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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3643/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio sopra indicato avente ad oggetto: opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022,
promosso da:
RA AL C.F.: , nata ad [...], il [...], ivi C.F._1
residente in [...], int. 3, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Dante 52, presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANA DI MARIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
- opponente contro
C.F.: , in persona del Ministro e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede legale in Roma (RM), Via Arenula n. 70;
-opposto e contro c.f.: Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Panico 4; CP_2
- opposta in esito all'udienza di discussione dell'8.4.2025, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 22.9.2023 ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato -emesso dal GIP di questo Tribunale in data 4.9.2023 e comunicato in pari data- dalla stessa depositato in data 20.4.2023 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 2097/2023 R.G.N.R e n. 416/2023 R.G.GIP in cue essa è parte offesa.
Ha esposto che il GIP ha dichiarato inammissibile la predetta istanza motivando che “la dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, le indicazioni di reddito relative all'anno 2021, non già all'anno 2022, posto che, alla data della presentazione dell'istanza, non erano ancora aperti e decorsi
i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022”.
Ha lamentato che nell'ambito del medesimo procedimento penale il proprio padre è stato invece ammesso al patrocinio a spese dello nonostante avesse indicato il reddito 2022 e che il giudice Pt_2
avrebbe dovuto chiedere di integrare l'istanza con la specificazione dei redditi dell'anno 2021, anziché dichiarare inammissibile l'istanza, tenuto conto inoltre che essa è percettrice del solo reddito di cittadinanza e non è obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi.
Ha chiesto quindi la revoca del decreto opposto e per l'effetto l'ammissione al chiesto beneficio.
L' si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_2
La causa è stata infine rimessa all'udienza di discussione dell'8.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in cui è stata assunta in decisione con riserva di deposito della sentenza, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ult.co.
c.p.c..
***
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di gg. 20 dalla comunicazione del provvedimento impugnato (atteso che il giorno 10.9.2023 cadeva di domenica).
Va poi dichiarata la contumacia del . Controparte_1
Sempre in limine va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_2
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente osservato che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione deve essere notificato all'amministrazione finanziaria, parte necessaria del procedimento, e non anche al , diversamente da quanto Controparte_1
previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti attività espletate nei giudizi civili
e penali, del quale il medesimo deve essere notiziato, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 CP_1 pagina 2 di 4 del 2002, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto della procedura.” (Cassazione penale sez.
IV, 20/09/2022, n.39024; conf. Cass. 5806/22; Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516).
Nel merito l'opposizione è infondata.
In fatto l'opponente ha presentato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data
20.4.2023 il che implica che l'annualità di riferimento dei redditi da indicare a norma dell'art. 76 co. 1
e dell'art. 79 co. 1 lett. c) DPR 115/2002 fosse quella relativa anno 2021, atteso che a quella data non era ancora maturato (né scaduto) il termine annuale di presentazione della dichiarazione dei redditi
2022 (v.Cassazione penale sez. IV, 08/04/2025, n.15460; conf. Cassazione penale sez. IV, 06/11/2024,
n.43738).
Sul punto il S.C. ha infatti precisato (v. anche Cassazione penale sez. IV, 12/03/2024, n.16875) che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che,
a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento.”, precisando in motivazione che “L'art.76 D.P.R. n. 115/2002, nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente, così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane, Rv. 246698) e tale dato di certezza non potrebbe negarsi all'ultima dichiarazione effettivamente presentata.”.
L'opponente, invece, nella propria istanza di ammissione ex art. 78 DPR 115/2002 nulla ha dichiarato in ordine al reddito prodotto nell'anno 2021 limitandosi ad indicare il reddito prodotto nel 2022 quando ancora il relativo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non ancora era maturato, dichiarando, peraltro, di avere percepito € 6.384 da “lavoro dipendente” (e non a titolo di reddito di cittadinanza come asserito nell'odierno ricorso).
Ciò posto, si deve rilevare che per principio giurisprudenziale del S.C. (v. Cassazione penale sez. IV,
30/09/2020, n.29458) “In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile l'istanza priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, poiché non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, né la stessa può essere successivamente integrata, ostandovi il disposto dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione,
pagina 3 di 4 permanendo, in ogni caso la possibilità di presentare una nuova istanza adeguatamente formulata e documentata.”
D'altra parte nel momento in cui il richiedente deposita l'istanza assume, a norma dell'art. 79 DPR cit., non solo l'obbligo della “specifica determinazione del reddito complessivo valutabile” (che non può quindi essere indicato in modo generico), ma anche l'obbligo di comunicare fino alla definizione del processo tutte le variazioni reddituali, sia che rilevino ai fini della soglia di cui all'art. 76 cit., sia che non rilevino a tal fine (v. Cassazione civile sez. VI, 25/03/2022, n.9727).
Giova inoltre evidenziare che il S.C. ha altresì precisato (v. Cassazione civile sez. II, 16/01/2024,
n.1712) che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale
e di quella dei suoi familiari, a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del
d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario”.
Alla luce dei superiori principi il giudice non era tenuto in alcun modo a chiedere l'integrazione della documentazione ai fini del reddito 2021.
Il ricorso va quindi rigettato.
Considerata la reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, nel giudizio iscritto al n. 3643/2023 R.G., così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 17.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio sopra indicato avente ad oggetto: opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022,
promosso da:
RA AL C.F.: , nata ad [...], il [...], ivi C.F._1
residente in [...], int. 3, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Dante 52, presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANA DI MARIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
- opponente contro
C.F.: , in persona del Ministro e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede legale in Roma (RM), Via Arenula n. 70;
-opposto e contro c.f.: Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Panico 4; CP_2
- opposta in esito all'udienza di discussione dell'8.4.2025, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 22.9.2023 ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato -emesso dal GIP di questo Tribunale in data 4.9.2023 e comunicato in pari data- dalla stessa depositato in data 20.4.2023 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 2097/2023 R.G.N.R e n. 416/2023 R.G.GIP in cue essa è parte offesa.
Ha esposto che il GIP ha dichiarato inammissibile la predetta istanza motivando che “la dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, le indicazioni di reddito relative all'anno 2021, non già all'anno 2022, posto che, alla data della presentazione dell'istanza, non erano ancora aperti e decorsi
i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022”.
Ha lamentato che nell'ambito del medesimo procedimento penale il proprio padre è stato invece ammesso al patrocinio a spese dello nonostante avesse indicato il reddito 2022 e che il giudice Pt_2
avrebbe dovuto chiedere di integrare l'istanza con la specificazione dei redditi dell'anno 2021, anziché dichiarare inammissibile l'istanza, tenuto conto inoltre che essa è percettrice del solo reddito di cittadinanza e non è obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi.
Ha chiesto quindi la revoca del decreto opposto e per l'effetto l'ammissione al chiesto beneficio.
L' si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_2
La causa è stata infine rimessa all'udienza di discussione dell'8.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in cui è stata assunta in decisione con riserva di deposito della sentenza, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ult.co.
c.p.c..
***
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di gg. 20 dalla comunicazione del provvedimento impugnato (atteso che il giorno 10.9.2023 cadeva di domenica).
Va poi dichiarata la contumacia del . Controparte_1
Sempre in limine va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_2
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente osservato che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione deve essere notificato all'amministrazione finanziaria, parte necessaria del procedimento, e non anche al , diversamente da quanto Controparte_1
previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti attività espletate nei giudizi civili
e penali, del quale il medesimo deve essere notiziato, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 CP_1 pagina 2 di 4 del 2002, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto della procedura.” (Cassazione penale sez.
IV, 20/09/2022, n.39024; conf. Cass. 5806/22; Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516).
Nel merito l'opposizione è infondata.
In fatto l'opponente ha presentato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data
20.4.2023 il che implica che l'annualità di riferimento dei redditi da indicare a norma dell'art. 76 co. 1
e dell'art. 79 co. 1 lett. c) DPR 115/2002 fosse quella relativa anno 2021, atteso che a quella data non era ancora maturato (né scaduto) il termine annuale di presentazione della dichiarazione dei redditi
2022 (v.Cassazione penale sez. IV, 08/04/2025, n.15460; conf. Cassazione penale sez. IV, 06/11/2024,
n.43738).
Sul punto il S.C. ha infatti precisato (v. anche Cassazione penale sez. IV, 12/03/2024, n.16875) che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che,
a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento.”, precisando in motivazione che “L'art.76 D.P.R. n. 115/2002, nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente, così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane, Rv. 246698) e tale dato di certezza non potrebbe negarsi all'ultima dichiarazione effettivamente presentata.”.
L'opponente, invece, nella propria istanza di ammissione ex art. 78 DPR 115/2002 nulla ha dichiarato in ordine al reddito prodotto nell'anno 2021 limitandosi ad indicare il reddito prodotto nel 2022 quando ancora il relativo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non ancora era maturato, dichiarando, peraltro, di avere percepito € 6.384 da “lavoro dipendente” (e non a titolo di reddito di cittadinanza come asserito nell'odierno ricorso).
Ciò posto, si deve rilevare che per principio giurisprudenziale del S.C. (v. Cassazione penale sez. IV,
30/09/2020, n.29458) “In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile l'istanza priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, poiché non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, né la stessa può essere successivamente integrata, ostandovi il disposto dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione,
pagina 3 di 4 permanendo, in ogni caso la possibilità di presentare una nuova istanza adeguatamente formulata e documentata.”
D'altra parte nel momento in cui il richiedente deposita l'istanza assume, a norma dell'art. 79 DPR cit., non solo l'obbligo della “specifica determinazione del reddito complessivo valutabile” (che non può quindi essere indicato in modo generico), ma anche l'obbligo di comunicare fino alla definizione del processo tutte le variazioni reddituali, sia che rilevino ai fini della soglia di cui all'art. 76 cit., sia che non rilevino a tal fine (v. Cassazione civile sez. VI, 25/03/2022, n.9727).
Giova inoltre evidenziare che il S.C. ha altresì precisato (v. Cassazione civile sez. II, 16/01/2024,
n.1712) che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale
e di quella dei suoi familiari, a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del
d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario”.
Alla luce dei superiori principi il giudice non era tenuto in alcun modo a chiedere l'integrazione della documentazione ai fini del reddito 2021.
Il ricorso va quindi rigettato.
Considerata la reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, nel giudizio iscritto al n. 3643/2023 R.G., così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 17.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
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