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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/12/2024, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4731/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/09/2024
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BELLUTTI MARIA ROSARIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento diretto del matrimonio in applicazione della legislazione straniera - Divorzio diretto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, gli esponenti, come sopra rappresentati e difesi, CHIEDONO che il Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi e – Parte_1 Parte_2 udienza da sostituirsi con il deposito di note scritte – voglia:
A) In via principale, in applicazione del diritto marocchino, dichiarare lo scioglimento del matrimonio in conformità alle seguenti
CONDIZIONI DI DIVORZIO 1) I coniugi e vivranno separati e nel Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale ubicata in Sermide e Felonica (MN), Località Sermide, Via Martiri di Belfiore n. 84, concessa in locazione al marito Parte_2
rimarrà nella sua disponibilità e verrà a lui assegnata, unitamente
[...]
a tutto il mobilio, gli arredi e le suppellettili ivi esistenti. Le parti danno atto che la moglie SI.ra ha già rilasciato la predetta abitazione, per trasferirsi Pt_1 altrove, con il consenso del marito SI. asportando i propri beni ed Parte_2 effetti personali.
3) Il marito, atteso il rilascio della casa coniugale da parte della moglie, si obbliga all'immediato cambio a proprio nome di tutte le utenze ad essa afferenti. Il marito, inoltre, si obbliga, con relative spese di trasferimento a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, ad alienare gratuitamente alla moglie l'autovettura Opel Corsa targata DF987JP, attualmente a lei in uso, entro e non oltre il mese di dicembre 2024; con l'avvenuto passaggio di proprietà, la SI.ra
trasferirà a proprio nome (e/o ne stipulerà una nuova) Parte_1
l'assicurazione del veicolo a proprie cura e spese.
4) Con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di aver già compiutamente regolato, in separata sede, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) che precede, ogni altro loro pregresso rapporto, specie di carattere economico/patrimoniale, nulla avendo più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra.
5) Le spese della presente procedura e quelle legali saranno compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio in applicazione della legislazione straniera, e precisamente della legislazione marocchina, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Ciò premesso, preliminarmente, occorre evidenziare che trattasi di procedimento legittimamente rientrante nella Giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, co. 1, lett. a)
Reg CE 2201/2003.
Dall'esame della documentazione in atti allegata al ricorso, integrata in corso di causa con deposito del 12.11.24, emerge invero chiaramente che i ricorrenti risultano essere sia cittadini marocchini, residenti in Italia da tempo, sia cittadini italiani e che hanno contratto matrimonio in Bologna presso il Consolato del Marocco;
nel ricorso medesimo, inoltre, confermano non essere pendente un analogo procedimento per divorzio avanti alcun Tribunale del Marocco.
Lo status acquisito della doppia cittadinanza, marocchina e italiana nonché la libera scelta circa la legge applicabile al procedimento per cui è causa, compiuta dai ricorrenti, consente l'applicazione al caso concreto della legge marocchina. Ciò, in conformità al Reg. CE n. 1259/2010 (c.d. Roma III) che secondo l'art. 5 comma 1 lett. c), consente agli interessati la scelta (rectius: l'applicazione) della legge dello Stato in
2 cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; (...)”. Normativa che si applica anche all'Italia, relativamente allo scioglimento del matrimonio, celebrato in Italia presso Consolato di appartenenza.
Le parti attualmente in possesso sia della cittadinanza marocchina per nascita, sia della cittadinanza italiana, successivamente acquisita, sono concordi circa la scelta della legge da applicare.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione della legge n. 70 del 2003, di riforma del diritto di famiglia marocchino (c.d. , entrata in vigore Per_1 l'8.03.2004, che prevede la possibilità per i coniugi di ottenere giudizialmente il divorzio, senza necessità di esperire preventivamente il giudizio di separazione. L'art. 114 del citato Codice della famiglia marocchino, infatti, prevede che i coniugi possano, di comune accordo, avanzare al Tribunale una richiesta di divorzio “Per mutuo consenso”, fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché le condizioni non contraddicano le disposizioni del e Per_1 non danneggino gli interessi dei figli. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita e dichiarare, ex art. 1 L. 898/70, lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Per quanto ora esposto, si ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non siano contrarie alla normativa europea ed italiana, rispondano all'interesse della coppia e consentano la diretta applicazione della legge marocchina.
Tutto ciò premesso, rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi altresì l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti presso il Consolato del Marocco in Bologna in data 26/06/2003 e trascritto in BORGO
MANTOVANO (MN) al numero 1, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2014;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO MANTOVANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 12/12/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4731/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/09/2024
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BELLUTTI MARIA ROSARIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento diretto del matrimonio in applicazione della legislazione straniera - Divorzio diretto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, gli esponenti, come sopra rappresentati e difesi, CHIEDONO che il Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi e – Parte_1 Parte_2 udienza da sostituirsi con il deposito di note scritte – voglia:
A) In via principale, in applicazione del diritto marocchino, dichiarare lo scioglimento del matrimonio in conformità alle seguenti
CONDIZIONI DI DIVORZIO 1) I coniugi e vivranno separati e nel Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale ubicata in Sermide e Felonica (MN), Località Sermide, Via Martiri di Belfiore n. 84, concessa in locazione al marito Parte_2
rimarrà nella sua disponibilità e verrà a lui assegnata, unitamente
[...]
a tutto il mobilio, gli arredi e le suppellettili ivi esistenti. Le parti danno atto che la moglie SI.ra ha già rilasciato la predetta abitazione, per trasferirsi Pt_1 altrove, con il consenso del marito SI. asportando i propri beni ed Parte_2 effetti personali.
3) Il marito, atteso il rilascio della casa coniugale da parte della moglie, si obbliga all'immediato cambio a proprio nome di tutte le utenze ad essa afferenti. Il marito, inoltre, si obbliga, con relative spese di trasferimento a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, ad alienare gratuitamente alla moglie l'autovettura Opel Corsa targata DF987JP, attualmente a lei in uso, entro e non oltre il mese di dicembre 2024; con l'avvenuto passaggio di proprietà, la SI.ra
trasferirà a proprio nome (e/o ne stipulerà una nuova) Parte_1
l'assicurazione del veicolo a proprie cura e spese.
4) Con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di aver già compiutamente regolato, in separata sede, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) che precede, ogni altro loro pregresso rapporto, specie di carattere economico/patrimoniale, nulla avendo più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra.
5) Le spese della presente procedura e quelle legali saranno compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio in applicazione della legislazione straniera, e precisamente della legislazione marocchina, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Ciò premesso, preliminarmente, occorre evidenziare che trattasi di procedimento legittimamente rientrante nella Giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, co. 1, lett. a)
Reg CE 2201/2003.
Dall'esame della documentazione in atti allegata al ricorso, integrata in corso di causa con deposito del 12.11.24, emerge invero chiaramente che i ricorrenti risultano essere sia cittadini marocchini, residenti in Italia da tempo, sia cittadini italiani e che hanno contratto matrimonio in Bologna presso il Consolato del Marocco;
nel ricorso medesimo, inoltre, confermano non essere pendente un analogo procedimento per divorzio avanti alcun Tribunale del Marocco.
Lo status acquisito della doppia cittadinanza, marocchina e italiana nonché la libera scelta circa la legge applicabile al procedimento per cui è causa, compiuta dai ricorrenti, consente l'applicazione al caso concreto della legge marocchina. Ciò, in conformità al Reg. CE n. 1259/2010 (c.d. Roma III) che secondo l'art. 5 comma 1 lett. c), consente agli interessati la scelta (rectius: l'applicazione) della legge dello Stato in
2 cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; (...)”. Normativa che si applica anche all'Italia, relativamente allo scioglimento del matrimonio, celebrato in Italia presso Consolato di appartenenza.
Le parti attualmente in possesso sia della cittadinanza marocchina per nascita, sia della cittadinanza italiana, successivamente acquisita, sono concordi circa la scelta della legge da applicare.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione della legge n. 70 del 2003, di riforma del diritto di famiglia marocchino (c.d. , entrata in vigore Per_1 l'8.03.2004, che prevede la possibilità per i coniugi di ottenere giudizialmente il divorzio, senza necessità di esperire preventivamente il giudizio di separazione. L'art. 114 del citato Codice della famiglia marocchino, infatti, prevede che i coniugi possano, di comune accordo, avanzare al Tribunale una richiesta di divorzio “Per mutuo consenso”, fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché le condizioni non contraddicano le disposizioni del e Per_1 non danneggino gli interessi dei figli. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita e dichiarare, ex art. 1 L. 898/70, lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Per quanto ora esposto, si ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non siano contrarie alla normativa europea ed italiana, rispondano all'interesse della coppia e consentano la diretta applicazione della legge marocchina.
Tutto ciò premesso, rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi altresì l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti presso il Consolato del Marocco in Bologna in data 26/06/2003 e trascritto in BORGO
MANTOVANO (MN) al numero 1, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2014;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO MANTOVANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 12/12/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
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