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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 602/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo nella piazza F. C.F._1
Chopin n.13 presso lo studio dell'avvocato Claudia Spotorno che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. -Sede di Palermo -
[...] P.IVA_1
in persona del suo per la Sicilia, legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Cacioppo, giusta procura generale alle liti in Notar del 18.12.2018, Persona_1
Repertorio n° 711, Raccolta n° 551 Registrata il 19.12.2018, al n.ro 16336 Serie
1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte
d'Appello di Palermo in data 28.12.2018 con il n° 1/2018
Resistente
Oggetto: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO PER
[...]
CP_3 MEDIANTE DEPOSITO TELAMATICO A SEGUITO DELLA
TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC DEL 27.12.2024 DEL
SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente, per effetto della malattia professionale contratta, ha riportato un danno biologico nella misura del 16%.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura prevista CP_1
per legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.700,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e che distrae in favore dell'Avv. Claudia Spotorno.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate con CP_1
separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi a questo Tribunale, l' chiedendo di “accertare e CP_1
dichiarare ….che il ricorrente è affetto, sin dalla data della domanda amministrativa, da malattia professionale contratta a causa della esposizione ad amianto, IPA e sostanze nocive tipiche del settore marittimo così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate, con menomazione certamente superiore ai 10 punti già riconosciuti” e conseguentemente condannare l'Istituto assicurativo, previo accertamento di un grado di inabilità mediante ctu, al pagamento dell'indennizzo in capitale o in rendita.
Ha dedotto di avere lavorato dal 1970 al 1999 quale meccanico e saldatore navale presso la Fincantieri di Palermo e per tali motivi di essere stato esposto all'amianto e agli agenti chimici tipici dell'ambiente lavorativo, come peraltro riconosciuto dall' . CP_1
A causa e per effetto delle lavorazioni e dell'ambiente lavorativo, in assenza delle idonee misure di prevenzione, il ricorrente ha contratto un carcinoma squamocellulare della laringe associato a “Diffuso ispessimento dell'interstizio polmonare” e deficit respiratorio.
E' stato sottoposto ad intervento di laringectomia parziale, a trattamento farmacologico, logopedico nonché radiante con conseguente afonia, disfagia, odinofagia…. A seguito di denuncia di malattia professionale l' ha CP_1
riconosciuto una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 10% liquidando il relativo indennizzo.
Proposta opposizione ai sensi dell'art. 104 del DPR 1124/1965, il ricorso è rimasto privo di riscontro.
Da qui il presente procedimento.
L' , ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ammettendo di avere CP_1
riconosciuto il ricorrente esposto al rischio di amianto, giusta certificazione in suo possesso, ha chiesto il rigetto della domanda atteso che, riconosciuta la malattia professionale contratta, che rientra tra quelle non tabellate, lista I Gruppo 6, ha ritenuto congrua la valutazione compiuta con la quale è stato riconosciuto un danno biologico del 10%.
La causa è stata istruita mediante ctu medico legale.
Il CTU, assunto l'incarico, ha depositato relazione, previo invio alle parti della bozza e dopo avere dato risposta alle osservazioni critiche dell' . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il procuratore del ricorrente ha depositato note di trattazione in sostituzione dell'udienza insistendo nelle conclusioni rassegnate alla luce della ctu.
La causa quindi viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo avere preso atto dell'intervenuto riconoscimento da parte dell' dell'esposizione al rischio amianto, giusta CP_1
certificazione in atti, ha proceduto alla valutazione del danno biologico.
Ha dedotto:“ Nel caso in specie, al ricorrente veniva diagnosticato un tumore della laringe: affezione il cui trattamento di elezione è rappresentato dall'approccio chirurgico con successiva radioterapia laringe per eliminare eventuali residui di tessuto neoplastico. Se invece il tumore laringe è esteso o ha già colpito i linfonodi va trattato con radioterapia laringe e chemioterapia. In alcuni casi di stadio particolarmente avanzato la laringe deve essere estirpata attraverso laringectomia, che rimuove completamente il cancro.
Nella fattispecie il ricorrente è stato sottoposto ad emilaringectomia e successivo trattamento radioterapico;
i successivi follow-up hanno escluso la presenza di metastasi e/o recidive.
Per tale motivo alla valutazione del danno biologico dai sanitari dell' è CP_1
stato valutato nella misura del 10% relativo alla voce tabellare cod. 131:
“Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e o chirurgico locale radicale”.
Valutazione nella fattispecie non condivisibile in quanto deve intendersi per trattamento radicale l'exeresi locale o distrettuale della massa tumorale con interruzione presuntiva del processo neoplastico. Il giudizio di interruzione deve ovviamente integrare il dato generale epidemiologico sulla scorta non solo del trattamento chirurgico ma dall'insieme delle prestazioni antitumorali messe in atto nell'immediatezza o a distanza di tempo. Sempre ai fini della valutazione della menomazione la percentuale prevista ritiene efficace radicare il trattamento quando il tempo medio atteso di vita libera da malattia invalidante è affidabilmente superiore a cinque anni. La percentuale massima tiene, altresì, conto del disagio e del pregiudizio conseguente a follow up, a seconda del tipo e della frequenza degli accertamenti, degli esiti anatomici del trattamento, nonché del coinvolgimento psicologico correlato alla positività. Nella fattispecie, in atto, non sono ancora trascorsi i cinque anni di assenza di malattia per potere parlare di guarigione clinica che incide negativamente sulle aspettative di vita del ricorrente in assenza di dati certi della prognosi ed inoltre la valutazione non tiene conto dei postumi legati alla scarsa qualità della voce di conversazione con insorgenza di facile stancabilità durante la conversazione prolungata che interferisce nelle relazioni personali.
Alla luce di quanto sopra esposto appare idoneo il riferimento al cod. 133
“neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore ai 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia, compresi gli effetti della terapia”
, che sulla scorta di quanto rilevato determina un danno biologico pari al 16%, dalla data di visita dell' ". CP_1
Anche le osservazioni dell' hanno trovato plausibile risposta nella CP_1
relazione, avendo il CTU chiarito che la voce "131" "Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e o chirurgico locale radicale", con correlato danno biologico del 10% non tiene conto del carcinoma diagnosticato al paziente, atteso che il "trattamento radicale l'exeresi locale o distrettuale della massa tumorale con interruzione presuntiva del processo neoplastico" fa riferimento a quello che possono essere chirurgica comporta la risoluzione della malattia>>.
"Nel caso in esame poi ai fini della valutazione della menomazione la percentuale prevista ritiene efficace radicare il trattamento quando il tempo medio atteso di vita libera da malattia invalidante è affidabilmente superiore a cinque anni. La percentuale massima tiene, altresì, conto del disagio e del pregiudizio conseguente a follow up, a seconda del tipo e della frequenza degli accertamenti, degli esiti anatomici del trattamento, nonché del coinvolgimento psicologico correlato alla positività….nel caso in questione la valutazione del danno è stata effettuata in epoca precoce rispetto a quelli che sono gli indici prognostici infatti il tasso complessivo di sopravvivenza relativa a 5 anni per i pazienti con cancro laringeo è del 61%".
Ha concluso la sua relazione riconoscendo un danno biologico pari al 16% con decorrenza dalla data di valutazione (21.10.2023). CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
(v. relazione in atti).
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della rendita per il grado di invalidità riconosciuto pari al 16% e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento di essa. CP_1
Le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano al minimo della tariffa di cui al DM 55/2014 e del DM 147/2022, con un riduzione del 30% per assenza di questioni di fatto e di diritto nonché per la serialità della causa.
Stante l'istanza in atti, le spese si distraggono in favore del procuratore, antistatario.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 27.12.2024.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 602/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo nella piazza F. C.F._1
Chopin n.13 presso lo studio dell'avvocato Claudia Spotorno che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. -Sede di Palermo -
[...] P.IVA_1
in persona del suo per la Sicilia, legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Cacioppo, giusta procura generale alle liti in Notar del 18.12.2018, Persona_1
Repertorio n° 711, Raccolta n° 551 Registrata il 19.12.2018, al n.ro 16336 Serie
1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte
d'Appello di Palermo in data 28.12.2018 con il n° 1/2018
Resistente
Oggetto: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO PER
[...]
CP_3 MEDIANTE DEPOSITO TELAMATICO A SEGUITO DELLA
TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC DEL 27.12.2024 DEL
SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente, per effetto della malattia professionale contratta, ha riportato un danno biologico nella misura del 16%.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura prevista CP_1
per legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.700,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e che distrae in favore dell'Avv. Claudia Spotorno.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate con CP_1
separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi a questo Tribunale, l' chiedendo di “accertare e CP_1
dichiarare ….che il ricorrente è affetto, sin dalla data della domanda amministrativa, da malattia professionale contratta a causa della esposizione ad amianto, IPA e sostanze nocive tipiche del settore marittimo così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate, con menomazione certamente superiore ai 10 punti già riconosciuti” e conseguentemente condannare l'Istituto assicurativo, previo accertamento di un grado di inabilità mediante ctu, al pagamento dell'indennizzo in capitale o in rendita.
Ha dedotto di avere lavorato dal 1970 al 1999 quale meccanico e saldatore navale presso la Fincantieri di Palermo e per tali motivi di essere stato esposto all'amianto e agli agenti chimici tipici dell'ambiente lavorativo, come peraltro riconosciuto dall' . CP_1
A causa e per effetto delle lavorazioni e dell'ambiente lavorativo, in assenza delle idonee misure di prevenzione, il ricorrente ha contratto un carcinoma squamocellulare della laringe associato a “Diffuso ispessimento dell'interstizio polmonare” e deficit respiratorio.
E' stato sottoposto ad intervento di laringectomia parziale, a trattamento farmacologico, logopedico nonché radiante con conseguente afonia, disfagia, odinofagia…. A seguito di denuncia di malattia professionale l' ha CP_1
riconosciuto una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 10% liquidando il relativo indennizzo.
Proposta opposizione ai sensi dell'art. 104 del DPR 1124/1965, il ricorso è rimasto privo di riscontro.
Da qui il presente procedimento.
L' , ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ammettendo di avere CP_1
riconosciuto il ricorrente esposto al rischio di amianto, giusta certificazione in suo possesso, ha chiesto il rigetto della domanda atteso che, riconosciuta la malattia professionale contratta, che rientra tra quelle non tabellate, lista I Gruppo 6, ha ritenuto congrua la valutazione compiuta con la quale è stato riconosciuto un danno biologico del 10%.
La causa è stata istruita mediante ctu medico legale.
Il CTU, assunto l'incarico, ha depositato relazione, previo invio alle parti della bozza e dopo avere dato risposta alle osservazioni critiche dell' . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il procuratore del ricorrente ha depositato note di trattazione in sostituzione dell'udienza insistendo nelle conclusioni rassegnate alla luce della ctu.
La causa quindi viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo avere preso atto dell'intervenuto riconoscimento da parte dell' dell'esposizione al rischio amianto, giusta CP_1
certificazione in atti, ha proceduto alla valutazione del danno biologico.
Ha dedotto:“ Nel caso in specie, al ricorrente veniva diagnosticato un tumore della laringe: affezione il cui trattamento di elezione è rappresentato dall'approccio chirurgico con successiva radioterapia laringe per eliminare eventuali residui di tessuto neoplastico. Se invece il tumore laringe è esteso o ha già colpito i linfonodi va trattato con radioterapia laringe e chemioterapia. In alcuni casi di stadio particolarmente avanzato la laringe deve essere estirpata attraverso laringectomia, che rimuove completamente il cancro.
Nella fattispecie il ricorrente è stato sottoposto ad emilaringectomia e successivo trattamento radioterapico;
i successivi follow-up hanno escluso la presenza di metastasi e/o recidive.
Per tale motivo alla valutazione del danno biologico dai sanitari dell' è CP_1
stato valutato nella misura del 10% relativo alla voce tabellare cod. 131:
“Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e o chirurgico locale radicale”.
Valutazione nella fattispecie non condivisibile in quanto deve intendersi per trattamento radicale l'exeresi locale o distrettuale della massa tumorale con interruzione presuntiva del processo neoplastico. Il giudizio di interruzione deve ovviamente integrare il dato generale epidemiologico sulla scorta non solo del trattamento chirurgico ma dall'insieme delle prestazioni antitumorali messe in atto nell'immediatezza o a distanza di tempo. Sempre ai fini della valutazione della menomazione la percentuale prevista ritiene efficace radicare il trattamento quando il tempo medio atteso di vita libera da malattia invalidante è affidabilmente superiore a cinque anni. La percentuale massima tiene, altresì, conto del disagio e del pregiudizio conseguente a follow up, a seconda del tipo e della frequenza degli accertamenti, degli esiti anatomici del trattamento, nonché del coinvolgimento psicologico correlato alla positività. Nella fattispecie, in atto, non sono ancora trascorsi i cinque anni di assenza di malattia per potere parlare di guarigione clinica che incide negativamente sulle aspettative di vita del ricorrente in assenza di dati certi della prognosi ed inoltre la valutazione non tiene conto dei postumi legati alla scarsa qualità della voce di conversazione con insorgenza di facile stancabilità durante la conversazione prolungata che interferisce nelle relazioni personali.
Alla luce di quanto sopra esposto appare idoneo il riferimento al cod. 133
“neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore ai 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia, compresi gli effetti della terapia”
, che sulla scorta di quanto rilevato determina un danno biologico pari al 16%, dalla data di visita dell' ". CP_1
Anche le osservazioni dell' hanno trovato plausibile risposta nella CP_1
relazione, avendo il CTU chiarito che la voce "131" "Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e o chirurgico locale radicale", con correlato danno biologico del 10% non tiene conto del carcinoma diagnosticato al paziente, atteso che il "trattamento radicale l'exeresi locale o distrettuale della massa tumorale con interruzione presuntiva del processo neoplastico" fa riferimento a quello che possono essere chirurgica comporta la risoluzione della malattia>>.
"Nel caso in esame poi ai fini della valutazione della menomazione la percentuale prevista ritiene efficace radicare il trattamento quando il tempo medio atteso di vita libera da malattia invalidante è affidabilmente superiore a cinque anni. La percentuale massima tiene, altresì, conto del disagio e del pregiudizio conseguente a follow up, a seconda del tipo e della frequenza degli accertamenti, degli esiti anatomici del trattamento, nonché del coinvolgimento psicologico correlato alla positività….nel caso in questione la valutazione del danno è stata effettuata in epoca precoce rispetto a quelli che sono gli indici prognostici infatti il tasso complessivo di sopravvivenza relativa a 5 anni per i pazienti con cancro laringeo è del 61%".
Ha concluso la sua relazione riconoscendo un danno biologico pari al 16% con decorrenza dalla data di valutazione (21.10.2023). CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
(v. relazione in atti).
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della rendita per il grado di invalidità riconosciuto pari al 16% e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento di essa. CP_1
Le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano al minimo della tariffa di cui al DM 55/2014 e del DM 147/2022, con un riduzione del 30% per assenza di questioni di fatto e di diritto nonché per la serialità della causa.
Stante l'istanza in atti, le spese si distraggono in favore del procuratore, antistatario.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 27.12.2024.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente