale. 1 Detta normativa è rimasta pressoché in quiescenza fino al riordino della disciplina dei tributi locali e delle “altre entrate” di spettanza delle Province e dei Comuni effettuato dal D.lgs. 446 del 15.12.19971, anche se la novella si è limitata a ribadire la possibilità dell'ente pubblico di procedere con la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali mediante il procedimento di ingiunzione fiscale e pertanto non ha variato in modo sensibile la relativa disciplina. La successiva legge del 24.12.2007 nr. 244 – pur abrogando il D.lgs. 446/1997 – ha previsto in favore dei concessionari iscritti all'albo ministeriale la possibilità di avvalersi della procedura di “ingiunzione fiscale” disciplinata dal R.D. nr. 639/1910, per cui si è ritenuto dagli interpreti che se ai concessionari era stata riconosciuta detta facoltà, a fortiori l'istituto poteva essere utilizzato dai Comuni del servizio di Parte_2 riscossione anche in relazione all'accertamento, liquidazione e riscossione delle sanzioni amministrative per Cont violazioni al C.d.S.. E' opportuno precisare che, in contrasto con quanto ritenuto dal (nota 8427/2005), con il comma 477 dell'art. 1 L. n. 296/06 è stato espressamente previsto che i conce ri di cui all'art. 53 D.lgs. 446/97 avevano il potere di procedere all'accertamento, liquidazione e riscossione di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente, con le stesse modalità previste per la riscossione delle entrate tributarie, onde in dette entrate dovevano ritenersi comprese anche le sanzioni per violazioni al codice della strada ( Cass. 21265/14). Molto più chiaramente la giurisprudenza si era già espressa nel senso che “dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione, ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639, contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, art. 52, comma 6, non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285” (Cass.8460/10). Con legge 24.12.2007 nr. 244 la riscossione mediante ingiunzione fiscale venne abrogata (v. art. 1, co. 224, lett. b) che abrogava il comma 6 dell'art. 52 D.lgs. n. 446/1997, ossia la disposizione che consentiva l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale e della disciplina del R.D. n. 639/1910). Tuttavia, prima che tale normativa entrasse in vigore il 1° gennaio 2008, con D.L. del 31.12.2007 nr. 248 (convertito con legge 28.2.2008 nr. 31), la riscossione mediante ingiunzione fiscale venne ripristinata (cfr. art. 36, co. 2, d.l. 31.12.2007, n. 248, riferito testualmente alle entrate degli «enti locali»). Successivamente, con l'art. 7, comma 2, lett. gg ter e quater, del D.L. 70/2011 (conv. in L. 106/2011) fu soppressa l'attività di riscossione da parte della
(e delle società partecipate) nonché della a decorrere dal 31/12/2012, Controparte_3 Controparte_4 e a decorrere dalla stessa data tutte le e ero state effettuate a mezzo dell'ingiunzione di cui al RD del 1910.
5 Per tale motivo deve contenere non solo gli elementi essenziali di validità formale e di contenuto tipicamente connotanti il provvedimento amministrativo (ad esempio,
l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere), ma, avendo a riguardo la sua funzione
“accertativa”, deve riferirsi ad un “credito certo, liquido ed esigibile” (ex plurimis, Cass.
Sez. U., 25/05/2009, n. 11992).
L'ammontare dell'ingiunzione si compone sia dell'importo della sanzione amministrativa (derivante dall'infrazione al Codice della strada e/o ai regolamenti comunali), sia delle eventuali spese di accertamento e di notificazione, che delle maggiorazioni previste nella misura del 10% della sanzione per ogni semestre trascorso dal termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta (Legge nr. 689/81).
Il giudizio di opposizione è, pertanto, un giudizio di accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione: più precisamente si tratta un giudizio di cognizione pieno, volto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata ed a ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere dalla Pubblica
Amministrazione e per tale natura non è sottoposto a termini decadenziali, come invece previsti dal c.p.c. per i giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Tale premessa consente di ritenere l'azione promossa da mmissibile e Pt_1 tempestiva, così rigettando l'eccezione del di per Controparte_1 tardività, poiché la domanda in opposizione all'auto-accertamento del diritto di credito è sempre proponibile da parte del legittimato passivo della pretesa creditoria a prescindere dall'aver proposto opposizione tempestiva agli avvisi bonari e ai singoli verbali di accertamento e di contestazione degli illeciti.
Tali premesse consentono, altresì, di chiarire che il debitore opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale, perché tutti gli elementi dell'obbligazione (tributaria o amministrativa), compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati e provati dall'amministrazione.
Dunque, l'opponente ha solo l'onere di allegare e dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa.
Sui motivi di opposizione
All'esito del sub procedimento per querela di falso, conclusosi con sentenza collegiale nr. 2825 del 2024, è risultato che le notifiche dei verbali di contestazione nr.
7549597, nr. 7549139, nr. 4689223, nr. 8205552, nr. 8001644, nr. 8102503, nr. 8102491,
6 non sono mai state regolarmente effettuate;
pertanto, stante l'incertezza assoluta dell'identità del soggetto al quale è stata fatta la consegna della raccomandata postale, deve dichiararsi la nullità delle dette notifiche comportante, di per sé, la nullità dell'atto derivato.
L'omessa notifica degli avvisi di accertamento e quindi la loro nullità,
d'altronde, non è stata sanata dalla proposizione dell'azione da parte di né Pt_1 dalla costituzione della parte opponente l'ingiunzione di pagamento, in quanto detta nullità non riguarda l'atto impugnato, bensì l'atto presupposto (avviso di accertamento), che andava dunque necessariamente notificato prima della notifica dell'atto conseguenziale (ingiunzione di pagamento).
Relativamente al verbale di contestazione nr. 4726645 – elevato perché
l'autovettura di in data 20.3.2017 circolava in senza autorizzazione – Pt_1 CP_5 risulta, invece, essere stato ben notificato il 26.5.2017 nelle mani del figlio dell'attrice; pertanto, in parte qua, tale verbale di accertamento è valido ed il credito sanzionatorio del mune di permane. CP_1
La sanzione di euro 163,00 è stata aumentata sia dell'importo di euro 130,40 per la maggiorazione del 10% che di quello di euro 13,40, per un totale di euro 306,80, che l'attrice dovrà corrispondere al oltre interessi legali dalla notifica Controparte_1 dell'ingiunzione di pagamento del 10.11.2021 fino al saldo.
Difatti ogni motivo di doglianza sollevato non è fondato.
In primis l'ingiunzione è stata motivata: nessuna norma obbliga l'Amministrazione ad allegare all'ingiunzione di pagamento anche i verbali sottesi, ma solo di indicare la causale, l'ammontare ed i motivi della richiesta di pagamento, consentendo all'interessato di verificare le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla richiesta. Ed in effetti, nel caso di specie, l'ingiunzione de qua conteneva tutti gli elementi necessari a far comprendere da quale titolo deriva la pretesa creditoria (il verbale è stato indicato nel numero, nella data di emissione e di notifica, descrizione della violazione, targa del veicolo); risulta indicato, inoltre, l'importo preteso, l'Autorità ed i termini per l'eventuale ricorso giurisdizionale e, finanche, le modalità per richiedere l'eventuale pagamento rateale.
7 Anche all'omesso pagamento delle violazioni del C.d.S. è applicabile la maggiorazione dell'art. 27 della legge nr. 689/1981 e ciò in adesione ad un indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. 16767 del 2018 che richiama Cass.
22100/2007 e Cass. 1884/2016) non più in contestazione, anche sulla scorta di quanto disposto dall'art. 206 c. 1 del C.d.S. che richiama a sua volta l'art. 27 legge 689/1981 (“la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della legge 689/1981”).
Sulla questione il Tribunale di Firenze, sezione II^, si è già più volte pronunciato
(v. sentenza del 7.6.2021 nr. 1839 e del 25.5.2023 nr. 1587) affermando non solo che la maggiorazione di cui all'art. 27 della legge 689/81 si applica anche nell'ipotesi in cui l'ente proceda all'escussione coattiva in proprio ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (non essendovi norma contraria), ma anche rilevando che la maggiorazione del 10% semestrale, prevista dalla norma in questione, si applica anche alle violazioni del codice della strada, non risultando detta maggiorazione esclusa dal regime sanzionatorio di cui all'art. 203 codice della strada.
In particolare, l'art. 206, comma 1, c.d.s. richiama l'art. 27, L. n. 689 del 1981 e ciò consente di ritenere che non vi è una duplicazione di sanzione rispetto all'art. 203 codice della strada poiché quella prevista dal comma 3 di detto ultimo articolo non è una sanzione aggiuntiva o una maggiorazione, ma è la stessa sanzione che si applica qualora il trasgressore non abbia pagato nei termini per beneficiare del pagamento in misura ridotta.
La Corte Costituzionale ha, inoltre, chiarito (sentenza nr. 308/1999) che la maggiorazione di cui si discute ha una funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, che sorge al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sanzione aggiuntiva connessa al ritardo del pagamento che opera in funzione di maggiore afflittività e non per remunerare l'ente creditore del mancato immediato incasso.
Da ultimo, v. anche Corte di Cassazione Civile, sez. VI, con sentenza 18 novembre 2021, n. 35246 che ha confermato l'applicabilità delle maggiorazioni semestrali previste dall'articolo 27 della legge 689/81, in quanto: <<… l'art. 203, comma
3, codice della strada non disciplina le sanzioni in caso di ritardo, ma le ipotesi di mancata proposizione del ricorso e di omesso pagamento della sanzione in misura ridotta, attribuendo in tali casi al verbale
8 stesso, in deroga all'art. 17 legge n. 689 del 1981, efficacia di titolo esecutivo per una somma pari alla metà della sanzione edittale;
sul tema va altresì confermato l'orientamento, non oggetto di specifiche censure ad opera del ricorrente, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della I. n. 689 del 1981 (la cui applicazione è richiamata dall'art.
206 per le violazioni al codice della strada ), per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale
(Cass. n. 18347 del 2019; Cass. n. 21259 del 2016; Cass. VI sez. ordinanza nr. 1545 del
19.1.2023)>>.
Sempre la Corte di Cassazione sez. III, 29 settembre 2021, n. 26308, dopo aver confermato la legittimità dell'impiego dell'ingiunzione di pagamento per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie, sullo specifico punto delle maggiorazioni semestrali del 10% per ritardato pagamento, ha concluso che:; << … il richiamo alla L. n. 689 del 1981, art. 27, operato dall'art. 206 codice della strada, è integrale;
pertanto, la tesi del ricorrente non può essere in alcun modo condivisa, evidenziandosi che, pur non rinvenendosi precedenti specifici sul punto, l'affermazione del Tribunale trova implicita conferma nella giurisprudenza richiamata da quello stesso Giudice ed in quella successiva, che si è espressa in senso conforme, pur se taluni arresti si riferiscono a cartella di pagamento, in quanto i principi ivi affermati ben possono essere applicati al caso di specie. Si fa al riguardo riferimento a Cass., ord., 23/03/2021,
n. 8116, secondo cui in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche
l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (v. anche Cass. 20/10/2016, n. 21259, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, e Cass. 1/02/2016, n. 1884)>>.
Cfr. anche Corte di Appello di Firenze nr. 1173 del 2024 che conferma quanto segue: “l'art. 27 fa riferimento alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette richiama l'intera materia, ossia anche la riscossione diretta. L'ultimo comma in particolare (“…le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette…”) deve interpretarsi nel senso che solo le disposizioni relative alla competenza dell'esattore sono condizionate dal particolare procedimento di riscossione, invece, tutte le altre disposizioni sono svincolate dalle modalità di riscossione, continuando ad essere applicate anche in caso di riforma del sistema di riscossione. Tale conclusione risulta conforme alla funzione di sanzione aggiuntiva della maggiorazione in oggetto, come affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 1999, sanzione aggiuntiva
9 connessa al ritardo del pagamento per conferire maggiore afflittività, per cui sarebbe del tutto illogico prevederne l'applicazione solo in base alla legittima scelta da parte dell'ente locale di un metodo di riscossione piuttosto che un altro, rinunciando in un caso ad applicare la sanzione da ritardo. Tale interpretazione non viola in alcun modo la riserva di legge e il divieto di analogia, trattandosi nel caso di specie di evidente interpretazione estensiva della norma in oggetto senza allargarne il campo di applicazione, al contrario riconducendovi solo un'ipotesi sorretta dalla medesima ratio. A conferma della interpretazione offerta da questa Corte, la stessa Cassazione ha precisato che “…la potestà sanzionatoria in materia di circolazione stradale rappresenta la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, con conseguente applicabilità della maggiorazione di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 non soltanto in presenza di esecuzione esattoriale, ma anche nel caso di ritardo nell'adempimento della sanzione contenuta nel verbale di infrazione al codice della strada (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15825 del 10/07/2014, Rv. 631847), poiché la detta maggiorazione prescinde dalle modalità del procedimento di riscossione coattiva e non mira a remunerare l'ente creditore del mancato tempestivo incasso della somma, bensì costituisce una sanzione aggiuntiva connessa al ritardo nel pagamento (cfr. Corte Cost., sentenza n. 308 del 14/07/1999)…”.
Le spese processuali di parte attrice relative al presente procedimento vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, Sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla sig.ra avverso il Parte_1 Controparte_1 dichiara la nullità dell'ingiunzione di pagamento nr. 99201110130077796691 del
13.10.2021 per omessa notifica dei verbali di contestazione e di accertamento nr. 7549597, nr. 7549139, n. 4689223, n. 8205552, n. 8001644, nr. 8102503, n. 8102491, elevati nel
2017 a carico di Pt_1
Accerta e dichiara la sussistenza del credito sanzionatorio del Controparte_1 relativamente alla violazione contestata con verbale di accertamento nr. 4726645, notificato il 26.5.2017 per illecito commesso il 20.3.2017, e condanna Parte_1
a pagare al la somma di euro 306,80, oltre interessi legali dal Controparte_1
10.11.2021 al saldo.
Spese processuali compensate integralmente.
Firenze, 12 giugno 2025 Il giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
10
11