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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41891 / 2023
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione Settima Civile – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 41891/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 13.11.2023, DA (C.F. ), in personale del l.r. pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARMELA PRUDENTE, elettivamente domiciliato in via A. Lamarmora, 33, Milano, presso il difensore avv. CARMELA PRUDENTE;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
MASSIMO ALESSANDRO COLOMBO, elettivamente domiciliata in via Monte Grappa, 3, Cassano D'Adda, presso il difensore avv. MASSIMO ALESSANDRO COLOMBO;
-appellata- OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2901/2023, del Giudice di Pace di Milano, depositata in data 27.04.2023; CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5.11.2024; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 514/2021, R.G. n. 44418/2020, pubblicato in data 14.1.2021 dal Giudice di Pace di Milano, ha ingiunto a Controparte_2 CP_1 il pagamento, in favore della ricorrente in via monitoria, dell'importo di € 1.196,00,
[...] oltre interessi moratori dalla data di scadenza del dovuto al saldo, nonché dell'ulteriore importo di € 626,00, di cui € 76,00 per esborsi ed € 550,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.. Con atto di citazione ritualmente notificato a Controparte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 514/2021, chiedendo CP_1
- “in via preliminare ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione risulta fondata su prova scritta ed in ogni caso per tutte le ragioni meglio svolte nella parte narrativa del presente atto. - revocare il decreto ingiuntivo n. 514/2021, n.R.g. 44418/2020 emesso ad istanza di dall'Intestato Giudice Parte_2 indata 14.01.2021 per difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e 634 c.p.c. per i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto. - In via principale accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola di cui all'art. 3 del contratto sottoscritto tra le parti in data 21.02.2020 perchè contraria all'art. 33 co.2 D.Lgs 206/2005 e/o la fondatezza di tutte le ulteriori argomentazioni meglio indicate nel presente atto da intendersi qui richiamate e ritrascritte e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 514/2021, n.R.g. 44418/2020 emesso ad istanza di dall'Intestato Parte_2
Giudice in data 14.01.2021, dichiarando che nulla è dovuto all'opponente a Parte_2 in forza del contratto concluso in data 21.02.2020; - in via subordinata previa revoca Pt_2 Parte_2 del decreto ingiuntivo n. 514/2021, n.R.g. 44418/2020 emesso ad istanza di Parte_2 dall'Intestato Giudice in data 14.01.2021, accertare e dichiarare che la somma della
[...] alla Sig.ra configura di fatto una penale e Parte_2 CP_1 conseguentemente ridurne l'importo nei limiti del giusto, dell'equo e del provato ai sensi dell'art. 1384 c.c.;
- in ogni caso accertata e dichiarata, per le ragioni di cui alla parte narrativa del presente atto, l'illegittimità della determinazione degli interessi al saggio di cui al D.Lgs n.231/2002, revocare il decreto ingiuntivo n. 514/2021, n.R.g. 44418/2020 emesso ad istanza di Parte_2 dall'Intestato Giudice in data 14.01.2021 e conseguentemente contenere la misura degli
[...] interessi eventualmente dovuti al saggio legale”. si costituiva nel giudizio di opposizione, Parte_2 contestando le avverse difese, deduzioni ed eccezioni e chiedendo “- in via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. 514/2021, n.R.g. 44418/2020, emesso dal giudice di Pace di Milano in data 14.01.2021, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito: rigettare l'avversa opposizione poiché del tutto infondata in fatto e diritto;
- per l'effetto: confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 514/2021 (r.g.: 44418/2020); con vittoria di spese e competenze di lite”. Il Giudice di Pace, ammessi ed espletati i mezzi istruttori, all'udienza del 17.11.2022, ritenendo la causa matura per la decisione, tratteneva la causa a sentenza e, quindi, con sentenza n. 2901/23 depositata in data 27.04.2023, così statuiva: “Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede: - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 514/2021 R.G. 44418/2020, concesso dal Giudice di Pace di Milano in data 21 dicembre 2020, depositato in cancelleria in data 14 gennaio 2021 e notificato all'attrice in data 8 febbraio 2021; - condanna l'opposta
[...] alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente , liquidate in Controparte_3 CP_1 complessivi € 1.305,00 di cui € 100,00 per spese ed € 1.205,00 per compensi professionali oltre Iva, C.P.A. e rimborso forfettario”. Avverso detta sentenza, ha proposto appello Controparte_2 articolando i seguenti motivi di gravame: 1) violazione ed erronea interpretazione dell'art. 2967 c.c., avendo il Giudice di Pace erroneamente ritenuto non raggiunta la prova del credito azionato;
2) violazione ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c.; 3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 33 del Codice del Consumo ed erronea interpretazione della clausola di cui al punto 3 del contratto sottoscritto tra le parti il 21.02.2020 – erronea affermazione della vessatorietà della clausola.
2 Si è costituita l'appellata , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. CP_1
342 e 348 c.p.c. e ha contestato la fondatezza dei motivi. Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata assunta in decisione, all'udienza del data 5 novembre 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di gravame dell'appellante sono così riassumibili:
1) violazione ed erronea interpretazione dell'art. 2967 c.c., avendo il Giudice di Pace erroneamente ritenuto non raggiunta la prova del credito azionato;
2) violazione ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c.;
3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 33 del Codice del Consumo ed erronea interpretazione della clausola di cui al punto 3 del contratto sottoscritto tra le parti il 21.02.2020 – erronea affermazione della vessatorietà della clausola. In via pregiudiziale, il Tribunale rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello in ragione della pretesa tardività dell'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio. Invero, risulta documentalmente dimostrato che l'atto di citazione in appello è stato notificato via PEC all'odierna appellata in data 14.11.2023 e che la causa è stata poi iscritta a ruolo in data 20.11.2023 e, dunque, nel termine di 10 giorni previsto perentoriamente dall'art. 348 c.p.c. mediante il rinvio all'art. 347 c.p.c., che a sua volta rinvia all'art. 165 cpc per la costituzione dell'attore in primo grado. Preliminarmente, deve poi rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. L'appellata si duole del fatto che parte appellante, nell'atto di citazione in appello, non abbia fatto altro che riproporre le medesime argomentazioni, i medesimi rilievi e le stesse censure, già proposte in primo grado ed esaminate dal giudice di prime cure, limitandosi a
“mascherarle” per motivi di appello, e senza chiedere, in sede d'appello, né l'ammissione dei mezzi istruttori ritenuti non ammissibili o comunque non rilevanti ai fini della decisione dal giudice di prime cure, né la rinnovazione, anche solo parziale, dell'istruttoria orale per testi esperita dal giudice di primo grado. In altre parole, secondo parte appellata, nessun elemento di prova viene fornito dall'appellante, la quale, quindi, non potrebbe oggi assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante nemmeno in grado di appello, con evidente manifesta infondatezza della domanda promossa. L'eccezione è infondata. Come noto, l'appello spiega un effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha il medesimo oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo, in ossequio al principio della domanda, implica che tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate. Non sono ammesse domande nuove, né tantomeno sono proponibili nuove eccezioni, né possono essere
3 dedotti nuovi mezzi di prova che non siano sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie nell'ambito del giudizio di primo grado. Ciò posto, l'odierna appellante, legittimamente, si è limitata a reiterare le domande svolte nel giudizio di prime cure e a censurare i punti e i capi della sentenza appellata che hanno condotto al rigetto delle domande proposte da parte opposta, odierna appellante, esponendone puntualmente e specificamente i motivi, in particolare con riguardo alla violazione e all'erronea interpretazione ed applicazione delle norme applicate dal primo giudice. Tutto ciò premesso, l'appello appare fondato e la sentenza del Giudice di Pace appare meritevole di conferma, sebbene sulla scorta della seguente motivazione. Appare utile e necessario, sotto il profilo logico-giuridico, partire dall'esame del terzo motivo di appello, essendo le questioni in esso esaminate idonee ad assorbire quelle oggetto degli altri motivi di appello e a definire la controversia. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato il capo della sentenza in cui si afferma la vessatorietà della clausola di cui all'art. 3 del contratto, trattandosi di clausola sbilanciata in favore del contraente professionista e in danno della consumatrice (pagg. 5 e 6:
“A nulla vale la clausola 3 del contratto che prevede che l'adesione al trattamento sarebbe da considerarsi irrevocabile al punto che il cliente sarebbe tenuto al pagamento dell'intero prezzo pattuito anche in caso di frequentazione parziale o mancata (assimilata dalla convenuta ad un riconoscimento di debito e presente nel contratto al fine di sopperire al danno e al mancato guadagno derivante dall'impossibilità, per il RO, di prendere altre prenotazioni in luogo di quelle non usufruite da organizzarsi con un congruo anticipo, stante la personalizzazione dei trattamenti individuali). Tale clausola non prevede alcun caso di ripensamento o di recesso anticipato, nemmeno per causa di forza maggiore (come avrebbe potuto considerarsi la pandemia, nel caso de quo) - al punto che, paradossalmente, in caso di malattia comprovata o di impossibilità reale di qualunque genere, il corrispettivo dovrebbe essere pagato anche a fronte della mancata prestazione non addebitabile al creditore mentre il RO riserva per sé la possibilità di variare gli appuntamenti e le di lavoro a suo insindacabile giudizio - ed appare, a parere di CP_4 questo giudice vessatoria perché veramente sbilanciata in favore del RO (contraente più forte) e in danno all'attrice (consumatore e quindi contraente più debole)”.
ha allegato, a sostegno delle proprie censure, il principio giuridico affermato da Parte_2 una precedente pronuncia del Tribunale di Milano (n.814/2020), nella quale la Parte_2 era parte convenuta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale si è così statuito: “Il contratto in essere tra le parti è qualificabile come contratto d'appalto di servizi, con prestazioni periodiche (art. 1677 c.c.). Il recesso unilaterale dal contratto di appalto, anche con prestazioni di servizi continuate o periodiche, è consentito al committente (cfr. Cass. Civile, sentenza n.8254 del 29.08.1977), ex art. 1671 c.c., purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Non essendo ravvisabile alcun inadempimento in capo alla - Parte_2 esattamente come nell'ipotesi oggetto di esame - ciò che rileva, nell'odierna fattispecie, è il mero recesso dell'attrice e le relative conseguenze. Posto che, ex art. 1671 c.c., il committente può recedere dal contratto ad nutum, i predetti motivi del recesso sono inconferenti. La norma dispone che, in caso di recesso, il committente deve tenere “indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
4 L'appellante ha allegato che, nel caso di specie: - l'ammontare del mancato guadagno di cui all'art. 1671 c.c. sarebbe stato predeterminato dalle parti alla clausola di cui al punto n.3 del contratto del 21.02.2020, a mente della quale l'adesione al trattamento di rimodellamento è da considerarsi come impegno irrevocabile;
- la Cliente resta, pertanto, tenuta al pagamento del prezzo pattuito anche in caso di frequentazione parziale o mancata frequentazione del centro, avendo quest'ultimo programmato la propria struttura organizzativa - con i relativi costi di gestione e le aspettative di guadagno - in relazione al numero delle adesioni ricevute;
- la doppia e specifica sottoscrizione del contratto di rimodellamento vale ad escludere la natura vessatoria della clausola in base a quanto disposto dalla normativa codicistica, avendo la Cliente dichiarato di prestare la propria attività lavorativa per un noto gruppo bancario di origine olandese, in tal modo ammettendo di essere dotata di quel livello di istruzione, competenza e capacità idoneo all'analisi oggettiva delle criticità eventualmente emergenti da situazioni in divenire, tanto da evitare l'inconsapevole adesione a contratti da cui potrebbe scaturire, a suo carico, un legame indesiderato ed indissolubile;
- la verifica dello squilibrio normativo o la verifica dello squilibrio economico indotto da una singola clausola debbano essere eseguite valutando l'operazione nella sua interezza, essendo ben possibile, di fatti, che l'operazione nel suo complesso sia equa nonostante l'apparente abusività della singola clausola atomisticamente intesa. Le censure al capo della sentenza impugnato non colgono nel segno. Giova rammentare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 206/2005 per consumatore deve intendersi “qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale”, mentre per professionista “qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista”. L'art. 33 del Codice del Consumo concerne la disciplina delle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. Il primo comma dispone: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Il secondo comma invece contiene un elenco (non tassativo) di clausole che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria”. Quanto ai rapporti tra la disciplina del Codice del Consumo e gli artt. 1341 e 1342 c.c., va evidenziato che l'inefficacia prevista dall'art. 1341 secondo comma c.c. rileva solo in relazione a clausole contenute in condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme una pluralità indeterminata di rapporti contrattuali. Al contrario gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo si applicano a qualsiasi contratto tra professionista e consumatore, sia che esso sia stato concluso mediante moduli o formulari sia che sia stato predisposto ad hoc per disciplinare un singolo rapporto contrattuale. Le due discipline, dunque, possono intersecarsi (doppia tutela del consumatore), ma solo se si tratta di clausole standard. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto,
5 trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto privato di lavori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti” (Cass. ordinanza n. 6802/2010). Con particolare riferimento poi all'accertamento della vessatorietà della clausola, l'art. 34 del Codice del Consumo dispone: “
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”. Di particolare interesse è il quarto comma dell'art. 34 cit.: “Non sono vessatorie le clausole oggetto di trattativa individuale”. La giurisprudenza ha precisato le caratteristiche della trattativa che deve essere “individuale, seria ed effettiva” (cfr. Cass. ordinanza n. 24262/2008). La trattativa deve dunque essere individuale, intendendosi come riferita alla singola clausola e non in generale al contratto. La trattativa deve essere seria ed effettiva, imponendo al professionista non solo di porre l'attenzione del consumatore sulla clausola, bensì di consentire al consumatore, quanto meno in astratto, di incidere effettivamente sul contenuto della clausola stessa o ottenere delle contropartite. Dunque, non è sufficiente la mera esplicazione/spiegazione della clausola ovvero la sua specifica approvazione per iscritto da parte del consumatore (cfr. Cass. ordinanza n. 497/2021: “In tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto). (Il principio è stato enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la clausola compromissoria non
6 conteneva alcun elemento utile a dimostrare che il consumatore avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto)”. Nel caso che ci occupa, a prescindere dalla qualificazione del contratto concluso tra le parti dell'odierno giudizio, qualificazione sulla quale si dirà meglio infra, la clausola di cui all'art. 3 del contratto c.d. “di rimodellamento” è da ritenersi vessatoria. L'art. 3 del contratto prevede, infatti, che “L'adesione al trattamento qui presentato e prescelto dal Cliente con la sottoscrizione del presente contratto è da considerarsi come impegno irrevocabile: il Cliente sarà pertanto tenuto al pagamento dell'intero prezzo pattuito alla data della stipula del presente contratto, salvo diversi accordi. Il cliente sarà tenuto al pagamento dell'intero prezzo anche in caso di frequentazione parziale o mancata frequentazione, ciò in considerazione del fatto che il RO programma la propria struttura organizzativa, con i relativi costi di gestione, in relazione al numero di adesioni sottoscritte”. Tale clausola appare vessatoria sia perché – indubbiamente – determina un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, sia perché risulta rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 33, comma 2, lett. e), Codice del Consumo, in base al quale si presume vessatoria la clausola che “consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere” (cfr. Cass. Sez. 2, 18/09/2020, n. 19565, Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6639). La clausola in questione, peraltro, risulta altresì suscettibile di rientrare tra quelle ritenute presuntivamente vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f), in quanto la stessa appare idonea ad “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Deve osservarsi che il contratto concluso tra le parti appare inquadrabile nell'ambito del tipo contrattuale dell'appalto di servizi, con prestazioni periodiche (art. 1677 c.c.), in relazione al quale è consentito, ai sensi dell'art. 1671 c.c., il recesso unilaterale del committente, anche ad nutum, purché l'appaltatore venga tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Ciò posto, nel caso di specie, dalla lettura del contratto si ricava che: 1) nell'accordo sottoscritto tra le parti non risulta essere stato previsto il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma pattuita quale corrispettivo se è quest'ultimo a recedere dal contratto o a non adempiere;
2) la somma che la cliente consumatrice deve pagare nel caso decida di recedere o di non avvalersi delle prestazioni pattuite è pari all'intero corrispettivo del contratto, senza riguardo (né proporzione alcuna) al tempo in cui eventualmente viene esercitato il recesso, alle prestazioni eventualmente già rese, ai costi effettivamente sostenuti e all'effettivo mancato guadagno del professionista.
7 Per quanto attiene all'onere della prova della trattative individuale, deve precisarsi che l'art. 34, quinto comma, del Codice del Consumo prevede che: “Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”. Per cui, trattandosi, nell'ipotesi per cui è causa, di un modulo predisposto dall'appellante, nessun dubbio può sorgere in ordine al soggetto gravato dall'onere della prova della sussistenza della trattativa. In ogni caso, anche qualora così non fosse, va rilevato che la giurisprudenza prevalente ritiene che tale onere incombe, anche laddove non si sia in presenza di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, la prova della trattative specifica costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un "prius" logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (Corte di Cassazione, ordinanza n. 17083/2013). Nell'ipotesi oggetto del contendere, peraltro, non ha nemmeno allegato che tra Parte_2 le parti sia intercorsa alcuna trattativa individuale con specifico riferimento alla clausola di cui all'art. 3 del contratto, essendosi l'appellante limitata a dedurre e reiterare le difese afferenti alla presenza della doppia sottoscrizione, ex artt. 1341 e 1342 c.c.. Da quanto sopra consegue che, a prescindere dall'esistenza dei presupposti per ritenere che la volontà di non ricevere le prestazioni pattuite e di risolvere il contratto fosse stata legittimamente manifestata ai sensi degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., deve ritenersi che la volontà suddetta, manifestata dalla con la comunicazione del 3-4.7.2020 (doc. 4 CP_1 fascicolo di primo grado dell'appellata) sia qualificabile quale recesso ex art. 1671 c.c., il quale, ritenuta la nullità della clausola di cui all'art. 3 del contratto, per le ragioni di cui sopra, appare valido e comporta – soltanto – il diritto, per il professionista, di ottenere l'indennizzo per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno. Non avendo l'appellante dedotto né provato nulla in proposito, deve trovare conferma la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo n. 514/2021, pubblicato in data 14.1.2021 dal Giudice di Pace di Milano statuita con la sentenza del Giudice di Pace n. 2901/2023, depositata in data 27.04.2023, in questa sede appellata, che deve pertanto essere confermata, sulla scorta della diversa suesposta motivazione. Restano assorbiti gli altri motivi di appello. Applicato il principio della soccombenza, ne consegue la condanna della parte appellante alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, liquidate in dispositivo, secondo i D.M. 55/ 2014 e 147/2022. Si dà atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
8 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2901/23 pubblicata in Parte_2 data 27.04.2023 dal Giudice di Pace di Milano;
- conferma la sentenza n. 2901/23 pubblicata in data 27.04.2023 dal Giudice di Pace di Milano
- condanna la a rifondere a le spese processuali per il Parte_2 CP_1 secondo grado di giudizio, liquidandole in € 2.552,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario, iva e cpa come per legge;
- dà atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. Così deciso in Milano, 7.4.2025 La Giudice Paola Condorelli
Il presente provvedimento è stato da me redatto con la collaborazione della dott.ssa CP_5
Erika Tarquini.
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Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione Settima Civile – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 41891/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 13.11.2023, DA (C.F. ), in personale del l.r. pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARMELA PRUDENTE, elettivamente domiciliato in via A. Lamarmora, 33, Milano, presso il difensore avv. CARMELA PRUDENTE;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
MASSIMO ALESSANDRO COLOMBO, elettivamente domiciliata in via Monte Grappa, 3, Cassano D'Adda, presso il difensore avv. MASSIMO ALESSANDRO COLOMBO;
-appellata- OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2901/2023, del Giudice di Pace di Milano, depositata in data 27.04.2023; CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5.11.2024; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 514/2021, R.G. n. 44418/2020, pubblicato in data 14.1.2021 dal Giudice di Pace di Milano, ha ingiunto a Controparte_2 CP_1 il pagamento, in favore della ricorrente in via monitoria, dell'importo di € 1.196,00,
[...] oltre interessi moratori dalla data di scadenza del dovuto al saldo, nonché dell'ulteriore importo di € 626,00, di cui € 76,00 per esborsi ed € 550,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.. Con atto di citazione ritualmente notificato a Controparte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 514/2021, chiedendo CP_1
- “in via preliminare ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione risulta fondata su prova scritta ed in ogni caso per tutte le ragioni meglio svolte nella parte narrativa del presente atto. - revocare il decreto ingiuntivo n. 514/2021, n.R.g. 44418/2020 emesso ad istanza di dall'Intestato Giudice Parte_2 indata 14.01.2021 per difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e 634 c.p.c. per i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto. - In via principale accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola di cui all'art. 3 del contratto sottoscritto tra le parti in data 21.02.2020 perchè contraria all'art. 33 co.2 D.Lgs 206/2005 e/o la fondatezza di tutte le ulteriori argomentazioni meglio indicate nel presente atto da intendersi qui richiamate e ritrascritte e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 514/2021, n.R.g. 44418/2020 emesso ad istanza di dall'Intestato Parte_2
Giudice in data 14.01.2021, dichiarando che nulla è dovuto all'opponente a Parte_2 in forza del contratto concluso in data 21.02.2020; - in via subordinata previa revoca Pt_2 Parte_2 del decreto ingiuntivo n. 514/2021, n.R.g. 44418/2020 emesso ad istanza di Parte_2 dall'Intestato Giudice in data 14.01.2021, accertare e dichiarare che la somma della
[...] alla Sig.ra configura di fatto una penale e Parte_2 CP_1 conseguentemente ridurne l'importo nei limiti del giusto, dell'equo e del provato ai sensi dell'art. 1384 c.c.;
- in ogni caso accertata e dichiarata, per le ragioni di cui alla parte narrativa del presente atto, l'illegittimità della determinazione degli interessi al saggio di cui al D.Lgs n.231/2002, revocare il decreto ingiuntivo n. 514/2021, n.R.g. 44418/2020 emesso ad istanza di Parte_2 dall'Intestato Giudice in data 14.01.2021 e conseguentemente contenere la misura degli
[...] interessi eventualmente dovuti al saggio legale”. si costituiva nel giudizio di opposizione, Parte_2 contestando le avverse difese, deduzioni ed eccezioni e chiedendo “- in via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. 514/2021, n.R.g. 44418/2020, emesso dal giudice di Pace di Milano in data 14.01.2021, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito: rigettare l'avversa opposizione poiché del tutto infondata in fatto e diritto;
- per l'effetto: confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 514/2021 (r.g.: 44418/2020); con vittoria di spese e competenze di lite”. Il Giudice di Pace, ammessi ed espletati i mezzi istruttori, all'udienza del 17.11.2022, ritenendo la causa matura per la decisione, tratteneva la causa a sentenza e, quindi, con sentenza n. 2901/23 depositata in data 27.04.2023, così statuiva: “Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede: - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 514/2021 R.G. 44418/2020, concesso dal Giudice di Pace di Milano in data 21 dicembre 2020, depositato in cancelleria in data 14 gennaio 2021 e notificato all'attrice in data 8 febbraio 2021; - condanna l'opposta
[...] alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente , liquidate in Controparte_3 CP_1 complessivi € 1.305,00 di cui € 100,00 per spese ed € 1.205,00 per compensi professionali oltre Iva, C.P.A. e rimborso forfettario”. Avverso detta sentenza, ha proposto appello Controparte_2 articolando i seguenti motivi di gravame: 1) violazione ed erronea interpretazione dell'art. 2967 c.c., avendo il Giudice di Pace erroneamente ritenuto non raggiunta la prova del credito azionato;
2) violazione ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c.; 3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 33 del Codice del Consumo ed erronea interpretazione della clausola di cui al punto 3 del contratto sottoscritto tra le parti il 21.02.2020 – erronea affermazione della vessatorietà della clausola.
2 Si è costituita l'appellata , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. CP_1
342 e 348 c.p.c. e ha contestato la fondatezza dei motivi. Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata assunta in decisione, all'udienza del data 5 novembre 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di gravame dell'appellante sono così riassumibili:
1) violazione ed erronea interpretazione dell'art. 2967 c.c., avendo il Giudice di Pace erroneamente ritenuto non raggiunta la prova del credito azionato;
2) violazione ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c.;
3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 33 del Codice del Consumo ed erronea interpretazione della clausola di cui al punto 3 del contratto sottoscritto tra le parti il 21.02.2020 – erronea affermazione della vessatorietà della clausola. In via pregiudiziale, il Tribunale rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello in ragione della pretesa tardività dell'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio. Invero, risulta documentalmente dimostrato che l'atto di citazione in appello è stato notificato via PEC all'odierna appellata in data 14.11.2023 e che la causa è stata poi iscritta a ruolo in data 20.11.2023 e, dunque, nel termine di 10 giorni previsto perentoriamente dall'art. 348 c.p.c. mediante il rinvio all'art. 347 c.p.c., che a sua volta rinvia all'art. 165 cpc per la costituzione dell'attore in primo grado. Preliminarmente, deve poi rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. L'appellata si duole del fatto che parte appellante, nell'atto di citazione in appello, non abbia fatto altro che riproporre le medesime argomentazioni, i medesimi rilievi e le stesse censure, già proposte in primo grado ed esaminate dal giudice di prime cure, limitandosi a
“mascherarle” per motivi di appello, e senza chiedere, in sede d'appello, né l'ammissione dei mezzi istruttori ritenuti non ammissibili o comunque non rilevanti ai fini della decisione dal giudice di prime cure, né la rinnovazione, anche solo parziale, dell'istruttoria orale per testi esperita dal giudice di primo grado. In altre parole, secondo parte appellata, nessun elemento di prova viene fornito dall'appellante, la quale, quindi, non potrebbe oggi assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante nemmeno in grado di appello, con evidente manifesta infondatezza della domanda promossa. L'eccezione è infondata. Come noto, l'appello spiega un effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha il medesimo oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo, in ossequio al principio della domanda, implica che tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate. Non sono ammesse domande nuove, né tantomeno sono proponibili nuove eccezioni, né possono essere
3 dedotti nuovi mezzi di prova che non siano sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie nell'ambito del giudizio di primo grado. Ciò posto, l'odierna appellante, legittimamente, si è limitata a reiterare le domande svolte nel giudizio di prime cure e a censurare i punti e i capi della sentenza appellata che hanno condotto al rigetto delle domande proposte da parte opposta, odierna appellante, esponendone puntualmente e specificamente i motivi, in particolare con riguardo alla violazione e all'erronea interpretazione ed applicazione delle norme applicate dal primo giudice. Tutto ciò premesso, l'appello appare fondato e la sentenza del Giudice di Pace appare meritevole di conferma, sebbene sulla scorta della seguente motivazione. Appare utile e necessario, sotto il profilo logico-giuridico, partire dall'esame del terzo motivo di appello, essendo le questioni in esso esaminate idonee ad assorbire quelle oggetto degli altri motivi di appello e a definire la controversia. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato il capo della sentenza in cui si afferma la vessatorietà della clausola di cui all'art. 3 del contratto, trattandosi di clausola sbilanciata in favore del contraente professionista e in danno della consumatrice (pagg. 5 e 6:
“A nulla vale la clausola 3 del contratto che prevede che l'adesione al trattamento sarebbe da considerarsi irrevocabile al punto che il cliente sarebbe tenuto al pagamento dell'intero prezzo pattuito anche in caso di frequentazione parziale o mancata (assimilata dalla convenuta ad un riconoscimento di debito e presente nel contratto al fine di sopperire al danno e al mancato guadagno derivante dall'impossibilità, per il RO, di prendere altre prenotazioni in luogo di quelle non usufruite da organizzarsi con un congruo anticipo, stante la personalizzazione dei trattamenti individuali). Tale clausola non prevede alcun caso di ripensamento o di recesso anticipato, nemmeno per causa di forza maggiore (come avrebbe potuto considerarsi la pandemia, nel caso de quo) - al punto che, paradossalmente, in caso di malattia comprovata o di impossibilità reale di qualunque genere, il corrispettivo dovrebbe essere pagato anche a fronte della mancata prestazione non addebitabile al creditore mentre il RO riserva per sé la possibilità di variare gli appuntamenti e le di lavoro a suo insindacabile giudizio - ed appare, a parere di CP_4 questo giudice vessatoria perché veramente sbilanciata in favore del RO (contraente più forte) e in danno all'attrice (consumatore e quindi contraente più debole)”.
ha allegato, a sostegno delle proprie censure, il principio giuridico affermato da Parte_2 una precedente pronuncia del Tribunale di Milano (n.814/2020), nella quale la Parte_2 era parte convenuta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale si è così statuito: “Il contratto in essere tra le parti è qualificabile come contratto d'appalto di servizi, con prestazioni periodiche (art. 1677 c.c.). Il recesso unilaterale dal contratto di appalto, anche con prestazioni di servizi continuate o periodiche, è consentito al committente (cfr. Cass. Civile, sentenza n.8254 del 29.08.1977), ex art. 1671 c.c., purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Non essendo ravvisabile alcun inadempimento in capo alla - Parte_2 esattamente come nell'ipotesi oggetto di esame - ciò che rileva, nell'odierna fattispecie, è il mero recesso dell'attrice e le relative conseguenze. Posto che, ex art. 1671 c.c., il committente può recedere dal contratto ad nutum, i predetti motivi del recesso sono inconferenti. La norma dispone che, in caso di recesso, il committente deve tenere “indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
4 L'appellante ha allegato che, nel caso di specie: - l'ammontare del mancato guadagno di cui all'art. 1671 c.c. sarebbe stato predeterminato dalle parti alla clausola di cui al punto n.3 del contratto del 21.02.2020, a mente della quale l'adesione al trattamento di rimodellamento è da considerarsi come impegno irrevocabile;
- la Cliente resta, pertanto, tenuta al pagamento del prezzo pattuito anche in caso di frequentazione parziale o mancata frequentazione del centro, avendo quest'ultimo programmato la propria struttura organizzativa - con i relativi costi di gestione e le aspettative di guadagno - in relazione al numero delle adesioni ricevute;
- la doppia e specifica sottoscrizione del contratto di rimodellamento vale ad escludere la natura vessatoria della clausola in base a quanto disposto dalla normativa codicistica, avendo la Cliente dichiarato di prestare la propria attività lavorativa per un noto gruppo bancario di origine olandese, in tal modo ammettendo di essere dotata di quel livello di istruzione, competenza e capacità idoneo all'analisi oggettiva delle criticità eventualmente emergenti da situazioni in divenire, tanto da evitare l'inconsapevole adesione a contratti da cui potrebbe scaturire, a suo carico, un legame indesiderato ed indissolubile;
- la verifica dello squilibrio normativo o la verifica dello squilibrio economico indotto da una singola clausola debbano essere eseguite valutando l'operazione nella sua interezza, essendo ben possibile, di fatti, che l'operazione nel suo complesso sia equa nonostante l'apparente abusività della singola clausola atomisticamente intesa. Le censure al capo della sentenza impugnato non colgono nel segno. Giova rammentare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 206/2005 per consumatore deve intendersi “qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale”, mentre per professionista “qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista”. L'art. 33 del Codice del Consumo concerne la disciplina delle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. Il primo comma dispone: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Il secondo comma invece contiene un elenco (non tassativo) di clausole che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria”. Quanto ai rapporti tra la disciplina del Codice del Consumo e gli artt. 1341 e 1342 c.c., va evidenziato che l'inefficacia prevista dall'art. 1341 secondo comma c.c. rileva solo in relazione a clausole contenute in condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme una pluralità indeterminata di rapporti contrattuali. Al contrario gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo si applicano a qualsiasi contratto tra professionista e consumatore, sia che esso sia stato concluso mediante moduli o formulari sia che sia stato predisposto ad hoc per disciplinare un singolo rapporto contrattuale. Le due discipline, dunque, possono intersecarsi (doppia tutela del consumatore), ma solo se si tratta di clausole standard. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto,
5 trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto privato di lavori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti” (Cass. ordinanza n. 6802/2010). Con particolare riferimento poi all'accertamento della vessatorietà della clausola, l'art. 34 del Codice del Consumo dispone: “
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”. Di particolare interesse è il quarto comma dell'art. 34 cit.: “Non sono vessatorie le clausole oggetto di trattativa individuale”. La giurisprudenza ha precisato le caratteristiche della trattativa che deve essere “individuale, seria ed effettiva” (cfr. Cass. ordinanza n. 24262/2008). La trattativa deve dunque essere individuale, intendendosi come riferita alla singola clausola e non in generale al contratto. La trattativa deve essere seria ed effettiva, imponendo al professionista non solo di porre l'attenzione del consumatore sulla clausola, bensì di consentire al consumatore, quanto meno in astratto, di incidere effettivamente sul contenuto della clausola stessa o ottenere delle contropartite. Dunque, non è sufficiente la mera esplicazione/spiegazione della clausola ovvero la sua specifica approvazione per iscritto da parte del consumatore (cfr. Cass. ordinanza n. 497/2021: “In tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto). (Il principio è stato enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la clausola compromissoria non
6 conteneva alcun elemento utile a dimostrare che il consumatore avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto)”. Nel caso che ci occupa, a prescindere dalla qualificazione del contratto concluso tra le parti dell'odierno giudizio, qualificazione sulla quale si dirà meglio infra, la clausola di cui all'art. 3 del contratto c.d. “di rimodellamento” è da ritenersi vessatoria. L'art. 3 del contratto prevede, infatti, che “L'adesione al trattamento qui presentato e prescelto dal Cliente con la sottoscrizione del presente contratto è da considerarsi come impegno irrevocabile: il Cliente sarà pertanto tenuto al pagamento dell'intero prezzo pattuito alla data della stipula del presente contratto, salvo diversi accordi. Il cliente sarà tenuto al pagamento dell'intero prezzo anche in caso di frequentazione parziale o mancata frequentazione, ciò in considerazione del fatto che il RO programma la propria struttura organizzativa, con i relativi costi di gestione, in relazione al numero di adesioni sottoscritte”. Tale clausola appare vessatoria sia perché – indubbiamente – determina un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, sia perché risulta rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 33, comma 2, lett. e), Codice del Consumo, in base al quale si presume vessatoria la clausola che “consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere” (cfr. Cass. Sez. 2, 18/09/2020, n. 19565, Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6639). La clausola in questione, peraltro, risulta altresì suscettibile di rientrare tra quelle ritenute presuntivamente vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f), in quanto la stessa appare idonea ad “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Deve osservarsi che il contratto concluso tra le parti appare inquadrabile nell'ambito del tipo contrattuale dell'appalto di servizi, con prestazioni periodiche (art. 1677 c.c.), in relazione al quale è consentito, ai sensi dell'art. 1671 c.c., il recesso unilaterale del committente, anche ad nutum, purché l'appaltatore venga tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Ciò posto, nel caso di specie, dalla lettura del contratto si ricava che: 1) nell'accordo sottoscritto tra le parti non risulta essere stato previsto il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma pattuita quale corrispettivo se è quest'ultimo a recedere dal contratto o a non adempiere;
2) la somma che la cliente consumatrice deve pagare nel caso decida di recedere o di non avvalersi delle prestazioni pattuite è pari all'intero corrispettivo del contratto, senza riguardo (né proporzione alcuna) al tempo in cui eventualmente viene esercitato il recesso, alle prestazioni eventualmente già rese, ai costi effettivamente sostenuti e all'effettivo mancato guadagno del professionista.
7 Per quanto attiene all'onere della prova della trattative individuale, deve precisarsi che l'art. 34, quinto comma, del Codice del Consumo prevede che: “Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”. Per cui, trattandosi, nell'ipotesi per cui è causa, di un modulo predisposto dall'appellante, nessun dubbio può sorgere in ordine al soggetto gravato dall'onere della prova della sussistenza della trattativa. In ogni caso, anche qualora così non fosse, va rilevato che la giurisprudenza prevalente ritiene che tale onere incombe, anche laddove non si sia in presenza di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, la prova della trattative specifica costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un "prius" logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (Corte di Cassazione, ordinanza n. 17083/2013). Nell'ipotesi oggetto del contendere, peraltro, non ha nemmeno allegato che tra Parte_2 le parti sia intercorsa alcuna trattativa individuale con specifico riferimento alla clausola di cui all'art. 3 del contratto, essendosi l'appellante limitata a dedurre e reiterare le difese afferenti alla presenza della doppia sottoscrizione, ex artt. 1341 e 1342 c.c.. Da quanto sopra consegue che, a prescindere dall'esistenza dei presupposti per ritenere che la volontà di non ricevere le prestazioni pattuite e di risolvere il contratto fosse stata legittimamente manifestata ai sensi degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., deve ritenersi che la volontà suddetta, manifestata dalla con la comunicazione del 3-4.7.2020 (doc. 4 CP_1 fascicolo di primo grado dell'appellata) sia qualificabile quale recesso ex art. 1671 c.c., il quale, ritenuta la nullità della clausola di cui all'art. 3 del contratto, per le ragioni di cui sopra, appare valido e comporta – soltanto – il diritto, per il professionista, di ottenere l'indennizzo per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno. Non avendo l'appellante dedotto né provato nulla in proposito, deve trovare conferma la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo n. 514/2021, pubblicato in data 14.1.2021 dal Giudice di Pace di Milano statuita con la sentenza del Giudice di Pace n. 2901/2023, depositata in data 27.04.2023, in questa sede appellata, che deve pertanto essere confermata, sulla scorta della diversa suesposta motivazione. Restano assorbiti gli altri motivi di appello. Applicato il principio della soccombenza, ne consegue la condanna della parte appellante alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, liquidate in dispositivo, secondo i D.M. 55/ 2014 e 147/2022. Si dà atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
8 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2901/23 pubblicata in Parte_2 data 27.04.2023 dal Giudice di Pace di Milano;
- conferma la sentenza n. 2901/23 pubblicata in data 27.04.2023 dal Giudice di Pace di Milano
- condanna la a rifondere a le spese processuali per il Parte_2 CP_1 secondo grado di giudizio, liquidandole in € 2.552,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario, iva e cpa come per legge;
- dà atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. Così deciso in Milano, 7.4.2025 La Giudice Paola Condorelli
Il presente provvedimento è stato da me redatto con la collaborazione della dott.ssa CP_5
Erika Tarquini.
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