Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata dell'11 giugno 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 286/2018 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maurizio Barrella (C.F. –email: C.F._2
– pec: , con domicilio eletto in Email_1 Email_2
Tempio Pausania, Viale San Lorenzo 4, presso l'avv. Salvatore Deiana;
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Gatto del foro di Tempio Pausania ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Tempio Pausania, Corso Matteotti n. 47,
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da mobbing.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo che fosse accertato che nei suoi confronti erano state Controparte_1
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patrimoniale subito.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato assunto in data 7.1.1992;
- Che il rapporto di lavoro si è svolto serenamente sino al 2005, quando ha chiesto un periodo di aspettativa essendo risultato vincitore di un dottorato di ricerca presso l'Università di Sassari;
- Che al suo rientro in servizio, il Comune ha ridotto la sua area di attività lavorativa, in quanto la gestione del Centro Elaborazione Dati (precedentemente guidato dal ricorrente) era stata assegnata ad altro dipendente assunto durante la sua assenza;
- Che nel 2014 è entrato nel direttivo del Partito Democratico;
- Che nel 2016, con la vittoria delle elezioni comunali da parte della lista di centrodestra, la sua situazione lavorativa è peggiorata;
- Che la sua posizione lavorativa è stata soppressa, con conseguente demansionamento- ridimensionamento della propria posizione nonostante avesse ottenuto i medesimi risultati di performance degli altri servizi;
- Che la scelta riorganizzativa del ha avuto una finalità esclusivamente di CP_1 emarginazione, in quanto priva di motivazione;
- Di essere stato l'unico a cui non è stata confermata la posizione organizzativa ricoperta;
- Di essere stato estromesso dalla partecipazione a corsi ed eventi formativi;
- Di essere stato spostato da un ufficio di circa 80 mq a uno di circa 20 mq;
- A causa di tale processo di demansionamento ed emarginazione, ha contratto una forma grave di disturbo d'ansia generalizzata e depressione reattiva secondaria a disadattamento lavorativo.
Costituitosi, il ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1
rappresentato e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
E' noto che per mobbing si intende comunemente una condotta della parte datoriale, del superiore gerarchico o di altri colleghi di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nell'ambiente di lavoro, che si risolve in reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la
2 mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva sono quindi rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
L'onere della prova circa la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito grava sul lavoratore che si dichiari vittima dello stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nel caso in disamina, il ricorrente ha lamentato la soppressione della propria posizione organizzativa a seguito della modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente avvenuta con la delibera n. 61/2016, sostenendo che essa (la soppressione) è dipesa da un intento persecutorio della neoeletta amministrazione comunale di segno politico opposto a quella di sua appartenenza.
Ebbene, come risulta dalla ora richiamata delibera avente come oggetto: “modifica assetto organizzativo dell'ente. Approvazione dotazione organica. Ricognizione condizioni di soprannumerarieta' o eccedenze funzionali di personale”, adottata a circa un anno dall'insediamento della nuova giunta comunale, essa era finalizzata a una migliore razionalizzazione delle risorse e alla individuazione delle priorità di intervento, per creare così una struttura efficiente e idonea realizzare al meglio le strategie e le politiche dell'amministrazione.
Tale operazione ha determinato una serie di modificazioni dell'assetto organizzativo:
- Il trasferimento alle competenze del nuovo Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed
Illuminazione pubblica, retto da un Responsabile P.O., del Servizio Illuminazione
E Patrimonio, e dell'intera gestione dei Parte_2 servizi cimiteriali, a partire dalla costruzione dei manufatti e la pianificazione urbanistica cimiteriale sino alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree (il servizio, attualmente, è già titolare delle sole competenze per la manutenzione ordinaria);
- Il trasferimento del Servizio Viabilità, della gestione delle pratiche per occupazione suolo pubblico (permanente) e di quelle per le manomissioni del suolo stradale al
Servizio di Polizia Locale;
3 - L'unificazione, finalizzata all'ottimizzazione ed allo snellimento dell'attività, della gestione delle gare di appalto in tutte le sue fasi e dell'attività contrattuale per lavori pubblici e per l'acquisto di beni e di servizi del Settore dei Servizi al Patrimonio e
Territorio, attraverso l'attribuzione delle relative competenze in capo al Servizio
Amministrativo del Settore, che curerà l'attività per tutti i servizi;
- L'accorpamento, nell'ambito del Settore AA.II. E Personale, delle competenze del
Servizio Anagrafe, Servizio Stato civile e Servizio Elettorale in un unico Servizio denominato “Servizio Demografico”, retto da un Responsabile di Cat. D, attribuendo al
Vicario del Dirigente di Settore, anche la funzione di Coordinamento di tutti i servizi del Settore.
Inoltre, con tale delibera si è proceduto a una rideterminazione del dimensionamento dell'organico in n. 101 unità, in riduzione rispetto a quella approvata con la Deliberazione G.C.
n. 90 del 30/06/2015, che constava, invece, di n. 104 unità. Sono stati modificati numericamente i posti in organico, attraverso l'eliminazione di n. 2 posti di categoria D e di n. 3 posti di categoria C e la contemporanea istituzione di n. 2 nuovi posti di categoria C, che hanno portato il numero dei posti in dotazione organica a n. 101 unità.
Tale dato appare particolarmente rilevante, in quanto a fronte dell'eliminazione di due posti di categoria D, categoria in cui risultava inquadrato il ricorrente, quest'ultimo non ha subito alcuna modifica relativamente alla categoria d'inquadramento professionale.
L'adibizione a diverse mansioni ricadenti nell'inquadramento professionale di appartenenza non è di per sé causa di demansionamento. L'affidamento del monitoraggio del piano anticorruzione e la redazione del controllo della gestione – i nuovi settori in cui è stato reimpiegato il ricorrente - sono riconducibili alle mansioni di cui alla categoria D del CCNL
Enti Locali in cui sono ricompresi “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve
o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
4 A ciò si aggiunga che la doglianza di essere stato demansionato è stata particolarmente generica, non avendo il ricorrente allegato il contenuto delle mansioni precedentemente svolte e quello delle nuove mansioni a cui è stato adibito, non consentendo di conseguenza di verificare la fondatezza della pretesa.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata e delle allegazioni delle parti, si ritiene che l'assegnazione alle sopra richiamate nuove mansioni non costituisca alcuna condotta persecutoria e mobbizzante.
Il ricorrente ha lamentato poi la mancata conferma della posizione organizzativa da cui discendeva il diritto a una indennità economica. A seguito della riorganizzazione dell'Ente, al sono state attribuite mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte, mansioni Pt_1
che non giustificavano e che non erano collegate con la posizione organizzativa precedentemente ricoperta. Conseguentemente appare del tutto legittima la mancata rinnovazione della posizione organizzativa dopo la sua naturale scadenza.
Per quanto concerne la doglianza avente ad oggetto l'assegnazione di un ufficio più piccolo rispetto a quello precedente, essa appare priva di pregio. Va innanzitutto evidenziato che, se da un lato non è contestato che parte ricorrente prima del trasferimento lavorava in un edificio di circa 80 mq, dall'altro non vi è prova che la stanza “personale” del ricorrente avesse dimensioni notevolmente differenti rispetto a quelle in cui è stato successivamente trasferito. I testi di parte ricorrente, infatti, nulla hanno riferito in merito alle dimensioni della sua stanza
“personale”. Inoltre, come riferito anche da teste del ricorrente, parte Testimone_1
dell'archivio - quello dei contratti - era conservato nella stanza del Segretario Generale, mentre l'archivio concernente gli atti amministrativi era conservato nella stanza assegnata al Verre.
Conseguentemente, il fatto che anche un soggetto ricoprente una posizione sovraordinata (il
Segretario Generale) sia stato destinatario di una stanza in cui doveva essere consentito l'accesso agli altri dipendenti a fini di consultazione, esclude la finalità vessatoria e deve, invece, ricondursi a esigenze di servizio.
Per quanto sopra esposto, dunque, non si ritiene sussistente alcuna condotta del datore di lavoro integrante reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
Quanto alla configurabilità di una ipotesi di straining, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che il cd. “straining” è ravvisabile allorquando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative
5 “stressogene”, e non quando la situazione di amarezza, determinata ed inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia determinata dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che abbiano coinvolto l'intera azienda (cfr. Cass. Ordinanza 2676/2021).
Nel caso in disamina, il cambiamento della posizione lavorativa del ricorrente si ritiene sia dipeso dalla modifica dell'assetto organizzativo del Comune, così come comprovato dalla delibera n. 61/2016, con la conseguenza che non è configurabile alcuna ipotesi di straining.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 scaglione indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 5.000,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 13/06/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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