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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1493/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Nella causa iscritta al n. r.g. 1493/2024, avente ad oggetto “opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, P.zza A. De Parte_1 C.F._1
Gasperi n. 23; rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ettore Sipoli, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Cosenza, P.zza Zumbini n. 39; rappresentata e difesa dall'Avv. Walter
Perrotta, giusta procura in atti;
E
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, elett.te Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato a Catanzaro, Via della Grazia n. 25; rappresentato e difeso dall'Avv. Benito
Apollo, giusta procura in atti;
OPPOSTI
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
Il Giudice dott. Alfonso Scibona, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
26.03.2025, celebrata in forma “cartolare” ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che, con ricorso depositato in data 06.11.2024, ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi eseguito da ai Controparte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 bis del DPR n. 602 del 1973;
ribadito che dal pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce
«un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale» (cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n.
20294 del 04.10.2011), nella quale trova applicazione - in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime - la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973). In altri termini, «l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale» (cfr. Cass., Sez. III,
Sentenza n. 2857 del 13.02.2015), ma «dà comunque luogo ad un vero e proprio processo
-1- esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo» (cfr. Cass., Sez. VI-3,
Ordinanza n. 26549 del 30.09.2021);
precisato che, nell'ambito della procedura espropriativa speciale ex art. 72-bis, non è prevista alcuna dichiarazione del terzo pignorato, posto che non si fa luogo ad assegnazione, con la conseguenza che:
a) se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il pagamento ha immediato effetto satisfattivo del credito (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32203 del 10/12/2019) nella misura corrispondente a quanto versato e la procedura – che si svolge con un procedimento semplificato interamente stragiudiziale – è così definita e conclusa (anche in caso di pagamento non totalmente satisfattivo, il pagamento chiude la procedura perché esso assume una funzione lato sensu assimilabile a quella dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., benché ovviamente più vantaggioso della mera assegnazione);
b) al contrario, se il pagamento (atto al quale non è equiparabile una dichiarazione positiva, adempimento estraneo alla procedura de qua) è mancato nel termine prescritto dalla norma, l'agente della riscossione è tenuto ad avviare un'ordinaria procedura espropriativa presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c. o, alternativamente, a rinnovare il procedimento speciale con un nuovo ordine ex art. 72-bis;
considerato che, nella specie, è stato prodotto un estratto conto da cui risulta l'intervenuto accantonamento, da parte dell'istituto bancario, della somma pari ad € 1.091,06, che risulta quindi sottratta alla libera disponibilità dell'intestatario del conto corrente (cfr. doc. 2 allegato al ricorso);
ritenuto pertanto ravvisabile un interesse ad agire del ricorrente;
rilevato che la procedura in oggetto risulta ritualmente incardinata nei confronti di quest'ultimo, giusta notifica eseguita il 22.10.2024 a mani della di lui moglie (cfr. doc.
2.1. allegato alla memoria costitutiva di;
Controparte_1
considerato che risulta parimenti comprovata la notifica dell'atto presupposto, ossia dell'ingiunzione di pagamento n. 20230241700003752 del 21.07.2023, notificata il 10.08.2023 a mani dello stesso ricorrente, il quale aveva ricevuto personalmente anche la notifica del verbale di contestazione n. 25610T/2020 il 20.07.2021 (cfr. documentazione prodotta dal
; Controparte_2
rilevata l'assoluta genericità delle contestazioni sollevate dal ricorrente nei confronti di tale produzione documentale nonché l'evidente inammissibilità del disconoscimento della firma apposta in calce a tali relate di notifica, rivelandosi lo stesso del tutto privo di sufficiente specificazione e determinatezza (cfr., sul tema, Cass., 17.05.2007 n. 11460; Cass.
20.08.2014 n. 18042; Cass., sez. II, 22.01.2018 n. 153);
considerato che, in caso di opposizione “recuperatoria” al verbale di accertamento della violazione di norme del c.d.s., non è ammesso un sindacato nel merito della contestazione, essendo l'opposizione volta esclusivamente ad accertare l'intervenuta notifica del verbale
-2- (cfr. Cass., Sez. Un., 22.09.2017 n. 22080: «Quando viene "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 per dedurre
l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene "recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione»);
ritenuto, in ogni caso, che le predette censure di merito risultano estranee alla presente fase sommaria;
P.T.M.
1. rigetta l'istanza di sospensione;
2. fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al Giudice competente per materia e valore;
3. condanna parte opponente a rifondere alle parti opposte costituite le spese di giudizio, che liquida – per ciascuna – in € 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Crotone, 14 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
-3-
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Nella causa iscritta al n. r.g. 1493/2024, avente ad oggetto “opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, P.zza A. De Parte_1 C.F._1
Gasperi n. 23; rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ettore Sipoli, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Cosenza, P.zza Zumbini n. 39; rappresentata e difesa dall'Avv. Walter
Perrotta, giusta procura in atti;
E
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, elett.te Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato a Catanzaro, Via della Grazia n. 25; rappresentato e difeso dall'Avv. Benito
Apollo, giusta procura in atti;
OPPOSTI
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
Il Giudice dott. Alfonso Scibona, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
26.03.2025, celebrata in forma “cartolare” ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che, con ricorso depositato in data 06.11.2024, ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi eseguito da ai Controparte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 bis del DPR n. 602 del 1973;
ribadito che dal pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce
«un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale» (cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n.
20294 del 04.10.2011), nella quale trova applicazione - in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime - la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973). In altri termini, «l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale» (cfr. Cass., Sez. III,
Sentenza n. 2857 del 13.02.2015), ma «dà comunque luogo ad un vero e proprio processo
-1- esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo» (cfr. Cass., Sez. VI-3,
Ordinanza n. 26549 del 30.09.2021);
precisato che, nell'ambito della procedura espropriativa speciale ex art. 72-bis, non è prevista alcuna dichiarazione del terzo pignorato, posto che non si fa luogo ad assegnazione, con la conseguenza che:
a) se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il pagamento ha immediato effetto satisfattivo del credito (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32203 del 10/12/2019) nella misura corrispondente a quanto versato e la procedura – che si svolge con un procedimento semplificato interamente stragiudiziale – è così definita e conclusa (anche in caso di pagamento non totalmente satisfattivo, il pagamento chiude la procedura perché esso assume una funzione lato sensu assimilabile a quella dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., benché ovviamente più vantaggioso della mera assegnazione);
b) al contrario, se il pagamento (atto al quale non è equiparabile una dichiarazione positiva, adempimento estraneo alla procedura de qua) è mancato nel termine prescritto dalla norma, l'agente della riscossione è tenuto ad avviare un'ordinaria procedura espropriativa presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c. o, alternativamente, a rinnovare il procedimento speciale con un nuovo ordine ex art. 72-bis;
considerato che, nella specie, è stato prodotto un estratto conto da cui risulta l'intervenuto accantonamento, da parte dell'istituto bancario, della somma pari ad € 1.091,06, che risulta quindi sottratta alla libera disponibilità dell'intestatario del conto corrente (cfr. doc. 2 allegato al ricorso);
ritenuto pertanto ravvisabile un interesse ad agire del ricorrente;
rilevato che la procedura in oggetto risulta ritualmente incardinata nei confronti di quest'ultimo, giusta notifica eseguita il 22.10.2024 a mani della di lui moglie (cfr. doc.
2.1. allegato alla memoria costitutiva di;
Controparte_1
considerato che risulta parimenti comprovata la notifica dell'atto presupposto, ossia dell'ingiunzione di pagamento n. 20230241700003752 del 21.07.2023, notificata il 10.08.2023 a mani dello stesso ricorrente, il quale aveva ricevuto personalmente anche la notifica del verbale di contestazione n. 25610T/2020 il 20.07.2021 (cfr. documentazione prodotta dal
; Controparte_2
rilevata l'assoluta genericità delle contestazioni sollevate dal ricorrente nei confronti di tale produzione documentale nonché l'evidente inammissibilità del disconoscimento della firma apposta in calce a tali relate di notifica, rivelandosi lo stesso del tutto privo di sufficiente specificazione e determinatezza (cfr., sul tema, Cass., 17.05.2007 n. 11460; Cass.
20.08.2014 n. 18042; Cass., sez. II, 22.01.2018 n. 153);
considerato che, in caso di opposizione “recuperatoria” al verbale di accertamento della violazione di norme del c.d.s., non è ammesso un sindacato nel merito della contestazione, essendo l'opposizione volta esclusivamente ad accertare l'intervenuta notifica del verbale
-2- (cfr. Cass., Sez. Un., 22.09.2017 n. 22080: «Quando viene "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 per dedurre
l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene "recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione»);
ritenuto, in ogni caso, che le predette censure di merito risultano estranee alla presente fase sommaria;
P.T.M.
1. rigetta l'istanza di sospensione;
2. fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al Giudice competente per materia e valore;
3. condanna parte opponente a rifondere alle parti opposte costituite le spese di giudizio, che liquida – per ciascuna – in € 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Crotone, 14 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
-3-