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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia G iudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
18.7.2024 da
c.f. nata il Parte_1 C.F._1
4.12.1991 a Zenica (Bosnia-Erzegovina), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Capurri, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, viale Abbadia n.4, in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
(Bosnia-Erzegovina), rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonora Possenti e Sabrina Erba, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele II
n.171, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza emessa in data 4.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 Parte_1
chiedeva di sentire dichiarare la separazione personale, con addebito, dal marito con il quale aveva contratto matrimonio in AS ON (Bosnia- Controparte_1
Erzegovina), il 15.8.2008, matrimonio – non trascritto in Italia – dal quale era nato il figlio
(il 9.9.2010). Per_1
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva: che i coniugi avevano contratto matrimonio in Bosnia-Herzegovina nel 2008 allorquando il resistente già viveva in Italia da alcuni anni;
che nel 2010 la ricorrente, in attesa del loro primo figlio , Per_1 raggiungeva il marito in Italia;
che l'unione matrimoniale nel corso degli anni era diventata intollerabile a causa delle condotte violente e prevaricatrici tenute dal marito nei confronti della moglie;
che essa ricorrente, per volontà del marito, non aveva svolto attività lavorativa se non per un breve periodo occupandosi prevalentemente della famiglia e dell'accudimento del bambino;
che in data 21.6.2021 e successivamente in data
18.5.2022 si vedeva costretta a sporgere denuncia querela nei confronti del marito in occasione delle gravi aggressioni fisiche e verbali a suo danno;
che dal 2018 la ricorrente risultava essere affetta da “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore deflesso secondario a vicissitudini familiari” in ragione di esperienze traumatiche vissute dalla stessa nel corso degli anni;
che il resistente era titolare di società nel settore costruzioni e fabbricazione di strutture metalliche, a differenza della moglie che non svolgeva alcuna attività lavorativa. La ricorrente chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e obbligo a carico del padre di provvedere al versamento di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN e al 50% delle ulteriori spese straordinarie occorrenti per lo stesso. La ricorrente chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale ed il versamento da parte del marito dell'assegno di euro 1.500,00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento.
Con decreto in data 22.7.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 28.11.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata in data 28.10.2024 si costituiva il resistente aderendo alla domanda di separazione, alle condizioni indicate in Controparte_1
memoria.
Successivamente, con istanza congiunta del 31.10.2024 le Parti davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione e chiedevano di disporre la sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 con il deposito di note scritte.
Con decreto in data 4.11.2024 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 28.11.2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c., dando comunicazione alle Parti delle peculiari modalità di trattazione della stessa.
Con ordinanza in data 4.12.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024, avendo le parti precisato congiuntamente le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e risalente frattura del vincolo coniugale - come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti - così da doversi ritenere che sia divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, essendo venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che, in conformità alla domanda in tal senso formulata congiuntamente dalle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, ritiene invero il Collegio che il regolamento concordato dalle parti risponda al superiore interesse del figlio minore
, che ha già compiuto 14 anni, laddove – pur nel quadro familiare descritto dalla Per_1 ricorrente nel ricorso, al quale si contrappone la versione fornita dal resistente nella memoria costitutiva, tenuto conto inoltre degli atti trasmessi dalle Cancellerie penali e dal
Pubblico Ministero, con particolare riguardo al tenore delle richieste di archiviazione – in ogni caso non risulta essere stato oggetto di controversia tra le parti l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre e frequentazione del padre, nel rispetto del principio della bigenitorialità, avendo inoltre le parti previsto una contribuzione in capo al padre per il mantenimento del figlio da ritenersi congrua, anche alla luce dei criteri di cui all'art. 337 ter, c. 4, c.c.
Parimenti, si ritiene congruo il versamento da parte del marito di un assegno per il mantenimento della moglie, al fine di contribuire ad un adeguato tenore di vita della stessa, mentre le ulteriori pattuizioni delle parti non sono contrarie ai principi dell'ordinamento e rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle stesse.
Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore nato a [...] il [...], viene Persona_2
affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse relative ad verranno adottate congiuntamente dai genitori e le decisioni Per_1
ordinarie verranno adottate dal genitore con cui in quel momento si trova. I genitori, Per_1
nella ratio dell'affidamento condiviso, si impegnano per il futuro a consultarsi reciprocamente circa le decisioni di maggior rilievo attinenti alla sfera educativa, scolastica, di crescita ecc. di e si impegnano reciprocamente a mantenere un Per_1
rapporto basato sul pieno rispetto ed improntato sulla serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi. 3) La casa coniugale sita in Piacenza, via San Giovanni Bosco n. 11, attualmente condotta in locazione dal sig. rimane assegnata alla sig.ra Controparte_1 che l'abiterà unitamente al figlio minore sino a quando non si Parte_1
trasferirà con il medesimo presso il nuovo immobile che il marito si impegna ad acquistare entro due anni.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato dopo la scuola sino alla domenica sera e due sere a settimana, con facoltà di pernottamento, da concordarsi con la madre. Salvo diversi accordi più ampi, durante le vacanze estive, egli trascorrerà con il figlio un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
Durante le vacanze Natalizie, egli terrà con sé il figlio per una settimana che un anno comprenderà il giorno di Natale e l'anno successivo il Capodanno.
Durante le vacanze Pasquali, il sig. terrà con sé il figlio per tre giorni CP_1
consecutivi, da concordarsi di anno in anno, con il giorno di Pasqua ad anni alterni tra i genitori.
Tutte le altre festività della religione dei genitori e del figlio verranno suddivise dai genitori secondo gli accordi che prenderanno di volta in volta garantendo sempre il principio dell'alternanza.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a concedersi reciproco assenso al rilascio del passaporto per il figlio minore e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità di Per_1 valida anche per l'espatrio.
5) Il sig. si impegna a corrispondere mediante bonifico Controparte_1
bancario alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore l'importo di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di novembre 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Il sig. si impegna altresì a sostenere integralmente tutte le spese CP_1 straordinarie nell'interesse del figlio sin tanto che la madre non avrà reperito Per_1 un'attività lavorativa;
successivamente le spese straordinarie, così come previste dal
Protocollo-Linee guida CNF 2017, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50% ciascuno;
in ogni caso le spese non necessarie e non indifferibili dovranno previamente essere concordate tra le parti. 7) Le parti concordano espressamente che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla Sig.ra mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico Parte_1
spetteranno al 50% ad entrambi i genitori.
8) Il sig. verserà alla moglie un contributo al mantenimento pari ad CP_1
euro 500,00 mensili per un anno a decorrere dal mese di novembre 2024.
9) Il sig. si impegna altresì a corrispondere il canone mensile di CP_1
locazione e le spese condominiali per l'abitazione attuale in Piacenza via San Giovanni
Bosco n. 11, mentre la signora provvederà a volturare le utenze a Parte_1
suo nome dal mese di dicembre 2024 e ad onorarle.
10) Il sig. si impegna ad acquistare entro il mese di novembre 2026 CP_1
un immobile di circa 80/90 mq. (trilocale) il cui prezzo non dovrà essere superiore ad euro
100.000,00 e ad intestare la nuda proprietà al figlio ed il diritto di abitazione alla Per_1 sig.ra con costi notarili a suo carico. L'immobile verrà scelto di Parte_1 comune accordo tra i coniugi nell'interesse di e tenuto conto anche delle sue Per_1
preferenze.
11) I genitori si impegnano a presentare istanza congiunta al Giudice affinché il sig. venga autorizzato ad effettuare l'acquisto così come indicato nel CP_1
precedente punto 10) e con tutte le garanzie di legge per il minore (assicurazione sulla vita del mutuatario); il sig. comunicherà anche il recesso dal contratto di CP_1 locazione dell'immobile in godimento a moglie e figlio e cesserà l'obbligo in capo al medesimo di corresponsione del canone di locazione.
12) Il nuovo immobile verrà arredato con i mobili già in possesso dei coniugi ed attualmente ricoverati presso il capannone della società EM Montaggi s.r.l.s.
13) L'autovettura Mercedes Benz SLK, targata FS561HT, già intestata al sig. rimarrà al medesimo assegnata in proprietà ed in via esclusiva, così come CP_1 la moto Kawasaki targata EH57190. L'autovettura Fiat 500, targata DL610WS, già intestata alla sig.ra rimarrà alla medesima assegnata in proprietà ed Parte_1
in via esclusiva.
14) Le parti danno atto che, con l'esatto adempimento di tutte le condizioni qui contemplate, nulla più avranno a pretendere l'una dall'altra, avendo così definito ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal matrimonio.
15) Le parti si impegnano a proseguire il procedimento di divorzio in Bosnia ed
Erzegovina al fine di conseguire lo stato libero. 16) Le spese legali sono compensate tra le parti e si dà atto che la sig.ra
è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_2
Piacenza, 13 febbraio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti