Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/2005, n. 17809
CASS
Sentenza 7 settembre 2005

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Al fine del riscontro dei requisiti indicati nell'art.6, comma 9, della legge n.389 del 1989 (già testualmente previsti dall'art. 3 del d.l. 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440), per beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, disposizione questa che richiede, tra l'altro, che i lavoratori siano stati <>, è sufficiente che il datore di lavoro abbia denunciato i propri dipendenti (con l'indicazione delle retribuzioni dagli stessi percepite) nella denuncia periodica (Mod. 01/M) di cui all'art. 4 decreto - legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, anche se sia incorso nell'omissione (diversamente sanzionata) della presentazione della denuncia contributiva (Mod. DM 10) di cui all'art. 30 legge 21 dicembre 1978 n.843. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso della società la quale neppure aveva provveduto a trasmettere né i modelli DM 10, né il modello 01/M comprensivi dei dati costitutivi del debito contributivo, come già sottolineato nella sentenza delle Sezioni Unite, n. 4808 del 2005, resa tra le medesime parti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/2005, n. 17809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17809
    Data del deposito : 7 settembre 2005

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