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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 23.01.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 15.04.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1796 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le
[...]
Regina Margherita n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro DOA e dall'Avv. Stefania SOTGIA in forza di procura generale Notaio del Per_1
23.01.2023, allegata alla comparsa di risposta;
opponente
contro
2. nato a [...], il [...], ivi residente, Parte_1
nella via Salvemini n. 57, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Caboni
n. 24, presso lo Studio dell'Avv. Luca CROTTA, che, unitamente e
pagina 1 disgiuntamente all'Avv. Francesca MURENU, lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
“il Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinta ogni
contraria istanza, voglia così giudicare:
a) Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) Rigettare l'avversa domanda perché inammissibile ovvero dichiarare cessata
la materia del contendere, con spese compensate”.
Nell'interesse dell'opposto:
“il signor Giudice del Lavoro adito voglia
1) Rigettare l'avverso ricorso in opposizione perché infondato in fatto e diritto
per le ragioni dedotte;
2) Accertare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, l'illegittimità delle
trattenute operate dall' e, per l'effetto, condannarlo al rimborso del CP_2
contributo unificato versato in fase monitoria, nella misura pari ad euro 21,50 e
al pagamento degli interessi legali maturati sull'importo di euro 8.970,39, da
calcolarsi dalla data di trattenuta di ciascun rateo alla data dell'avvenuta
restituzione delle somme;
3) Condannare l' al pagamento delle spese e dei compensi di avvocato CP_2
dell'intero giudizio, comprensivo della fase monitoria e della presente fase di
opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' Controparte_1
ha proposto opposizione nei confronti di al fine di ottenere il Parte_1
la revoca del decreto ingiuntivo n. 266/2023 (R.G. 1307/2023), depositato dal
Giudice del Lavoro di Cagliari il 14.04.2023, con cui era stato intimato all' stesso il pagamento della somma complessiva di euro 9.405,69, oltre CP_2
accessori e spese del procedimento.
In specie, l' ha esposto: CP_3
− che l'odierno opposto aveva esposto che l' a partire dal mese di CP_2
gennaio 2023, aveva applicato, sulla pensione in godimento, ritenute Irpef che avevano eroso completamente il netto della pensione astrattamente liquidato in su favore (euro 2.633,83 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile ciascuno) e,
senza contestare l'an dell'indebito de quo, aveva affermato l'illegittimità delle trattenute operato oltre il limite di un quinto previsto dall'art 545 c.p.c., chiedendo che l' venisse condannato al pagamento della somma di euro 9.405,69, CP_2
pari, a suo dire, alla differenza tra le somme effettivamente pignorabili, ai sensi della norma richiamata, e quelle effettivamente trattenute dall' ; Controparte_4
− che il Tribunale di Cagliari aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto, intimando all' il pagamento di euro 9.405,69, oltre interessi e CP_2
rivalutazione, oltre ancora alle spese di lite liquidate in euro 567,00;
− che il decreto ingiuntivo opposto, tuttavia, era stato emesso in assenza dei presupposti di legge;
− di eccepire, innanzitutto, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, per difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto la domanda
pagina 3 proposta dal dipendente nei confronti dell' in qualità di sostituto CP_2
d'imposta, per contestare la restituzione di somme che il ricorrente assuma trattenute in eccedenza, senza che sia già accertata l'inesistenza del debito fiscale,
investe il rapporto tributario ed è devoluta alla giurisdizione del Giudice
tributario;
− che, quindi, il credito vantato dall'opposto non presentava i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall'art 633 c.p.c., posto che il ricorrente non era titolare di un diritto di credito nei confronti dell' , anche Controparte_4
perché non era contestato in atti la sussistenza del debito tributario e considerato che la somma assunta dovuta non poteva essere considerata liquida, in quanto l'emissione del decreto opposto era stata subordinata alla preventiva valutazione,
da parte del Tribunale adito, dell'ammissibilità della compensazione tra le somme pretese a titolo di pensione e quelle dovute a titolo di irpef e comunque dell'applicabilità o meno al caso di specie della quota impignorabile prevista dall'art. 545 c.p.c. (e non ad esempio per la compensazione attuata dall' CP_2
per propri crediti, ai sensi dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, per cui il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari a un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale), ma anche della correttezza del calcolo effettuato dall'interessato, senza indicazione di alcun criterio scientifico;
− che, a seguito di rettifica della certificazione unica dell'assicurato (doc.
2), esso ha, in via amministrativa, rivisto la posizione fiscale dell'opposto CP_3
ed annullato l'indebito e di avere, con il cedolino di giugno 2023, previsto quindi il rimorso di euro 8.970,39.
pagina 4
2. si è costituito nel giudizio di opposizione facendo Parte_1
rilevare la parziale cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese legali, oltre agli interessi sulle somme restituite, evidenziando la correttezza della propria originaria pretesa.
In specie, egli ha evidenziato:
− di essere stato, fino al mese di giugno 2022, percettore di assegno di invalidità e, a far data dal mese di luglio 2022, di avere iniziato a percepire la pensione di vecchiaia nr. 001, 1791, 10333362 e che, a partire dal mese di gennaio
2023, senza alcuna preventiva comunicazione, l' aveva interrotto CP_2
l'erogazione della suddetta pensione;
− di avere appreso, a seguito della presa visione dei cedolini caricati sulla sua pagina personale ”, relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2023, che Pt_2
la mancata erogazione era dovuta ad una trattenuta, di importo variabile, effettuata a titolo di “debito IRPEF anno precedente”, che erodeva completamente l'importo netto della pensione, portandolo a zero e che dalla CU 2023, trasmessa dall' all'Agenzia delle Entrate il 15.03.2003, si evidenziava un imponibile CP_2
relativo all'anno 2022 di euro 68.962,97, somma decisamente più alta da quella realmente percepita e risultante dai cedolini dell'anno 2022; nella suddetta CU
veniva indicato l'importo di euro 22.363,71 a titolo di ritenute irpef dovute e, al netto dell'importo di euro 9.924,38 già pagato, risultava un debito, per l'anno
2022, di euro 12.439,33;
− di avere inviato, vista la mancata percezione della pensione per ben 4
mesi consecutivi, il 29.03.2023, una richiesta di chiarimenti a mezzo dei propri
Difensori, a seguito della quale l'Ente opponente aveva effettuato le opportune verifiche che hanno evidenziato errori nella compilazione della suddetta CU che
pagina 5 ne rendevano necessaria la rettifica e che, il 05.04.2023, era stata, pertanto,
emessa una nuova CU 2023, che evidenziava un imponibile pari a euro 46.492,26,
decisamente più confacente rispetto a quanto effettivamente percepito da lui opposto nel 2022, e la somma di euro 12.482,77 a titolo di irpef dovuta e un residuo da pagare di soli euro 2.558,39, al netto di quanto già versato;
− che dalla rettifica della CU 2023 era, oramai, chiaro che le somme già
trattenute fino a quel momento (euro 10.757,09) fossero frutto di un errore dell' e che il debito irpef per l'anno 2022 era di ammontare nettamente CP_2
inferiore;
− di avere, l'11.04.2023, vista la mancata erogazione della pensione per quattro mesi consecutivi, depositato il ricorso per decreto ingiuntivo e che, il
22.04.2023, l' aveva provveduto alla rettifica anche della seconda CP_2
certificazione unica emessa, trasmettendo all'Agenzia delle Entrate una terza e definitiva CU 2023, che ha quantificato l'imponibile 2022 in euro 48.774,06 e l'irpef ancora dovuta, al netto di quanto già versato, in euro 3.468,94, importo leggermente più alto rispetto a quanto indicato nella precedente CU, ma comunque nettamente inferiore alla somma di euro 10.757,09 trattenutagli fino a quel momento;
− che nonostante le trattenute già effettuate eccedessero quanto dovuto,
l' ha decurtato l'ulteriore somma di euro 1.682,24 anche dalla pensione CP_2
dovuta per il mese di maggio 2023, come si ricava dal cedolino 05/2023, per un ammontare complessivo di euro 12.439,33 e che solo nel mese di giugno 2023,
successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta il
28.04.2023, l'Ente ha provveduto a versare, in favore di lui opposto, la somma di euro 8.970,39, corrispondente alla differenza tra quanto indebitamente trattenuto a
pagina 6 titolo di “debito IRPEF anno precedente” nei mesi da gennaio a maggio 2023 e quanto dovuto a titolo di conguaglio fiscale per il 2022 in base all'ultima CU
emessa (12.439,33-3.468,94=8.970,39), come si evince dall'allegato cedolino
06/2023;
− che l'eccezione di incompetenza formulata da controparte è priva di qualunque fondamento e non meritevole di accoglimento, perché, con il ricorso per decreto ingiuntivo dell'11.04.2023, non è stata messa in discussione l'esistenza di un debito IRPRF relativo all'anno precedente in capo a lui né si è entrati nel merito dell'esatto importo del suddetto debito, Pt_1
nonostante fosse già stata emessa una nuova CU 2023 dal quale emergeva con chiarezza l'errore di quantificazione effettuato dall'Ente, bensì è stato contestato l'operato dell' con riferimento alle modalità con le quali ha effettuato le CP_2
trattenute per il recupero dell'asserito debito che, erodendo integralmente il netto dei ratei di pensione e portandoli a zero, non gli aveva consentito di percepire neppure l'importo minimo per far fronte alle spese per il proprio mantenimento e per quello del suo nucleo familiare;
− che, a ulteriore supporto della competenza del Giudice del Lavoro, in conformità al disposto dell'art. 444 c.p.c., vi è poi la circostanza che, dal momento in cui l'Ente ha provveduto alla rettifica della certificazione unica relativa ai redditi percepiti da lui opposto nell'anno 2022, era oramai chiaro ed evidente che il debito irpef ammontasse a euro 3.468,94 e che, pertanto, almeno con riferimento all'importo di euro 8.970,39, le trattenute erano prive di titolo,
costituendo indebite trattenute della prestazione pensionistica, materia pacificamente di competenza del Giudice del Lavoro;
pagina 7 − che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa di parte opponente, le modalità con cui l'Ente aveva operato le trattenute non può in alcun modo considerarsi corretto e che non è pensabile che le trattenute possano essere effettuate per l'intero ammontare del rateo lasciando il percettore totalmente privo di prestazione pensionistica per diversi mesi, né appare condivisibile la tesi di controparte secondo la quale l'art. 545 c.p.c. non si applicherebbe al caso concreto, dovendosi ritenere che le ritenute fiscali che devono essere detratte, per effettuare il calcolo della quota pignorabile, sono quelle relative al rateo di pensione sul quale devono essere effettuate le trattenute o il pignoramento;
− che il calcolo operato nel ricorso in opposizione è stato effettuato proprio al netto delle ritenute fiscali relative al mese di riferimento e, sull'importo reso al netto delle ritenute, è stata detratta la somma di euro 1.000,00 e poi calcolato l'importo corrispondente ad 1/5: la somma così ottenuta rappresentava l'importo che l' avrebbe potuto trattenere per ripagare il debito di lui opposto nei CP_2
confronti dell'Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto prescritto dall'art. 545 c.p.c.;
− che, in ogni caso, anche ammettendo che l' potesse effettuare le CP_2
trattenute a titolo di “debito IRPEF anno precedente” fino a erodere integralmente il rateo di pensione, in quanto non vincolato ai limiti di cui all'art. 545 c.p.c., a partire dal mese di febbraio 2023 le trattenute effettuate erano pacificamente indebite, in quanto prive di titolo e derivanti esclusivamente da un errore di quantificazione operato dall'Ente;
− che, come si ricava dalla CU 2023 definitiva, il debito IRPEF per l'anno
pagina 8 saldata già con la trattenuta di gennaio (euro 2.633,84) e con una parte della trattenuta di febbraio (sarebbero stati sufficienti euro 835,10), mentre, in realtà,
l'importo complessivamente trattenuto nel mese di febbraio 2023 era stato pari a euro 2.633,84 e avevano poi fatto seguito le indebite trattenute dei mesi successivi
(euro 1.798,74 (2.633,84 – 835,10) a febbraio;
euro 2.828,38 a marzo;
euro
2.661,03 ad aprile;
euro 1.682,24 a maggio;
per un totale di euro 8.970,39);
− che, a ulteriore dimostrazione della irregolarità della condotta dell' vi è la circostanza che il 01.06.2023, successivamente alla notifica CP_2
del decreto ingiuntivo, l'Ente ha provveduto alla restituzione in suo favore delle somme trattenute in eccesso, ammettendo, dunque, l'illegittimità del suo operato;
− che la somma restituita ammonta, come già precisato, a euro 8.970,39,
ma, per le modalità e le tempistiche con cui è avvenuta la restituzione dell'indebito, gli compete, per legge, anche il pagamento degli interessi legali maturati dalla data in cui era stata effettuata l'indebita trattenuta di ciascun rateo al momento dell'effettivo pagamento, posto che i menzionati ratei dovevano,
infatti, essere, versati, rispettivamente, il 01.02.2023, 01.03.2023, 03.04.2023 e
02.05.2023, come dimostrato dalla dicitura “data valuta” indicato in ciascun cedolino, mentre la restituzione era avvenuta, come detto, solo il 01.06.2023,
come si evince dal cedolino 06/2023;
− che dalla irregolarità della condotta dell' deriva, inoltre, il proprio CP_2
diritto al rimborso del contributo unificato, pari a euro 21,50, versato in fase di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, cui è stato costretto a causa delle indebite trattenute operate dall'Ente, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in fase monitoria.
pagina 9
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in parte qua.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, nelle note di trattazione scritta, depositate il
13.01.2025, la Difesa dell'odierno opposto ha così dichiarato: “Vista la
restituzione delle somme indebitamente trattenute, il signor non ha più Pt_1
alcun interesse a percepire il capitale liquidato nel decreto ingiuntivo. Persiste,
tuttavia, il suo interesse ad ottenere:
pagina 10 - il pagamento degli interessi legali maturati dalla data di ciascuna illegittima
trattenuta alla data della restituzione delle somme (1.06.2023);
- il rimborso del Contributo unificato versato per il deposito del decreto
ingiuntivo, cui il è stato costretto dalla condotta illegittima dell'istituto;
- il pagamento delle spese legali dell'intero giudizio, comprensivo della fase
monitoria e del presente giudizio di opposizione, maggiorate degli accessori di
legge”.
L' ha preso atto di siffatta dichiarazione, senza nulla eccepire, in specie, CP_2
circa la richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Osserva, pertanto, il Tribunale che, intanto, essendo state già restituite,
all'opposto, le somme portate nel decreto ingiuntivo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in parte qua.
Per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 266/2023 (R.G.
1307/2023), depositato il 14.04.2023, del Tribunale di Cagliari in funzione di
Giudice del Lavoro.
5. Passando, poi, all'esame delle ulteriori domande proposte dal Pt_1
il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
La domanda, invero, è certamente fondata in ordine al pagamento degli interessi legali maturati ma soltanto a partire dalla data della domanda di restituzione delle somme, formulata stragiudizialmente il 27.03.2023 (doc. 6, prodotto dal resistente con la memoria di costituzione).
Costituisce un fatto documentalmente provato, oltre che pacifico, che la trattenuta indebita e la successiva restituzione erano state determinate da un errore dell' resistente. CP_3
pagina 11 Invero, i ratei avrebbero dovuto essere versati rispettivamente il 01.02.2023,
01.03.2023, 03.04.2023 e 02.05.2023, mentre la restituzione era avvenuta, come detto, solo il 01.06.2023, come si evince dal cedolino 06/2023.
Trova applicazione, in punto di diritto, il disposto dell'art. 2033, rubricato
“Indebito oggettivo”, secondo cui “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha
diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi
era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Nella vicenda scrutinata, non vi è dubbio sulla buona fede dell' al CP_2
momento in cui esso era incorso in errore e aveva trattenuto indebitamente le somme indicate a titolo di irpef.
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare, al gli interessi CP_3 Pt_1
legali dalla data del 27.03.2023.
Non può essere accolta, ex adverso, la domanda di condanna dell' al CP_2
rimborso delle spese per contributo unificato e alla rifusione delle spese di lite della fase monitoria, in ragione della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Trova qui applicazione il principio secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è
al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito residuo dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità
di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato, anche quando, come ne caso di specie,
pagina 12 la revoca avviene per effetto di una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
6. Con riferimento alla regolamentazione in punto di spese, in difetto di un accordo tra le parti, le spese devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
In proposito, deve evidenziarsi che, nella prospettiva appena menzionata, la domanda proposta dal sarebbe stata certamente accolta in pieno. Pt_1
Intanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' sarebbe stata CP_2
disattesa, in quanto infondata.
Sotto questo profilo, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte, che ha precisato che “le controversie tra sostituto d'imposta e
sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle
ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o
coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto
esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo
privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello
schema potestà soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez. Unite, 18 aprile
2014 n. 9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n.
8312)» e che «del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di
regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del
1992, riconducibile all'autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289;
Sez. Unite 19 dicembre 2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e
l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario,
tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico
pagina 13 intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a
quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il
potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto
impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai
sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio
tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n.
15032)” (Cass. civ., S.U., 20.09.2016, n. 18396).
Nel merito, poi, come sopra visto, l'indebito esorbitante a titolo di trattenuta irpef era stato generato da un errore in cui era incorso l' stesso nella formazione CP_3
della documentazione reddituale.
Per tutto quanto esposto, il ricorso proposto da sarebbe stato Parte_1
accolto, in quanto fondato.
In definitiva, alla stregua del principio di causalità delle spese (chi dà causa alla causa), l' deve essere condannato a rifondere delle CP_2 Parte_1
spese della fase di opposizione, spese che devono essere liquidate come da dispositivo sui valori minimi, con riferimento al relativo scaglione per le cause di previdenza di valore superiore a euro 5.201,00 e inferiore a euro 26.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, in parte qua;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 266/2023 (R.G. 1307/2023), depositato il
14.04.2023, del Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro;
3. condanna l'Istituto a pagare, a gli interessi legali Parte_1
sulla somma di euro 8.970,39 dalla data del 27.03.2023 al 01.06.2023;
pagina 14 4. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...] [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00, per Pt_1
compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.VA. e C.P.A.
Cagliari, 15.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 15
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 ammontava, infatti, a euro 3.468,94, somma che risultava integralmente