Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01838/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS- della Sezione Prima del TAR della Toscana, pubblicata il -OMISSIS-, nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito in sentenza, il Comitato di Verifica ha omesso di adeguarsi al giudicato nonché di effettuare un'accurata istruttoria e quindi per il riesame della domanda di causa di servizio presentata in data 6 novembre 2017 da parte del ricorrente che tenga conto del contenuto motivazionale della sentenza di cui in questa sede si invoca l'ottemperanza;
ovvero, qualora il giudice adito dovesse ritenere che gli atti impugnati in epigrafe debbano essere gravati con l'ordinaria azione di annullamento, previa conversione del rito, avverso e per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- (posizione n. -OMISSIS- del 4.9.2024, notificato in data 12.09.2024, emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione nella parte in cui ha ritenuto che l'infermità “Esiti di pancreasectomia e splenectomia per adenocarcinoma pancreatico con metastasi epatiche sincrone” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio e negato altresì al ricorrente la concessione dell'equo indennizzo in mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio stesso, nonché del parere di riesame del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS--OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 28.08.2024 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità che ha colpito il ricorrente come non dipendente da causa di servizio, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi;
e per l'accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e del diritto della ricorrente a percepire il corrispondente equo indennizzo (Tabella A – 6^ Categoria), con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrisponderle il relativo trattamento economico maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un appuntato scelto qualifica speciale dell’Arma dei Carabinieri, in congedo dal 2 ottobre 2024.
Egli ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “esiti di pancreasectomia e splenectomia per adenocarcinoma pancreatico con metastasi epatiche sincrone”, riconducibile allo stress psico-fisico dovuto all’impiego in teatri operativi caratterizzati da elevatissimo inquinamento ambientale a causa della dispersione di micro e nano particelle di metalli pesanti, provenienti dalle armi all’uranio impoverito ivi utilizzate in occasione di eventi bellici.
La competente Commissione Medica, in esito alla visita del 18 febbraio 2019, ha attestato in capo al ricorrente una menomazione complessiva dell’integrità psico-fisica ascrivibile alla 6^ categoria della Tabella A annessa al d.P.R. n. 915/1978.
Con decreto del 18 settembre 2019, nondimeno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha negato la dipendenza della patologia a causa di servizio e, contestualmente, il riconoscimento dell’equo indennizzo, stante il parere contrario pronunciato dal Comitato di verifica per le cause di servizio.
Il diniego è stato impugnato dal ricorrente e annullato da questo stesso T.A.R. con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la quale ha disposto la rinnovazione del procedimento.
In dichiarata esecuzione della pronuncia del T.A.R., il Comitato di verifica ha riesaminato l’istanza, pervenendo di nuovo a escludere la dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale sofferta dal ricorrente.
È seguito il decreto n. -OMISSIS- del 4 settembre 2024, con cui il Comando Generale dell’Arma ha recepito il parere e confermato il diniego del beneficio richiesto.
1.1. Tanto premesso in fatto, il ricorrente denuncia in prima battuta la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS-, sopra menzionata, giacché il rinnovato parere del Comitato di verifica sarebbe affetto da un grave difetto di istruttoria per non avere fornito, come imposto dal giudicato, una spiegazione plausibile circa le cause della patologia, in alternativa all’esposizione per ragioni di servizio alle nanoparticelle di metalli pesanti.
In via principale, conclude pertanto affinché, in applicazione del principio del c.d. “ one shot temperato ”, siano annullati ( rectius : dichiarati nulli) il nuovo diniego e il presupposto parere del Comitato di verifica, con contestuale riconoscimento in sentenza della dipendenza della malattia da causa di servizio e liquidazione del corrispondente indennizzo.
In subordine, il ricorrente propone nei confronti dei medesimi atti l’ordinaria azione di annullamento, ancora una volta insistendo per l’immediato riconoscimento in via giudiziale del beneficio richiesto.
1.2. Il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025, preceduta dal deposito di documenti da parte del ricorrente.
2. Come riferito in narrativa, la domanda principale ha per oggetto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS-, con la quale questo T.A.R. ha annullato il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “esiti di pancreasectomia e splenectomia per adenocarcinoma pancreatico con metastasi epatiche sincrone”, opposto dall’Arma dei Carabinieri al ricorrente, cui era stata consequenzialmente negata la concessione dell’equo indennizzo.
La sentenza evidenzia, innanzitutto, l’insufficiente motivazione del diniego e rinvia a precedenti pronunce emesse dallo stesso T.A.R. Toscana su casi simili, nei quali è stata riconosciuta la correlazione fra alcune patologie tumorali e l’attività di servizio prestata dal personale militare in ambienti contaminati dall’uranio impoverito (in particolare nei Balcani e in Iraq, Afghanistan e Libano). Tale correlazione, prosegue la sentenza, è basata “ 1) su indagini e studi commissionati da parte di organismi internazionali, sulla base dei quali sono state adottate specifiche misure di protezione dal Governo degli Stati Uniti, l'ONU e la NATO, conosciute dallo Stato Italiano sin dal 1992 (relazione di Eglin relativa alla Ricerca condotta nel 1977-78; rapporto US Army Mobility Equipmente Research and Development Command del 1979; Conferenza di Bagnoli del 1995), che hanno poi indotto l'ONU a vietare l'utilizzo di armi contenenti uranio impoverito (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi ad assumere misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (in particolare, Direttiva del Ministero della Difesa del 26 novembre 1999)…3) dati dell'Istituto Superiore della Sanità, che hanno confermato le conseguenze patogene dell'esposizione a tale sostanza, l'abbassamento delle difese immunitarie indotto dai vaccini cui vengono sottoposti i militari destinati all'estero ”.
Segue il richiamo al diffuso orientamento secondo cui “ la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie tumorali non
impedisce il riconoscimento del rapporto causale posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche sul una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità ”. E proprio la mancanza di prova del fattore causale, alternativo rispetto a quello indicato dall’interessato, costituisce il nucleo della motivazione della sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS-, che ha quindi disposto il riesame onerando l’amministrazione procedente anche di considerare i risultati delle analisi mediante tecniche di microscopia elettronica a scansione condotte su campioni bioptici, presentate dal ricorrente già in sede procedimentale e attestanti la presenza, nei campioni, di nanoparticelle di origine esogena compatibili con gli elementi originate da materiale bellico esploso, ovvero coinvolto nelle esplosioni.
Se così è, il contenuto conformativo del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS- consiste, in buona sostanza, nel doversi considerare presuntivamente dimostrata – sulla base dell’argomento statistico-probabilistico e delle analisi di laboratorio prodotte in quel giudizio – la dipendenza da causa di servizio della patologia del ricorrente, salva la facoltà dell’amministrazione di fornire la prova contraria attraverso la dimostrazione dell’esistenza di cause esogene dell’insorgenza della patologia stessa.
Il parere reso dal Comitato di verifica in sede di riesame è dedicato, per la quasi totalità, al tentativo di confutare tale assunto di base e di sostenere che in realtà il teatro operativo frequentato dal ricorrente (-OMISSIS-) non avrebbe presentato rischi apprezzabili di contaminazione da uranio impoverito, anche alla luce degli studi epidemiologici condotti da organismi internazionali e dall’Istituto Superiore di Sanità. Per questo aspetto, esso si pone in diretto contrasto con il giudicato, che, lo si ripete, copre sia l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della malattia in questione, sia la circostanza che nell’organismo del ricorrente fossero effettivamente presenti nanoparticelle di metalli pesanti, desunta dalle analisi di laboratorio (nella parte in cui rimette al Comitato di verifica di considerarne i risultati, e non di valutarne l’attendibilità, la sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS- attribuisce a quelle analisi il valore di prova della contaminazione subita dal ricorrente).
Il solo spazio libero lasciato dal giudicato al rinnovo della valutazione tecnica era, in definitiva, quello della ricerca di una plausibile causa alternativa della malattia, e sul punto il Comitato di verifica si limita a ipotizzare in astratto che la presenza di nanoparticelle metalliche nell’organismo del ricorrente possa semmai ricondursi all’inalazione/ingestione di inquinanti atmosferici, senza tuttavia che la potenziale incidenza del preteso fattore causale alternativo sia in alcun modo riferita o riferibile e specifica situazione del ricorrente. Anche il nuovo diniego, nella misura in cui non consente di identificare in concreto un valido fattore causale alternativo, incorre pertanto nel medesimo vizio che aveva condotto all’annullamento del primo.
2.1. Alla luce di quanto precede, e in conformità ai precedenti della Sezione in controversie del tutto analoghe (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 238; id., 15 giugno 2021, n. 929), deve ritenersi definitivamente consumato il potere dell’amministrazione procedente di riesaminare l’istanza del ricorrente, la quale, in assenza di plausibili ragioni di segno contrario e in ossequio al principio del c.d. “ one shot temperato ”, può e deve essere accolta – nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito di cui è titolare il giudice dell’ottemperanza – quantomeno ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia, il tutto previa dichiarazione di nullità degli atti impugnati.
Spetterà poi al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri trarre tutte le conseguenze derivanti, da tale positivo accertamento, in ordine alla spettanza e alla misura del beneficio dell’equo indennizzo, come reclamato dal ricorrente.
2.2. L’accoglimento dell’azione proposta in via principale comporta che rimanga assorbita la domanda subordinata di annullamento.
2.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) dichiara la nullità per violazione del giudicato del decreto n. -OMISSIS- del 4 settembre 2024, emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS- del T.A.R. per la Toscana, sez. I, nonché del presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio deliberato nell’adunanza del 28 agosto 2024;
b) accerta e dichiara la dipendenza da causa di servizio della patologia di cui al ricorso;
c) ordina al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di adottare tutti i conformi provvedimenti consequenziali, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
d) condanna le amministrazioni intimate alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 3.500,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 8 maggio 2025, 5 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.