Art. 2.
Qualora i titoli siano intestati a enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri beni, il rimborso del capitale e il pagamento del premio non possono eseguirsi, se non previ gli adempimenti prescritti per le operazioni di traslazione o di tramutamento al portatore.
Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare essa stessa l'investimento del capitale e del premio in altri titoli di Stato.
Qualora i titoli siano intestati a enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri beni, il rimborso del capitale e il pagamento del premio non possono eseguirsi, se non previ gli adempimenti prescritti per le operazioni di traslazione o di tramutamento al portatore.
Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare essa stessa l'investimento del capitale e del premio in altri titoli di Stato.