Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15 maggio 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2349 /2024 R. G. sezione lavoro vertente TRA
(C.F. , con sede legale in Nola (Na), alla S.S. 7-bis, km Parte_1 P.IVA_1
50,500, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. Sig.
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli C.F._1 avvocati Saverio Siniscalchi (C.F. – p.e.c. C.F._2
, prof. Maurizio Onza (C.F. – Email_1 C.F._3
p.e.c. ) e Marco Giorgi (C.F. Email_2
– p.e.c. ), che C.F._4 Email_3 dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al recapito di p.e.c. e con i quali l'appellante elegge domicilio digitale Email_1 presso i recapiti di p.e.c. suindicati e domicilio fisico nello studio di Napoli, Via Morghen n. 36 (Andersen Italia), in forza di procura speciale rilasciata dal ridetto l.r.p.t. in data 14.06.2024 su supporto cartaceo separato,
Appellante
E
nata ad [...] il [...], CF Controparte_2
residente in [...]
n. 4 bis, elett.te dom.ta in Caserta, Largo Daniel Bovet n. 1, presso l'Avv. Massimo Tommasone, nato a [...] il [...], CF che la C.F._6 rapp.ta e difende, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione a mezzo fax o pec ai seguenti recapiti: 1786022145; Email_4
Appellato
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi separati, successivamente riuniti, depositati presso il Tribunale di NOLA in funzione di giudice del lavoro l'appellata in epigrafe, premesso di:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 10.6.2008 al 14.1.2021 (data del licenziamento), con mansioni di centralinista, regolarmente inquadrata come impiegata livello AE2 CCNL Legno Arredamento Industria,
- di aver ricevuto negli ultimi 5 anni, a decorrere da gennaio 2016, la retribuzione in contanti nella misura di € 900,00 netti mensili, non corrispondenti a quanto contrattualmente dovutole,
- di non aver percepito alcunchè a titolo di retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, né a titolo di residui ferie, permessi e rol, nonché a titolo di 13° mensilità per gli anni dal 2016 fino alla cessazione del rapporto, chiese di condannare la società al pagamento in proprio favore delle differenze retributive a tali titoli maturate come quantificate in ricorso, oltre accessori oltre che della indennità sostitutiva del preavviso, in relazione al licenziamento dichiarato illegittimo con ordinanza del 31.5.2021 (con condanna della convenuta alla reintegra, rispetto alla quale essa ricorrente aveva esercitato l'opzione ex art. 18 st. lav. per l'indennità sostitutiva della reintegra). Parte resistente si costituì in giudizio contestando la fondatezza degli avversi ricorsi e chiedendone il rigetto. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso, condannò la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo netto di € 20.435,00 per differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
rigettò la richiesta dell'indennità sostitutiva del preavviso;
condannò parte resistente al pagamento delle spese di lite, previa compensazione per un terzo. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello il datore di lavoro, con atto depositato in data 22.8.2024, rilevando che il primo Giudice aveva erroneamente valutato i fatti e le risultanze istruttorie, ed in particolare:
-aveva reputato insussistente la prova documentale degli acconti relativi alle mensilità di giugno 2019, luglio 2019 e agosto 2019, ritenendo di non poter qualificare quali quietanze le stampe di cui all'allegato 3 (rectius 2), prodotte dalla convenuta, condannando alla differenza tra il percepito netto Parte_1 riconosciuto dalla lavoratrice nel ricorso (€ 900,00) mensili, ed il saldo risultante dalle rispettive buste paga;
-aveva ritenuto, per tutte le altre mensilità quantificate in ricorso, per le tredicesime mensilità, nonché per gli acconti di giugno, luglio e agosto 2019 già sopra citati, la cui erogazione non era stata documentata a mezzo bonifici, che le stampe prodotte dalla società resistente, recanti i vari nominativi dei dipendenti, compreso quello della ricorrente in primo grado, e le somme asseritamente erogate in contanti con sottoscrizione del lavoratore, non potessero essere qualificate in termini di quietanza e non fossero sufficienti a provare il pagamento in contanti delle somme in esse indicate, senza fornire alcuna spiegazione alternativa della natura di tali
2 documenti, ed in particolare, del motivo per il quale essi fossero sottoscritti dai dipendenti;
-aveva trascurato la contraddittorietà tra le varie versioni fornite dalla lavoratrice nei vari giudizi, omettendo di valutare il contegno processuale della parte ricorrente;
-aveva ritenuto non probante, sul punto dell'avvenuta erogazione in contanti degli importi di cui sopra, la deposizione della teste la quale aveva confermato Tes_1 che, per i pagamenti in contanti, veniva redatto un elenco contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore ed il netto da erogare conforme a busta paga, che i lavoratori sottoscrivevano;
-aveva conseguentemente condannato al pagamento delle somme di cui Parte_1 al dispositivo ed alle spese di giudizio Ha concluso come in atti per l'accoglimento dell'impugnazione proposta, chiedendo riformare la sentenza gravata e per l'effetto rigettare in toto le domande di
[...] nei confronti di con condanna della prima alla CP_2 Parte_1 restituzione in favore della società di tutto quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. Notificato l'atto, l'appellata si è costituita resistendo al gravame. All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione. L'appello è infondato.
1.La materia del contendere in questa fase è circoscritta dai motivi di appello e concerne le domande accolte dal primo Giudice (con condanna al pagamento delle differenze retributive ordinarie per complessivi € 20.435,00), non essendo stato di contro proposto gravame incidentale dalla per coltivare le altre pretese CP_2 respinte in primo grado. Incontestato da parte della società è anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
2.Escluse le mensilità per le quali il Giudice ha accertato l'esattezza dell'adempimento datoriale, deve rilevarsi per il resto che nella sentenza gravata è stata ritenuta insussistente la prova documentale. Ha precisato il Tribunale che non v'è riscontro del pagamento degli acconti rispetto alle mensilità di giugno-luglio- agosto 2019 nonchè di tutte le altre mensilità quantificate in ricorso, ed anche tredicesime mensilità, la cui erogazione non era stata documentata a mezzo bonifici: la società resistente aveva prodotto dei fogli recanti i vari nominativi dei dipendenti e le somme asseritamente erogate in contanti con sottoscrizione del lavoratore, ritenute insufficienti dal giudicante. Parte appellante ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui era stata esclusa la valenza di quietanza al documento depositato come allegato 3 (rectius 2) della produzione di in primo grado. Parte_1
Ha sottolineato che tale documento reca nella prima colonna un elenco dei lavoratori, divisi in base alla società datrice di lavoro del “Gruppo Nusco”; in seconda colonna (“saldo”), per ogni mese, l'importo ancora dovuto;
nella terza ed ultima colonna, la sottoscrizione di ciascun dipendente.
3 Ha argomentato sul carattere della suddetta scrittura privata e sull'applicabilità del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c., affermando che essa va interpretata nel senso in cui possa avere qualche effetto. Ha ritenuto quindi che il tenore complessivo del documento induca a concludere che si tratta di una quietanza: la dicitura “saldo” sarebbe inequivoca in tal senso e non si comprenderebbe altrimenti la ragione per la quale i dipendenti (e nel caso di specie la l'avrebbero CP_2 dovuto sottoscrivere, se non per quietanza degli importi contestualmente percepiti a saldo. Deve premettersi che – come è stato precisato dalla Suprema Corte - “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994, citt.),
….avendo….il dipendente la possibilità di annullare la parte della dicitura "per quietanza", laddove non corrispondente alla situazione di fatto” (C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27749 del 03/12/2020 -Rv. 659954 – 01). Osserva il collegio che nella fattispecie non vi è traccia di buste paga sottoscritte con l'espressa dicitura per quietanza;
è stato allegato solo un documento informale interno (v.all.2 in produzione di primo grado della società), peraltro “collettivo”, in quanto contenente un elenco di lavoratori, di cui il Tribunale ha dato una corretta valutazione. I fogli in oggetto non recano alcuna intestazione (o timbro, con la firma del legale rappresentante) che permetta di ricondurli alla datrice, né alcuna data certa, né infine alcuna dicitura che ne consenta -in maniera inequivoca- la qualificazione in termini di quietanza di pagamento: essi non possono ritenersi sufficienti a provare il pagamento in contanti delle somme ivi indicate. Si tratta di un promemoria ad uso interno, che potrebbe essere stato utilizzato soltanto per registrare la presenza dei singoli lavoratori convocati, mese per mese, per il pagamento dell'acconto e resi edotti del saldo residuo: pertanto non può offrire la prova della effettiva corresponsione della somma indicata nella colonna “saldo” a ciascuno di essi. Se addirittura la formula "per ricevuta", sottoscritta dal lavoratore sul proprio prospetto contabile mensile, non è sufficiente per ritenere delibato l'effettivo pagamento, men che meno lo può essere il documento in esame.
4 3.Anche l'istruttoria orale, ammessa ed espletata con esclusivo riguardo alla circostanza -dedotta in memoria difensiva- della prassi aziendale di erogazione della retribuzione in contanti per talune mensilità a richiesta dei dipendenti (ed in particolare in favore della ricorrente) o per esigenze peculiari della società, non ha offerto prova certa dell'adempimento dell'obbligazione per le singole mensilità riportate nelle stampe in atti nei confronti della CP_2
La teste – la cui deposizione, a giudizio di parte appellante, è stata Tes_1 erroneamente ritenuta non decisiva – ha riferito di essere consulente del lavoro e di aver collaborato con la Nusco dal maggio 2020; pur avendo un contratto di consulenza, aveva lavorato all'interno dell'Ufficio del Personale (con una propria postazione) coordinando le attività e le persone che lavoravano all'interno dell'azienda a decorrere dal settembre 2020; in particolare si era occupata di tutta la parte amministrativa-contabile (buste paga) e della gestione del personale: fino all'anno 2022 l'Ufficio del personale da lei coordinato si era occupato anche dei pagamenti delle retribuzioni, attenendosi al modus operandi dell'azienda. I pagamenti, di volta in volta, in base alle esigenze dell'amministrazione, erano stabiliti con modalità differenti: “ad esempio un mese venivano pagate le retribuzioni a tutti i dipendenti con bonifico;
un altro mese venivano pagate a tutti in contanti oppure ancora terza modalità ibrida, cioè acconto in contanti e residuo con bonifico. In ogni caso la modalità di volta in volta stabilita era utilizzata in modo uniforme per tutti i dipendenti, salvo richieste specifiche del singolo che eventualmente venivano valutate e assecondate”. Per i pagamenti in contanti, la teste ha riferito che “sulla scorta dei cedolini elaborati, veniva redatto un elenco contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore ed il netto da erogare conforme a busta paga, dopo di che venivano convocati di regola a gruppi…..i lavoratori i quali sottoscrivevano il foglio come quello che mi viene esibito di cui all'all.2 (prod. res.) e contestualmente alla sottoscrizione veniva erogata la somma indicata. Preciso però che sino a dicembre 2020, non mi sono occupata io direttamente della erogazione, pur essendo presente nell'ufficio ed assistendo a tale procedura. Da gennaio 2021 mi sono occupata io direttamente delle erogazioni unitamente agli altri collaboratori dell'ufficio, correggendo in parte la procedura, o meglio predisponendo, a tutela della privacy, non un unico elenco collettivo, ma singole ricevute di consegna che consegnavo al singolo lavoratore che entrava singolarmente e che sottoscriveva previa verifica e ricezione della somma indicata. La somma, sia prima che dopo gennaio 2021, veniva data in busta chiusa al lavoratore che poi ne verificava il contenuto. ADR Non ricordo se ho presenziato direttamente alle erogazioni in favore della ricorrente…”. Il Giudice ha ben evidenziato le criticità ed insufficienze della deposizione in esame, con riguardo all'onere probatorio gravante sul datore di lavoro: la teste ha una conoscenza marginale del periodo di causa e della posizione della per CP_2 essersi occupata dei pagamenti da dicembre 2020 – epoca prossima alla cessazione del rapporto della ricorrente con la società; pur confermando la circostanza della prassi aziendale di erogare la retribuzione talvolta in contanti (consegnando la
5 busta chiusa contenente il denaro e facendo sottoscrivere al lavoratore stampe del tipo di quelle versate in atti dalla convenuta) e in altre occasioni a mezzo bonifico, ha dichiarato di non ricordare se avesse mai assistito ai pagamenti in favore della ricorrente. Senza contare che la ricorrente aveva disconosciuto la quasi totalità delle firme risultanti nel suddetto documento e riferite alla sua posizione retribuita (v. verbale libero interrogatorio in primo grado): non ne è stata chiesta da controparte la verificazione;
neppure sono stati depositati dalla società gli originali delle suddette
“stampe”, nonostante la reiterata sollecitazione del Tribunale. Coerente con le univoche risultanze istruttorie è dunque la conclusione del Giudice che ha ritenuto dovute - per le mensilità rispetto alle quali non era stata raggiunta la prova del pagamento a mezzo bonifico - le differenze maturate in ragione di un percepito netto dedotto pari ad € 900,00. Resta sullo sfondo la discrasia tra le allegazioni contenute nei diversi ricorsi intentati dalla Non è stato provato infatti che la ricorrente avesse CP_2 effettivamente percepito somme superiori rispetto al netto di euro 900,00 indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, in assenza di contestazioni specifiche relative ai criteri contabili posti a fondamento della quantificazione eseguita dal primo Giudice, discende l'infondatezza delle censure formulate dall'appellante ed il rigetto del gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Massimo Tommasone;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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