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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2265/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di EN, Sezione Quarta Civile, in persona dei
Magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente relatore
Dott.ssa Giulia NTe Consigliera
Dott.ssa Paola Caporali Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado n. 2265/22 del Ruolo Generale, promossa da:
Arch. , codice fiscale e Parte_1 CodiceFiscale_1
Arch. , codice fiscale , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Maria Nucci e Sandra
Aringhieri, presso i quali in Ponsacco, Via Venezia n. 54 c/o Galleria
Aringhieri, sono elettivamente domiciliati giusto mandato in atti
APPELLANTI
NTro
, partita IVA NTroparte_1
, in persona del legale rappresentante , P.IVA_1 NTroparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Leopoldo Citi, Daniela Guerrieri e
Giulia Citi, Cecilia Citi, presso il cui studio in Ponsacco, P.zza Jacopo
D'Appiano n. 16 sono elettivamente domiciliati giusto mandato agli atti
APPELLATA
E contro
Avv. FERRETTI PAOLA, codice fiscale difesa in CodiceFiscale_3 proprio, nonché rappresentata e difesa dall'avv. Luca Colombini, elettivamente domiciliata nel proprio studio in Ponsacco, Via Valdera n.
59/61, giusto mandato agli atti
APPELLATA
E contro
, NTroparte_2 partita IVA , in persona del funzionario procuratore P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Giani, NTroparte_3 presso il cui domicilio digitale, indirizzo pec
è elettivamente domiciliata giusto Email_1 mandato agli atti
APPELLATA avverso
la sent. n. 1322/22 del Tribunale di IS, emessa il 2/11/22 e pubblicata il 3/11/2022
Le conclusioni delle parti :
Arch. e Arch. : Parte_1 Parte_2
“chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in tesi e in via istruttoria, voglia ammettere le prove richieste nel giudizio di I° con memoria istruttoria ex art.183 cpc n.2 dei convenuti e in Pt_2 Pt_1 via subordinata, che la causa sia trattenuta in decisione per sentir accogliere - ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, in accoglimento del proposto gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata - le seguenti conclusioni: - in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno o al rimborso delle somme relativamente ai supposti vizi dell'immobile-capannone di proprietà in Ponsacco loc. Le NTroparte_1
Melorie; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno o al rimborso delle somme relativamente alla riduzione del prezzo di vendita dell'appartamento - nel NTroparte_4 merito e in via istruttoria, ammettere le prove richieste nel giudizio di
I° con memoria istruttoria ex art.183 cpc n.2 dei convenuti e Pt_2
e, all'esito, respingere le domande proposte dalla Pt_1 [...] in quanto infondate sia nell'an che nel NTroparte_1 quantum;
- sempre nel merito, in ogni caso respingere, per i motivi tutti di cui all'atto di appello, tutte le domande proposte dalla
[...] in quanto infondate sia nell'an che nel NTroparte_1 quantum;
- in denegata ipotesi di condanna, ridurre le somme indicate in sentenza in quanto eccessive e comunque detrarre dai
43.000,00 una somma commisurata al fatto che almeno una voce di danno (difformità dei portoncini) è risultata anche dalla sentenza de plano inesistente;
disporre altresì che, per i motivi sopra ampiamente spiegati, oltre al capitale sono dovuti solo gli interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta. In ogni caso con vittoria di spese legali ed onorari del giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
NTroparte_1
“"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di EN disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, RESPINGERE l'appello proposto da
Arch. e da Arch. avverso la Pt_1 Pt_1 Pt_2 Pt_2 sentenza del Tribunale di IS n.1322/2022 in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta di appello. Il tutto con vittoria di spese ed onorari legali anche di questo grado di giudizio. In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE proposto dalla avverso la NTroparte_1 sentenza del Tribunale di IS n.1322/2022, NEI CONFRONTI DELL'AVV.
PAOLA FERRETTI CONDANNARE l'Avv. Paola Ferretti a corrispondere alla
l'importo pari alla differenza NTroparte_1 tra la somma di € 43.000 corrisposta dalla stessa società a
[...]
e la eventuale minor somma che la Corte riterrà comunque Pt_3 dovuta dagli appellanti Arch. e alla , oltre Pt_1 Pt_2 NTroparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dagli esborsi al saldo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari legali del giudizio di primo grado e del grado di appello. Ai fini del contributo unificato ex D.P.R.
n.115/2002 si dichiara che il valore dell'appello incidentale è ricompreso nello scaglione da 26.000 ad € € 52.000,00 e quindi il contributo unificato dovuto è di € 777,00.” IN VIA ISTRUTTORIA che vengano ammesse le prove richieste nelle proprie memorie n.2 e n.3 ex art. 183 sesto comma cpc nel giudizio di primo grado”.
AVV. FERRETTI PAOLA :
“Voglia la Corte di Appello confermare la sentenza impugnata, respingendo l'appello incidentale nei propri confronti in quanto inammissibile perché sulla domanda nei confronti dell'avv.
Ferretti si è formato il giudicato e/o perchè domanda nuova;
con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio da porsi a carico della
appellante incidentale;
in subordine, e nella denegata NTroparte_1 ipotesi, Voglia il Tribunale condannare la chiamata a NTroparte_2 rilevare indenne la comparente da ogni e qualsiasi pretesa della con condanna della compagnia alla refusione delle NTroparte_5 spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli architetti e hanno ritualmente Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 1322/22 con la quale il tribunale di IS ( RG
254/19 ) li ha condannati a risarcire il danno, quantificato in di € 60.412, CP_ oltre accessori e spese di lite, alla NTroparte_1
(nel proseguo la ). Il giudice di primo grado ha accertato
[...] CP_1
e dichiarato che gli appellanti si sono resi inadempienti - per aver violato la normativa urbanistica e per alcuni ritardi ed omissioni - nell'esecuzione di incarichi di progettazione, direzione lavori e assistenza agli atti di compravendita, commissionati dalla nella veste di NTroparte_1 costruttore e venditore, di alcune unità immobiliari, situate in Ponsacco, località Sant' Andrea e località Le Melorie . Il tribunale ha fatto propri gli accertamenti della causa presupposta (trib. IS, RG 62337/11) , nella quale gli acquirenti di una di tali abitazioni, e Parte_4 [...]
avvalendosi dell'esito favorevole di un accertamento tecnico Pt_5 preventivo ( trib. IS, RG 1673/09 – perizia ing. del 30.10.10 ), Per_1 ma in assenza di contraddittorio con gli architetti, hanno fatto valere le garanzie del venditore - per gravi vizi ex art. 1669 c.c. - nei confronti della che è stata condannata su base documentale a pagare CP_1 loro € 53.000, oltre spese legali di € 11.042,45=.
In dettaglio, la somma oggetto di condanna è composta da € 13.000, comprensiva di prestazioni professionali necessarie a sanare la presenza di lucernari abusivi, addivenire alla comunicazione di fine lavori per la realizzazione di un pozzo a sterro, e pagare le sanzioni previste dal
Regolamento edilizio, col fine di ottenere il certificato di abitabilità, oltre ad € 25.000 per decremento di valore dell'abitazione, correlato alla dimensione di una cameretta, risultata inferiore al minimo di legge, ed infine da € 15.000, comprensiva di varie voci di danno, quali il rimborso di quota del prezzo pagato per alcuni portoncini, di dimensioni inferiori a quelli di progetto, i costi per la realizzazione della linea vita sul tetto dell'edificio, per la protezione dei lavoratori in quota, erroneamente ritenuta non obbligatoria, l'aggiornamento della tavola relativa alla dimostrazione di adattabilità, secondo la legge 13/89, a seguito di una variante del dicembre 2007, perla nuova distribuzione di locali interni e la certificazione energetica ( trib. IS, 15.11.17 n. 1319 ).
La ha rinunciato all'appello , e ha definito transattivamente CP_1 la lite col pagamento omnicomprensivo dell'importo di € 43.000. Nel presente processo, incardinato con atto di citazione del 9/01/19 nei confronti degli architetti e , odierni Parte_1 Parte_2 appellanti, la allegata la loro responsabilità per i danni tutti CP_1 accertati nel menzionato giudizio presupposto, in quanto frutto della loro negligenza, imperizia e del mancato rispetto di leggi e regolamenti, ha integrato la richiesta risarcitoria , richiedendo il risarcimento di un danno ulteriore, per un totale di € 77.412,45= , costituito dalle seguenti voci:
€ 60.000 di danno indiretto, quale minor prezzo incassato dalla vendita di unità immobiliari a destinazione artigianale e commerciale situate in
Ponsacco, località Le Melorie, rispetto al valore di mercato, patito in virtù dell'urgenza d'incamerare la provvista, necessaria a soddisfare il credito degli acquirenti e in costanza di una momentanea difficoltà Pt_3 Pt_3 economica;
€ 3.412 di maggiore sanzione pagata al Comune di Ponsacco, per aver dovuto vendere in deroga al divieto di farlo entro un decennio dal rilascio dell'agibilità, trattandosi di immobile inserito in un Piano per gl'Insediamenti Produttivi ed, infine, € 14.000 quale minor prezzo incassato dalla vendita di un'unità immobiliare ai sig.ri Parte_6
e , per effetto della dimensione di una cameretta, NTroparte_6 inferiore al minimo legale.
La ha inoltre allargato l'ambito soggettivo del processo CP_1 all'avv. Paola Ferretti, imputandole sia di aver causato la propria decadenza dalla chiamata in causa dei terzi nella causa presupposta ( cioè degli architetti odierni appellanti e di tale incaricato Persona_2 delle opere di urbanizzazione della lottizzazione ), dai quali pretendeva di essere rilevata indenne, sia di non aver incardinato in via sussidiaria un autonomo giudizio nei confronti dei medesimi, con lo scopo di riunirlo alla causa madre. Per l'effetto, ritenendola corresponsabile del danno occorsole, per averla privata della possibilità di ottenere, contestualmente alla propria condanna in favore degli attori e una Pt_3 Pt_3 condanna alla sua manleva, ha chiesto la condanna dell'avv. Paola Ferretti
, in solido con gli architetti e nei limiti di € 103.000, pari all'importo del risarcimento di € 43.000, definito in via transattiva coi sig.ri e Pt_3
e del danno indiretto di € 60.000, correlato all'urgenza di Pt_3 rinvenire la provvista per pagarli.
Ha chiesto quindi agli architetti e un risarcimento Pt_1 Pt_2 complessivo di € 120.412,45=, dei quali € 103.000 in solido con l'avv.
Paola Ferretti, corrispondenti alla somma di quanto pagato a seguito della causa presupposta - cioè € 43.000 - e delle poste risarcitorie ex novo dedotte, pari ad € 77.412,45=.
Nel costituirsi in giudizio gli architetti e Parte_1 Parte_2 hanno eccepito in via preliminare la prescrizione, e richiesto comunque la reiezione delle domande per infondatezza sia sull'an, che sul quantum, nonché l'avv. Paola Ferretti, che ha chiesto a sua volta la reiezione delle domande, per essere inesistenti gli errori professionali e/o i danni lamentati, ovvero per insussistenza del nesso di causalità con il supposto errore professionale. Quest'ultima ha chiamato in garanzia la compagnia che a sua volta ha chiesto , in tesi, il NTroparte_2 rigetto della domanda nei confronti dell'avv. Ferretti, in ipotesi, il rigetto della domanda di manleva, per inoperatività della polizza, a causa della reticenza precontrattuale dell'assicurata ( art. 1892 c.c. ), in ipotesi subordinata il contenimento della propria condanna nei termini e limiti contrattuali, con accertamento della quota di corresponsabilità dell'assicurata, e del proprio diritto a rivalersi per l'eccedenza sui corresponsabili.
Il giudice di primo grado, rigettate le istanze istruttorie, ha accertato e dichiarato quanto segue: - “Risulta provato documentalmente il danno da perdita patrimoniale rappresentato dalla somma corrisposta dalla società odierna attrice a seguito della sentenza emessa nel procedimento 1319/2017
- È sufficientemente supportata da riscontro probatorio, poi, l'effettività del nesso di derivazione eziologica del danno dalla condotta degli architetti convenuti: in base all'accertamento tecnico svolto e acquisito, la responsabilità per i vizi che ha fondato l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno articolata dai committenti è attribuibile agli odierni convenuti, nella loro rispettiva qualità di progettista e direttore dei lavori;
in particolare, quanto alla somma di € 13.000,00, tale danno deriva dalla mancata concessione dell'abitabilità all'immobile, posto che “alla data del 10 giugno 2010 all'Ufficio edilizia Privata del Comune di Ponsacco non risulta depositata la attestazione di abitabilità relativa al Permesso di
Costruire n. 2006/027 del 30.05.2006” (cfr. pag. 5 doc. n.4); quanto alla somma di € 25.000, consistente nel danno derivante dal fatto che l'appartamento rispetto a quanto dichiarato in sede di atto pubblico aveva una camera in meno, parimenti deve ritenersi la responsabilità dei professionisti convenuti: anche laddove, come condivisibilmente osservato dalla società attrice, infatti, i convenuti avessero, come allegato, assecondato una richiesta della committenza, in ogni caso avrebbero dovuto far modificare la descrizione dell'immobile nell'atto pubblico di compravendita, evitando di qualificare un locale come camera pur essendo a conoscenza che aveva una metratura inferiore ai 9 mq richiesti dalla normativa di settore;
- così anche in relazione alla somma di € 15.000,00, discendente dalle errate misure dei portoncini di ingresso (dovendosi rilevare sul punto che l'istanza di correzione dedotta come depositata dai tecnici non era agli atti del procedimento 1319/2017), dalla mancata comunicazione fine lavori per la realizzazione del pozzo a sterro, dalla mancata realizzazione della C.D. “Linea Vita”; dalla mancata certificazione energetica;
- Analogo errore professionale, d'altra parte, risulta compiuto con riferimento ad altro appartamento realizzato per i compratori
[...]
con la qualificazione come camera di un locale con una Pt_7 superficie inferiore a quella minima di 9 mq richiesta dalla normativa di settore;
- L'entità del risarcimento è, in effetti, documentalmente dimostrata dal contratto di alienazione (cfr. pag. 3 del doc. n.26 di parte attrice) in cui viene giustificata la riduzione di prezzo di € 14.000,00 rispetto al preliminare sottoscritto dalle parti (cfr. oc. n. 24) per risarcire i compratori di danni causati dall'errore professionale dei tecnici, presenti, come dedotto dalla parte attrice e non contestato dai convenuti, alla stipula;
- Ancora, vi è un danno di € 3.412,00 (l'importo corrisposto è stato pari ad € 3.731 a fronte del minor importo di € 310 che avrebbero pagato ove la fine lavori fosse stata tempestivamente comunicata), discendente dal mancato deposito della dichiarazione di fine lavori da parte dei professionisti convenuti (dimostrato dalla delibera della
Giunta del Comune di Ponsacco n.60 del 24.04.2018 (cfr. doc. n.21), dalla determinazione n.285 del 4.5.2018 del Responsabile del 3°settore
(cfr. doc. n.22) e dalla quietanza di pagamento del servizio tesorerie (cfr. doc. n.23)) relativamente alla progettazione e direzione dei lavori del capannone in Ponsacco, loc. Le Melorie, via di Gello, angolo via Europa;
- La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori non può,
d'altra parte, ritenersi esclusa dalla impossibilità di accedere all'immobile o dall'aver assecondato le richieste della committenza, dovendosi ritenere che i professionisti rispondano in base alle leges artis con la diligenza massima esigibile, che deve esplicarsi, se del caso, anche contro l'esecutore delle opere o la volontà della committenza”.
Il Tribunale ha rigettato , invece, la richiesta di risarcimento del danno indiretto di € 60.000, con la seguente motivazione:
- “sebbene non possa ritenersi esente da censure la condotta professionale dell'avvocato, che ha omesso di chiamare in causa detti professionisti, così costringendo l'odierna parte attrice a instaurare un altro procedimento giudiziale, non può ritenersi provato il danno patrimoniale dedotto come conseguente all'alienazione a prezzo inferiore a quello di mercato di un bene immobile di proprietà della attrice: è vero, infatti, che da una relazione di parte emerge la situazione non florida della azienda, ed è altresì vero che, sempre da una relazione di parte, emerge il maggior valore del bene alienato rispetto al prezzo di alienazione (doc. 15 e 16 fascicolo di parte attrice), ma è anche vero che non vi è prova della circostanza che il coinvolgimento dei tecnici in giudizio avrebbe evitato la responsabilità diretta della società nei confronti dei danneggiati, proprio in quanto diretta controparte contrattuale di questi ultimi;
in altri termini, è ben possibile che la condanna sarebbe stata emessa comunque nei confronti della società odierna attrice, la quale avrebbe agito in rivalsa nei confronti dei chiamati in garanzia;
tale ultima considerazione fonda il rigetto della domanda con riferimento al danno descritto come alienazione a minor prezzo anche nei confronti dei convenuti”. Il primo Giudice ha quindi concluso che il “danno accertato, pertanto, è pari alla somma di € 60.412,00”, e ha condannato gli odierni appellanti arch.
e arch. a corrisponderla alla “oltre Pt_1 Pt_2 CP_1 rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo, e oltre interessi sulla somma liquidata, rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo”; ha rigettato la domanda nei confronti dell'avv.
Ferretti.
Quanto alle spese di lite ha statuito che “avuto riguardo al parziale accoglimento della domanda, e tenuto conto della condotta professionale comunque posta in essere dall'avvocato convenuto nel procedimento r.g. 1319/2017, devono essere integralmente compensate fra la società attrice e la convenuta Ferretti e terza chiamata NT
, mentre devono essere poste a carico dei convenuti e Pt_2
quelle, pur ridotte in ragione del parziale accoglimento della Pt_1 domanda, sostenute dalla attrice”. Per l'effetto ha condannato gli odierni appellanti a corrispondere alla “€ 759,00 per spese, € CP_1
8.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
Gli architetti e hanno quindi impugnato la Parte_1 Parte_2 sentenza, formulando sette motivi di appello.
Il primo ha censurato l'erroneo rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione, sia con riferimento al danno di € 3.412, quale sanzione pagata al per la vendita, entro il decennio NTroparte_7 dall'agibilità, della porzione di capannone in Ponsacco, località Le Melorie, necessaria a rinvenire la provvista conseguente alla condanna nella causa presupposta, sia implicitamente per omessa pronuncia in relazione al danno di € 14.000, quale minor prezzo ricavato dalla vendita ai sig.ri e . Pt_6 CP_6
Il secondo ha censurato l'erronea qualificazione giuridica della pretesa attrice quale azione di risarcimento del danno, anziché azione di regresso verso condebitori solidali del risarcimento dovuto ai sig.ri e Pt_3 Pt_3
Il terzo ha criticato l'erroneo implicito accertamento del nesso di causalità tra il danno subito dai sig.ri liquidato con € Pt_8 Pt_3
43.000 in forza della transazione, e la condotta professionale degli appellanti, nonostante l'attrice non ne avesse fornito la prova CP_1 ed esistesse in ogni caso la prova contraria, vuoi documentale, vuoi per difetto di contestazione di fatti rilevanti, vuoi istruenda, con lo sfogo di testimonianze erroneamente non ammesse.
Il quarto ha censurato l'erronea sussistenza di prova dell'attribuibilità agli appellanti del danno di € 14.000, asseritamente subito dai sig.ri e , non essendo all'uopo rilevante ed univocamente Pt_6 CP_6 interpretabile il contratto di compravendita circa il motivo della riduzione del prezzo rispetto a quello concordato nel preliminare.
Il quinto ha ritenuto erroneo l'accertamento della tardiva comunicazione della fine lavori del capannone in Ponsacco, località Le Melorie, venduto per la provvista necessaria a pagare il risarcimento ai sig. ri e Pt_3
in quanto gli appellanti avevano fornito la prova documentale Pt_3 contraria ( doc. 11 – comparsa ). Per l'effetto il tribunale non avrebbe dovuto accogliere la rivalsa di € 3.412 per la maggiorazione della sanzione comunale correlata alla vendita, di regola vietata entro il decennio dall'agibilità, di un cespite incluso nel PIP.
Il sesto ha argomentato circa l'erroneità dell'accertamento della svendita del capannone in Ponsacco, località Le Melorie, in virtù dell'obbligo di attenersi al prezzo determinato dal e CP_7 dell'insussistenza dell'urgenza accampata dalla CP_1
Il settimo ha censurato la condanna al pagamento della rivalutazione e degl'interessi sul capitale risarcitorio, trattandosi di un debito di valuta e non di valore.
Con ordinanza 1/02/23 la Corte ha accolto inaudita altera parte l'istanza d'inibitoria dell'appellante, ritenendo “infatti sussistere un apprezzabile fumus boni iuris della fondatezza dell'impugnazione sotto molteplici profili, considerata altresì la consistente entità della condanna pecuniaria in merito all'ulteriore requisito del periculum in mora, sotto il profilo del concreto rischio per gli appellanti di non poter recuperare, in caso di accoglimento dell'appello, quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, dato che la società risulta NTroparte_1 non proprietaria di beni immobili e attualmente inattiva”.
In data 6/04/23 si è costituita in giudizio la NTroparte_1
, contestando in fatto e in diritto l'appello ex adverso
[...] proposto e chiedendone il rigetto, contestualmente proponendo appello incidentale tardivo condizionato all'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale;
con quest'ultimo ha chiesto la condanna dell'avv.
Paola Ferretti a risarcirgli almeno il danno da perdita di chance di ottenere una condanna più mite nel giudizio presupposto, se non addirittura a corrispondergli la differenza tra la somma di € 43.000, transattivamente sborsata ai danneggiati e e la minor somma che Pt_3 Pt_3 certamente sarebbe stata determinata in quel giudizio, in virtù delle eccezioni ed argomentazioni difensive degli architetti, come comprovato dall'accoglimento, anche parziale, dell'appello da loro incardinato nel presente processo.
Con comparsa di risposta del 23/02/24 si è altresì costituita l'avvocata
Paola Ferretti, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;
con note scritte del 13/03/24, depositate per l'udienza cartolare del 14/03/24, ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo della non essendo l'interesse a proporlo sorto per effetto CP_1 dell'impugnazione principale e, comunque, perché introducente una domanda nuova in violazione dell'art. 345 cpc;
ha riproposto in subordine la domanda di manleva nei confronti della , quale compagnia CP_2 terza garante per la responsabilità civile professionale. si è costituita il 13/03/24 chiedendo la conferma della NTroparte_2 sentenza di prime cure e riproponendo le domande in tesi ed ipotesi formulate in primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare e del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 27/04/24 è stata confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, “rilevato che nella fattispecie, dal sommario esame degli atti di causa, il fumus dell'istanza si profila meritevole di un più approfondito esame da parte di questa
Corte, anche considerato che le deduzioni tecniche e le difese in fatto degli appellanti richiederanno verosimilmente l'espletamento (almeno in parte) di quell'attività istruttoria che è stata negata loro in primo grado” e “ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, posto che la società è, per sua stessa ammissione, inattiva, di talché l'eventuale restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado dovrebbe passare attraverso il meccanismo, lungo e costoso, dall'esito spesso incerto, dell'esecuzione forzata sul fabbricato del socio
(posto che i beni della società appaiono del tutto inidonei a CP_8 garantire l'eventuale credito restitutorio), fabbricato di cui, tra l'altro, è ignoto il valore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Perimetro del giudizio.
Per acquiescenza debbono ritenersi passate in giudicato e, dunque, non costituiscono oggetto del presente giudizio, tanto il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa ai vizi lamentati dai sig.ri e nella Pt_3 Pt_3 causa presupposta, per i quali la lamenta un danno di € CP_1 43.000, quanto il rigetto della domanda per il risarcimento del danno indiretto , derivato dalla svendita del capannone situato in Ponsacco, località Le Melorie, per il quale la ha chiesto il risarcimento del CP_1 danno per l'importo di € 60.000 anche all'avv. Paola Ferretti ed, infine, la pronuncia di integrale compensazione delle spese legali tra la CP_1
l'avv. Ferretti e l' NTroparte_2
Ne consegue che rimane assorbito dall'acquiescenza e decadenza della il sesto motivo di appello, concernente l'erroneità CP_1 dell'accertamento dell'asserita svendita del capannone in Ponsacco, località Le Melorie.
Il primo motivo di appello.
A- La prescrizione del risarcimento correlato alla sanzione per il ritardo nell'attestare l'agibilità del capannone in località Le
Melorie.
Il tribunale ha accertato che“ il mancato deposito della dichiarazione di fine lavori da parte dei professionisti convenuti ( … ) relativamente alla progettazione e direzione dei lavori del capannone in Ponsacco, loc. Le
Melorie … “ ha causato alla un danno di € 3.412,00=, pari alla CP_1 maggior sanzione pagata al Comune di Ponsacco per la vendita della porzione dell'immobile produttivo - in deroga al divieto di farlo entro il decennio dall'agibilità, contenuto in un Piano per gli Insediamenti
Produttivi - rispetto a quella che avrebbe sopportato, ovemai la dichiarazione di fine lavori fosse stata tempestivamente depositata ( e l'agibilità certificata ) e fosse già trascorso almeno un anno al momento della vendita.
Gli appellanti hanno reiterato in merito l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ancorandola sia alla comunicazione di fine lavori del 13/03/07 ( doc. 11 – appellanti ), sia all'evidenza che la
[...]
avendo frazionato il capannone e locato le porzioni così ottenute CP_1 già nell'anno 2008, fosse da allora, cioè oltre 10 anni prima dell'azione giudiziaria, intrapresa il 9/01/2019, necessariamente a conoscenza del vizio, cioè della mancanza dell'attestazione di agibilità ( e, si ritiene, della conseguente certificazione comunale in conformità ) o che, in ogni caso, esso fosse da allora oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Il tribunale ha respinto l'eccezione , e ha dichiarato invece che il dies a quo del termine di prescrizione ordinaria non sarebbe iniziato a decorrere dal momento nel quale la condotta omissiva dei professionisti ha determinato l'evento dannoso, bensì da quello nel quale la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato;
ovverosia, nel caso di specie,
“quando, a seguito della condanna di cui alla sentenza e alla firma dell'atto di transazione” la “ha venduto l'immobile” ( 2018 ). CP_1
Gli appellanti hanno lamentato che il tribunale non avrebbe considerato dirimente, a fini probatori, l'omessa contestazione del fatto storico ( il frazionamento del capannone e la sua locazione nel 2008 ), né l'omessa articolazione di mezzi istruttori a prova contraria sul punto, da parte della
Inoltre, hanno censurato la mancata ammissione dei capitoli CP_1 di prova diretta da loro formulati ( “DCV che l'immobile in questione al momento della fine lavori era un'unica unità immobiliare con un'unica destinazione e successivamente era stato frazionato;
DCV che già nel
2008 esso era stato concesso in locazione” ).
Occorre ricordare che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare l'esercizio del diritto da parte del creditore , momento che determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
La stipula di un contratto di locazione della porzione del capannone nell'anno 2008, quale dies a quo del termine prescrizionale, non è stata allegata dagli appellanti nel primo grado di giudizio, bensì capitolata soltanto nelle prove testimoniali , e poi eccepita con l'atto di appello .
Ne derivano tre conseguenze: la prima è che sul punto non possa operare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc;
la seconda
è che la sua allegazione in questo grado comporta un' inammissibile nuova eccezione di prescrizione, che viola l' enunciato dell'art. 345 cpc;
la terza è che dev'essere espressamente respinta la correlata istanza istruttoria ( memoria n. 2, prova testimoniale, capitoli n 10 e 11 ). Le convenute hanno invece eccepito tempestivamente la prescrizione, indicando quale dies a quo il 13/03/07, ovverosia il giorno nel quale, come documentato (doc. 11 ), depositavano al Comune di Ponsacco la comunicazione di fine lavori, certificando la conformità del capannone al progetto contenuto nel titolo abilitativo ( permesso di costruire
14/09/2005 n. 54 ) .
Senonchè le parti concordano sul fatto, documentato ( doc. 11, pag. 5 e segg – appellanti ), che - contestualmente al deposito della comunicazione di fine lavori - la presentava una D.I.A., asseverata per CP_1 conformità alla normativa urbanistica dagli odierni appellanti, cioè una denuncia di inizio attività per la realizzazione di modifiche oggetto di una variante finale, rispetto a quanto concesso con l'originario permesso di costruire.
La normativa urbanistica all'epoca vigente stabiliva che la D.I.A fosse presentata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori e che avesse un'efficacia massima di 3 anni;
stabiliva inoltre che, ultimato l'intervento, il progettista presentasse al Comune un certificato di collaudo finale e, obbligatoriamente entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura, la domanda di rilascio del certificato di agibilità. Quest'ultimo era previsto fosse rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro i 30 giorni successivi ( se del caso interrotti per integrare la documentazione ) (art. 22, 23, 24 e 25, DPR 380/01 ). Ne consegue che, non avendo le convenute, odierne appellanti, fornito la prova, neanche presuntiva, della data di ultimazione dei lavori previsti dalla D.I.A., presentata il 13.03.07, ed avendo lo strumento un'efficacia triennale, è ragionevole non poter collocare oltre il decennio anteriore all'atto introduttivo del giudizio, notificato il 9/01/19, il dies a quo, cioè il giorno a decorrere dal quale possa imputarsi alla negligenza della
[...]
nella sua veste di operatore professionale del settore edilizio, di CP_1 non aver verificato il rilascio del certificato di agibilità da parte del
Comune di Ponsacco.
Il motivo di appello sul punto dev'essere perciò respinto. B- La prescrizione del risarcimento correlato alla riduzione del prezzo nella vendita ai sig.ri e . Pt_6 CP_6
Il tribunale ha accertato che fosse attribuibile ai due professionisti il danno derivante dal fatto che l'appartamento venduto ai sig.ri e Pt_6
, analogamente a quanto provato relativamente alla vendita ai CP_6 sig.ri e avesse una camera in meno ( perché di dimensione Pt_3 Pt_3 inferiore a quella minima legale di 9 mq ) e, dunque, un minor valore, liquidato di comune accordo in € 14.000, rispetto a quello dichiarato nell'atto di compravendita.
Gli appellanti hanno reiterato in merito l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sulla quale il tribunale ha omesso di pronunciarsi;
essa è basata sulla circostanza, documentalmente provata ( in quanto espressa in una clausola contrattuale ) , che il vizio fosse emerso al momento della compravendita, risalente al 20/02/2008, e dunque che al momento dell'azione giudiziaria, incardinata il 9/01/19, fossero decorsi più di dieci anni.
Osserva la Corte che il motivo di appello è fondato.
Infatti il dies a quo non è di certo posteriore al rogito di compravendita del 20/02/08 ( doc. 26 – ) , nel quale il prezzo era ridotto da CP_1
€ 236.000 ad € 222.000 e le parti dichiaravano esplicitamente che “il prezzo di vendita è inferiore a quello, concordemente fra le stesse pattuito, risultante dal suddetto contratto preliminare, in quanto è stato ridotto dopo migliore valutazione in seguito alla costituzione di una diversa tipologia dei vani in oggetto a quelli originariamente previsti” ( doc. 26 –
). E' evidente, quindi , che l'odierna società appellata, CP_1 costruttrice e venditrice dell'immobile, fosse a quella data, cioè oltre 10 anni prima dell'introduzione del presente giudizio ( 20/02/08 – 9/01/19 ), perfettamente a conoscenza del motivo per il quale aveva concesso la riduzione del corrispettivo, limitando il proprio margine di guadagno.
Deve inoltre ritenersi infondata la difesa della a tenore CP_1 della quale la società avrebbe esercitato il proprio diritto, interrompendo la prescrizione decennale, con lettera del 9/01/17 ( doc. 6 ). CP_1
Quest'ultima, infatti, pur facendo espresso riferimento anche alle contestazioni degli acquirenti e ne delimitava l'ambito a CP_6 Pt_6 quelle oggetto dell'accertamento tecnico preventivo, come risultanti dalla relazione tecnica del ctu, ing. del 15/10/2010 ( doc. 6 Persona_3 [...]
). Dalla lettura della ctu si evince che, limitatamente alla posizione CP_1 dei sig.ri e sulla base del ricorso per atp introduttivo e CP_6 Pt_6 della memoria tecnica del consulente di parte ing. fra le questioni Per_4 sottoposte all'esame del perito ( e dunque oggetto di richiesta stragiudiziale d'indennizzo ) non vi era inclusa quella avente ad oggetto la dimensione, inferiore a quella legale, della cameretta.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo di appello su tale punto , dev'essere dichiarata l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno di € 14.000 , quale riduzione del prezzo della vendita ai sig.ri e . Pt_6 CP_6
Il secondo motivo di appello.
Gli appellanti hanno contestato l'erronea qualificazione giuridica della pretesa attorea quale azione di risarcimento del danno, anziché azione di regresso verso i condebitori solidali, per quanto corrisposto ai danneggiati e all'esito del giudizio presupposto, “con tutte le Pt_3 Pt_3 conseguenze giuridiche anche in materia di interessi e rivalutazione”.
Hanno sottolineato che la fattispecie è disciplinata dall'art. 2055 c.c., trattandosi di “fatto dannoso” “imputabile a più persone”, poichè per giurisprudenza costante l'appaltatore (e il veditore costruttore), il direttore dei lavori e il progettista rispondono solidalmente dei danni arrecati al committente /acquirente, in quanto soggetti che hanno partecipato alla costruzione dell'opera, contribuendo quindi alla determinazione dei vizi. Hanno aggiunto che sarebbe stato onere della
[...]
“dare prova di una responsabilità anche dei convenuti e del loro CP_1 grado di colpa: prova che non è stata né offerta né data in giudizio, né tale aspetto - benché fosse decisivo per poter condannare i convenuti e in che misura - è stato autonomamente preso in esame e deciso dal Giudice, il quale ha aderito acriticamente alla prospettazione di parte attrice di natura meramente risarcitoria della causa”, dando per scontato che la sentenza della causa presupposta “avesse esaminato anche le singole responsabilità e accertato che tutta la responsabilità fosse a carico dei soli progettisti! “ .
Hanno concluso che “il Giudice ha errato una prima volta sbagliando la qualificazione giuridica dell'azione della una seconda NTroparte_1 volta ritenendo accertata una responsabilità (ADDIRITTURA
ESCLUSIVA per tutti i danni richiesti) dei convenuti invece meramente affermata e indimostrata;
una terza volta, se e in quanto accertata detta responsabilità, non stabilendone il grado o la misura nella determinazione dei singoli danni, dovendo, in caso contrario, ritenere tuttalpiù gli obbligati solidali (Snc. condannata, e i CP_1 progettisti) tenuti al 50% ciascuno e fissare il diritto di regresso dell'attrice in ugual misura”.
Si deve osservare che la ha agito per ottenere la condanna CP_1 degli architetti e l pagamento dell'importo dovuto “a titolo Pt_1 Pt_2 di risarcimento danni per le causali di cui in premessa dell'atto di citazione”, ove ha asserito di aver diritto ad essere rilevata indenne per tutti i vizi, difetti ed omissioni di cui si erano resi responsabili i convenuti nella loro veste di progettisti, direttori dei lavori e assistenti alla stipula dei rogiti di vendita delle unità abitative costruite, come prospettava essere stato accertato nel giudizio presupposto, incardinato dai danneggiati - esclusivamente nei suoi confronti - quale Parte_9 appaltatrice e venditrice dell'immobile viziato, e senza che gli odierni appellanti vi fossero evocati in garanzia, per una omissione del proprio difensore. Ha dichiarato di agire su base contrattuale per la negligenza,
l'imperizia ed il mancato rispetto di leggi e regolamenti dei professionisti agli incarichi professionali da essa loro conferiti , dunque per far valere un rapporto di garanzia originato dai contratti d'opera professionale conclusi coi due architetti, soltanto ai quali erano imputabili i fatti generatori della responsabilità per danni nei confronti degli acquirenti dell'immobile.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato, sulla base delle seguenti considerazioni:
- la solidarietà passiva tra condebitori, che rappresenta uno fra gli elementi costitutivi del diritto e della correlata azione di regresso, disciplinata dall'art. 1299 c.c., non è stata allegata dall'attrice in primo grado , che ha agito piuttosto in rivalsa, ritenendo che gli architetti fossero gli unici responsabili del danno lamentato dai terzi acquirenti;
- l'azione di regresso ha per oggetto specifico la determinazione delle quote di responsabilità e delle conseguenze delle condotte dei singoli corresponsabili, che l'attrice non ha chiesto fossero accertate;
- gli architetti si sono costituiti e hanno chiesto che fosse dichiarata - in via preliminare - la prescrizione del diritto azionato e - nel merito - che fosse respinta la domanda risarcitoria, in virtù dell'esatto adempimento dei propri doveri professionali;
non hanno tuttavia introdotto , in subordine, l'azione di regresso per far accertare la natura e l'entità di una corresponsabilità dell'attrice, loro committente ( o/e dei danneggiati ), se non deducendola tardivamente nella comparsa conclusionale di primo grado. Il motivo di appello è dunque infondato nel merito, perché la
[...] non ha agito in regresso;
in ogni caso, sarebbe inammissibile, CP_1 per violazione dei nova in appello, introducendo la censura una nuova domanda vietata dall'art. 345 cpc.
Il terzo motivo di appello.
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneo accertamento del nesso di causalità tra la loro condotta professionale , quali unici responsabili dell'accaduto, e i danni, pretesi dai sig.ri e e Pt_3 Pt_3 riconosciutigli nella sentenza della causa presupposta ( liquidati con €
53.000, oltre spese, per un totale di € 65.632,45=, transattivamente corrisposti in ragione di € 43.000 ) . Infatti, sulla mera base della documentazione agli atti, il tribunale ha ritenuto “sufficientemente supportata da riscontro probatorio ( … ) l'effettività del nesso di derivazione eziologica del danno dalla condotta degli architetti convenuti: in base all'accertamento tecnico svolto e acquisito, la responsabilità per i vizi che ha fondato l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno articolata dai committenti è attribuibile agli odierni convenuti, nella loro rispettiva qualità di progettista
e direttore dei lavori”; in particolare, quanto alla somma di €
13.000,00, tale danno deriva dalla mancata concessione dell'abitabilità all'immobile, posto che “alla data del 10 giugno
2010 all'Ufficio edilizia Privata del Comune di Ponsacco non risulta depositata la attestazione di abitabilità relativa al Permesso di
Costruire n. 2006/027 del 30.05.2006” (cfr. pag. 5 doc. n.4); quanto alla somma di € 25.000, consistente nel danno derivante dal fatto che l'appartamento rispetto a quanto dichiarato in sede di atto pubblico aveva una camera in meno, parimenti deve ritenersi la responsabilità dei professionisti convenuti: anche laddove, come condivisibilmente osservato dalla società attrice, infatti, i convenuti avessero, come allegato, assecondato una richiesta della committenza, in ogni caso avrebbero dovuto far modificare la descrizione dell'immobile nell'atto pubblico di compravendita, evitando di qualificare un locale come camera pur essendo a conoscenza che aveva una metratura inferiore ai 9 mq richiesti dalla normativa di settore;
così anche in relazione alla somma di € 15.000,00, discendente dalle errate misure dei portoncini di ingresso
(dovendosi rilevare sul punto che l'istanza di correzione dedotta come depositata dai tecnici non era agli atti del procedimento 1319/2017), dalla mancata comunicazione fine lavori per la realizzazione del pozzo a sterro, dalla mancata realizzazione della C.D. “Linea
Vita”; dalla mancata certificazione energetica”.
Hanno quindi eccepito che, nonostante le loro argomentazioni difensive, le produzioni documentali e le richieste istruttorie, da un lato, e l'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte della dall'altro, il CP_1 tribunale abbia accolto la rivalsa di quest'ultima, delegando totalmente alla causa presupposta, a cui non avevano partecipato, ed alla relazione peritale dell'accertamento tecnico preventivo, ogni necessaria indagine.
Mentre, tutto al contrario, nel rispetto del loro diritto di difesa, avrebbe dovuto valutare positivamente le seguenti circostanze:
- in merito alla mancata concessione dell'abitabilità avrebbe dovuto considerare le loro allegazioni difensive , non contestate dalla
[...]
per averle a sua volta dedotte a propria difesa nella causa CP_1 presupposta ( fine lavori posticipata a causa di un terzo, sig. Per_2 che non aveva completato le prodromiche opere di
[...] urbanizzazione della lottizzazione;
certificazione di conformità successivamente impedita dagli acquirenti ). Il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto ammettere i correlati capitoli di prova testimoniale, tesi alla dimostrazione che il sopralluogo all'unità abitativa degli acquirenti, costituente condicio sine qua non per le certificazioni di conformità ch'erano tenuti a rilasciare con la comunicazione di fine lavori, era stato impedito dai medesimi acquirenti, rei di aver realizzato una scala interna non prevista dal permesso di costruire, al punto che, impossibilitati ad accedere all'unità abitativa - quale massima diligenza esigibile - avevano comunicato esplicitamente al Comune l'impossibilità di certificare, ai fini dell'abitabilità, che lo stato dei luoghi fosse conforme alle pratiche presentate ( memoria istruttoria, cap. 1 “Vero che dal 27.12.2007 i Sig.ri
e andarono ad abitare nella casa oggetto del contendere Pt_3 Pt_3 posta a Ponsacco in via De Andrè?”, cap. 4 “Vero che nell'unità immobiliare di proprietà dei Sig.ri e i professionisti CP_9 Parte_10 pretesero l'eliminazione dell'opera abusiva realizzata nel sottotetto in modo da poter attestare la conformità e quindi ottenere l'abitabilità?” );
- in merito al fatto che l'appartamento rispetto a quanto dichiarato in sede di atto pubblico avesse una camera in meno , hanno allegato che il vizio era ben conosciuto e voluto dagli acquirenti, che l'avevano causato realizzando una scala interna non prevista nel permesso di costruire, col risultato che era loro esclusiva responsabilità
l'aver così reso inefficace la garanzia per vizi a tenore dell'art. 1667 ( o
1490 e 1491 ) c.c.. Inoltre avrebbero precluso di sanarla con una variante, dato che avevano impedito il compimento del preliminare e necessario sopralluogo dell'abitazione; al contempo, hanno lamentato che la circostanza fosse ben nota alla per averla allegata e CP_1 documentata a propria difesa nella causa presupposta, e hanno censurato l'omessa ammissione dei relativi capitoli di prova testimoniale ( memoria istruttoria: cap. 1 “Vero che dal 27.12.2007 i Sig.ri e Pt_3 Pt_3 andarono ad abitare nella casa oggetto del contendere posta a Ponsacco in via De Andrè?”, cap. 3 “Vero che i Sig.ri e nel 2008 si Pt_3 Pt_3 rifiutarono di far entrare in casa i due architetti che dovevano accertare la conformità dell'immobile al progetto presentato in Comune al fine di dichiarare l'abitabilità?”, cap. 8 “Vero che i Sig.ri e Pt_3 Pt_3 pretesero che una camera della loro abitazione fosse realizzata con dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dalla legge?”, cap. 9 “Vero che i Sig.ri e informati della difformità, insistettero affinché Pt_3 Pt_3 le misure della camera rimanessero tali?” );
- in merito alla misura del portoncino d'ingresso, che gli acquirenti avevano lamentato essere inferiore a quella prevista nella pianta del progetto approvato dal ed in virtù della quale la sentenza della CP_7 causa presupposta aveva incluso il danno tra quelli risarcibili ( avendo l'atp stimato un minor valore e prezzo del 15/20% ), gli arch. e Pt_2 hanno ricordato di aver documentato nel presente giudizio di Pt_1 rivalsa il deposito - nel 2008 - di una variante grafica atta a rappresentarne le reali dimensioni, emendando successivamente un mero errore materiale nell'indicazione in cifre di quelle misure ( doc. 4 e 5
), che il tribunale non avrebbe preso in considerazione, sull'errato ed irrilevante presupposto che quei documenti non fossero stati depositati ( dalla unica convenuta ) nella causa presupposta;
CP_1
- in merito all'omessa consegna della certificazione energetica , che nella causa presupposta gli acquirenti avevano lamentato doversi depositare contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e che la sentenza aveva riconosciuto come risarcibile, gli appellanti hanno ricordato che l'obbligo è entrato in vigore soltanto nell'ottobre 2005, ovverosia dopo la presentazione della domanda di concessione edilizia ( luglio 2005 ) , come dichiarato nell'istanza per l'abitabilità presentata in data 9/06/2011 ( doc. 6 ) , senza obiezioni del Comune.
Tanto premesso, in relazione al nesso di causalità tra le condotte degli appellanti e gli eventi di danno lamentati in primis dagli acquirenti e Pt_3
e dipoi in rivalsa dalla la Corte osserva quanto Pt_3 CP_1 segue:
3 - a) La mancata concessione dell'abitabilità L'atp, acquisita al presente processo ed opponibile agli odierni appellanti per esservi stati evocati (doc. 18 – ) , attesta che CP_1
l'edificio nel quale trovasi incluso l'appartamento dei danneggiati, è stato costruito in forza del permesso del 30/05/2006 n. 27; che nel rogito di compravendita del 27/12/07 la s'impegnava a presentare ( la CP_1 dichiarazione di fine lavori e ) l'attestazione di abitabilità entro il
31/12/2008; che alla data del 10/09/2010, cioè ben oltre il triennio di efficacia del permesso, scaduto il 30/05/2009, i professionisti incaricati non avevano ancora depositato in Comune la dichiarazione di fine lavori e l'attestazione di abitabilità; che per addivenire a tale risultato occorreva un nuovo titolo abilitativo, la sanatoria di lucernari abusivi e la realizzazione della Linea vita per i lavori in quota.
Con la citazione introduttiva del giudizio la ha lamentato CP_1 che gli “architetti non hanno mai provveduto ad ottenere l'abitabilità dell'appartamento venduto”. Costituendosi in giudizio, gli architetti hanno allegato di aver presentato la dichiarazione di fine lavori in data 11/10/07, ma di non aver potuto attestare l'abitabilità poiché dopo l'acquisto, effettuato in data 27/12/07, i sig.ri e si erano opposti a Pt_3 Pt_3 qualsiasi tentativo di sopralluogo e i professionisti, che paventavano la presenza di specifiche opere abusive non realizzate con il loro intervento ( una scala fissa per collegare il sottotetto e due lucernari ), non avevano potuto attestare, pena il reato di falso, la conformità dell'unità immobiliare al progetto;
cosicchè si erano risolti a comunicare al Comune, quale massima diligenza esigibile nel caso concreto, l'impossibilità di attestare l'abitabilità.
La sentenza di primo grado ha accertato e dichiarato che la
“responsabilità del progettista e del direttore dei lavori non può, d'altra parte, ritenersi esclusa dalla impossibilità di accedere all'immobile o dall'aver assecondato le richieste della committenza, dovendosi ritenere che i professionisti rispondano in base alle leges artis con la diligenza massima esigibile, che deve esplicarsi, se del caso, anche contro
l'esecutore delle opere o la volontà della committenza”. Osserva la Corte che tale statuizione appare in linea con l'obbligo di garanzia previsto dalla legge per il direttore dei lavori, in relazione al rispetto del progetto assentito e della normativa edilizia ed alla circostanza, che i due professionisti fossero venuti “a conoscenza in via informale” ( comparse pag. 3 ) di quali abusi erano stati Pt_2 Pt_1 perpetrati. Ruolo di garanzia la cui rilevanza è certificata dall'art. 29, comma 2, DPR 380/01, a tenore del quale il “direttore dei lavori non è responsabile” della difformità dell'immobile dal permesso a costruire rilasciato soltanto qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Con l'atto di appello i professionisti hanno riproposto le medesime argomentazioni difensive dedotte in primo grado, ma hanno omesso di confrontarsi, confutandola con pertinenti e argomentate ragioni di dissenso, con la riferita motivazione del tribunale, che le ha respinte,
assumendo fosse esigibile un maggior grado di diligenza. In merito all'abitabilità, dunque, l'appello dev'essere respinto per aspecificità , in uno con la correlata ed irrilevante richiesta di ammissione di prove testimoniali.
3 – b) La difformità tra l'unità abitativa compravenduta e quella risultante dallo stato di fatto con riferimento al numero delle camere.
L'atp ha accertato che una camera da letto aveva la superficie di mq
8,5, “decisamente inferiore al minimo di legge ( pari a mq 9,0 ) e, pertanto, il locale non può essere classificato come camera da letto”.
Con la citazione introduttiva la ha attribuito agli architetti la CP_1 responsabilità, nella veste di suoi assistenti alla stipula della compravendita, di aver “denominato come camera da letto un locale che non aveva la superficie minima di mq 9 necessari al riguardo”. Ha allegato altresì di essere stata condannata nella causa presupposta a pagare per tale vizio € 25.000 agli acquirenti, quale danno da “deprezzamento dell'immobile”. Costituendosi nel giudizio gli architetti hanno eccepito che la garanzia per vizi fosse inefficace (art. 1491 c.c ) , attesa la volontà degli acquirenti di disporre di quel vano nella consistenza reale, da essi stessa determinata con opere abusive, la cui sanatoria avevano inoltre ostacolato, non permettendo il sopralluogo ispettivo, correlato all'attestazione di conformità edilizia, del direttore dei lavori.
Il tribunale ne ha dichiarato la responsabilità, per aver omesso di “far modificare la descrizione dell'immobile nell'atto pubblico di compravendita, evitando di qualificare un locale come camera pur essendo a conoscenza che aveva una metratura inferiore a 9 mq richiesti dalla normativa di settore”.
Osserva la Corte che, anche in questo caso, con l'appello i professionisti hanno riproposto le medesime argomentazioni difensive dedotte in primo grado, omettendo di confrontarsi, confutandola con pertinenti e argomentate ragioni di dissenso, con la riferita motivazione del tribunale.
Il percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado deve ritenersi fondato, poiché gli architetti hanno assunto un ruolo di assistenza della venditrice alla stipula della compravendita e la previa conoscenza del vizio ed, anzi, l'accordo delle parti sul medesimo, non era opponibile agli acquirenti, in difetto di prova scritta. Parimenti, nel presente giudizio di rivalsa, è precluso agli architetti fornire prova testimoniale di un patto, anteriore o contemporaneo al rogito, inerente la consistenza dell'immobile compravenduto, diversa da quella contenuta nel rogito, essendo tale strumento istruttorio precluso dal combinato disposto degli articoli 2722 e 2725, comma 2, c.c.
La censura dev'essere perciò respinta, in uno con la richiesta di ammissione della correlata prova testimoniale.
3-c) In merito alla misura del portoncino d'ingresso.
L'atp ha accertato che i “portoncini d'ingresso delle proprietà
[...]
e risultano avere dimensioni cm 90 x cm 210, Pt_3 Parte_11 invece che cm 90 x cm 240, come invece risulta indicato sull'elaborato
“Pianta” del progetto depositato”. Ha concluso che , per tale motivo, erano “deprezzati di una percentuale variabile dal 15% al 20%”. Con la citazione introduttiva la ha attribuito alla negligenza CP_1 degli architetti la responsabilità di tale discrasia, lamentando di essere stata condannata nella causa presupposta a pagare agli acquirenti - per tale deprezzamento ed altri vizi - la somma complessiva di € 15.000 .
Costituendosi nel giudizio, gli architetti hanno eccepito l'insussistenza del vizio, avendo provveduto ad emendare le misure, nel 2008 con variante grafica, e nel 2012 con correzione di errore di scrittura, che provvedevano a documentare ( doc. 4, 5 ).
Il tribunale ne ha accertato la responsabilità “dovendosi rilevare sul punto che l'istanza di correzione dedotta come depositata dai tecnici non era agli atti del procedimento 1319/2017”, riferendosi (pur con erronea indicazione del numero d'iscrizione della causa al Ruolo Generale del tribunale di IS ) alla causa presupposta.
Con l'appello i professionisti hanno eccepito l'irrilevanza dell'eventuale omessa prova della correzione nel giudizio presupposto, al quale non avevano partecipato, essendo piuttosto rilevante soltanto che avessero documentato la medesima nel presente giudizio di rivalsa.
Osserva la Corte che, se da un lato il principio espresso dagli appellanti
è certamente corretto, in relazione a quanto erroneamente motivato dal tribunale , dall'altro la censura non può tuttavia essere accolta, atteso che, secondo la stessa allegazione degli architetti, la variazione grafica è stata apportata nel 2008, e non è stato assolto l'onere di provare che, alla data anteriore dell'acquisto, risalente al 27/12/2007 , nel quale era pattuito il prezzo dell'unità immobiliare, gli acquirenti fossero a conoscenza delle reali dimensioni del portoncino d'ingresso.
La doglianza dev'essere quindi respinta.
3-d) In merito all'omessa comunicazione della fine lavori relativa ad un pozzo a sterro del resede di proprietà.
L'atp ha accertato che, alla data del 10 giugno 2010, non risultava ancora depositata la comunicazione di fine lavori relativa alla D.I.A per la realizzazione del pozzo.
Con la citazione introduttiva la ha attribuito alla negligenza CP_1 degli architetti la responsabilità di tale discrasia, lamentando di essere stata condannata nella causa presupposta a pagare agli acquirenti, per tale omissione ed altri vizi, la somma complessiva di € 15.000.
Costituendosi in giudizio gli architetti hanno lamentato che ogni responsabilità fosse da attribuire agli acquirenti, che, dopo la presentazione della DIA, successiva all'acquisto del dicembre 2007, gli impedivano il compimento del sopralluogo, in difetto del quale non avevano potuto attestare la conformità edilizia dell'opera e quindi dichiarare la fine lavori.
Il tribunale ha accolto la domanda attrice, sul presupposto che la diligenza professionale esigibile obbligasse il direttore dei lavori, al di là dell'ostacolo al sopralluogo frapposto dagli acquirenti.
Con l'appello i professionisti hanno riproposto la stessa difesa dedotta in primo grado.
Osserva la Corte che l'omesso deposito della dichiarazione di fine lavori
- alla data del 10/06/2010 - non è contestata dagli appellanti. Né dalla relazione dell'atp risultano osservazioni in merito del loro consulente di parte, ing. ( doc. 20 – ud. 13/08/09). Era Persona_5 CP_1 onere dei professionisti dimostrare di aver adempiuto l'obbligazione assunta, oppure allegare i motivi per i quali l'inadempimento non gli fosse imputabile. A tale scopo appare inidonea la circostanza che il sopralluogo fosse stato impedito dagli acquirenti. Sul punto gli appellanti non hanno fornito alcun elemento atto a ribaltare la contraria motivazione del tribunale. Non appare rilevante neanche la prova testimoniale richiesta ( memoria istruttoria, cap. 5 “Vero che il pozzo a sterro fu realizzato nella proprietà dei Sig.ri dopo l'acquisto dell'immobile Parte_9 dall'impresa ” ), atteso che gli stessi appellanti hanno riconosciuto CP_1 di aver rinunciato a provvedere agli obblighi di legge successivi alla presentazione della DIA, con la “dichiarazione integrativa abitabilità” (
Doc. 3 – e , depositata al Comune di Ponsacco “al momento Pt_1 Pt_2 del deposito delle dichiarazioni di abitabilità” delle altre unità immobiliari , incluse nello stesso edificio ove è collocato l'appartamento acquistato dai sig.ri e ( comparsa di risposta, pag. 3 ) . Ne consegue che Pt_3 Pt_3 il termine triennale di efficacia della DIA ( art. 23, comma 2, DPR 380/01, nel testo ratione temporis applicabile) non è stato rispettato.
La doglianza dev'essere perciò respinta.
3-e ) In merito all'omessa progettazione delle linee vita.
L'atp ha dichiarato che l'edificio “deve essere dotato delle opere previste dalla L. R. 1/2005 art. 82, comma 14 e dal Regolamento Edilizio del
Comune di Ponsacco art. 9 ( Linea Vita)”, per la protezione dei lavoratori e la prevenzione delle loro cadute in occasione dei lavori in quota.
Con la citazione introduttiva la ha attribuito alla negligenza CP_1 degli architetti la responsabilità di tale omissione, lamentando di essere stata condannata nella causa presupposta -per tale omissione ed altri vizi
- a pagare agli acquirenti la somma complessiva di € 15.000.
Costituendosi in giudizio gli architetti hanno dedotto l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ritenendo che l'obbligatorietà della misura di protezione dei lavoratori in quota fosse successiva alla data nella quale era stata presentata la domanda di permesso di costruire e che, in ogni caso, gli acquirenti si erano rifiutati di incaricarli per gli incombenti prescritti dalla legge.
Il tribunale ha accolto la domanda ed ha accertato ( erroneamente ) il nesso di causalità sulla base di quanto emerso in sede di accertamento tecnico preventivo.
Con l'atto di appello i professionisti hanno riproposto la stessa difesa dedotta in primo grado.
Osserva la Corte che “il permesso di costruire richiede la conformità dell'intervento da realizzare (ovvero uno di quelli di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001) alla vigente disciplina urbanistico-edilizia (leggi, regolamenti e strumenti urbanistici), dovendosi riferire la vigenza non solo alla fase di presentazione della domanda, ma anche a quella di emanazione del titolo abilitativo, non potendosi immaginare un permesso di costruire emesso in base a una normativa non più applicabile” ( Cass.
Pen., 11/09/2020 n. 25929 ). In base all'art. 82, comma 14, della L.R.
Toscana n. 1/2005 ( “Norme per il governo del territorio”- poi abrogata con L.R. 65/2014 , entrata in vigore il 27/01/2005), “I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione ovvero le coperture di edifici gia' esistenti, prevedono
l'applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.
L'art. 82, comma 16 prevedeva, inoltre, che “entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma
14”. Queste erano disposte con DPGR 23/11/2005 n. 62/R ( pubblicato in data 30/11/2005 e direttamente applicabile dal 15/12/05, anche a prescindere dall'adeguamento tempestivo del Regolamento edilizio comunale ), a tenore del quale il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture doveva essere garantito da elementi protettivi quali parapetti, linee di ancoraggio, dispositivi di ancoraggio, passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali, reti di sicurezza, impalcati, ganci di sicurezza da tetto;
inoltre l'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto era consentito solo per brevi spostamenti, o laddove le linee di ancoraggio risultassero non installabili per le caratteristiche delle coperture ( art. 10 ). Essi dovevano essere inseriti in un elaborato tecnico della copertura “da completarsi “entro la fine dei lavori” ( art. 6 ). Ne consegue, che le domande di permesso di costruire, relative a coperture di nuova costruzione, per le quali il titolo edilizio non fosse stato ancora rilasciato alla data di entrata in vigore del Regolamento attuativo ( 15/12/05), dovevano essere integrate, in conformità a quest'ultimo, con un elaborato tecnico della copertura, che prevedesse uno degli elementi protettivi menzionati. Nel caso oggetto di lite ricorre tale fattispecie, atteso che il permesso di costruire è stato rilasciato il
30/05/2006 . Quanto all'ostacolo frapposto dagli acquirenti alla progettazione e realizzazione delle Linee vita ( non volevano si compissero lavori sul tetto, né che vi si accedesse ) è di contro sufficiente ricordare che il progettista incorre in responsabilità da inadempimento, per non aver conformato il progetto alla normativa edilizia, anche qualora il committente sia consapevole della violazione . La doglianza degli appellanti è dunque infondata e dev'essere respinta.
3 – f) In merito all'omessa consegna della certificazione energetica.
Il vizio non era oggetto d'indagine nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Con la citazione introduttiva la ha lamentato di aver dovuto CP_1 risarcire anche il danno correlato a tale omissione, in base all'accertamento del tribunale nella causa presupposta. Costituendosi in giudizio gli architetti hanno dedotto l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ritenendo che l'obbligatorietà della certificazione fosse stata introdotta dopo la presentazione del progetto edilizio e della domanda di permesso di costruire e che, in ogni caso, l'obbligo di provvedere era previsto a carico del costruttore e non dei progettisti, peraltro non abilitati.
Il tribunale ha accolto la domanda ed ha accertato il nesso di causalità richiamando l'esito dell'accertamento tecnico svolto.
Osserva la Corte che, sulla base della documentazione agli atti, può evincersi che gli appellanti hanno svolto gli incarichi di progettista e direttori dei lavori dell'edificio situato in Ponsacco, via De Andrè, nel quale trovasi l'appartamento acquistato dai sig.ri e nel periodo Pt_3 Pt_3 intercorrente, quantomeno, dalla presentazione della domanda di permesso di costruire in data 29/07/2005 ( doc. 26 – pag. 6 ) CP_1 fino al 29/03/2012 ( doc. 5, 6 – ) . Pt_1
In quel lasso temporale, per gli stabili di nuova costruzione, ovverosia edificati sulla base di una richiesta di permesso di costruire presentata dopo l'8/10/05, il D. Lgs. 192/2005 ha introdotto all'art. 6, comma 1,
l'obbligo, a carico del costruttore , di un attestato di certificazione energetica, secondo linee guida nazionali da definire. A decorrere dal
2/02/07 era previsto che, in attesa di tali linee guida nazionali, la certificazione fosse sostituita da un attestato di qualificazione energetica che, a pena d'inefficacia della dichiarazione di fine lavori, contestualmente alla quale doveva essere presentata al doveva essere CP_7 asseverata dal direttore dei lavori. Inoltre, a decorrere dal giorno 1/07/2009, il venditore e il locatore di singole unità abitative le avrebbero dovuto dotare della certificazione.
Ne consegue che la censura degli appellanti dev' essere accolta, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo. Quanto al primo perché, non ricorrendo a rigor di norma l'ipotesi di un edificio di nuova costruzione rispetto all'entrata in vigore della disposizione legislativa ( la domanda del titolo edilizio, risalente al 29/07/05, era anteriore all'entrata in vigore in data 8/10/05 ), non v'era l'obbligo della certificazione ( o qualificazione ) energetica da presentare contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, né tantomeno v'era l'obbligo di dotarne l'unità abitativa al momento della vendita, in quanto anteriore al giorno 1/07/2009 ( 27/12/07 ). Sotto il profilo soggettivo, perché la normativa non pone i correlati obblighi a carico del progettista o del direttore dei lavori , bensì del costruttore, del venditore e del locatore.
Il quarto motivo di appello
Il motivo di censura , inerente l'onere della prova del nesso di causalità tra gli inadempimenti degli architetti e la riduzione del prezzo di compravendita dell'unità acquistata dai sig.ri e che gli CP_6 Pt_6 appellanti, a differenza del tribunale, ritenevano non assolto, rimane assorbito dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione contenuta nel primo motivo di appello.
Il quinto motivo di appello
Gli appellanti hanno lamentato che il tribunale non avrebbe dovuto accogliere la rivalsa di € 3.412, per la maggiorazione della sanzione comunale correlata alla vendita di due unità comprese nel capannone situato in Ponsacco, località Le Melorie incluse nel PIP, poiché sarebbe erroneo il presupposto che aveva originato la condanna, ovverosia che essi non avessero tempestivamente depositato la dichiarazione di fine lavori, in evidente contrasto con la circostanza, documentata, che tale incombente era stato invece effettuato il 13/03/07 ( doc. 11 ), più di dieci anni prima della vendita, avvenuta in data 1/08/18 ( doc. 13 ). Non sarebbe quindi ad essi attribuibile la responsabilità per l'applicazione, da parte del in aderenza al Regolamento per l'assegnazione delle CP_7 aree comprese nel PIP, della sanzione massima di € 12 al metro quadro, per totali € 3.731, anziché di quella di € 1 al metro quadro, per totali €
310, asseritamente dovuta per le vendite oltre l'anno dalla comunicazione di fine lavori.
Il tribunale ha dichiarato, invece, che “vi è un danno di € 3.412,00
(l'importo corrisposto è stato pari ad € 3.731 a fronte del minor importo di € 310 che avrebbero pagato ove la fine lavori fosse stata tempestivamente comunicata), discendente dal mancato deposito della dichiarazione di fine lavori da parte dei professionisti convenuti
(dimostrato dalla delibera della Giunta del Comune di Ponsacco n.60 del
24.04.2018 (cfr. doc. n.21), dalla determinazione n.285 del 4.5.2018 del Responsabile del 3°settore (cfr. doc. n.22) e dalla quietanza di pagamento del servizio (cfr. doc. n.23)) relativamente alla Pt_12 progettazione e direzione dei lavori del capannone in Ponsacco, loc. Le
Melorie, via di Gello, angolo via Europa”.
Osserva la Corte che, vertendosi in materia di responsabilità di natura contrattuale, relativa al contratto d'opera intercorso tra la e i CP_1 due professionisti appellanti, sarebbe stato onere di questi ultimi allegare e provare di aver correttamente adempiuto le obbligazioni pattuite. Tanto in primo grado, quanto nel presente giudizio di appello, oltre ad eccepire senza fondamento la prescrizione, gli architetti hanno limitato la propria difesa al fatto di aver presentato tempestivamente la dichiarazione di fine lavori in data 13/03/07 ( comparsa di risposta arch. pag. 6 ; Pt_2 appello, pag. 35 ). Senonchè, come essi stessi hanno dichiarato, avevano contestualmente depositato una DIA per una variante finale, cioè una denuncia d'inizio attività per la prossima realizzazione di opere in difformità dal progetto originariamente approvato col permesso di costruire rilasciato nel 2005 ( doc. 11 – ), cui non faceva però Pt_2 seguito l'ulteriore dichiarazione di fine lavori e l'attestazione di agibilità da parte dei professionisti, necessarie al rilascio del certificato comunale di agibilità, come comprova la documentazione prodotta dall'appellata
[...]
Le determine comunali per autorizzare la vendita e liquidare la CP_1 correlata sanzione, nonché il successivo rogito di compravendita, fanno espresso riferimento alla mancanza dell'agibilità nel 2018, nonostante la variante risalisse alla pratica n. 107/2007 [ in ordine cronologico, si vedano la relazione tecnica di stima 3/05/18 dell'Ufficio urbanistica, relativa alle modalità di calcolo della sanzione, la determinazione 4/05/18
n. 285 del Responsabile 3° Settore del Comune di Ponsacco, che la liquida, ed il rogito di compravendita 1/08/2018 ( doc. 13 e 22 – CP_1
)].
Ne deriva che il motivo di appello non è fondato e dev'essere respinto.
-Il sesto motivo di appello
La ha lamentato che la condanna nella causa presupposta CP_1
l'ha oltremodo gravata in un periodo di difficoltà finanziaria , costringendola a vendere un immobile ad un prezzo inferiore al valore di mercato, per raccogliere la provvista. Attribuisce quindi agli inadempimenti degli architetti, che ne avevano causato la condanna in favore degli acquirenti danneggiati, la responsabilità indiretta della correlata perdita patrimoniale, indicata nell'importo di “almeno € 60.000”.
Estende la responsabilità solidale all'avv. Ferretti, per aver omesso di evocare in giudizio in rivalsa i suddetti professionisti.
Il tribunale ha tuttavia respinto la domanda, tanto nei confronti degli architetti, che dell'avvocato Ferretti, perché ha ritenuto non esservi prova che il coinvolgimento dei primi nel giudizio presupposto, omesso per negligenza del difensore, avrebbe evitato la condanna della in CP_1 virtù della sua responsabilità diretta nei confronti dei danneggiati. Al contempo, però, sulla base di relazioni di parte, ha ritenuto veritiere due circostanze, ovverosia la situazione economica non florida dell'attrice e il maggior valore del bene alienato, rispetto al prezzo di vendita effettivamente percepito. Con la conseguenza che gli appellanti hanno eccepito l'erroneità di tale motivazione, deducendo e documentando che il capannone non era stato svenduto, atteso che il prezzo incamerato era prossimo all'importo massimo predeterminato obbligatoriamente dal e che la vendita, di qualche mese posteriore al pagamento del CP_7 risarcimento ai danneggiati, escludeva di per sé che la dismissione immobiliare fosse strettamente correlata all'urgenza di acquisire la liquidità necessaria a soddisfarli.
Osserva in merito la Corte che, a seguito dell'acquiescenza della
[...] al capo di sentenza di primo grado che ha rigettato la sua CP_1 domanda di risarcimento , con l'effetto del giudicato, la doglianza dell'appellante diviene irrilevante , per carenza di interesse .
Il settimo motivo di appello
Il tribunale ha condannato i convenuti “a pagare alla società attrice la somma di € 60.412,00, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo, e oltre interessi sulla somma liquidata, rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo”.
L'appellante ha censurato la condanna al pagamento della rivalutazione e degli interessi sul capitale risarcitorio, asserendo che si tratterebbe di un debito di valuta, originato da un'azione di regresso per il rimborso di una somma, in parte già liquidata con la sentenza che ha definito la causa presupposta, per totali € 63.042,45, e dipoi oggetto di riduzione transattiva, a saldo e stralcio, nella misura di € 43.000 , in parte di originaria natura monetaria, per quanto ex novo richiesto col presente giudizio. Ha eccepito, inoltre, che il primo Giudice non avrebbe specificato di quale natura fossero gli interessi riconosciuti , con il rischio che parte attrice possa avvalersi di quelli “moratori“.
Il presente motivo , che si correla con il secondo proposto dagli appellanti , avente ad oggetto la qualificazione giuridica della pretesa attorea data dal Tribunale, è infondato, e deve essere respinto. Il Giudice di primo grado, infatti, ha qualificato - in termini condivisibili - l'azione promossa dalla come un'azione di risarcimento del danno, NTroparte_1 non come un'azione di regresso tra debitori solidali. La società odierna appellata-appellante incidentale , infatti, ha venduto le unità immobiliari che aveva costruito ai signori attori della causa che si è Parte_3 conclusa con la sentenza n.1319/2017 emessa il 15.11.2017 dal Tribunale di IS;
gli acquirenti non avevano alcun rapporto con gli odierni appellanti , che sono stati incaricati esclusivamente dalla , NTroparte_1 per cui non avrebbero potuto agire nei confronti del progettista e del direttore dei lavori. L'azione promossa è stata qualificata come un'azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale , ricompresi fra i debiti di valore (Cass, n. 11937/1997, n. 9517/2002)., per cui al creditore spettano di pieno diritto gli interessi aventi natura compensativa
(Cass. n. 5584/1987; n. 2240/1985), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse (Cass. n. 9517/2002), poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno , ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento (Cass. n.
11937/2002); Sez. 3 - , Sentenza n. 13225 del 27/06/2016 (Rv. 640418
- 01)
Il motivo di appello è dunque infondato e la sentenza di primo grado deve essere sul punto confermata.
L'appello incidentale della CP_1
Con l'atto introduttivo del giudizio la ha chiesto che l'avv. CP_1
Paola Ferretti fosse condannata - in solido con gli odierni appellanti - a risarcirle un danno di € 103.000, pari all'importo del risarcimento di €
43.000, definito in via transattiva coi sig.ri e a seguito del Pt_3 Pt_3 giudizio presupposto, e del danno indiretto di € 60.000, richiesto ex novo nel presente giudizio e correlato all'urgenza di rinvenire la provvista per pagarli. Ciò sull'assunto che fosse responsabile dell'omessa evocazione dei progettisti e direttori dei lavori nel giudizio presupposto “per far loro rilevare indenne la da ogni onere NTroparte_1 pregiudizievole”.
Il tribunale ha respinto la domanda, per mancanza del nesso di causalità, pronunciandosi esclusivamente sul danno indiretto di € 60.000, non costituente oggetto del giudizio presupposto. Questa infatti la motivazione: “sebbene non possa ritenersi esente da censure la condotta professionale dell'avvocato, che ha omesso di chiamare in causa detti professionisti, così costringendo l'odierna parte attrice a instaurare un altro procedimento giudiziale, non può ritenersi provato il danno patrimoniale dedotto come conseguente all'alienazione a prezzo inferiore a quello di mercato di un bene immobile di proprietà della attrice: è vero, infatti, che da una relazione di parte emerge la situazione non florida della azienda, ed è altresì vero che, sempre da una relazione di parte, emerge il maggior valore del bene alienato rispetto al prezzo di alienazione (doc. 15 e 16 fascicolo di parte attrice), ma è anche vero che non vi è prova della circostanza che il coinvolgimento dei tecnici in giudizio avrebbe evitato la responsabilità diretta della società nei confronti dei danneggiati, proprio in quanto diretta controparte contrattuale di questi ultimi;
in altri termini, è ben possibile che la condanna sarebbe stata emessa comunque nei confronti della società odierna attrice, la quale avrebbe agito in rivalsa nei confronti dei chiamati in garanzia;
tale ultima considerazione fonda il rigetto della domanda con riferimento al danno descritto come alienazione a minor prezzo anche nei confronti dei convenuti”.
Osserva la Corte che la sentenza di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna in rivalsa, formulata in odio all'avv. Ferretti, con riferimento ai vizi per i quali la era già CP_1 stata condannata a risarcire il danno, transattivamente determinato in €
43.000, ai sig.ri e Per il combinato disposto degli articoli Pt_3 Pt_3
161 e 333 c.p.c la avrebbe dovuto impugnare in via CP_1 incidentale tale vizio, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'appello principale, effettuata dagli architetti e n data 6/12/22, cioè Pt_1 Pt_2 entro il 5/01/23. Infatti la notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, che deve conseguentemente essere rispettato dal destinatario, allorché questi proponga gravame incidentale nei confronti della stessa sentenza ( Cass. Civ., 9/08/2022 n. 24564; Cass. Civ., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01) ).
Poiché la non ha proposto tale impugnazione nel termine CP_1 indicato, la pretesa risarcitoria , formulata in rivalsa nei confronti dell'avv.
Ferretti, con riferimento all'oggetto del giudizio presupposto, deve ritenersi inammissibile, a causa del giudicato formatosi sul punto.
Conclusioni
La Corte accoglie:
- il primo motivo di appello, limitatamente alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno per riduzione del prezzo di vendita dell'unità immobiliare acquistata dai sig.ri e;
--il terzo motivo di Pt_6 CP_6 appello, con esclusivo riferimento all'inesistenza dell'obbligo di dotare l'immobile della certificazione energetica
Respinge:
- il primo motivo di appello, con riferimento alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da maggiorazione della sanzione per la vendita anticipata delle unità a destinazione artigianale, situate in Ponsacco, località Le Melorie;
- il secondo, la parte residua del terzo, il quinto e il settimo motivo di appello.
Dichiara assorbito il quarto motivo di appello, in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo della CP_1
Per l'effetto, dall'importo del risarcimento del danno, liquidato dal tribunale con la somma di € 60.412, dev'essere in primo luogo eliminata, per sopravvenuta prescrizione del relativo diritto, la somma di € 14.000.
In secondo luogo, dev'essere detratto l'importo corrispondente all'onorario di un professionista abilitato per la redazione della certificazione energetica, da ridursi percentualmente in proporzione alla somma pattuita transattivamente tra la ed i sig.ri CP_1 Parte_9
( € 43.000 ), rispetto all'entità della condanna nella causa
[...] presupposta (€ 64.042,45), maggiorata dell'imposta di registro ( € 1.590 ) . Liquida l'onorario con la somma di € 300,00 oltre IVA, per totali €
366,00 proporzionalmente ridotta ad € 240,00 ( 65,50% circa ).
Riassumendo, l'entità del risarcimento del danno dovuto dagli architetti e alla Parte_1 Parte_2 NTroparte_1
è pari ad € 46.172 [ € 60.412 – ( € 14.000 + 240 )] . Trattandosi di
[...] un debito di valore tale somma dev'essere devalutata alla data della domanda, incrementata annualmente degli interessi legali compensativi sul capitale via via rivalutato anno per anno , fino al deposito della presente sentenza e dipoi ulteriormente incrementata, a partire dall'importo complessivo, degli interessi legali successivi alla sentenza, fino all'effettivo pagamento
Spese di lite
La riforma sia pur parziale della sentenza di primo grado impone al
Giudice di Appello di rivedere il regime delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio , tenuto conto della sostanziale definizione della lite . A tale proposito si deve osservare che, seppure per un importo minore, la domanda di pagamento proposta dalla è stata integralmente CP_1 accolta, di talchè, in applicazione del principio di soccombenza, gli appellanti e debbono essere condannati a rifondere alla Pt_1 Pt_2
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 parametrate allo scaglione corrispondente all'importo del decisum ( €
46.172 ) all'esito del secondo grado di giudizio. Tuttavia , la pretesa attorea all'esito del giudizio di primo grado è stata accolta secondo importi inferiori a quelli richiesti con la domanda introduttiva , mentre l'atto di appello proposto dai professionisti - parzialmente accolto - ha ulteriormente ridotto l'originaria pretesa attorea , per cui si giustifica la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 30%, mentre la rimanente parte deve porsi a carico degli odierni appellanti.
In aderenza al DM 55/14, come modificato con D.M. 147/22, al valore della causa, rientrante nello scaglione di valore tra € 26.000,01= ed €
52.000,00=, all'impegno medio della difesa delle parti , si confermano le spese di lite liquidate dal giudice di primo grado ( € 8.000,00 per compensi, oltre spese di € 759,00 ) e si liquidano le spese del grado di appello, al netto della fase istruttoria non , in complessivi € Pt_13
7.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta.
A sua volta la dev'essere condannata a rifondere le spese di CP_1 lite del grado di appello all'avv. Ferretti, in virtù della dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale, ferma la disciplina del primo grado
( compensazione ), alla quale l'avv. Ferretti ha prestato acquiescenza.
Altrettanto vale per le spese della società terza chiamata in garanzia,
avendone la soccombente provocato la NTroparte_2 CP_1 chiamata in giudizio da parte dell'avv. Ferretti.
In aderenza al DM 55/14, come modificato con D.M. 147/22, all'impegno medio della difesa delle parti e all'omesso sfogo di una fase istruttoria, si liquidano le spese del grado di appello, in complessivi €
7.000 per ciascuna parte, oltre rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta.
P.Q.M.
la Corte di Appello di EN, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide :
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dagli architetti Parte_1
e in parziale riforma della sentenza n. 1322/22 del
[...] Parte_2
Tribunale di IS, condanna gli appellanti a corrispondere alla
[...]
- per le causali di cui in motivazione - la NTroparte_1 somma di € 46.172 , oltre interessi e rivalutazione come specificato in motivazione;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale della NTroparte_1
;
[...]
- condanna in solido gli architetti e a Parte_1 Parte_2 corrispondere alla le spese di NTroparte_1 entrambi i gradi di giudizio , liquidate : per il grado di appello , in €
7.000, oltre rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta, confermando la disciplina delle spese di primo grado: compensa nella misura del 30% le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone la restante parte a carico degli appellanti. - condanna la a corrispondere € NTroparte_1
7.000 , oltre rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta, a titolo di spese di soccombenza del grado di appello, sia all'avv. Paola Ferretti, sia alla . NTroparte_2
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 dalla Corte di Appello di EN .
Il Presidente estensore
Dott. Alberto Panu
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di EN, Sezione Quarta Civile, in persona dei
Magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente relatore
Dott.ssa Giulia NTe Consigliera
Dott.ssa Paola Caporali Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado n. 2265/22 del Ruolo Generale, promossa da:
Arch. , codice fiscale e Parte_1 CodiceFiscale_1
Arch. , codice fiscale , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Maria Nucci e Sandra
Aringhieri, presso i quali in Ponsacco, Via Venezia n. 54 c/o Galleria
Aringhieri, sono elettivamente domiciliati giusto mandato in atti
APPELLANTI
NTro
, partita IVA NTroparte_1
, in persona del legale rappresentante , P.IVA_1 NTroparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Leopoldo Citi, Daniela Guerrieri e
Giulia Citi, Cecilia Citi, presso il cui studio in Ponsacco, P.zza Jacopo
D'Appiano n. 16 sono elettivamente domiciliati giusto mandato agli atti
APPELLATA
E contro
Avv. FERRETTI PAOLA, codice fiscale difesa in CodiceFiscale_3 proprio, nonché rappresentata e difesa dall'avv. Luca Colombini, elettivamente domiciliata nel proprio studio in Ponsacco, Via Valdera n.
59/61, giusto mandato agli atti
APPELLATA
E contro
, NTroparte_2 partita IVA , in persona del funzionario procuratore P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Giani, NTroparte_3 presso il cui domicilio digitale, indirizzo pec
è elettivamente domiciliata giusto Email_1 mandato agli atti
APPELLATA avverso
la sent. n. 1322/22 del Tribunale di IS, emessa il 2/11/22 e pubblicata il 3/11/2022
Le conclusioni delle parti :
Arch. e Arch. : Parte_1 Parte_2
“chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in tesi e in via istruttoria, voglia ammettere le prove richieste nel giudizio di I° con memoria istruttoria ex art.183 cpc n.2 dei convenuti e in Pt_2 Pt_1 via subordinata, che la causa sia trattenuta in decisione per sentir accogliere - ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, in accoglimento del proposto gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata - le seguenti conclusioni: - in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno o al rimborso delle somme relativamente ai supposti vizi dell'immobile-capannone di proprietà in Ponsacco loc. Le NTroparte_1
Melorie; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno o al rimborso delle somme relativamente alla riduzione del prezzo di vendita dell'appartamento - nel NTroparte_4 merito e in via istruttoria, ammettere le prove richieste nel giudizio di
I° con memoria istruttoria ex art.183 cpc n.2 dei convenuti e Pt_2
e, all'esito, respingere le domande proposte dalla Pt_1 [...] in quanto infondate sia nell'an che nel NTroparte_1 quantum;
- sempre nel merito, in ogni caso respingere, per i motivi tutti di cui all'atto di appello, tutte le domande proposte dalla
[...] in quanto infondate sia nell'an che nel NTroparte_1 quantum;
- in denegata ipotesi di condanna, ridurre le somme indicate in sentenza in quanto eccessive e comunque detrarre dai
43.000,00 una somma commisurata al fatto che almeno una voce di danno (difformità dei portoncini) è risultata anche dalla sentenza de plano inesistente;
disporre altresì che, per i motivi sopra ampiamente spiegati, oltre al capitale sono dovuti solo gli interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta. In ogni caso con vittoria di spese legali ed onorari del giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
NTroparte_1
“"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di EN disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, RESPINGERE l'appello proposto da
Arch. e da Arch. avverso la Pt_1 Pt_1 Pt_2 Pt_2 sentenza del Tribunale di IS n.1322/2022 in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta di appello. Il tutto con vittoria di spese ed onorari legali anche di questo grado di giudizio. In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE proposto dalla avverso la NTroparte_1 sentenza del Tribunale di IS n.1322/2022, NEI CONFRONTI DELL'AVV.
PAOLA FERRETTI CONDANNARE l'Avv. Paola Ferretti a corrispondere alla
l'importo pari alla differenza NTroparte_1 tra la somma di € 43.000 corrisposta dalla stessa società a
[...]
e la eventuale minor somma che la Corte riterrà comunque Pt_3 dovuta dagli appellanti Arch. e alla , oltre Pt_1 Pt_2 NTroparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dagli esborsi al saldo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari legali del giudizio di primo grado e del grado di appello. Ai fini del contributo unificato ex D.P.R.
n.115/2002 si dichiara che il valore dell'appello incidentale è ricompreso nello scaglione da 26.000 ad € € 52.000,00 e quindi il contributo unificato dovuto è di € 777,00.” IN VIA ISTRUTTORIA che vengano ammesse le prove richieste nelle proprie memorie n.2 e n.3 ex art. 183 sesto comma cpc nel giudizio di primo grado”.
AVV. FERRETTI PAOLA :
“Voglia la Corte di Appello confermare la sentenza impugnata, respingendo l'appello incidentale nei propri confronti in quanto inammissibile perché sulla domanda nei confronti dell'avv.
Ferretti si è formato il giudicato e/o perchè domanda nuova;
con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio da porsi a carico della
appellante incidentale;
in subordine, e nella denegata NTroparte_1 ipotesi, Voglia il Tribunale condannare la chiamata a NTroparte_2 rilevare indenne la comparente da ogni e qualsiasi pretesa della con condanna della compagnia alla refusione delle NTroparte_5 spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli architetti e hanno ritualmente Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 1322/22 con la quale il tribunale di IS ( RG
254/19 ) li ha condannati a risarcire il danno, quantificato in di € 60.412, CP_ oltre accessori e spese di lite, alla NTroparte_1
(nel proseguo la ). Il giudice di primo grado ha accertato
[...] CP_1
e dichiarato che gli appellanti si sono resi inadempienti - per aver violato la normativa urbanistica e per alcuni ritardi ed omissioni - nell'esecuzione di incarichi di progettazione, direzione lavori e assistenza agli atti di compravendita, commissionati dalla nella veste di NTroparte_1 costruttore e venditore, di alcune unità immobiliari, situate in Ponsacco, località Sant' Andrea e località Le Melorie . Il tribunale ha fatto propri gli accertamenti della causa presupposta (trib. IS, RG 62337/11) , nella quale gli acquirenti di una di tali abitazioni, e Parte_4 [...]
avvalendosi dell'esito favorevole di un accertamento tecnico Pt_5 preventivo ( trib. IS, RG 1673/09 – perizia ing. del 30.10.10 ), Per_1 ma in assenza di contraddittorio con gli architetti, hanno fatto valere le garanzie del venditore - per gravi vizi ex art. 1669 c.c. - nei confronti della che è stata condannata su base documentale a pagare CP_1 loro € 53.000, oltre spese legali di € 11.042,45=.
In dettaglio, la somma oggetto di condanna è composta da € 13.000, comprensiva di prestazioni professionali necessarie a sanare la presenza di lucernari abusivi, addivenire alla comunicazione di fine lavori per la realizzazione di un pozzo a sterro, e pagare le sanzioni previste dal
Regolamento edilizio, col fine di ottenere il certificato di abitabilità, oltre ad € 25.000 per decremento di valore dell'abitazione, correlato alla dimensione di una cameretta, risultata inferiore al minimo di legge, ed infine da € 15.000, comprensiva di varie voci di danno, quali il rimborso di quota del prezzo pagato per alcuni portoncini, di dimensioni inferiori a quelli di progetto, i costi per la realizzazione della linea vita sul tetto dell'edificio, per la protezione dei lavoratori in quota, erroneamente ritenuta non obbligatoria, l'aggiornamento della tavola relativa alla dimostrazione di adattabilità, secondo la legge 13/89, a seguito di una variante del dicembre 2007, perla nuova distribuzione di locali interni e la certificazione energetica ( trib. IS, 15.11.17 n. 1319 ).
La ha rinunciato all'appello , e ha definito transattivamente CP_1 la lite col pagamento omnicomprensivo dell'importo di € 43.000. Nel presente processo, incardinato con atto di citazione del 9/01/19 nei confronti degli architetti e , odierni Parte_1 Parte_2 appellanti, la allegata la loro responsabilità per i danni tutti CP_1 accertati nel menzionato giudizio presupposto, in quanto frutto della loro negligenza, imperizia e del mancato rispetto di leggi e regolamenti, ha integrato la richiesta risarcitoria , richiedendo il risarcimento di un danno ulteriore, per un totale di € 77.412,45= , costituito dalle seguenti voci:
€ 60.000 di danno indiretto, quale minor prezzo incassato dalla vendita di unità immobiliari a destinazione artigianale e commerciale situate in
Ponsacco, località Le Melorie, rispetto al valore di mercato, patito in virtù dell'urgenza d'incamerare la provvista, necessaria a soddisfare il credito degli acquirenti e in costanza di una momentanea difficoltà Pt_3 Pt_3 economica;
€ 3.412 di maggiore sanzione pagata al Comune di Ponsacco, per aver dovuto vendere in deroga al divieto di farlo entro un decennio dal rilascio dell'agibilità, trattandosi di immobile inserito in un Piano per gl'Insediamenti Produttivi ed, infine, € 14.000 quale minor prezzo incassato dalla vendita di un'unità immobiliare ai sig.ri Parte_6
e , per effetto della dimensione di una cameretta, NTroparte_6 inferiore al minimo legale.
La ha inoltre allargato l'ambito soggettivo del processo CP_1 all'avv. Paola Ferretti, imputandole sia di aver causato la propria decadenza dalla chiamata in causa dei terzi nella causa presupposta ( cioè degli architetti odierni appellanti e di tale incaricato Persona_2 delle opere di urbanizzazione della lottizzazione ), dai quali pretendeva di essere rilevata indenne, sia di non aver incardinato in via sussidiaria un autonomo giudizio nei confronti dei medesimi, con lo scopo di riunirlo alla causa madre. Per l'effetto, ritenendola corresponsabile del danno occorsole, per averla privata della possibilità di ottenere, contestualmente alla propria condanna in favore degli attori e una Pt_3 Pt_3 condanna alla sua manleva, ha chiesto la condanna dell'avv. Paola Ferretti
, in solido con gli architetti e nei limiti di € 103.000, pari all'importo del risarcimento di € 43.000, definito in via transattiva coi sig.ri e Pt_3
e del danno indiretto di € 60.000, correlato all'urgenza di Pt_3 rinvenire la provvista per pagarli.
Ha chiesto quindi agli architetti e un risarcimento Pt_1 Pt_2 complessivo di € 120.412,45=, dei quali € 103.000 in solido con l'avv.
Paola Ferretti, corrispondenti alla somma di quanto pagato a seguito della causa presupposta - cioè € 43.000 - e delle poste risarcitorie ex novo dedotte, pari ad € 77.412,45=.
Nel costituirsi in giudizio gli architetti e Parte_1 Parte_2 hanno eccepito in via preliminare la prescrizione, e richiesto comunque la reiezione delle domande per infondatezza sia sull'an, che sul quantum, nonché l'avv. Paola Ferretti, che ha chiesto a sua volta la reiezione delle domande, per essere inesistenti gli errori professionali e/o i danni lamentati, ovvero per insussistenza del nesso di causalità con il supposto errore professionale. Quest'ultima ha chiamato in garanzia la compagnia che a sua volta ha chiesto , in tesi, il NTroparte_2 rigetto della domanda nei confronti dell'avv. Ferretti, in ipotesi, il rigetto della domanda di manleva, per inoperatività della polizza, a causa della reticenza precontrattuale dell'assicurata ( art. 1892 c.c. ), in ipotesi subordinata il contenimento della propria condanna nei termini e limiti contrattuali, con accertamento della quota di corresponsabilità dell'assicurata, e del proprio diritto a rivalersi per l'eccedenza sui corresponsabili.
Il giudice di primo grado, rigettate le istanze istruttorie, ha accertato e dichiarato quanto segue: - “Risulta provato documentalmente il danno da perdita patrimoniale rappresentato dalla somma corrisposta dalla società odierna attrice a seguito della sentenza emessa nel procedimento 1319/2017
- È sufficientemente supportata da riscontro probatorio, poi, l'effettività del nesso di derivazione eziologica del danno dalla condotta degli architetti convenuti: in base all'accertamento tecnico svolto e acquisito, la responsabilità per i vizi che ha fondato l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno articolata dai committenti è attribuibile agli odierni convenuti, nella loro rispettiva qualità di progettista e direttore dei lavori;
in particolare, quanto alla somma di € 13.000,00, tale danno deriva dalla mancata concessione dell'abitabilità all'immobile, posto che “alla data del 10 giugno 2010 all'Ufficio edilizia Privata del Comune di Ponsacco non risulta depositata la attestazione di abitabilità relativa al Permesso di
Costruire n. 2006/027 del 30.05.2006” (cfr. pag. 5 doc. n.4); quanto alla somma di € 25.000, consistente nel danno derivante dal fatto che l'appartamento rispetto a quanto dichiarato in sede di atto pubblico aveva una camera in meno, parimenti deve ritenersi la responsabilità dei professionisti convenuti: anche laddove, come condivisibilmente osservato dalla società attrice, infatti, i convenuti avessero, come allegato, assecondato una richiesta della committenza, in ogni caso avrebbero dovuto far modificare la descrizione dell'immobile nell'atto pubblico di compravendita, evitando di qualificare un locale come camera pur essendo a conoscenza che aveva una metratura inferiore ai 9 mq richiesti dalla normativa di settore;
- così anche in relazione alla somma di € 15.000,00, discendente dalle errate misure dei portoncini di ingresso (dovendosi rilevare sul punto che l'istanza di correzione dedotta come depositata dai tecnici non era agli atti del procedimento 1319/2017), dalla mancata comunicazione fine lavori per la realizzazione del pozzo a sterro, dalla mancata realizzazione della C.D. “Linea Vita”; dalla mancata certificazione energetica;
- Analogo errore professionale, d'altra parte, risulta compiuto con riferimento ad altro appartamento realizzato per i compratori
[...]
con la qualificazione come camera di un locale con una Pt_7 superficie inferiore a quella minima di 9 mq richiesta dalla normativa di settore;
- L'entità del risarcimento è, in effetti, documentalmente dimostrata dal contratto di alienazione (cfr. pag. 3 del doc. n.26 di parte attrice) in cui viene giustificata la riduzione di prezzo di € 14.000,00 rispetto al preliminare sottoscritto dalle parti (cfr. oc. n. 24) per risarcire i compratori di danni causati dall'errore professionale dei tecnici, presenti, come dedotto dalla parte attrice e non contestato dai convenuti, alla stipula;
- Ancora, vi è un danno di € 3.412,00 (l'importo corrisposto è stato pari ad € 3.731 a fronte del minor importo di € 310 che avrebbero pagato ove la fine lavori fosse stata tempestivamente comunicata), discendente dal mancato deposito della dichiarazione di fine lavori da parte dei professionisti convenuti (dimostrato dalla delibera della
Giunta del Comune di Ponsacco n.60 del 24.04.2018 (cfr. doc. n.21), dalla determinazione n.285 del 4.5.2018 del Responsabile del 3°settore
(cfr. doc. n.22) e dalla quietanza di pagamento del servizio tesorerie (cfr. doc. n.23)) relativamente alla progettazione e direzione dei lavori del capannone in Ponsacco, loc. Le Melorie, via di Gello, angolo via Europa;
- La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori non può,
d'altra parte, ritenersi esclusa dalla impossibilità di accedere all'immobile o dall'aver assecondato le richieste della committenza, dovendosi ritenere che i professionisti rispondano in base alle leges artis con la diligenza massima esigibile, che deve esplicarsi, se del caso, anche contro l'esecutore delle opere o la volontà della committenza”.
Il Tribunale ha rigettato , invece, la richiesta di risarcimento del danno indiretto di € 60.000, con la seguente motivazione:
- “sebbene non possa ritenersi esente da censure la condotta professionale dell'avvocato, che ha omesso di chiamare in causa detti professionisti, così costringendo l'odierna parte attrice a instaurare un altro procedimento giudiziale, non può ritenersi provato il danno patrimoniale dedotto come conseguente all'alienazione a prezzo inferiore a quello di mercato di un bene immobile di proprietà della attrice: è vero, infatti, che da una relazione di parte emerge la situazione non florida della azienda, ed è altresì vero che, sempre da una relazione di parte, emerge il maggior valore del bene alienato rispetto al prezzo di alienazione (doc. 15 e 16 fascicolo di parte attrice), ma è anche vero che non vi è prova della circostanza che il coinvolgimento dei tecnici in giudizio avrebbe evitato la responsabilità diretta della società nei confronti dei danneggiati, proprio in quanto diretta controparte contrattuale di questi ultimi;
in altri termini, è ben possibile che la condanna sarebbe stata emessa comunque nei confronti della società odierna attrice, la quale avrebbe agito in rivalsa nei confronti dei chiamati in garanzia;
tale ultima considerazione fonda il rigetto della domanda con riferimento al danno descritto come alienazione a minor prezzo anche nei confronti dei convenuti”. Il primo Giudice ha quindi concluso che il “danno accertato, pertanto, è pari alla somma di € 60.412,00”, e ha condannato gli odierni appellanti arch.
e arch. a corrisponderla alla “oltre Pt_1 Pt_2 CP_1 rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo, e oltre interessi sulla somma liquidata, rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo”; ha rigettato la domanda nei confronti dell'avv.
Ferretti.
Quanto alle spese di lite ha statuito che “avuto riguardo al parziale accoglimento della domanda, e tenuto conto della condotta professionale comunque posta in essere dall'avvocato convenuto nel procedimento r.g. 1319/2017, devono essere integralmente compensate fra la società attrice e la convenuta Ferretti e terza chiamata NT
, mentre devono essere poste a carico dei convenuti e Pt_2
quelle, pur ridotte in ragione del parziale accoglimento della Pt_1 domanda, sostenute dalla attrice”. Per l'effetto ha condannato gli odierni appellanti a corrispondere alla “€ 759,00 per spese, € CP_1
8.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
Gli architetti e hanno quindi impugnato la Parte_1 Parte_2 sentenza, formulando sette motivi di appello.
Il primo ha censurato l'erroneo rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione, sia con riferimento al danno di € 3.412, quale sanzione pagata al per la vendita, entro il decennio NTroparte_7 dall'agibilità, della porzione di capannone in Ponsacco, località Le Melorie, necessaria a rinvenire la provvista conseguente alla condanna nella causa presupposta, sia implicitamente per omessa pronuncia in relazione al danno di € 14.000, quale minor prezzo ricavato dalla vendita ai sig.ri e . Pt_6 CP_6
Il secondo ha censurato l'erronea qualificazione giuridica della pretesa attrice quale azione di risarcimento del danno, anziché azione di regresso verso condebitori solidali del risarcimento dovuto ai sig.ri e Pt_3 Pt_3
Il terzo ha criticato l'erroneo implicito accertamento del nesso di causalità tra il danno subito dai sig.ri liquidato con € Pt_8 Pt_3
43.000 in forza della transazione, e la condotta professionale degli appellanti, nonostante l'attrice non ne avesse fornito la prova CP_1 ed esistesse in ogni caso la prova contraria, vuoi documentale, vuoi per difetto di contestazione di fatti rilevanti, vuoi istruenda, con lo sfogo di testimonianze erroneamente non ammesse.
Il quarto ha censurato l'erronea sussistenza di prova dell'attribuibilità agli appellanti del danno di € 14.000, asseritamente subito dai sig.ri e , non essendo all'uopo rilevante ed univocamente Pt_6 CP_6 interpretabile il contratto di compravendita circa il motivo della riduzione del prezzo rispetto a quello concordato nel preliminare.
Il quinto ha ritenuto erroneo l'accertamento della tardiva comunicazione della fine lavori del capannone in Ponsacco, località Le Melorie, venduto per la provvista necessaria a pagare il risarcimento ai sig. ri e Pt_3
in quanto gli appellanti avevano fornito la prova documentale Pt_3 contraria ( doc. 11 – comparsa ). Per l'effetto il tribunale non avrebbe dovuto accogliere la rivalsa di € 3.412 per la maggiorazione della sanzione comunale correlata alla vendita, di regola vietata entro il decennio dall'agibilità, di un cespite incluso nel PIP.
Il sesto ha argomentato circa l'erroneità dell'accertamento della svendita del capannone in Ponsacco, località Le Melorie, in virtù dell'obbligo di attenersi al prezzo determinato dal e CP_7 dell'insussistenza dell'urgenza accampata dalla CP_1
Il settimo ha censurato la condanna al pagamento della rivalutazione e degl'interessi sul capitale risarcitorio, trattandosi di un debito di valuta e non di valore.
Con ordinanza 1/02/23 la Corte ha accolto inaudita altera parte l'istanza d'inibitoria dell'appellante, ritenendo “infatti sussistere un apprezzabile fumus boni iuris della fondatezza dell'impugnazione sotto molteplici profili, considerata altresì la consistente entità della condanna pecuniaria in merito all'ulteriore requisito del periculum in mora, sotto il profilo del concreto rischio per gli appellanti di non poter recuperare, in caso di accoglimento dell'appello, quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, dato che la società risulta NTroparte_1 non proprietaria di beni immobili e attualmente inattiva”.
In data 6/04/23 si è costituita in giudizio la NTroparte_1
, contestando in fatto e in diritto l'appello ex adverso
[...] proposto e chiedendone il rigetto, contestualmente proponendo appello incidentale tardivo condizionato all'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale;
con quest'ultimo ha chiesto la condanna dell'avv.
Paola Ferretti a risarcirgli almeno il danno da perdita di chance di ottenere una condanna più mite nel giudizio presupposto, se non addirittura a corrispondergli la differenza tra la somma di € 43.000, transattivamente sborsata ai danneggiati e e la minor somma che Pt_3 Pt_3 certamente sarebbe stata determinata in quel giudizio, in virtù delle eccezioni ed argomentazioni difensive degli architetti, come comprovato dall'accoglimento, anche parziale, dell'appello da loro incardinato nel presente processo.
Con comparsa di risposta del 23/02/24 si è altresì costituita l'avvocata
Paola Ferretti, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;
con note scritte del 13/03/24, depositate per l'udienza cartolare del 14/03/24, ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo della non essendo l'interesse a proporlo sorto per effetto CP_1 dell'impugnazione principale e, comunque, perché introducente una domanda nuova in violazione dell'art. 345 cpc;
ha riproposto in subordine la domanda di manleva nei confronti della , quale compagnia CP_2 terza garante per la responsabilità civile professionale. si è costituita il 13/03/24 chiedendo la conferma della NTroparte_2 sentenza di prime cure e riproponendo le domande in tesi ed ipotesi formulate in primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare e del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 27/04/24 è stata confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, “rilevato che nella fattispecie, dal sommario esame degli atti di causa, il fumus dell'istanza si profila meritevole di un più approfondito esame da parte di questa
Corte, anche considerato che le deduzioni tecniche e le difese in fatto degli appellanti richiederanno verosimilmente l'espletamento (almeno in parte) di quell'attività istruttoria che è stata negata loro in primo grado” e “ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, posto che la società è, per sua stessa ammissione, inattiva, di talché l'eventuale restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado dovrebbe passare attraverso il meccanismo, lungo e costoso, dall'esito spesso incerto, dell'esecuzione forzata sul fabbricato del socio
(posto che i beni della società appaiono del tutto inidonei a CP_8 garantire l'eventuale credito restitutorio), fabbricato di cui, tra l'altro, è ignoto il valore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Perimetro del giudizio.
Per acquiescenza debbono ritenersi passate in giudicato e, dunque, non costituiscono oggetto del presente giudizio, tanto il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa ai vizi lamentati dai sig.ri e nella Pt_3 Pt_3 causa presupposta, per i quali la lamenta un danno di € CP_1 43.000, quanto il rigetto della domanda per il risarcimento del danno indiretto , derivato dalla svendita del capannone situato in Ponsacco, località Le Melorie, per il quale la ha chiesto il risarcimento del CP_1 danno per l'importo di € 60.000 anche all'avv. Paola Ferretti ed, infine, la pronuncia di integrale compensazione delle spese legali tra la CP_1
l'avv. Ferretti e l' NTroparte_2
Ne consegue che rimane assorbito dall'acquiescenza e decadenza della il sesto motivo di appello, concernente l'erroneità CP_1 dell'accertamento dell'asserita svendita del capannone in Ponsacco, località Le Melorie.
Il primo motivo di appello.
A- La prescrizione del risarcimento correlato alla sanzione per il ritardo nell'attestare l'agibilità del capannone in località Le
Melorie.
Il tribunale ha accertato che“ il mancato deposito della dichiarazione di fine lavori da parte dei professionisti convenuti ( … ) relativamente alla progettazione e direzione dei lavori del capannone in Ponsacco, loc. Le
Melorie … “ ha causato alla un danno di € 3.412,00=, pari alla CP_1 maggior sanzione pagata al Comune di Ponsacco per la vendita della porzione dell'immobile produttivo - in deroga al divieto di farlo entro il decennio dall'agibilità, contenuto in un Piano per gli Insediamenti
Produttivi - rispetto a quella che avrebbe sopportato, ovemai la dichiarazione di fine lavori fosse stata tempestivamente depositata ( e l'agibilità certificata ) e fosse già trascorso almeno un anno al momento della vendita.
Gli appellanti hanno reiterato in merito l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ancorandola sia alla comunicazione di fine lavori del 13/03/07 ( doc. 11 – appellanti ), sia all'evidenza che la
[...]
avendo frazionato il capannone e locato le porzioni così ottenute CP_1 già nell'anno 2008, fosse da allora, cioè oltre 10 anni prima dell'azione giudiziaria, intrapresa il 9/01/2019, necessariamente a conoscenza del vizio, cioè della mancanza dell'attestazione di agibilità ( e, si ritiene, della conseguente certificazione comunale in conformità ) o che, in ogni caso, esso fosse da allora oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Il tribunale ha respinto l'eccezione , e ha dichiarato invece che il dies a quo del termine di prescrizione ordinaria non sarebbe iniziato a decorrere dal momento nel quale la condotta omissiva dei professionisti ha determinato l'evento dannoso, bensì da quello nel quale la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato;
ovverosia, nel caso di specie,
“quando, a seguito della condanna di cui alla sentenza e alla firma dell'atto di transazione” la “ha venduto l'immobile” ( 2018 ). CP_1
Gli appellanti hanno lamentato che il tribunale non avrebbe considerato dirimente, a fini probatori, l'omessa contestazione del fatto storico ( il frazionamento del capannone e la sua locazione nel 2008 ), né l'omessa articolazione di mezzi istruttori a prova contraria sul punto, da parte della
Inoltre, hanno censurato la mancata ammissione dei capitoli CP_1 di prova diretta da loro formulati ( “DCV che l'immobile in questione al momento della fine lavori era un'unica unità immobiliare con un'unica destinazione e successivamente era stato frazionato;
DCV che già nel
2008 esso era stato concesso in locazione” ).
Occorre ricordare che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare l'esercizio del diritto da parte del creditore , momento che determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
La stipula di un contratto di locazione della porzione del capannone nell'anno 2008, quale dies a quo del termine prescrizionale, non è stata allegata dagli appellanti nel primo grado di giudizio, bensì capitolata soltanto nelle prove testimoniali , e poi eccepita con l'atto di appello .
Ne derivano tre conseguenze: la prima è che sul punto non possa operare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc;
la seconda
è che la sua allegazione in questo grado comporta un' inammissibile nuova eccezione di prescrizione, che viola l' enunciato dell'art. 345 cpc;
la terza è che dev'essere espressamente respinta la correlata istanza istruttoria ( memoria n. 2, prova testimoniale, capitoli n 10 e 11 ). Le convenute hanno invece eccepito tempestivamente la prescrizione, indicando quale dies a quo il 13/03/07, ovverosia il giorno nel quale, come documentato (doc. 11 ), depositavano al Comune di Ponsacco la comunicazione di fine lavori, certificando la conformità del capannone al progetto contenuto nel titolo abilitativo ( permesso di costruire
14/09/2005 n. 54 ) .
Senonchè le parti concordano sul fatto, documentato ( doc. 11, pag. 5 e segg – appellanti ), che - contestualmente al deposito della comunicazione di fine lavori - la presentava una D.I.A., asseverata per CP_1 conformità alla normativa urbanistica dagli odierni appellanti, cioè una denuncia di inizio attività per la realizzazione di modifiche oggetto di una variante finale, rispetto a quanto concesso con l'originario permesso di costruire.
La normativa urbanistica all'epoca vigente stabiliva che la D.I.A fosse presentata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori e che avesse un'efficacia massima di 3 anni;
stabiliva inoltre che, ultimato l'intervento, il progettista presentasse al Comune un certificato di collaudo finale e, obbligatoriamente entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura, la domanda di rilascio del certificato di agibilità. Quest'ultimo era previsto fosse rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro i 30 giorni successivi ( se del caso interrotti per integrare la documentazione ) (art. 22, 23, 24 e 25, DPR 380/01 ). Ne consegue che, non avendo le convenute, odierne appellanti, fornito la prova, neanche presuntiva, della data di ultimazione dei lavori previsti dalla D.I.A., presentata il 13.03.07, ed avendo lo strumento un'efficacia triennale, è ragionevole non poter collocare oltre il decennio anteriore all'atto introduttivo del giudizio, notificato il 9/01/19, il dies a quo, cioè il giorno a decorrere dal quale possa imputarsi alla negligenza della
[...]
nella sua veste di operatore professionale del settore edilizio, di CP_1 non aver verificato il rilascio del certificato di agibilità da parte del
Comune di Ponsacco.
Il motivo di appello sul punto dev'essere perciò respinto. B- La prescrizione del risarcimento correlato alla riduzione del prezzo nella vendita ai sig.ri e . Pt_6 CP_6
Il tribunale ha accertato che fosse attribuibile ai due professionisti il danno derivante dal fatto che l'appartamento venduto ai sig.ri e Pt_6
, analogamente a quanto provato relativamente alla vendita ai CP_6 sig.ri e avesse una camera in meno ( perché di dimensione Pt_3 Pt_3 inferiore a quella minima legale di 9 mq ) e, dunque, un minor valore, liquidato di comune accordo in € 14.000, rispetto a quello dichiarato nell'atto di compravendita.
Gli appellanti hanno reiterato in merito l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sulla quale il tribunale ha omesso di pronunciarsi;
essa è basata sulla circostanza, documentalmente provata ( in quanto espressa in una clausola contrattuale ) , che il vizio fosse emerso al momento della compravendita, risalente al 20/02/2008, e dunque che al momento dell'azione giudiziaria, incardinata il 9/01/19, fossero decorsi più di dieci anni.
Osserva la Corte che il motivo di appello è fondato.
Infatti il dies a quo non è di certo posteriore al rogito di compravendita del 20/02/08 ( doc. 26 – ) , nel quale il prezzo era ridotto da CP_1
€ 236.000 ad € 222.000 e le parti dichiaravano esplicitamente che “il prezzo di vendita è inferiore a quello, concordemente fra le stesse pattuito, risultante dal suddetto contratto preliminare, in quanto è stato ridotto dopo migliore valutazione in seguito alla costituzione di una diversa tipologia dei vani in oggetto a quelli originariamente previsti” ( doc. 26 –
). E' evidente, quindi , che l'odierna società appellata, CP_1 costruttrice e venditrice dell'immobile, fosse a quella data, cioè oltre 10 anni prima dell'introduzione del presente giudizio ( 20/02/08 – 9/01/19 ), perfettamente a conoscenza del motivo per il quale aveva concesso la riduzione del corrispettivo, limitando il proprio margine di guadagno.
Deve inoltre ritenersi infondata la difesa della a tenore CP_1 della quale la società avrebbe esercitato il proprio diritto, interrompendo la prescrizione decennale, con lettera del 9/01/17 ( doc. 6 ). CP_1
Quest'ultima, infatti, pur facendo espresso riferimento anche alle contestazioni degli acquirenti e ne delimitava l'ambito a CP_6 Pt_6 quelle oggetto dell'accertamento tecnico preventivo, come risultanti dalla relazione tecnica del ctu, ing. del 15/10/2010 ( doc. 6 Persona_3 [...]
). Dalla lettura della ctu si evince che, limitatamente alla posizione CP_1 dei sig.ri e sulla base del ricorso per atp introduttivo e CP_6 Pt_6 della memoria tecnica del consulente di parte ing. fra le questioni Per_4 sottoposte all'esame del perito ( e dunque oggetto di richiesta stragiudiziale d'indennizzo ) non vi era inclusa quella avente ad oggetto la dimensione, inferiore a quella legale, della cameretta.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo di appello su tale punto , dev'essere dichiarata l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno di € 14.000 , quale riduzione del prezzo della vendita ai sig.ri e . Pt_6 CP_6
Il secondo motivo di appello.
Gli appellanti hanno contestato l'erronea qualificazione giuridica della pretesa attorea quale azione di risarcimento del danno, anziché azione di regresso verso i condebitori solidali, per quanto corrisposto ai danneggiati e all'esito del giudizio presupposto, “con tutte le Pt_3 Pt_3 conseguenze giuridiche anche in materia di interessi e rivalutazione”.
Hanno sottolineato che la fattispecie è disciplinata dall'art. 2055 c.c., trattandosi di “fatto dannoso” “imputabile a più persone”, poichè per giurisprudenza costante l'appaltatore (e il veditore costruttore), il direttore dei lavori e il progettista rispondono solidalmente dei danni arrecati al committente /acquirente, in quanto soggetti che hanno partecipato alla costruzione dell'opera, contribuendo quindi alla determinazione dei vizi. Hanno aggiunto che sarebbe stato onere della
[...]
“dare prova di una responsabilità anche dei convenuti e del loro CP_1 grado di colpa: prova che non è stata né offerta né data in giudizio, né tale aspetto - benché fosse decisivo per poter condannare i convenuti e in che misura - è stato autonomamente preso in esame e deciso dal Giudice, il quale ha aderito acriticamente alla prospettazione di parte attrice di natura meramente risarcitoria della causa”, dando per scontato che la sentenza della causa presupposta “avesse esaminato anche le singole responsabilità e accertato che tutta la responsabilità fosse a carico dei soli progettisti! “ .
Hanno concluso che “il Giudice ha errato una prima volta sbagliando la qualificazione giuridica dell'azione della una seconda NTroparte_1 volta ritenendo accertata una responsabilità (ADDIRITTURA
ESCLUSIVA per tutti i danni richiesti) dei convenuti invece meramente affermata e indimostrata;
una terza volta, se e in quanto accertata detta responsabilità, non stabilendone il grado o la misura nella determinazione dei singoli danni, dovendo, in caso contrario, ritenere tuttalpiù gli obbligati solidali (Snc. condannata, e i CP_1 progettisti) tenuti al 50% ciascuno e fissare il diritto di regresso dell'attrice in ugual misura”.
Si deve osservare che la ha agito per ottenere la condanna CP_1 degli architetti e l pagamento dell'importo dovuto “a titolo Pt_1 Pt_2 di risarcimento danni per le causali di cui in premessa dell'atto di citazione”, ove ha asserito di aver diritto ad essere rilevata indenne per tutti i vizi, difetti ed omissioni di cui si erano resi responsabili i convenuti nella loro veste di progettisti, direttori dei lavori e assistenti alla stipula dei rogiti di vendita delle unità abitative costruite, come prospettava essere stato accertato nel giudizio presupposto, incardinato dai danneggiati - esclusivamente nei suoi confronti - quale Parte_9 appaltatrice e venditrice dell'immobile viziato, e senza che gli odierni appellanti vi fossero evocati in garanzia, per una omissione del proprio difensore. Ha dichiarato di agire su base contrattuale per la negligenza,
l'imperizia ed il mancato rispetto di leggi e regolamenti dei professionisti agli incarichi professionali da essa loro conferiti , dunque per far valere un rapporto di garanzia originato dai contratti d'opera professionale conclusi coi due architetti, soltanto ai quali erano imputabili i fatti generatori della responsabilità per danni nei confronti degli acquirenti dell'immobile.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato, sulla base delle seguenti considerazioni:
- la solidarietà passiva tra condebitori, che rappresenta uno fra gli elementi costitutivi del diritto e della correlata azione di regresso, disciplinata dall'art. 1299 c.c., non è stata allegata dall'attrice in primo grado , che ha agito piuttosto in rivalsa, ritenendo che gli architetti fossero gli unici responsabili del danno lamentato dai terzi acquirenti;
- l'azione di regresso ha per oggetto specifico la determinazione delle quote di responsabilità e delle conseguenze delle condotte dei singoli corresponsabili, che l'attrice non ha chiesto fossero accertate;
- gli architetti si sono costituiti e hanno chiesto che fosse dichiarata - in via preliminare - la prescrizione del diritto azionato e - nel merito - che fosse respinta la domanda risarcitoria, in virtù dell'esatto adempimento dei propri doveri professionali;
non hanno tuttavia introdotto , in subordine, l'azione di regresso per far accertare la natura e l'entità di una corresponsabilità dell'attrice, loro committente ( o/e dei danneggiati ), se non deducendola tardivamente nella comparsa conclusionale di primo grado. Il motivo di appello è dunque infondato nel merito, perché la
[...] non ha agito in regresso;
in ogni caso, sarebbe inammissibile, CP_1 per violazione dei nova in appello, introducendo la censura una nuova domanda vietata dall'art. 345 cpc.
Il terzo motivo di appello.
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneo accertamento del nesso di causalità tra la loro condotta professionale , quali unici responsabili dell'accaduto, e i danni, pretesi dai sig.ri e e Pt_3 Pt_3 riconosciutigli nella sentenza della causa presupposta ( liquidati con €
53.000, oltre spese, per un totale di € 65.632,45=, transattivamente corrisposti in ragione di € 43.000 ) . Infatti, sulla mera base della documentazione agli atti, il tribunale ha ritenuto “sufficientemente supportata da riscontro probatorio ( … ) l'effettività del nesso di derivazione eziologica del danno dalla condotta degli architetti convenuti: in base all'accertamento tecnico svolto e acquisito, la responsabilità per i vizi che ha fondato l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno articolata dai committenti è attribuibile agli odierni convenuti, nella loro rispettiva qualità di progettista
e direttore dei lavori”; in particolare, quanto alla somma di €
13.000,00, tale danno deriva dalla mancata concessione dell'abitabilità all'immobile, posto che “alla data del 10 giugno
2010 all'Ufficio edilizia Privata del Comune di Ponsacco non risulta depositata la attestazione di abitabilità relativa al Permesso di
Costruire n. 2006/027 del 30.05.2006” (cfr. pag. 5 doc. n.4); quanto alla somma di € 25.000, consistente nel danno derivante dal fatto che l'appartamento rispetto a quanto dichiarato in sede di atto pubblico aveva una camera in meno, parimenti deve ritenersi la responsabilità dei professionisti convenuti: anche laddove, come condivisibilmente osservato dalla società attrice, infatti, i convenuti avessero, come allegato, assecondato una richiesta della committenza, in ogni caso avrebbero dovuto far modificare la descrizione dell'immobile nell'atto pubblico di compravendita, evitando di qualificare un locale come camera pur essendo a conoscenza che aveva una metratura inferiore ai 9 mq richiesti dalla normativa di settore;
così anche in relazione alla somma di € 15.000,00, discendente dalle errate misure dei portoncini di ingresso
(dovendosi rilevare sul punto che l'istanza di correzione dedotta come depositata dai tecnici non era agli atti del procedimento 1319/2017), dalla mancata comunicazione fine lavori per la realizzazione del pozzo a sterro, dalla mancata realizzazione della C.D. “Linea
Vita”; dalla mancata certificazione energetica”.
Hanno quindi eccepito che, nonostante le loro argomentazioni difensive, le produzioni documentali e le richieste istruttorie, da un lato, e l'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte della dall'altro, il CP_1 tribunale abbia accolto la rivalsa di quest'ultima, delegando totalmente alla causa presupposta, a cui non avevano partecipato, ed alla relazione peritale dell'accertamento tecnico preventivo, ogni necessaria indagine.
Mentre, tutto al contrario, nel rispetto del loro diritto di difesa, avrebbe dovuto valutare positivamente le seguenti circostanze:
- in merito alla mancata concessione dell'abitabilità avrebbe dovuto considerare le loro allegazioni difensive , non contestate dalla
[...]
per averle a sua volta dedotte a propria difesa nella causa CP_1 presupposta ( fine lavori posticipata a causa di un terzo, sig. Per_2 che non aveva completato le prodromiche opere di
[...] urbanizzazione della lottizzazione;
certificazione di conformità successivamente impedita dagli acquirenti ). Il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto ammettere i correlati capitoli di prova testimoniale, tesi alla dimostrazione che il sopralluogo all'unità abitativa degli acquirenti, costituente condicio sine qua non per le certificazioni di conformità ch'erano tenuti a rilasciare con la comunicazione di fine lavori, era stato impedito dai medesimi acquirenti, rei di aver realizzato una scala interna non prevista dal permesso di costruire, al punto che, impossibilitati ad accedere all'unità abitativa - quale massima diligenza esigibile - avevano comunicato esplicitamente al Comune l'impossibilità di certificare, ai fini dell'abitabilità, che lo stato dei luoghi fosse conforme alle pratiche presentate ( memoria istruttoria, cap. 1 “Vero che dal 27.12.2007 i Sig.ri
e andarono ad abitare nella casa oggetto del contendere Pt_3 Pt_3 posta a Ponsacco in via De Andrè?”, cap. 4 “Vero che nell'unità immobiliare di proprietà dei Sig.ri e i professionisti CP_9 Parte_10 pretesero l'eliminazione dell'opera abusiva realizzata nel sottotetto in modo da poter attestare la conformità e quindi ottenere l'abitabilità?” );
- in merito al fatto che l'appartamento rispetto a quanto dichiarato in sede di atto pubblico avesse una camera in meno , hanno allegato che il vizio era ben conosciuto e voluto dagli acquirenti, che l'avevano causato realizzando una scala interna non prevista nel permesso di costruire, col risultato che era loro esclusiva responsabilità
l'aver così reso inefficace la garanzia per vizi a tenore dell'art. 1667 ( o
1490 e 1491 ) c.c.. Inoltre avrebbero precluso di sanarla con una variante, dato che avevano impedito il compimento del preliminare e necessario sopralluogo dell'abitazione; al contempo, hanno lamentato che la circostanza fosse ben nota alla per averla allegata e CP_1 documentata a propria difesa nella causa presupposta, e hanno censurato l'omessa ammissione dei relativi capitoli di prova testimoniale ( memoria istruttoria: cap. 1 “Vero che dal 27.12.2007 i Sig.ri e Pt_3 Pt_3 andarono ad abitare nella casa oggetto del contendere posta a Ponsacco in via De Andrè?”, cap. 3 “Vero che i Sig.ri e nel 2008 si Pt_3 Pt_3 rifiutarono di far entrare in casa i due architetti che dovevano accertare la conformità dell'immobile al progetto presentato in Comune al fine di dichiarare l'abitabilità?”, cap. 8 “Vero che i Sig.ri e Pt_3 Pt_3 pretesero che una camera della loro abitazione fosse realizzata con dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dalla legge?”, cap. 9 “Vero che i Sig.ri e informati della difformità, insistettero affinché Pt_3 Pt_3 le misure della camera rimanessero tali?” );
- in merito alla misura del portoncino d'ingresso, che gli acquirenti avevano lamentato essere inferiore a quella prevista nella pianta del progetto approvato dal ed in virtù della quale la sentenza della CP_7 causa presupposta aveva incluso il danno tra quelli risarcibili ( avendo l'atp stimato un minor valore e prezzo del 15/20% ), gli arch. e Pt_2 hanno ricordato di aver documentato nel presente giudizio di Pt_1 rivalsa il deposito - nel 2008 - di una variante grafica atta a rappresentarne le reali dimensioni, emendando successivamente un mero errore materiale nell'indicazione in cifre di quelle misure ( doc. 4 e 5
), che il tribunale non avrebbe preso in considerazione, sull'errato ed irrilevante presupposto che quei documenti non fossero stati depositati ( dalla unica convenuta ) nella causa presupposta;
CP_1
- in merito all'omessa consegna della certificazione energetica , che nella causa presupposta gli acquirenti avevano lamentato doversi depositare contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e che la sentenza aveva riconosciuto come risarcibile, gli appellanti hanno ricordato che l'obbligo è entrato in vigore soltanto nell'ottobre 2005, ovverosia dopo la presentazione della domanda di concessione edilizia ( luglio 2005 ) , come dichiarato nell'istanza per l'abitabilità presentata in data 9/06/2011 ( doc. 6 ) , senza obiezioni del Comune.
Tanto premesso, in relazione al nesso di causalità tra le condotte degli appellanti e gli eventi di danno lamentati in primis dagli acquirenti e Pt_3
e dipoi in rivalsa dalla la Corte osserva quanto Pt_3 CP_1 segue:
3 - a) La mancata concessione dell'abitabilità L'atp, acquisita al presente processo ed opponibile agli odierni appellanti per esservi stati evocati (doc. 18 – ) , attesta che CP_1
l'edificio nel quale trovasi incluso l'appartamento dei danneggiati, è stato costruito in forza del permesso del 30/05/2006 n. 27; che nel rogito di compravendita del 27/12/07 la s'impegnava a presentare ( la CP_1 dichiarazione di fine lavori e ) l'attestazione di abitabilità entro il
31/12/2008; che alla data del 10/09/2010, cioè ben oltre il triennio di efficacia del permesso, scaduto il 30/05/2009, i professionisti incaricati non avevano ancora depositato in Comune la dichiarazione di fine lavori e l'attestazione di abitabilità; che per addivenire a tale risultato occorreva un nuovo titolo abilitativo, la sanatoria di lucernari abusivi e la realizzazione della Linea vita per i lavori in quota.
Con la citazione introduttiva del giudizio la ha lamentato CP_1 che gli “architetti non hanno mai provveduto ad ottenere l'abitabilità dell'appartamento venduto”. Costituendosi in giudizio, gli architetti hanno allegato di aver presentato la dichiarazione di fine lavori in data 11/10/07, ma di non aver potuto attestare l'abitabilità poiché dopo l'acquisto, effettuato in data 27/12/07, i sig.ri e si erano opposti a Pt_3 Pt_3 qualsiasi tentativo di sopralluogo e i professionisti, che paventavano la presenza di specifiche opere abusive non realizzate con il loro intervento ( una scala fissa per collegare il sottotetto e due lucernari ), non avevano potuto attestare, pena il reato di falso, la conformità dell'unità immobiliare al progetto;
cosicchè si erano risolti a comunicare al Comune, quale massima diligenza esigibile nel caso concreto, l'impossibilità di attestare l'abitabilità.
La sentenza di primo grado ha accertato e dichiarato che la
“responsabilità del progettista e del direttore dei lavori non può, d'altra parte, ritenersi esclusa dalla impossibilità di accedere all'immobile o dall'aver assecondato le richieste della committenza, dovendosi ritenere che i professionisti rispondano in base alle leges artis con la diligenza massima esigibile, che deve esplicarsi, se del caso, anche contro
l'esecutore delle opere o la volontà della committenza”. Osserva la Corte che tale statuizione appare in linea con l'obbligo di garanzia previsto dalla legge per il direttore dei lavori, in relazione al rispetto del progetto assentito e della normativa edilizia ed alla circostanza, che i due professionisti fossero venuti “a conoscenza in via informale” ( comparse pag. 3 ) di quali abusi erano stati Pt_2 Pt_1 perpetrati. Ruolo di garanzia la cui rilevanza è certificata dall'art. 29, comma 2, DPR 380/01, a tenore del quale il “direttore dei lavori non è responsabile” della difformità dell'immobile dal permesso a costruire rilasciato soltanto qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Con l'atto di appello i professionisti hanno riproposto le medesime argomentazioni difensive dedotte in primo grado, ma hanno omesso di confrontarsi, confutandola con pertinenti e argomentate ragioni di dissenso, con la riferita motivazione del tribunale, che le ha respinte,
assumendo fosse esigibile un maggior grado di diligenza. In merito all'abitabilità, dunque, l'appello dev'essere respinto per aspecificità , in uno con la correlata ed irrilevante richiesta di ammissione di prove testimoniali.
3 – b) La difformità tra l'unità abitativa compravenduta e quella risultante dallo stato di fatto con riferimento al numero delle camere.
L'atp ha accertato che una camera da letto aveva la superficie di mq
8,5, “decisamente inferiore al minimo di legge ( pari a mq 9,0 ) e, pertanto, il locale non può essere classificato come camera da letto”.
Con la citazione introduttiva la ha attribuito agli architetti la CP_1 responsabilità, nella veste di suoi assistenti alla stipula della compravendita, di aver “denominato come camera da letto un locale che non aveva la superficie minima di mq 9 necessari al riguardo”. Ha allegato altresì di essere stata condannata nella causa presupposta a pagare per tale vizio € 25.000 agli acquirenti, quale danno da “deprezzamento dell'immobile”. Costituendosi nel giudizio gli architetti hanno eccepito che la garanzia per vizi fosse inefficace (art. 1491 c.c ) , attesa la volontà degli acquirenti di disporre di quel vano nella consistenza reale, da essi stessa determinata con opere abusive, la cui sanatoria avevano inoltre ostacolato, non permettendo il sopralluogo ispettivo, correlato all'attestazione di conformità edilizia, del direttore dei lavori.
Il tribunale ne ha dichiarato la responsabilità, per aver omesso di “far modificare la descrizione dell'immobile nell'atto pubblico di compravendita, evitando di qualificare un locale come camera pur essendo a conoscenza che aveva una metratura inferiore a 9 mq richiesti dalla normativa di settore”.
Osserva la Corte che, anche in questo caso, con l'appello i professionisti hanno riproposto le medesime argomentazioni difensive dedotte in primo grado, omettendo di confrontarsi, confutandola con pertinenti e argomentate ragioni di dissenso, con la riferita motivazione del tribunale.
Il percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado deve ritenersi fondato, poiché gli architetti hanno assunto un ruolo di assistenza della venditrice alla stipula della compravendita e la previa conoscenza del vizio ed, anzi, l'accordo delle parti sul medesimo, non era opponibile agli acquirenti, in difetto di prova scritta. Parimenti, nel presente giudizio di rivalsa, è precluso agli architetti fornire prova testimoniale di un patto, anteriore o contemporaneo al rogito, inerente la consistenza dell'immobile compravenduto, diversa da quella contenuta nel rogito, essendo tale strumento istruttorio precluso dal combinato disposto degli articoli 2722 e 2725, comma 2, c.c.
La censura dev'essere perciò respinta, in uno con la richiesta di ammissione della correlata prova testimoniale.
3-c) In merito alla misura del portoncino d'ingresso.
L'atp ha accertato che i “portoncini d'ingresso delle proprietà
[...]
e risultano avere dimensioni cm 90 x cm 210, Pt_3 Parte_11 invece che cm 90 x cm 240, come invece risulta indicato sull'elaborato
“Pianta” del progetto depositato”. Ha concluso che , per tale motivo, erano “deprezzati di una percentuale variabile dal 15% al 20%”. Con la citazione introduttiva la ha attribuito alla negligenza CP_1 degli architetti la responsabilità di tale discrasia, lamentando di essere stata condannata nella causa presupposta a pagare agli acquirenti - per tale deprezzamento ed altri vizi - la somma complessiva di € 15.000 .
Costituendosi nel giudizio, gli architetti hanno eccepito l'insussistenza del vizio, avendo provveduto ad emendare le misure, nel 2008 con variante grafica, e nel 2012 con correzione di errore di scrittura, che provvedevano a documentare ( doc. 4, 5 ).
Il tribunale ne ha accertato la responsabilità “dovendosi rilevare sul punto che l'istanza di correzione dedotta come depositata dai tecnici non era agli atti del procedimento 1319/2017”, riferendosi (pur con erronea indicazione del numero d'iscrizione della causa al Ruolo Generale del tribunale di IS ) alla causa presupposta.
Con l'appello i professionisti hanno eccepito l'irrilevanza dell'eventuale omessa prova della correzione nel giudizio presupposto, al quale non avevano partecipato, essendo piuttosto rilevante soltanto che avessero documentato la medesima nel presente giudizio di rivalsa.
Osserva la Corte che, se da un lato il principio espresso dagli appellanti
è certamente corretto, in relazione a quanto erroneamente motivato dal tribunale , dall'altro la censura non può tuttavia essere accolta, atteso che, secondo la stessa allegazione degli architetti, la variazione grafica è stata apportata nel 2008, e non è stato assolto l'onere di provare che, alla data anteriore dell'acquisto, risalente al 27/12/2007 , nel quale era pattuito il prezzo dell'unità immobiliare, gli acquirenti fossero a conoscenza delle reali dimensioni del portoncino d'ingresso.
La doglianza dev'essere quindi respinta.
3-d) In merito all'omessa comunicazione della fine lavori relativa ad un pozzo a sterro del resede di proprietà.
L'atp ha accertato che, alla data del 10 giugno 2010, non risultava ancora depositata la comunicazione di fine lavori relativa alla D.I.A per la realizzazione del pozzo.
Con la citazione introduttiva la ha attribuito alla negligenza CP_1 degli architetti la responsabilità di tale discrasia, lamentando di essere stata condannata nella causa presupposta a pagare agli acquirenti, per tale omissione ed altri vizi, la somma complessiva di € 15.000.
Costituendosi in giudizio gli architetti hanno lamentato che ogni responsabilità fosse da attribuire agli acquirenti, che, dopo la presentazione della DIA, successiva all'acquisto del dicembre 2007, gli impedivano il compimento del sopralluogo, in difetto del quale non avevano potuto attestare la conformità edilizia dell'opera e quindi dichiarare la fine lavori.
Il tribunale ha accolto la domanda attrice, sul presupposto che la diligenza professionale esigibile obbligasse il direttore dei lavori, al di là dell'ostacolo al sopralluogo frapposto dagli acquirenti.
Con l'appello i professionisti hanno riproposto la stessa difesa dedotta in primo grado.
Osserva la Corte che l'omesso deposito della dichiarazione di fine lavori
- alla data del 10/06/2010 - non è contestata dagli appellanti. Né dalla relazione dell'atp risultano osservazioni in merito del loro consulente di parte, ing. ( doc. 20 – ud. 13/08/09). Era Persona_5 CP_1 onere dei professionisti dimostrare di aver adempiuto l'obbligazione assunta, oppure allegare i motivi per i quali l'inadempimento non gli fosse imputabile. A tale scopo appare inidonea la circostanza che il sopralluogo fosse stato impedito dagli acquirenti. Sul punto gli appellanti non hanno fornito alcun elemento atto a ribaltare la contraria motivazione del tribunale. Non appare rilevante neanche la prova testimoniale richiesta ( memoria istruttoria, cap. 5 “Vero che il pozzo a sterro fu realizzato nella proprietà dei Sig.ri dopo l'acquisto dell'immobile Parte_9 dall'impresa ” ), atteso che gli stessi appellanti hanno riconosciuto CP_1 di aver rinunciato a provvedere agli obblighi di legge successivi alla presentazione della DIA, con la “dichiarazione integrativa abitabilità” (
Doc. 3 – e , depositata al Comune di Ponsacco “al momento Pt_1 Pt_2 del deposito delle dichiarazioni di abitabilità” delle altre unità immobiliari , incluse nello stesso edificio ove è collocato l'appartamento acquistato dai sig.ri e ( comparsa di risposta, pag. 3 ) . Ne consegue che Pt_3 Pt_3 il termine triennale di efficacia della DIA ( art. 23, comma 2, DPR 380/01, nel testo ratione temporis applicabile) non è stato rispettato.
La doglianza dev'essere perciò respinta.
3-e ) In merito all'omessa progettazione delle linee vita.
L'atp ha dichiarato che l'edificio “deve essere dotato delle opere previste dalla L. R. 1/2005 art. 82, comma 14 e dal Regolamento Edilizio del
Comune di Ponsacco art. 9 ( Linea Vita)”, per la protezione dei lavoratori e la prevenzione delle loro cadute in occasione dei lavori in quota.
Con la citazione introduttiva la ha attribuito alla negligenza CP_1 degli architetti la responsabilità di tale omissione, lamentando di essere stata condannata nella causa presupposta -per tale omissione ed altri vizi
- a pagare agli acquirenti la somma complessiva di € 15.000.
Costituendosi in giudizio gli architetti hanno dedotto l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ritenendo che l'obbligatorietà della misura di protezione dei lavoratori in quota fosse successiva alla data nella quale era stata presentata la domanda di permesso di costruire e che, in ogni caso, gli acquirenti si erano rifiutati di incaricarli per gli incombenti prescritti dalla legge.
Il tribunale ha accolto la domanda ed ha accertato ( erroneamente ) il nesso di causalità sulla base di quanto emerso in sede di accertamento tecnico preventivo.
Con l'atto di appello i professionisti hanno riproposto la stessa difesa dedotta in primo grado.
Osserva la Corte che “il permesso di costruire richiede la conformità dell'intervento da realizzare (ovvero uno di quelli di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001) alla vigente disciplina urbanistico-edilizia (leggi, regolamenti e strumenti urbanistici), dovendosi riferire la vigenza non solo alla fase di presentazione della domanda, ma anche a quella di emanazione del titolo abilitativo, non potendosi immaginare un permesso di costruire emesso in base a una normativa non più applicabile” ( Cass.
Pen., 11/09/2020 n. 25929 ). In base all'art. 82, comma 14, della L.R.
Toscana n. 1/2005 ( “Norme per il governo del territorio”- poi abrogata con L.R. 65/2014 , entrata in vigore il 27/01/2005), “I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione ovvero le coperture di edifici gia' esistenti, prevedono
l'applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.
L'art. 82, comma 16 prevedeva, inoltre, che “entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma
14”. Queste erano disposte con DPGR 23/11/2005 n. 62/R ( pubblicato in data 30/11/2005 e direttamente applicabile dal 15/12/05, anche a prescindere dall'adeguamento tempestivo del Regolamento edilizio comunale ), a tenore del quale il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture doveva essere garantito da elementi protettivi quali parapetti, linee di ancoraggio, dispositivi di ancoraggio, passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali, reti di sicurezza, impalcati, ganci di sicurezza da tetto;
inoltre l'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto era consentito solo per brevi spostamenti, o laddove le linee di ancoraggio risultassero non installabili per le caratteristiche delle coperture ( art. 10 ). Essi dovevano essere inseriti in un elaborato tecnico della copertura “da completarsi “entro la fine dei lavori” ( art. 6 ). Ne consegue, che le domande di permesso di costruire, relative a coperture di nuova costruzione, per le quali il titolo edilizio non fosse stato ancora rilasciato alla data di entrata in vigore del Regolamento attuativo ( 15/12/05), dovevano essere integrate, in conformità a quest'ultimo, con un elaborato tecnico della copertura, che prevedesse uno degli elementi protettivi menzionati. Nel caso oggetto di lite ricorre tale fattispecie, atteso che il permesso di costruire è stato rilasciato il
30/05/2006 . Quanto all'ostacolo frapposto dagli acquirenti alla progettazione e realizzazione delle Linee vita ( non volevano si compissero lavori sul tetto, né che vi si accedesse ) è di contro sufficiente ricordare che il progettista incorre in responsabilità da inadempimento, per non aver conformato il progetto alla normativa edilizia, anche qualora il committente sia consapevole della violazione . La doglianza degli appellanti è dunque infondata e dev'essere respinta.
3 – f) In merito all'omessa consegna della certificazione energetica.
Il vizio non era oggetto d'indagine nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Con la citazione introduttiva la ha lamentato di aver dovuto CP_1 risarcire anche il danno correlato a tale omissione, in base all'accertamento del tribunale nella causa presupposta. Costituendosi in giudizio gli architetti hanno dedotto l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ritenendo che l'obbligatorietà della certificazione fosse stata introdotta dopo la presentazione del progetto edilizio e della domanda di permesso di costruire e che, in ogni caso, l'obbligo di provvedere era previsto a carico del costruttore e non dei progettisti, peraltro non abilitati.
Il tribunale ha accolto la domanda ed ha accertato il nesso di causalità richiamando l'esito dell'accertamento tecnico svolto.
Osserva la Corte che, sulla base della documentazione agli atti, può evincersi che gli appellanti hanno svolto gli incarichi di progettista e direttori dei lavori dell'edificio situato in Ponsacco, via De Andrè, nel quale trovasi l'appartamento acquistato dai sig.ri e nel periodo Pt_3 Pt_3 intercorrente, quantomeno, dalla presentazione della domanda di permesso di costruire in data 29/07/2005 ( doc. 26 – pag. 6 ) CP_1 fino al 29/03/2012 ( doc. 5, 6 – ) . Pt_1
In quel lasso temporale, per gli stabili di nuova costruzione, ovverosia edificati sulla base di una richiesta di permesso di costruire presentata dopo l'8/10/05, il D. Lgs. 192/2005 ha introdotto all'art. 6, comma 1,
l'obbligo, a carico del costruttore , di un attestato di certificazione energetica, secondo linee guida nazionali da definire. A decorrere dal
2/02/07 era previsto che, in attesa di tali linee guida nazionali, la certificazione fosse sostituita da un attestato di qualificazione energetica che, a pena d'inefficacia della dichiarazione di fine lavori, contestualmente alla quale doveva essere presentata al doveva essere CP_7 asseverata dal direttore dei lavori. Inoltre, a decorrere dal giorno 1/07/2009, il venditore e il locatore di singole unità abitative le avrebbero dovuto dotare della certificazione.
Ne consegue che la censura degli appellanti dev' essere accolta, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo. Quanto al primo perché, non ricorrendo a rigor di norma l'ipotesi di un edificio di nuova costruzione rispetto all'entrata in vigore della disposizione legislativa ( la domanda del titolo edilizio, risalente al 29/07/05, era anteriore all'entrata in vigore in data 8/10/05 ), non v'era l'obbligo della certificazione ( o qualificazione ) energetica da presentare contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, né tantomeno v'era l'obbligo di dotarne l'unità abitativa al momento della vendita, in quanto anteriore al giorno 1/07/2009 ( 27/12/07 ). Sotto il profilo soggettivo, perché la normativa non pone i correlati obblighi a carico del progettista o del direttore dei lavori , bensì del costruttore, del venditore e del locatore.
Il quarto motivo di appello
Il motivo di censura , inerente l'onere della prova del nesso di causalità tra gli inadempimenti degli architetti e la riduzione del prezzo di compravendita dell'unità acquistata dai sig.ri e che gli CP_6 Pt_6 appellanti, a differenza del tribunale, ritenevano non assolto, rimane assorbito dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione contenuta nel primo motivo di appello.
Il quinto motivo di appello
Gli appellanti hanno lamentato che il tribunale non avrebbe dovuto accogliere la rivalsa di € 3.412, per la maggiorazione della sanzione comunale correlata alla vendita di due unità comprese nel capannone situato in Ponsacco, località Le Melorie incluse nel PIP, poiché sarebbe erroneo il presupposto che aveva originato la condanna, ovverosia che essi non avessero tempestivamente depositato la dichiarazione di fine lavori, in evidente contrasto con la circostanza, documentata, che tale incombente era stato invece effettuato il 13/03/07 ( doc. 11 ), più di dieci anni prima della vendita, avvenuta in data 1/08/18 ( doc. 13 ). Non sarebbe quindi ad essi attribuibile la responsabilità per l'applicazione, da parte del in aderenza al Regolamento per l'assegnazione delle CP_7 aree comprese nel PIP, della sanzione massima di € 12 al metro quadro, per totali € 3.731, anziché di quella di € 1 al metro quadro, per totali €
310, asseritamente dovuta per le vendite oltre l'anno dalla comunicazione di fine lavori.
Il tribunale ha dichiarato, invece, che “vi è un danno di € 3.412,00
(l'importo corrisposto è stato pari ad € 3.731 a fronte del minor importo di € 310 che avrebbero pagato ove la fine lavori fosse stata tempestivamente comunicata), discendente dal mancato deposito della dichiarazione di fine lavori da parte dei professionisti convenuti
(dimostrato dalla delibera della Giunta del Comune di Ponsacco n.60 del
24.04.2018 (cfr. doc. n.21), dalla determinazione n.285 del 4.5.2018 del Responsabile del 3°settore (cfr. doc. n.22) e dalla quietanza di pagamento del servizio (cfr. doc. n.23)) relativamente alla Pt_12 progettazione e direzione dei lavori del capannone in Ponsacco, loc. Le
Melorie, via di Gello, angolo via Europa”.
Osserva la Corte che, vertendosi in materia di responsabilità di natura contrattuale, relativa al contratto d'opera intercorso tra la e i CP_1 due professionisti appellanti, sarebbe stato onere di questi ultimi allegare e provare di aver correttamente adempiuto le obbligazioni pattuite. Tanto in primo grado, quanto nel presente giudizio di appello, oltre ad eccepire senza fondamento la prescrizione, gli architetti hanno limitato la propria difesa al fatto di aver presentato tempestivamente la dichiarazione di fine lavori in data 13/03/07 ( comparsa di risposta arch. pag. 6 ; Pt_2 appello, pag. 35 ). Senonchè, come essi stessi hanno dichiarato, avevano contestualmente depositato una DIA per una variante finale, cioè una denuncia d'inizio attività per la prossima realizzazione di opere in difformità dal progetto originariamente approvato col permesso di costruire rilasciato nel 2005 ( doc. 11 – ), cui non faceva però Pt_2 seguito l'ulteriore dichiarazione di fine lavori e l'attestazione di agibilità da parte dei professionisti, necessarie al rilascio del certificato comunale di agibilità, come comprova la documentazione prodotta dall'appellata
[...]
Le determine comunali per autorizzare la vendita e liquidare la CP_1 correlata sanzione, nonché il successivo rogito di compravendita, fanno espresso riferimento alla mancanza dell'agibilità nel 2018, nonostante la variante risalisse alla pratica n. 107/2007 [ in ordine cronologico, si vedano la relazione tecnica di stima 3/05/18 dell'Ufficio urbanistica, relativa alle modalità di calcolo della sanzione, la determinazione 4/05/18
n. 285 del Responsabile 3° Settore del Comune di Ponsacco, che la liquida, ed il rogito di compravendita 1/08/2018 ( doc. 13 e 22 – CP_1
)].
Ne deriva che il motivo di appello non è fondato e dev'essere respinto.
-Il sesto motivo di appello
La ha lamentato che la condanna nella causa presupposta CP_1
l'ha oltremodo gravata in un periodo di difficoltà finanziaria , costringendola a vendere un immobile ad un prezzo inferiore al valore di mercato, per raccogliere la provvista. Attribuisce quindi agli inadempimenti degli architetti, che ne avevano causato la condanna in favore degli acquirenti danneggiati, la responsabilità indiretta della correlata perdita patrimoniale, indicata nell'importo di “almeno € 60.000”.
Estende la responsabilità solidale all'avv. Ferretti, per aver omesso di evocare in giudizio in rivalsa i suddetti professionisti.
Il tribunale ha tuttavia respinto la domanda, tanto nei confronti degli architetti, che dell'avvocato Ferretti, perché ha ritenuto non esservi prova che il coinvolgimento dei primi nel giudizio presupposto, omesso per negligenza del difensore, avrebbe evitato la condanna della in CP_1 virtù della sua responsabilità diretta nei confronti dei danneggiati. Al contempo, però, sulla base di relazioni di parte, ha ritenuto veritiere due circostanze, ovverosia la situazione economica non florida dell'attrice e il maggior valore del bene alienato, rispetto al prezzo di vendita effettivamente percepito. Con la conseguenza che gli appellanti hanno eccepito l'erroneità di tale motivazione, deducendo e documentando che il capannone non era stato svenduto, atteso che il prezzo incamerato era prossimo all'importo massimo predeterminato obbligatoriamente dal e che la vendita, di qualche mese posteriore al pagamento del CP_7 risarcimento ai danneggiati, escludeva di per sé che la dismissione immobiliare fosse strettamente correlata all'urgenza di acquisire la liquidità necessaria a soddisfarli.
Osserva in merito la Corte che, a seguito dell'acquiescenza della
[...] al capo di sentenza di primo grado che ha rigettato la sua CP_1 domanda di risarcimento , con l'effetto del giudicato, la doglianza dell'appellante diviene irrilevante , per carenza di interesse .
Il settimo motivo di appello
Il tribunale ha condannato i convenuti “a pagare alla società attrice la somma di € 60.412,00, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo, e oltre interessi sulla somma liquidata, rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo”.
L'appellante ha censurato la condanna al pagamento della rivalutazione e degli interessi sul capitale risarcitorio, asserendo che si tratterebbe di un debito di valuta, originato da un'azione di regresso per il rimborso di una somma, in parte già liquidata con la sentenza che ha definito la causa presupposta, per totali € 63.042,45, e dipoi oggetto di riduzione transattiva, a saldo e stralcio, nella misura di € 43.000 , in parte di originaria natura monetaria, per quanto ex novo richiesto col presente giudizio. Ha eccepito, inoltre, che il primo Giudice non avrebbe specificato di quale natura fossero gli interessi riconosciuti , con il rischio che parte attrice possa avvalersi di quelli “moratori“.
Il presente motivo , che si correla con il secondo proposto dagli appellanti , avente ad oggetto la qualificazione giuridica della pretesa attorea data dal Tribunale, è infondato, e deve essere respinto. Il Giudice di primo grado, infatti, ha qualificato - in termini condivisibili - l'azione promossa dalla come un'azione di risarcimento del danno, NTroparte_1 non come un'azione di regresso tra debitori solidali. La società odierna appellata-appellante incidentale , infatti, ha venduto le unità immobiliari che aveva costruito ai signori attori della causa che si è Parte_3 conclusa con la sentenza n.1319/2017 emessa il 15.11.2017 dal Tribunale di IS;
gli acquirenti non avevano alcun rapporto con gli odierni appellanti , che sono stati incaricati esclusivamente dalla , NTroparte_1 per cui non avrebbero potuto agire nei confronti del progettista e del direttore dei lavori. L'azione promossa è stata qualificata come un'azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale , ricompresi fra i debiti di valore (Cass, n. 11937/1997, n. 9517/2002)., per cui al creditore spettano di pieno diritto gli interessi aventi natura compensativa
(Cass. n. 5584/1987; n. 2240/1985), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse (Cass. n. 9517/2002), poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno , ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento (Cass. n.
11937/2002); Sez. 3 - , Sentenza n. 13225 del 27/06/2016 (Rv. 640418
- 01)
Il motivo di appello è dunque infondato e la sentenza di primo grado deve essere sul punto confermata.
L'appello incidentale della CP_1
Con l'atto introduttivo del giudizio la ha chiesto che l'avv. CP_1
Paola Ferretti fosse condannata - in solido con gli odierni appellanti - a risarcirle un danno di € 103.000, pari all'importo del risarcimento di €
43.000, definito in via transattiva coi sig.ri e a seguito del Pt_3 Pt_3 giudizio presupposto, e del danno indiretto di € 60.000, richiesto ex novo nel presente giudizio e correlato all'urgenza di rinvenire la provvista per pagarli. Ciò sull'assunto che fosse responsabile dell'omessa evocazione dei progettisti e direttori dei lavori nel giudizio presupposto “per far loro rilevare indenne la da ogni onere NTroparte_1 pregiudizievole”.
Il tribunale ha respinto la domanda, per mancanza del nesso di causalità, pronunciandosi esclusivamente sul danno indiretto di € 60.000, non costituente oggetto del giudizio presupposto. Questa infatti la motivazione: “sebbene non possa ritenersi esente da censure la condotta professionale dell'avvocato, che ha omesso di chiamare in causa detti professionisti, così costringendo l'odierna parte attrice a instaurare un altro procedimento giudiziale, non può ritenersi provato il danno patrimoniale dedotto come conseguente all'alienazione a prezzo inferiore a quello di mercato di un bene immobile di proprietà della attrice: è vero, infatti, che da una relazione di parte emerge la situazione non florida della azienda, ed è altresì vero che, sempre da una relazione di parte, emerge il maggior valore del bene alienato rispetto al prezzo di alienazione (doc. 15 e 16 fascicolo di parte attrice), ma è anche vero che non vi è prova della circostanza che il coinvolgimento dei tecnici in giudizio avrebbe evitato la responsabilità diretta della società nei confronti dei danneggiati, proprio in quanto diretta controparte contrattuale di questi ultimi;
in altri termini, è ben possibile che la condanna sarebbe stata emessa comunque nei confronti della società odierna attrice, la quale avrebbe agito in rivalsa nei confronti dei chiamati in garanzia;
tale ultima considerazione fonda il rigetto della domanda con riferimento al danno descritto come alienazione a minor prezzo anche nei confronti dei convenuti”.
Osserva la Corte che la sentenza di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna in rivalsa, formulata in odio all'avv. Ferretti, con riferimento ai vizi per i quali la era già CP_1 stata condannata a risarcire il danno, transattivamente determinato in €
43.000, ai sig.ri e Per il combinato disposto degli articoli Pt_3 Pt_3
161 e 333 c.p.c la avrebbe dovuto impugnare in via CP_1 incidentale tale vizio, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'appello principale, effettuata dagli architetti e n data 6/12/22, cioè Pt_1 Pt_2 entro il 5/01/23. Infatti la notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, che deve conseguentemente essere rispettato dal destinatario, allorché questi proponga gravame incidentale nei confronti della stessa sentenza ( Cass. Civ., 9/08/2022 n. 24564; Cass. Civ., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01) ).
Poiché la non ha proposto tale impugnazione nel termine CP_1 indicato, la pretesa risarcitoria , formulata in rivalsa nei confronti dell'avv.
Ferretti, con riferimento all'oggetto del giudizio presupposto, deve ritenersi inammissibile, a causa del giudicato formatosi sul punto.
Conclusioni
La Corte accoglie:
- il primo motivo di appello, limitatamente alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno per riduzione del prezzo di vendita dell'unità immobiliare acquistata dai sig.ri e;
--il terzo motivo di Pt_6 CP_6 appello, con esclusivo riferimento all'inesistenza dell'obbligo di dotare l'immobile della certificazione energetica
Respinge:
- il primo motivo di appello, con riferimento alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da maggiorazione della sanzione per la vendita anticipata delle unità a destinazione artigianale, situate in Ponsacco, località Le Melorie;
- il secondo, la parte residua del terzo, il quinto e il settimo motivo di appello.
Dichiara assorbito il quarto motivo di appello, in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo della CP_1
Per l'effetto, dall'importo del risarcimento del danno, liquidato dal tribunale con la somma di € 60.412, dev'essere in primo luogo eliminata, per sopravvenuta prescrizione del relativo diritto, la somma di € 14.000.
In secondo luogo, dev'essere detratto l'importo corrispondente all'onorario di un professionista abilitato per la redazione della certificazione energetica, da ridursi percentualmente in proporzione alla somma pattuita transattivamente tra la ed i sig.ri CP_1 Parte_9
( € 43.000 ), rispetto all'entità della condanna nella causa
[...] presupposta (€ 64.042,45), maggiorata dell'imposta di registro ( € 1.590 ) . Liquida l'onorario con la somma di € 300,00 oltre IVA, per totali €
366,00 proporzionalmente ridotta ad € 240,00 ( 65,50% circa ).
Riassumendo, l'entità del risarcimento del danno dovuto dagli architetti e alla Parte_1 Parte_2 NTroparte_1
è pari ad € 46.172 [ € 60.412 – ( € 14.000 + 240 )] . Trattandosi di
[...] un debito di valore tale somma dev'essere devalutata alla data della domanda, incrementata annualmente degli interessi legali compensativi sul capitale via via rivalutato anno per anno , fino al deposito della presente sentenza e dipoi ulteriormente incrementata, a partire dall'importo complessivo, degli interessi legali successivi alla sentenza, fino all'effettivo pagamento
Spese di lite
La riforma sia pur parziale della sentenza di primo grado impone al
Giudice di Appello di rivedere il regime delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio , tenuto conto della sostanziale definizione della lite . A tale proposito si deve osservare che, seppure per un importo minore, la domanda di pagamento proposta dalla è stata integralmente CP_1 accolta, di talchè, in applicazione del principio di soccombenza, gli appellanti e debbono essere condannati a rifondere alla Pt_1 Pt_2
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 parametrate allo scaglione corrispondente all'importo del decisum ( €
46.172 ) all'esito del secondo grado di giudizio. Tuttavia , la pretesa attorea all'esito del giudizio di primo grado è stata accolta secondo importi inferiori a quelli richiesti con la domanda introduttiva , mentre l'atto di appello proposto dai professionisti - parzialmente accolto - ha ulteriormente ridotto l'originaria pretesa attorea , per cui si giustifica la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 30%, mentre la rimanente parte deve porsi a carico degli odierni appellanti.
In aderenza al DM 55/14, come modificato con D.M. 147/22, al valore della causa, rientrante nello scaglione di valore tra € 26.000,01= ed €
52.000,00=, all'impegno medio della difesa delle parti , si confermano le spese di lite liquidate dal giudice di primo grado ( € 8.000,00 per compensi, oltre spese di € 759,00 ) e si liquidano le spese del grado di appello, al netto della fase istruttoria non , in complessivi € Pt_13
7.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta.
A sua volta la dev'essere condannata a rifondere le spese di CP_1 lite del grado di appello all'avv. Ferretti, in virtù della dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale, ferma la disciplina del primo grado
( compensazione ), alla quale l'avv. Ferretti ha prestato acquiescenza.
Altrettanto vale per le spese della società terza chiamata in garanzia,
avendone la soccombente provocato la NTroparte_2 CP_1 chiamata in giudizio da parte dell'avv. Ferretti.
In aderenza al DM 55/14, come modificato con D.M. 147/22, all'impegno medio della difesa delle parti e all'omesso sfogo di una fase istruttoria, si liquidano le spese del grado di appello, in complessivi €
7.000 per ciascuna parte, oltre rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta.
P.Q.M.
la Corte di Appello di EN, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide :
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dagli architetti Parte_1
e in parziale riforma della sentenza n. 1322/22 del
[...] Parte_2
Tribunale di IS, condanna gli appellanti a corrispondere alla
[...]
- per le causali di cui in motivazione - la NTroparte_1 somma di € 46.172 , oltre interessi e rivalutazione come specificato in motivazione;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale della NTroparte_1
;
[...]
- condanna in solido gli architetti e a Parte_1 Parte_2 corrispondere alla le spese di NTroparte_1 entrambi i gradi di giudizio , liquidate : per il grado di appello , in €
7.000, oltre rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta, confermando la disciplina delle spese di primo grado: compensa nella misura del 30% le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone la restante parte a carico degli appellanti. - condanna la a corrispondere € NTroparte_1
7.000 , oltre rimborso forfettario del 15%, CNAPF e IVA se dovuta, a titolo di spese di soccombenza del grado di appello, sia all'avv. Paola Ferretti, sia alla . NTroparte_2
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 dalla Corte di Appello di EN .
Il Presidente estensore
Dott. Alberto Panu
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.