Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1968 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Avv. Muoio Fatima, quale procuratore di sè medesimo elettivamente domiciliata in Napoli al
Viale Gramsci n. 12, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Paolo Farina ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Sant'Agata dei Goti alla via Giannelli n. 36, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
Nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
CONTUMACE Controparte_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la proponeva opposizione CP_1
avverso la procedura esecutiva presso terzi n. 150/2023 intrapresa nei suoi confronti dall'avv.
Muoio Fatima, terzo pignorato l' , assumendo che il credito da questa vantato Controparte_2 dell'importo di € 16010,63 di cui all'atto di precetto notificato e dell'importo di € 5106,92 di cui al successivo atto di intervento, quale procuratore distrattario della parte vittoriosa,
[...]
[...]
, in base a provvedimenti emessi dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di CP_4
Benevento, essendo le pronunce in questione relative a fatti precedenti la pubblicazione del ricorso per apertura di concordato preventivo- poi aperto in favore della debitrice l'08.07.2020, doveva ritenersi come avente natura concordataria e per tale ragione non poteva essere azionato in via esecutiva, stante il divieto di cui all'art. 168 e 184 legge fallimentare, fino alla completa esecuzione del concordato.
Il G.E. -con ordinanza comunicata in data 18.04.2024- ritenendo fondate le ragioni prospettate dall'opponente sospendeva la procedura esecutiva assegnando alla parte interessata il termine per la introduzione del giudizio di merito. Il giudizio veniva, quindi, introdotto da parte opposta la quale chiedeva che, in riforma della ordinanza emessa dal G.E., venisse accertato il diritto del creditore di proseguire l'azione esecutiva presso terzi intrapresa.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva la la quale CP_1 insisteva, invece, per l'accoglimento della opposizione.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei riguardi del terzo pignorato il quale non si costituiva restando contumace, la causa all'udienza del 19.03.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare va dichiarata la contumacia della , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ritualmente citato e non comparso.
Sempre in via preliminare va rilevato che la questione sottesa al presente giudizio riguarda, essenzialmente, la necessità di stabilire se il credito per spese e competenze di lite azionato nell'opposta procedura esecutiva presso terzi e di cui alla ordinanza del 27.09.2021, sentenza n. 820/2022 emesse dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Benevento, nonché sentenza n. 1635/2023 emessa dalla Corte di Appello di Napoli abbia o meno natura concordataria.
A parere dell'opponente, infatti, il credito de quo, trattandosi di spese liquidate in sentenza discenderebbe dal titolo, secondo l'opposto, invece, dal fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio ossia il licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo dal Tribunale del dipendente della , avvenuto nel periodo luglio 2016- maggio 2017, quindi, in CP_1 Controparte_4
data precedente alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per la apertura del concordato.
Orbene al fine di risolvere la questione occorre richiamare il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità per il quale “il criterio per qualificare un credito come anteriore è dato dal momento genetico della obbligazione anche laddove l'accertamento in ordine alla sussistenza del credito stesso sia successivo all'apertura della procedura. Si è, altresì, affermato che nel concetto di causa del credito si deve far rientrare ogni fatto generatore anche non immediato del credito e che, in particolare, per quel che interessa più specificatamente la fattispecie in esame, “il credito per spese di lite non costituisce affatto un credito altro e diverso rispetto a quello oggetto della domanda principale, risultano allo stesso legato da un rapporto di interdipendenza in ragione della valutazione della soccombenza”.
Orbene se, dunque, il credito in favore dell'avvocato distrattario per spese di lite è strettamente connesso alla domanda principale, è al momento della proposizione della stessa che occorre far riferimento per stabilire o meno la anteriorità rispetto alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, non dovendosi, invece, risalire come proposto dall'opponente al fatto costitutivo del diritto fatto valere, in quanto tale ragionamento può assumere valenza solo per quanto concerne la somma riconosciuta in sentenza come credito connesso alla pretesa ma non per le spese di lite, come detto, dipendenti dalla domanda principale.
Deriva da quanto detto che, essendo la proposizione della domanda principale
(22.10.2019) successiva alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese
(16.10.2019), l'azione esecutiva fondata sulle pronunce successive che hanno definito quella domanda- come sopra enucleate- e relative al riconoscimento delle spese di lite in favore dell'avvocato distrattario della parte vittoriosa non incontra il divieto di cui all'art 168 e 184 legge fallimentare, l'esecuzione è, pertanto, procedibile.
Si impone per quanto detto il rigetto della proposta opposizione.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione compensa tra le parti le spese di lite Così deciso in Benevento, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
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