TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 968/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 968/2021, promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , titolare della Parte_1 C.F._1 omonima ditta con sede in 91024 Gibellina Viale Elimi n.57, elettivamente domiciliata in
Castelvetrano nella via Lazzaretto n.11, presso lo studio dell'Avv. Giovanna D'Angelo, dalla quale
è rappresentata e difesa giusto mandato versato in atti, unitamente all'atto di opposizione, introduttivo del presente giudizio
attrice opponente
Nei confronti
(P.VA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 C.F._2 tempore, corrente in VIA PURGATORIO 135 - 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), con l'avvocato Roberto Ponte (C.F. , il quale la rappresenta e difende nel presente C.F._3 giudizio giusta procura per atto separato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo di cui infra, eleggendo domicilio presso il proprio studio sito in Viale Bianca Maria n.13, 20122, Milano
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/9/2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale che precede ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'1.10.2021, l'odierna attrice, formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200/2021, RG 696/2021 notificato in data 22/7/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca il 15.7.2021, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare in favore della
[...] la somma di € 5.958,57, oltre interessi come da domanda, le spese ed in compendi Parte_2 liquidati.
A fondamento della spiegata opposizione, la signora deduceva la nullità del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto per nullità della documentazione posta a f ondamento e mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesto, essendo basato il decreto ingiuntivo opposto esclusivamente sulla base delle fatture allegate da controparte.
Ritenendo pertanto che non vi fosse alcuna prova dell'inadempimento, la odierna opponente concludeva: “chiede all'Ill.mo Tribunale di Sciacca di volere accogliere le seguenti CONCLUSIONI
-revocare il decreto ingiuntivo n.200/2021 emesso dal Tribunale di Sciacca il 15.7.2021, poiché nullo e improduttivo di effetti giuridici. -con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Ci si riserva, sin da ora, di articolare i mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge, anche in considerazione dell'avversa condotta processuale ”.
Con comparsa del 29/6/2022, si costituiva nel presente procedimento la chiedendo Parte_2 che “l'll.mo Giudice adito Voglia, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMIRARE: autorizzare la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, non essendo l'avversa opposizione fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione. IN VIA PRINCIPALE Dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa opposizione e conseg uentemente rigettarla, con conferma integrale del d.i. opposto e condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme ivi liquidate, oltre interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenza di lite.”.
Deduceva, infatti, che il credito di cui al decreto ingiuntivo risultasse pienamente prova to alla luce non solo delle fatture emesse ma anche in ragione dei DDT depositati che attestavano la regolare consegna della merce ivi indicata.
La causa veniva istruita, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c., documentalmente.
Esaurita l'istruzione e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 18/9/2024 le parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme codicistiche per lo stesso dettate.
In particolare, nel giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il
Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.
Con specifico riferimento alle regole di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, trova applicazione il principio generale in tema di prova secondo cui spetta a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tuttavia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se da un lato, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, in quanto aprendosi un ordinario giudizio di cognizione, su impulso del debitore ingiunto, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, dall'altro, si assiste ad un'inversione della po sizione processuale delle parti, risultando così a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale ed avendo richiesto l'ingiunzione in sede monitoria, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo.
Risulta, invece, a carico della parte opponente, avente la veste di convenuto in senso sostanziale,
l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del presunto debito.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la Parte_2 ha dato prova del proprio diritto, a fronte della mancata prova da parte dell'opponente di un
[...] fatto estintivo, modificativo o estintivo del credito, con consequenziale rigetto della spiegata opposizione.
Infatti, parte opponente da un lato ha depositato le fatture (che se è vero che le stesse sono sufficienti in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo, non bastano da sole in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché i DDT e il riscontro del corriere che ha consegnato la merce.
Pertanto, in ragione dell'ordinario riparto dell'onere della prova, parte opposta, attore in senso sostanziale, ha allegato il proprio titolo. Al contrario, parte opponente non ha soddisfatto il proprio onere probatorio.
Per tali ragioni, la domanda formulata dall'odierna attrice non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta la domanda dell'attore e conferma il decreto ingiuntivo 200/2021, RG 696/2021 notificato in data 22/7/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca il 15.7.2 021, e lo dichiara esecutivo.
Condanna alla refusione delle spese del presente procedimento in favore del la Parte_1 controparte che si liquidano in € 1.200,00, oltre IVA, CPA, ed altri oneri come per legge.
Così deciso in Sciacca, il 21/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 968/2021, promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , titolare della Parte_1 C.F._1 omonima ditta con sede in 91024 Gibellina Viale Elimi n.57, elettivamente domiciliata in
Castelvetrano nella via Lazzaretto n.11, presso lo studio dell'Avv. Giovanna D'Angelo, dalla quale
è rappresentata e difesa giusto mandato versato in atti, unitamente all'atto di opposizione, introduttivo del presente giudizio
attrice opponente
Nei confronti
(P.VA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 C.F._2 tempore, corrente in VIA PURGATORIO 135 - 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), con l'avvocato Roberto Ponte (C.F. , il quale la rappresenta e difende nel presente C.F._3 giudizio giusta procura per atto separato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo di cui infra, eleggendo domicilio presso il proprio studio sito in Viale Bianca Maria n.13, 20122, Milano
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/9/2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale che precede ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'1.10.2021, l'odierna attrice, formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200/2021, RG 696/2021 notificato in data 22/7/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca il 15.7.2021, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare in favore della
[...] la somma di € 5.958,57, oltre interessi come da domanda, le spese ed in compendi Parte_2 liquidati.
A fondamento della spiegata opposizione, la signora deduceva la nullità del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto per nullità della documentazione posta a f ondamento e mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesto, essendo basato il decreto ingiuntivo opposto esclusivamente sulla base delle fatture allegate da controparte.
Ritenendo pertanto che non vi fosse alcuna prova dell'inadempimento, la odierna opponente concludeva: “chiede all'Ill.mo Tribunale di Sciacca di volere accogliere le seguenti CONCLUSIONI
-revocare il decreto ingiuntivo n.200/2021 emesso dal Tribunale di Sciacca il 15.7.2021, poiché nullo e improduttivo di effetti giuridici. -con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Ci si riserva, sin da ora, di articolare i mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge, anche in considerazione dell'avversa condotta processuale ”.
Con comparsa del 29/6/2022, si costituiva nel presente procedimento la chiedendo Parte_2 che “l'll.mo Giudice adito Voglia, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMIRARE: autorizzare la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, non essendo l'avversa opposizione fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione. IN VIA PRINCIPALE Dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa opposizione e conseg uentemente rigettarla, con conferma integrale del d.i. opposto e condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme ivi liquidate, oltre interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenza di lite.”.
Deduceva, infatti, che il credito di cui al decreto ingiuntivo risultasse pienamente prova to alla luce non solo delle fatture emesse ma anche in ragione dei DDT depositati che attestavano la regolare consegna della merce ivi indicata.
La causa veniva istruita, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c., documentalmente.
Esaurita l'istruzione e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 18/9/2024 le parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme codicistiche per lo stesso dettate.
In particolare, nel giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il
Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.
Con specifico riferimento alle regole di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, trova applicazione il principio generale in tema di prova secondo cui spetta a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tuttavia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se da un lato, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, in quanto aprendosi un ordinario giudizio di cognizione, su impulso del debitore ingiunto, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, dall'altro, si assiste ad un'inversione della po sizione processuale delle parti, risultando così a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale ed avendo richiesto l'ingiunzione in sede monitoria, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo.
Risulta, invece, a carico della parte opponente, avente la veste di convenuto in senso sostanziale,
l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del presunto debito.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la Parte_2 ha dato prova del proprio diritto, a fronte della mancata prova da parte dell'opponente di un
[...] fatto estintivo, modificativo o estintivo del credito, con consequenziale rigetto della spiegata opposizione.
Infatti, parte opponente da un lato ha depositato le fatture (che se è vero che le stesse sono sufficienti in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo, non bastano da sole in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché i DDT e il riscontro del corriere che ha consegnato la merce.
Pertanto, in ragione dell'ordinario riparto dell'onere della prova, parte opposta, attore in senso sostanziale, ha allegato il proprio titolo. Al contrario, parte opponente non ha soddisfatto il proprio onere probatorio.
Per tali ragioni, la domanda formulata dall'odierna attrice non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta la domanda dell'attore e conferma il decreto ingiuntivo 200/2021, RG 696/2021 notificato in data 22/7/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca il 15.7.2 021, e lo dichiara esecutivo.
Condanna alla refusione delle spese del presente procedimento in favore del la Parte_1 controparte che si liquidano in € 1.200,00, oltre IVA, CPA, ed altri oneri come per legge.
Così deciso in Sciacca, il 21/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.