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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/07/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1124/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Ada Gambardella Giudice Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1124/2025 V.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARA Parte_1 C.F._1
DETTORI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Controparte_1 C.F._2
PINNA VISTOSO
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e Parte_1 [...]
in data 22 marzo 2008 trascritto nel Registro del Comune di Sassari al n. 48 parte I, CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
- Le parti concordano a che vengano confermate le statuizioni di cui alla Sentenza di separazione;
spese compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., il 31.3.2025 Controparte_1
e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse lo scioglimento del loro Parte_1 matrimonio civile, celebrato il 22 marzo 2008 in Sassari, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune (Anno 2008, Atto n. 48, Parte I, Serie A), adottando il regime patrimoniale di comunione dei beni. Dalla loro unione era nata la figlia il 28 maggio 2014. Per_1
Esponevano di essersi separati come da sentenza del Tribunale di Sassari del 21 novembre 2023 e che la loro convivenza non era più ripresa, per cui erano maturate le condizioni per la sollecitata pronuncia di divorzio.
All'udienza cartolare del 17 giugno 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e, fissata altra udienza in presenza al 22 luglio 2025, per consentire alle parti di chiarire l'importo del contributo dovuto nell'interesse della minore, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra richiamate che di seguito si riportano: “La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, con prevalente collocazione presso il Per_1 domicilio materno;
la casa coniugale sita in Ozieri nella Regione Fraigas snc di proprietà del signor rimarrà nella disponibilità del predetto con gli arredi ivi presenti, mentre la signora CP_1 Pt_1 continuerà a vivere, unitamente alla minore nell'abitazione tratta in locazione in Sassari Via Gustavo
Bianchi; tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi, i coniugi d'intesa tra loro e salvo diverso accordo, considerato che la figlia - frequenta la scuola primaria alla terza classe in Sassari Via Per_1
Cilea dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30; - attualmente la sua unica attività extra scolastica è la frequentazione del catechismo la domenica mattina: stabiliscono: la bambina, salvo diverso accordo, starà con il padre nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì alle 17,30 alla domenica mattina alle 10 quando la accompagnerà al catechismo per poi accompagnarla a casa della madre. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé il lunedì, mercoledì e venerdì dalle Per_1
17,30 alle 20,30. Le principali festività invernali (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) saranno alternate negli anni e tra i genitori e in esse la bambina potrà stare con il padre almeno cinque giorni consecutivi nel periodo di Natale e due giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o della
Pasquetta, nelle vacanze pasquali. Nel periodo estivo la bambina starà con ciascun genitore 15 giorni, coincidenti con il periodo feriale, anche non consecutivi. Nel periodo di permanenza presso sé del minore il genitore curerà i contatti telefonici o telematici tra il primo e l'altro genitore;
il signor corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento della figlia la somma di € 300,00 CP_1 Per_1
(v. verbale d'udienza del 22 luglio 2025) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici
Istat, oltre alla somma integrale dell'assegno unico che verrà percepito dalla signora i coniugi Pt_1 parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia richiamando in questa sede il Protocollo del CNF;
le Per_1 predette somme saranno corrisposte dal sig. entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico CP_1 bancario in favore della signora . Pt_1 ***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari il 22 marzo 2008.
Ritiene inoltre il collegio che il regime condiviso dell'affidamento e la regolamentazione dei rapporti genitoriali e patrimoniali come concordati risultano congrui avuto riguardo alle esigenze della minore e all'armonico sviluppo della relazione genitoriale e della sua personalità, così come adeguate ai suoi bisogni risultano le riportate congiunte richieste in ordine al mantenimento.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato fra e Controparte_1 [...]
in Sassari il 22.3.2008, alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui Parte_1 interamente trascritte;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 48, parte I, serie A, anno 2008);
3. compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Ada Gambardella Giudice Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1124/2025 V.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARA Parte_1 C.F._1
DETTORI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Controparte_1 C.F._2
PINNA VISTOSO
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e Parte_1 [...]
in data 22 marzo 2008 trascritto nel Registro del Comune di Sassari al n. 48 parte I, CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
- Le parti concordano a che vengano confermate le statuizioni di cui alla Sentenza di separazione;
spese compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., il 31.3.2025 Controparte_1
e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse lo scioglimento del loro Parte_1 matrimonio civile, celebrato il 22 marzo 2008 in Sassari, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune (Anno 2008, Atto n. 48, Parte I, Serie A), adottando il regime patrimoniale di comunione dei beni. Dalla loro unione era nata la figlia il 28 maggio 2014. Per_1
Esponevano di essersi separati come da sentenza del Tribunale di Sassari del 21 novembre 2023 e che la loro convivenza non era più ripresa, per cui erano maturate le condizioni per la sollecitata pronuncia di divorzio.
All'udienza cartolare del 17 giugno 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e, fissata altra udienza in presenza al 22 luglio 2025, per consentire alle parti di chiarire l'importo del contributo dovuto nell'interesse della minore, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra richiamate che di seguito si riportano: “La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, con prevalente collocazione presso il Per_1 domicilio materno;
la casa coniugale sita in Ozieri nella Regione Fraigas snc di proprietà del signor rimarrà nella disponibilità del predetto con gli arredi ivi presenti, mentre la signora CP_1 Pt_1 continuerà a vivere, unitamente alla minore nell'abitazione tratta in locazione in Sassari Via Gustavo
Bianchi; tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi, i coniugi d'intesa tra loro e salvo diverso accordo, considerato che la figlia - frequenta la scuola primaria alla terza classe in Sassari Via Per_1
Cilea dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30; - attualmente la sua unica attività extra scolastica è la frequentazione del catechismo la domenica mattina: stabiliscono: la bambina, salvo diverso accordo, starà con il padre nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì alle 17,30 alla domenica mattina alle 10 quando la accompagnerà al catechismo per poi accompagnarla a casa della madre. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé il lunedì, mercoledì e venerdì dalle Per_1
17,30 alle 20,30. Le principali festività invernali (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) saranno alternate negli anni e tra i genitori e in esse la bambina potrà stare con il padre almeno cinque giorni consecutivi nel periodo di Natale e due giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o della
Pasquetta, nelle vacanze pasquali. Nel periodo estivo la bambina starà con ciascun genitore 15 giorni, coincidenti con il periodo feriale, anche non consecutivi. Nel periodo di permanenza presso sé del minore il genitore curerà i contatti telefonici o telematici tra il primo e l'altro genitore;
il signor corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento della figlia la somma di € 300,00 CP_1 Per_1
(v. verbale d'udienza del 22 luglio 2025) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici
Istat, oltre alla somma integrale dell'assegno unico che verrà percepito dalla signora i coniugi Pt_1 parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia richiamando in questa sede il Protocollo del CNF;
le Per_1 predette somme saranno corrisposte dal sig. entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico CP_1 bancario in favore della signora . Pt_1 ***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari il 22 marzo 2008.
Ritiene inoltre il collegio che il regime condiviso dell'affidamento e la regolamentazione dei rapporti genitoriali e patrimoniali come concordati risultano congrui avuto riguardo alle esigenze della minore e all'armonico sviluppo della relazione genitoriale e della sua personalità, così come adeguate ai suoi bisogni risultano le riportate congiunte richieste in ordine al mantenimento.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato fra e Controparte_1 [...]
in Sassari il 22.3.2008, alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui Parte_1 interamente trascritte;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 48, parte I, serie A, anno 2008);
3. compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana