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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 360/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo pagamento a saldo corrispettivo vendita.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vito RT C.F._1
Barbuzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Venosa (PZ) alla Piazza Orazio n° 19; procura e pec in atti;
(opponente)
CONTRO
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Anna Chisena, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Palazzo San Gervasio (Pz) alla Piazza IV Novembre n. 5, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
pec in atti;
(opposta)
CONCLUSIONI
Pagina 1 di 12 All'udienza del 05/06/2024, sostituita dal deposto di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con le richiamate note, hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 31/2013, emesso e depositato il 12/02/2012, notificato all'ingiunto in data 05/03/2013, il Tribunale di Melfi, poi soppresso ed accorpato al presente Ufficio Giudiziario, su ricorso della Sig.ra Controparte_1
ingiungeva a , di pagare immediatamente e senza dilazione la somma RT
di Euro 7.026,00 per le causali di cui al ricorso oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 22/03/2013, RT
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone,
[...]
previa sospensiva della provvisoria esecuzione, la revoca, deducendo l'avvenuto pagamento dell'importo ingiunto.
In particolare parte opponente deduceva: -di ave acquistato nel 2003 dal sig. Per_1
, marito dell'opposta, un trattore agricolo per un importo complessivo di €.
[...]
83.000,00; -che il pagamento avveniva con un assegno di €. 12.200,00 (per iva) con scadenza 30/12/2003 e dieci assegni di €. 7.026,00 ciascuno con scadenza semestrale a decorrere dal 15/05/2004 al 15/11/2008; - che a seguito della morte
Pagina 2 di 12 del Sig. , parente ed amico dell'opponente, quest'ultimo girava gli assegni Persona_1
all'opposta, precedentemente intestati al marito, recandosi presso la sua abitazione;
-che in prossimità delle scadenze degli ultimi due assegni, ovvero il 18-19 maggio
2008, l'opponente veniva informato dall'opposta dello smarrimento degli ultimi due assegni, pertanto, visti i rapporti di amicizia, l'opponente si impegnava a pagarglieli in contanti, con la promessa dell'opposta di restituzione degli assegni se ritrovati;
- che per tale motivo provvedeva in data 20/05/2008 a versare all'opposta la somma in contanti di €. 2.200,00 (di cui €. 1.800,00 prelevati in banca) e, come promesso, la somma in contanti di €. 11.800,00 (prelevata in banca) il 23/07/2008 a saldo del dovuto;
-che, dopo quattro anni dal saldo, parte opponente provvedeva a mettere all'incasso l'ultimo assegno (oggetto di ingiunzione) di €. 7.026,00 che veniva respinto per mancanza di copertura;
-che, interpellata subito l'opposta, questa si giustificava dicendo che era stata costretta trovandosi in difficoltà economiche;
- che, successivamente, riceveva la notifica dell'ingiunzione opposta fondata sull'assegno menzionato.
Tali i fatti, l'opponente introduceva il presente giudizio di opposizione, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la revoca del medesimo decreto, avendo interamente saldato quanto dovuto, con accertamento e declaratoria di estinzione dell'obbligazione, non dovendo più nulla all'opponente per le causali anzidette, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 30/04/2013 si costituiva in giudizio la Sig.ra chiedendo il rigetto dell'opposizione, poiché Controparte_1
infondata in fatto e diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con preliminare conferma della provvisoria esecuzione concessa, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, nonché la condanna
Pagina 3 di 12 dell'opponente alla refusione delle spese e competenze della fase monitoria e di quelle del presente giudizio.
A fondamento della pretesa creditoria, deduceva l'omesso pagamento del saldo dovuto, causato da difficoltà economiche dell'opponente, come da quest'ultimo riferitole, che le chiedeva di non porre all'incasso l'ultimo assegno, regolarmente in possesso dell'opposta e non smarrito, contrariamente a quanto asserito dall'opponente; all'esito del mancato pagamento e reiterati solleciti, si vedeva, pertanto, costretta a richiedere l'ingiunzione in questa sede opposta.
Deduceva, poi, l'inammissibilità ex art. 2726 c.c. della prova testimoniale richiesta, finalizzata a provare per testimoni l'avvenuto pagamento in contanti.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e l'assunzione delle prove orali richieste ed ammesse, ritenute ammissibili e rilevanti con ordinanza del 12/02/2014.
Precisate le conclusioni, dopo alcuni rinvii dovuti alla soppressione del
Tribunale di Melfi, per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 05/06/2024, svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., richiesti dalle parti e, comunque, non utilizzati.
DIRITTO
1. Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla idoneità o meno della
Pagina 4 di 12 documentazione ad emettere l'ingiunzione opposta, rilevante solo ai fini del governo delle spese relative alla fase monitoria.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, limitandosi ad allegare l'inadempimento (o inesatto adempimento), mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
1.1 Va conseguentemente rilevato che, nel caso che ci occupa, la pretesa creditoria si fonda su un titolo di credito impagato, avente come rapporto causale sottostante la compravendita di un trattore agricolo, pagato con assegni, tra cui l'ultimo oggetto di ingiunzione, restituito insoluto;
pertanto, parte opposta, a fondamento della pretesa creditoria ha fornito il titolo negoziale su cui si fonda il credito, allegando l'inadempimento di parte opponente, unici oneri a carico della stessa secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Parte opponente, al contrario, secondo i criteri di cui al richiamato art. 2697 c.c., ha eccepito l'estinzione della propria obbligazione a seguito dell'avvenuto pagamento,
a saldo del dovuto, mediante pagamento in contanti degli ultimi due assegni presso l'abitazione dell'opposta, in presenza di testimoni, circostanza che, per quanto riguarda il pagamento in contanti del primo, la stessa parte opposta riconosceva l'avvenuto pagamento con le modalità indicate, contestando, invece, il pagamento dell'ultimo assegno posto a fondamento dell'impugnata ingiunzione.
Pagina 5 di 12 Sulla base di quanto eccepito da parte opponente, quest'ultima chiedeva l'ammissione della prova per testimoni al fine di fornire prova dell'avvenuto pagamento in contanti, contestato da parte opposta, facendo rilevare che la modalità di estinzione era stata determinata anche dall'amicizia e parentela esistente con il marito dell'opposta deceduto;
parte opposta, al contrario, si opponeva all'ammissione della prova richiesta, ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 2726 c.c. che estende i limiti dell'ammissibilità della prova testimoniale, come prescritti in materia di contratti dagli artt. 2721 e segg., al pagamento ed alla remissione del debito.
1.1 Ciò detto, dichiarata con ordinanza del 12/02/2014 l'ammissibilità della prova richiesta e successivamente espletata, questo Giudice richiama il principio espresso recentemente in merito da Cass., SS.UU., 05/08/2020 n. 16723, cui questo Giudice ritiene di dare continuità, in base al quale “ poiché gli artt. 2721 c.c. e ss. sono accomunati dal prevedere i divieti della prova testimoniale dei contratti e le rispettive eccezioni, tutti stabiliti nell'esclusivo interesse delle parti private, e non nell'interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, il regime di rilevabilità della eventuale deviazione dal modello legale non è officioso, ma viene lasciato alla disponibilità dei contendenti. Così, l'eventuale inosservanza di dette limitazioni va necessariamente eccepita dalla parte interessata per opporsi alla richiesta di ammissione della prova;
qualora, nonostante la preventiva eccezione di inammissibilità, la prova testimoniale sia stata egualmente assunta, la correlata nullità deve essere opposta dalla medesima parte nel cui interesse sostanziale è stabilito il requisito inosservato, secondo la scansione articolata dall'art. 157 c.p.c., comma 2, in funzione del corretto sviluppo dei poteri dei contendenti, verificandosene, in difetto, la sanatoria (Cass. Sez. 1, 19 febbraio 2018, n. 3956;Cass.
Sez. 6 – 3, 15 febbraio 2018, n. 3763; Cass. Sez. 2, 19 settembre 2013, n. 21443; Cass.
Pagina 6 di 12 Sez 1, 16 aprile 2008, n. 10062; Cass. Sez. 3, 14 febbraio 2006, n. 3186; Cass. Sez. 2, 3 aprile 1999, n. 3287; Cass. Sez. 2, 21 ottobre 1993, n. 10433; Cass. Sez. 1, 25 marzo
1976, n. 1069)”; ebbene, rilevato che successivamente all'assunzione della prova testimoniale ammessa, nonostante la preventiva eccezione di inammissibilità ex art. 2726 c.c., parte opposta non ha reiterato l'eccezione nei modi e termini stabiliti dall'art. 157, 2° comma, c.p.c., detta inammissibilità deve ritenersi sanata.
Ad ogni modo, ferma restando la sanatoria verificatasi, questo Giudice, per completezza, ritiene di dover condividere l'ordinanza ammissiva del 12/02/2014; infatti, se è vero che il limite di cui all'art. 2721, 1° comma, c.c. va applicato anche al pagamento ed alla remissione del debito ex art. 2726 c.c., va anche detto che, per giurisprudenza costante, l'anacronistica limitazione al valore dell'oggetto (del contratto e nel caso di specie del pagamento) ad €. 2,58 è mitigata dal 2° comma del medesimo articolo che prevede la derogabilità di detto limite ad opera dell'autorità giudiziaria tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza che, nel caso di specie, deve essere riferita ai motivi per cui il debitore non abbia curato di predisporre documentazione scritta (in tal senso Cass.
Civ., Sez. II, Sent. n. 7940 del 20/04/2020; Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 5884 del
25/05/1993); conseguentemente, in merito alle circostanze da ritenersi rilevanti ai fini dell'ammissibilità della prova richiesta, va certamente considerato favorevolmente, non solo il rapporto di amicizia tra le parti, non contestato da parte opposta, ma anche e soprattutto il non contestato pagamento per contanti del penultimo assegno, circostanza che lascia presumere un accordo intervenuto sul pagamento per contanti dell'intero saldo che, all'esito della contestazione di parte opposta, ha imposto l'assunzione delle testimonianze dei soggetti presenti al fatto, indicati sia da parte opponente che da parte opposta, ai fini dell'accertamento del relativo fatto estintivo.
Pagina 7 di 12 1.2 Passando pertanto all'esame e valutazione delle testimonianze espletate, questo Giudice ritiene tuttavia non raggiunta la prova dell'eccepita estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento in contanti;
infatti, le opposte tesi prospettate dai due gruppi di testimoni – il cui giudizio di attendibilità va valutato scrupolosamente in relazione al grado di parentela dei testimoni rispettivamente indicati dalle parti e successivamente escussi – appaiono entrambe intrinsecamente logiche e plausibili, tanto che nessuna di esse è in grado di prevalere sull'altra, con la conseguenza che deve ritenersi non assolto dall'opponente l'onere probatorio, sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c. come precedentemente motivato, in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione posto a fondamento dell'opposizione formulata;
al riguardo va infatti richiamato quanto affermato dal Giudice di legittimità in base al quale “qualora, infatti, il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (in tal senso Cass. Civ., Sez. II, Sent., 11/07/2012 n. 11745 e Cass. n.
3468/2010, Cass. 05/05/2003 n. 6760 richiamate in motivazione).
Tali circostanze possono essere chiaramente rilevabili se si esaminano le dichiarazioni testimoniali rese:
a) va preliminarmente esclusa la rilevanza della deposizione del teste Tes_1
(ud. del 26/11/2014 – teste di parte opponente) che praticamente ha
[...]
Pagina 8 di 12 dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti richiesti poiché all'epoca non era direttore della Filiale della banca ove vennero effettuati i prelievi in contanti, e del teste (ud. 26/11/2014 – teste di parte opposta) che ha confermato i Tes_2
fatti prospettati da parte opposta solo perché riferitigli dalla stessa opposta e non perché vi aveva assistito personalmente;
b) quanto alle ulteriori deposizioni:
b.1) se da un lato i testimoni indicati da parte opponente hanno confermato gli assunti della stessa a fondamento dell'opposizione [ud. 18/02/2015, teste Tes_3
, padre dell'opponente, che, confermando i capi di prova nn. 2.1), 2.2), 2.3),
[...]
2.4) e 2.5) articolati in memoria 183 c.p.c. n. 2 di parte opponente, conferma l'avvenuto pagamento del saldo del prezzo in contanti nelle mani dell'opposta presso la sua abitazione (“vero che la sig.ra prelevava dalla busta il CP_1
denaro contante per €. 11,880,00”, rassicurando l'opponente sulla estinzione del debito in quanto <“siamo di famiglia” dicendo di stare tranquillo>; teste
[...]
, cognato dell'opponente, deposizione resa all'udienza del giorno Tes_4
11/11/2015, conferma l'avvenuto pagamento a saldo ed in contanti all'opposta, dichiarando “confermo il capitolo n. 1) memoria istruttoria di parte opponente”, ovvero la dichiarazione della sig.ra nel maggio 2008 di aver smarrito gli CP_1
ultimi due assegni ed il versamento in tale circostanza della somma in acconto di €.
2.200,00, poi seguita nel luglio del 2008 dal pagamento a saldo di €. 11.200,00
(“confermo altresì il capitolo n° 2 precisando che nella busta vi era la somma di E
11.200,00 e che nella circostanza era presente anche padre di Testimone_3
”; confermo altresì i capitoli 3 e 4 della suddetta memoria”, ovvero RT
l'avvenuto riscontro da parte dell'opposta della somma di €. 11.200,00 nella busta consegnata];
Pagina 9 di 12 b.2) i testi escussi di parte opposta hanno, invece, confermato quanto assunto dalla stessa [ud. 18/02/2015, teste , figlia dell'opposta, confermando i Testimone_5
capi 1), 2), e 3) articolati nella 1a memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta, conferma la richiesta del di non mettere all'incasso l'ultimo assegno RT
(“confermo il capitolo 1 della memoria di parte opposta depositata il 07/11/2013.
Tanto so in quanto ero presente alla conversazione tra e la NO RT
; “so che c'erano problemi in ordine a due assegni. Tanto so in quanto il CP_1
Signor chiamava più volte a casa dicendo a mia madre di avere difficoltà Pt_1
economiche e chiedendole di attendere prima di mettere all'incasso gli assegni”;
“non ricordo la data, ma posso dire che il penultimo assegno è stato pagato”;
“confermo il capitolo 3 della suddetta memoria”, ovvero che nel mese di novembre
2011 sempre il signor si recava presso l'abitazione della signora Pt_1 CP_1
pregandola di non mettere all'incasso l'ultimo assegno, quello per cui è causa); la teste , cognata dell'opposta, all'udienza del 29/04/2015, conferma il Tes_6
capo 1) della memoria anzidetta di parte opposta (“confermo il capitolo n. 1 della memoria I termine depositata in data 09/11/2013 dall'avv. Anna Chisena. Tale assegno venne ritirato e al posto dell'assegno venne versato denaro contante.
L'importo ammontava a circa 7.000,00 euro;
tale pagamento venne effettuato prima dell'estate 2008; preciso di non aver assistito personalmente al pagamento in quanto sono sopraggiunta quando il Sig. stava uscendo dall'appartamento di Pt_1
mia cognata. Quando entrai in casa di mia cognata vidi il denaro sul tavolo e mia cognata mi disse che li aveva dati il signor;
confermava, poi, che il Sig. Pt_1
nel novembre 2011 chiedeva all'opposta di non mettere all'incasso l'ultimo Pt_1
assegno (“confermo il capitolo 3 della memoria I termine depositata in data
07/11/2013].
Pagina 10 di 12 In definitiva, le risultanze istruttorie richiamate, in quanto totalmente contrastanti tra loro, questo Giudice le ritiene non idonee a fornire la prova sulla fondatezza del motivo di opposizione formulato da parte opponente, ovvero l'effettivo compimento del fatto estintivo (adempimento) dell'obbligazione, onere probatorio a carico dell'opponente secondo i principi espressi che precedono.
Tra l'altro questo Giudice ritiene che, avendo diritto il debitore al momento del pagamento ad ottenere dal creditore quietanza di pagamento ex art. 1199 c.c.,
l'omessa richiesta in tal senso da parte del debitore al momento del pagamento, con la conseguente difficoltà di munirsi di prova dell'estinzione del debito, non può che far ricadere sul debitore stesso i relativi effetti.
In definitiva, in base a quanto emerso all'esito del giudizio di opposizione, in assenza di prova certa sull'effettiva estinzione dell'obbligazione da parte dell'debitore, onere probatorio a carico dello stesso, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, compresa
l'esecutorietà già dichiarata.
2. Le spese del presente giudizio di opposizione, incluse quelle della fase cautelare, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate in favore di parte opposta come da dispositivo, tenuto conto dei valori per scaglioni di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 360/2013, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
Pagina 11 di 12 1) RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 31/2013
(R.G. 48/2013) emesso dal Tribunale di Melfi in data 11/02/2013, compresa l'esecutorietà già dichiarata;
2) CONDANNA l'opponente sig. al pagamento, in favore RT
dell'opposta delle spese di lite, incluse quelle della fase Controparte_1
cautelare, che si liquidano in complessivi €. 3.013,40 di cui €. 13,40 per spese esenti (spese notifica intimazione testimoni) ed €. 3.000,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e
Cassa Avvocati nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Potenza il 16/02/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 360/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo pagamento a saldo corrispettivo vendita.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vito RT C.F._1
Barbuzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Venosa (PZ) alla Piazza Orazio n° 19; procura e pec in atti;
(opponente)
CONTRO
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Anna Chisena, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Palazzo San Gervasio (Pz) alla Piazza IV Novembre n. 5, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
pec in atti;
(opposta)
CONCLUSIONI
Pagina 1 di 12 All'udienza del 05/06/2024, sostituita dal deposto di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con le richiamate note, hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 31/2013, emesso e depositato il 12/02/2012, notificato all'ingiunto in data 05/03/2013, il Tribunale di Melfi, poi soppresso ed accorpato al presente Ufficio Giudiziario, su ricorso della Sig.ra Controparte_1
ingiungeva a , di pagare immediatamente e senza dilazione la somma RT
di Euro 7.026,00 per le causali di cui al ricorso oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 22/03/2013, RT
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone,
[...]
previa sospensiva della provvisoria esecuzione, la revoca, deducendo l'avvenuto pagamento dell'importo ingiunto.
In particolare parte opponente deduceva: -di ave acquistato nel 2003 dal sig. Per_1
, marito dell'opposta, un trattore agricolo per un importo complessivo di €.
[...]
83.000,00; -che il pagamento avveniva con un assegno di €. 12.200,00 (per iva) con scadenza 30/12/2003 e dieci assegni di €. 7.026,00 ciascuno con scadenza semestrale a decorrere dal 15/05/2004 al 15/11/2008; - che a seguito della morte
Pagina 2 di 12 del Sig. , parente ed amico dell'opponente, quest'ultimo girava gli assegni Persona_1
all'opposta, precedentemente intestati al marito, recandosi presso la sua abitazione;
-che in prossimità delle scadenze degli ultimi due assegni, ovvero il 18-19 maggio
2008, l'opponente veniva informato dall'opposta dello smarrimento degli ultimi due assegni, pertanto, visti i rapporti di amicizia, l'opponente si impegnava a pagarglieli in contanti, con la promessa dell'opposta di restituzione degli assegni se ritrovati;
- che per tale motivo provvedeva in data 20/05/2008 a versare all'opposta la somma in contanti di €. 2.200,00 (di cui €. 1.800,00 prelevati in banca) e, come promesso, la somma in contanti di €. 11.800,00 (prelevata in banca) il 23/07/2008 a saldo del dovuto;
-che, dopo quattro anni dal saldo, parte opponente provvedeva a mettere all'incasso l'ultimo assegno (oggetto di ingiunzione) di €. 7.026,00 che veniva respinto per mancanza di copertura;
-che, interpellata subito l'opposta, questa si giustificava dicendo che era stata costretta trovandosi in difficoltà economiche;
- che, successivamente, riceveva la notifica dell'ingiunzione opposta fondata sull'assegno menzionato.
Tali i fatti, l'opponente introduceva il presente giudizio di opposizione, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la revoca del medesimo decreto, avendo interamente saldato quanto dovuto, con accertamento e declaratoria di estinzione dell'obbligazione, non dovendo più nulla all'opponente per le causali anzidette, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 30/04/2013 si costituiva in giudizio la Sig.ra chiedendo il rigetto dell'opposizione, poiché Controparte_1
infondata in fatto e diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con preliminare conferma della provvisoria esecuzione concessa, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, nonché la condanna
Pagina 3 di 12 dell'opponente alla refusione delle spese e competenze della fase monitoria e di quelle del presente giudizio.
A fondamento della pretesa creditoria, deduceva l'omesso pagamento del saldo dovuto, causato da difficoltà economiche dell'opponente, come da quest'ultimo riferitole, che le chiedeva di non porre all'incasso l'ultimo assegno, regolarmente in possesso dell'opposta e non smarrito, contrariamente a quanto asserito dall'opponente; all'esito del mancato pagamento e reiterati solleciti, si vedeva, pertanto, costretta a richiedere l'ingiunzione in questa sede opposta.
Deduceva, poi, l'inammissibilità ex art. 2726 c.c. della prova testimoniale richiesta, finalizzata a provare per testimoni l'avvenuto pagamento in contanti.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e l'assunzione delle prove orali richieste ed ammesse, ritenute ammissibili e rilevanti con ordinanza del 12/02/2014.
Precisate le conclusioni, dopo alcuni rinvii dovuti alla soppressione del
Tribunale di Melfi, per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 05/06/2024, svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., richiesti dalle parti e, comunque, non utilizzati.
DIRITTO
1. Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla idoneità o meno della
Pagina 4 di 12 documentazione ad emettere l'ingiunzione opposta, rilevante solo ai fini del governo delle spese relative alla fase monitoria.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, limitandosi ad allegare l'inadempimento (o inesatto adempimento), mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
1.1 Va conseguentemente rilevato che, nel caso che ci occupa, la pretesa creditoria si fonda su un titolo di credito impagato, avente come rapporto causale sottostante la compravendita di un trattore agricolo, pagato con assegni, tra cui l'ultimo oggetto di ingiunzione, restituito insoluto;
pertanto, parte opposta, a fondamento della pretesa creditoria ha fornito il titolo negoziale su cui si fonda il credito, allegando l'inadempimento di parte opponente, unici oneri a carico della stessa secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Parte opponente, al contrario, secondo i criteri di cui al richiamato art. 2697 c.c., ha eccepito l'estinzione della propria obbligazione a seguito dell'avvenuto pagamento,
a saldo del dovuto, mediante pagamento in contanti degli ultimi due assegni presso l'abitazione dell'opposta, in presenza di testimoni, circostanza che, per quanto riguarda il pagamento in contanti del primo, la stessa parte opposta riconosceva l'avvenuto pagamento con le modalità indicate, contestando, invece, il pagamento dell'ultimo assegno posto a fondamento dell'impugnata ingiunzione.
Pagina 5 di 12 Sulla base di quanto eccepito da parte opponente, quest'ultima chiedeva l'ammissione della prova per testimoni al fine di fornire prova dell'avvenuto pagamento in contanti, contestato da parte opposta, facendo rilevare che la modalità di estinzione era stata determinata anche dall'amicizia e parentela esistente con il marito dell'opposta deceduto;
parte opposta, al contrario, si opponeva all'ammissione della prova richiesta, ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 2726 c.c. che estende i limiti dell'ammissibilità della prova testimoniale, come prescritti in materia di contratti dagli artt. 2721 e segg., al pagamento ed alla remissione del debito.
1.1 Ciò detto, dichiarata con ordinanza del 12/02/2014 l'ammissibilità della prova richiesta e successivamente espletata, questo Giudice richiama il principio espresso recentemente in merito da Cass., SS.UU., 05/08/2020 n. 16723, cui questo Giudice ritiene di dare continuità, in base al quale “ poiché gli artt. 2721 c.c. e ss. sono accomunati dal prevedere i divieti della prova testimoniale dei contratti e le rispettive eccezioni, tutti stabiliti nell'esclusivo interesse delle parti private, e non nell'interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, il regime di rilevabilità della eventuale deviazione dal modello legale non è officioso, ma viene lasciato alla disponibilità dei contendenti. Così, l'eventuale inosservanza di dette limitazioni va necessariamente eccepita dalla parte interessata per opporsi alla richiesta di ammissione della prova;
qualora, nonostante la preventiva eccezione di inammissibilità, la prova testimoniale sia stata egualmente assunta, la correlata nullità deve essere opposta dalla medesima parte nel cui interesse sostanziale è stabilito il requisito inosservato, secondo la scansione articolata dall'art. 157 c.p.c., comma 2, in funzione del corretto sviluppo dei poteri dei contendenti, verificandosene, in difetto, la sanatoria (Cass. Sez. 1, 19 febbraio 2018, n. 3956;Cass.
Sez. 6 – 3, 15 febbraio 2018, n. 3763; Cass. Sez. 2, 19 settembre 2013, n. 21443; Cass.
Pagina 6 di 12 Sez 1, 16 aprile 2008, n. 10062; Cass. Sez. 3, 14 febbraio 2006, n. 3186; Cass. Sez. 2, 3 aprile 1999, n. 3287; Cass. Sez. 2, 21 ottobre 1993, n. 10433; Cass. Sez. 1, 25 marzo
1976, n. 1069)”; ebbene, rilevato che successivamente all'assunzione della prova testimoniale ammessa, nonostante la preventiva eccezione di inammissibilità ex art. 2726 c.c., parte opposta non ha reiterato l'eccezione nei modi e termini stabiliti dall'art. 157, 2° comma, c.p.c., detta inammissibilità deve ritenersi sanata.
Ad ogni modo, ferma restando la sanatoria verificatasi, questo Giudice, per completezza, ritiene di dover condividere l'ordinanza ammissiva del 12/02/2014; infatti, se è vero che il limite di cui all'art. 2721, 1° comma, c.c. va applicato anche al pagamento ed alla remissione del debito ex art. 2726 c.c., va anche detto che, per giurisprudenza costante, l'anacronistica limitazione al valore dell'oggetto (del contratto e nel caso di specie del pagamento) ad €. 2,58 è mitigata dal 2° comma del medesimo articolo che prevede la derogabilità di detto limite ad opera dell'autorità giudiziaria tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza che, nel caso di specie, deve essere riferita ai motivi per cui il debitore non abbia curato di predisporre documentazione scritta (in tal senso Cass.
Civ., Sez. II, Sent. n. 7940 del 20/04/2020; Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 5884 del
25/05/1993); conseguentemente, in merito alle circostanze da ritenersi rilevanti ai fini dell'ammissibilità della prova richiesta, va certamente considerato favorevolmente, non solo il rapporto di amicizia tra le parti, non contestato da parte opposta, ma anche e soprattutto il non contestato pagamento per contanti del penultimo assegno, circostanza che lascia presumere un accordo intervenuto sul pagamento per contanti dell'intero saldo che, all'esito della contestazione di parte opposta, ha imposto l'assunzione delle testimonianze dei soggetti presenti al fatto, indicati sia da parte opponente che da parte opposta, ai fini dell'accertamento del relativo fatto estintivo.
Pagina 7 di 12 1.2 Passando pertanto all'esame e valutazione delle testimonianze espletate, questo Giudice ritiene tuttavia non raggiunta la prova dell'eccepita estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento in contanti;
infatti, le opposte tesi prospettate dai due gruppi di testimoni – il cui giudizio di attendibilità va valutato scrupolosamente in relazione al grado di parentela dei testimoni rispettivamente indicati dalle parti e successivamente escussi – appaiono entrambe intrinsecamente logiche e plausibili, tanto che nessuna di esse è in grado di prevalere sull'altra, con la conseguenza che deve ritenersi non assolto dall'opponente l'onere probatorio, sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c. come precedentemente motivato, in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione posto a fondamento dell'opposizione formulata;
al riguardo va infatti richiamato quanto affermato dal Giudice di legittimità in base al quale “qualora, infatti, il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (in tal senso Cass. Civ., Sez. II, Sent., 11/07/2012 n. 11745 e Cass. n.
3468/2010, Cass. 05/05/2003 n. 6760 richiamate in motivazione).
Tali circostanze possono essere chiaramente rilevabili se si esaminano le dichiarazioni testimoniali rese:
a) va preliminarmente esclusa la rilevanza della deposizione del teste Tes_1
(ud. del 26/11/2014 – teste di parte opponente) che praticamente ha
[...]
Pagina 8 di 12 dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti richiesti poiché all'epoca non era direttore della Filiale della banca ove vennero effettuati i prelievi in contanti, e del teste (ud. 26/11/2014 – teste di parte opposta) che ha confermato i Tes_2
fatti prospettati da parte opposta solo perché riferitigli dalla stessa opposta e non perché vi aveva assistito personalmente;
b) quanto alle ulteriori deposizioni:
b.1) se da un lato i testimoni indicati da parte opponente hanno confermato gli assunti della stessa a fondamento dell'opposizione [ud. 18/02/2015, teste Tes_3
, padre dell'opponente, che, confermando i capi di prova nn. 2.1), 2.2), 2.3),
[...]
2.4) e 2.5) articolati in memoria 183 c.p.c. n. 2 di parte opponente, conferma l'avvenuto pagamento del saldo del prezzo in contanti nelle mani dell'opposta presso la sua abitazione (“vero che la sig.ra prelevava dalla busta il CP_1
denaro contante per €. 11,880,00”, rassicurando l'opponente sulla estinzione del debito in quanto <“siamo di famiglia” dicendo di stare tranquillo>; teste
[...]
, cognato dell'opponente, deposizione resa all'udienza del giorno Tes_4
11/11/2015, conferma l'avvenuto pagamento a saldo ed in contanti all'opposta, dichiarando “confermo il capitolo n. 1) memoria istruttoria di parte opponente”, ovvero la dichiarazione della sig.ra nel maggio 2008 di aver smarrito gli CP_1
ultimi due assegni ed il versamento in tale circostanza della somma in acconto di €.
2.200,00, poi seguita nel luglio del 2008 dal pagamento a saldo di €. 11.200,00
(“confermo altresì il capitolo n° 2 precisando che nella busta vi era la somma di E
11.200,00 e che nella circostanza era presente anche padre di Testimone_3
”; confermo altresì i capitoli 3 e 4 della suddetta memoria”, ovvero RT
l'avvenuto riscontro da parte dell'opposta della somma di €. 11.200,00 nella busta consegnata];
Pagina 9 di 12 b.2) i testi escussi di parte opposta hanno, invece, confermato quanto assunto dalla stessa [ud. 18/02/2015, teste , figlia dell'opposta, confermando i Testimone_5
capi 1), 2), e 3) articolati nella 1a memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta, conferma la richiesta del di non mettere all'incasso l'ultimo assegno RT
(“confermo il capitolo 1 della memoria di parte opposta depositata il 07/11/2013.
Tanto so in quanto ero presente alla conversazione tra e la NO RT
; “so che c'erano problemi in ordine a due assegni. Tanto so in quanto il CP_1
Signor chiamava più volte a casa dicendo a mia madre di avere difficoltà Pt_1
economiche e chiedendole di attendere prima di mettere all'incasso gli assegni”;
“non ricordo la data, ma posso dire che il penultimo assegno è stato pagato”;
“confermo il capitolo 3 della suddetta memoria”, ovvero che nel mese di novembre
2011 sempre il signor si recava presso l'abitazione della signora Pt_1 CP_1
pregandola di non mettere all'incasso l'ultimo assegno, quello per cui è causa); la teste , cognata dell'opposta, all'udienza del 29/04/2015, conferma il Tes_6
capo 1) della memoria anzidetta di parte opposta (“confermo il capitolo n. 1 della memoria I termine depositata in data 09/11/2013 dall'avv. Anna Chisena. Tale assegno venne ritirato e al posto dell'assegno venne versato denaro contante.
L'importo ammontava a circa 7.000,00 euro;
tale pagamento venne effettuato prima dell'estate 2008; preciso di non aver assistito personalmente al pagamento in quanto sono sopraggiunta quando il Sig. stava uscendo dall'appartamento di Pt_1
mia cognata. Quando entrai in casa di mia cognata vidi il denaro sul tavolo e mia cognata mi disse che li aveva dati il signor;
confermava, poi, che il Sig. Pt_1
nel novembre 2011 chiedeva all'opposta di non mettere all'incasso l'ultimo Pt_1
assegno (“confermo il capitolo 3 della memoria I termine depositata in data
07/11/2013].
Pagina 10 di 12 In definitiva, le risultanze istruttorie richiamate, in quanto totalmente contrastanti tra loro, questo Giudice le ritiene non idonee a fornire la prova sulla fondatezza del motivo di opposizione formulato da parte opponente, ovvero l'effettivo compimento del fatto estintivo (adempimento) dell'obbligazione, onere probatorio a carico dell'opponente secondo i principi espressi che precedono.
Tra l'altro questo Giudice ritiene che, avendo diritto il debitore al momento del pagamento ad ottenere dal creditore quietanza di pagamento ex art. 1199 c.c.,
l'omessa richiesta in tal senso da parte del debitore al momento del pagamento, con la conseguente difficoltà di munirsi di prova dell'estinzione del debito, non può che far ricadere sul debitore stesso i relativi effetti.
In definitiva, in base a quanto emerso all'esito del giudizio di opposizione, in assenza di prova certa sull'effettiva estinzione dell'obbligazione da parte dell'debitore, onere probatorio a carico dello stesso, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, compresa
l'esecutorietà già dichiarata.
2. Le spese del presente giudizio di opposizione, incluse quelle della fase cautelare, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate in favore di parte opposta come da dispositivo, tenuto conto dei valori per scaglioni di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 360/2013, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
Pagina 11 di 12 1) RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 31/2013
(R.G. 48/2013) emesso dal Tribunale di Melfi in data 11/02/2013, compresa l'esecutorietà già dichiarata;
2) CONDANNA l'opponente sig. al pagamento, in favore RT
dell'opposta delle spese di lite, incluse quelle della fase Controparte_1
cautelare, che si liquidano in complessivi €. 3.013,40 di cui €. 13,40 per spese esenti (spese notifica intimazione testimoni) ed €. 3.000,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e
Cassa Avvocati nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Potenza il 16/02/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
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