CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2024, n. 26900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26900 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: L'avvocato RAUSEI MICHELE deposita nota spese e conclusioni, alle quali si riporta. L'avvocato CRISTIAN CRISTIANO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. ns3 Penale Sent. Sez. 5 Num. 26900 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 29/02/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 25962 del 2 marzo 2023, la I sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da NI AL, condannato, in seguito a decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria del 13 ottobre 2022, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni quattordici di reclusione. 2. NI AL era stato chiamato a rispondere del reato quale esponente di vertice, dell'omonima cosca di 'ndrangheta radicata in Sinopoli, con compiti di pianificazione e decisione delle azioni delittuose da compiere con particolare riferimento al territorio di Chívasso, ove egli domiciliava e operava. In tale veste l'imputato aveva preso parte, secondo quanto giudizialmente ritenuto, al summit di 'ndrangheta svoltosi il 5 giugno 2014 a Sinopoli, presso il casolare di contrada Scifà, oggetto di intercettazione ambientale. In tale intercettazione -ha ricordato la I sezione- si riscontrava il coinvolgimento dell'AL nelle dinamiche associative;
egli stesso si dichiarava capo della "Locale di VA" e il suo interlocutore confermava siffatta posizione apicale. La I sezione della Corte di cassazione rigettava le censure difensive, ritenendo che, nella motivazione resa dalla Corte d'appello, l'intraneità dell'AL al sodalizio mafioso omonimo fosse saldamente ancorata agli esiti delle intercettazioni di conversazioni e alle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, i quali avevano riferito che l'AL aveva un ruolo apicale nella cd. Locale di VA. La I sezione ha ricordato, inoltre, che l'esistenza storica della cosca risultava dalla sentenza della medesima Corte di appello di Reggio Calabria, passata in giudicato nel 2003 (c.d. processo Prima), che aveva già dichiarato AL colpevole di partecipazione associativa e aveva ricostruito la struttura del sodalizio e le sue diverse ramificazioni. La perdurante operatività di esso era riaffermata da ulteriori decisioni, talune già irrevocabili, dell'Autorità giudiziaria reggina. I collaboratori di giustizia EA NT, NI ES e AR DE, pur appartenenti a differenti organizzazioni criminali, avevano dato atto della persistente intraneità di AL alla cosca, anche in costanza dei periodi di detenzione sofferti durante le carcerazioni pregresse, e dell'acquisito ruolo apicale. 3. Il ricorso all'esame di questo collegio avverso la citata sentenza della I sezione di questa Corte è proposto dall'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. Luca Cianferoni, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., e consta di un unico motivo -enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- con cui deduce l'errore di fatto in cui la Corte di cassazione sarebbe incorsa nel valutare l'atto d'impugnazione e i motivi nuovi che lo avevano corredato. La decisione della Cassazione si fonderebbe sull'erronea perc:ezione che la difesa nulla avesse da eccepire circa l'effettiva esistenza della cd. Locale di VA, data per scontata dai giudici di merito. Nei motivi aggiunti, la difesa dell'AL aveva infatti espressamente contestato la mancata dimostrazione della condotta apicale ascritta al ricorrente rispetto a un gruppo soggettivo autonomo. Ove anche tale gruppo autonomo -appunto, la Locale di VA- fosse esistito, l'asserito ruolo apicale del ricorrente non era stato oggetto di adeguata dimostrazione da parte dei giudici di merito. Questo e non altro era l'argomento difensivo, erroneamente inteso dalla I sezione come affermazione, da parte difensiva, dell'esistenza della cd Locale di VA, malgrado tutti i motivi di ricorso fossero volti a contestare l'esistenza di tale autonomo gruppo malavitoso. In particolare, la sintesi del primo motivo aggiunto, operata dalla I sezione, sarebbe rivelatrice dell'equivoco interpretativo, laddove essa afferma che, secondo il ricorrente, "la locale di VA esisterebbe, ma non sarebbe riconducibile al clan AL". Tale errore avrebbe alterato l'intero percorso decisionale del Supremo collegio. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Sabrina Passafiume, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa di parte civile, Avv. Michele Rausei, ha depositato memoria nell'interesse della Regione Calabria, con la quale si chiede la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, indicate in euro 3000. L'Avv. Cristian Cristiano, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'asserito errore di fatto, posto dalla difesa a oggetto del ricorso, aggredisce, in realtà, «non già una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto» sia stato «percepito dalla Cassazione «in modo difforme da quello effettivo» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01), bensì una ricostruzione di tipo eminentemente valutativo compiuta dalla Corte di cassazione,, come tale esclusa dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen (ex plur., Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531 - 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, 17/10/2011, Rv. 250527 - 01). L'unico motivo oggetto del presente ricorso insiste su una frase che la I sezione di questa Corte, con l'impugnata sentenza, avrebbe travisato. In realtà, come si avrà modo d'illustrare qui di seguito, l'eccezione ripropone un profilo, già valutato e disatteso nell'impugnata sentenza, di natura, come anticipato, prettamente valutativa. Rispetto a tale censura, la I sezione di questa Corte ha fornito una motivazione che, in nessun punto, è affetta da errori causati da una svista o da un equivoco o dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbiano condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata altrimenti adottata. E infatti, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la I sezione, nel riportare i motivi d'appello, ha compiutamente reso la tesi difensiva ("Non sarebbe affatto dimostrato che a VA esistesse un locale di 'ndrangheta', né sarebbe dimostrato sul piano oggettivo-funzionale che AL vi svolgesse funzioni direttive": p. 3., punto 5.1 del "ritenuto in fatto"). Così sintetizzato il primo motivo d'appello -dunque, del tutto fedelmente a quanto sostenuto dal ricorrente- la I sezione ha proseguito nel dar conto del primo motivo aggiunto, nel quale, come ricordato dalla difesa stessa nel presente ricorso, si deduceva "la non adeguata dimostrazione della condotta apicale ascritta al ricorrente rispetto a un gruppo soggettivo autonomo. La Locale di VA esiste, ma non è mai in questione che il ricorrente possa dirigere tale Locale". Ora l'attuale ricorso gravita interamente attorno a tale frase -che si riferiva, in tesi difensiva, a quanto ritenuto dalla Corte d'appello- e all'asserita, errata comprensione della stessa da parte della I sezione. Quest'ultima ha riassunto, nel ritenuto in fatto, la frase indicata nei seguenti termini: la "locale di VA sussisterebbe, ma non sarebbe riconducibile al clan AL e non sarebbe stato il ricorrente a" dirigerla (p. 5 dell'impugnata sentenza). Ciò sarebbe già sufficiente a replicare alla censura del ricorrente, dal momento che tanto la lettera quanto il significato della tesi dell'allora ricorrente sono state rese dalla I sezione in modo del tutto conforme a quanto inteso dalla difesa. Dall'analisi dell'impugnata sentenza, non traspare in alcun modo un'erronea percezione della tesi difensiva, che insisteva sulla mancata prova che l'AL fosse a capo del clan malavitoso identificato come locale di VA, peraltro -in tesi difensiva- inesistente. L'intera parte della sentenza impugnata dedicata al ricorso dell'AL è tesa a confermare la razionalità, oltre che la conformità alla legge penale, dell'apprezzamento da parte della Corte territoriale delle prove (intercettazioni di conversazioni e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia). Dal compendio probatorio era inequivocabilmente emerso, a parere dei giudici di merito, l'esistenza tanto della locale di VA quanto il ruolo -non già di statica affiliazione dell'AL bensì- di coinvolgimento diretto nelle strategie associative e, quindi, l'esplicazione di quel ruolo dinamico e funzionale preteso dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la I sezione ha ricordato come la conferma definitiva della posizione del ricorrente era stata offerta ai giudici del merito dall'intercettazione ambientale del 5 giugno 2014, in cui l'AL si fregiava espressamente di una siffatta posizione apic:ale con riferimento al suo operato nell'ambito della predetta "Locale di VA" e il suo interlocutore confermava siffatta posizione apicale. Rispetto a tale motivazione, la pretesa distorsione ed errata precomprensione della tesi difensiva da parte della I sezione di questa Corte s'infrange contro l'evidenza di una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto, invece, correttamente percepite dal giudice di legittimità. Va allora ribadito che «il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile quando la decisione della Corte di cassazione sia la conseguenza di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite» (Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819 - 01). Sicché l'asserito errore di fatto, posto dalla difesa a oggetto del ricorso, aggredisce, in realtà, «non già una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto» sia stato «percepito dalla Cassazione «in modo difforme da quello effettivo» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01), bensì una ricostruzione di tipo eminentemente valutativo compiuta dalla Corte di cassazione, come tale esclusa dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen (ex plur., Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531 - 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, 17/10/2:011, Rv. 250527 - 01). 2. Per i motivi fin qui esposti, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Regione Calabria nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 3.000, 00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Calabria, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. 5- (vi Così deciso in Roma il 29/02/2024 Il Presidente Il Consigliere estensore
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: L'avvocato RAUSEI MICHELE deposita nota spese e conclusioni, alle quali si riporta. L'avvocato CRISTIAN CRISTIANO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. ns3 Penale Sent. Sez. 5 Num. 26900 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 29/02/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 25962 del 2 marzo 2023, la I sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da NI AL, condannato, in seguito a decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria del 13 ottobre 2022, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni quattordici di reclusione. 2. NI AL era stato chiamato a rispondere del reato quale esponente di vertice, dell'omonima cosca di 'ndrangheta radicata in Sinopoli, con compiti di pianificazione e decisione delle azioni delittuose da compiere con particolare riferimento al territorio di Chívasso, ove egli domiciliava e operava. In tale veste l'imputato aveva preso parte, secondo quanto giudizialmente ritenuto, al summit di 'ndrangheta svoltosi il 5 giugno 2014 a Sinopoli, presso il casolare di contrada Scifà, oggetto di intercettazione ambientale. In tale intercettazione -ha ricordato la I sezione- si riscontrava il coinvolgimento dell'AL nelle dinamiche associative;
egli stesso si dichiarava capo della "Locale di VA" e il suo interlocutore confermava siffatta posizione apicale. La I sezione della Corte di cassazione rigettava le censure difensive, ritenendo che, nella motivazione resa dalla Corte d'appello, l'intraneità dell'AL al sodalizio mafioso omonimo fosse saldamente ancorata agli esiti delle intercettazioni di conversazioni e alle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, i quali avevano riferito che l'AL aveva un ruolo apicale nella cd. Locale di VA. La I sezione ha ricordato, inoltre, che l'esistenza storica della cosca risultava dalla sentenza della medesima Corte di appello di Reggio Calabria, passata in giudicato nel 2003 (c.d. processo Prima), che aveva già dichiarato AL colpevole di partecipazione associativa e aveva ricostruito la struttura del sodalizio e le sue diverse ramificazioni. La perdurante operatività di esso era riaffermata da ulteriori decisioni, talune già irrevocabili, dell'Autorità giudiziaria reggina. I collaboratori di giustizia EA NT, NI ES e AR DE, pur appartenenti a differenti organizzazioni criminali, avevano dato atto della persistente intraneità di AL alla cosca, anche in costanza dei periodi di detenzione sofferti durante le carcerazioni pregresse, e dell'acquisito ruolo apicale. 3. Il ricorso all'esame di questo collegio avverso la citata sentenza della I sezione di questa Corte è proposto dall'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. Luca Cianferoni, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., e consta di un unico motivo -enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- con cui deduce l'errore di fatto in cui la Corte di cassazione sarebbe incorsa nel valutare l'atto d'impugnazione e i motivi nuovi che lo avevano corredato. La decisione della Cassazione si fonderebbe sull'erronea perc:ezione che la difesa nulla avesse da eccepire circa l'effettiva esistenza della cd. Locale di VA, data per scontata dai giudici di merito. Nei motivi aggiunti, la difesa dell'AL aveva infatti espressamente contestato la mancata dimostrazione della condotta apicale ascritta al ricorrente rispetto a un gruppo soggettivo autonomo. Ove anche tale gruppo autonomo -appunto, la Locale di VA- fosse esistito, l'asserito ruolo apicale del ricorrente non era stato oggetto di adeguata dimostrazione da parte dei giudici di merito. Questo e non altro era l'argomento difensivo, erroneamente inteso dalla I sezione come affermazione, da parte difensiva, dell'esistenza della cd Locale di VA, malgrado tutti i motivi di ricorso fossero volti a contestare l'esistenza di tale autonomo gruppo malavitoso. In particolare, la sintesi del primo motivo aggiunto, operata dalla I sezione, sarebbe rivelatrice dell'equivoco interpretativo, laddove essa afferma che, secondo il ricorrente, "la locale di VA esisterebbe, ma non sarebbe riconducibile al clan AL". Tale errore avrebbe alterato l'intero percorso decisionale del Supremo collegio. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Sabrina Passafiume, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa di parte civile, Avv. Michele Rausei, ha depositato memoria nell'interesse della Regione Calabria, con la quale si chiede la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, indicate in euro 3000. L'Avv. Cristian Cristiano, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'asserito errore di fatto, posto dalla difesa a oggetto del ricorso, aggredisce, in realtà, «non già una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto» sia stato «percepito dalla Cassazione «in modo difforme da quello effettivo» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01), bensì una ricostruzione di tipo eminentemente valutativo compiuta dalla Corte di cassazione,, come tale esclusa dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen (ex plur., Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531 - 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, 17/10/2011, Rv. 250527 - 01). L'unico motivo oggetto del presente ricorso insiste su una frase che la I sezione di questa Corte, con l'impugnata sentenza, avrebbe travisato. In realtà, come si avrà modo d'illustrare qui di seguito, l'eccezione ripropone un profilo, già valutato e disatteso nell'impugnata sentenza, di natura, come anticipato, prettamente valutativa. Rispetto a tale censura, la I sezione di questa Corte ha fornito una motivazione che, in nessun punto, è affetta da errori causati da una svista o da un equivoco o dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbiano condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata altrimenti adottata. E infatti, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la I sezione, nel riportare i motivi d'appello, ha compiutamente reso la tesi difensiva ("Non sarebbe affatto dimostrato che a VA esistesse un locale di 'ndrangheta', né sarebbe dimostrato sul piano oggettivo-funzionale che AL vi svolgesse funzioni direttive": p. 3., punto 5.1 del "ritenuto in fatto"). Così sintetizzato il primo motivo d'appello -dunque, del tutto fedelmente a quanto sostenuto dal ricorrente- la I sezione ha proseguito nel dar conto del primo motivo aggiunto, nel quale, come ricordato dalla difesa stessa nel presente ricorso, si deduceva "la non adeguata dimostrazione della condotta apicale ascritta al ricorrente rispetto a un gruppo soggettivo autonomo. La Locale di VA esiste, ma non è mai in questione che il ricorrente possa dirigere tale Locale". Ora l'attuale ricorso gravita interamente attorno a tale frase -che si riferiva, in tesi difensiva, a quanto ritenuto dalla Corte d'appello- e all'asserita, errata comprensione della stessa da parte della I sezione. Quest'ultima ha riassunto, nel ritenuto in fatto, la frase indicata nei seguenti termini: la "locale di VA sussisterebbe, ma non sarebbe riconducibile al clan AL e non sarebbe stato il ricorrente a" dirigerla (p. 5 dell'impugnata sentenza). Ciò sarebbe già sufficiente a replicare alla censura del ricorrente, dal momento che tanto la lettera quanto il significato della tesi dell'allora ricorrente sono state rese dalla I sezione in modo del tutto conforme a quanto inteso dalla difesa. Dall'analisi dell'impugnata sentenza, non traspare in alcun modo un'erronea percezione della tesi difensiva, che insisteva sulla mancata prova che l'AL fosse a capo del clan malavitoso identificato come locale di VA, peraltro -in tesi difensiva- inesistente. L'intera parte della sentenza impugnata dedicata al ricorso dell'AL è tesa a confermare la razionalità, oltre che la conformità alla legge penale, dell'apprezzamento da parte della Corte territoriale delle prove (intercettazioni di conversazioni e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia). Dal compendio probatorio era inequivocabilmente emerso, a parere dei giudici di merito, l'esistenza tanto della locale di VA quanto il ruolo -non già di statica affiliazione dell'AL bensì- di coinvolgimento diretto nelle strategie associative e, quindi, l'esplicazione di quel ruolo dinamico e funzionale preteso dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la I sezione ha ricordato come la conferma definitiva della posizione del ricorrente era stata offerta ai giudici del merito dall'intercettazione ambientale del 5 giugno 2014, in cui l'AL si fregiava espressamente di una siffatta posizione apic:ale con riferimento al suo operato nell'ambito della predetta "Locale di VA" e il suo interlocutore confermava siffatta posizione apicale. Rispetto a tale motivazione, la pretesa distorsione ed errata precomprensione della tesi difensiva da parte della I sezione di questa Corte s'infrange contro l'evidenza di una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto, invece, correttamente percepite dal giudice di legittimità. Va allora ribadito che «il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile quando la decisione della Corte di cassazione sia la conseguenza di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite» (Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819 - 01). Sicché l'asserito errore di fatto, posto dalla difesa a oggetto del ricorso, aggredisce, in realtà, «non già una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto» sia stato «percepito dalla Cassazione «in modo difforme da quello effettivo» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01), bensì una ricostruzione di tipo eminentemente valutativo compiuta dalla Corte di cassazione, come tale esclusa dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen (ex plur., Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531 - 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, 17/10/2:011, Rv. 250527 - 01). 2. Per i motivi fin qui esposti, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Regione Calabria nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 3.000, 00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Calabria, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. 5- (vi Così deciso in Roma il 29/02/2024 Il Presidente Il Consigliere estensore