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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/12/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 507 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, promossa da con sede legale in Milano, Viale Brenta n. 18/B, rappresentata Parte_1 dalla mandataria in persona del procuratore speciale dott.ssa Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Bruno Meoli, presso il quale è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasqualino Pavone, presso il quale è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE nonché
con sede e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, in Controparte_2 persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla,
LO MA e SI DA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
NE RI;
RZ RA
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.9.2025 le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
1 Ruolo Generale n. 507/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 7.12.2022 la ha sottoposto a pignoramento, in virtù Parte_1 di decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 827/-2014, dichiarato provvisoriamente esecutivo, le somme accreditate sul conto corrente acceso da presso la fino alla CP_1 CP_2 concorrenza della somma di euro 94.731,47, aumentata della metà, oltre interessi e spese.
La procedura esecutiva è stata iscritta al R.G.E. con il n. 114/2023.
ha proposto opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione con ricorso del CP_1
16.6.2023, eccependo l'inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 543 c.p.c., in quanto la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento ad esso debitore ed ai terzi pignorati era tardiva, nonché l'impignorabilità delle somme ex art. 545 co. 7 c.p.c.
Ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva.
La costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e dell'istanza Parte_1 di sospensione della procedura esecutiva.
Con provvedimento del 19.12.2023 il G.E, ha sospeso la procedura esecutiva, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso la citata ordinanza, con atto del 28.12.2023, la ha Parte_1 proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Con ordinanza del 13.3.2024 il reclamo è stato accolto ed è stata revocata l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva R.G.E. n. 114/2023.
Con atto di citazione del 9.2.2024, notificato all'esecutato e alla terza pignorata CP_1
la rappresentata dalla mandataria Controparte_2 Parte_1 Parte_2 ha introdotto il giudizio di merito, chiedendo accertarsi la legittimità della procedura esecutiva presso terzi R.G.E. 114/2023.
La costituitasi, ha sostenuto la correttezza del proprio operato, Controparte_2 evidenziando di aver comunicato ex art. 547 c.p.c. che presso la propria agenzia di Ponte era aperto un conto corrente cointestato a e ad altro nominativo estraneo alla CP_1 presente procedura sul quale sul quale era stata vincolata la somma di 2.744,76 “a fronte della presente procedura”.
Il debitore esecutato , benché regolarmente citato, non si è costituito. CP_1
2 Ruolo Generale n. 507/2024
All'udienza del 17.9.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti difensivi conclusivi nei termini all'uopo fissati ex art. 189 c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Al riguardo si osserva che l'avviso ex art. 543 co. 5 c.p.c. risulta notificato in data 29.12.2022 al debitore e in data 28.12.2022 al terzo (cfr. produzione di parte opposta, Controparte_2 allegato n. 11), prima dell'udienza fissata nell'atto di pignoramento del 10.3.2023; è stato, inoltre, depositato agli atti della procedura in data 22.3.2023, anteriormente alla prima udienza di comparizione del 21.6.2023, data alla quale il G.E. ha differito d'ufficio l'udienza fissata nell'atto di pignoramento del 10.3.2023 (circostanza concordemente dedotta dalle parti).
Ciò posto, di rileva che l'onere imposto al creditore dall'art. 543, comma 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, di depositare nel fascicolo dell'esecuzione l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo notificato al debitore e al terzo, deve intendersi riferito all'udienza di comparizione effettiva, che può non coincidere con quella indicata nell'atto di pignoramento, in caso di differimento da parte del G.E. La ratio della norma è, infatti, quella di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo compimento della notifica e, poiché il primo momento utile per effettuare tale verifica è la prima udienza di comparizione effettiva, deve ritenersi che il deposito dell'avviso notificato deve avvenire entro quella udienza, e non necessariamente entro l'udienza fissata nell'atto di pignoramento, pur se differita per ragioni d'ufficio.
Da tanto consegue che devono ritenersi tempestivi sia la notifica dell'avviso sia il suo deposito agli atti della procedura esecutiva.
Anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
Al riguardo si osserva che il limite alla pignorabilità delle somme posto dall'art. 545 co. 7 c.p.c. riguarda il pignoramento eseguito presso l'Ente erogatore del trattamento pensionistico, mentre non opera quando - come nel caso in esame - il pignoramento sia eseguito presso un istituto bancario, con il quale il debitore ha un rapporto di conto corrente.
3 Ruolo Generale n. 507/2024
Va anche precisato che il terzo pignorato ha dichiarato di aver vincolato, a Controparte_2 fronte di un saldo di euro 4.052,03 alla data di notifica del pignoramento, la minor somma di euro 2.744,76, in conformità ai criteri di cui all'art. 545 c.p.c.
L'opposizione proposta da non può, quindi, trovare accoglimento. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della Parte_1
e della come indicato in dispositivo.
[...] Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
condanna al pagamento, in favore della e della CP_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate, per ciascuna, euro 1.250 per onorario, oltre Controparte_2 rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Benevento, 27.12.2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 507 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, promossa da con sede legale in Milano, Viale Brenta n. 18/B, rappresentata Parte_1 dalla mandataria in persona del procuratore speciale dott.ssa Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Bruno Meoli, presso il quale è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasqualino Pavone, presso il quale è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE nonché
con sede e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, in Controparte_2 persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla,
LO MA e SI DA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
NE RI;
RZ RA
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.9.2025 le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
1 Ruolo Generale n. 507/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 7.12.2022 la ha sottoposto a pignoramento, in virtù Parte_1 di decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 827/-2014, dichiarato provvisoriamente esecutivo, le somme accreditate sul conto corrente acceso da presso la fino alla CP_1 CP_2 concorrenza della somma di euro 94.731,47, aumentata della metà, oltre interessi e spese.
La procedura esecutiva è stata iscritta al R.G.E. con il n. 114/2023.
ha proposto opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione con ricorso del CP_1
16.6.2023, eccependo l'inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 543 c.p.c., in quanto la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento ad esso debitore ed ai terzi pignorati era tardiva, nonché l'impignorabilità delle somme ex art. 545 co. 7 c.p.c.
Ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva.
La costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e dell'istanza Parte_1 di sospensione della procedura esecutiva.
Con provvedimento del 19.12.2023 il G.E, ha sospeso la procedura esecutiva, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso la citata ordinanza, con atto del 28.12.2023, la ha Parte_1 proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Con ordinanza del 13.3.2024 il reclamo è stato accolto ed è stata revocata l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva R.G.E. n. 114/2023.
Con atto di citazione del 9.2.2024, notificato all'esecutato e alla terza pignorata CP_1
la rappresentata dalla mandataria Controparte_2 Parte_1 Parte_2 ha introdotto il giudizio di merito, chiedendo accertarsi la legittimità della procedura esecutiva presso terzi R.G.E. 114/2023.
La costituitasi, ha sostenuto la correttezza del proprio operato, Controparte_2 evidenziando di aver comunicato ex art. 547 c.p.c. che presso la propria agenzia di Ponte era aperto un conto corrente cointestato a e ad altro nominativo estraneo alla CP_1 presente procedura sul quale sul quale era stata vincolata la somma di 2.744,76 “a fronte della presente procedura”.
Il debitore esecutato , benché regolarmente citato, non si è costituito. CP_1
2 Ruolo Generale n. 507/2024
All'udienza del 17.9.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti difensivi conclusivi nei termini all'uopo fissati ex art. 189 c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Al riguardo si osserva che l'avviso ex art. 543 co. 5 c.p.c. risulta notificato in data 29.12.2022 al debitore e in data 28.12.2022 al terzo (cfr. produzione di parte opposta, Controparte_2 allegato n. 11), prima dell'udienza fissata nell'atto di pignoramento del 10.3.2023; è stato, inoltre, depositato agli atti della procedura in data 22.3.2023, anteriormente alla prima udienza di comparizione del 21.6.2023, data alla quale il G.E. ha differito d'ufficio l'udienza fissata nell'atto di pignoramento del 10.3.2023 (circostanza concordemente dedotta dalle parti).
Ciò posto, di rileva che l'onere imposto al creditore dall'art. 543, comma 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, di depositare nel fascicolo dell'esecuzione l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo notificato al debitore e al terzo, deve intendersi riferito all'udienza di comparizione effettiva, che può non coincidere con quella indicata nell'atto di pignoramento, in caso di differimento da parte del G.E. La ratio della norma è, infatti, quella di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo compimento della notifica e, poiché il primo momento utile per effettuare tale verifica è la prima udienza di comparizione effettiva, deve ritenersi che il deposito dell'avviso notificato deve avvenire entro quella udienza, e non necessariamente entro l'udienza fissata nell'atto di pignoramento, pur se differita per ragioni d'ufficio.
Da tanto consegue che devono ritenersi tempestivi sia la notifica dell'avviso sia il suo deposito agli atti della procedura esecutiva.
Anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
Al riguardo si osserva che il limite alla pignorabilità delle somme posto dall'art. 545 co. 7 c.p.c. riguarda il pignoramento eseguito presso l'Ente erogatore del trattamento pensionistico, mentre non opera quando - come nel caso in esame - il pignoramento sia eseguito presso un istituto bancario, con il quale il debitore ha un rapporto di conto corrente.
3 Ruolo Generale n. 507/2024
Va anche precisato che il terzo pignorato ha dichiarato di aver vincolato, a Controparte_2 fronte di un saldo di euro 4.052,03 alla data di notifica del pignoramento, la minor somma di euro 2.744,76, in conformità ai criteri di cui all'art. 545 c.p.c.
L'opposizione proposta da non può, quindi, trovare accoglimento. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della Parte_1
e della come indicato in dispositivo.
[...] Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
condanna al pagamento, in favore della e della CP_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate, per ciascuna, euro 1.250 per onorario, oltre Controparte_2 rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Benevento, 27.12.2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi
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