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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
n. 857/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 857 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. TERRANOVA PATRIZIA , giusta procura in atti;
E
(C.F. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. IEMMOLO ANGELA , giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti;
1 posta in decisione il 7.1.2025;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.5.2023, ha Parte_1
domandato la modifica della sentenza n. 1308/2016 di Questo Tribunale, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e , in particolare insistendo per la revisione delle condizioni Controparte_1
relative al collocamento della figlia minore 29.6.2011), collocata presso la Per_1
madre, chiedendone invece il collocamento alternato presso entrambi i genitori, con revoca o, comunque, con riduzione del contributo di mantenimento allo stato posto a carico del padre.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha avversato le domande di controparte, ritenendo non conformi all'interesse della figlia i pernottamenti presso il padre per un'intera settimana, a settimane alterne, considerato che il padre svolge attività lavorativa anche notturna (panificatore) e non sarebbe dunque presente in casa durante i pernottamenti infrasettimanali.
La causa è stata istruita a mezzo audizione personale delle parti, prove documentali e ascolto della minore viene decisa come di seguito. Per_1
Il P.M. in sede nulla ha opposto.
*****
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la parziale revisione delle condizioni allo stato vigenti in ordine al collocamento (e al conseguente mantenimento) della minore on sia contrario all'interesse di quest'ultima. Per_1
E infatti, ascoltata all'udienza del 18.3.2024, la minore la quale ha Per_1 mostrato un sufficiente grado di maturità, ha espresso il desiderio di vivere più a lungo con il padre, in particolare dichiarando, tra le altre cose: “preferirei stare più tempo con mio padre, che ha un appartamento in affitto, dove vive con la sua
2 compagna, con cui ha una relazione da tanti anni, e con la quale mi trovo molto bene. Conosco la compagna di mio padre da più di dieci anni, e non ho nessun problema con lei. Da mio padre ho una stanza tutta mia e mi trovo molto bene.
Vorrei vivere da mio padre, e continuare a vedere mia madre anche più giorni consecutivi;
io le voglio bene ma mi dà fastidio quando litiga con mio padre se io dico che voglio stare con lui. Mia madre mi impone troppe regole, e crea sempre situazioni di tensione e litigi con mio padre. E' da tanto tempo che vorrei andare a vivere con mio padre, ma mia madre si è sempre opposta. Voglio bene anche a mia madre, e voglio continuare a vederla, ma con mio padre mi sento più serena e rilassata”; “mio padre fa il panettiere, e ha sempre provveduto alle mie esigenze economiche. Con il lavoro è impegnato di notte e nella mattinata, mentre dopo la scuola sta a casa e si riposa, e io nel frattempo faccio i compiti;
la sua compagna lavora dalle 08,00 di mattina alle 20,00 di sera, mentre il sabato e la domenica stiamo insieme. Mio padre lavora la mattina sino alle 11,00/11,15, poi torna a casa, si riposa, e poi sta con me. Al momento non sto svolgendo nessuna attività, ma tra poco dovrò iniziare a fare il doposcuola;
in passato ho fatto delle attività extrascolastiche, e solitamente mi accompagnava mia madre. La cosa che mi dava fastidio è che ogni volta che mio padre mi riaccompagnava a casa un po' più tardi mia madre si arrabbiava e si rivolgeva subito all'avvocato”.
Dall'esame degli atti di causa emerge, dunque (per come, d'altronde, incontestato tra gli stessi genitori), che è allo stato in atto un effettivo collocamento paritetico della minore, la quale soggiorna a giorni alterni dal padre e dalla madre e ha espresso il desiderio di passare più tempo con il padre.
Ritiene pertanto il Collegio, con le precisazioni di cui ora si dirà, che non vi sono motivi per discostarsi dai desiderata della giovane, oramai quattordicenne, non sussistendo dunque alcun ragionevole motivo per disporre ulteriori accertamenti di carattere psicologico sulla stessa o sui genitori.
Appare pertanto conforme all'interesse della minore disporne il collocamento paritario presso entrambi i genitori, con ciascuno dei quali ella soggiornerà per una intera settimana, a settimane alternate, dalla domenica sera alla domenica
3 pomeriggio della settimana successiva.
Tale decisione (conforme, peraltro, alle conclusioni originariamente spiegate dal ricorrente nell'atto introduttivo e alla quale la madre si è detta da ultimo disponibile in subordine) appare maggiormente tutelante per per le Per_1
seguenti ragioni: al fine di garantire la imprescindibile continuità nel rapporto con la madre (con la quale a peraltro vissuto esclusivamente nei periodi Per_1
di minore frequentazione del padre); in considerazione del fatto che il padre svolge un lavoro anche notturno (panificatore) e delegherà perlopiù alla compagna (con cui, comunque, a dichiarato di avere un buon rapporto) la Per_1
sorveglianza e l'accudimento notturno della figlia (la quale, comunque, in considerazione dell'età raggiunta, ben potrà trascorrere le notti con una persona fidata, quale è la compagna del padre, purché sia sempre garantito che nell'immobile si trovi comunque un adulto, il padre o la compagna), apparendo dunque ragionevole, ai fini anche di una migliore organizzazione degli eventuali imprevisti, che la minore continui a pernottare anche a casa della madre;
in ragione del fatto che il regime allo stato attuato di fatto (a giorni alternati con entrambi i genitori) non appare garantire la continuità e la serenità di cui Per_1
anche per assolvere positivamente i suoi doveri di studentessa, ha fisiologicamente bisogno;
in considerazione del fatto che comunque la stessa ragazza ha espresso il desiderio di continuare a trascorrere del tempo con la madre, anche per più giorni consecutivi.
Quanto al diritto di visita, si ritiene opportuno disporre che la giovane, nella settimana in cui è collocata con un genitore, comunque trascorra almeno due pomeriggi infrasettimanali con l'altro, dall'uscita da scuola e sino a dopo cena
(con rientro entro le 22).
Vanno confermate, per il resto, le condizioni di cui alla sentenza di cui si è domandata la modifica.
In ogni caso, devesi raccomandare a entrambi i genitori di favorire e incoraggiare la frequentazione tra la figlia e l'altro genitore, tenendo comunque conto dei desideri della ragazza.
4 Quanto al contributo di mantenimento a carico del padre, ritiene il Collegio di doverne disporre una parziale riduzione, non alla luce delle rivedute condizioni economiche delle parti (le quali, in effetti, non hanno spiegato domanda di revisione sulla scorta di mutate condizioni reddituali), ma quale conseguenza del maggior tempo che la minore trascorrerà con il padre, con susseguente esonero dagli oneri di mantenimento in carico alla madre per la corrispondente porzione.
La previsione del mantenimento diretto, con conseguente totale esonero del padre dal versamento alla madre di un contributo per il mantenimento della minore, non è applicabile nella specie, in considerazione della disparità reddituale tra i genitori è esperto panificatore presso terzi, Parte_1
percepisce uno stipendio mensile – dichiarato - di € 1.000,00 circa, mentre svolge attività di assistenza agli anziani percependo circa € 600,00 CP_1
mensili), da cui deriva che, pro quota, il padre dovrà comunque in parte contribuire al mantenimento di ei giorni in cui la minore risiederà con la Per_1
madre.
Appare pertanto congruo, ponendo quale base di calcolo l'attuale contributo di €
350,00 e considerato che tale contributo era stato fissato tenendo conto di un diritto di visita ampio, che sia onerato del versamento mensile a Parte_1
dell'importo di € 180,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie per la CP_1
minore e al netto dell'assegno unico, che sarà percepito al 50% da entrambi i genitori, come per legge.
In ragione della reciproca soccombenza (rigetto della domanda del ricorrente, spiegata successivamente, di collocamento presso il padre;
accoglimento della domanda di collocamento paritario;
disposizione di un contributo di mantenimento a carico del padre, pur ridotto), le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
857/2023 R.G.V.G., con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a parziale
5 modifica della propria sentenza n. 1308/2016, così decide:
- regolamenta il collocamento e il diritto di visita della minore Persona_2
nei modi e nei termini indicati in parte motiva, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- dispone che versi a un contributo di € Parte_1 Controparte_1
180,00 mensili per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie per la minore, al netto dell'assegno unico per la minore, che sarà percepito al 50% tra i genitori, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento;
- spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
24.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo S.A Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 857 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. TERRANOVA PATRIZIA , giusta procura in atti;
E
(C.F. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. IEMMOLO ANGELA , giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti;
1 posta in decisione il 7.1.2025;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.5.2023, ha Parte_1
domandato la modifica della sentenza n. 1308/2016 di Questo Tribunale, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e , in particolare insistendo per la revisione delle condizioni Controparte_1
relative al collocamento della figlia minore 29.6.2011), collocata presso la Per_1
madre, chiedendone invece il collocamento alternato presso entrambi i genitori, con revoca o, comunque, con riduzione del contributo di mantenimento allo stato posto a carico del padre.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha avversato le domande di controparte, ritenendo non conformi all'interesse della figlia i pernottamenti presso il padre per un'intera settimana, a settimane alterne, considerato che il padre svolge attività lavorativa anche notturna (panificatore) e non sarebbe dunque presente in casa durante i pernottamenti infrasettimanali.
La causa è stata istruita a mezzo audizione personale delle parti, prove documentali e ascolto della minore viene decisa come di seguito. Per_1
Il P.M. in sede nulla ha opposto.
*****
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la parziale revisione delle condizioni allo stato vigenti in ordine al collocamento (e al conseguente mantenimento) della minore on sia contrario all'interesse di quest'ultima. Per_1
E infatti, ascoltata all'udienza del 18.3.2024, la minore la quale ha Per_1 mostrato un sufficiente grado di maturità, ha espresso il desiderio di vivere più a lungo con il padre, in particolare dichiarando, tra le altre cose: “preferirei stare più tempo con mio padre, che ha un appartamento in affitto, dove vive con la sua
2 compagna, con cui ha una relazione da tanti anni, e con la quale mi trovo molto bene. Conosco la compagna di mio padre da più di dieci anni, e non ho nessun problema con lei. Da mio padre ho una stanza tutta mia e mi trovo molto bene.
Vorrei vivere da mio padre, e continuare a vedere mia madre anche più giorni consecutivi;
io le voglio bene ma mi dà fastidio quando litiga con mio padre se io dico che voglio stare con lui. Mia madre mi impone troppe regole, e crea sempre situazioni di tensione e litigi con mio padre. E' da tanto tempo che vorrei andare a vivere con mio padre, ma mia madre si è sempre opposta. Voglio bene anche a mia madre, e voglio continuare a vederla, ma con mio padre mi sento più serena e rilassata”; “mio padre fa il panettiere, e ha sempre provveduto alle mie esigenze economiche. Con il lavoro è impegnato di notte e nella mattinata, mentre dopo la scuola sta a casa e si riposa, e io nel frattempo faccio i compiti;
la sua compagna lavora dalle 08,00 di mattina alle 20,00 di sera, mentre il sabato e la domenica stiamo insieme. Mio padre lavora la mattina sino alle 11,00/11,15, poi torna a casa, si riposa, e poi sta con me. Al momento non sto svolgendo nessuna attività, ma tra poco dovrò iniziare a fare il doposcuola;
in passato ho fatto delle attività extrascolastiche, e solitamente mi accompagnava mia madre. La cosa che mi dava fastidio è che ogni volta che mio padre mi riaccompagnava a casa un po' più tardi mia madre si arrabbiava e si rivolgeva subito all'avvocato”.
Dall'esame degli atti di causa emerge, dunque (per come, d'altronde, incontestato tra gli stessi genitori), che è allo stato in atto un effettivo collocamento paritetico della minore, la quale soggiorna a giorni alterni dal padre e dalla madre e ha espresso il desiderio di passare più tempo con il padre.
Ritiene pertanto il Collegio, con le precisazioni di cui ora si dirà, che non vi sono motivi per discostarsi dai desiderata della giovane, oramai quattordicenne, non sussistendo dunque alcun ragionevole motivo per disporre ulteriori accertamenti di carattere psicologico sulla stessa o sui genitori.
Appare pertanto conforme all'interesse della minore disporne il collocamento paritario presso entrambi i genitori, con ciascuno dei quali ella soggiornerà per una intera settimana, a settimane alternate, dalla domenica sera alla domenica
3 pomeriggio della settimana successiva.
Tale decisione (conforme, peraltro, alle conclusioni originariamente spiegate dal ricorrente nell'atto introduttivo e alla quale la madre si è detta da ultimo disponibile in subordine) appare maggiormente tutelante per per le Per_1
seguenti ragioni: al fine di garantire la imprescindibile continuità nel rapporto con la madre (con la quale a peraltro vissuto esclusivamente nei periodi Per_1
di minore frequentazione del padre); in considerazione del fatto che il padre svolge un lavoro anche notturno (panificatore) e delegherà perlopiù alla compagna (con cui, comunque, a dichiarato di avere un buon rapporto) la Per_1
sorveglianza e l'accudimento notturno della figlia (la quale, comunque, in considerazione dell'età raggiunta, ben potrà trascorrere le notti con una persona fidata, quale è la compagna del padre, purché sia sempre garantito che nell'immobile si trovi comunque un adulto, il padre o la compagna), apparendo dunque ragionevole, ai fini anche di una migliore organizzazione degli eventuali imprevisti, che la minore continui a pernottare anche a casa della madre;
in ragione del fatto che il regime allo stato attuato di fatto (a giorni alternati con entrambi i genitori) non appare garantire la continuità e la serenità di cui Per_1
anche per assolvere positivamente i suoi doveri di studentessa, ha fisiologicamente bisogno;
in considerazione del fatto che comunque la stessa ragazza ha espresso il desiderio di continuare a trascorrere del tempo con la madre, anche per più giorni consecutivi.
Quanto al diritto di visita, si ritiene opportuno disporre che la giovane, nella settimana in cui è collocata con un genitore, comunque trascorra almeno due pomeriggi infrasettimanali con l'altro, dall'uscita da scuola e sino a dopo cena
(con rientro entro le 22).
Vanno confermate, per il resto, le condizioni di cui alla sentenza di cui si è domandata la modifica.
In ogni caso, devesi raccomandare a entrambi i genitori di favorire e incoraggiare la frequentazione tra la figlia e l'altro genitore, tenendo comunque conto dei desideri della ragazza.
4 Quanto al contributo di mantenimento a carico del padre, ritiene il Collegio di doverne disporre una parziale riduzione, non alla luce delle rivedute condizioni economiche delle parti (le quali, in effetti, non hanno spiegato domanda di revisione sulla scorta di mutate condizioni reddituali), ma quale conseguenza del maggior tempo che la minore trascorrerà con il padre, con susseguente esonero dagli oneri di mantenimento in carico alla madre per la corrispondente porzione.
La previsione del mantenimento diretto, con conseguente totale esonero del padre dal versamento alla madre di un contributo per il mantenimento della minore, non è applicabile nella specie, in considerazione della disparità reddituale tra i genitori è esperto panificatore presso terzi, Parte_1
percepisce uno stipendio mensile – dichiarato - di € 1.000,00 circa, mentre svolge attività di assistenza agli anziani percependo circa € 600,00 CP_1
mensili), da cui deriva che, pro quota, il padre dovrà comunque in parte contribuire al mantenimento di ei giorni in cui la minore risiederà con la Per_1
madre.
Appare pertanto congruo, ponendo quale base di calcolo l'attuale contributo di €
350,00 e considerato che tale contributo era stato fissato tenendo conto di un diritto di visita ampio, che sia onerato del versamento mensile a Parte_1
dell'importo di € 180,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie per la CP_1
minore e al netto dell'assegno unico, che sarà percepito al 50% da entrambi i genitori, come per legge.
In ragione della reciproca soccombenza (rigetto della domanda del ricorrente, spiegata successivamente, di collocamento presso il padre;
accoglimento della domanda di collocamento paritario;
disposizione di un contributo di mantenimento a carico del padre, pur ridotto), le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
857/2023 R.G.V.G., con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a parziale
5 modifica della propria sentenza n. 1308/2016, così decide:
- regolamenta il collocamento e il diritto di visita della minore Persona_2
nei modi e nei termini indicati in parte motiva, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- dispone che versi a un contributo di € Parte_1 Controparte_1
180,00 mensili per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie per la minore, al netto dell'assegno unico per la minore, che sarà percepito al 50% tra i genitori, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento;
- spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
24.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo S.A Pulvirenti
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