TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1831/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1831/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, nato il [...] a [...] e residente a [...], Parte_1
Via Glorie n. 165, C.F. (avv.ti Giuseppe Eugenio Lozupone e Emanuela Bassi) C.F._1
e
, nata il [...] a [...] e residente a [...], Parte_2
Via Chiesa n. 4, C.F. (avv.ti Giuseppe Eugenio Lozupone e Emanuela Bassi) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
28.04.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , in data 06.09.1999, e Persona_1
, in data 13.02.2004, maggiorenni;
Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato il [...] a [...] Parte_1
(ROMANIA), C.F. , e , nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(ROMANIA), C.F. , celebrato in Romania in data 20.09.2003, in regime di C.F._2 comunione dei beni;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“- la casa coniugale viene assegnata alla SI.ra ; Parte_2
- i figli, e entrambi divenuti nel frattempo Persona_2 Persona_1
maggiorenni, dimoreranno insieme alla madre nella casa di Via Chiesa n. 4, allo stato attuale e
ancora per poco di proprietà di entrambi i coniugi;
- le spese straordinarie, previamente concordate, inerenti a entrambi i figli, i quali nonostante la
maggiore età non sono ancora del tutto autosufficienti, vengono poste a carico di entrambi i coniugi
nella misura del 50% sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del “Protocollo per i procedimenti in
materia familiare” del Tribunale di Ravenna;
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente
autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento dei figli;
- la SI.ra recupera il proprio cognome da nubile a seguito dello scioglimento del Parte_2
vincolo matrimoniale;
- i coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio.
Il bene ricadente nella comunione è il seguente:
A) immobile posto in Massa Castello (RA) – Via Chiesa n. 4, distinto all'elenco immobili del
Comune di Ravenna come segue:
- Sezione Urbana, Foglio 137, Particella 36, Subalterno 3.
In ordine allo stesso, in sede di separazione, si conveniva quanto si ribadisce anche oggi in questa
sede:
1) i SIg.ri e hanno già trasferito – con atto notarile in data Parte_2 Parte_1
10.03.2025, avanti il notaio Dott. con Studio in Forlì --usufruendo del regime fiscale Persona_3
di favore di cui all'art. 19 della Legge 74/87 - la propria quota della nuda proprietà dell'immobile
ad entrambi i figli e tutte le spese, notarili e non, per il trasferimento di tali quote, sono già state
poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
2) la SI.ra mantiene, sul 100% della proprietà dell'immobile, suddetto il diritto di Parte_2
usufrutto a vita;
3) la SI.ra , dal deposito dell'atto di divorzio, si accollerà il 100% del mutuo sino alla Pt_2
completa estinzione dello stesso.
I coniugi in relazione all'immobile si sono assunti assumono anche l'obbligo di trasferimento, che
attuano in sede stragiudiziale.”
Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1831/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, nato il [...] a [...] e residente a [...], Parte_1
Via Glorie n. 165, C.F. (avv.ti Giuseppe Eugenio Lozupone e Emanuela Bassi) C.F._1
e
, nata il [...] a [...] e residente a [...], Parte_2
Via Chiesa n. 4, C.F. (avv.ti Giuseppe Eugenio Lozupone e Emanuela Bassi) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
28.04.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , in data 06.09.1999, e Persona_1
, in data 13.02.2004, maggiorenni;
Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato il [...] a [...] Parte_1
(ROMANIA), C.F. , e , nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(ROMANIA), C.F. , celebrato in Romania in data 20.09.2003, in regime di C.F._2 comunione dei beni;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“- la casa coniugale viene assegnata alla SI.ra ; Parte_2
- i figli, e entrambi divenuti nel frattempo Persona_2 Persona_1
maggiorenni, dimoreranno insieme alla madre nella casa di Via Chiesa n. 4, allo stato attuale e
ancora per poco di proprietà di entrambi i coniugi;
- le spese straordinarie, previamente concordate, inerenti a entrambi i figli, i quali nonostante la
maggiore età non sono ancora del tutto autosufficienti, vengono poste a carico di entrambi i coniugi
nella misura del 50% sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del “Protocollo per i procedimenti in
materia familiare” del Tribunale di Ravenna;
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente
autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento dei figli;
- la SI.ra recupera il proprio cognome da nubile a seguito dello scioglimento del Parte_2
vincolo matrimoniale;
- i coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio.
Il bene ricadente nella comunione è il seguente:
A) immobile posto in Massa Castello (RA) – Via Chiesa n. 4, distinto all'elenco immobili del
Comune di Ravenna come segue:
- Sezione Urbana, Foglio 137, Particella 36, Subalterno 3.
In ordine allo stesso, in sede di separazione, si conveniva quanto si ribadisce anche oggi in questa
sede:
1) i SIg.ri e hanno già trasferito – con atto notarile in data Parte_2 Parte_1
10.03.2025, avanti il notaio Dott. con Studio in Forlì --usufruendo del regime fiscale Persona_3
di favore di cui all'art. 19 della Legge 74/87 - la propria quota della nuda proprietà dell'immobile
ad entrambi i figli e tutte le spese, notarili e non, per il trasferimento di tali quote, sono già state
poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
2) la SI.ra mantiene, sul 100% della proprietà dell'immobile, suddetto il diritto di Parte_2
usufrutto a vita;
3) la SI.ra , dal deposito dell'atto di divorzio, si accollerà il 100% del mutuo sino alla Pt_2
completa estinzione dello stesso.
I coniugi in relazione all'immobile si sono assunti assumono anche l'obbligo di trasferimento, che
attuano in sede stragiudiziale.”
Ravenna, 03/07/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè