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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 20 ottobre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1113/2025 RG
DA
, C.F , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.12.1986 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Giuseppe RA e Angela Maria
RA
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato Valentina Schilirò
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 04.02.2025, esponeva: di essere in possesso, dal 1.3.2020, di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione cat. INCIV. n.07261144; che a seguito della mancata erogazione, in data 01.08.2024, della prestazione, presentava, in data 02.08.2024, domanda, protocollo n. 0040.02/08/2024.1678582, per accertare la mancata erogazione della CP_1 prestazione pensionistica e sollecitarne il pagamento;
che con nota del 27.08.2024, l' CP_1 comunicava la riliquidazione della prestazione a seguito di un preteso debito di € 7.088,52, per il periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2021 e a titolo di ripetizione somme indebitamente percepite, per superamento del limite reddituale previsto per fruire della prestazione;
che avverso il provvedimento di indebito aveva proposto ricorso amministrativo che veniva rigettato con provvedimento n.2416365 del 06.11.2024.
Ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di recupero sia perché tardivo e sia perché non limitato alle somme corrisposte successivamente al provvedimento di accertamento. Ha, quindi, richiamato i principi espressi dalla Corte di cassazione in materia di indebito assistenziale, volti ad escludere la ripetizione in assenza di dolo del percipiente e in presenza di una situazione idonea a generare affidamento. Quindi, la ripetizione delle somme indebitamente percepite per il periodo precedente all'accertamento è possibile solamente in presenza di una situazione di dolo dell'assistito. Ha rilevato di aver sempre riscosso in buona fede la pensione, ritenendo dovutogli quanto percepito. Ha precisato di aver sempre dichiarato i propri redditi all'amministrazione finanziaria, ponendo così l' nella CP_1 condizione di poterli acquisire. Ritiene, pertanto, che va esclusa, in capo allo stesso una condotta negligente e tantomeno dolosa, dovendosi attribuire l'indebita erogazione all'errore e/o l'inerzia CP_ dell' che continuando ad erogare la pensione, lo ha indotto a ritenere legittima l'erogazione.
Ha eccepito, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, rilevando che dalla comunicazione del 27.08.2024 non è dato evincere l'esatta giustificazione del recupero,
Ha, dedotto, l'illegittimità del provvedimento per inosservanza e/o mancato rispetto degli obblighi procedurali di invio dei provvedimenti di sospensione e di revoca delle prestazioni, stabiliti dall' articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge
122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis. Ha, quindi richiamato la procedura prevista dalla predetta normativa evidenziato il mancato rispetto delle tempistiche ivi previste, sia nel sospendere cautelativamente la prestazione, sia nel revocarla definitivamente.
Infine, ha eccepito la decadenza dell' a ripetere le somme ai sensi dell'art. 13 comma 2° CP_1
l.412/91. Ha concluso chiedendo: preliminarmente sospendere il provvedimento di recupero posto in essere dall' non erogando più la pensione;
Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta CP_1 di pagamento della somma di € 7.088,52 avanzata dall' nei confronti di CP_1 Parte_1
, - Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 7.088,52 erogata dall'
[...] CP_1 in favore di per il periodo dal 01.03.2020 all'anno 2021, o per il Parte_1 diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa anche a mezzo CTU o ritenuto di giustizia, e, per l'effetto, annullare il relativo provvedimento restitutorio e ritenere il recupero della prestazione d'invalidità civile erogata al ricorrente nel periodo dal 01.03.2020 al 31.12.2021 non dovuto e/o illegittimo. Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, CP_ condannare l' alla restituzione delle somme, nelle more, indebitamente trattenute e disporre l'erogazione della prestazione pensionistica. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. CP_ Si è costituiva, con memorie depositate il 14.02.2025, l' il quale ha precisato che l'indebito n.
19285784 scaturisce dalla lavorazione della domanda di ricostituzione reddituale presentata dal ricorrente il 02/08/2024, nella quale ha dichiarato redditi zero per anni gli anni dal 2020 al 2024. Ha precisato che da verifiche effettuate dette dichiarazioni sono risultate mendaci stante che per il 2020 risulta un reddito di € 7.300,00, superiore al limite di € 4926,35 previsto per poter beneficiare della prestazione, e per il 2021 risulta un reddito di €. 7.925,00 anch'esso superiore al limite fissato in €
5.983,64 per godere della prestazione. Ha rappresento che dal ricalcolo della pensione n.044-
210007261144 Cat. INVCIV, a decorrere dal 1 marzo 2020, è derivato, fino al 30 settembre 2024, un debito di euro 7.088,52 (di cui € 3.222,06 per il 2020 ed € 3.866,46 per il 2021). - Ha dedotto l'infondatezza della normativa richiamata in ricorso a sostegno dell'irripetibilità dell'indebito. Ha precisato che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati CP_1 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. Ritiene, pertanto, che in assenza della relativa allegazione e prova sulla completezza dei dati reddituali forniti all' può CP_1 dirsi integrato il fatto ascrivibile al beneficiario e non conosciuto da parte dell' costituente dolo CP_1 ai sensi della normativa di settore e idoneo a consentire la ripetizione dell'indebito oggettivo. Ha eccepito che grava sul ricorrente provare, per il periodo oggetto di causa, la sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta e che detto onere nella specie non risultava assolto.
Ha concluso chiedendo: Dichiarare la legittimità degli indebiti contestati e rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente e confermare la legittimità del recupero rateale e rigettare la domanda redibitoria con condanna controparte alle spese di giudizio.
Con ordinanza del 16.09.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione e rinviata all'udienza del 20.10.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Va precisato che oggetto del presente giudizio e la legittimità dell'indebito comunicato con la nota del 27.08.2024 (doc.4 fasc. parte ricorrente) ed afferente al periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2021 e quindi del diritto del ricorrente a conservare la prestazione già corrisposta.
Non pertinenti sono quindi i riferimenti normativi operati da parte ricorrente relativamente alla procedura di sospensione e revoca della prestazione.
Ciò posto è pacifico e risulta documentato che l'indebito in questione trae origine dalla domanda di ricostituzione presentata dal ricorrente in data 02.08.2024 (doc. domanda C.F._1
CP_ fascicolo e doc 7 delibera n. 2416365 del 06/11/2024 fasc. parte ricorrente) a seguito della quale l'Istituto ha accertato, a fronte dei redditi dichiarati in domanda pari a zero, redditi superiori ai limiti stabiliti per poter godere della prestazione per gli anni 2020 e 2021.
Il superamento dei suddetti limiti oltre che documentato non risulta contestato.
Nella specie si controverte di indebito assistenziale per superamento del limite reddituale.
Parte ricorrente tra i motivi di ricorso ha eccepito l'irripetibilità delle somme richieste dall' CP_1 stante la buona e l'affidamento legittimo.
Nelle ipotesi di indebito assistenziale per superamento del limite reddituale, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -
e nei limiti- della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari.
Venendo alla fattispecie in esame è incontroverso che il ricorrente ha percepito, negli anni in oggetto, redditi incompatibili, nella misura, con la prestazione di cui beneficiava (si veda le dichiarazioni dei redditi in atti).
Nella specie si osserva che nella domanda di ricostituzione presentata il 02.08.2024, il ricorrente, che CP_ non risulta abbia in passato presentato il modello Red all' ha dichiarato, per gli anni dal 2020 al
2024 redditi pari a zero ben sapendo che quanto dichiarato non corrispondeva al vero, avendo, per le annualità in oggetto, correttamente dichiarato i propri redditi all'amministrazione finanziaria. Si osserva, altresì che, pur avendo conseguito nel 2024 un incremento di reddito a seguito di vendita di CP_ immobile (si veda allegato vendita fasc. egli dichiara nella predetta domanda di ricostituzione, redditi pari a zero anche per l'anno 2024.
La condotta del ricorrente va posto in relazione all'Istituto erogatore della prestazione al quale, consapevolmente, dichiara redditi non veritieri e pari a zero quando in realtà risulta avere redditi superiori ai limiti reddituali stabiliti per godere della prestazione.
Ciò posto si ritiene che nella specie, deve escludersi che la condotta dell‟accipiens sia stata in questo caso connotata da buona fede e conseguentemente esclusa la ipotesi di dolo.
Pertanto, non può trovare applicazione la disciplina invocata dal ricorrente.
2.1 Parte ricorrente ha, inoltre, eccepito al fine di escludere la ripetibilità delle somme il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Si osserva che nella richiesta di restituzione di somme oggetto di impugnazione risulta indicata la prestazione in oggetto (pensione cat. INCIV. n.07261144)
e il periodo di riferimento della prestazione (dal 01/03/2020 al 31/12/2021). Nella stessa è dato leggere: Gentile Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/03/2020 al 31/12/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.07261144 per un importo complessivo di euro 7.088,52, per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di assegno non spettanti.
Nella delibera N. 2416365 del 06/11/2024 (doc.7 fasc. parte ricorrente), emessa all'esito del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente, in data 10/10/2024, risultano ampiamente esplicitate le ragioni dell'indebito ed indicate le somme indebitamente corrisposte per ciascun anno.
Infine, va rilevato che l' , nella memoria di costituzione ha ulteriormente specificato e precisato CP_1 le ragioni che hanno determinato l'indebito.
Si ritiene quindi, che l' sia pure sinteticamente abbia fornito alla ricorrente le indicazioni CP_1 necessario per effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa vantata dall' e di CP_1 formulare in ricorso precise e puntuali difese.
Si richiama infine, quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “Atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (Ord. Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018,
(ud. 20/12/2017, dep.14/03/2018), n. 6375).
Per quanto sopra esposto va rigetta l'eccezione di difetto di motivazione.
Infine, quanto all'eccezione di tardività dell'accertamento si si richiama quanto statuito in merito dalla Suprema Corte (Sent. Sez. L Num. 13918/2021): “L'art.13 norma di interpretazione autentica dell'art.52 l. 88/89 al secondo comma prevede: “L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei CP_1 redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi CP_1 alla sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
11. Ratto della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all' siano "immessi nei circuiti delle verifiche CP_1 contabili" (così ancora Corte Cost. cit.).
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
12. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo
(solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
13. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 10gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
14. Pertanto, per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
15. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
16. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
17. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione del comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l' < {...) provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente CP_1 pagato in eccedenza>. Il termine < recupero> non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' , ma va inteso nel senso che entro CP_1 tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e CP_1 cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato. In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020. Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l' ) finendo per CP_1 affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento (l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato.
Inoltre, qualora si accedesse a tale interpretazione, si finirebbe in modo paradossale per escludere la possibilità di rateizzare la restituzione dell'indebito che è posta nell'esclusivo interesse del pensionato, come peraltro avvenuto nel caso di specie ove l' ha comunicato che il recupero sarebbe avvenuto CP_1 mediante trattenute sulla pensione in trentasei rate decorrenti dal mese di agosto 2010.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al seguente principio : " L'art. 13, secondo comma, I. n.
412 del 1991, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto CP_1 eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato";
Invero, nella specie la verifica è stata eseguita a seguito della domanda di ricostituzione reddituale presentata il 2.08.2024, ove il ricorrente ha dichiarato all' i propri redditi all' . CP_1 CP_1 Va inoltre rilevato che il Decreto-Legge n.145/2023 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16/12/2023, n. 293) all'art. 2 rubricato Campagna reddituale stabilisce: 1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30. Dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta
2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2008
n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n,14, relative al periodo di imposta
2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.
Nella specie l' ha formalizzato la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito in data CP_1
27.08.2024 notificandola al ricorrente in data 25.09.2024 e quindi prima della scadenza del
31.12.2024. Ne consegue che in nessuna decadenza è incorso l' il quale ha Controparte_2 correttamente richiesto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1113/2025R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.863,50, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.
Catania, 21 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 20 ottobre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1113/2025 RG
DA
, C.F , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.12.1986 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Giuseppe RA e Angela Maria
RA
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato Valentina Schilirò
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 04.02.2025, esponeva: di essere in possesso, dal 1.3.2020, di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione cat. INCIV. n.07261144; che a seguito della mancata erogazione, in data 01.08.2024, della prestazione, presentava, in data 02.08.2024, domanda, protocollo n. 0040.02/08/2024.1678582, per accertare la mancata erogazione della CP_1 prestazione pensionistica e sollecitarne il pagamento;
che con nota del 27.08.2024, l' CP_1 comunicava la riliquidazione della prestazione a seguito di un preteso debito di € 7.088,52, per il periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2021 e a titolo di ripetizione somme indebitamente percepite, per superamento del limite reddituale previsto per fruire della prestazione;
che avverso il provvedimento di indebito aveva proposto ricorso amministrativo che veniva rigettato con provvedimento n.2416365 del 06.11.2024.
Ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di recupero sia perché tardivo e sia perché non limitato alle somme corrisposte successivamente al provvedimento di accertamento. Ha, quindi, richiamato i principi espressi dalla Corte di cassazione in materia di indebito assistenziale, volti ad escludere la ripetizione in assenza di dolo del percipiente e in presenza di una situazione idonea a generare affidamento. Quindi, la ripetizione delle somme indebitamente percepite per il periodo precedente all'accertamento è possibile solamente in presenza di una situazione di dolo dell'assistito. Ha rilevato di aver sempre riscosso in buona fede la pensione, ritenendo dovutogli quanto percepito. Ha precisato di aver sempre dichiarato i propri redditi all'amministrazione finanziaria, ponendo così l' nella CP_1 condizione di poterli acquisire. Ritiene, pertanto, che va esclusa, in capo allo stesso una condotta negligente e tantomeno dolosa, dovendosi attribuire l'indebita erogazione all'errore e/o l'inerzia CP_ dell' che continuando ad erogare la pensione, lo ha indotto a ritenere legittima l'erogazione.
Ha eccepito, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, rilevando che dalla comunicazione del 27.08.2024 non è dato evincere l'esatta giustificazione del recupero,
Ha, dedotto, l'illegittimità del provvedimento per inosservanza e/o mancato rispetto degli obblighi procedurali di invio dei provvedimenti di sospensione e di revoca delle prestazioni, stabiliti dall' articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge
122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis. Ha, quindi richiamato la procedura prevista dalla predetta normativa evidenziato il mancato rispetto delle tempistiche ivi previste, sia nel sospendere cautelativamente la prestazione, sia nel revocarla definitivamente.
Infine, ha eccepito la decadenza dell' a ripetere le somme ai sensi dell'art. 13 comma 2° CP_1
l.412/91. Ha concluso chiedendo: preliminarmente sospendere il provvedimento di recupero posto in essere dall' non erogando più la pensione;
Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta CP_1 di pagamento della somma di € 7.088,52 avanzata dall' nei confronti di CP_1 Parte_1
, - Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 7.088,52 erogata dall'
[...] CP_1 in favore di per il periodo dal 01.03.2020 all'anno 2021, o per il Parte_1 diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa anche a mezzo CTU o ritenuto di giustizia, e, per l'effetto, annullare il relativo provvedimento restitutorio e ritenere il recupero della prestazione d'invalidità civile erogata al ricorrente nel periodo dal 01.03.2020 al 31.12.2021 non dovuto e/o illegittimo. Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, CP_ condannare l' alla restituzione delle somme, nelle more, indebitamente trattenute e disporre l'erogazione della prestazione pensionistica. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. CP_ Si è costituiva, con memorie depositate il 14.02.2025, l' il quale ha precisato che l'indebito n.
19285784 scaturisce dalla lavorazione della domanda di ricostituzione reddituale presentata dal ricorrente il 02/08/2024, nella quale ha dichiarato redditi zero per anni gli anni dal 2020 al 2024. Ha precisato che da verifiche effettuate dette dichiarazioni sono risultate mendaci stante che per il 2020 risulta un reddito di € 7.300,00, superiore al limite di € 4926,35 previsto per poter beneficiare della prestazione, e per il 2021 risulta un reddito di €. 7.925,00 anch'esso superiore al limite fissato in €
5.983,64 per godere della prestazione. Ha rappresento che dal ricalcolo della pensione n.044-
210007261144 Cat. INVCIV, a decorrere dal 1 marzo 2020, è derivato, fino al 30 settembre 2024, un debito di euro 7.088,52 (di cui € 3.222,06 per il 2020 ed € 3.866,46 per il 2021). - Ha dedotto l'infondatezza della normativa richiamata in ricorso a sostegno dell'irripetibilità dell'indebito. Ha precisato che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati CP_1 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. Ritiene, pertanto, che in assenza della relativa allegazione e prova sulla completezza dei dati reddituali forniti all' può CP_1 dirsi integrato il fatto ascrivibile al beneficiario e non conosciuto da parte dell' costituente dolo CP_1 ai sensi della normativa di settore e idoneo a consentire la ripetizione dell'indebito oggettivo. Ha eccepito che grava sul ricorrente provare, per il periodo oggetto di causa, la sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta e che detto onere nella specie non risultava assolto.
Ha concluso chiedendo: Dichiarare la legittimità degli indebiti contestati e rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente e confermare la legittimità del recupero rateale e rigettare la domanda redibitoria con condanna controparte alle spese di giudizio.
Con ordinanza del 16.09.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione e rinviata all'udienza del 20.10.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Va precisato che oggetto del presente giudizio e la legittimità dell'indebito comunicato con la nota del 27.08.2024 (doc.4 fasc. parte ricorrente) ed afferente al periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2021 e quindi del diritto del ricorrente a conservare la prestazione già corrisposta.
Non pertinenti sono quindi i riferimenti normativi operati da parte ricorrente relativamente alla procedura di sospensione e revoca della prestazione.
Ciò posto è pacifico e risulta documentato che l'indebito in questione trae origine dalla domanda di ricostituzione presentata dal ricorrente in data 02.08.2024 (doc. domanda C.F._1
CP_ fascicolo e doc 7 delibera n. 2416365 del 06/11/2024 fasc. parte ricorrente) a seguito della quale l'Istituto ha accertato, a fronte dei redditi dichiarati in domanda pari a zero, redditi superiori ai limiti stabiliti per poter godere della prestazione per gli anni 2020 e 2021.
Il superamento dei suddetti limiti oltre che documentato non risulta contestato.
Nella specie si controverte di indebito assistenziale per superamento del limite reddituale.
Parte ricorrente tra i motivi di ricorso ha eccepito l'irripetibilità delle somme richieste dall' CP_1 stante la buona e l'affidamento legittimo.
Nelle ipotesi di indebito assistenziale per superamento del limite reddituale, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -
e nei limiti- della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari.
Venendo alla fattispecie in esame è incontroverso che il ricorrente ha percepito, negli anni in oggetto, redditi incompatibili, nella misura, con la prestazione di cui beneficiava (si veda le dichiarazioni dei redditi in atti).
Nella specie si osserva che nella domanda di ricostituzione presentata il 02.08.2024, il ricorrente, che CP_ non risulta abbia in passato presentato il modello Red all' ha dichiarato, per gli anni dal 2020 al
2024 redditi pari a zero ben sapendo che quanto dichiarato non corrispondeva al vero, avendo, per le annualità in oggetto, correttamente dichiarato i propri redditi all'amministrazione finanziaria. Si osserva, altresì che, pur avendo conseguito nel 2024 un incremento di reddito a seguito di vendita di CP_ immobile (si veda allegato vendita fasc. egli dichiara nella predetta domanda di ricostituzione, redditi pari a zero anche per l'anno 2024.
La condotta del ricorrente va posto in relazione all'Istituto erogatore della prestazione al quale, consapevolmente, dichiara redditi non veritieri e pari a zero quando in realtà risulta avere redditi superiori ai limiti reddituali stabiliti per godere della prestazione.
Ciò posto si ritiene che nella specie, deve escludersi che la condotta dell‟accipiens sia stata in questo caso connotata da buona fede e conseguentemente esclusa la ipotesi di dolo.
Pertanto, non può trovare applicazione la disciplina invocata dal ricorrente.
2.1 Parte ricorrente ha, inoltre, eccepito al fine di escludere la ripetibilità delle somme il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Si osserva che nella richiesta di restituzione di somme oggetto di impugnazione risulta indicata la prestazione in oggetto (pensione cat. INCIV. n.07261144)
e il periodo di riferimento della prestazione (dal 01/03/2020 al 31/12/2021). Nella stessa è dato leggere: Gentile Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/03/2020 al 31/12/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.07261144 per un importo complessivo di euro 7.088,52, per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di assegno non spettanti.
Nella delibera N. 2416365 del 06/11/2024 (doc.7 fasc. parte ricorrente), emessa all'esito del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente, in data 10/10/2024, risultano ampiamente esplicitate le ragioni dell'indebito ed indicate le somme indebitamente corrisposte per ciascun anno.
Infine, va rilevato che l' , nella memoria di costituzione ha ulteriormente specificato e precisato CP_1 le ragioni che hanno determinato l'indebito.
Si ritiene quindi, che l' sia pure sinteticamente abbia fornito alla ricorrente le indicazioni CP_1 necessario per effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa vantata dall' e di CP_1 formulare in ricorso precise e puntuali difese.
Si richiama infine, quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “Atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (Ord. Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018,
(ud. 20/12/2017, dep.14/03/2018), n. 6375).
Per quanto sopra esposto va rigetta l'eccezione di difetto di motivazione.
Infine, quanto all'eccezione di tardività dell'accertamento si si richiama quanto statuito in merito dalla Suprema Corte (Sent. Sez. L Num. 13918/2021): “L'art.13 norma di interpretazione autentica dell'art.52 l. 88/89 al secondo comma prevede: “L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei CP_1 redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi CP_1 alla sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
11. Ratto della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all' siano "immessi nei circuiti delle verifiche CP_1 contabili" (così ancora Corte Cost. cit.).
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
12. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo
(solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
13. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 10gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
14. Pertanto, per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
15. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
16. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
17. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione del comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l' < {...) provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente CP_1 pagato in eccedenza>. Il termine < recupero> non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' , ma va inteso nel senso che entro CP_1 tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e CP_1 cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato. In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020. Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l' ) finendo per CP_1 affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento (l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato.
Inoltre, qualora si accedesse a tale interpretazione, si finirebbe in modo paradossale per escludere la possibilità di rateizzare la restituzione dell'indebito che è posta nell'esclusivo interesse del pensionato, come peraltro avvenuto nel caso di specie ove l' ha comunicato che il recupero sarebbe avvenuto CP_1 mediante trattenute sulla pensione in trentasei rate decorrenti dal mese di agosto 2010.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al seguente principio : " L'art. 13, secondo comma, I. n.
412 del 1991, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto CP_1 eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato";
Invero, nella specie la verifica è stata eseguita a seguito della domanda di ricostituzione reddituale presentata il 2.08.2024, ove il ricorrente ha dichiarato all' i propri redditi all' . CP_1 CP_1 Va inoltre rilevato che il Decreto-Legge n.145/2023 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16/12/2023, n. 293) all'art. 2 rubricato Campagna reddituale stabilisce: 1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30. Dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta
2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2008
n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n,14, relative al periodo di imposta
2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.
Nella specie l' ha formalizzato la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito in data CP_1
27.08.2024 notificandola al ricorrente in data 25.09.2024 e quindi prima della scadenza del
31.12.2024. Ne consegue che in nessuna decadenza è incorso l' il quale ha Controparte_2 correttamente richiesto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1113/2025R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.863,50, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.
Catania, 21 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi