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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5181 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 6230/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/09/2025 ore 11:00
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Serafin Consigliere
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere Rel.
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti TATAFIORE ARMANDO;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti TATAFIORE ARMANDO;
presente
Appellato/i
CP_1 6
Avv./Avv.ti MERELLI STEFANO;
presente
Presente per pratica forense
Dr.ssa: Izzi Michela
Tessera numero: Nume_1
Ordine Avvocati di: CP_1
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta. La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
Consigliera dr.ssa Maria Grazia Serafin
Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. e 275 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6230/20 e vertente
TRA
Parte_2 Parte_1 e
(Avv. Armando Tatafiore)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_2 (già CP_3 ),
(Avv. Stefano Morelli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 482/2020 emessa dal Tribunale di Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 482/2020 in accoglimento della domanda proposta, da nei confronti Parte_1 Parte_2 e
, per ottenere il dell' Controparte_4 Parte_3 ora '
risarcimento dei danni dagli stessi subiti in conseguenza dell'operato dei sanitari (nel " marzo del 2011) dell' di Velletri appartenente a detta Controparte_5
Azienda, ove la Sig.ra Pt_1 veva partorito in data 12 marzo, ha così statuito "A) dichiara la responsabilità della convenuta per i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di euro 167.178,12 attuali in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e dell'importo Parte_1 '
di euro 25.000,00 attuali in favore di a titolo di risarcimento del Parte_2 '
danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate per il proc. n. 3577/2014 R.G. in euro 270,00 per esborsi ed in euro 3.645,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente giudizio in euro 290,00 per esborsi ed in euro 13.430,00 per compensi, oltre accessori di legge;
condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, dell'ulteriore somma di euro 13.430,00, a titolo di responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c.; pone le spese delle c.t.u. espletate in entrambi i giudizi definitivamente a carico della convenuta.". Parte_1 e Parte_2 hanno proposto appello avverso la citata sentenza e hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"condannare l'azienda convenuta: al risarcimento in favore della Sig.ra [...] Pt_1 del danno non patrimoniale connesso alle lesioni subite attraverso il riconoscimento di un importo equitativamente determinato superiore a quello liquidato in primo grado, applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, considerate queste quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 cc e 3 Cost. e non sussistendo in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono, previa massima personalizzazione del danno ed anzi, se ritenuto opportuno, con personalizzazione in misura percentuale superiore alla massima tabellare considerate le peculiarità del caso, ovvero in via subordinata, anche in applicazione delle tabelle in uso presso il
Tribunale di Roma, ricorrendo ad adeguata personalizzazione del danno o ad altro criterio idoneo a garantire, a norma degli artt. 1226 cc e 3 Cost, non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio di fronte a casi analoghi;
al risarcimento in favore del Sig. el danno Parte_2
non patrimoniale riflesso subito in conseguenza della ingiusta menomazione inflitta alla consorte Sig.ra Parte_1 nella misura superiore a quella liquidata in primo grado equitativamente determinata applicando il criterio che sarà ritenuto idoneo a garantire, in applicazione degli artt. 1226 cc e 3 Cost., non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio di fronte a casi analoghi;
al risarcimento in favore della Sig.ra Pt_1 e del Sig. Pt_2 del danno da lucro cessante consistente nel mancato impiego in maniera remunerativa, dalla data dell'evento dedotto in giudizio alla loro liquidazione con sentenza, di tutte le somme loro spettanti a titolo di risarcimento, da determinarsi attraverso gli interessi compensativi al tasso di rendimento medio dei titoli di stato o attraverso altro strumento idoneo, oltre agli interessi legali sull'ammontare complessivo delle somme liquidate per capitale e lucro cessante dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo. Con conferma della vittoria di spese in primo grado e vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di appello, C.P.A.
e rivalsa I.V.A..".
Instaurato il contraddittorio si è costituita la che ha domandato " in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile e per l'effetto rigettare, per le ragioni espresse in narrativa, il proposto appello in rubrica, risultando lo stesso integralmente carente rispetto ai tassativi requisiti previsti dal novellato art. 342 c.p.c. dopo l'approvazione L. 134/2012 relativa al cd. "filtro in appello"; in via principale, ed ove ritenuto ammissibile, rigettare comunque nel merito l'appello in rubrica perché infondato in fatto e in diritto e comunque perché del tutto carente di allegazione e prova a proprio supporto e, per l'effetto, confermare integralmente la così gravata decisione di primo grado nonché, per l'ulteriore effetto, condannare le odierne parti appellanti alle spese del grado di giudizio ovvero, come da vigente legislazione;
in via gradata e subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice per come in atti, rigettare comunque la richiesta di concessione di accessori quale proposta nel giudizio “ab origine" per interessi e maggior danno, ex Cassazione n.°
11905/14, poiché infondata sotto ogni e qualsiasi profilo in fatto e in diritto e comunque non provata, limitandosi a statuire l'eventuale debenza dei soli interessi legali codicisticamente previsti, a decorrere dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado.", e con spese di lite del doppio grado di giudizio o del solo grado di appello".
Il presente giudizio, come narrato (cfr. appello e sentenza) ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da e dal suo coniuge Parte_1
- Parte_2
– poiché, successivamente al travaglio ed al parto i sanitari non avevano
[...] -
affrontato adeguatamente l'atonia uterina ed una metrorragia occorsi alla puerpera che avevano comportato due ulteriori ricoveri ed inoltre l'asportazione dell'utero non necessaria ed evitabile.
Per gli appellanti, come rappresentato nella consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., i sanitari nella gestione dei tre ricoveri, non avevano posto tutti gli accorgimenti medico-chirurgici che, secondo le regole della scienza medica, avrebbero consentito con elevata probabilità di preservare l'utero, e di escludere la sua perdita e la conseguente impotenza gestandi.
Per la parte istante Pt_1 il danno era poi da calcolare (cfr. sentenza) secondo le tabelle del Tribunale di Milano, applicando la massima personalizzazione, tenuto conto che era stata privata della possibilità di avere altri figli e aveva subito una grave riduzione dell'attività sessuale;
il coniuge aveva subito, altresì, un Parte_2
danno non patrimoniale iure proprio per la sofferenza morale derivata dalla menomazione subita dalla moglie e per l'incidenza dell'evento sulla vita.
Con la sentenza gravata, il Tribunale, tenuto conto delle risultanze di ctu eseguita dal Dott. ha riconosciuto sussistenti i profili di colpa Persona_1
,
ascritti ai sanitari nel corso del primo e del secondo intervento e dunque il nesso causale tra l'asportazione dell'utero sede di residui placentari necrotici, emorragici ed infetti e le cure poste in essere dai sanitari che hanno operato presso il presidio ospedaliero di Velletri;
ha, poi, condannato la Struttura ove esercitavano la professione a risarcire il danno alla Pt_1 in euro 167.178,12, applicando la maggiorazione massima consentita, che ha liquidato sulla base delle percentuali di invalidità indicate dal perito, ovvero il 30% di IP, giorni 35 di ITA e giorni 30 per ITP al
50%, ed applicando le tabelle di CP_1 Quanto al Pt_2 a riconosciuto come dovuto l'importo di euro 25.000,00 attuali, per il patimento sofferto nell'assistere al dolore fisico e morale della consorte, nonché per la compromissione della relazione di vita, non potendo più confidare nella possibilità di avere altri figli nella famiglia creata con la moglie.
La pronuncia è stata impugnata dalle parti attrici limitatamente alla illegittima quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto alla Pt_1 er la mancata applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano e, in subordine, per la inadeguata personalizzazione del danno, oltre che per l'insufficiente valutazione del danno non patrimoniale subito dal Pt_2 per il mancato riconoscimento del lucro cessante.
Dacché tutte le altre questioni esaminate e non attinte dall'impugnazione devono ritenersi definitivamente decise.
Per gli odierni appellanti la quantificazione era illegittima ed insufficiente. Il
Giudice aveva fatto ricorso alle Tabelle di CP_1 e non di Milano - omettendo di dare una minima spiegazione del motivo e di conseguenza aveva preferito una quantificazione inferiore rispetto a quella che si sarebbe ottenuta in base alle tabelle di Milano, la cui applicazione era stata richiesta.
L'uso delle tabelle di Milano, secondo la prospettazione degli attori, avrebbe consentito una valorizzazione del solo danno base da invalidità permanente subito dalla Pt_1 uperiore di quasi € 50.000,00 (precisamente € 49.510,54) rispetto alla liquidazione effettuata utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, per una differenza complessiva nella liquidazione del danno non patrimoniale con personalizzazione di €
47.851,88 (€ 215.030,00 con massima personalizzazione con le tabelle milanesi, €
167.178,12 con maggiorazione massima consentita con le tabelle romane).
Per gli appellanti Pt_1 e Pt_2 in subordine, comunque, la valutazione effettuata era insufficiente ed illegittima;
peraltro nel caso di conferma dell'utilizzo delle tabelle romane, doveva procedersi ad una adeguata personalizzazione del danno, al fine di garantire alla danneggiata un importo rispettoso del concetto di equità costituzionalmente orientato.
Anche per il Pt_2 a quantificazione era stata irrisoria oltre che illegittima.
Il Tribunale, che aveva riconosciuto gli altri ristori, non aveva considerato l'incidenza delle lesioni sulla vita sessuale della giovane coppia di coniugi. E soprattutto il
Tribunale, nel liquidare il solo importo di € 25.000,00 "corrispondente all'incirca al
50% della personalizzazione riconosciuta alla Pt_1 che peraltro come visto in
,
precedenza personalizzazione vera e propria non era)", non aveva adeguatamente considerato che la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 cc non poteva essere arbitraria.
Esistevano parametri tabellari anche per il danno riflesso da lesione del rapporto parentale, sulla base dei quali il danno da liquidare al Pt_2 sarebbe stato superiore;
infatti secondo i criteri stabiliti nella relazione introduttiva annessa alle tabelle 2018 del Tribunale di Milano, la quantificazione avrebbe potuto essere ancora maggiore. Con il terzo motivo è stato poi eccepito il mancato riconoscimento del danno da lucro cessante connesso all'indisponibilità delle somme riconosciute.
d'inammissibilitàIn via preliminare, va disattesa l'eccezione dell'impugnazione, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. 27199/2017).
La parte appellante ha, dapprima, argomentato che "la scelta delle tabelle di
CP_1 in luogo di quelle di Milano operata dal Tribunale di Velletri realizza una evidente disparità di trattamento a suo danno rispetto a possibili casi analoghi e non valuta adeguatamente le specificità del suo caso, con la conseguenza che deve considerarsi illegittima, ossia violativa delle disposizioni di cui agli artt. 1226 cc e 3 della Costituzione, in quanto inidonea a realizzare l'esigenza di equità valutativa che deve essere alla base di ogni liquidazione di danno non patrimoniale. ".
E, poi, quanto al danno liquidato al Pt_2 e sempre con riguardo all'erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, ha esplicitato che vi è stata "una disparità di trattamento, essendo stato il suo danno liquidato in misura notevolmente inferiore (di ben oltre il 50%) rispetto a quella che, a parità di condizioni, può essere riconosciuta ad altra persona che abbia patito il medesimo danno.".
La prima censura così come prospettata deve ritenersi ammissibile poiché la parte appellante si è specificamente doluta "in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano..." (cfr. Cass. 12408/11).
Infatti, avendo eccepito la violazione del principio di equità per essere state applicate le Tabelle del Tribunale di Roma e non piuttosto quelle del Tribunale di Milano, ne consegue che il motivo va esaminato, poiché l'omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge (Cass. 27562/2017).
Il motivo è poi fondato e va accolto.
In primo luogo, poiché, come detto, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, per la liquidazione del danno non patrimoniale, sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. 8532/2020).
Sotto altro aspetto, per quanto sempre ritenuto dal Giudice di Legittimità (Cass.
17018/2018) "In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)."(cfr. anche 11754/2018).
Talchè, ritenute applicabili (anche all'epoca della decisione resa nel 2020) le Tabelle di Milano che soddisfano l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento sul
-
territorio nazionale e hanno la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Cass. 12408/11) - la sentenza va sul punto della quantificazione del danno riformata.
Infatti, la liquidazione del danno biologico subito da temporaneo e Parte_1
permanente, effettuato secondo i parametri elaborati dal Tribunale di Milano nel
2018 che tiene conto del valore fissato per la liquidazione dell'età della danneggiata alla data del sinistro, della percentuale d'invalidità permanente, dei giorni di invalidità temporanea sia totale, che parziale, unitamente al danno non patrimoniale risarcibile, ammontava, all'epoca, ad euro 196.754,00 con personalizzazione massima, dunque ad un importo diverso e maggiore di quello ritenuto in sentenza secondo le Tabelle romane e pari a euro 167.178,12 (con la oscillazione di fascia max 45% del danno biologico (cfr. tabelle).
Conseguentemente deve procedersi ad un nuovo calcolo del danno ed allo scopo va fatto ricorso alle Tabelle di Milano approvate nel 2024 in virtù del principio secondo cui "allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del "punto-base" in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari... la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226
c.c." (Cass. 25485/16).
Ai fini del calcolo, va fatta applicazione del seguente principio “..nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.". (Cass. 7892/2024).
Tenuto conto della maggiorazione massima applicata dal Primo Giudice (e non oggetto di doglianza) "all'importo di euro 111.481,46 in ragione sia del calvario patito dalla donna in concomitanza della nascita del primo figlio - che ha causato la lesione delle rosee aspettative che normalmente si ripongono nel primo periodo della maternità ed ha irrimediabilmente compromesso la serenità che avrebbe dovrebbe caratterizzare il puerperio (essendo stata la giovane mamma costretta ad ulteriori due ricoveri in un periodo in cui è massimamente sentita l'esigenza di dedicarsi tranquillamente alla cura del neonato, senza preoccupazioni e disagi diversi da quelli correlati alla funzione genitoriale) - sia per la sofferenza derivante dall'impossibilità di ampliare naturalmente la famiglia. ", devono ritenersi riconosciuti sia la sofferenza soggettiva, ovvero l'afflizione morale, che la personalizzazione del danno nei valori massimi.
Le prospettazioni di parte appellante (cfr. pag. 15 appello), poste a fondamento della richiesta di personalizzazione “modulata oltre i valori massimi tabellari al fine di fare fronte in maniera più adeguata alle conseguenze anatomo-funzionali e relazionali della lesione ed alla sofferenza soggettiva di cui patisce la Sig.ra Pt_1 non sono sufficienti al fine di riconoscere un ulteriore importo oltre quello liquidato riconoscendo" la maggiorazione massima".
Consegue che, in applicazione delle citate tabelle di Milano del 2024, il danno patito da Parte_1 considerati l'età della danneggiata alla data del sinistro, la
-
percentuale d'invalidità permanente, dei giorni di invalidità temporanea sia totale, che parziale, l'incremento per sofferenza soggettiva al 46%, unitamente al danno non patrimoniale risarcibile è pari a € 195.454,00 e per un importo totale di €
-
233.135,00 stante la personalizzazione massima come riconosciuta, tanto che sul cui ammontare è stato peraltro calcolato il danno liquidato per il coniuge.
Va, dunque, disposta la parziale riforma della sentenza e la parte appellata va condannata a pagare la somma detta di € 233.135,00, a titolo di risarcimento danni, in favore di Parte_1 deve essereDetto importo così accogliendo l'ultima censura proposta devalutato alla data del fatto;
sulla somma devalutata vanno poi applicati gli interessi al tasso legale maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712); a partire da tale data sugli importi maturati si applicano gli interessi legali fino al saldo, ciò alla stregua dei consolidati principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza 9950/2017; Cass. 23927/2023).
Anche le censure mosse dagli appellanti con riguardo alla quantificazione del danno riconosciuto al Pt_2 "per il patimento sofferto nell'assistere al dolore fisico e morale della consorte nonché per la compromissione della relazioni di vita, non potendo più confidare nella possibilità di avere altri figli nella famiglia creata con la moglie" appaiono meritevoli di accoglimento.
Ciò perché non solo è mancata la valutazione dell'ulteriore nocumento relativo all'incidenza delle lesioni sulla vita sessuale, ma il riconoscimento del danno nella misura di € 25.000,00 attuali è stato ancorato "al 50% della personalizzazione riconosciuta alla Pt_1 e non anche ad uno specifico meccanismo di liquidazione del danno.
In applicazione delle Tabelle redatte dal Tribunale di Roma nella versione approvata nel 2025, e facendo ricorso ai parametri ivi individuati, sempre nell'ottica di una valutazione unitaria sul territorio nazionale, il danno riflesso subito dal coniuge
è pari a € 35.434,80, calcolato come segue: punti complessivi Parte_2
34 (punti 20 per la qualità di coniuge;
punti 8 per l'età della danneggiata;
punti 6 per l'età del congiunto) totale punti 34x 1 in ragione della convivenza = 34; valore del punto € 3533,06 x 34 x 30% percentuale di danno biologico riconosciuta alla danneggiata € 36.037,21.
Talché anche sotto tale profilo la sentenza va riformata e la convenuta va condannata al pagamento di detto importo in favore di Parte_2
La somma, poi, analogamente a quanto già sopra ritenuto - e così accogliendo anche in tale ipotesi l'ultima censura proposta - deve essere devalutata alla data del fatto;
sulla somma devalutata vanno poi applicati gli interessi al tasso legale maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712); a partire da tale data sugli importi maturati si applicano gli interessi legali fino al saldo, ciò alla stregua dei consolidati principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. sentenza 9950/2017; Cass. 23927/2023).
Le spese di lite liquidate in dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta, seguono la soccombenza della ei confronti della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: condanna la a corrispondere ad Parte_1 la somma di € 233.135,00 ed a a somma € € 36.037,21, oltre gli interessi legali e la rivalutazione Parte_2
nei termini di cui in parte motiva;
condanna la I pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, così deciso il giorno 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 6230/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/09/2025 ore 11:00
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Serafin Consigliere
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere Rel.
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti TATAFIORE ARMANDO;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti TATAFIORE ARMANDO;
presente
Appellato/i
CP_1 6
Avv./Avv.ti MERELLI STEFANO;
presente
Presente per pratica forense
Dr.ssa: Izzi Michela
Tessera numero: Nume_1
Ordine Avvocati di: CP_1
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta. La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
Consigliera dr.ssa Maria Grazia Serafin
Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. e 275 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6230/20 e vertente
TRA
Parte_2 Parte_1 e
(Avv. Armando Tatafiore)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_2 (già CP_3 ),
(Avv. Stefano Morelli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 482/2020 emessa dal Tribunale di Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 482/2020 in accoglimento della domanda proposta, da nei confronti Parte_1 Parte_2 e
, per ottenere il dell' Controparte_4 Parte_3 ora '
risarcimento dei danni dagli stessi subiti in conseguenza dell'operato dei sanitari (nel " marzo del 2011) dell' di Velletri appartenente a detta Controparte_5
Azienda, ove la Sig.ra Pt_1 veva partorito in data 12 marzo, ha così statuito "A) dichiara la responsabilità della convenuta per i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di euro 167.178,12 attuali in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e dell'importo Parte_1 '
di euro 25.000,00 attuali in favore di a titolo di risarcimento del Parte_2 '
danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate per il proc. n. 3577/2014 R.G. in euro 270,00 per esborsi ed in euro 3.645,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente giudizio in euro 290,00 per esborsi ed in euro 13.430,00 per compensi, oltre accessori di legge;
condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, dell'ulteriore somma di euro 13.430,00, a titolo di responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c.; pone le spese delle c.t.u. espletate in entrambi i giudizi definitivamente a carico della convenuta.". Parte_1 e Parte_2 hanno proposto appello avverso la citata sentenza e hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"condannare l'azienda convenuta: al risarcimento in favore della Sig.ra [...] Pt_1 del danno non patrimoniale connesso alle lesioni subite attraverso il riconoscimento di un importo equitativamente determinato superiore a quello liquidato in primo grado, applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, considerate queste quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 cc e 3 Cost. e non sussistendo in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono, previa massima personalizzazione del danno ed anzi, se ritenuto opportuno, con personalizzazione in misura percentuale superiore alla massima tabellare considerate le peculiarità del caso, ovvero in via subordinata, anche in applicazione delle tabelle in uso presso il
Tribunale di Roma, ricorrendo ad adeguata personalizzazione del danno o ad altro criterio idoneo a garantire, a norma degli artt. 1226 cc e 3 Cost, non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio di fronte a casi analoghi;
al risarcimento in favore del Sig. el danno Parte_2
non patrimoniale riflesso subito in conseguenza della ingiusta menomazione inflitta alla consorte Sig.ra Parte_1 nella misura superiore a quella liquidata in primo grado equitativamente determinata applicando il criterio che sarà ritenuto idoneo a garantire, in applicazione degli artt. 1226 cc e 3 Cost., non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio di fronte a casi analoghi;
al risarcimento in favore della Sig.ra Pt_1 e del Sig. Pt_2 del danno da lucro cessante consistente nel mancato impiego in maniera remunerativa, dalla data dell'evento dedotto in giudizio alla loro liquidazione con sentenza, di tutte le somme loro spettanti a titolo di risarcimento, da determinarsi attraverso gli interessi compensativi al tasso di rendimento medio dei titoli di stato o attraverso altro strumento idoneo, oltre agli interessi legali sull'ammontare complessivo delle somme liquidate per capitale e lucro cessante dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo. Con conferma della vittoria di spese in primo grado e vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di appello, C.P.A.
e rivalsa I.V.A..".
Instaurato il contraddittorio si è costituita la che ha domandato " in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile e per l'effetto rigettare, per le ragioni espresse in narrativa, il proposto appello in rubrica, risultando lo stesso integralmente carente rispetto ai tassativi requisiti previsti dal novellato art. 342 c.p.c. dopo l'approvazione L. 134/2012 relativa al cd. "filtro in appello"; in via principale, ed ove ritenuto ammissibile, rigettare comunque nel merito l'appello in rubrica perché infondato in fatto e in diritto e comunque perché del tutto carente di allegazione e prova a proprio supporto e, per l'effetto, confermare integralmente la così gravata decisione di primo grado nonché, per l'ulteriore effetto, condannare le odierne parti appellanti alle spese del grado di giudizio ovvero, come da vigente legislazione;
in via gradata e subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice per come in atti, rigettare comunque la richiesta di concessione di accessori quale proposta nel giudizio “ab origine" per interessi e maggior danno, ex Cassazione n.°
11905/14, poiché infondata sotto ogni e qualsiasi profilo in fatto e in diritto e comunque non provata, limitandosi a statuire l'eventuale debenza dei soli interessi legali codicisticamente previsti, a decorrere dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado.", e con spese di lite del doppio grado di giudizio o del solo grado di appello".
Il presente giudizio, come narrato (cfr. appello e sentenza) ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da e dal suo coniuge Parte_1
- Parte_2
– poiché, successivamente al travaglio ed al parto i sanitari non avevano
[...] -
affrontato adeguatamente l'atonia uterina ed una metrorragia occorsi alla puerpera che avevano comportato due ulteriori ricoveri ed inoltre l'asportazione dell'utero non necessaria ed evitabile.
Per gli appellanti, come rappresentato nella consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., i sanitari nella gestione dei tre ricoveri, non avevano posto tutti gli accorgimenti medico-chirurgici che, secondo le regole della scienza medica, avrebbero consentito con elevata probabilità di preservare l'utero, e di escludere la sua perdita e la conseguente impotenza gestandi.
Per la parte istante Pt_1 il danno era poi da calcolare (cfr. sentenza) secondo le tabelle del Tribunale di Milano, applicando la massima personalizzazione, tenuto conto che era stata privata della possibilità di avere altri figli e aveva subito una grave riduzione dell'attività sessuale;
il coniuge aveva subito, altresì, un Parte_2
danno non patrimoniale iure proprio per la sofferenza morale derivata dalla menomazione subita dalla moglie e per l'incidenza dell'evento sulla vita.
Con la sentenza gravata, il Tribunale, tenuto conto delle risultanze di ctu eseguita dal Dott. ha riconosciuto sussistenti i profili di colpa Persona_1
,
ascritti ai sanitari nel corso del primo e del secondo intervento e dunque il nesso causale tra l'asportazione dell'utero sede di residui placentari necrotici, emorragici ed infetti e le cure poste in essere dai sanitari che hanno operato presso il presidio ospedaliero di Velletri;
ha, poi, condannato la Struttura ove esercitavano la professione a risarcire il danno alla Pt_1 in euro 167.178,12, applicando la maggiorazione massima consentita, che ha liquidato sulla base delle percentuali di invalidità indicate dal perito, ovvero il 30% di IP, giorni 35 di ITA e giorni 30 per ITP al
50%, ed applicando le tabelle di CP_1 Quanto al Pt_2 a riconosciuto come dovuto l'importo di euro 25.000,00 attuali, per il patimento sofferto nell'assistere al dolore fisico e morale della consorte, nonché per la compromissione della relazione di vita, non potendo più confidare nella possibilità di avere altri figli nella famiglia creata con la moglie.
La pronuncia è stata impugnata dalle parti attrici limitatamente alla illegittima quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto alla Pt_1 er la mancata applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano e, in subordine, per la inadeguata personalizzazione del danno, oltre che per l'insufficiente valutazione del danno non patrimoniale subito dal Pt_2 per il mancato riconoscimento del lucro cessante.
Dacché tutte le altre questioni esaminate e non attinte dall'impugnazione devono ritenersi definitivamente decise.
Per gli odierni appellanti la quantificazione era illegittima ed insufficiente. Il
Giudice aveva fatto ricorso alle Tabelle di CP_1 e non di Milano - omettendo di dare una minima spiegazione del motivo e di conseguenza aveva preferito una quantificazione inferiore rispetto a quella che si sarebbe ottenuta in base alle tabelle di Milano, la cui applicazione era stata richiesta.
L'uso delle tabelle di Milano, secondo la prospettazione degli attori, avrebbe consentito una valorizzazione del solo danno base da invalidità permanente subito dalla Pt_1 uperiore di quasi € 50.000,00 (precisamente € 49.510,54) rispetto alla liquidazione effettuata utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, per una differenza complessiva nella liquidazione del danno non patrimoniale con personalizzazione di €
47.851,88 (€ 215.030,00 con massima personalizzazione con le tabelle milanesi, €
167.178,12 con maggiorazione massima consentita con le tabelle romane).
Per gli appellanti Pt_1 e Pt_2 in subordine, comunque, la valutazione effettuata era insufficiente ed illegittima;
peraltro nel caso di conferma dell'utilizzo delle tabelle romane, doveva procedersi ad una adeguata personalizzazione del danno, al fine di garantire alla danneggiata un importo rispettoso del concetto di equità costituzionalmente orientato.
Anche per il Pt_2 a quantificazione era stata irrisoria oltre che illegittima.
Il Tribunale, che aveva riconosciuto gli altri ristori, non aveva considerato l'incidenza delle lesioni sulla vita sessuale della giovane coppia di coniugi. E soprattutto il
Tribunale, nel liquidare il solo importo di € 25.000,00 "corrispondente all'incirca al
50% della personalizzazione riconosciuta alla Pt_1 che peraltro come visto in
,
precedenza personalizzazione vera e propria non era)", non aveva adeguatamente considerato che la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 cc non poteva essere arbitraria.
Esistevano parametri tabellari anche per il danno riflesso da lesione del rapporto parentale, sulla base dei quali il danno da liquidare al Pt_2 sarebbe stato superiore;
infatti secondo i criteri stabiliti nella relazione introduttiva annessa alle tabelle 2018 del Tribunale di Milano, la quantificazione avrebbe potuto essere ancora maggiore. Con il terzo motivo è stato poi eccepito il mancato riconoscimento del danno da lucro cessante connesso all'indisponibilità delle somme riconosciute.
d'inammissibilitàIn via preliminare, va disattesa l'eccezione dell'impugnazione, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. 27199/2017).
La parte appellante ha, dapprima, argomentato che "la scelta delle tabelle di
CP_1 in luogo di quelle di Milano operata dal Tribunale di Velletri realizza una evidente disparità di trattamento a suo danno rispetto a possibili casi analoghi e non valuta adeguatamente le specificità del suo caso, con la conseguenza che deve considerarsi illegittima, ossia violativa delle disposizioni di cui agli artt. 1226 cc e 3 della Costituzione, in quanto inidonea a realizzare l'esigenza di equità valutativa che deve essere alla base di ogni liquidazione di danno non patrimoniale. ".
E, poi, quanto al danno liquidato al Pt_2 e sempre con riguardo all'erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, ha esplicitato che vi è stata "una disparità di trattamento, essendo stato il suo danno liquidato in misura notevolmente inferiore (di ben oltre il 50%) rispetto a quella che, a parità di condizioni, può essere riconosciuta ad altra persona che abbia patito il medesimo danno.".
La prima censura così come prospettata deve ritenersi ammissibile poiché la parte appellante si è specificamente doluta "in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano..." (cfr. Cass. 12408/11).
Infatti, avendo eccepito la violazione del principio di equità per essere state applicate le Tabelle del Tribunale di Roma e non piuttosto quelle del Tribunale di Milano, ne consegue che il motivo va esaminato, poiché l'omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge (Cass. 27562/2017).
Il motivo è poi fondato e va accolto.
In primo luogo, poiché, come detto, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, per la liquidazione del danno non patrimoniale, sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. 8532/2020).
Sotto altro aspetto, per quanto sempre ritenuto dal Giudice di Legittimità (Cass.
17018/2018) "In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)."(cfr. anche 11754/2018).
Talchè, ritenute applicabili (anche all'epoca della decisione resa nel 2020) le Tabelle di Milano che soddisfano l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento sul
-
territorio nazionale e hanno la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Cass. 12408/11) - la sentenza va sul punto della quantificazione del danno riformata.
Infatti, la liquidazione del danno biologico subito da temporaneo e Parte_1
permanente, effettuato secondo i parametri elaborati dal Tribunale di Milano nel
2018 che tiene conto del valore fissato per la liquidazione dell'età della danneggiata alla data del sinistro, della percentuale d'invalidità permanente, dei giorni di invalidità temporanea sia totale, che parziale, unitamente al danno non patrimoniale risarcibile, ammontava, all'epoca, ad euro 196.754,00 con personalizzazione massima, dunque ad un importo diverso e maggiore di quello ritenuto in sentenza secondo le Tabelle romane e pari a euro 167.178,12 (con la oscillazione di fascia max 45% del danno biologico (cfr. tabelle).
Conseguentemente deve procedersi ad un nuovo calcolo del danno ed allo scopo va fatto ricorso alle Tabelle di Milano approvate nel 2024 in virtù del principio secondo cui "allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del "punto-base" in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari... la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226
c.c." (Cass. 25485/16).
Ai fini del calcolo, va fatta applicazione del seguente principio “..nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.". (Cass. 7892/2024).
Tenuto conto della maggiorazione massima applicata dal Primo Giudice (e non oggetto di doglianza) "all'importo di euro 111.481,46 in ragione sia del calvario patito dalla donna in concomitanza della nascita del primo figlio - che ha causato la lesione delle rosee aspettative che normalmente si ripongono nel primo periodo della maternità ed ha irrimediabilmente compromesso la serenità che avrebbe dovrebbe caratterizzare il puerperio (essendo stata la giovane mamma costretta ad ulteriori due ricoveri in un periodo in cui è massimamente sentita l'esigenza di dedicarsi tranquillamente alla cura del neonato, senza preoccupazioni e disagi diversi da quelli correlati alla funzione genitoriale) - sia per la sofferenza derivante dall'impossibilità di ampliare naturalmente la famiglia. ", devono ritenersi riconosciuti sia la sofferenza soggettiva, ovvero l'afflizione morale, che la personalizzazione del danno nei valori massimi.
Le prospettazioni di parte appellante (cfr. pag. 15 appello), poste a fondamento della richiesta di personalizzazione “modulata oltre i valori massimi tabellari al fine di fare fronte in maniera più adeguata alle conseguenze anatomo-funzionali e relazionali della lesione ed alla sofferenza soggettiva di cui patisce la Sig.ra Pt_1 non sono sufficienti al fine di riconoscere un ulteriore importo oltre quello liquidato riconoscendo" la maggiorazione massima".
Consegue che, in applicazione delle citate tabelle di Milano del 2024, il danno patito da Parte_1 considerati l'età della danneggiata alla data del sinistro, la
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percentuale d'invalidità permanente, dei giorni di invalidità temporanea sia totale, che parziale, l'incremento per sofferenza soggettiva al 46%, unitamente al danno non patrimoniale risarcibile è pari a € 195.454,00 e per un importo totale di €
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233.135,00 stante la personalizzazione massima come riconosciuta, tanto che sul cui ammontare è stato peraltro calcolato il danno liquidato per il coniuge.
Va, dunque, disposta la parziale riforma della sentenza e la parte appellata va condannata a pagare la somma detta di € 233.135,00, a titolo di risarcimento danni, in favore di Parte_1 deve essereDetto importo così accogliendo l'ultima censura proposta devalutato alla data del fatto;
sulla somma devalutata vanno poi applicati gli interessi al tasso legale maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712); a partire da tale data sugli importi maturati si applicano gli interessi legali fino al saldo, ciò alla stregua dei consolidati principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza 9950/2017; Cass. 23927/2023).
Anche le censure mosse dagli appellanti con riguardo alla quantificazione del danno riconosciuto al Pt_2 "per il patimento sofferto nell'assistere al dolore fisico e morale della consorte nonché per la compromissione della relazioni di vita, non potendo più confidare nella possibilità di avere altri figli nella famiglia creata con la moglie" appaiono meritevoli di accoglimento.
Ciò perché non solo è mancata la valutazione dell'ulteriore nocumento relativo all'incidenza delle lesioni sulla vita sessuale, ma il riconoscimento del danno nella misura di € 25.000,00 attuali è stato ancorato "al 50% della personalizzazione riconosciuta alla Pt_1 e non anche ad uno specifico meccanismo di liquidazione del danno.
In applicazione delle Tabelle redatte dal Tribunale di Roma nella versione approvata nel 2025, e facendo ricorso ai parametri ivi individuati, sempre nell'ottica di una valutazione unitaria sul territorio nazionale, il danno riflesso subito dal coniuge
è pari a € 35.434,80, calcolato come segue: punti complessivi Parte_2
34 (punti 20 per la qualità di coniuge;
punti 8 per l'età della danneggiata;
punti 6 per l'età del congiunto) totale punti 34x 1 in ragione della convivenza = 34; valore del punto € 3533,06 x 34 x 30% percentuale di danno biologico riconosciuta alla danneggiata € 36.037,21.
Talché anche sotto tale profilo la sentenza va riformata e la convenuta va condannata al pagamento di detto importo in favore di Parte_2
La somma, poi, analogamente a quanto già sopra ritenuto - e così accogliendo anche in tale ipotesi l'ultima censura proposta - deve essere devalutata alla data del fatto;
sulla somma devalutata vanno poi applicati gli interessi al tasso legale maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712); a partire da tale data sugli importi maturati si applicano gli interessi legali fino al saldo, ciò alla stregua dei consolidati principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. sentenza 9950/2017; Cass. 23927/2023).
Le spese di lite liquidate in dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta, seguono la soccombenza della ei confronti della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: condanna la a corrispondere ad Parte_1 la somma di € 233.135,00 ed a a somma € € 36.037,21, oltre gli interessi legali e la rivalutazione Parte_2
nei termini di cui in parte motiva;
condanna la I pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, così deciso il giorno 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino