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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3219/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPINI Parte_1 C.F._1
ROMINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FILIPPINI ROMINA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MERCURI Controparte_1 P.IVA_1
LE e dell'avv. CONTI MARIA GIOVANNA, e dell'avv. NOVARINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MERCURI LE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.8.2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, evocando in giudizio quale sua datrice di lavoro, e Controparte_1 chiedendo che: 1) fosse accertato il suo diritto, in ragione delle mansioni svolte a decorrere dall'1.1.2008, o dalla diversa data che verrà accertata, all'inquadramento nel superiore Livello A, come impiegato direttivo, ovvero in via subordinata nel superiore livello B, come Capo Tecnico Rotabili;
2) fosse condannata la società resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate in conseguenza dell'inquadramento professionale nel superiore Livello A come impiegato direttivo, in misura pari a €. 74.087,06 lordi, di cui €. 5.488,00 per incidenza sul trattamento di fine rapporto o - in subordine - in misura diversa in conseguenza dell'accertamento del suo diritto all'inquadramento nel diverso superiore livello professionale B, come Capo Tecnico Rotabili;
3) fosse condannata la società resistente al versamento dei pagina 1 di 6 contributi previdenziali e assistenziali sulle somme che verranno riconosciute come a lui dovute. Affermava che: 1) dal gennaio 2008 aveva iniziato a occuparsi della gestione dei contratti relativi al servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di le attività di pulizia a lui affidate riguardavano anche i rotabili in ingresso, in Controparte_1 manutenzione e in uscita;
si era occupato della programmazione di tutti gli interventi di pulizia garantendo il rispetto delle previsioni contrattuali e, allo stesso tempo, il mancato intralcio o rallentamento per lo svolgimento delle normali attività aziendali e per le esigenze dell'utenza; gli era stata affidata la gestione dei rapporti tecnico-operativi con il responsabile di commessa e/o il responsabile di cantiere delle ditte appaltatrici;
si era poi occupato del controllo e della verifica della corretta e completa esecuzione degli interventi appaltati nel rispetto di quanto previsto dai singoli contratti di appalto e della contabilizzazione delle prestazioni rese, così come della verifica della qualità delle pulizie eseguite;
in caso di inadempienze aveva provveduto all'applicazione delle conseguenti sanzioni;
aveva deciso discrezionalmente la necessità di eventuali interventi non previsti nel contratto di appalto;
aveva predisposto la contabilità di chiusura mensile delle attività di pulizia impianto e rotabili;
si era occupato della gestione dei contratti di appalto relativi al servizio di Reception/Portineria e e al Persona_1 servizio di facchinaggio;
2) dal 2012 gli erano stati assegnati nuovamente incarichi inerenti il Servizio di Prevenzione e Protezione e aveva ricominciato a occuparsi di attività di ricerca e gestione delle informazioni relative a malattie professionali, oltre che di sorveglianza sanitaria, di gestione delle attività attinenti alle rilevazioni di rischio elettromagnetico e di gestione dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto. Affermava che il ricorrente non aveva mai svolto mansioni riconducibili alla figura professionale di Impiegato Direttivo e neppure di Capo Tecnico Rotabili, non avendo mai goduto di discrezionalità decisionale né di autonomia in termini di operazioni e lavorazioni quotidiane, caratterizzanti i superiori inquadramenti rivendicati.
Istruita a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 4.2.2025, la causa era decisa all'udienza del 2.12.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e, come tali, devono essere rigettate. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato avviene sulla scorta di un procedimento logico-giuridico sviluppato in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (fra le tante Cass. civ., sez. lav., n. 30580/19). Tale criterio non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 36185/22). È onere del lavoratore che agisce in giudizio per l'ottenimento di una qualifica superiore indicare i tratti distintivi di tale qualifica e lo svolgimento, stabile e continuativo, delle mansioni che la contraddistinguono, raffrontando i profili caratterizzanti le mansioni della pagina 2 di 6 qualifica richiesta con quelli concernenti le mansioni che deduce di aver concretamente svolto, dovendo così dimostrare sia l'effettivo svolgimento di determinate mansioni che la loro riconducibilità di queste ultime al livello superiore invocato (Cass. civ., sez. lav., n. 26593/20). Nel caso in esame il ricorrente, con riferimento al livello specialistico delle mansioni svolte, chiede l'inquadramento al livello A cui appartengono quei “lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, oltre che delle abilitazioni/patenti prescritte, espletano con discrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali, attività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l'istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore. Figure professionali esemplificative. Esperto/Impiegato Direttivo. Lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell'ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche, anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e/o direttive” (così l'art. 26 CCNL 2016; documento n. 6 di parte ricorrente;
analoghe previsioni sono contenute nei precedenti CCNL del 2003 e del 2014, documenti nn. 7 e 8 di parte ricorrente). In subordine chiede l'inquadramento nel livello B cui appartengono “i lavoratori che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. …Capo Tecnico Rotabili Lavoratori che svolgono attività tecnico/operative/organizzative/gestionali e contabili finalizzate alla realizzazione e al controllo dei processi produttivi di manutenzione dei rotabili e delle apparecchiature negli impianti e nelle officine” (già citato art. 26 CCNL). Nel caso in esame, dall'istruttoria è anzitutto emerso che il ricorrente è stato addetto al portale SUPER, a proposito del quale il teste , responsabile del ricorrente per Testimone_1 un certo periodo, ha dichiarato: “è un sistema gestionale nel quale viene programmata l'attività della ditta appaltatrice che si occupa della pulizia dei convogli e degli ambienti e gli addetti al controllo debbono inserire le schede di verifica e controllo qualità. Il ricorrente doveva verificare l'adeguato e corretto svolgimento delle pulizie e inserire le schede di verifica e controllo predisposte dalla società nel portale Super. Dopo l'inserimento delle schede di cui sopra da parte del sig. , era il responsabile di contratto che autorizzava i successivi Pt_1 adempimenti anche contabili e formali. Il sig. , tra gli altri, effettuava il controllo delle Pt_1 prestazioni effettuate giornalmente, poi a fine mese estraeva da sistema SUPER le prestazioni erogate, le sottoponeva ai superiori che verificavano e accertavano la correttezza per l'invio della documentazione al responsabile del contratto per i successivi adempimenti, tra i quali i pagamenti”. Ha poi aggiunto: “… in gli aspetti gestionali e decisionali relativi CP_1
l'apporto di servizi resi da ditte terze esterne viene sempre processato e autorizzato dai Referenti di contratto e quindi nel caso di specie dai responsabili gerarchici del ricorrente che nel tempo si sono succeduti, tra questi i signori , e . E ancora: “Dal punto CP_2 Tes_1 CP_3
pagina 3 di 6 di vista operativo, nel periodo di mia competenza, il ricorrente si occupava di inserire nel sistema SUPER la programmazione degli interventi con inizio e fine attività senza creare intralcio alle altre attività aziendali. Il sig. era l'interfaccia operativo con l'impresa che Pt_1 si occupava delle pulizie, se vi erano criticità operative era lui che poteva intervenire, se invece le criticità riguardavano ad esempio, l'organizzazione complessiva del cantiere, dovevano intervenire i superiori responsabili, tra cui il responsabile di cantiere, il responsabile di officina e il responsabile del contratto. Il ricorrente nei fatti non aveva discrezionalità, doveva attenersi alle prescrizioni contrattuali, se vi erano eventi non previsti in contratto era necessario prevedere una modifica contrattuale che era di competenza dei suoi superiori gerarchici. Nel caso in cui il ricorrente avesse riscontrato eventuali inadempienze contrattuali, le faceva presenti mediante il sistema SUPER inserendo le schede di verifica, ovvero le segnalava al responsabile di cantiere, di officina e del contratto che se del caso applicavano le previste sanzioni … non mi risulta che vi fossero attività non previste contrattualmente che il ricorrente potesse affidare alla ditta cui erano affidati i lavori di pulizia”. Anche il teste , superiore gerarchico del ricorrente prima di Testimone_2 Tes_1
a sua volta ha dichiarato: “… Il responsabile del contratto non era lui, lui si
[...] occupava della programmazione e della gestione degli interventi di pulizia. I rotabili erano disponibili per le pulizie in certe date che venivano inserite in computer e in quelle date andavano fatti tutti gli interventi necessari. Nel computer il signor inseriva le date in Per_2 cui doveva fare gli interventi di pulizia”. E ha aggiunto: “… doveva interfacciarsi con i responsabili di commessa e il responsabile del cantiere delle ditte appaltatrici per quanto riguarda la parte operativa. Se vi erano ritardi da gestire era il sig. ad occuparsene. Nel Pt_1 computer vi era un programma particolare in cui inseriva l'esito dei controlli. Se il ricorrente riscontrava delle mancanze, sulla base delle tabelle di cui al contratto applicava le sanzioni, non saprei dire con esattezza quali. Insieme andavamo a vedere il contratto e applicavamo la sanzione inserendo il dato nel computer, anzi il sig. individuava la sanzione e io davo il Pt_1 consenso … non ricordo che vi fossero interventi non previsti che il sig. affidasse Pt_1 direttamente alle imprese appaltatrici. Non ricordo desse indicazioni di modifiche alle ditte appaltatrici nella loro operatività”. Del resto anche il teste , ultimo dei responsabili gerarchici del ricorrente, a Testimone_3 proposito di SUPER ha aggiunto “… Vi sono delle schede già compilate relative ai requisiti richiesti per il controllo delle attività. Il ricorrente svolgeva questo tipo di controllo e inseriva la scheda nel gestionale SUPER. Il signor svolgeva l'attività di controllo dell'esecuzione Pt_1 della attività sugli impianti. […] A fine mese dall'estrazione delle schede inserite in SUPER a seguito degli interventi eseguiti, il signor estraeva e presentava a me, quale referente del Pt_1 contratto, il resoconto mensile e io approvavo il pagamento. La mia approvazione poi veniva sottoposta al responsabile del contratto la signora che deliberava il Persona_3 pagamento … In generale in tutte le attività appaltate a ditte terze, sono gestite e CP_1 autorizzate da un responsabile di contratto o direttore di esecuzione contratto. Le attività non comprese in contratto seguono un iter di negoziazione contrattuale con la ditta che è già titolare dell'appalto che fa un'offerta e il responsabile del contratto autorizza la prestazione dopo l'adeguamento del contratto inserendo la prestazione ulteriore richiesta”. Da tali testimonianze emerge che il ricorrente non aveva il potere di modificare e integrare il contratto di appalto, ma solo il compito tecnico/operativo di verificare la sua pagina 4 di 6 esecuzione, inserendo le risultanze del controllo di qualità all'interno del programma gestionale SUPER, senza discrezionalità e autonomia. Isolata è rimasta la testimonianza di il quale ha dichiarato: “Gli Testimone_4 interventi fuori programma potevano essere ad esempio una pulizia a fondo non programmata per la quale la mia azienda indicava il prezzo e io e il sig. ci accordavamo. L'intervento Pt_1 straordinario veniva poi inserito dal signor in un sistema informatico denominato Pt_1
SUPER, a mio sapere era sempre il sig. che poi autorizzava il pagamento alla mia Pt_1 società … Faceva tutto lui anche l'inserimento e l'autorizzazione al pagamento”, circostanze tutte smentite dagli altri testi escussi e che, nel tempo, avevano avuto ruoli di effettiva responsabilità. Se dunque il ricorrente era il referente operativo del testimone, quest'ultimo non è mai stato dipendente di e, di conseguenza, non può aver avuto conoscenza Controparte_1 reale delle procedure interne della società resistente e delle ripartizioni di competenze e responsabilità del personale (che la società afferma, fra l'altro, trovare fondamento normativo in atti e comunicazioni aziendali riservate e destinate esclusivamente ai dipendenti interessati). Del resto – a proposito del capitolato d'appalto e delle sue modifiche – il teste Tes_2
ha dichiarato: “Non ricordo che vi fossero interventi non previsti che il sig.
[...] Pt_1 affidasse direttamente alle imprese appaltatrici» ed ha altresì precisato: «Non ricordo desse indicazioni di modifica alle ditte appaltatrici” e che il capitolato era formulato sulla base delle
“indicazioni a computer da utilizzare integrando con le esigenze del contratto concreto. Noi ci occupavamo della parte del capitolato, poi l'ufficio gare integrava con il resto della documentazione. Anche in questo caso dopo la redazione da parte del ricorrente io integravo dopo aver verificato la correttezza”. Né è emersa da parte del ricorrente un'attività direttiva, improntata alla discrezionalità e alla facoltà di iniziativa, con riferimento alla gestione operativa dei contratti di appalto (aventi ad oggetto il servizio di reception, portineria, passo carraio e facchinaggio) poiché il teste ha dichiarato: “Confermo che dal 2008 il ricorrente si occupava degli aspetti Testimone_2 operativi anche dei servizi di reception, portineria, passo carraio e facchinaggio”. Così come non è emersa l'asserita attività direttiva e discrezionale relativa all'attività di valutazione del rischio di malattie professionali vito che il teste ha fatto riferimento all'accesso Testimone_3 all'archivio e all'estrapolazione dei documenti richiesti “dalla struttura esterna alla OMC in particolare la struttura DRUO/Disciplina e contenzioso/SSAL”; e il teste ha Testimone_1 aggiunto che “la valutazione delle malattie professionali viene effettuato da una struttura centrale di il cui nome è mutato nel tempo”. CP_1
Né infine rileva che eventuali responsabili del ricorrente non fossero dipendenti della società resistente poiché ciò che importa è l'attività svolta dal ricorrente anche rispetto a tali figure, e la sua riconduzione alle declaratorie invocate, a prescindere dal fatto che eventuali responsabili siano o meno dipendenti direttamente dalla società resistente. Per tutte queste ragioni, dall'istruttoria non sono emerse quelle discrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali, per l'espletamento di attività volta all'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori che caratterizzano il livello A richiesto, ma nemmeno quell'autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, volte a realizzare attività che richiedono un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei pagina 5 di 6 lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, che caratterizzano il livello B. Le domande del ricorrente devono essere tutte rigettate. La difficoltà della prova costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3219/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza Controparte_1 disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 2.12.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3219/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPINI Parte_1 C.F._1
ROMINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FILIPPINI ROMINA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MERCURI Controparte_1 P.IVA_1
LE e dell'avv. CONTI MARIA GIOVANNA, e dell'avv. NOVARINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MERCURI LE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.8.2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, evocando in giudizio quale sua datrice di lavoro, e Controparte_1 chiedendo che: 1) fosse accertato il suo diritto, in ragione delle mansioni svolte a decorrere dall'1.1.2008, o dalla diversa data che verrà accertata, all'inquadramento nel superiore Livello A, come impiegato direttivo, ovvero in via subordinata nel superiore livello B, come Capo Tecnico Rotabili;
2) fosse condannata la società resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate in conseguenza dell'inquadramento professionale nel superiore Livello A come impiegato direttivo, in misura pari a €. 74.087,06 lordi, di cui €. 5.488,00 per incidenza sul trattamento di fine rapporto o - in subordine - in misura diversa in conseguenza dell'accertamento del suo diritto all'inquadramento nel diverso superiore livello professionale B, come Capo Tecnico Rotabili;
3) fosse condannata la società resistente al versamento dei pagina 1 di 6 contributi previdenziali e assistenziali sulle somme che verranno riconosciute come a lui dovute. Affermava che: 1) dal gennaio 2008 aveva iniziato a occuparsi della gestione dei contratti relativi al servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di le attività di pulizia a lui affidate riguardavano anche i rotabili in ingresso, in Controparte_1 manutenzione e in uscita;
si era occupato della programmazione di tutti gli interventi di pulizia garantendo il rispetto delle previsioni contrattuali e, allo stesso tempo, il mancato intralcio o rallentamento per lo svolgimento delle normali attività aziendali e per le esigenze dell'utenza; gli era stata affidata la gestione dei rapporti tecnico-operativi con il responsabile di commessa e/o il responsabile di cantiere delle ditte appaltatrici;
si era poi occupato del controllo e della verifica della corretta e completa esecuzione degli interventi appaltati nel rispetto di quanto previsto dai singoli contratti di appalto e della contabilizzazione delle prestazioni rese, così come della verifica della qualità delle pulizie eseguite;
in caso di inadempienze aveva provveduto all'applicazione delle conseguenti sanzioni;
aveva deciso discrezionalmente la necessità di eventuali interventi non previsti nel contratto di appalto;
aveva predisposto la contabilità di chiusura mensile delle attività di pulizia impianto e rotabili;
si era occupato della gestione dei contratti di appalto relativi al servizio di Reception/Portineria e e al Persona_1 servizio di facchinaggio;
2) dal 2012 gli erano stati assegnati nuovamente incarichi inerenti il Servizio di Prevenzione e Protezione e aveva ricominciato a occuparsi di attività di ricerca e gestione delle informazioni relative a malattie professionali, oltre che di sorveglianza sanitaria, di gestione delle attività attinenti alle rilevazioni di rischio elettromagnetico e di gestione dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto. Affermava che il ricorrente non aveva mai svolto mansioni riconducibili alla figura professionale di Impiegato Direttivo e neppure di Capo Tecnico Rotabili, non avendo mai goduto di discrezionalità decisionale né di autonomia in termini di operazioni e lavorazioni quotidiane, caratterizzanti i superiori inquadramenti rivendicati.
Istruita a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 4.2.2025, la causa era decisa all'udienza del 2.12.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e, come tali, devono essere rigettate. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato avviene sulla scorta di un procedimento logico-giuridico sviluppato in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (fra le tante Cass. civ., sez. lav., n. 30580/19). Tale criterio non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 36185/22). È onere del lavoratore che agisce in giudizio per l'ottenimento di una qualifica superiore indicare i tratti distintivi di tale qualifica e lo svolgimento, stabile e continuativo, delle mansioni che la contraddistinguono, raffrontando i profili caratterizzanti le mansioni della pagina 2 di 6 qualifica richiesta con quelli concernenti le mansioni che deduce di aver concretamente svolto, dovendo così dimostrare sia l'effettivo svolgimento di determinate mansioni che la loro riconducibilità di queste ultime al livello superiore invocato (Cass. civ., sez. lav., n. 26593/20). Nel caso in esame il ricorrente, con riferimento al livello specialistico delle mansioni svolte, chiede l'inquadramento al livello A cui appartengono quei “lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, oltre che delle abilitazioni/patenti prescritte, espletano con discrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali, attività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l'istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore. Figure professionali esemplificative. Esperto/Impiegato Direttivo. Lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell'ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche, anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e/o direttive” (così l'art. 26 CCNL 2016; documento n. 6 di parte ricorrente;
analoghe previsioni sono contenute nei precedenti CCNL del 2003 e del 2014, documenti nn. 7 e 8 di parte ricorrente). In subordine chiede l'inquadramento nel livello B cui appartengono “i lavoratori che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. …Capo Tecnico Rotabili Lavoratori che svolgono attività tecnico/operative/organizzative/gestionali e contabili finalizzate alla realizzazione e al controllo dei processi produttivi di manutenzione dei rotabili e delle apparecchiature negli impianti e nelle officine” (già citato art. 26 CCNL). Nel caso in esame, dall'istruttoria è anzitutto emerso che il ricorrente è stato addetto al portale SUPER, a proposito del quale il teste , responsabile del ricorrente per Testimone_1 un certo periodo, ha dichiarato: “è un sistema gestionale nel quale viene programmata l'attività della ditta appaltatrice che si occupa della pulizia dei convogli e degli ambienti e gli addetti al controllo debbono inserire le schede di verifica e controllo qualità. Il ricorrente doveva verificare l'adeguato e corretto svolgimento delle pulizie e inserire le schede di verifica e controllo predisposte dalla società nel portale Super. Dopo l'inserimento delle schede di cui sopra da parte del sig. , era il responsabile di contratto che autorizzava i successivi Pt_1 adempimenti anche contabili e formali. Il sig. , tra gli altri, effettuava il controllo delle Pt_1 prestazioni effettuate giornalmente, poi a fine mese estraeva da sistema SUPER le prestazioni erogate, le sottoponeva ai superiori che verificavano e accertavano la correttezza per l'invio della documentazione al responsabile del contratto per i successivi adempimenti, tra i quali i pagamenti”. Ha poi aggiunto: “… in gli aspetti gestionali e decisionali relativi CP_1
l'apporto di servizi resi da ditte terze esterne viene sempre processato e autorizzato dai Referenti di contratto e quindi nel caso di specie dai responsabili gerarchici del ricorrente che nel tempo si sono succeduti, tra questi i signori , e . E ancora: “Dal punto CP_2 Tes_1 CP_3
pagina 3 di 6 di vista operativo, nel periodo di mia competenza, il ricorrente si occupava di inserire nel sistema SUPER la programmazione degli interventi con inizio e fine attività senza creare intralcio alle altre attività aziendali. Il sig. era l'interfaccia operativo con l'impresa che Pt_1 si occupava delle pulizie, se vi erano criticità operative era lui che poteva intervenire, se invece le criticità riguardavano ad esempio, l'organizzazione complessiva del cantiere, dovevano intervenire i superiori responsabili, tra cui il responsabile di cantiere, il responsabile di officina e il responsabile del contratto. Il ricorrente nei fatti non aveva discrezionalità, doveva attenersi alle prescrizioni contrattuali, se vi erano eventi non previsti in contratto era necessario prevedere una modifica contrattuale che era di competenza dei suoi superiori gerarchici. Nel caso in cui il ricorrente avesse riscontrato eventuali inadempienze contrattuali, le faceva presenti mediante il sistema SUPER inserendo le schede di verifica, ovvero le segnalava al responsabile di cantiere, di officina e del contratto che se del caso applicavano le previste sanzioni … non mi risulta che vi fossero attività non previste contrattualmente che il ricorrente potesse affidare alla ditta cui erano affidati i lavori di pulizia”. Anche il teste , superiore gerarchico del ricorrente prima di Testimone_2 Tes_1
a sua volta ha dichiarato: “… Il responsabile del contratto non era lui, lui si
[...] occupava della programmazione e della gestione degli interventi di pulizia. I rotabili erano disponibili per le pulizie in certe date che venivano inserite in computer e in quelle date andavano fatti tutti gli interventi necessari. Nel computer il signor inseriva le date in Per_2 cui doveva fare gli interventi di pulizia”. E ha aggiunto: “… doveva interfacciarsi con i responsabili di commessa e il responsabile del cantiere delle ditte appaltatrici per quanto riguarda la parte operativa. Se vi erano ritardi da gestire era il sig. ad occuparsene. Nel Pt_1 computer vi era un programma particolare in cui inseriva l'esito dei controlli. Se il ricorrente riscontrava delle mancanze, sulla base delle tabelle di cui al contratto applicava le sanzioni, non saprei dire con esattezza quali. Insieme andavamo a vedere il contratto e applicavamo la sanzione inserendo il dato nel computer, anzi il sig. individuava la sanzione e io davo il Pt_1 consenso … non ricordo che vi fossero interventi non previsti che il sig. affidasse Pt_1 direttamente alle imprese appaltatrici. Non ricordo desse indicazioni di modifiche alle ditte appaltatrici nella loro operatività”. Del resto anche il teste , ultimo dei responsabili gerarchici del ricorrente, a Testimone_3 proposito di SUPER ha aggiunto “… Vi sono delle schede già compilate relative ai requisiti richiesti per il controllo delle attività. Il ricorrente svolgeva questo tipo di controllo e inseriva la scheda nel gestionale SUPER. Il signor svolgeva l'attività di controllo dell'esecuzione Pt_1 della attività sugli impianti. […] A fine mese dall'estrazione delle schede inserite in SUPER a seguito degli interventi eseguiti, il signor estraeva e presentava a me, quale referente del Pt_1 contratto, il resoconto mensile e io approvavo il pagamento. La mia approvazione poi veniva sottoposta al responsabile del contratto la signora che deliberava il Persona_3 pagamento … In generale in tutte le attività appaltate a ditte terze, sono gestite e CP_1 autorizzate da un responsabile di contratto o direttore di esecuzione contratto. Le attività non comprese in contratto seguono un iter di negoziazione contrattuale con la ditta che è già titolare dell'appalto che fa un'offerta e il responsabile del contratto autorizza la prestazione dopo l'adeguamento del contratto inserendo la prestazione ulteriore richiesta”. Da tali testimonianze emerge che il ricorrente non aveva il potere di modificare e integrare il contratto di appalto, ma solo il compito tecnico/operativo di verificare la sua pagina 4 di 6 esecuzione, inserendo le risultanze del controllo di qualità all'interno del programma gestionale SUPER, senza discrezionalità e autonomia. Isolata è rimasta la testimonianza di il quale ha dichiarato: “Gli Testimone_4 interventi fuori programma potevano essere ad esempio una pulizia a fondo non programmata per la quale la mia azienda indicava il prezzo e io e il sig. ci accordavamo. L'intervento Pt_1 straordinario veniva poi inserito dal signor in un sistema informatico denominato Pt_1
SUPER, a mio sapere era sempre il sig. che poi autorizzava il pagamento alla mia Pt_1 società … Faceva tutto lui anche l'inserimento e l'autorizzazione al pagamento”, circostanze tutte smentite dagli altri testi escussi e che, nel tempo, avevano avuto ruoli di effettiva responsabilità. Se dunque il ricorrente era il referente operativo del testimone, quest'ultimo non è mai stato dipendente di e, di conseguenza, non può aver avuto conoscenza Controparte_1 reale delle procedure interne della società resistente e delle ripartizioni di competenze e responsabilità del personale (che la società afferma, fra l'altro, trovare fondamento normativo in atti e comunicazioni aziendali riservate e destinate esclusivamente ai dipendenti interessati). Del resto – a proposito del capitolato d'appalto e delle sue modifiche – il teste Tes_2
ha dichiarato: “Non ricordo che vi fossero interventi non previsti che il sig.
[...] Pt_1 affidasse direttamente alle imprese appaltatrici» ed ha altresì precisato: «Non ricordo desse indicazioni di modifica alle ditte appaltatrici” e che il capitolato era formulato sulla base delle
“indicazioni a computer da utilizzare integrando con le esigenze del contratto concreto. Noi ci occupavamo della parte del capitolato, poi l'ufficio gare integrava con il resto della documentazione. Anche in questo caso dopo la redazione da parte del ricorrente io integravo dopo aver verificato la correttezza”. Né è emersa da parte del ricorrente un'attività direttiva, improntata alla discrezionalità e alla facoltà di iniziativa, con riferimento alla gestione operativa dei contratti di appalto (aventi ad oggetto il servizio di reception, portineria, passo carraio e facchinaggio) poiché il teste ha dichiarato: “Confermo che dal 2008 il ricorrente si occupava degli aspetti Testimone_2 operativi anche dei servizi di reception, portineria, passo carraio e facchinaggio”. Così come non è emersa l'asserita attività direttiva e discrezionale relativa all'attività di valutazione del rischio di malattie professionali vito che il teste ha fatto riferimento all'accesso Testimone_3 all'archivio e all'estrapolazione dei documenti richiesti “dalla struttura esterna alla OMC in particolare la struttura DRUO/Disciplina e contenzioso/SSAL”; e il teste ha Testimone_1 aggiunto che “la valutazione delle malattie professionali viene effettuato da una struttura centrale di il cui nome è mutato nel tempo”. CP_1
Né infine rileva che eventuali responsabili del ricorrente non fossero dipendenti della società resistente poiché ciò che importa è l'attività svolta dal ricorrente anche rispetto a tali figure, e la sua riconduzione alle declaratorie invocate, a prescindere dal fatto che eventuali responsabili siano o meno dipendenti direttamente dalla società resistente. Per tutte queste ragioni, dall'istruttoria non sono emerse quelle discrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali, per l'espletamento di attività volta all'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori che caratterizzano il livello A richiesto, ma nemmeno quell'autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, volte a realizzare attività che richiedono un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei pagina 5 di 6 lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, che caratterizzano il livello B. Le domande del ricorrente devono essere tutte rigettate. La difficoltà della prova costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3219/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza Controparte_1 disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 2.12.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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