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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/05/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1237/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1237/2021 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – danni a cose
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Filippo Pucino ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del ” per la Campania, in Controparte_2
persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Patrizia La Motta ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÉ
1 , , e , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
quali eredi di , residenti come in atti Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza n. 2067/2020 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia,
emessa il 16.01.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 30.11.2020,
con la quale veniva dichiarata improcedibile la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito di dichiarare radicalmente nulla la pronuncia impugnata per violazione ed errata interpretazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 142 bis codice delle assicurazioni nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e per palese contraddittorietà della sentenza anche in punto di motivazione;
per l'effetto, chiedeva di riformare la sentenza impugnata, e di dichiarare, pertanto, ammissibile e procedibile la domanda attorea e, accertata la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di nella produzione Persona_1
dell'occorso sinistro, di condannare gli appellati al pagamento, a titolo di risarcimento, dei danni in favore della stessa appellante proprietaria della vettura Citroen Parte_1
Xsara Picasso tg. CE682MX, della somma di € 1.906,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, o di quella somma maggiore o minore determinata dall'adito Giudicante, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore, dichiaratosi anticipitario.
In particolare, deduceva che il Giudice di Pace aveva omesso di valutare la documentazione
2 prodotta in giudizio avente ad oggetto il riscontro della alla richiesta di CP_7
accertamento della copertura assicurativa del veicolo targato ES797SX, asseritamente responsabile del sinistro per cui è causa, con il quale la stessa comunicava la CP_7
scopertura assicurativa del summenzionato veicolo targato ES797SX, alla data del sinistro.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'appellata società quale Controparte_1
Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “
[...]
” per la Campania, che resisteva con le Controparte_2
argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva in via principale la declaratoria di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in via subordinata, il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto con la conferma della sentenza impugnata;
in via ulteriormente gradata, l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro de quo dei conducenti dei veicoli coinvolti in concorso tra loro ai sensi dell'art 2054 c.c., con la condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Alla prima udienza, l'appellante deduceva la mancata notifica dell'atto di appello a Per_1
in quanto deceduto e, pertanto, chiedeva di essere autorizzato a notificare l'appello
[...]
agli eredi del de cuius . Persona_1
Concessa l'autorizzazione, regolarmente notificato l'atto di appello per integrazione del contraddittorio, non si costituivano in giudizio gli appellati Controparte_3 CP_4
, e , eredi del summenzionato :
[...] CP_5 Controparte_6 Persona_1
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia, eccezion fatta per , altra Persona_2
erede di , deceduta il 14.02.2011, nei confronti dei cui eredi non si poteva Persona_1
integrare il contraddittorio, in quanto, come chiarito costantemente dalla Suprema Corte e ribadendo quanto già osservato dal Tribunale nel corso del presente giudizio, non è
possibile disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di chi al
3 momento dell'instaurazione del giudizio aveva già perso la soggettività giuridica, come nel caso di specie.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 04.02.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 I co. c.p.c.
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla società
appellata.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è la diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme
Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte.
4 Infatti, l'appellante ha adeguatamente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il Giudice di prime cure ha dichiarato improcedibile la domanda dell'allora parte attrice.
Ciò posto, l'appello è fondato per quanto di ragione.
Ora, i motivi di appello vanno congiuntamente esaminati in considerazione della loro stretta interconnessione logico-giuridica.
Ebbene, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che l'allora attrice non abbia fornito la “prova rigorosa in ordine all'assunta scopertura assicurativa dell'autocarro
Iveco tg. ES797SX in quanto, dalla documentazione prodotta non è risultata provata la
insussistenza di qualsivoglia copertura assicurativa per il veicolo di proprietà del
convenuto, quest'ultima circostanza legittimante l'azione di cui all'art. 283, lettera b) del D.
Lgs. 209/05”, dichiarando, pertanto, improponibile ed improcedibile la domanda attorea per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 283, ipotesi lettera b), D. Lgs n. 209/2005.
Di contro, dalla documentazione in atti emerge che l'attrice, a mezzo di un suo delegato, richiedeva alla il nome dell'impresa di assicurazione del summenzionato CP_7
autocarro tg. ES797SX. Tale richiesta veniva riscontrata dalla stessa con lettera CP_7
del 26.04.2017, in atti, con la quale veniva comunicata la scopertura assicurativa in capo al veicolo del convenuto alla data del sinistro per cui è causa. Per_1
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la valutazione della prova della scopertura assicurativa è soggetta al principio del libero convincimento così
come regolato dall'articolo 116 c.p.c. (soprattutto in relazione a fatti verificatisi prima dell'introduzione, nella nuova formulazione, dell'art. 142 bis cod. ass.): ne consegue che la legittimazione passiva dell'impresa designata alla gestione del Controparte_2
può provarsi con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni (in tal senso Cass.
[...]
Civ. Sez VI – 3, Ord. n. 18284/2020).
5 Inoltre, il danneggiato, a seguito dell'introduzione da parte del D.Lgs. n. 198/2007 dell'art. 142 bis al Codice delle Assicurazioni, ha diritto di ottenere dal Centro di informazioni
(CONSAP) di cui all'art. 154 D.Lgs. n. 209/2005 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che asseritamente ha causato il sinistro.
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice in primo grado ha prodotto la suddetta comunicazione fornita dalla idonea a provare la legittimazione passiva del CP_7 CP_2
ai sensi degli artt. 142 bis e 154 del cosiddetto Codice delle Assicurazioni.
A tal proposito, occorre precisare che l'appellante ha prodotto nel presente giudizio copia telematica del fascicolo di primo grado priva del foliario sul quale verosimilmente era stato apposto, da parte della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace adito, il timbro con la data del depositato.
Orbene, la mancanza del foliario con il relativo timbro di deposito, seppur necessario ai fini della valutazione in ordine alla tempestività della produzione del documento della CP_7
nel giudizio di primo grado, non rileva, nel caso di specie, in considerazione di una mancata e specifica contestazione da parte dell'appellata società costituita nel giudizio di primo grado della presenza in atti del documento de quo, peraltro, indiziata dalla sua menzione nell'atto di citazione tra i documenti depositati nel giudizio di primo grado.
Pertanto, in considerazione dei suesposti motivi la pronuncia impugnata di improcedibilità –
rectius, di carenza di legittimazione passiva della nella sua qualità Controparte_1
precisata sopra – assunta dal Giudice di pace è erronea e va riformata, come da dispositivo.
Conseguentemente, il Tribunale è tenuto a valutare la fondatezza della domanda attorea nei restanti profili di merito, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, essendo ciò possibile solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.c. (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7449 del 01.06.2001), tra i quali non è annoverabile il caso di specie.
6 Dunque, all'esito della suindicata valutazione, la domanda attorea deve essere rigettata,
essendo infondata.
Carattere assorbente e dirimente ai fini del raggiungimento di siffatta conclusione riveste la circostanza che l'odierna appellante non ha provato i danni subiti né il loro ammontare.
Ed invero, dalle risultanze istruttorie è emerso un contrasto circa i danni lamentati dall'attrice nell'atto di citazione (e riportati nel preventivo, del quale si dirà in seguito) e quanto dichiarato dal testimone escusso.
Ebbene, nell'atto di citazione parte attrice deduceva che in conseguenza del sinistro occorso il proprio veicolo riportava “danni alla porta post sx, porta ant sx, modanatura porta ant sx,
parafango post sx, retrovisore est reg elett sx, cristallo retrov est sx, calotta ter est sx,
parafango ant sx come da rilievi fotografici”.
L'unico testimone escusso, , di contro, dichiarava: “ … L'urto riguardò Testimone_1
la fiancata sinistra della Citroen Xsara, che fu colpita dal cassone frigo del camion. A.D.R.:
A causa dell'impatto la Citroen Xsara riportò danni allo specchietto laterale sinistro e alla porta anteriore sinistra che in particolare risultava graffiata” (si veda il verbale dell'udienza di primo grado del 01.04.2019).
Orbene, è evidente che il testimone nulla riferisce in merito ai lamentati danni alla parte posteriore sinistra del veicolo attoreo (portiera posteriore e parafango) descrivendo solamente i danni alla portiera anteriore sinistra e allo specchietto.
Lo stesso testimone, inoltre, si contraddice allorquando dichiara di riconoscere i danni dalle foto che gli vengono esibite e che sottoscrive.
Ed invero, indipendentemente dalla circostanza che le foto rinvenibili nel fascicolo telematico di primo grado non risultano sottoscritte dal testimone escusso così come dal medesimo dichiarato, il teste riconosceva nelle foto danni che precedentemente non aveva descritto.
7 Peraltro, i danni di cui alle fotografie allegate sono incompatibili tra di loro.
Infatti, il graffio della porta anteriore sinistra si trova ad un'altezza maggiore rispetto ai lamentati danni (graffi) che si rilevano dalle summenzionate fotografie sulla porta posteriore sinistra e sul parafango posteriore sinistro.
Inoltre, come sopra anticipato, anche le voci di danno riportate nel preventivo in atti (recante come intestazione la medesima società delegata dall'attrice a richiedere alla CP_7
informazioni in merito alla copertura assicurativa dell'autocarro di parte convenuta) non trovano puntuale corrispondenza con i danni indicati dal testimone in quanto anche nel preventivo si fa riferimento a danni alle parti posteriori del veicolo non riferite, appunto, dal testimone in sede di assunzione della prova testimoniale.
A tacer, comunque, di ogni altra questione, si osserva che in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito ad un sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca un riscontro,
è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto si tratta pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore.
Ora, nel caso di specie, alla luce di quanto appena evidenziato, difettano, appunto, gli ulteriori necessari elementi di prova di cui al precedente capoverso.
Infine, il preventivo de quo risulta eccessivo in quanto non solo non considera la vetustà del veicolo benché faccia riferimento all'anno di immatricolazione (2003), ma anche perché le riparazioni in esso indicate per € 1.906,58 in considerazione del prezzo di acquisto del veicolo pari ad € 700,00 versato da (si veda il certificato PRA in atti) Parte_1
risultano antieconomiche.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea, come sopra anticipato,
deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
8 Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse,
dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
La contumacia di , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese del giudizio di appello con riferimento a tali parti.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
in riforma dell'appellata Sentenza n. 2067/2020 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia,
emessa il 16.01.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 30.11.2020,
dichiara procedibile la domanda proposta da tale parte, rectius, accerta la legittimazione passiva della quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del “ ” per la Controparte_2
Campania;
9 2) all'esito della conseguente necessaria valutazione nei restanti profili di merito della domanda attorea proposta in primo grado rigetta la stessa domanda proposta da Parte_1
[...]
3) compensa integralmente fra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio;
4) nulla per le spese del giudizio di appello con riferimento a Controparte_3 CP_4
, e .
[...] CP_5 Controparte_6
Così deciso in Nola, lì 17.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1237/2021 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – danni a cose
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Filippo Pucino ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del ” per la Campania, in Controparte_2
persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Patrizia La Motta ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÉ
1 , , e , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
quali eredi di , residenti come in atti Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza n. 2067/2020 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia,
emessa il 16.01.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 30.11.2020,
con la quale veniva dichiarata improcedibile la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito di dichiarare radicalmente nulla la pronuncia impugnata per violazione ed errata interpretazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 142 bis codice delle assicurazioni nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e per palese contraddittorietà della sentenza anche in punto di motivazione;
per l'effetto, chiedeva di riformare la sentenza impugnata, e di dichiarare, pertanto, ammissibile e procedibile la domanda attorea e, accertata la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di nella produzione Persona_1
dell'occorso sinistro, di condannare gli appellati al pagamento, a titolo di risarcimento, dei danni in favore della stessa appellante proprietaria della vettura Citroen Parte_1
Xsara Picasso tg. CE682MX, della somma di € 1.906,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, o di quella somma maggiore o minore determinata dall'adito Giudicante, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore, dichiaratosi anticipitario.
In particolare, deduceva che il Giudice di Pace aveva omesso di valutare la documentazione
2 prodotta in giudizio avente ad oggetto il riscontro della alla richiesta di CP_7
accertamento della copertura assicurativa del veicolo targato ES797SX, asseritamente responsabile del sinistro per cui è causa, con il quale la stessa comunicava la CP_7
scopertura assicurativa del summenzionato veicolo targato ES797SX, alla data del sinistro.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'appellata società quale Controparte_1
Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “
[...]
” per la Campania, che resisteva con le Controparte_2
argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva in via principale la declaratoria di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in via subordinata, il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto con la conferma della sentenza impugnata;
in via ulteriormente gradata, l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro de quo dei conducenti dei veicoli coinvolti in concorso tra loro ai sensi dell'art 2054 c.c., con la condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Alla prima udienza, l'appellante deduceva la mancata notifica dell'atto di appello a Per_1
in quanto deceduto e, pertanto, chiedeva di essere autorizzato a notificare l'appello
[...]
agli eredi del de cuius . Persona_1
Concessa l'autorizzazione, regolarmente notificato l'atto di appello per integrazione del contraddittorio, non si costituivano in giudizio gli appellati Controparte_3 CP_4
, e , eredi del summenzionato :
[...] CP_5 Controparte_6 Persona_1
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia, eccezion fatta per , altra Persona_2
erede di , deceduta il 14.02.2011, nei confronti dei cui eredi non si poteva Persona_1
integrare il contraddittorio, in quanto, come chiarito costantemente dalla Suprema Corte e ribadendo quanto già osservato dal Tribunale nel corso del presente giudizio, non è
possibile disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di chi al
3 momento dell'instaurazione del giudizio aveva già perso la soggettività giuridica, come nel caso di specie.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 04.02.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 I co. c.p.c.
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla società
appellata.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è la diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme
Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte.
4 Infatti, l'appellante ha adeguatamente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il Giudice di prime cure ha dichiarato improcedibile la domanda dell'allora parte attrice.
Ciò posto, l'appello è fondato per quanto di ragione.
Ora, i motivi di appello vanno congiuntamente esaminati in considerazione della loro stretta interconnessione logico-giuridica.
Ebbene, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che l'allora attrice non abbia fornito la “prova rigorosa in ordine all'assunta scopertura assicurativa dell'autocarro
Iveco tg. ES797SX in quanto, dalla documentazione prodotta non è risultata provata la
insussistenza di qualsivoglia copertura assicurativa per il veicolo di proprietà del
convenuto, quest'ultima circostanza legittimante l'azione di cui all'art. 283, lettera b) del D.
Lgs. 209/05”, dichiarando, pertanto, improponibile ed improcedibile la domanda attorea per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 283, ipotesi lettera b), D. Lgs n. 209/2005.
Di contro, dalla documentazione in atti emerge che l'attrice, a mezzo di un suo delegato, richiedeva alla il nome dell'impresa di assicurazione del summenzionato CP_7
autocarro tg. ES797SX. Tale richiesta veniva riscontrata dalla stessa con lettera CP_7
del 26.04.2017, in atti, con la quale veniva comunicata la scopertura assicurativa in capo al veicolo del convenuto alla data del sinistro per cui è causa. Per_1
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la valutazione della prova della scopertura assicurativa è soggetta al principio del libero convincimento così
come regolato dall'articolo 116 c.p.c. (soprattutto in relazione a fatti verificatisi prima dell'introduzione, nella nuova formulazione, dell'art. 142 bis cod. ass.): ne consegue che la legittimazione passiva dell'impresa designata alla gestione del Controparte_2
può provarsi con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni (in tal senso Cass.
[...]
Civ. Sez VI – 3, Ord. n. 18284/2020).
5 Inoltre, il danneggiato, a seguito dell'introduzione da parte del D.Lgs. n. 198/2007 dell'art. 142 bis al Codice delle Assicurazioni, ha diritto di ottenere dal Centro di informazioni
(CONSAP) di cui all'art. 154 D.Lgs. n. 209/2005 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che asseritamente ha causato il sinistro.
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice in primo grado ha prodotto la suddetta comunicazione fornita dalla idonea a provare la legittimazione passiva del CP_7 CP_2
ai sensi degli artt. 142 bis e 154 del cosiddetto Codice delle Assicurazioni.
A tal proposito, occorre precisare che l'appellante ha prodotto nel presente giudizio copia telematica del fascicolo di primo grado priva del foliario sul quale verosimilmente era stato apposto, da parte della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace adito, il timbro con la data del depositato.
Orbene, la mancanza del foliario con il relativo timbro di deposito, seppur necessario ai fini della valutazione in ordine alla tempestività della produzione del documento della CP_7
nel giudizio di primo grado, non rileva, nel caso di specie, in considerazione di una mancata e specifica contestazione da parte dell'appellata società costituita nel giudizio di primo grado della presenza in atti del documento de quo, peraltro, indiziata dalla sua menzione nell'atto di citazione tra i documenti depositati nel giudizio di primo grado.
Pertanto, in considerazione dei suesposti motivi la pronuncia impugnata di improcedibilità –
rectius, di carenza di legittimazione passiva della nella sua qualità Controparte_1
precisata sopra – assunta dal Giudice di pace è erronea e va riformata, come da dispositivo.
Conseguentemente, il Tribunale è tenuto a valutare la fondatezza della domanda attorea nei restanti profili di merito, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, essendo ciò possibile solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.c. (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7449 del 01.06.2001), tra i quali non è annoverabile il caso di specie.
6 Dunque, all'esito della suindicata valutazione, la domanda attorea deve essere rigettata,
essendo infondata.
Carattere assorbente e dirimente ai fini del raggiungimento di siffatta conclusione riveste la circostanza che l'odierna appellante non ha provato i danni subiti né il loro ammontare.
Ed invero, dalle risultanze istruttorie è emerso un contrasto circa i danni lamentati dall'attrice nell'atto di citazione (e riportati nel preventivo, del quale si dirà in seguito) e quanto dichiarato dal testimone escusso.
Ebbene, nell'atto di citazione parte attrice deduceva che in conseguenza del sinistro occorso il proprio veicolo riportava “danni alla porta post sx, porta ant sx, modanatura porta ant sx,
parafango post sx, retrovisore est reg elett sx, cristallo retrov est sx, calotta ter est sx,
parafango ant sx come da rilievi fotografici”.
L'unico testimone escusso, , di contro, dichiarava: “ … L'urto riguardò Testimone_1
la fiancata sinistra della Citroen Xsara, che fu colpita dal cassone frigo del camion. A.D.R.:
A causa dell'impatto la Citroen Xsara riportò danni allo specchietto laterale sinistro e alla porta anteriore sinistra che in particolare risultava graffiata” (si veda il verbale dell'udienza di primo grado del 01.04.2019).
Orbene, è evidente che il testimone nulla riferisce in merito ai lamentati danni alla parte posteriore sinistra del veicolo attoreo (portiera posteriore e parafango) descrivendo solamente i danni alla portiera anteriore sinistra e allo specchietto.
Lo stesso testimone, inoltre, si contraddice allorquando dichiara di riconoscere i danni dalle foto che gli vengono esibite e che sottoscrive.
Ed invero, indipendentemente dalla circostanza che le foto rinvenibili nel fascicolo telematico di primo grado non risultano sottoscritte dal testimone escusso così come dal medesimo dichiarato, il teste riconosceva nelle foto danni che precedentemente non aveva descritto.
7 Peraltro, i danni di cui alle fotografie allegate sono incompatibili tra di loro.
Infatti, il graffio della porta anteriore sinistra si trova ad un'altezza maggiore rispetto ai lamentati danni (graffi) che si rilevano dalle summenzionate fotografie sulla porta posteriore sinistra e sul parafango posteriore sinistro.
Inoltre, come sopra anticipato, anche le voci di danno riportate nel preventivo in atti (recante come intestazione la medesima società delegata dall'attrice a richiedere alla CP_7
informazioni in merito alla copertura assicurativa dell'autocarro di parte convenuta) non trovano puntuale corrispondenza con i danni indicati dal testimone in quanto anche nel preventivo si fa riferimento a danni alle parti posteriori del veicolo non riferite, appunto, dal testimone in sede di assunzione della prova testimoniale.
A tacer, comunque, di ogni altra questione, si osserva che in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito ad un sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca un riscontro,
è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto si tratta pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore.
Ora, nel caso di specie, alla luce di quanto appena evidenziato, difettano, appunto, gli ulteriori necessari elementi di prova di cui al precedente capoverso.
Infine, il preventivo de quo risulta eccessivo in quanto non solo non considera la vetustà del veicolo benché faccia riferimento all'anno di immatricolazione (2003), ma anche perché le riparazioni in esso indicate per € 1.906,58 in considerazione del prezzo di acquisto del veicolo pari ad € 700,00 versato da (si veda il certificato PRA in atti) Parte_1
risultano antieconomiche.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea, come sopra anticipato,
deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
8 Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse,
dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
La contumacia di , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese del giudizio di appello con riferimento a tali parti.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
in riforma dell'appellata Sentenza n. 2067/2020 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia,
emessa il 16.01.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 30.11.2020,
dichiara procedibile la domanda proposta da tale parte, rectius, accerta la legittimazione passiva della quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del “ ” per la Controparte_2
Campania;
9 2) all'esito della conseguente necessaria valutazione nei restanti profili di merito della domanda attorea proposta in primo grado rigetta la stessa domanda proposta da Parte_1
[...]
3) compensa integralmente fra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio;
4) nulla per le spese del giudizio di appello con riferimento a Controparte_3 CP_4
, e .
[...] CP_5 Controparte_6
Così deciso in Nola, lì 17.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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