Articolo 1 della Legge 31 dicembre 1991, n. 420
Articolo 2
Versione
17 gennaio 1992
Art. 1. (Rendiconti) 1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e i rendiconti delle Aziende autonome per l'esercizio 1990 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1992