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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci
All'udienza del 17 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 15737/2024 + 43310/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Cristiano Parte_1
Annunziata
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio degli avv.ti Alberto CP_1
Giuseppe Bolognesi, Riccardo Cocola, Giuseppe Stracuzzi e Marta Moroni
e
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio degli Controparte_2
avv.ti Massimiliano Biolchini, Vincenzo Di Gennaro, Edoardo M. Ceracchi, Daniele De Melio e
Nicolò Crespi
OGGETTO: licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.04.2024, adiva il Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento comminato dalla convenuta al ricorrente in data 03.10.2023 perché ritorsivo o, in subordine, perché privo di giustificato motivo oggettivo;
per l'effetto chiedeva di condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni mensili dal licenziamento alla reintegra, quantificate sulla base della retribuzione mensile globale di fatto di € 4.317,50, oltre gli accessori di legge;
in subordine chiedeva di condannare la convenuta ai sensi dell'art. 18 comma IV o, in ulteriore subordine ai sensi del comma V l. n. 300/70; in ogni caso chiedeva di condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 54.221,44 oltre gli accessori di legge,
pagina 1 di 17 a titolo di restituzione delle somme indebitamente trattenute in busta paga dal maggio 2012 al licenziamento.
Deduceva che la convenuta era una società esercente attività di distribuzione all'ingrosso e commercio plurimarca di computer e software;
di essere stato assunto il 04.04.2000 dalla convenuta con contratto a tempo indeterminato con inquadramento al 1° livello ccnl Commercio con qualifica di impiegato e adibizione alle mansioni di “responsabile commerciale affiliati LL”; che dette mansioni consistevano nella ricerca e stipula di nuovi contratti di franchising, gestione dei rapporti con i franchisee di cui era il referente, effettuazione di visite periodiche nei negozi affiliati finalizzate alla promozione di nuovi prodotti e verifica dell'andamento dei punti vendita e raccolta degli ordini di acquisto;
di aver svolto inizialmente dette mansioni nelle regioni Umbria, Lazio, Molise, Campania,
Puglia Calabria e Sicilia;
che oltre al ricorrente vi era un altro responsabile commerciale affiliati
LL, il sig. , che operava su Toscana ed Emilia Romagna;
che nel 2007 la Persona_1 convenuta inseriva altri due responsabili commerciali affiliati LL per l'area centro nord, i sig.ri e;
che sempre nel 2007 veniva assunto un ulteriore Account Manager Parte_2 Parte_3
Franchising, il sig. cui venivano assegnate le regioni Sicilia, Puglia, Calabria e Parte_4
Basilicata; che al ricorrente venivano assegnate le regioni Marche, Abruzzo e parte della Toscana;
che improvvisamente dal maggio 2012 la convenuta applicava al ricorrente delle ingiustificate detrazioni in busta paga, asseritamente volte al pagamento di una “quota acquisto” per l'autovettura aziendale datagli in uso;
di aver più volte contestato tali detrazioni, che nel tempo erano aumentate di importo, in corrispondenza del progressivo cambio delle autovetture aziendali date in uso al ricorrente;
che in conseguenza delle lamentele così sollevate, il 26.07.2023 era stato raggiunto dalla comunicazione ex art. 7 comma 1 l. n. 604/66, trasmessa dalla convenuta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, avente ad oggetto la richiesta di convocazione per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento;
che tale procedura si concludeva con esito negativo il 02.10.2023; che il
03.10.2023 la convenuta gli comunicava il licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo rappresentato da “una più complessiva riorganizzazione della Divisione Franchising […] la società ha deciso di assegnare il presidio sugli affiliati LL alla forza vendite già in organico. Per l'effetto, la Business Unit Account Franchising cui è addetto il lavoratore viene interamente soppressa”; di aver tempestivamente impugnato il licenziamento perché nullo e illegittimo;
che il recesso datoriale era motivato da finalità ritorsive a fronte delle contestazioni del ricorrente avverso le ritenute operate in busta paga;
che il licenziamento era altresì illegittimo perché privo di giustificato motivo oggettivo;
che l'asserita riorganizzazione aziendale aveva determinato unicamente il licenziamento del ricorrente;
che tutti gli altri account manager franchising erano rimasti a lavorare presso la convenuta. Svolte articolate pagina 2 di 17 considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Deduceva che nel 2012 in un contesto di crisi economica il cda della resistente aveva deciso un ridimensionamento del parco autovetture;
che era stata così proposta al ricorrente la revoca dell'uso promiscuo dell'auto e il riconoscimento del controvalore economico del fringe benefit teorico in busta paga;
che il ricorrente, per ragioni di convenienza personale, aveva insistito per poter continuare a utilizzare l'autovettura aziendale anche a fini personali;
che a seguito di trattativa svolta direttamente con l' il ricorrente aveva ottenuto di mantenere l'uso a condizione però di farsi Controparte_3 carico del 50% del costo di noleggio;
che il 16.04.2012 il ricorrente aveva dunque firmato “PER
PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE” un accordo individuale che stabiliva quanto segue: “dal mese di maggio 2012, non Le verrà più assoggettato il fringe benefit per l'uso autovettura nel cedolino paga, bensì Le verrà addebitata fattura comprensiva di Iva per il riaddebito del 50% del canone di noleggio”; che l'addebito del 50% del costo di noleggio dell'auto aziendale era frutto di un preciso accordo tra le parti;
che per effetto dell'accordo se da un lato il ricorrente si era visto applicare una trattenuta in busta paga a partire dal mese di maggio 2012, dall'altro era venuta meno la tassazione sul fringe benefit teorico che in precedenza veniva applicata sulla retribuzione;
che il ricorrente non aveva mosso alcuna lamentela al riguardo, né in forma verbale né tantomeno in forma scritta;
che le trattenute così operate in busta paga erano legittime;
in subordine eccepiva la prescrizione quinquennale;
che il licenziamento per gmo del ricorrente era legittimo;
che dal 2022 il business principale di CP_1
costituito dalla distribuzione di prodotti IT, aveva subito una forte contrazione con ricaduta sugli utili aziendali;
che nel 2023 si erano deteriorati i rapporti con OM AL e la resistente aveva dovuto cessato di distribuirne i prodotti, con conseguente e repentino crollo del fatturato (-84 milioni nel 2023 rispetto al 2022); che sempre nel 2023 la resistente era stata progressivamente esclusa dal circuito delle vendite online su che tutto ciò aveva determinato un forte calo di fatturato, rendendo CP_4 insostenibile la situazione economico finanziaria dell'azienda; che dall'estate del 2023 la resistente aveva avviato una serie di azioni volte a ridurre in maniera massiccia i costi di produzione;
che in tale contesto di riorganizzazione aziendale, la ove operava il ricorrente, era stata Controparte_5
ritenuta una funzione ormai inutile e non necessaria alla razionale ed efficiente gestione del business
d'impresa; che la resistente aveva valutato che l'azione commerciale sugli affiliati al franchising
LL potesse essere svolta altrettanto efficacemente dalla forza vendite del canale B2B, ossia dai venditori già presenti sul territorio appartenenti alla Divisione Commercial;
che presa la decisione di sopprimere la la resistente era riuscita a ricollocare solo tre dei quattro Controparte_5
pagina 3 di 17 commerciali addetti a tale unità; che il sig. , che già svolgeva anche il ruolo parallelo di Parte_3 sales B2B nella sua zona di competenza ( (Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria), era stato CP_5
definitivamente ricollocato nella divisione B2B; che il sig. in precedenza responsabile Parte_5
per il sud AL, era stato ricollocato nella Divisione Commercial come venditore Controparte_5
B2B, in sostituzione del collega Sales Account della Sicilia, assente per una grave Persona_2
malattia e poi deceduto;
che il sig. , Account LL della Lombardia, del Nord Est e Parte_2
di parte del centro AL, era stato ricollocato come Sales Account B2B della Lombardia, in sostituzione del dipendente , che aveva comunicato l'intenzione di andare in Persona_3
pensione entro fine anno;
che i dipendenti, così ricollocati, risiedevano già nelle zone rimaste scoperte
(il sig. in Sicilia, il sig. in Lombardia), e potevano quindi svolgere l'attività di Pt_4 Pt_2
venditori B2B in quelle aree senza cambiare residenza e senza variazioni significative in termini di costi a carico dell'azienda per trasferimenti e/o trasferte;
che la ricollocazione del ricorrente era invece risultata impossibile per mancanza di posizioni vacanti;
che pertanto la resistente il 03.10.2023 aveva comminato il licenziamento al ricorrente per soppressione della posizione ricoperta;
che il sig. non è stato più sostituito;
che successivamente al licenziamento del ricorrente, la resistente Parte_1
aveva effettuato altri tagli al personale, riducendo di 27 unità le risorse del personale;
che la maggior parte delle cessazioni erano intervenute a seguito della chiusura definitiva di 8 ( Genova, Parte_6
Brescia, Livorno, Bologna, Torino, Catania, Foggia e Peschiera Borromeo); che il 28.12.2023 era stata soppressa anche la Business Unit IN con conseguente licenziamento per gmo del Responsabile della stessa, sig. , le cui mansioni erano state ridistribuite tra il personale rimasto;
Persona_4
che oltre ai licenziamenti e alle risoluzioni consensuali, si erano verificate anche 9 dimissioni volontarie di lavoratori che non erano stati in alcun modo sostituiti;
che nonostante l'importante riduzione dei costi e la razionalizzazione delle strutture organizzative aziendali, non era CP_1
riuscita a sanare la situazione di crisi economica e finanziaria;
che il 15.05.2023 aveva presentato al
Tribunale di Milano domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi ex artt. 37, comma
I, 40 e 44, comma I del Codice della Crisi di Impresa;
che il piano di risanamento della resistente si basava principalmente sulla proposta di acquisto vincolante e irrevocabile presentata da;
Parte_7 che il progetto, subordinato all'autorizzazione del Giudice delegato, prevedeva la stipula di un contratto di affitto-ponte del ramo di azienda, con successiva cessione vera e propria;
che l'obiettivo di era di utilizzare la liquidità in entrata per sistemare i conti nell'ambito di una procedura di CP_1
concordato preventivo e al contempo ripartire con una struttura più snella e un modello di business maggiormente efficiente e profittevole, basato sulla distribuzione dei soli brand di proprietà di pagina 4 di 17 e delle società ad essa collegate (Vivobike, Termozeta, Mediacom). Svolte considerazioni in CP_1
diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, stante il disconoscimento di firma, veniva disposta ctu calligrafica per verificare l'attribuibilità al ricorrente delle firme apposte in calce e a margine dell'accordo sottoscritto in data 16.04.2012; indi venivano escussi i testi.
Con successivo ricorso depositato il 26.11.2024, adiva il GL Parte_1
chiedendo che, in conseguenza e per effetto della declaratoria di nullità, o in subordine di annullamento del licenziamento del 03.10.2023, venisse accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi trasferito automaticamente e direttamente il suo rapporto di lavoro in capo alla Controparte_6 ex art. 2112 Cod. Civ. a decorrere dal 01.07.2024 data di cessione presso quest'ultima del
[...]
ramo di azienda della costituito dalla Business Unit relativa alla distribuzione IT, con Controparte_1
tutte le conseguenze normative ed economiche di legge;
per l'effetto chiedeva di estendere in solido alla le domande di condanne già formulate nel primo ricorso nei confronti Controparte_6
di . CP_1
Deduceva che solo nel corso del primo giudizio era venuto a conoscenza che aveva CP_1 effettuato una cessione di ramo d'azienda di 91 dipendenti alla;
che il ramo d'azienda Parte_7 ceduto era costituito dalla Business Unit relativa alla distribuzione IT, nell'ambito della quale rientrava il ricorrente in qualità di “responsabile commerciale affiliati LL”, al pari di altri dipendenti i cui rapporti di lavoro erano passati direttamente in capo alla ex art. 2112 Controparte_6
Cod. Civ. per effetto di detta cessione di ramo di azienda;
che anche il ricorrente rientrava nell'ambito di tale ramo di azienda ceduto. Svolte considerazioni in diritto concludeva chiedendo la riunione dei giudizi e l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Si costituiva quindi che, preliminarmente si opponeva alla riunione e chiedeva la CP_1
sospensione del secondo procedimento ex art. 295 cpc. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Deduceva che il contratto di affitto di ramo d'azienda tra e era CP_1 Controparte_6
stato stipulato in data 24 giugno 2024, ossia dopo nove mesi il licenziamento del ricorrente;
che la
[...]
alla quale era adibito l'odierno ricorrente, non era stata oggetto del trasferimento Controparte_5 del ramo d'azienda perché all'epoca dell'affitto risultava ormai soppressa da molti mesi. Ciò premesso, insisteva per il rigetto. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda;
in subordine Controparte_2
chiedeva di accertare e dichiarare che era tenuta a manlevare e tenere indenne ATM e, per CP_1
l'effetto, condannare a rimborsare ad ATM ogni e qualsivoglia importo che la stessa fosse CP_1
tenuta a corrispondere al Ricorrente.
pagina 5 di 17 All'udienza del 17 marzo 2025 veniva disposta la riunione dei procedimenti;
indi, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Sul recesso datoriale.
Con lettera del 3 ottobre 2023 la resistente ha comunicato al ricorrente il licenziamento per gmo consistente nella soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal sig. Cocuzzella.
Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sulla organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore (Cass.
n. 24882 del 2017).
Incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva,
l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore all'interno dell'azienda.
Peraltro secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, e ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato. Il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art.
pagina 6 di 17 41 Cost. (cfr. Cass. n. 15400/2020; in senso conforme ex multis Cass. n. n. 15401/2020; Cass. n.
10699/2019; Cass. n. 9127/2018; Cass. n. 25201/2016.)
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d. repéchage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore (cfr. Cass. n. 12101/ 2016, Cass. n.
5592/ 2016; conf. Cass. 160 del 2017 e Cass. 23789/2019). Si è precisato che grava sul datore di lavoro, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, l'onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. n. 4509 del 2016); ciò in quanto la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, qualora questi svolgeva ordinariamente in modo promiscuo mansioni inferiori, oltre quelle soppresse, sussiste a carico del datore di lavoro l'obbligo di repéchage anche in ordine alle mansioni inferiori (Cass. n.13379 del 2017).
Con la pronuncia nr. 10435 del 2018 la Cassazione ha chiarito che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" previsto dall'art. 18, comma 7, st. lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repéchage"); fermo l'onere della prova che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della I. n. 604 del 1966, la "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso”.
Con la conseguenza che ove il giudice accerti il requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento", previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del
2012, applica la tutela reintegratoria di cui al comma 4 del medesimo art. 18.
Sul punto deve rammentarsi che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 59 del 2021 ha censurato il comma 7 dell'art. 18 l. n. 300/70 nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”, invece che “applica altresì” la tutela reintegratoria. Invero il principio di eguaglianza risulta violato se la reintegrazione, in caso di licenziamenti economici, è prevista come facoltativa,
pagina 7 di 17 mentre è obbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, quando il fatto che li ha determinati è manifestatamente insussistente. Non si giustifica quindi un diverso trattamento riservato ai licenziamenti economici, nonostante la più incisiva connotazione dell'inesistenza del fatto, indicata dal legislatore come “manifesta”.
Calando nel caso in esami i principi giurisprudenziali sopra illustrati deve ritenersi che è insindacabile l'opportunità della riorganizzazione aziendale adottata da di sopprimere l'intera CP_1 [...]
(Franchising LL), cui era addetto il ricorrente, ridistribuendo le funzioni da Controparte_5
questi svolte ai territory sales.
L'espletata istruttoria ha evidenziato sia l'effettiva soppressione della BU Account LL
Franchising, sia che il licenziamento del ricorrente non è stato l'unico atto adottato per riorganizzare l'azienda, in quanto la resistente ha fornito la prova di un processo di riorganizzazione dell'impresa consistito in una contrazione dell'attività aziendale, realizzata mediante una lunga serie di interventi finalizzati al taglio dei costi, anche attraverso la riduzione del personale.
Co Siffatta riorganizzazione è stata avviata a fine settembre 2023, con la soppressione dapprima della e l'assegnazione della gestione dei negozi LL affiliati all'omonimo Controparte_5
franchising ai sales territory;
quindi la riorganizzazione aziendale è proseguita nei mesi immediatamente successivi (al licenziamento del ricorrente del 3 ottobre 2023) con la riduzione dei punti vendita (otto dei quali sono stati chiusi) e, ancora con la soppressione a dicembre Parte_8
2023 della Unit IN.
Il teste ha riferito: “ sono dirigente di che è controllata dalla Testimone_1 Controparte_7 resistente. Ho lavorato presso la resistente fino al 30 settembre 2024 quando c'è stato il passaggio di ramo d'azienda. Adr. Sono stato assunto dalla resistente nel 2001 e da ultimo sono stato Direttore amministrativo e finanziario della società. Adr. Io non avevo rapporti diretti con la BU account
LL, conosco il ricorrente che rammento operava in questa BU dove curava i rapporti con gli affiliati in franchising. Confermo il cap 36 della memoria, preciso che conosco bene le ragioni che hanno portato la resistente alla riorganizzazione aziendale che ha portato alla soppressione della
[...]
, nonché alla soppressione di 8 oltre che ad una progressiva Controparte_5 Parte_6
riduzione delle risorse, passata da 180 dipendenti del 2021 agli attuali 26 dipendenti. Confermo il cap.
39 della memoria. Confermo il cap. 40 della memoria, mi pare che anche il sig. fosse subentrato Pt_3
ad altro collaboratore per la funzione commerciale. Sul cpa. 41 sono a conoscenza di questa comunicazione che non ho però gestito io e che non mi ha visto tra i destinatari. Voglio precisare che conoscevo il contenuto di questa nota, che mi viene mostrata sul monitor dalla Giudice sub doc. 18, perché avevo partecipato alle riunioni e comunque in generale ero stato coinvolto nel processo di
pagina 8 di 17 riorganizzazione che era in atto in azienda. Confermo il cap. 42 della memoria. Confermo il cap. 52, confermo il cap. 55. Confermo il cap. 58 della memoria. Adr. La era originariamente una CP_1
sola società, al 1° luglio 2024 è stato effettuato un affitto di ramo di azienda denominato Distribuzione alla società , che è una società controllata dalla . Preciso che detto Controparte_6 CP_8
affitto di ramo di azienda è stato effettuato con contestuale sottoscrizione di un contratto di acquisto irrevocabile di detto ramo di azienda, che si perfezionerà entro un anno dalla sottoscrizione (giugno
2025). Successivamente in data 20.09.2024 con decorrenza 1.10.24 è stato sottoscritto un affitto di ramo di azienda relativo alla restante parte della con la società , CP_1 Controparte_7 controllata al 100% dalla stessa Preciso che si tratta di un'operazione che si colloca CP_1 all'interno del concordato aziendale. Adr. Il ramo della Distribuzione comprende sostanzialmente la distribuzione diretta di marchi riconducibili ai principali Vendor del settore dell'informatica. Con
l'affitto di questo ramo di azienda sono passati 91 dipendenti alla . Adr. Controparte_6
Invece il ramo di azienda affittato a riguarda la commercializzazione dei Controparte_7
prodotti a marchio e Termozeta, che sono marchi riconducibili al perimetro Parte_9
aziendale di Qui sono passati i dipendenti restanti, che mi pare fossero 27 o 28. Voglio CP_1
precisare che dal 20.09.24 ad oggi ci sono stati diversi dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni. Preciso quindi che queste dimissioni sono successive all'affitto di ramo di azienda a . Adr. I sig.ri , e sono attualmente in forza Controparte_7 Pt_3 Pt_4 Pt_2
alla e quindi sono passati con il primo affitto del ramo di azienda. Preciso Controparte_6 che il 15.05.24 la ha presentato domanda di concordato preventivo e l'affitto del ramo di CP_1 azienda del 1° luglio 2024 si colloca all'interno di questa domanda di concordato. Adr. Sicuramente sulla domanda di concordato preventivo si è iniziato a lavorare circa un mese prima della presentazione della domanda. Voglio precisare che nel 2022 la resistente ha iniziato a registrare un fortissimo calo di fatturato che anche in seguito al generale aumento di costi, soprattutto quelli finanziari, rendeva la struttura e in generale l'esercizio di impresa organizzato in quel modo anti economico. Ed è già nel 2022 che il management aziendale prende coscienza di riorganizzare profondamente l'azienda. Adr. Sicuramente i primi atti di questa riorganizzazione sono stati quelli di non commercializzare più alcuni canali, ad esempio una delle prime decisioni è stata quella di non vendere più al cliente La riorganizzazione aziendale ha riguardato sia di abbandonare alcuni CP_4
canali di vendita, sia a iniziare i processi che hanno portato alla chiusura di filiali e in generale di riduzione di personale. Poi nel 2023 la ha registrato un fortissimo calo del 50% di fatturato CP_1 rispetto al 2022, emorragia che è continuata anche all'inizio del 2024, situazione che ha determinato
l'azienda a ricorrere a strumenti di crisi dell'impresa.”
pagina 9 di 17 Il teste ha riferito: “Sono attualmente dipendente di;
adr Parte_2 Controparte_6
prima lavoravo presso la resistente ed ero Account Manager e curavo la parte territoriale del
Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Adr. Ricordo che a luglio 2023 la resistente mi ha comunicato che avrei sostituito il sig. che era un responsabile di area di parte della Persona_3
Lombardia. Con la sostituzione di ho seguito sia i suoi clienti dell'area commerciale e 9 Persona_3 affiliati dell'area che avevo prima. Adr. Voglio precisare che prima quando seguivo Triveneto,
Lombardia e Emilia Romagna curavo circa 80 affiliati. Poi di questi me ne sono rimasti 9. Quelli che ho perso sono stati invece distribuiti agli agenti di zona. Confermo il cap. 36 della memoria;
confermo il cap. 37 Viene mostrato al teste il doc. 18 della resistente e il teste dichiara: “ricordo che la resistente ci ha fatto questa comunicazione . ul cap. 52 ricordo che dopo il licenziamento del ricorrente, i franchising che curava lui sono stati distribuiti agli agenti di zona del Lazio. Sul cap. 55 confermo che
8 e so che parte del Parte_10 Parte_6
personale di queste filiali è stato licenziato . Confermo il cap. 58 della memoria. Adr. Attualmente in
sono Territory sale, ossia venditore di zona;
seguo le province di Lecco, Controparte_6
Como, Sondrio e Varese. Adr. Ricordo che anche il ricorrente era in Datamatic Account Manager per il canale franchising per Lazio, Toscana, Puglia, Molise e Campania e Umbria e Abruzzo. Adr. Il ricorrente non ha mai operato per la zona della Lombardia e nel nord AL. So che in passato ha operato per il Sud AL, sempre per il settore Franchising, dal 2000 fino a quando è stato assunto
non ricordo l'anno. Adr. Non sono stati licenziati altri dipendenti con funzioni di Account Pt_4
Manager dalla ” CP_1
Il teste ha riferito: “sono dipendente di dove sono Direttore Testimone_2 Controparte_6
Vendite; Adr. Sono stato dipendente di fino al 30.06.2024 dove ero Direttore Commerciale, CP_1
conosco il ricorrente che rammento che era Account sulla linea franchising. Confermo il cap. 36 e rammento che oltre che operare come Account su franchising si occupava di tutte le zone Pt_3 commerciali , preciso che il franchising e' intesa come una zona commerciale . Confermo il cap. 37 della memoria . Confermo il cap. 38. Preciso che i sig.ri , e lavorano tutti Pt_3 Pt_4 Pt_2
attualmente con me in . Adr. Io dal 1° luglio 2023, a causa delle Controparte_6
riorganizzazioni interne in ho assunto la Direzione Commerciale di tutte le zone CP_1
commerciali, compreso il franchising, che prima non seguivo sebbene ero Direttore commerciale di altra zona dedicata (retail). Adr. Gli account welcome sono stati soppressi nell'ambito di un piano complesso di riorganizzazione aziendale. Nello specifico le 4 figure degli account su franchising sono stati tutti soppressi. Di questi 4 solo il ricorrente è stato licenziato, perché gli altri come ho sopra detto hanno sostituito altri dipendenti. Adr. Il franchising che curava il ricorrente, dopo il suo licenziamento
pagina 10 di 17 è stato affidato ai dipendenti/agenti che seguivano la stessa zona del ricorrente. Confermo il cap. 55 e preciso che io mi sono occupato dei ricordo che già nel 2022 la ha messo in Parte_6 CP_1
atto un piano di riduzione dei costi totali, tra cui anche quello dei dipendenti. Così ricordo che si è deciso di non sostituire i dipendenti che andavano in pensione o che cambiavano il lavoro e si distribuiva a chi rimaneva il loro lavoro. Ricordo che i sono rientrati in questo piano, Parte_6
ricordo che queste filiali erano in perdita e rammento che la chiusura di queste filiali è avvenuta tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024. Ricordo che alcuni dipendenti sono stati ricollocati, ma la maggior parte di essi sono stati licenziati. Confermo il cap. 58, la Uniti IN è stata soppressa nel
2023, verso la fine. Voglio aggiungere che sono stati soppressi anche altri ruoli di dipendenti che andavano in pensione e che non sono stati sostituiti e le loro mansioni sono state ridistribuite.
Aggiungo che il numero di risorse della si è ridotto drammaticamente dal 2022 al primo CP_1 semestre 2024. Preciso che dal 1° luglio 2024 l'azienda della resistente è stata ceduta in parte, alla
. Adr. So che la è una società controllata della Controparte_6 Controparte_7 resistente. Adr. Non so se c'è stato un affitto di ramo di azienda dalla a CP_1 Controparte_7
. Teste “sono attualmente dipendente di;
primo
[...] Parte_3 Controparte_6
operavo in da dicembre 2001 ed ero Account Welcome, ricordo che gestivo la parte relativa CP_1
a Piemonte, liguria, Valle D'Aosta e Sardegna e gestivo anche la Toscana e alcune province della
Lombardia (Como, Sondrio e Lecco). Curavo il settore Franchising. Da ottobre 2019 ho dismesso le zone della Toscana, della Sardegna, di Como, Sondrio e Lecco e ho tenuto per la parte franchising
Piemonte e Liguria e ho gestito come territory (ossia venditore su tutti i dealer) la Valle D'Aosta,
Torino e Cuneo. Preciso che come territory ho sostituito un agente che doveva forse andare in pensione: la collega che ho sostituito era . Ricordo i sig.ri e che erano Persona_5 Pt_4 Pt_2
Account Franchising. Ricordo che lavorava in Sicilia come Account e anche per la Puglia e la Pt_4
Calabria. Ricordo che poi ha sostituito che è venuto a mancare Confermo che Pt_4 Per_2
come Account Franchising operava in Lombardia e Triveneto e parte dell'Emilia Romagna, e Pt_2
ha poi sostituito il sale account . Ricordo che il ricorrente operava come account Persona_3
Franchising su Lazio, Marche, Campania e Abruzzo, mi pare. Dopo il licenziamento del ricorrente, i franchising sono stati seguiti sostanzialmente dai territory locali. Sul cap. 55 so che alcuni Pt_6
sono stati chiusi dalla ma no so il numero esatto. Sul cap. 58 so che alcuni ruoli della
[...] CP_1
Unit IN sono stati dati ad altri, ma non è stata esattamente soppressa questa Unit. Adr. Ricordo che era il responsabile della Unit IN;
dopo il suo licenziamento ricordo Persona_4 che ci sono state altre persone, rammento che il nome Unit printing non c'era più ma c'erano altre persone che compravano le stampanti. Ricordo che è venuta a mancare la figura di per la Per_4
pagina 11 di 17 parte di consulenza con noi account. Preciso che la Unit printing la gestiva , quando lui è Per_4
andato via è cessata tendenzialmente la Unit IN. Adr. Io ora sono territory e non sono più account manager;
io sono territory da ottobre 2019 anche se ho continuato a gestire i franchising della mia zona. Da luglio 2023 è stato sostanzialmente tolto il ruolo di account manager;
ricordo che eravamo 4 account manager, ossia io, il ricorrente, e . Adr. Solo il ricorrente è stato Pt_4 Pt_2
licenziato. Adr. Da allora la funzione Franchising è stata seguita dai territory. Credo che le zone di
e Cocuzzella siano stati assegnati ai territory locali. Voglio precisare che in questo Pt_4 Pt_2
cambio i sig.ri e hanno mantenuto il loro franchising e si sono anche occupati dei Pt_4 Pt_2 dealer classici. Adr. Dopo luglio 2023 in azienda non c'è più stato un venditore dedicato esclusivamente al franchising.Viene mostrato al teste il doc. 18 allegato al fascicolo di parte resistente, il teste dichiara: “ricordo questa comunicazione, quindi la data della soppressione degli account manager è stata settembre 2023”.
Le deposizioni sono tutte convergenti nel riferire che nel settembre 2023 la ha soppresso la CP_1
BU Account LL franchising, ridistribuendo ai territory sales le funzioni di franchising prima svolte dall'unità soppressa.
Detta BU franchising era composta da quattro account LL (ossia il ricorrente, il sig. , il Pt_3
sig. e il sig. ; i testi hanno tutti riferito che le 4 figure degli account su franchising Pt_2 Pt_4
sono state soppresse e che di questi 4 solo il ricorrente è stato licenziato perchè gli altri hanno sostituito altri dipendenti.
Appaiono sul punto particolarmente attendibili le deposizioni dei testi e , in quanto ex Pt_2 Pt_3
colleghi del ricorrente, i quali svolgevano fino a settembre 2023 le funzioni di account LL.
Ebbene hanno entrambi confermato la soppressione della BU franchising e hanno spiegato di essere stati ricollocati in altri ruoli, continuando ad operare però sui i medesimi ambiti territoriali: teste
: “Ricordo che a luglio 2023 la resistente mi ha comunicato che avrei sostituito il sig. Pt_2
che era un responsabile di area di parte della Lombardia. Con la sostituzione di Persona_3
ho seguito sia i suoi clienti dell'area commerciale e 9 affiliati dell'area che avevo prima. Persona_3
Adr. Voglio precisare che prima quando seguivo Triveneto, Lombardia e Emilia Romagna curavo circa 80 affiliati. Poi di questi me ne sono rimasti 9. Quelli che ho perso sono stati invece distribuiti agli agenti di zona.”.
Teste : “Curavo il settore Franchising. Da ottobre 2019 ho dismesso le zone della Toscana, della Pt_3
Sardegna, di Como, Sondrio e Lecco e ho tenuto per la parte franchising Piemonte e Liguria e ho gestito come territory (ossia venditore su tutti i dealer) la Valle D'Aosta, Torino e Cuneo. Preciso che come territory ho sostituito un agente che doveva forse andare in pensione: la collega che ho sostituito
pagina 12 di 17 era . Ricordo i sig.ri e che erano Account Franchising. Ricordo che Persona_5 Pt_4 Pt_2
lavorava in Sicilia come Account e anche per la Puglia e la Calabria. Ricordo che poi Pt_4 Pt_4
ha sostituito che è venuto a mancare. Confermo che come Franchising Per_2 Pt_2 CP_5 operava in Lombardia e Triveneto e parte dell'Emilia Romagna, e ha poi sostituito il sale account
. Da luglio 2023 è stato sostanzialmente tolto il ruolo di account manager;
ricordo che Persona_3
eravamo 4 account manager, ossia io, il ricorrente, e . Adr. Solo il ricorrente è stato Pt_4 Pt_2 licenziato. Adr. Da allora la funzione Franchising è stata seguita dai territory… Dopo luglio 2023 in azienda non c'è più stato un venditore dedicato esclusivamente al franchising”.
Dunque dalle risultanze istruttorie emerge che la (franchising) è stata Controparte_5
effettivamente soppressa nel mese di settembre 2023 con ridistribuzione della gestione dei negozi in franchising ai sales territory secondo un criterio di competenza territoriale;
che i sig.ri , e Pt_3 Pt_2 sono stati ricollocati grazie all'esistenza di posizioni vacanti di sales territory nelle relative aree Pt_4 di competenza all'epoca dei fatti, senza che ciò comportasse variazioni significative in termini di costi a carico di per trasferimenti e/o trasferte CP_1
Proprio il dedotto collegamento territoriale appare sufficientemente rispettoso del principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., cui deve attenersi la parte datoriale nella scelta del lavoratore da licenziare in caso di posizioni omogenee.
Sul punto deve osservarsi che seppure la giurisprudenza ha ritenuto di poter fare riferimento ai criteri di cui all'art. 5 l. n. 223/91 per individuare in concreto i criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta conforme ai dettami di correttezza e buona fede, tuttavia non può escludersi l'utilizzabilità di altri criteri, purchè non arbitrari, ma improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati. Tra i criteri in questione possono annoverarsi quello del maggior costo della retribuzione, il minor rendimento lavorativo e le condizioni economiche complessive di ciascun lavoratore, in quanto oggettivamente enucleabili tra fatti riferibili alla comune esperienza con riguardo alla qualità e alle condizioni personali del lavoratore;
inoltre tali criteri si prestano, ciascuno di essi ed anche in concorso tra loro, alla elaborazione di una graduatoria e quindi consentono, su basi oggettive una comparazione tra tutti i lavoratori interessati dalla riduzione dell'organico in quanto assegnati a posizioni fungibili.
Diversamente da quanto si verifica nei licenziamenti collettivi, la Suprema Corte ha affermato che qualora la ristrutturazione aziendale sia riferita ad una specifica unità produttiva, contestualmente soppressa, non è illegittima la decisione aziendale di limitare agli addetti della predetta unità la platea dei lavoratori colpiti da licenziamento, ove risulti l'effettiva impossibilità di utile collocazione nell'assetto organizzativo dell'impresa, non sussistendo alcun automatismo nell'applicazione dei criteri pagina 13 di 17 di scelta previsti dall'art. 5 l. n. 223/91, laddove manchi una effettiva scelta tra il personale omogeneo e fungibile (cfr. Cass. n. 22672/2018)
Nel concreto e sono stati quindi preferiti al ricorrente nella ricollocazione su posti Pt_2 Pt_4
disponibili nelle proprie aree di competenza proprio perché ciò non avrebbe comportato trasferimenti e/o trasferte, né aumenti di costi per l'azienda. Quanto al sig. , questi già da epoca precedente al Pt_3
settembre 2023 svolgeva la funzione di sales territory, avendo sostituito altra collega assente;
con la soppressione della BU franchising egli ha quindi mantenuto le sole funzioni di territory sales già svolte in precedenza. Sicchè la sua posizione non appare omogenea al ricorrente.
In assenza di altri posizioni vacanti di sales territory, il ricorrente è stato invece licenziato per l'impossibilità di essere ricollocato in altri posti.
Ora, l'impossibilità di repechage appare sufficientemente dimostrata dalla contrazione aziendale realizzata dalla resistente a partire da settembre 2023 e proseguita nei mesi successivi. Come riferito dal teste , la “riorganizzazione aziendale che ha portato alla soppressione della Tes_1 CP_5
, nonché alla soppressione di 8 oltre che ad una progressiva riduzione delle
[...] Parte_6 risorse, passata da 180 dipendenti del 2021 agli attuali 26 dipendenti.”
La riduzione di organico e la documentata assenza di nuove assunzioni nei sei mesi successivi al licenziamento del ricorrente, sono elementi di prova sufficienti per ritenere verosimile l'inesistente di posizioni vacanti ove ricollocare il sig. ; dunque l'impossibilità di repechage. Parte_1
Giova al riguardo rammentare che l'obbligo di repechage deve essere limitato alle ipotesi di disponibilità di posti di lavoro;
peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, avendo la parte datoriale l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di repechage, si è ritenuto che, trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro abbia sostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale.
In sostanza, sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 27792 del 2017).
Nel caso in scrutinio, alla luce dei rilievi istruttori sopra evidenziati, appare sufficientemente dimostrata l'impossibilità per di ricollocare il ricorrente. CP_1
Ne consegue che devono pertanto escludersi profili di illegittimità del licenziamento per gmo comminato al ricorrente dalla resistente il 3 ottobre 2023.
pagina 14 di 17 Siffatti rilievi impongono peraltro di escludere la lamentata natura ritorsiva del recesso datoriale.
Invero per l'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass.
n. 5555 del 2011).
L'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 10047 del 2004, 18283 del 2010).
Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo o della giusta causa, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo.
Ora, la nullità dell'atto per motivo illecito unico e determinante presuppone la deduzione da parte del lavoratore di elementi specifici tali da far ritenere, con sufficiente certezza, che il recesso sia stato originato dall'intento di rappresaglia a fronte di rivendicazioni del lavoratore inerenti i propri diritti nascenti dal rapporto, ovvero a resistenze a fronte di pretese datoriali palesemente illegittime, ovvero di reazione a legittime iniziative del dipendente volte a far valere anche giudizialmente diritti propri (o di persone a lui legate e accomunate nella reazione datoriale). Insomma, si è sempre alla presenza di comportamenti attivi od omissivi del lavoratore, qualificati come legittimi a fronte dei quali il datore licenzia e il suo atto è l'ingiusta e/o arbitraria reazione quale unica ragione al comportamento legittimo del dipendente.
Nel caso in esame, l'accertata sussistenza di un gmo del licenziamento esclude che lo stesso possa rilevare quale atto d'arbitrio del datore di lavoro.
Peraltro il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova circa le asserite lamentele che lo stesso avrebbe sollevato negli anni e che avrebbero determinato la a licenziarlo perché il CP_1
protestava avverso le ritenute operate in busta paga sin dal 2012 a titolo di quota acquisto Parte_1
pagina 15 di 17 autovettura.
Sul punto non sono infatti state allegate missive o email trasmesse dal ricorrente ai suoi referenti e preposti aziendali.
Infine l'esito della disposta ctu calligrafica ha tolto qualsiasi respiro alla tesi paventata dal ricorrente, visto che le trattenute operate sul suo stipendio erano conseguenti all'accordo con la resistente, sottoscritto per accettazione dal ricorrente il 16.04.2012. Costituendosi in giudizio la ha CP_1
allegato (doc. 1) una comunicazione , sottoscritta per presa visione e accettazione dal ricorrente, avente ad oggetto “fatturazione uso autovettura ai fini personali”, dal seguente tenore: “a decorrere dal mese di maggio 2012 […] Le verrà addebitata fattura comprensiva di Iva per il riaddebito del 50% del canone di noleggio”.
Le conclusioni della ctu calligrafica, che appare congruamente motivata, evidenziano che sono attribuibili al ricorrente tutte e tre le firme a nome del sig. , apposte sul predetto documento. Parte_1
Siffatte conclusioni della ctu calligrafica impongono peraltro di escludere l'illegittima delle trattenute applicate sullo stipendio del ricorrente, in quanto risultano essere frutto di un accordo tra le parti, che l'istante ha accettato per iscritto.
Pertanto l'esistenza di tale accordo rende infondate le pretese differenze retributive, pari ad €
54.221,44, , vantate dal ricorrente a titolo di restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla resistente a titolo di quota del 50% del canone di noleggio.
Da ultimo deve rilevarsi che tale accordo appare valido , perché avente a oggetto diritti disponibili del lavoratore il quale, pur di continuare a fruire di un benefit non dovuto quale l'auto aziendale, ha liberamente accettato di sostenere una parte del relativo costo.
Sul trasferimento d'azienda.
E' pacifico che il contratto di affitto di ramo d'azienda tra e CP_1 Controparte_2
è stato stipulato il 24.06.2024, quindi diversi mesi dopo il licenziamento intimato al ricorrente il
[...]
03.10.2023.
Ora, l'accertata legittimità del recesso datoriale esclude la sussistenza del diritto del ricorrente ad essere reintegrato in . Controparte_6
Giova al riguardo rilevare che l'istante non lamenta una violazione dell'art. 2112 co. IV c.c., ossia che il vero motivo del recesso intimatogli da risiederebbe nel trasferimento d'azienda - ma si CP_1 limita a chiedere l'applicazione dell'art. 2112, comma 1, c.c., a norma del quale “in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti
i diritti che ne derivano”.
Ad abundantiam, mette conto rilevare che il trasferimento in esame ha riguardato un solo ramo e non pagina 16 di 17 l'intera azienda. Le resistenti hanno invero dedotto che sono stati trasferiti ad i 95 Controparte_6
dipendenti appartenenti al Ramo Distribuzione ITC;
sono invece rimasti in i 32 dipendenti CP_1
adibiti alle linee di business relativi ai brand di proprietà di CP_1
Ora, non vi è prova che il ricorrente avesse fatto parte del ramo ceduto;
la circostanza è contestata.
Peraltro, dall'espletata istruttoria, sopra esaminata, è emerso che egli prestava servizio nella
[...]
che è stata soppressa a settembre 2023. Dunque la la non Controparte_5 Controparte_5 esisteva più, quando si è concretizzato il trasferimento, e non è entrata a far parte dell'affitto di ramo ad
ATM.
Quanto al fatto che gli ex colleghi del ricorrente, sig.ri , e siano passati a Pt_2 Pt_4 Pt_3 [...]
, deve osservarsi che ciò è conseguente alla ricollocazione dei medesimi che la resistente CP_6
era riuscita a realizzare, assegnando loro ai posti vacanti di sales territory. Ciò non si è CP_1
C invece realizzato per il ricorrente, che quindi non è mai passato alla divisione Distribuzione .
Si impone pertanto l'integrale rigetto del ricorso.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte ricorrente deve essere condannata a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Altresì il ricorrente va condannato al pagamento delle spese peritali della ctu calligrafica, liquidate come da separato decreto.
Pqm
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO.
CONDANNA LA PARTE RICORRENTE A RIFONDERE ALLA PARTE RESISTENTE
LE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN € 4.000,00 PER COMPENSI DI CP_1
AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
CONDANNA ALTRESI' LA PARTE RICORRENTE A RIFONDERE ALLA PARTE
RESISTENTE LE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN Controparte_2
€ 2.500,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL
15%, IVA E CPA.
PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO DELLA PARTE RICORRENTE LE SPESE
PERITALI LIQUIDATE COME DA SEPARATO DECRETO.
Roma, 17 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci
All'udienza del 17 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 15737/2024 + 43310/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Cristiano Parte_1
Annunziata
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio degli avv.ti Alberto CP_1
Giuseppe Bolognesi, Riccardo Cocola, Giuseppe Stracuzzi e Marta Moroni
e
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio degli Controparte_2
avv.ti Massimiliano Biolchini, Vincenzo Di Gennaro, Edoardo M. Ceracchi, Daniele De Melio e
Nicolò Crespi
OGGETTO: licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.04.2024, adiva il Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento comminato dalla convenuta al ricorrente in data 03.10.2023 perché ritorsivo o, in subordine, perché privo di giustificato motivo oggettivo;
per l'effetto chiedeva di condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni mensili dal licenziamento alla reintegra, quantificate sulla base della retribuzione mensile globale di fatto di € 4.317,50, oltre gli accessori di legge;
in subordine chiedeva di condannare la convenuta ai sensi dell'art. 18 comma IV o, in ulteriore subordine ai sensi del comma V l. n. 300/70; in ogni caso chiedeva di condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 54.221,44 oltre gli accessori di legge,
pagina 1 di 17 a titolo di restituzione delle somme indebitamente trattenute in busta paga dal maggio 2012 al licenziamento.
Deduceva che la convenuta era una società esercente attività di distribuzione all'ingrosso e commercio plurimarca di computer e software;
di essere stato assunto il 04.04.2000 dalla convenuta con contratto a tempo indeterminato con inquadramento al 1° livello ccnl Commercio con qualifica di impiegato e adibizione alle mansioni di “responsabile commerciale affiliati LL”; che dette mansioni consistevano nella ricerca e stipula di nuovi contratti di franchising, gestione dei rapporti con i franchisee di cui era il referente, effettuazione di visite periodiche nei negozi affiliati finalizzate alla promozione di nuovi prodotti e verifica dell'andamento dei punti vendita e raccolta degli ordini di acquisto;
di aver svolto inizialmente dette mansioni nelle regioni Umbria, Lazio, Molise, Campania,
Puglia Calabria e Sicilia;
che oltre al ricorrente vi era un altro responsabile commerciale affiliati
LL, il sig. , che operava su Toscana ed Emilia Romagna;
che nel 2007 la Persona_1 convenuta inseriva altri due responsabili commerciali affiliati LL per l'area centro nord, i sig.ri e;
che sempre nel 2007 veniva assunto un ulteriore Account Manager Parte_2 Parte_3
Franchising, il sig. cui venivano assegnate le regioni Sicilia, Puglia, Calabria e Parte_4
Basilicata; che al ricorrente venivano assegnate le regioni Marche, Abruzzo e parte della Toscana;
che improvvisamente dal maggio 2012 la convenuta applicava al ricorrente delle ingiustificate detrazioni in busta paga, asseritamente volte al pagamento di una “quota acquisto” per l'autovettura aziendale datagli in uso;
di aver più volte contestato tali detrazioni, che nel tempo erano aumentate di importo, in corrispondenza del progressivo cambio delle autovetture aziendali date in uso al ricorrente;
che in conseguenza delle lamentele così sollevate, il 26.07.2023 era stato raggiunto dalla comunicazione ex art. 7 comma 1 l. n. 604/66, trasmessa dalla convenuta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, avente ad oggetto la richiesta di convocazione per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento;
che tale procedura si concludeva con esito negativo il 02.10.2023; che il
03.10.2023 la convenuta gli comunicava il licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo rappresentato da “una più complessiva riorganizzazione della Divisione Franchising […] la società ha deciso di assegnare il presidio sugli affiliati LL alla forza vendite già in organico. Per l'effetto, la Business Unit Account Franchising cui è addetto il lavoratore viene interamente soppressa”; di aver tempestivamente impugnato il licenziamento perché nullo e illegittimo;
che il recesso datoriale era motivato da finalità ritorsive a fronte delle contestazioni del ricorrente avverso le ritenute operate in busta paga;
che il licenziamento era altresì illegittimo perché privo di giustificato motivo oggettivo;
che l'asserita riorganizzazione aziendale aveva determinato unicamente il licenziamento del ricorrente;
che tutti gli altri account manager franchising erano rimasti a lavorare presso la convenuta. Svolte articolate pagina 2 di 17 considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Deduceva che nel 2012 in un contesto di crisi economica il cda della resistente aveva deciso un ridimensionamento del parco autovetture;
che era stata così proposta al ricorrente la revoca dell'uso promiscuo dell'auto e il riconoscimento del controvalore economico del fringe benefit teorico in busta paga;
che il ricorrente, per ragioni di convenienza personale, aveva insistito per poter continuare a utilizzare l'autovettura aziendale anche a fini personali;
che a seguito di trattativa svolta direttamente con l' il ricorrente aveva ottenuto di mantenere l'uso a condizione però di farsi Controparte_3 carico del 50% del costo di noleggio;
che il 16.04.2012 il ricorrente aveva dunque firmato “PER
PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE” un accordo individuale che stabiliva quanto segue: “dal mese di maggio 2012, non Le verrà più assoggettato il fringe benefit per l'uso autovettura nel cedolino paga, bensì Le verrà addebitata fattura comprensiva di Iva per il riaddebito del 50% del canone di noleggio”; che l'addebito del 50% del costo di noleggio dell'auto aziendale era frutto di un preciso accordo tra le parti;
che per effetto dell'accordo se da un lato il ricorrente si era visto applicare una trattenuta in busta paga a partire dal mese di maggio 2012, dall'altro era venuta meno la tassazione sul fringe benefit teorico che in precedenza veniva applicata sulla retribuzione;
che il ricorrente non aveva mosso alcuna lamentela al riguardo, né in forma verbale né tantomeno in forma scritta;
che le trattenute così operate in busta paga erano legittime;
in subordine eccepiva la prescrizione quinquennale;
che il licenziamento per gmo del ricorrente era legittimo;
che dal 2022 il business principale di CP_1
costituito dalla distribuzione di prodotti IT, aveva subito una forte contrazione con ricaduta sugli utili aziendali;
che nel 2023 si erano deteriorati i rapporti con OM AL e la resistente aveva dovuto cessato di distribuirne i prodotti, con conseguente e repentino crollo del fatturato (-84 milioni nel 2023 rispetto al 2022); che sempre nel 2023 la resistente era stata progressivamente esclusa dal circuito delle vendite online su che tutto ciò aveva determinato un forte calo di fatturato, rendendo CP_4 insostenibile la situazione economico finanziaria dell'azienda; che dall'estate del 2023 la resistente aveva avviato una serie di azioni volte a ridurre in maniera massiccia i costi di produzione;
che in tale contesto di riorganizzazione aziendale, la ove operava il ricorrente, era stata Controparte_5
ritenuta una funzione ormai inutile e non necessaria alla razionale ed efficiente gestione del business
d'impresa; che la resistente aveva valutato che l'azione commerciale sugli affiliati al franchising
LL potesse essere svolta altrettanto efficacemente dalla forza vendite del canale B2B, ossia dai venditori già presenti sul territorio appartenenti alla Divisione Commercial;
che presa la decisione di sopprimere la la resistente era riuscita a ricollocare solo tre dei quattro Controparte_5
pagina 3 di 17 commerciali addetti a tale unità; che il sig. , che già svolgeva anche il ruolo parallelo di Parte_3 sales B2B nella sua zona di competenza ( (Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria), era stato CP_5
definitivamente ricollocato nella divisione B2B; che il sig. in precedenza responsabile Parte_5
per il sud AL, era stato ricollocato nella Divisione Commercial come venditore Controparte_5
B2B, in sostituzione del collega Sales Account della Sicilia, assente per una grave Persona_2
malattia e poi deceduto;
che il sig. , Account LL della Lombardia, del Nord Est e Parte_2
di parte del centro AL, era stato ricollocato come Sales Account B2B della Lombardia, in sostituzione del dipendente , che aveva comunicato l'intenzione di andare in Persona_3
pensione entro fine anno;
che i dipendenti, così ricollocati, risiedevano già nelle zone rimaste scoperte
(il sig. in Sicilia, il sig. in Lombardia), e potevano quindi svolgere l'attività di Pt_4 Pt_2
venditori B2B in quelle aree senza cambiare residenza e senza variazioni significative in termini di costi a carico dell'azienda per trasferimenti e/o trasferte;
che la ricollocazione del ricorrente era invece risultata impossibile per mancanza di posizioni vacanti;
che pertanto la resistente il 03.10.2023 aveva comminato il licenziamento al ricorrente per soppressione della posizione ricoperta;
che il sig. non è stato più sostituito;
che successivamente al licenziamento del ricorrente, la resistente Parte_1
aveva effettuato altri tagli al personale, riducendo di 27 unità le risorse del personale;
che la maggior parte delle cessazioni erano intervenute a seguito della chiusura definitiva di 8 ( Genova, Parte_6
Brescia, Livorno, Bologna, Torino, Catania, Foggia e Peschiera Borromeo); che il 28.12.2023 era stata soppressa anche la Business Unit IN con conseguente licenziamento per gmo del Responsabile della stessa, sig. , le cui mansioni erano state ridistribuite tra il personale rimasto;
Persona_4
che oltre ai licenziamenti e alle risoluzioni consensuali, si erano verificate anche 9 dimissioni volontarie di lavoratori che non erano stati in alcun modo sostituiti;
che nonostante l'importante riduzione dei costi e la razionalizzazione delle strutture organizzative aziendali, non era CP_1
riuscita a sanare la situazione di crisi economica e finanziaria;
che il 15.05.2023 aveva presentato al
Tribunale di Milano domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi ex artt. 37, comma
I, 40 e 44, comma I del Codice della Crisi di Impresa;
che il piano di risanamento della resistente si basava principalmente sulla proposta di acquisto vincolante e irrevocabile presentata da;
Parte_7 che il progetto, subordinato all'autorizzazione del Giudice delegato, prevedeva la stipula di un contratto di affitto-ponte del ramo di azienda, con successiva cessione vera e propria;
che l'obiettivo di era di utilizzare la liquidità in entrata per sistemare i conti nell'ambito di una procedura di CP_1
concordato preventivo e al contempo ripartire con una struttura più snella e un modello di business maggiormente efficiente e profittevole, basato sulla distribuzione dei soli brand di proprietà di pagina 4 di 17 e delle società ad essa collegate (Vivobike, Termozeta, Mediacom). Svolte considerazioni in CP_1
diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, stante il disconoscimento di firma, veniva disposta ctu calligrafica per verificare l'attribuibilità al ricorrente delle firme apposte in calce e a margine dell'accordo sottoscritto in data 16.04.2012; indi venivano escussi i testi.
Con successivo ricorso depositato il 26.11.2024, adiva il GL Parte_1
chiedendo che, in conseguenza e per effetto della declaratoria di nullità, o in subordine di annullamento del licenziamento del 03.10.2023, venisse accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi trasferito automaticamente e direttamente il suo rapporto di lavoro in capo alla Controparte_6 ex art. 2112 Cod. Civ. a decorrere dal 01.07.2024 data di cessione presso quest'ultima del
[...]
ramo di azienda della costituito dalla Business Unit relativa alla distribuzione IT, con Controparte_1
tutte le conseguenze normative ed economiche di legge;
per l'effetto chiedeva di estendere in solido alla le domande di condanne già formulate nel primo ricorso nei confronti Controparte_6
di . CP_1
Deduceva che solo nel corso del primo giudizio era venuto a conoscenza che aveva CP_1 effettuato una cessione di ramo d'azienda di 91 dipendenti alla;
che il ramo d'azienda Parte_7 ceduto era costituito dalla Business Unit relativa alla distribuzione IT, nell'ambito della quale rientrava il ricorrente in qualità di “responsabile commerciale affiliati LL”, al pari di altri dipendenti i cui rapporti di lavoro erano passati direttamente in capo alla ex art. 2112 Controparte_6
Cod. Civ. per effetto di detta cessione di ramo di azienda;
che anche il ricorrente rientrava nell'ambito di tale ramo di azienda ceduto. Svolte considerazioni in diritto concludeva chiedendo la riunione dei giudizi e l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Si costituiva quindi che, preliminarmente si opponeva alla riunione e chiedeva la CP_1
sospensione del secondo procedimento ex art. 295 cpc. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Deduceva che il contratto di affitto di ramo d'azienda tra e era CP_1 Controparte_6
stato stipulato in data 24 giugno 2024, ossia dopo nove mesi il licenziamento del ricorrente;
che la
[...]
alla quale era adibito l'odierno ricorrente, non era stata oggetto del trasferimento Controparte_5 del ramo d'azienda perché all'epoca dell'affitto risultava ormai soppressa da molti mesi. Ciò premesso, insisteva per il rigetto. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda;
in subordine Controparte_2
chiedeva di accertare e dichiarare che era tenuta a manlevare e tenere indenne ATM e, per CP_1
l'effetto, condannare a rimborsare ad ATM ogni e qualsivoglia importo che la stessa fosse CP_1
tenuta a corrispondere al Ricorrente.
pagina 5 di 17 All'udienza del 17 marzo 2025 veniva disposta la riunione dei procedimenti;
indi, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Sul recesso datoriale.
Con lettera del 3 ottobre 2023 la resistente ha comunicato al ricorrente il licenziamento per gmo consistente nella soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal sig. Cocuzzella.
Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sulla organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore (Cass.
n. 24882 del 2017).
Incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva,
l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore all'interno dell'azienda.
Peraltro secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, e ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato. Il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art.
pagina 6 di 17 41 Cost. (cfr. Cass. n. 15400/2020; in senso conforme ex multis Cass. n. n. 15401/2020; Cass. n.
10699/2019; Cass. n. 9127/2018; Cass. n. 25201/2016.)
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d. repéchage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore (cfr. Cass. n. 12101/ 2016, Cass. n.
5592/ 2016; conf. Cass. 160 del 2017 e Cass. 23789/2019). Si è precisato che grava sul datore di lavoro, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, l'onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. n. 4509 del 2016); ciò in quanto la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, qualora questi svolgeva ordinariamente in modo promiscuo mansioni inferiori, oltre quelle soppresse, sussiste a carico del datore di lavoro l'obbligo di repéchage anche in ordine alle mansioni inferiori (Cass. n.13379 del 2017).
Con la pronuncia nr. 10435 del 2018 la Cassazione ha chiarito che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" previsto dall'art. 18, comma 7, st. lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repéchage"); fermo l'onere della prova che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della I. n. 604 del 1966, la "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso”.
Con la conseguenza che ove il giudice accerti il requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento", previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del
2012, applica la tutela reintegratoria di cui al comma 4 del medesimo art. 18.
Sul punto deve rammentarsi che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 59 del 2021 ha censurato il comma 7 dell'art. 18 l. n. 300/70 nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”, invece che “applica altresì” la tutela reintegratoria. Invero il principio di eguaglianza risulta violato se la reintegrazione, in caso di licenziamenti economici, è prevista come facoltativa,
pagina 7 di 17 mentre è obbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, quando il fatto che li ha determinati è manifestatamente insussistente. Non si giustifica quindi un diverso trattamento riservato ai licenziamenti economici, nonostante la più incisiva connotazione dell'inesistenza del fatto, indicata dal legislatore come “manifesta”.
Calando nel caso in esami i principi giurisprudenziali sopra illustrati deve ritenersi che è insindacabile l'opportunità della riorganizzazione aziendale adottata da di sopprimere l'intera CP_1 [...]
(Franchising LL), cui era addetto il ricorrente, ridistribuendo le funzioni da Controparte_5
questi svolte ai territory sales.
L'espletata istruttoria ha evidenziato sia l'effettiva soppressione della BU Account LL
Franchising, sia che il licenziamento del ricorrente non è stato l'unico atto adottato per riorganizzare l'azienda, in quanto la resistente ha fornito la prova di un processo di riorganizzazione dell'impresa consistito in una contrazione dell'attività aziendale, realizzata mediante una lunga serie di interventi finalizzati al taglio dei costi, anche attraverso la riduzione del personale.
Co Siffatta riorganizzazione è stata avviata a fine settembre 2023, con la soppressione dapprima della e l'assegnazione della gestione dei negozi LL affiliati all'omonimo Controparte_5
franchising ai sales territory;
quindi la riorganizzazione aziendale è proseguita nei mesi immediatamente successivi (al licenziamento del ricorrente del 3 ottobre 2023) con la riduzione dei punti vendita (otto dei quali sono stati chiusi) e, ancora con la soppressione a dicembre Parte_8
2023 della Unit IN.
Il teste ha riferito: “ sono dirigente di che è controllata dalla Testimone_1 Controparte_7 resistente. Ho lavorato presso la resistente fino al 30 settembre 2024 quando c'è stato il passaggio di ramo d'azienda. Adr. Sono stato assunto dalla resistente nel 2001 e da ultimo sono stato Direttore amministrativo e finanziario della società. Adr. Io non avevo rapporti diretti con la BU account
LL, conosco il ricorrente che rammento operava in questa BU dove curava i rapporti con gli affiliati in franchising. Confermo il cap 36 della memoria, preciso che conosco bene le ragioni che hanno portato la resistente alla riorganizzazione aziendale che ha portato alla soppressione della
[...]
, nonché alla soppressione di 8 oltre che ad una progressiva Controparte_5 Parte_6
riduzione delle risorse, passata da 180 dipendenti del 2021 agli attuali 26 dipendenti. Confermo il cap.
39 della memoria. Confermo il cap. 40 della memoria, mi pare che anche il sig. fosse subentrato Pt_3
ad altro collaboratore per la funzione commerciale. Sul cpa. 41 sono a conoscenza di questa comunicazione che non ho però gestito io e che non mi ha visto tra i destinatari. Voglio precisare che conoscevo il contenuto di questa nota, che mi viene mostrata sul monitor dalla Giudice sub doc. 18, perché avevo partecipato alle riunioni e comunque in generale ero stato coinvolto nel processo di
pagina 8 di 17 riorganizzazione che era in atto in azienda. Confermo il cap. 42 della memoria. Confermo il cap. 52, confermo il cap. 55. Confermo il cap. 58 della memoria. Adr. La era originariamente una CP_1
sola società, al 1° luglio 2024 è stato effettuato un affitto di ramo di azienda denominato Distribuzione alla società , che è una società controllata dalla . Preciso che detto Controparte_6 CP_8
affitto di ramo di azienda è stato effettuato con contestuale sottoscrizione di un contratto di acquisto irrevocabile di detto ramo di azienda, che si perfezionerà entro un anno dalla sottoscrizione (giugno
2025). Successivamente in data 20.09.2024 con decorrenza 1.10.24 è stato sottoscritto un affitto di ramo di azienda relativo alla restante parte della con la società , CP_1 Controparte_7 controllata al 100% dalla stessa Preciso che si tratta di un'operazione che si colloca CP_1 all'interno del concordato aziendale. Adr. Il ramo della Distribuzione comprende sostanzialmente la distribuzione diretta di marchi riconducibili ai principali Vendor del settore dell'informatica. Con
l'affitto di questo ramo di azienda sono passati 91 dipendenti alla . Adr. Controparte_6
Invece il ramo di azienda affittato a riguarda la commercializzazione dei Controparte_7
prodotti a marchio e Termozeta, che sono marchi riconducibili al perimetro Parte_9
aziendale di Qui sono passati i dipendenti restanti, che mi pare fossero 27 o 28. Voglio CP_1
precisare che dal 20.09.24 ad oggi ci sono stati diversi dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni. Preciso quindi che queste dimissioni sono successive all'affitto di ramo di azienda a . Adr. I sig.ri , e sono attualmente in forza Controparte_7 Pt_3 Pt_4 Pt_2
alla e quindi sono passati con il primo affitto del ramo di azienda. Preciso Controparte_6 che il 15.05.24 la ha presentato domanda di concordato preventivo e l'affitto del ramo di CP_1 azienda del 1° luglio 2024 si colloca all'interno di questa domanda di concordato. Adr. Sicuramente sulla domanda di concordato preventivo si è iniziato a lavorare circa un mese prima della presentazione della domanda. Voglio precisare che nel 2022 la resistente ha iniziato a registrare un fortissimo calo di fatturato che anche in seguito al generale aumento di costi, soprattutto quelli finanziari, rendeva la struttura e in generale l'esercizio di impresa organizzato in quel modo anti economico. Ed è già nel 2022 che il management aziendale prende coscienza di riorganizzare profondamente l'azienda. Adr. Sicuramente i primi atti di questa riorganizzazione sono stati quelli di non commercializzare più alcuni canali, ad esempio una delle prime decisioni è stata quella di non vendere più al cliente La riorganizzazione aziendale ha riguardato sia di abbandonare alcuni CP_4
canali di vendita, sia a iniziare i processi che hanno portato alla chiusura di filiali e in generale di riduzione di personale. Poi nel 2023 la ha registrato un fortissimo calo del 50% di fatturato CP_1 rispetto al 2022, emorragia che è continuata anche all'inizio del 2024, situazione che ha determinato
l'azienda a ricorrere a strumenti di crisi dell'impresa.”
pagina 9 di 17 Il teste ha riferito: “Sono attualmente dipendente di;
adr Parte_2 Controparte_6
prima lavoravo presso la resistente ed ero Account Manager e curavo la parte territoriale del
Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Adr. Ricordo che a luglio 2023 la resistente mi ha comunicato che avrei sostituito il sig. che era un responsabile di area di parte della Persona_3
Lombardia. Con la sostituzione di ho seguito sia i suoi clienti dell'area commerciale e 9 Persona_3 affiliati dell'area che avevo prima. Adr. Voglio precisare che prima quando seguivo Triveneto,
Lombardia e Emilia Romagna curavo circa 80 affiliati. Poi di questi me ne sono rimasti 9. Quelli che ho perso sono stati invece distribuiti agli agenti di zona. Confermo il cap. 36 della memoria;
confermo il cap. 37 Viene mostrato al teste il doc. 18 della resistente e il teste dichiara: “ricordo che la resistente ci ha fatto questa comunicazione . ul cap. 52 ricordo che dopo il licenziamento del ricorrente, i franchising che curava lui sono stati distribuiti agli agenti di zona del Lazio. Sul cap. 55 confermo che
8 e so che parte del Parte_10 Parte_6
personale di queste filiali è stato licenziato . Confermo il cap. 58 della memoria. Adr. Attualmente in
sono Territory sale, ossia venditore di zona;
seguo le province di Lecco, Controparte_6
Como, Sondrio e Varese. Adr. Ricordo che anche il ricorrente era in Datamatic Account Manager per il canale franchising per Lazio, Toscana, Puglia, Molise e Campania e Umbria e Abruzzo. Adr. Il ricorrente non ha mai operato per la zona della Lombardia e nel nord AL. So che in passato ha operato per il Sud AL, sempre per il settore Franchising, dal 2000 fino a quando è stato assunto
non ricordo l'anno. Adr. Non sono stati licenziati altri dipendenti con funzioni di Account Pt_4
Manager dalla ” CP_1
Il teste ha riferito: “sono dipendente di dove sono Direttore Testimone_2 Controparte_6
Vendite; Adr. Sono stato dipendente di fino al 30.06.2024 dove ero Direttore Commerciale, CP_1
conosco il ricorrente che rammento che era Account sulla linea franchising. Confermo il cap. 36 e rammento che oltre che operare come Account su franchising si occupava di tutte le zone Pt_3 commerciali , preciso che il franchising e' intesa come una zona commerciale . Confermo il cap. 37 della memoria . Confermo il cap. 38. Preciso che i sig.ri , e lavorano tutti Pt_3 Pt_4 Pt_2
attualmente con me in . Adr. Io dal 1° luglio 2023, a causa delle Controparte_6
riorganizzazioni interne in ho assunto la Direzione Commerciale di tutte le zone CP_1
commerciali, compreso il franchising, che prima non seguivo sebbene ero Direttore commerciale di altra zona dedicata (retail). Adr. Gli account welcome sono stati soppressi nell'ambito di un piano complesso di riorganizzazione aziendale. Nello specifico le 4 figure degli account su franchising sono stati tutti soppressi. Di questi 4 solo il ricorrente è stato licenziato, perché gli altri come ho sopra detto hanno sostituito altri dipendenti. Adr. Il franchising che curava il ricorrente, dopo il suo licenziamento
pagina 10 di 17 è stato affidato ai dipendenti/agenti che seguivano la stessa zona del ricorrente. Confermo il cap. 55 e preciso che io mi sono occupato dei ricordo che già nel 2022 la ha messo in Parte_6 CP_1
atto un piano di riduzione dei costi totali, tra cui anche quello dei dipendenti. Così ricordo che si è deciso di non sostituire i dipendenti che andavano in pensione o che cambiavano il lavoro e si distribuiva a chi rimaneva il loro lavoro. Ricordo che i sono rientrati in questo piano, Parte_6
ricordo che queste filiali erano in perdita e rammento che la chiusura di queste filiali è avvenuta tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024. Ricordo che alcuni dipendenti sono stati ricollocati, ma la maggior parte di essi sono stati licenziati. Confermo il cap. 58, la Uniti IN è stata soppressa nel
2023, verso la fine. Voglio aggiungere che sono stati soppressi anche altri ruoli di dipendenti che andavano in pensione e che non sono stati sostituiti e le loro mansioni sono state ridistribuite.
Aggiungo che il numero di risorse della si è ridotto drammaticamente dal 2022 al primo CP_1 semestre 2024. Preciso che dal 1° luglio 2024 l'azienda della resistente è stata ceduta in parte, alla
. Adr. So che la è una società controllata della Controparte_6 Controparte_7 resistente. Adr. Non so se c'è stato un affitto di ramo di azienda dalla a CP_1 Controparte_7
. Teste “sono attualmente dipendente di;
primo
[...] Parte_3 Controparte_6
operavo in da dicembre 2001 ed ero Account Welcome, ricordo che gestivo la parte relativa CP_1
a Piemonte, liguria, Valle D'Aosta e Sardegna e gestivo anche la Toscana e alcune province della
Lombardia (Como, Sondrio e Lecco). Curavo il settore Franchising. Da ottobre 2019 ho dismesso le zone della Toscana, della Sardegna, di Como, Sondrio e Lecco e ho tenuto per la parte franchising
Piemonte e Liguria e ho gestito come territory (ossia venditore su tutti i dealer) la Valle D'Aosta,
Torino e Cuneo. Preciso che come territory ho sostituito un agente che doveva forse andare in pensione: la collega che ho sostituito era . Ricordo i sig.ri e che erano Persona_5 Pt_4 Pt_2
Account Franchising. Ricordo che lavorava in Sicilia come Account e anche per la Puglia e la Pt_4
Calabria. Ricordo che poi ha sostituito che è venuto a mancare Confermo che Pt_4 Per_2
come Account Franchising operava in Lombardia e Triveneto e parte dell'Emilia Romagna, e Pt_2
ha poi sostituito il sale account . Ricordo che il ricorrente operava come account Persona_3
Franchising su Lazio, Marche, Campania e Abruzzo, mi pare. Dopo il licenziamento del ricorrente, i franchising sono stati seguiti sostanzialmente dai territory locali. Sul cap. 55 so che alcuni Pt_6
sono stati chiusi dalla ma no so il numero esatto. Sul cap. 58 so che alcuni ruoli della
[...] CP_1
Unit IN sono stati dati ad altri, ma non è stata esattamente soppressa questa Unit. Adr. Ricordo che era il responsabile della Unit IN;
dopo il suo licenziamento ricordo Persona_4 che ci sono state altre persone, rammento che il nome Unit printing non c'era più ma c'erano altre persone che compravano le stampanti. Ricordo che è venuta a mancare la figura di per la Per_4
pagina 11 di 17 parte di consulenza con noi account. Preciso che la Unit printing la gestiva , quando lui è Per_4
andato via è cessata tendenzialmente la Unit IN. Adr. Io ora sono territory e non sono più account manager;
io sono territory da ottobre 2019 anche se ho continuato a gestire i franchising della mia zona. Da luglio 2023 è stato sostanzialmente tolto il ruolo di account manager;
ricordo che eravamo 4 account manager, ossia io, il ricorrente, e . Adr. Solo il ricorrente è stato Pt_4 Pt_2
licenziato. Adr. Da allora la funzione Franchising è stata seguita dai territory. Credo che le zone di
e Cocuzzella siano stati assegnati ai territory locali. Voglio precisare che in questo Pt_4 Pt_2
cambio i sig.ri e hanno mantenuto il loro franchising e si sono anche occupati dei Pt_4 Pt_2 dealer classici. Adr. Dopo luglio 2023 in azienda non c'è più stato un venditore dedicato esclusivamente al franchising.Viene mostrato al teste il doc. 18 allegato al fascicolo di parte resistente, il teste dichiara: “ricordo questa comunicazione, quindi la data della soppressione degli account manager è stata settembre 2023”.
Le deposizioni sono tutte convergenti nel riferire che nel settembre 2023 la ha soppresso la CP_1
BU Account LL franchising, ridistribuendo ai territory sales le funzioni di franchising prima svolte dall'unità soppressa.
Detta BU franchising era composta da quattro account LL (ossia il ricorrente, il sig. , il Pt_3
sig. e il sig. ; i testi hanno tutti riferito che le 4 figure degli account su franchising Pt_2 Pt_4
sono state soppresse e che di questi 4 solo il ricorrente è stato licenziato perchè gli altri hanno sostituito altri dipendenti.
Appaiono sul punto particolarmente attendibili le deposizioni dei testi e , in quanto ex Pt_2 Pt_3
colleghi del ricorrente, i quali svolgevano fino a settembre 2023 le funzioni di account LL.
Ebbene hanno entrambi confermato la soppressione della BU franchising e hanno spiegato di essere stati ricollocati in altri ruoli, continuando ad operare però sui i medesimi ambiti territoriali: teste
: “Ricordo che a luglio 2023 la resistente mi ha comunicato che avrei sostituito il sig. Pt_2
che era un responsabile di area di parte della Lombardia. Con la sostituzione di Persona_3
ho seguito sia i suoi clienti dell'area commerciale e 9 affiliati dell'area che avevo prima. Persona_3
Adr. Voglio precisare che prima quando seguivo Triveneto, Lombardia e Emilia Romagna curavo circa 80 affiliati. Poi di questi me ne sono rimasti 9. Quelli che ho perso sono stati invece distribuiti agli agenti di zona.”.
Teste : “Curavo il settore Franchising. Da ottobre 2019 ho dismesso le zone della Toscana, della Pt_3
Sardegna, di Como, Sondrio e Lecco e ho tenuto per la parte franchising Piemonte e Liguria e ho gestito come territory (ossia venditore su tutti i dealer) la Valle D'Aosta, Torino e Cuneo. Preciso che come territory ho sostituito un agente che doveva forse andare in pensione: la collega che ho sostituito
pagina 12 di 17 era . Ricordo i sig.ri e che erano Account Franchising. Ricordo che Persona_5 Pt_4 Pt_2
lavorava in Sicilia come Account e anche per la Puglia e la Calabria. Ricordo che poi Pt_4 Pt_4
ha sostituito che è venuto a mancare. Confermo che come Franchising Per_2 Pt_2 CP_5 operava in Lombardia e Triveneto e parte dell'Emilia Romagna, e ha poi sostituito il sale account
. Da luglio 2023 è stato sostanzialmente tolto il ruolo di account manager;
ricordo che Persona_3
eravamo 4 account manager, ossia io, il ricorrente, e . Adr. Solo il ricorrente è stato Pt_4 Pt_2 licenziato. Adr. Da allora la funzione Franchising è stata seguita dai territory… Dopo luglio 2023 in azienda non c'è più stato un venditore dedicato esclusivamente al franchising”.
Dunque dalle risultanze istruttorie emerge che la (franchising) è stata Controparte_5
effettivamente soppressa nel mese di settembre 2023 con ridistribuzione della gestione dei negozi in franchising ai sales territory secondo un criterio di competenza territoriale;
che i sig.ri , e Pt_3 Pt_2 sono stati ricollocati grazie all'esistenza di posizioni vacanti di sales territory nelle relative aree Pt_4 di competenza all'epoca dei fatti, senza che ciò comportasse variazioni significative in termini di costi a carico di per trasferimenti e/o trasferte CP_1
Proprio il dedotto collegamento territoriale appare sufficientemente rispettoso del principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., cui deve attenersi la parte datoriale nella scelta del lavoratore da licenziare in caso di posizioni omogenee.
Sul punto deve osservarsi che seppure la giurisprudenza ha ritenuto di poter fare riferimento ai criteri di cui all'art. 5 l. n. 223/91 per individuare in concreto i criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta conforme ai dettami di correttezza e buona fede, tuttavia non può escludersi l'utilizzabilità di altri criteri, purchè non arbitrari, ma improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati. Tra i criteri in questione possono annoverarsi quello del maggior costo della retribuzione, il minor rendimento lavorativo e le condizioni economiche complessive di ciascun lavoratore, in quanto oggettivamente enucleabili tra fatti riferibili alla comune esperienza con riguardo alla qualità e alle condizioni personali del lavoratore;
inoltre tali criteri si prestano, ciascuno di essi ed anche in concorso tra loro, alla elaborazione di una graduatoria e quindi consentono, su basi oggettive una comparazione tra tutti i lavoratori interessati dalla riduzione dell'organico in quanto assegnati a posizioni fungibili.
Diversamente da quanto si verifica nei licenziamenti collettivi, la Suprema Corte ha affermato che qualora la ristrutturazione aziendale sia riferita ad una specifica unità produttiva, contestualmente soppressa, non è illegittima la decisione aziendale di limitare agli addetti della predetta unità la platea dei lavoratori colpiti da licenziamento, ove risulti l'effettiva impossibilità di utile collocazione nell'assetto organizzativo dell'impresa, non sussistendo alcun automatismo nell'applicazione dei criteri pagina 13 di 17 di scelta previsti dall'art. 5 l. n. 223/91, laddove manchi una effettiva scelta tra il personale omogeneo e fungibile (cfr. Cass. n. 22672/2018)
Nel concreto e sono stati quindi preferiti al ricorrente nella ricollocazione su posti Pt_2 Pt_4
disponibili nelle proprie aree di competenza proprio perché ciò non avrebbe comportato trasferimenti e/o trasferte, né aumenti di costi per l'azienda. Quanto al sig. , questi già da epoca precedente al Pt_3
settembre 2023 svolgeva la funzione di sales territory, avendo sostituito altra collega assente;
con la soppressione della BU franchising egli ha quindi mantenuto le sole funzioni di territory sales già svolte in precedenza. Sicchè la sua posizione non appare omogenea al ricorrente.
In assenza di altri posizioni vacanti di sales territory, il ricorrente è stato invece licenziato per l'impossibilità di essere ricollocato in altri posti.
Ora, l'impossibilità di repechage appare sufficientemente dimostrata dalla contrazione aziendale realizzata dalla resistente a partire da settembre 2023 e proseguita nei mesi successivi. Come riferito dal teste , la “riorganizzazione aziendale che ha portato alla soppressione della Tes_1 CP_5
, nonché alla soppressione di 8 oltre che ad una progressiva riduzione delle
[...] Parte_6 risorse, passata da 180 dipendenti del 2021 agli attuali 26 dipendenti.”
La riduzione di organico e la documentata assenza di nuove assunzioni nei sei mesi successivi al licenziamento del ricorrente, sono elementi di prova sufficienti per ritenere verosimile l'inesistente di posizioni vacanti ove ricollocare il sig. ; dunque l'impossibilità di repechage. Parte_1
Giova al riguardo rammentare che l'obbligo di repechage deve essere limitato alle ipotesi di disponibilità di posti di lavoro;
peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, avendo la parte datoriale l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di repechage, si è ritenuto che, trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro abbia sostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale.
In sostanza, sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 27792 del 2017).
Nel caso in scrutinio, alla luce dei rilievi istruttori sopra evidenziati, appare sufficientemente dimostrata l'impossibilità per di ricollocare il ricorrente. CP_1
Ne consegue che devono pertanto escludersi profili di illegittimità del licenziamento per gmo comminato al ricorrente dalla resistente il 3 ottobre 2023.
pagina 14 di 17 Siffatti rilievi impongono peraltro di escludere la lamentata natura ritorsiva del recesso datoriale.
Invero per l'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass.
n. 5555 del 2011).
L'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 10047 del 2004, 18283 del 2010).
Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo o della giusta causa, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo.
Ora, la nullità dell'atto per motivo illecito unico e determinante presuppone la deduzione da parte del lavoratore di elementi specifici tali da far ritenere, con sufficiente certezza, che il recesso sia stato originato dall'intento di rappresaglia a fronte di rivendicazioni del lavoratore inerenti i propri diritti nascenti dal rapporto, ovvero a resistenze a fronte di pretese datoriali palesemente illegittime, ovvero di reazione a legittime iniziative del dipendente volte a far valere anche giudizialmente diritti propri (o di persone a lui legate e accomunate nella reazione datoriale). Insomma, si è sempre alla presenza di comportamenti attivi od omissivi del lavoratore, qualificati come legittimi a fronte dei quali il datore licenzia e il suo atto è l'ingiusta e/o arbitraria reazione quale unica ragione al comportamento legittimo del dipendente.
Nel caso in esame, l'accertata sussistenza di un gmo del licenziamento esclude che lo stesso possa rilevare quale atto d'arbitrio del datore di lavoro.
Peraltro il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova circa le asserite lamentele che lo stesso avrebbe sollevato negli anni e che avrebbero determinato la a licenziarlo perché il CP_1
protestava avverso le ritenute operate in busta paga sin dal 2012 a titolo di quota acquisto Parte_1
pagina 15 di 17 autovettura.
Sul punto non sono infatti state allegate missive o email trasmesse dal ricorrente ai suoi referenti e preposti aziendali.
Infine l'esito della disposta ctu calligrafica ha tolto qualsiasi respiro alla tesi paventata dal ricorrente, visto che le trattenute operate sul suo stipendio erano conseguenti all'accordo con la resistente, sottoscritto per accettazione dal ricorrente il 16.04.2012. Costituendosi in giudizio la ha CP_1
allegato (doc. 1) una comunicazione , sottoscritta per presa visione e accettazione dal ricorrente, avente ad oggetto “fatturazione uso autovettura ai fini personali”, dal seguente tenore: “a decorrere dal mese di maggio 2012 […] Le verrà addebitata fattura comprensiva di Iva per il riaddebito del 50% del canone di noleggio”.
Le conclusioni della ctu calligrafica, che appare congruamente motivata, evidenziano che sono attribuibili al ricorrente tutte e tre le firme a nome del sig. , apposte sul predetto documento. Parte_1
Siffatte conclusioni della ctu calligrafica impongono peraltro di escludere l'illegittima delle trattenute applicate sullo stipendio del ricorrente, in quanto risultano essere frutto di un accordo tra le parti, che l'istante ha accettato per iscritto.
Pertanto l'esistenza di tale accordo rende infondate le pretese differenze retributive, pari ad €
54.221,44, , vantate dal ricorrente a titolo di restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla resistente a titolo di quota del 50% del canone di noleggio.
Da ultimo deve rilevarsi che tale accordo appare valido , perché avente a oggetto diritti disponibili del lavoratore il quale, pur di continuare a fruire di un benefit non dovuto quale l'auto aziendale, ha liberamente accettato di sostenere una parte del relativo costo.
Sul trasferimento d'azienda.
E' pacifico che il contratto di affitto di ramo d'azienda tra e CP_1 Controparte_2
è stato stipulato il 24.06.2024, quindi diversi mesi dopo il licenziamento intimato al ricorrente il
[...]
03.10.2023.
Ora, l'accertata legittimità del recesso datoriale esclude la sussistenza del diritto del ricorrente ad essere reintegrato in . Controparte_6
Giova al riguardo rilevare che l'istante non lamenta una violazione dell'art. 2112 co. IV c.c., ossia che il vero motivo del recesso intimatogli da risiederebbe nel trasferimento d'azienda - ma si CP_1 limita a chiedere l'applicazione dell'art. 2112, comma 1, c.c., a norma del quale “in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti
i diritti che ne derivano”.
Ad abundantiam, mette conto rilevare che il trasferimento in esame ha riguardato un solo ramo e non pagina 16 di 17 l'intera azienda. Le resistenti hanno invero dedotto che sono stati trasferiti ad i 95 Controparte_6
dipendenti appartenenti al Ramo Distribuzione ITC;
sono invece rimasti in i 32 dipendenti CP_1
adibiti alle linee di business relativi ai brand di proprietà di CP_1
Ora, non vi è prova che il ricorrente avesse fatto parte del ramo ceduto;
la circostanza è contestata.
Peraltro, dall'espletata istruttoria, sopra esaminata, è emerso che egli prestava servizio nella
[...]
che è stata soppressa a settembre 2023. Dunque la la non Controparte_5 Controparte_5 esisteva più, quando si è concretizzato il trasferimento, e non è entrata a far parte dell'affitto di ramo ad
ATM.
Quanto al fatto che gli ex colleghi del ricorrente, sig.ri , e siano passati a Pt_2 Pt_4 Pt_3 [...]
, deve osservarsi che ciò è conseguente alla ricollocazione dei medesimi che la resistente CP_6
era riuscita a realizzare, assegnando loro ai posti vacanti di sales territory. Ciò non si è CP_1
C invece realizzato per il ricorrente, che quindi non è mai passato alla divisione Distribuzione .
Si impone pertanto l'integrale rigetto del ricorso.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte ricorrente deve essere condannata a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Altresì il ricorrente va condannato al pagamento delle spese peritali della ctu calligrafica, liquidate come da separato decreto.
Pqm
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO.
CONDANNA LA PARTE RICORRENTE A RIFONDERE ALLA PARTE RESISTENTE
LE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN € 4.000,00 PER COMPENSI DI CP_1
AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
CONDANNA ALTRESI' LA PARTE RICORRENTE A RIFONDERE ALLA PARTE
RESISTENTE LE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN Controparte_2
€ 2.500,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL
15%, IVA E CPA.
PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO DELLA PARTE RICORRENTE LE SPESE
PERITALI LIQUIDATE COME DA SEPARATO DECRETO.
Roma, 17 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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