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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 25 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro,3 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 481 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Maria Pia SPINELLI, presso il cui studio, in Buonabitacolo
(SA) alla via Catalano n. 4, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
e
titolare dell'omonima ditta individuale (P.I. Controparte_1 CP_2
- C.F. ), rapp.to e difeso, giusta procura in P.IVA_1 CodiceFiscale_2
atti, dall'avv. Guglielmo BOSCO, presso il cui studio in Montesano Sulla Marcellana
(SA) alla via G. Mazzini n. 2 è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 35/2018 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n°
22409).
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 35/2018 (n. 38/2018 R.G.), reso dal Tribunale di Lagonegro in data 6 febbraio
2018, con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento di € 9.823,35 e spese di procedura (€ 540,00 per compenso, oltre oneri e accessori di legge, ed € 145,50 per esborsi), in favore di titolare della ditta sulla base della fattura n. 2/15 del 31 maggio Controparte_1 CP_2
2015.
A sostegno dell'opposizione, veniva dedotta l'infondatezza della pretesa creditoria, poiché nulla era dovuto a né in base alla fattura sottesa al decreto ingiuntivo, né in forza di Controparte_1
qualsiasi altro titolo poiché le obbligazioni derivanti dai rapporti commerciali intrattenuti con erano state onerate mediante il pagamento del prezzo delle merci da questi Controparte_1
fornite ovvero con la compensazione dei crediti vantati, a sua volta, nei confronti dell'opposto.
In particolare, l'opponente rappresentava: di aver concesso in locazione a un Controparte_1 capannone e due locali uso ufficio, siti in Atena Lucana Scalo alla c.da Radimondo, per l'esercizio della sua attività; che la predetta locazione avrebbe avuto la durata di quattro anni a un canone di €
5.800,00 per le quattro mensilità del 2011 e di € 16.800,00 annuale a partire dal 2012; che
[...] adeguava l'immobile condotto in locazione all'esercizio della propria attività con l'intesa CP_1
di ripristinare lo stato dei luoghi a fine contratto;
che a causa di difficoltà economiche del conduttore aveva concordato con questi di compensare i canoni di locazione con la fornitura di merci di cui alla fattura n. 2/15.
deduceva, altresì, che il credito vantato nei confronti di di € Parte_1 Controparte_1
38.791,54, per canoni di locazione maturati e non corrisposti a dicembre 2013 (come da fatture nn.
50/2011, 18/2012 e 26/2013), veniva compensato con i crediti vantati da e che a Controparte_1 operazione conclusa l'opponente vantava ancora un credito di € 6.187,25, come da spiegata domanda riconvenzionale;
che a tale somma andava aggiunto l'ulteriore importo di € 14.000,00 a titolo di canoni maturati da gennaio 2014 e ottobre 2014; che il conduttore non aveva ripristinato lo stato dei luoghi e aveva lasciato materiali da smaltire, limitando così il pieno godimento del bene da parte del proprietario.
Tutto ciò premesso, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “ In via principale e in accoglimento della proposta opposizione accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione tra i reciproci crediti-debiti, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 35/2018 (n. 38/2018) (…); 2) In via riconvenzionale condannare l'opposto in favore di della somma di 6.187,25 Parte_1
a titolo di differenza, a seguito della intervenuta compensazione per canoni scaduti e non pagati relativi agli anni 2011/2013; 3) sempre in via riconvenzionale condannare il al Controparte_1 pagamento della ulteriore somma di € 14.000,00 relativi ai canoni maturati dal gennaio 2014 al mese di ottobre 2014, sempre previa intervenuta compensazione (…); 4) in via subordinata e sempre in via riconvenzionale, ove non ritenuto consacrato il rapporto di locazione, condannare il sig.
[...]
al risarcimento del danno, da occupazione illegittima degli immobili di proprietà CP_1 dell'opponente, quantificati in € 20.187,25 quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia (…);
5) in ogni caso fare ordine al sig. di provvedere alla rimozione e relativo Controparte_1 smaltimento dei residui di lavorazione lasciati presso i locali di proprietà dell'esponente nonché a ripristinare l'originario impianto elettrico modificato all'atto della sua immissione nel possesso, ovvero addebitare le relative spese in caso di mancata ottemperanza all'emittendo ordine;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 settembre 2018, si costituiva in giudizio titolare dell'omonima ditta “ , il quale in via preliminare eccepiva la Controparte_1 CP_2 nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. n. 3 e n. 4, nel merito, deduceva l'infondatezza dell'opposizione in fatto e in diritto.
In particolare, rappresentava che durante la locazione gli Controparte_1 Parte_1
commissionava la fornitura di merci di cui alla fattura n. 2/15 al prezzo ivi indicato;
che alla risoluzione consensuale del contratto di locazione, intrattenuto da giugno 2011 a ottobre 2012, seguiva la regolarizzazione dei rapporti dare-avere che evidenziavano un credito di
[...] pari alla somma ingiunta, quale differenza tra l'importo della fattura n. 2/15 (€ 31.623,35) CP_1
e i canoni di locazioni per 17 mensilità (22.100,00). Precisava che il canone dovuto dall'opposto era di € 1.300,00 mensili, che i locali erano stati lasciati liberi e da ultimo faceva presente che l'importo ingiunto comprendeva – erroneamente – anche spese e competenze del difensore. Concludeva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione e nel merito chiedeva, “previa revoca parziale in ordine al quantum ovvero euro 9.523,35 ed in luogo di euro 9.823,35” per la conferma del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 25.09.2018, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 24.09.2018, il precedente istruttore riteneva infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione
“atteso che in esso sono indicati espressamente petitum e causa petendi fondata su un'eccezione di compensazione (…)”, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e aggiornava la causa al 25.03.2015, concedendo i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, con provvedimento del
26.03.2019, il precedente G.I. ammetteva l'interrogatorio formale deferito in memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c., (capitoli 1, 2, 4, 5, 7), la prova testimoniale ivi formulata (capitoli 1,2,3,4,5 e
6) e ammetteva la prova testimoniale richiesta da in memoria ex art. 183 comma Controparte_1
6° n. 2 c.p.c. (capitoli 1, 2, 3, 4, 6, 7), in ogni caso ammetteva le parti a prova contraria, rinviando la causa al 15.10.2019, poi aggiornata al 21.10.2019.
Alla predetta udienza, rendeva l'interrogatorio formale e all'esito il G.I., Controparte_1 limitando la prova testimoniale a due testi per parte, rinviava la causa al 27.01.2020 per l'escussione di un testimone per parte.
La causa veniva aggiornata al 9.11.2020 per prosieguo prova, stante l'assenza dei testimoni, e successivamente all'8.03.2021.
Alla suddetta udienza veniva escusso (teste dell'opposto) a cui seguiva Testimone_1
l'escussione di Testimone_2
A conclusione la causa veniva aggiornata al 20.09.2021 per prosieguo prova.
Alla summenzionata udienza veniva escusso (teste dell'opponente) e a seguito di Persona_1 rinvio, all'udienza dell'11.05.2022, tenuta dal GOP, dottoressa ABAGNARA, veniva escusso
(teste di parte opposta) Persona_2
A seguito di diversi rinvii per esigenze di ruolo, con provvedimento del 25.01.2023, lo scrivente magistrato, subentrato sul ruolo il 30.11.2022, disponeva la trattazione cartolare della già fissata udienza del 13.02.2023.
All'esito la causa veniva aggiornata dapprima al 18.09.2023 e successivamente al 5.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con atto depositato l'11.06.2024 l'opponente dichiarava di rinunciare alle Parte_1 domande riconvenzionali formulate al n. 3 (“sempre in via riconvenzionale condannare il
[...] al pagamento della ulteriore somma di € 14.000,00 relativi ai canoni maturati dal gennaio CP_1
2014 al mese di ottobre 2014, sempre previa intervenuta compensazione …”) e al. n. 4 (“in via subordinata e sempre in via riconvenzionale, ove non ritenuto consacrato il rapporto di locazione, condannare il sig. al risarcimento del danno, da occupazione illegittima degli Controparte_1 immobili di proprietà dell'opponente, quantificati in € 20.187,25 quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia …) dell'atto di citazione.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
Per motivi di ordine logico occorre, preliminarmente, esaminare la rinuncia alle domande riconvenzionali depositata dalla difesa dell'opponente.
In punto di diritto va chiarito che la rinuncia a una domanda o ai singoli capi della stessa è espressione della facoltà delle parti di modificare le proprie conclusioni e, dunque, rientra tra gli ordinari poteri del difensore laddove solo la rinuncia all'azione, vale a dire all'intera pretesa azionata, richiede un mandato specifico in favore del difensore.
Infatti, il difensore “in forza del mandato ricevuto, esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite, che lo abilita a scegliere - anche in relazione agli sviluppi della causa - la condotta processuale ritenuta più rispondente agli interessi del suo assistito;
in tale senso, Cass.
1439/2002, Cass. 140/2002 e Cass. 7977/1997 (in particolare, in quest'ultima pronuncia, viene ribadito il principio per cui, dopo la precisazione delle conclusioni, è vietato estendere il thema decidendum, ma non restringerlo, rinunciando ad alcune delle domande o eccezioni)” (cfr. Tribunale ordinario di Torino, sent. del 20.10.2023, n. 4009, RG 21693/2021).
Come ha più volte chiarito la Suprema Corte, “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (cfr. Cass. 33761/2019).
Ebbene, nel caso de quo la rinuncia alle domande riconvenzionali di cui ai punti 3) e 4) dell'atto di citazione in opposizione costituisce una rinuncia solo a una parte delle pretese ivi formulate non essendoci stata da parte di alcuna rinuncia rispetto alla domanda di revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, questo Tribunale ritiene che con la dichiarazione depositata in atti l'11.06.2024 l'opponente abbia inteso rinunciare alle domande riconvenzionali e che, pertanto, la stessa, per le modalità adottate, sia ammissibile e regolare, costituendo un potere del difensore modificare le domande e le conclusioni ordinariamente proposte, con conseguente restrizione del thema decidendum.
Tale prospettazione impedisce, dunque, a questo Tribunale di pronunciarsi nel merito delle domande riconvenzionali, poi rinunciate, in ossequio al principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato poiché parte opposta non ha formulato una domanda di accertamento negativo in ordine all'insussistenza dei diritti asseritamente vantati da limitandosi a chiederne Parte_1
il rigetto. Ciò premesso, sembra opportuno rammentare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha a oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di instaurare il contraddittorio e il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò ne discende che il giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione, è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: oggetto dell'accertamento giudiziale è la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso con la conseguenza che il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Dunque, la prova del fatto costitutivo del credito grava sul creditore opposto (Cass. civ. sent. 19 ottobre 2015, n. 21101) che può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass. civ., sent. 11 marzo 2011,
n. 5915; Cass. civ. snt. 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione a opera dell'opponente del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo
2022, n. 9439).
Quest'ultima sentenza ha stabilito, invero, che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022,
n. 9439, cit.).
Per quanto riguarda ai profili probatori in tema di domanda riconvenzionale, va ricordato che chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare l'esistenza e l'entità del credito. L'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onere probatorio, di attore, in odine alla proposizione della domanda riconvenzionale.
Nella fattispecie concreta si osserva che la domanda introdotta con il ricorso monitorio è volta ad ottenere una pronuncia di condanna del debitore all'adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti dal rapporto di fornitura di materiale per serramenti e infissi intercorrente tra Parte_1
(somministrato/cliente) e (somministratore/fornitore).
[...] Controparte_1
Qualificata così la domanda, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova trova applicazione il principio enucleato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001,
n.13533 secondo cui: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ”.
Tanto premesso in diritto, occorre verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore - opposto e della domanda riconvenzionale ancora in essere (cfr. n. 2 atto di citazione in opposizione) formulata dal debitore-opponente avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati e al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria.
Ebbene, l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto intercorrente tra le parti né ha contestato in modo specifico l'esecuzione delle prestazioni da parte di di cui alla Controparte_1
fattura n. 2/2015 e al prezzo ivi indicato, pertanto, può ritenersi provata la fonte negoziale (fornitura materiali infissi e serramenti) da cui scaturiva l'obbligazione principale a carico dell'opponente
(pagamento corrispettivo per la consegna delle merci).
Accertata natura ed entità del credito vantato da – salvo quanto si dirà in merito Controparte_1 all'importo ingiunto - occorre accertare e verificare se l'opponente, che assume di aver compensato il credito vantato da con un controcredito per canoni di locazione dovuti da Controparte_1 giugno 2011 a dicembre 2013 per un totale di € 38.791,54, ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante relativo alla durata della locazione (fino a dicembre 2013) e se può dirsi accertato, di conseguenza, il diritto di credito di per € 6.187,25 quale differenza tra i Parte_1
rapporti dare-avere derivanti dai contratti di fornita di merci e di locazione. Ebbene, difetta la prova dei pagamenti dedotti da parte opponente per il residuo del credito di cui alla fattura, per il quale ha agito in via monitoria, e difetta la prova che la locazione Controparte_1
si sia protratta fino a dicembre 2013 nonché che la stessa sia stata concessa a un canone maggiore di
€ 1.300,00.
Invero, a tal riguardo l'opponente ha prodotto tre fatture prive di valore probatorio in quanto atti provenienti dall'opponente non qualificabili come quietanze poiché privi di sottoscrizione da parte dell'opposta.
Del resto, le fatture prodotte non possono assumere, nel presente giudizio, alcuna rilevanza, in quanto – per giurisprudenza consolidata (cass. civ. sent. 28 giugno 2010, n. 15383, cass. civ. sent. 13 giugno 2006 n. 13651, cass. civ. sent. 3 luglio 1998, n. 6502) la fattura commerciale, in quanto documento di formazione unilaterale, può rilevare unicamente nei giudizi tra il soggetto che ha emesso la fattura e l'asserito debitore quale prova delle prestazioni eseguite, purché il rapporto contrattuale non sia contestato fra le parti.
Nel presente giudizio, il citato documento non esplica alcuna efficacia probatoria, in quanto il rapporto di locazione da ottobre 2012 a dicembre 2013 non solo era in contestazione ma dalle risultanze delle prove testimoniali espletate, non è emerso che abbia condotto in Controparte_1 locazione l'immobile di proprietà di in tale periodo, come da testimonianze di Parte_1
e che questo Tribunale valuta attendibili sia perché Testimone_1 Persona_2
concordi in tal senso e sia perché entrambi i testimoni hanno appreso tale dato in virtù dei propri rapporti commerciali/lavorativi; inoltre in senso contrario nulla è stato dedotto in modo specifico dai testi di parte opponente. dichiarava di aver lavorato alle dipendenze di da giugno Testimone_1 Controparte_1
a ottobre 2011 e in periodi limitati nel 2012 e nel 2017, confermava che aveva Controparte_1
condotto in locazione il capannone in Atena Lucana scalo da giugno 2011 a ottobre 2012 e che qui vi aveva prestato attività lavorativa, anche se non in modo continuativo;
confermava che
[...]
aveva proceduto allo sgombero del locale locato avendolo aiutato in tale incombente CP_1 nell'ottobre 2012; dichiarava di non sapere l'importo del canone di locazione;
dichiarava che aveva realizzato degli infissi che lui stesso aveva montato in Trecchina ma che Controparte_1 nulla sapeva della fattura perché non era lui a occuparsi di ciò e confermava la circostanza che “il
ne curava anche il trasporto e la posa in opera in quel di Trecchina (PZ); in cui l'opponente CP_1
stava realizzando un fabbricato per civile abitazione”, riportandosi a quanto detto in Parte_1
precedenza; da ultimo precisava di aver lavorato per fino a ottobre 2012 e poi da Controparte_1
gennaio 2013 in occasione di un lavoro fatto in Calabria e che lavorava su chiamata. (teste dell'opponente) dichiarava che nulla sapeva in ordine alla conduzione del Testimone_2
locale fino al 2014, né sapeva se il lasciava residui di materiale a fine locazione e se questi CP_1
allo stato fossero ancora ivi presenti. Da ultimo affermava di non sapere nulla circa i dedotti mancati pagamenti dei canoni di locazione.
(teste dell'opponente) dichiarava che occupava sin dal 2011 Persona_1 Controparte_1
l'immobile di proprietà di per esercitare la propria attività e precisava che Parte_1
l'altra parte del capannone era occupata dalla ditta MA che si occupava della lavorazione del ferro;
dichiarava che aveva eseguito del lavori per l'allaccio del contatore. Controparte_1
Era l'unico testimone che confermava di aver visto il fino a dicembre 2013 nel capannone. CP_1
dichiarava: “Ricordo che ha lasciato i locali di Atena Lucana Persona_2 Controparte_1
trasferendosi a Montesano Scalo verso fine anno 2012. Tanto posso dire perché ho continuato a comprare materiale dal e mi sono recato a Montesano anziché ad Atena.” Controparte_1
Ciò detto, si ritiene non vi sia stata prova della fondatezza della domanda riconvenzionale per compensazione dei crediti, con conseguente rigetto della stessa.
Da ultimo nessun ordine di rimozione può essere imposto a non essendo emerso Controparte_1 dall'istruttoria o da eventuali prove documentali che eventuali residui lasciati presso la proprietà di siano di proprietà del conduttore, né che vi fosse un accordo sul ripristino Parte_1
dell'impianto elettrico.
Quanto all'eccezione in ordine alla legittimazione attiva di parte opposta, proposta da parte opponente nelle sole memorie conclusive, la stessa appare infondata.
In primo luogo, la ditta individuale non è un soggetto diverso dalla persona fisica che la possiede.
Inoltre, confrontando il C.F. e la P.IVA del ricorso monitorio e dell'ingiunzione di pagamento questi combaciano con quelli della parte costituita quale opposta.
Tuttavia, ai fini dell'opposizione, occorre considerare che per espressa ammissione di parte opposta,
l'ingiunzione di pagamento è stata erroneamente emessa per € 9.823,35 piuttosto che per € 9.523,35, calcolando erroneamente i compensi maturati per l'attività stragiudiziale espletata in favore del ricorrente in monitorio, fatto questo che implica automaticamente la revoca del decreto ingiuntivo poiché occorre che vi sia assoluta corrispondenza tra il credito (residuo) dovuto e il titolo esecutivo che lo accerti.
Le spese di ingiunzione sono comunque dovute dal momento che lo scaglione di riferimento non muta per effetto della diminuzione del credito dovuto.
Pertanto, solo nei ristretti limiti appena precisati, va accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.200,01ed € 26.000,00 con applicazione dei minimi per la fase istruttoria e decisoria, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-ACCOGLIE nei limiti precisati in motivazione l'opposizione proposta e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 35/2018 (n. 38/2018 R.G.) emesso dal Tribunale di Lagonegro;
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 9.523,35, per le causali di cui in motivazione;
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore parte opposta della somma di € 540,00 a titolo di compensi e di € 145,50 per spese per la fase monitoria;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura di € 3387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA – se dovuta – e CPA come per legge.
Lagonegro, 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella TEDESCO
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 25 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro,3 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 481 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Maria Pia SPINELLI, presso il cui studio, in Buonabitacolo
(SA) alla via Catalano n. 4, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
e
titolare dell'omonima ditta individuale (P.I. Controparte_1 CP_2
- C.F. ), rapp.to e difeso, giusta procura in P.IVA_1 CodiceFiscale_2
atti, dall'avv. Guglielmo BOSCO, presso il cui studio in Montesano Sulla Marcellana
(SA) alla via G. Mazzini n. 2 è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 35/2018 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n°
22409).
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 35/2018 (n. 38/2018 R.G.), reso dal Tribunale di Lagonegro in data 6 febbraio
2018, con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento di € 9.823,35 e spese di procedura (€ 540,00 per compenso, oltre oneri e accessori di legge, ed € 145,50 per esborsi), in favore di titolare della ditta sulla base della fattura n. 2/15 del 31 maggio Controparte_1 CP_2
2015.
A sostegno dell'opposizione, veniva dedotta l'infondatezza della pretesa creditoria, poiché nulla era dovuto a né in base alla fattura sottesa al decreto ingiuntivo, né in forza di Controparte_1
qualsiasi altro titolo poiché le obbligazioni derivanti dai rapporti commerciali intrattenuti con erano state onerate mediante il pagamento del prezzo delle merci da questi Controparte_1
fornite ovvero con la compensazione dei crediti vantati, a sua volta, nei confronti dell'opposto.
In particolare, l'opponente rappresentava: di aver concesso in locazione a un Controparte_1 capannone e due locali uso ufficio, siti in Atena Lucana Scalo alla c.da Radimondo, per l'esercizio della sua attività; che la predetta locazione avrebbe avuto la durata di quattro anni a un canone di €
5.800,00 per le quattro mensilità del 2011 e di € 16.800,00 annuale a partire dal 2012; che
[...] adeguava l'immobile condotto in locazione all'esercizio della propria attività con l'intesa CP_1
di ripristinare lo stato dei luoghi a fine contratto;
che a causa di difficoltà economiche del conduttore aveva concordato con questi di compensare i canoni di locazione con la fornitura di merci di cui alla fattura n. 2/15.
deduceva, altresì, che il credito vantato nei confronti di di € Parte_1 Controparte_1
38.791,54, per canoni di locazione maturati e non corrisposti a dicembre 2013 (come da fatture nn.
50/2011, 18/2012 e 26/2013), veniva compensato con i crediti vantati da e che a Controparte_1 operazione conclusa l'opponente vantava ancora un credito di € 6.187,25, come da spiegata domanda riconvenzionale;
che a tale somma andava aggiunto l'ulteriore importo di € 14.000,00 a titolo di canoni maturati da gennaio 2014 e ottobre 2014; che il conduttore non aveva ripristinato lo stato dei luoghi e aveva lasciato materiali da smaltire, limitando così il pieno godimento del bene da parte del proprietario.
Tutto ciò premesso, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “ In via principale e in accoglimento della proposta opposizione accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione tra i reciproci crediti-debiti, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 35/2018 (n. 38/2018) (…); 2) In via riconvenzionale condannare l'opposto in favore di della somma di 6.187,25 Parte_1
a titolo di differenza, a seguito della intervenuta compensazione per canoni scaduti e non pagati relativi agli anni 2011/2013; 3) sempre in via riconvenzionale condannare il al Controparte_1 pagamento della ulteriore somma di € 14.000,00 relativi ai canoni maturati dal gennaio 2014 al mese di ottobre 2014, sempre previa intervenuta compensazione (…); 4) in via subordinata e sempre in via riconvenzionale, ove non ritenuto consacrato il rapporto di locazione, condannare il sig.
[...]
al risarcimento del danno, da occupazione illegittima degli immobili di proprietà CP_1 dell'opponente, quantificati in € 20.187,25 quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia (…);
5) in ogni caso fare ordine al sig. di provvedere alla rimozione e relativo Controparte_1 smaltimento dei residui di lavorazione lasciati presso i locali di proprietà dell'esponente nonché a ripristinare l'originario impianto elettrico modificato all'atto della sua immissione nel possesso, ovvero addebitare le relative spese in caso di mancata ottemperanza all'emittendo ordine;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 settembre 2018, si costituiva in giudizio titolare dell'omonima ditta “ , il quale in via preliminare eccepiva la Controparte_1 CP_2 nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. n. 3 e n. 4, nel merito, deduceva l'infondatezza dell'opposizione in fatto e in diritto.
In particolare, rappresentava che durante la locazione gli Controparte_1 Parte_1
commissionava la fornitura di merci di cui alla fattura n. 2/15 al prezzo ivi indicato;
che alla risoluzione consensuale del contratto di locazione, intrattenuto da giugno 2011 a ottobre 2012, seguiva la regolarizzazione dei rapporti dare-avere che evidenziavano un credito di
[...] pari alla somma ingiunta, quale differenza tra l'importo della fattura n. 2/15 (€ 31.623,35) CP_1
e i canoni di locazioni per 17 mensilità (22.100,00). Precisava che il canone dovuto dall'opposto era di € 1.300,00 mensili, che i locali erano stati lasciati liberi e da ultimo faceva presente che l'importo ingiunto comprendeva – erroneamente – anche spese e competenze del difensore. Concludeva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione e nel merito chiedeva, “previa revoca parziale in ordine al quantum ovvero euro 9.523,35 ed in luogo di euro 9.823,35” per la conferma del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 25.09.2018, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 24.09.2018, il precedente istruttore riteneva infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione
“atteso che in esso sono indicati espressamente petitum e causa petendi fondata su un'eccezione di compensazione (…)”, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e aggiornava la causa al 25.03.2015, concedendo i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, con provvedimento del
26.03.2019, il precedente G.I. ammetteva l'interrogatorio formale deferito in memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c., (capitoli 1, 2, 4, 5, 7), la prova testimoniale ivi formulata (capitoli 1,2,3,4,5 e
6) e ammetteva la prova testimoniale richiesta da in memoria ex art. 183 comma Controparte_1
6° n. 2 c.p.c. (capitoli 1, 2, 3, 4, 6, 7), in ogni caso ammetteva le parti a prova contraria, rinviando la causa al 15.10.2019, poi aggiornata al 21.10.2019.
Alla predetta udienza, rendeva l'interrogatorio formale e all'esito il G.I., Controparte_1 limitando la prova testimoniale a due testi per parte, rinviava la causa al 27.01.2020 per l'escussione di un testimone per parte.
La causa veniva aggiornata al 9.11.2020 per prosieguo prova, stante l'assenza dei testimoni, e successivamente all'8.03.2021.
Alla suddetta udienza veniva escusso (teste dell'opposto) a cui seguiva Testimone_1
l'escussione di Testimone_2
A conclusione la causa veniva aggiornata al 20.09.2021 per prosieguo prova.
Alla summenzionata udienza veniva escusso (teste dell'opponente) e a seguito di Persona_1 rinvio, all'udienza dell'11.05.2022, tenuta dal GOP, dottoressa ABAGNARA, veniva escusso
(teste di parte opposta) Persona_2
A seguito di diversi rinvii per esigenze di ruolo, con provvedimento del 25.01.2023, lo scrivente magistrato, subentrato sul ruolo il 30.11.2022, disponeva la trattazione cartolare della già fissata udienza del 13.02.2023.
All'esito la causa veniva aggiornata dapprima al 18.09.2023 e successivamente al 5.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con atto depositato l'11.06.2024 l'opponente dichiarava di rinunciare alle Parte_1 domande riconvenzionali formulate al n. 3 (“sempre in via riconvenzionale condannare il
[...] al pagamento della ulteriore somma di € 14.000,00 relativi ai canoni maturati dal gennaio CP_1
2014 al mese di ottobre 2014, sempre previa intervenuta compensazione …”) e al. n. 4 (“in via subordinata e sempre in via riconvenzionale, ove non ritenuto consacrato il rapporto di locazione, condannare il sig. al risarcimento del danno, da occupazione illegittima degli Controparte_1 immobili di proprietà dell'opponente, quantificati in € 20.187,25 quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia …) dell'atto di citazione.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
Per motivi di ordine logico occorre, preliminarmente, esaminare la rinuncia alle domande riconvenzionali depositata dalla difesa dell'opponente.
In punto di diritto va chiarito che la rinuncia a una domanda o ai singoli capi della stessa è espressione della facoltà delle parti di modificare le proprie conclusioni e, dunque, rientra tra gli ordinari poteri del difensore laddove solo la rinuncia all'azione, vale a dire all'intera pretesa azionata, richiede un mandato specifico in favore del difensore.
Infatti, il difensore “in forza del mandato ricevuto, esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite, che lo abilita a scegliere - anche in relazione agli sviluppi della causa - la condotta processuale ritenuta più rispondente agli interessi del suo assistito;
in tale senso, Cass.
1439/2002, Cass. 140/2002 e Cass. 7977/1997 (in particolare, in quest'ultima pronuncia, viene ribadito il principio per cui, dopo la precisazione delle conclusioni, è vietato estendere il thema decidendum, ma non restringerlo, rinunciando ad alcune delle domande o eccezioni)” (cfr. Tribunale ordinario di Torino, sent. del 20.10.2023, n. 4009, RG 21693/2021).
Come ha più volte chiarito la Suprema Corte, “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (cfr. Cass. 33761/2019).
Ebbene, nel caso de quo la rinuncia alle domande riconvenzionali di cui ai punti 3) e 4) dell'atto di citazione in opposizione costituisce una rinuncia solo a una parte delle pretese ivi formulate non essendoci stata da parte di alcuna rinuncia rispetto alla domanda di revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, questo Tribunale ritiene che con la dichiarazione depositata in atti l'11.06.2024 l'opponente abbia inteso rinunciare alle domande riconvenzionali e che, pertanto, la stessa, per le modalità adottate, sia ammissibile e regolare, costituendo un potere del difensore modificare le domande e le conclusioni ordinariamente proposte, con conseguente restrizione del thema decidendum.
Tale prospettazione impedisce, dunque, a questo Tribunale di pronunciarsi nel merito delle domande riconvenzionali, poi rinunciate, in ossequio al principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato poiché parte opposta non ha formulato una domanda di accertamento negativo in ordine all'insussistenza dei diritti asseritamente vantati da limitandosi a chiederne Parte_1
il rigetto. Ciò premesso, sembra opportuno rammentare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha a oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di instaurare il contraddittorio e il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò ne discende che il giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione, è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: oggetto dell'accertamento giudiziale è la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso con la conseguenza che il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Dunque, la prova del fatto costitutivo del credito grava sul creditore opposto (Cass. civ. sent. 19 ottobre 2015, n. 21101) che può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass. civ., sent. 11 marzo 2011,
n. 5915; Cass. civ. snt. 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione a opera dell'opponente del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo
2022, n. 9439).
Quest'ultima sentenza ha stabilito, invero, che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022,
n. 9439, cit.).
Per quanto riguarda ai profili probatori in tema di domanda riconvenzionale, va ricordato che chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare l'esistenza e l'entità del credito. L'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onere probatorio, di attore, in odine alla proposizione della domanda riconvenzionale.
Nella fattispecie concreta si osserva che la domanda introdotta con il ricorso monitorio è volta ad ottenere una pronuncia di condanna del debitore all'adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti dal rapporto di fornitura di materiale per serramenti e infissi intercorrente tra Parte_1
(somministrato/cliente) e (somministratore/fornitore).
[...] Controparte_1
Qualificata così la domanda, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova trova applicazione il principio enucleato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001,
n.13533 secondo cui: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ”.
Tanto premesso in diritto, occorre verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore - opposto e della domanda riconvenzionale ancora in essere (cfr. n. 2 atto di citazione in opposizione) formulata dal debitore-opponente avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati e al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria.
Ebbene, l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto intercorrente tra le parti né ha contestato in modo specifico l'esecuzione delle prestazioni da parte di di cui alla Controparte_1
fattura n. 2/2015 e al prezzo ivi indicato, pertanto, può ritenersi provata la fonte negoziale (fornitura materiali infissi e serramenti) da cui scaturiva l'obbligazione principale a carico dell'opponente
(pagamento corrispettivo per la consegna delle merci).
Accertata natura ed entità del credito vantato da – salvo quanto si dirà in merito Controparte_1 all'importo ingiunto - occorre accertare e verificare se l'opponente, che assume di aver compensato il credito vantato da con un controcredito per canoni di locazione dovuti da Controparte_1 giugno 2011 a dicembre 2013 per un totale di € 38.791,54, ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante relativo alla durata della locazione (fino a dicembre 2013) e se può dirsi accertato, di conseguenza, il diritto di credito di per € 6.187,25 quale differenza tra i Parte_1
rapporti dare-avere derivanti dai contratti di fornita di merci e di locazione. Ebbene, difetta la prova dei pagamenti dedotti da parte opponente per il residuo del credito di cui alla fattura, per il quale ha agito in via monitoria, e difetta la prova che la locazione Controparte_1
si sia protratta fino a dicembre 2013 nonché che la stessa sia stata concessa a un canone maggiore di
€ 1.300,00.
Invero, a tal riguardo l'opponente ha prodotto tre fatture prive di valore probatorio in quanto atti provenienti dall'opponente non qualificabili come quietanze poiché privi di sottoscrizione da parte dell'opposta.
Del resto, le fatture prodotte non possono assumere, nel presente giudizio, alcuna rilevanza, in quanto – per giurisprudenza consolidata (cass. civ. sent. 28 giugno 2010, n. 15383, cass. civ. sent. 13 giugno 2006 n. 13651, cass. civ. sent. 3 luglio 1998, n. 6502) la fattura commerciale, in quanto documento di formazione unilaterale, può rilevare unicamente nei giudizi tra il soggetto che ha emesso la fattura e l'asserito debitore quale prova delle prestazioni eseguite, purché il rapporto contrattuale non sia contestato fra le parti.
Nel presente giudizio, il citato documento non esplica alcuna efficacia probatoria, in quanto il rapporto di locazione da ottobre 2012 a dicembre 2013 non solo era in contestazione ma dalle risultanze delle prove testimoniali espletate, non è emerso che abbia condotto in Controparte_1 locazione l'immobile di proprietà di in tale periodo, come da testimonianze di Parte_1
e che questo Tribunale valuta attendibili sia perché Testimone_1 Persona_2
concordi in tal senso e sia perché entrambi i testimoni hanno appreso tale dato in virtù dei propri rapporti commerciali/lavorativi; inoltre in senso contrario nulla è stato dedotto in modo specifico dai testi di parte opponente. dichiarava di aver lavorato alle dipendenze di da giugno Testimone_1 Controparte_1
a ottobre 2011 e in periodi limitati nel 2012 e nel 2017, confermava che aveva Controparte_1
condotto in locazione il capannone in Atena Lucana scalo da giugno 2011 a ottobre 2012 e che qui vi aveva prestato attività lavorativa, anche se non in modo continuativo;
confermava che
[...]
aveva proceduto allo sgombero del locale locato avendolo aiutato in tale incombente CP_1 nell'ottobre 2012; dichiarava di non sapere l'importo del canone di locazione;
dichiarava che aveva realizzato degli infissi che lui stesso aveva montato in Trecchina ma che Controparte_1 nulla sapeva della fattura perché non era lui a occuparsi di ciò e confermava la circostanza che “il
ne curava anche il trasporto e la posa in opera in quel di Trecchina (PZ); in cui l'opponente CP_1
stava realizzando un fabbricato per civile abitazione”, riportandosi a quanto detto in Parte_1
precedenza; da ultimo precisava di aver lavorato per fino a ottobre 2012 e poi da Controparte_1
gennaio 2013 in occasione di un lavoro fatto in Calabria e che lavorava su chiamata. (teste dell'opponente) dichiarava che nulla sapeva in ordine alla conduzione del Testimone_2
locale fino al 2014, né sapeva se il lasciava residui di materiale a fine locazione e se questi CP_1
allo stato fossero ancora ivi presenti. Da ultimo affermava di non sapere nulla circa i dedotti mancati pagamenti dei canoni di locazione.
(teste dell'opponente) dichiarava che occupava sin dal 2011 Persona_1 Controparte_1
l'immobile di proprietà di per esercitare la propria attività e precisava che Parte_1
l'altra parte del capannone era occupata dalla ditta MA che si occupava della lavorazione del ferro;
dichiarava che aveva eseguito del lavori per l'allaccio del contatore. Controparte_1
Era l'unico testimone che confermava di aver visto il fino a dicembre 2013 nel capannone. CP_1
dichiarava: “Ricordo che ha lasciato i locali di Atena Lucana Persona_2 Controparte_1
trasferendosi a Montesano Scalo verso fine anno 2012. Tanto posso dire perché ho continuato a comprare materiale dal e mi sono recato a Montesano anziché ad Atena.” Controparte_1
Ciò detto, si ritiene non vi sia stata prova della fondatezza della domanda riconvenzionale per compensazione dei crediti, con conseguente rigetto della stessa.
Da ultimo nessun ordine di rimozione può essere imposto a non essendo emerso Controparte_1 dall'istruttoria o da eventuali prove documentali che eventuali residui lasciati presso la proprietà di siano di proprietà del conduttore, né che vi fosse un accordo sul ripristino Parte_1
dell'impianto elettrico.
Quanto all'eccezione in ordine alla legittimazione attiva di parte opposta, proposta da parte opponente nelle sole memorie conclusive, la stessa appare infondata.
In primo luogo, la ditta individuale non è un soggetto diverso dalla persona fisica che la possiede.
Inoltre, confrontando il C.F. e la P.IVA del ricorso monitorio e dell'ingiunzione di pagamento questi combaciano con quelli della parte costituita quale opposta.
Tuttavia, ai fini dell'opposizione, occorre considerare che per espressa ammissione di parte opposta,
l'ingiunzione di pagamento è stata erroneamente emessa per € 9.823,35 piuttosto che per € 9.523,35, calcolando erroneamente i compensi maturati per l'attività stragiudiziale espletata in favore del ricorrente in monitorio, fatto questo che implica automaticamente la revoca del decreto ingiuntivo poiché occorre che vi sia assoluta corrispondenza tra il credito (residuo) dovuto e il titolo esecutivo che lo accerti.
Le spese di ingiunzione sono comunque dovute dal momento che lo scaglione di riferimento non muta per effetto della diminuzione del credito dovuto.
Pertanto, solo nei ristretti limiti appena precisati, va accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.200,01ed € 26.000,00 con applicazione dei minimi per la fase istruttoria e decisoria, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-ACCOGLIE nei limiti precisati in motivazione l'opposizione proposta e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 35/2018 (n. 38/2018 R.G.) emesso dal Tribunale di Lagonegro;
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 9.523,35, per le causali di cui in motivazione;
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore parte opposta della somma di € 540,00 a titolo di compensi e di € 145,50 per spese per la fase monitoria;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura di € 3387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA – se dovuta – e CPA come per legge.
Lagonegro, 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella TEDESCO