Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 1499/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 20.01.2022
da
, nata a [...] in data [...], residente in Pozzuoli (NA) alla IV Parte_1 traversa di via Pisciarelli n. 34, cod. fiscale , elettivamente domiciliata in C.F._1
Napoli alla via Prolungamento Ascanio n.4, presso lo studio dell'Avv. Luigi Vittorio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTRICE contro
CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN POZZUOLI (NA), IV TRAVERSA di via
PISCIARELLI n. 34, cod. fiscale in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 IG.ra , elettivamente domiciliato in Napoli, al viale M. Bakunin n. 104, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Claudio Capezzuto, che lo rappresenta e difende in virtù di procura prodotta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
27.11.2024
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
nata a [...] il [...], cod. fiscale , residente Controparte_2 C.F._2 in Pozzuoli alla via Pisciarelli IV traversa n. 34, elettivamente domiciliata in via Diocleziano n.
121, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cadavero, che la rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale
Conclusioni per l'attrice: conclude riportandosi alle richieste indicate analiticamente nel proprio atto di citazione e nel proprio atto di citazione per integrazione del contraddittorio, di cui chiede integrale accoglimento, con rigetto di tutto quanto richiesto, dedotto, prodotto ed eccepito dalle controparti e con vittoria di spese e competenze, con attribuzione.
1
Conclusioni per la Coscione: conclude perché il Tribunale Rigetti la domanda per carenza di legittimazione passiva e condanni l'istante al pagamento delle spese del grado con attribuzione delle medesime.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. ha agito nei confronti del DO del fabbricato sito in Pozzuoli Parte_1
(NA), alla IV traversa di via Pisciarelli n. 34, e di per sentirli condannare: - al Controparte_3 pagamento di € 7.082,20, a titolo di risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni idriche verificatesi nell'appartamento di sua proprietà, ubicato al 2° piano della scala B, int. 13; - all'eliminazione delle cause delle predette infiltrazioni.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che: - nel soffitto del suo appartamento si erano manifestate diverse macchie d'umidità, dovute a percolazioni d'acqua provenienti dall'unità immobiliare sovrastante, distinta dal numero di interno 15; - quest'ultima era in parte adibita ad appartamento e in parte a terrazzo a livello ed era di proprietà di CP_3
; - le infiltrazioni si erano presentate nel 2018 ed avevano avuto “un'evoluzione variabile
[...] nel tempo con alternanze di espandimenti e riduzioni”; - nel 2020 i danni si erano aggravati;
- il DO era stato informato della problematica, ma non l'aveva risolta;
- la responsabilità del danno era imputabile, ex art. 2051 cod. civ., sia al DO sia all'Avv. , poiché CP_3 le infiltrazioni provenivano dal terrazzo a livello, che fungeva anche da copertura delle unità sottostanti.
Il DO si è costituito, sostenendo che: - non erano note le cause delle infiltrazioni, sicché non poteva esservi un'attribuzione di responsabilità a suo carico;
- la domanda relativa all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni era inammissibile, in quanto poteva essere esperita soltanto in presenza dei presupposti per agire in via cautelare “nel senso dell'urgenza di impedire la prosecuzione del fenomeno infiltrativo”. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto della domanda.
L'Avv. si è costituito, deducendo di essere il mero usufruttuario dell'appartamento CP_3 posto al di sopra di quello dell'attrice e di non esercitare alcun potere di fatto su di esso, avendo la propria residenza in Napoli alla via Andrea D'Isernia n. 20. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto della domanda “per carenza di legittimazione passiva”.
All'udienza del 14.07.2022, l'attrice ha rinunziato agli atti del giudizio nei confronti del ed ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la nuda proprietaria CP_3 dell'immobile, IG.ra . Il difensore del , munito del relativo potere, ha Controparte_2 CP_3 accettato la rinunzia in nome e per conto del suo assistito. Il giudice ha quindi dichiarato l'estinzione della causa vertente tra l'attrice e il ed ha autorizzato la prima a chiamare CP_3 in causa la IG.ra . CP_2
Quest'ultima si è costituita, eccependo “il proprio difetto di legittimazione passiva”, perché
2 le infiltrazioni non provenivano dall'appartamento di cui era nuda proprietaria, e sostenendo che: - il DO aveva “eseguito tutti i lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni”; - la somma richiesta per i lavori di ripristino era frutto di una valutazione di parte attrice non supportata da alcuna prova.
La causa è stata istruita tramite CT e assegnata in decisione in data 05.12.2024 con termine sino al 20.01.2025 per il deposito della comparsa conclusionale e sino al 10.02.2025 per il deposito di repliche.
*****
§ 2. La domanda è fondata nei limiti di quanto di seguito esposto.
In primo luogo, il diritto di proprietà della sull'appartamento interessato dalle Pt_1 infiltrazioni è circostanza non contestata dalle controparti oltre che provata mediante la produzione del relativo titolo di acquisto (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione). Parimenti incontestato è il diritto di nuda proprietà della sull'appartamento sovrastante l'unità CP_2 immobiliare della . Infine, come si evince dalle foto inserite nel corpo della CT, Pt_1 all'appartamento della risulta annesso un terrazzo a livello di uso esclusivo, che funge CP_2 da copertura alle unità immobiliari sottostanti e la cui estremità funge anche da copertura dei due terrazzi della . Quest'ultimi sono incassati nella facciata, sicché la è Pt_1 Pt_1 comproprietaria del solaio ex art. 1125 cod. civ. ed è tenuta a sopportare le spese di rifacimento dell'intonaco e della tinta del soffitto del balcone.
Ciò posto, la presenza delle percolazioni d'acqua risulta provata dalla missiva del
15.07.2021, con cui l'amministratore del DO ha informato il legale della : - di Pt_1 aver provveduto alla nomina di un tecnico “al fine di comprendere le origini delle infiltrazioni”;
- di essere in attesa del “computo metrico dei lavori da svolgere”; - di avere l'intenzione di eseguire, nell'immediato, un'impermeabilizzazione con un prodotto “salva terrazzo”, in modo tale “da non permettere, nelle more di ricevere gli elaborati tecnici, infiltrazioni di acqua piovana” (cfr. doc. 4 attrice allegato all'atto di citazione). Ulteriore indizio a supporto delle allegazioni dell'attrice è costituito dalla relazione tecnica asseverata dell'ing. e Persona_1 dalle foto ad essa allegate (doc. 5 allegato all'atto di citazione).
A fronte degli elementi offerti dall'attrice, in corso di causa è stata disposta una CT volta a descrivere compiutamente i danni e a individuare le cause delle infiltrazioni e le opere necessarie ad eliminarle. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa del DO, la consulenza non è stata piegata a strumento di soccorso della parte attrice, sia perché quest'ultima, come in precedenza rilevato, ha fornito elementi sufficienti ad attestare la presenza delle infiltrazioni, sia perché le cause del fenomeno e le opere necessarie per porre fine ad esso e per ripristinare lo stato dei luoghi possono essere accertate soltanto attraverso specifiche cognizioni tecniche (sulla CT c.d. percipiente, cfr. Cass., sez. III, n. 3717 del
08/02/2019).
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità della consulenza per mancato invio della stessa alle parti nel termine indicato nell'ordinanza del 18.05.2023. La violazione di
3 quanto previsto dall'art. 195, comma 3, cod. civ. è causa di una nullità relativa (cfr. Cass., sez.
III, n. 16196 del 08/06/2023), che deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, stante il disposto dell'art. 157, comma 2, c.p.c.. Nel caso in esame, il DO ha sollevato l'eccezione soltanto in comparsa conclusionale, quando la possibilità di far valere il vizio era ormai preclusa.
Passando all'esame dell'elaborato peritale, il CT, ing. , ha appurato che Persona_2 una porzione dell'abitazione della IG.ra è coperta dal terrazzo a livello ad uso esclusivo Pt_1 dell'appartamento della IG.ra . Nell'appartamento dell'attrice vi sono tracce di CP_2 pregresse infiltrazioni in uno dei terrazzi (denominato “terrazzo 1”), nel salone e nella veranda.
“Inoltre all'intradosso della copertura del terrazzo n.2 si evidenziano lesioni longitudinali in corrispondenza dei travetti causate evidentemente da fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo” (p. 10 elaborato peritale).
Nel terrazzo n. 1 le infiltrazioni provenienti dal terrazzo a livello della “hanno CP_2 procurato l'ammaloramento degli intonaci e favorito la carbonatazione e lo sfondellamento del solaio di copertura” (p. 10 consulenza). Allo stato, a seguito del rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura, le infiltrazioni non sono più in essere (vedi p. 11 consulenza).
Per quanto riguarda il salone e la veranda, i danni consistono nel distacco della tinteggiatura delle pareti e sono stati causati “da microinfiltrazioni e/o fenomeni di condensa della tubazione di adduzione idrica del lavandino esterno del terrazzo al 3° piano” (cfr. p. 40 CT). La CP_2 causa in esame non è stata ancora rimossa.
Il giudicante condivide le conclusioni cui è giunto il CT, in quanto le stesse sono il frutto di un accurato ed approfondito esame dei luoghi di causa e sono inappuntabili dal punto di vista tecnico e logico. Peraltro, nessuna delle parti ha sollevato specifiche censure all'operato dell'ing. Per_2
§ 3. A questo punto occorre passare all'attribuzione delle responsabilità.
Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, “in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio” (cfr. Cass., sez. un., n. 9449 del 10/05/2016; in senso conforme, ex multis, Cass., sez. II, n. 3239 del 07/02/2017; Cass., sez. VI, n. 516 del 11/01/2022).
4 Dunque, in base al suddetto principio di diritto, delle infiltrazioni provenienti dalla terrazza a livello rispondono in solido (art. 2055 cod. civ.) sia il DO sia il condomino che ha l'uso esclusivo del terrazzo. Quest'ultimo è considerato custode della cosa e risponde del danno ex art. 2051 cod. civ..
Tale regola va contemperata con altro orientamento della Corte di Cassazione in tema di individuazione del custode del bene immobile oggetto di usufrutto. In tal caso, la figura del custode coincide con quella dell'usufruttuario, perché quest'ultimo, a differenza del nudo proprietario, ha il pieno possesso della cosa (cfr. artt. 982 e 1004, comma 1, cod. civ.), ricoprendo, pertanto, il ruolo di custode con i connessi oneri di manutenzione e ripristino del bene (cfr. Cass., sez. II, n. 20429 del 24/06/2022 alla cui ampia motivazione si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.; in senso conforme Cass., sez. III, n. 12280 del 05/07/2004).
Da quanto precede deriva che la domanda volta al risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni provenienti dalla terrazza a livello è fondata nei soli confronti del DO, che risponde dell'intero danno ex art. 2055 cod. civ., mentre la non risponde di essi, CP_2 poiché, essendo la nuda proprietaria dell'immobile, non è configurabile nei suoi riguardi una responsabilità ex art. 2051 cod. civ..
I danni causati dalla tubazione di adduzione idrica non sono imputabili al DO, trattandosi di impianto posto a servizio esclusivo dell'appartamento della . Di essi non CP_2 risponde neanche la nuda proprietaria, perché, come rilevato in precedenza, la figura del custode va individuata nell'usufruttuario, nei cui confronti andava proposta anche la domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni, trattandosi di opere di ordinaria manutenzione, come dimostra l'eIGuo costo delle stesse stimato dal CT (in effetti non si comprende per quale motivo l'attrice abbia rinunziato agli atti del giudizio nei confronti dell'usufruttuario Avv.
). CP_3
In conclusione, il DO va condannato al risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo a livello di uso o proprietà esclusiva. Rispetto a quest'ultime, la domanda di eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo va respinta, perché le cause sono già state rimosse. Le domande rivolte nei confronti della devono CP_2 essere rigettate.
§ 4. Passando all'individuazione dei costi di ripristino del solaio dei terrazzi della , il Pt_1
CT ha predisposto un computo metrico, da cui vanno sottratte le voci relative ai danni presenti nella veranda e nel salone (danni non imputabili né al DO né alla ). CP_2
Al termine dell'operazione di scomputo, l'importo necessario alle riparazioni ammonta a €
3.330,18 in valuta del settembre 2023 (epoca del deposito della CT). In particolare, rispetto al computo metrico riportato alle pp. da 41 a 45 della consulenza, non sono state riconosciute le voci n. 1, n. 10 e n. 14, in quanto relative ai danni presenti nel salone e nella veranda, e sono state ridotte le voci n. 11, n. 12 e n. 13, espungendo dalle stesse le superfici relative al salone e alla veranda. L'importo in precedenza indicato deve essere aumentato del 10% “per tenere conto delle maggiori difficoltà operative nel caso di lavori di recupero, ristrutturazione,
5 manutenzione, e consolidamento rispetto al caso di nuove costruzioni, in ottemperanza all'art.13 lettera b) delle Avvertenze Generali del Prezzario” (p. 45 relazione). Di conseguenza, la somma spettante all'attrice è pari a € 3.663,20, oltre IVA, in valuta del settembre 2023, corrispondenti a € 3.718,15 in valuta attuale (rivalutazione effettuata in base agli indici ISTAT
F.O.I.).
Non vi è prova del fatto che le infiltrazioni abbiano inciso in modo apprezzabile sul godimento o sulla vivibilità dell'appartamento, sicché null'altro spetta all'attrice a titolo risarcitorio.
§ 5. In conclusione, il DO deve essere condannato a pagare alla IG.ra € Pt_1
3.718,15, oltre IVA e oltre interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dalla data della presente sentenza.
Nulla spetta per interessi “compensativi”, ossia per il danno da ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, atteso che l'attrice non ha tempestivamente allegato né la sua intenzione di utilizzare quanto dovutole per un investimento produttivo di reddito né che il tasso di rimuneratività media del denaro è stato superiore al tasso di svalutazione nel periodo in considerazione (cfr. Cass., sez. III, n. 12452 del 25/08/2003, Cass., sez. III, n.
18564 del 13/07/2018, nonché, sugli oneri di allegazione del danneggiato, Cass., sez. lav., n.
1111 del 20/01/2020 e Cass., sez. III, n. 4938 del 16/02/2023).
La domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni deve essere respinta così come devono essere respinte le domande nei confronti della . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del quantum riconosciuto in sentenza (criterio del decisum) e dello sforzo difensivo in concreto profuso. La liquidazione delle spese spettanti alla va effettuata in base al valore della domanda come indicato CP_2 in atto di citazione, atteso che nei suoi riguardi le richieste avversarie sono state respinte
(criterio del disputatum, cfr. Cass., sez. VI, n. 35195 del 30/11/2022).
Le spese della CT devono essere poste, in via definitiva, a carico del DO.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il DO del fabbricato sito in Pozzuoli (NA) alla via IV traversa
Pisciarelli n. 34, a pagare, in favore di , € 3.718,15, oltre IVA e oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti di;
Controparte_2
c) condanna il DO al pagamento delle spese di lite dell'attrice, liquidate in €
264,00 a titolo di esborsi ed € 2.552,00 per compenso del difensore (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, €
6 851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Luigi Vittorio;
d) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite della , liquidate in € CP_2
2.540,00 per compenso del difensore (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Vincenzo Cadavero;
e) pone le spese di CT a carico del DO e lo condanna a rimborsarle alla parte attrice, ove vi sia prova del relativo pagamento.
Napoli, 19.03.2025
Il Giudice dott. Ulisse Forziati
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott. Francesco Inserra.
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