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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 02/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1369 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Rossella Pietrobattista (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._3
Marruvio 30
- OPPONENTI -
e c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Giovan Battista Santangelo (c.f. ) e dall'Avv. Marco Appetiti (c.f. C.F._4
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Avezzano, alla C.F._5
via Garibaldi 71
- OPPOSTA -
1 Conclusioni: per gli opponenti, come da note di precisazione delle conclusioni del 7.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 29.4.2025; come da comparsa di costituzione e da note di trattazione scritta depositate in data 29.4.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3.9.2019 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 350/19 del Tribunale di Avezzano, notificato in data
26.6.2019, con cui è stato loro ingiunto il pagamento di € 39.304,63 oltre interessi e spese in favore di (a titolo di residui importi dovuti in forza del contratto di mutuo n. Controparte_2
PRS/044618548.0 concesso da Agos Ducato S.p.A. a e rispetto a cui Parte_1 Parte_2
era co-obbligata, credito successivamente ceduto alla medesima . Controparte_2
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto opposto, prospettandone la nullità per violazione dell'art. 641 c.p.c. e, segnatamente, per non essere stato indicato in tale decreto il termine entro cui doveva essere eseguito il pagamento.
2. Si è costituita la società quale cessionaria della ricorrente la Controparte_1 Controparte_2 quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, tenuto conto tanto dell'infondatezza dei motivi di opposizione tanto della piena dimostrazione dell'esistenza del credito azionato in via monitoria.
3. Espletata con esito negativo la mediazione e tenuto conto dell'assenza di istanze istruttorie, la causa
è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14.5.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni indicate come in epigrafe indicato.
4. L'opposizione proposta non può trovare accoglimento.
4.1 Per quanto concerne l'unico motivo di opposizione formulato entro la maturazione delle preclusioni assertive giova premettere che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma consiste in un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza, al momento della decisione, dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in via monitoria
(cfr., Cass., ord. n. 40110/21, Cass., sent. n. 21432/11).
Da tali premesse consegue l'inidoneità anche in astratto della censura prospettata a giustificare l'accoglimento dell'opposizione, oltre a doversi evidenziare che il decreto opposto reca l'espressa indicazione che nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto gli opponenti avrebbero potuto proporre opposizione e che, in difetto, il decreto sarebbe divenuto esecutivo.
2 4.2 Occorre quindi scrutinare quanto dedotto da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni con riguardo alla mancanza di prova della titolarità in capo all'originaria ricorrente
[...]
del credito azionato in via monitoria. CP_2
Sul punto gli opponenti hanno dedotto che la suesposta contestazione integra una mera difesa che, come tale, non soggiace a termini decadenziali, oltre a costituire un profilo suscettibile di rilievo d'ufficio.
Al riguardo deve tuttavia evidenziarsi che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, se è vero che la contestazione della titolarità del diritto azionato in giudizio integra una mera difesa non soggetta a termini decadenziali, è parimenti vero che, se le difese sono articolate in modo incompatibile con la negazione di tale titolarità, l'onere della prova gravante su chi agisce in giudizio può ritenersi assolto (cfr., Cass., ord. n. 10435/25, con cui un simile riconoscimento implicito è stato ravvisato in un caso in cui nessuna contestazione sulla titolarità del diritto era stata sollevata nel primo atto difensivo, rinvenendosi invece la contestazione nella comparsa conclusionale ed in ciò riscontrandosi quell'atteggiamento, sostanzialmente acquiescente, per cui l'attore non era più tenuto a dimostrare un presupposto che la controparte non aveva messo in dubbio).
Ebbene nella specie nell'opposizione non è dato rinvenire alcuna contestazione in ordine alla titolarità del diritto in capo alla società ricorrente in monitorio, pur emergendo anche dalla stessa opposizione che altro era il soggetto giuridico originario mutuante.
Deve inoltre sottolinearsi, sempre con riguardo all'onere di contestazione gravante sugli odierni opponenti, che tale onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze da contestare è correlato alla puntualità della prospettazione della controparte (cfr., Cass., ord. n. 9439/22), puntualità che nella specie viene sicuramente in rilievo ove si considerino l'articolata allegazione svolta nel ricorso monitorio con specifico riguardo all'intervenuta cessione ed anche la documentazione prodotta in tale sede (si vedano, in particolare, i documenti nn. 7, 8, 9, 10 ed 11 del fascicolo del monitorio).
Da quanto precede consegue che può ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulla società opposta.
In ogni caso deve osservarsi che parte opponente, pur lamentando la mancata produzione del contratto di cessione, ha anche dedotto che la produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. da parte dell'opposta non potrebbe dimostrare tale cessione, essendo allo scopo necessario che l'avviso contenga tutti gli
3 elementi necessari ad identificare con precisione il credito (si veda pagina 5 della comparsa conclusionale).
Ebbene in relazione a tale prospettazione deve osservarsi, da un lato, che non risulta univocamente chiaro se la parte abbia inteso specificamente dedurre l'inesistenza (o, comunque la mancata prova) della stessa operazione di cessione ovvero la non inclusione (o, comunque la mancata prova dell'inclusione) del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione e, dall'altro lato, che in tale quadro l'avviso pubblicato in G.U. e prodotto dall'opposta contiene comunque indicazioni che consentono di ricondurre con certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nell'operazione di cessione.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in caso di contestazione relativa all'inclusione di un determinato credito in quelli oggetto di una cessione in blocco, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato in G.U. può dimostrare l'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza detto credito, in base alle sue concrete caratteristiche, tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco (cfr., Cass., ord. n. 17944/23, nonché Cass., ord. n. 8331/25, con cui è stato sottolineato che la prova della cessione non è soggetta a vincoli di forma e che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso pubblicato può costituire adeguata prova della cessione senza che occorra una specifica enumerazione di ciascun credito ceduto nel caso in cui gli elementi comuni indicati per la formazione delle categorie di crediti consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione).
Tanto premesso in linea generale, nella specie dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge che è stato azionato in via monitoria un credito personale derivante da un contratto del 26.9.2011 con decadenza dal beneficio del termine intervenuta nel giugno del 2015 e che l'avviso pubblicato in G.U. fa appunto riferimento alla cessione di tutti i crediti aventi, alla data del 30.11.2016, determinate caratteristiche tra cui, appunto, i crediti personali sottoscritti da Agos Ducato S.p.A. tra il 12.1.1989 ed il 13.8.2015, denominati in euro, regolati dalla legge italiana, stipulati con persone fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione del contratto, con contratto non richiedente il consenso del debitore alla cessione del credito derivante dal contratto stesso e con decadenza dal beneficio del termine intervenuta entro il 30.11.2015.
Detto avviso reca inoltre puntuale indicazione delle tipologie di operazioni di credito escluse dalla cessione (si veda il punto a) dell'avviso) e delle eventuali ragioni di esclusione di alcuni crediti (si
4 vedano le ragioni di esclusione analiticamente indicate dai punti i) a xiii) dell'avviso), ipotesi entrambe non ricorrenti nella specie.
Tali plurimi elementi consentono di ritenere individuato con certezza il credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione, sicché può ritenersi che la titolarità del diritto azionato non risulti neanche smentita dagli atti di causa (cfr., Cass., ord. n. 16028/23, con cui è stato chiarito che se il principio di non contestazione solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato, il giudice può comunque pervenire ad un diverso accertamento ove dalle prove acquisite emerga la smentita od una diversa ricostruzione di quel fatto).
4.3 Dalle argomentazioni che precedono e dall'assolvimento da parte dell'opposta all'onere di dimostrare l'esistenza del residuo credito (mediante la produzione, unitamente al ricorso monitorio, del contratto fonte del credito azionato e dell'analitico estratto conto del rapporto avverso cui non sono state svolte puntuali contestazioni) consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 26.001,00/€
52.000,00), tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1369 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
(quale cessionaria di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. CP_1 Controparte_2
350/19 del Tribunale di Avezzano;
2. CONDANNA e al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 2.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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