TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/09/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 783/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 783/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ASCANI ROSELLA
APPELLANTE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Controparte_1 P.IVA_2 A GIUSEPPE APPELLATA OGGETTO: appello avverso sentenza n. 165/2022 del Giudice di Pace di Camerino CONCLUSIONI: all'udienza del 29.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte appellante: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: A-Riformare la sentenza N. 165/2022 resa dal Giudice di Pace di Camerino, Avv. Antonino Di Renzo Mannino il 29.11/30.12.2022 e corretta con provvedimento de Giudice di Pace di Camerino, Dott.ssa Ornella Carlini il 09.01.2023, accogliendo le argomentazioni tutte contenute nell'atto di appello;
B-Accogliere le domande tutte contenute nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;
C-Vinte le spese” per parte appellata: “Piaccia al Tribunale respingere l'appello per inammissibilità o comunque nel merito. Vittoria di spese e competenze di lite”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 165/222 pronunciata dal Giudice di Pace di Camerino con la quale veniva respinta l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla CP_1 onde conseguire il pagamento della somma di € 3.011,13 a titolo di corrispettivo della vendita
[...] escritta nella fattura n. n. 447 del 29.09.2020. L'appellante, in particolare, censurava la sentenza impugnata lamentando che il giudice di prime cure, nel ritenere fondata la eccezione di decadenza ex art 1495 c.c. proposta dalla opposta: a) non avrebbe dato rilievo al doc. 6; b) avrebbe ritenuto generica la dichiarazione resa dal teste escusso;
c) non avrebbe ammesso la ctu, ritenendola immotivatamente esplorativa;
d) non avrebbe ammesso la prova con il teste . Quindi, concludeva Testimone_1 chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento della opposizione con conseguente revoca pagina 1 di 5 del decreto ingiuntivo e condanna della appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado. Si costituiva la appellata che contestava l'avverso atto di appello chiedendone il rigetto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto L'appellante ha censurato la gravata sentenza deducendo l'erroneità delle argomentazioni sulle quali il giudice di prime cure ha basato le proprie statuizioni, in particolare, nella parte in cui quest'ultimo, alla luce dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza di legittimità, ha affermato la decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa compravenduta, non avendo ritenuto adeguatamente fornita la prova della sussistenza, nel caso concreto, del presupposto richiesto dall'art. 1495 c.c. ai fini dell'operatività della garanzia medesima, rappresentato dalla denuncia dei vizi al venditore nei termini normativamente previsti. L'appellante, in particolare, ha lamentato la circostanza che il giudice di prime cure, a) non avrebbe dato rilievo al doc. 6; b) avrebbe ritenuto generica la dichiarazione resa dal teste escusso;
c) non avrebbe ammesso la ctu, ritenendola esplorativa;
d) non avrebbe ammesso la prova con il teste Testimone_1 L'appello è infondato e, pertanto, va respinto. In via preliminare va rilevato che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. La appellata ha agito in giudizio, in via monitoria, nei confronti dell'odierna appellante onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 3.011,13 a titolo di corrispettivo della vendita del materiale descritto nella fattura n. 447 del 29.09.2020. Come è noto, l'art 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, inoltre, è noto il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo
pagina 2 di 5 di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cfr Cassazione Civile, Sezioni Unite 2001 n. 13533). Nella specie la appellante non ha contestato specificatamente né l'esistenza del contratto di fornitura nè l'avvenuta consegna della merce da parte della appellata, di talchè il fatto costitutivo del diritto al corrispettivo può ritenersi pacifico e, quindi, provato. A ciò merita aggiungere che risultano prodotti l'ordine sottoscritto per accettazione dalla appellante, i documenti di trasporto sottoscritti per accettazione dalla appellante, di talchè risulta fornita la prova, anche per via documentale, della sottoscrizione del contratto di vendita e dell'avvenuta consegna della merce da parte della appellata. La appellante ha contestato la domanda di pagamento eccependo l'esistenza di vizi nella merce fornita. Al riguardo giova premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, occupandosi delle azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c., hanno affermato che grava sul compratore l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. La tematica del riparto dell'onere della prova in materia di vizi della cosa accomuna e attraversa trasversalmente istituti tra loro diversi: si tratta, infatti, di una questione che emerge in materia di compravendita, di appalto e di locazione e che ha ingenerato, in dottrina come in giurisprudenza, non poche discussioni circa la necessità di rispettare o meno il principio, affermato in via generale da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533, per. cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento o l'inesatto adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni. Il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel risolvere il contrasto tra una parte della giurisprudenza che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, poneva l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale a carico del compratore ed un secondo orientamento, che poneva al carico del venditore l'onere di provare che il bene compravenduto era, al momento della consegna, scevro dai vizi e difetti, le Sezioni Unite, vagliate funditus le molteplici opzioni dottrinali sviluppatesi intorno alla "natura" della garanzia per i vizi della cosa venduta, hanno seguito il principio già affermato, a suo tempo, da Cass., Sez. Un., 13 novembre 2012 n. 19702, che evidenziò come "l'obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone il venditore in una situazione non tanto di "obbligazione", quanto piuttosto di "soggezione", esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l'esperimento rispettivamente dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria ". La garanzia per vizi, cioè, non va collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come "una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è, come già accennato, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi. Da tale conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla citata sentenza n. 13533 del 2001 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno, presentandosi la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, al contrario, di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In altri termini, poiché il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere pagina 3 di 5 garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta si fonda sul fatto della esistenza dei vizi e la prova di tale esistenza non può che gravare sul compratore. L'art 1495, comma 2 c.c. dispone che il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia purchè il vizio della cosa venduta sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima di un anno dalla consegna. Nel caso di specie l'appellata ha tempestivamente eccepito la decadenza dalla garanzia per omesso denuncia degli asseriti vizi nel termine di giorni otto dalla consegna e la società appellante non ha dato prova di aver proceduto alla formale denuncia nel termine contemplato dalla norma, essendo quindi decaduta dalle relative garanzie. Ed invero la appellante ha dedotto di aver scoperto i vizi al momento della consegna della seconda tranche e di aver effettuato la contestazione a mezzo telefonata e di aver inviato subito alla appellata una mail di contestazione con allegate le fotografie riproducenti le etichette consegnate e affette da vizi. Sennonchè con il doc. 5 non risulta prodotta alcuna mail ma mere riproduzioni fotografiche raffiguranti etichette. Il doc. 6 è una mail, priva di contenuto, proveniente da un certo (persona non riferibile Persona_1 in alcun modo alla appellante) cui risultano allegate mere riproduzioni fotografiche raffiguranti delle etichette. Detto documento, in quanto privo di contestazione e proveniente da un terzo, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non può valere come denuncia. Contrariamente a quanto esposto dall'appellante e, come correttamente apprezzato dal giudice di prime cure, le risultanze della prova orale non appaiono idonee a fornire la prova della denuncia tempestiva. Ed invero, l'univo capitolo di prova dedotto dall'appellante per dimostrare la tempestività della denuncia ((1)”vero che al momento dell'apertura della merce fu subito contattata la per denunciarne la non Controparte_1 rispondenza alle caratteristiche richieste) è inammissibile in quanto la circostanze di fatto risulta dedotta in maniera del tutto generica, senza precisa indicazione della persona che avrebbe eseguito la denuncia e della persona che sarebbe stata destinataria della stessa. Né risulta indicato nel capitolo di prova in cosa sarebbe consistita la “non rispondenza” tra merce ordinata e merce ricevuta. Detta genericità impedisce anche la formulazione di una prova contraria. Ciononostante, il giudice di pace ha ammesso la prova ma le dichiarazioni rese dal teste escusso sul predetto capitolo appaiono generiche e non idonee a fornire prova della tempestività della contestazione. Il teste si è limitato a dichiarare testualmente quanto segue: “cap. 1 – vero, io ero presente al momento che è stato chiamato da parte del mio titolare”. Ebbene, detta dichiarazione, stante la genericità del contenuto, non risultando neppure indicato in che modo sarebbe avvenuto il contatto e la persona con cui il legale rappresentante della appellante avrebbe interloquito, non possono essere utilizzate per fornire la prova della tempestività della denuncia. Lamenta ancora l'appellante che il giudice di pace non avrebbe ammesso l'escussione del teste
[...]
e non avrebbe ammesso la richiesta di ctu. Testimone_2 Ebbene, innanzitutto va rilevato che la mancata reiterazione in forma specifica delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni (nella specie le conclusioni risultano precisate con un mero richiamo agli atti difensivi) comporta che le stesse devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione. Inoltre, come sopra evidenziato, il capitolo di fatto dedotto nel capitolo di prova è del tutto generico, di talchè la richiesta di prova testimoniale non poteva e non può essere ammessa. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l'appello deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 con esclusione della fase istruttoria in difetto di espletamento della relativa attività ed applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite che si liquidano in € 852,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. del d.P.R. 30.5.2002, CP_2
n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24.12.2012, n. 228 Macerata, 18 settembre 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 783/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ASCANI ROSELLA
APPELLANTE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Controparte_1 P.IVA_2 A GIUSEPPE APPELLATA OGGETTO: appello avverso sentenza n. 165/2022 del Giudice di Pace di Camerino CONCLUSIONI: all'udienza del 29.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte appellante: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: A-Riformare la sentenza N. 165/2022 resa dal Giudice di Pace di Camerino, Avv. Antonino Di Renzo Mannino il 29.11/30.12.2022 e corretta con provvedimento de Giudice di Pace di Camerino, Dott.ssa Ornella Carlini il 09.01.2023, accogliendo le argomentazioni tutte contenute nell'atto di appello;
B-Accogliere le domande tutte contenute nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;
C-Vinte le spese” per parte appellata: “Piaccia al Tribunale respingere l'appello per inammissibilità o comunque nel merito. Vittoria di spese e competenze di lite”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 165/222 pronunciata dal Giudice di Pace di Camerino con la quale veniva respinta l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla CP_1 onde conseguire il pagamento della somma di € 3.011,13 a titolo di corrispettivo della vendita
[...] escritta nella fattura n. n. 447 del 29.09.2020. L'appellante, in particolare, censurava la sentenza impugnata lamentando che il giudice di prime cure, nel ritenere fondata la eccezione di decadenza ex art 1495 c.c. proposta dalla opposta: a) non avrebbe dato rilievo al doc. 6; b) avrebbe ritenuto generica la dichiarazione resa dal teste escusso;
c) non avrebbe ammesso la ctu, ritenendola immotivatamente esplorativa;
d) non avrebbe ammesso la prova con il teste . Quindi, concludeva Testimone_1 chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento della opposizione con conseguente revoca pagina 1 di 5 del decreto ingiuntivo e condanna della appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado. Si costituiva la appellata che contestava l'avverso atto di appello chiedendone il rigetto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto L'appellante ha censurato la gravata sentenza deducendo l'erroneità delle argomentazioni sulle quali il giudice di prime cure ha basato le proprie statuizioni, in particolare, nella parte in cui quest'ultimo, alla luce dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza di legittimità, ha affermato la decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa compravenduta, non avendo ritenuto adeguatamente fornita la prova della sussistenza, nel caso concreto, del presupposto richiesto dall'art. 1495 c.c. ai fini dell'operatività della garanzia medesima, rappresentato dalla denuncia dei vizi al venditore nei termini normativamente previsti. L'appellante, in particolare, ha lamentato la circostanza che il giudice di prime cure, a) non avrebbe dato rilievo al doc. 6; b) avrebbe ritenuto generica la dichiarazione resa dal teste escusso;
c) non avrebbe ammesso la ctu, ritenendola esplorativa;
d) non avrebbe ammesso la prova con il teste Testimone_1 L'appello è infondato e, pertanto, va respinto. In via preliminare va rilevato che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. La appellata ha agito in giudizio, in via monitoria, nei confronti dell'odierna appellante onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 3.011,13 a titolo di corrispettivo della vendita del materiale descritto nella fattura n. 447 del 29.09.2020. Come è noto, l'art 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, inoltre, è noto il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo
pagina 2 di 5 di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cfr Cassazione Civile, Sezioni Unite 2001 n. 13533). Nella specie la appellante non ha contestato specificatamente né l'esistenza del contratto di fornitura nè l'avvenuta consegna della merce da parte della appellata, di talchè il fatto costitutivo del diritto al corrispettivo può ritenersi pacifico e, quindi, provato. A ciò merita aggiungere che risultano prodotti l'ordine sottoscritto per accettazione dalla appellante, i documenti di trasporto sottoscritti per accettazione dalla appellante, di talchè risulta fornita la prova, anche per via documentale, della sottoscrizione del contratto di vendita e dell'avvenuta consegna della merce da parte della appellata. La appellante ha contestato la domanda di pagamento eccependo l'esistenza di vizi nella merce fornita. Al riguardo giova premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, occupandosi delle azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c., hanno affermato che grava sul compratore l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. La tematica del riparto dell'onere della prova in materia di vizi della cosa accomuna e attraversa trasversalmente istituti tra loro diversi: si tratta, infatti, di una questione che emerge in materia di compravendita, di appalto e di locazione e che ha ingenerato, in dottrina come in giurisprudenza, non poche discussioni circa la necessità di rispettare o meno il principio, affermato in via generale da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533, per. cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento o l'inesatto adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni. Il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel risolvere il contrasto tra una parte della giurisprudenza che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, poneva l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale a carico del compratore ed un secondo orientamento, che poneva al carico del venditore l'onere di provare che il bene compravenduto era, al momento della consegna, scevro dai vizi e difetti, le Sezioni Unite, vagliate funditus le molteplici opzioni dottrinali sviluppatesi intorno alla "natura" della garanzia per i vizi della cosa venduta, hanno seguito il principio già affermato, a suo tempo, da Cass., Sez. Un., 13 novembre 2012 n. 19702, che evidenziò come "l'obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone il venditore in una situazione non tanto di "obbligazione", quanto piuttosto di "soggezione", esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l'esperimento rispettivamente dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria ". La garanzia per vizi, cioè, non va collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come "una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è, come già accennato, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi. Da tale conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla citata sentenza n. 13533 del 2001 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno, presentandosi la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, al contrario, di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In altri termini, poiché il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere pagina 3 di 5 garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta si fonda sul fatto della esistenza dei vizi e la prova di tale esistenza non può che gravare sul compratore. L'art 1495, comma 2 c.c. dispone che il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia purchè il vizio della cosa venduta sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima di un anno dalla consegna. Nel caso di specie l'appellata ha tempestivamente eccepito la decadenza dalla garanzia per omesso denuncia degli asseriti vizi nel termine di giorni otto dalla consegna e la società appellante non ha dato prova di aver proceduto alla formale denuncia nel termine contemplato dalla norma, essendo quindi decaduta dalle relative garanzie. Ed invero la appellante ha dedotto di aver scoperto i vizi al momento della consegna della seconda tranche e di aver effettuato la contestazione a mezzo telefonata e di aver inviato subito alla appellata una mail di contestazione con allegate le fotografie riproducenti le etichette consegnate e affette da vizi. Sennonchè con il doc. 5 non risulta prodotta alcuna mail ma mere riproduzioni fotografiche raffiguranti etichette. Il doc. 6 è una mail, priva di contenuto, proveniente da un certo (persona non riferibile Persona_1 in alcun modo alla appellante) cui risultano allegate mere riproduzioni fotografiche raffiguranti delle etichette. Detto documento, in quanto privo di contestazione e proveniente da un terzo, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non può valere come denuncia. Contrariamente a quanto esposto dall'appellante e, come correttamente apprezzato dal giudice di prime cure, le risultanze della prova orale non appaiono idonee a fornire la prova della denuncia tempestiva. Ed invero, l'univo capitolo di prova dedotto dall'appellante per dimostrare la tempestività della denuncia ((1)”vero che al momento dell'apertura della merce fu subito contattata la per denunciarne la non Controparte_1 rispondenza alle caratteristiche richieste) è inammissibile in quanto la circostanze di fatto risulta dedotta in maniera del tutto generica, senza precisa indicazione della persona che avrebbe eseguito la denuncia e della persona che sarebbe stata destinataria della stessa. Né risulta indicato nel capitolo di prova in cosa sarebbe consistita la “non rispondenza” tra merce ordinata e merce ricevuta. Detta genericità impedisce anche la formulazione di una prova contraria. Ciononostante, il giudice di pace ha ammesso la prova ma le dichiarazioni rese dal teste escusso sul predetto capitolo appaiono generiche e non idonee a fornire prova della tempestività della contestazione. Il teste si è limitato a dichiarare testualmente quanto segue: “cap. 1 – vero, io ero presente al momento che è stato chiamato da parte del mio titolare”. Ebbene, detta dichiarazione, stante la genericità del contenuto, non risultando neppure indicato in che modo sarebbe avvenuto il contatto e la persona con cui il legale rappresentante della appellante avrebbe interloquito, non possono essere utilizzate per fornire la prova della tempestività della denuncia. Lamenta ancora l'appellante che il giudice di pace non avrebbe ammesso l'escussione del teste
[...]
e non avrebbe ammesso la richiesta di ctu. Testimone_2 Ebbene, innanzitutto va rilevato che la mancata reiterazione in forma specifica delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni (nella specie le conclusioni risultano precisate con un mero richiamo agli atti difensivi) comporta che le stesse devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione. Inoltre, come sopra evidenziato, il capitolo di fatto dedotto nel capitolo di prova è del tutto generico, di talchè la richiesta di prova testimoniale non poteva e non può essere ammessa. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l'appello deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 con esclusione della fase istruttoria in difetto di espletamento della relativa attività ed applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite che si liquidano in € 852,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. del d.P.R. 30.5.2002, CP_2
n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24.12.2012, n. 228 Macerata, 18 settembre 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 5 di 5