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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 390 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. RI SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 390 / 2025 promossa da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1 nato in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4
nato in [...] l'[...]; CP_5
nata in [...] il [...]; Controparte_6
nata in [...] il [...]; Controparte_7
nata in [...] il [...]; Controparte_8
nata in [...] il [...]; Controparte_9
nato in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...], Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_10 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
1 nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano a , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Controparte_7
- conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato Controparte_10 civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite. Ai sensi di legge si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e tale ai fini della quantificazione, se dovuto, del contributo unificato”.
ha così concluso: Controparte_10
“Pronunciarsi secondo giustizia sulle conclusioni formulate dalla parte attrice, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il
di gestire il caso di cui si tratta in sede amministrativa, a causa Controparte_10 dell'elevato numero di analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari”
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 29.12.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_10 accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] da genitori italiani, a Persona_1
Molino dei Torti (AL), come da estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. 1).
emigrava in Argentina e dall'unione con la sig.ra nasceva in Persona_1 Persona_2 data 17.3.1890 nasceva la loro figlia (cfr. doc. 2). Inoltre, l'avo italiano Persona_3 non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati (cfr. allegato alla memoria del 3.4.2025).
2 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_10 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 28.5.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 24.11.2025, assegnando termine per la costituzione della parte convenuta fino a dieci giorni prima.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi Controparte_10 secondo giustizia, con compensazione delle spese.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti risiedono all'estero, che l'avo è nato ad [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile
3 adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai consolidato della Parte_4 giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei Parte_5 siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica
4 condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_1
(AL), e dall'unione con la sig.ra ha generato la figlia Persona_2 Persona_3
nata in [...] in data [...] (doc. 1 e 2);
[...]
- che non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da certificato Persona_1 negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (doc. allegato alla memoria del 3.4.2025);
- che è deceduto in data 7.5.1935 (doc. 1c); Persona_1
- che dall'unione tra e , argentino, è nato il Persona_3 Persona_4 figlio in data 2.4.1912 (doc. 3), il quale dall'unione con Persona_5
generava i figli: in data 14.2.1937 (doc. Controparte_11 Persona_6
4) e in data 19.12.1921 (doc.5); Persona_7
- si unisce a generando la parte della famiglia Parte_6 Controparte_12
, in particolare: CP_3
o le ricorrenti e , che a loro volta Controparte_3 Controparte_6 hanno figli:
▪ AN è madre dei ricorrenti e CP_3 Controparte_4
; CP_5
▪ ha due figlie, le ricorrenti Controparte_6 CP_7
e ;
[...] Controparte_8
- è madre del ricorrente e di Persona_7 Parte_1 Persona_8
;
[...]
o è padre dei ricorrenti e Persona_8 Parte_7
Persona_9
- La ricorrente si unisce a , da cui nascono i Controparte_9 Controparte_13 ricorrenti e . Parte_2 Parte_3
5 5.1. Si rileva che i ricorrenti hanno allegato puntualmente la propria discendenza dall'avo
, producendo la relativa documentazione regolarmente tradotta e apostillata. In Persona_1 ogni caso, tutti i fatti relativi alla discendenza dei ricorrenti devono comunque essere considerati pacifici in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 115 c.p.c., non essendo stati contestati dalla parte resistente.
5.2. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , perché al tempo Persona_3 prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero,
“pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
6 Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza Persona_3 italiana iure sanguinis al proprio figlio, sig. in data 2.4.1912 e Persona_5 quest'ultimo alle figlie ( in data 14.2.1937 (doc. 4) e Persona_6 Persona_7 in data 19.12.1921).
[...]
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
7 6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nata in Parte_1
Argentina il 17/12/1967, nato in [...] il [...], Controparte_1 nato in [...] il [...], nata Controparte_2 Controparte_3 in Argentina il 14/04/1972, nato in [...] il [...], Controparte_4 [...]
nato in [...] l'[...], nata in [...] il CP_5 Controparte_6
07/04/1977, nata in [...] il [...], Controparte_7
nata in [...] il [...], Controparte_8 Controparte_9 nata in [...] il [...], nato in [...] il [...], Parte_2
nato in [...] il [...], il diritto al riconoscimento della Parte_3 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_10 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 25.11.2025
Il Giudice
RI SS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. RI SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 390 / 2025 promossa da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1 nato in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4
nato in [...] l'[...]; CP_5
nata in [...] il [...]; Controparte_6
nata in [...] il [...]; Controparte_7
nata in [...] il [...]; Controparte_8
nata in [...] il [...]; Controparte_9
nato in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...], Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_10 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
1 nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano a , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Controparte_7
- conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato Controparte_10 civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite. Ai sensi di legge si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e tale ai fini della quantificazione, se dovuto, del contributo unificato”.
ha così concluso: Controparte_10
“Pronunciarsi secondo giustizia sulle conclusioni formulate dalla parte attrice, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il
di gestire il caso di cui si tratta in sede amministrativa, a causa Controparte_10 dell'elevato numero di analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari”
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 29.12.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_10 accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] da genitori italiani, a Persona_1
Molino dei Torti (AL), come da estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. 1).
emigrava in Argentina e dall'unione con la sig.ra nasceva in Persona_1 Persona_2 data 17.3.1890 nasceva la loro figlia (cfr. doc. 2). Inoltre, l'avo italiano Persona_3 non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati (cfr. allegato alla memoria del 3.4.2025).
2 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_10 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 28.5.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 24.11.2025, assegnando termine per la costituzione della parte convenuta fino a dieci giorni prima.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi Controparte_10 secondo giustizia, con compensazione delle spese.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti risiedono all'estero, che l'avo è nato ad [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile
3 adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai consolidato della Parte_4 giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei Parte_5 siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica
4 condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_1
(AL), e dall'unione con la sig.ra ha generato la figlia Persona_2 Persona_3
nata in [...] in data [...] (doc. 1 e 2);
[...]
- che non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da certificato Persona_1 negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (doc. allegato alla memoria del 3.4.2025);
- che è deceduto in data 7.5.1935 (doc. 1c); Persona_1
- che dall'unione tra e , argentino, è nato il Persona_3 Persona_4 figlio in data 2.4.1912 (doc. 3), il quale dall'unione con Persona_5
generava i figli: in data 14.2.1937 (doc. Controparte_11 Persona_6
4) e in data 19.12.1921 (doc.5); Persona_7
- si unisce a generando la parte della famiglia Parte_6 Controparte_12
, in particolare: CP_3
o le ricorrenti e , che a loro volta Controparte_3 Controparte_6 hanno figli:
▪ AN è madre dei ricorrenti e CP_3 Controparte_4
; CP_5
▪ ha due figlie, le ricorrenti Controparte_6 CP_7
e ;
[...] Controparte_8
- è madre del ricorrente e di Persona_7 Parte_1 Persona_8
;
[...]
o è padre dei ricorrenti e Persona_8 Parte_7
Persona_9
- La ricorrente si unisce a , da cui nascono i Controparte_9 Controparte_13 ricorrenti e . Parte_2 Parte_3
5 5.1. Si rileva che i ricorrenti hanno allegato puntualmente la propria discendenza dall'avo
, producendo la relativa documentazione regolarmente tradotta e apostillata. In Persona_1 ogni caso, tutti i fatti relativi alla discendenza dei ricorrenti devono comunque essere considerati pacifici in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 115 c.p.c., non essendo stati contestati dalla parte resistente.
5.2. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , perché al tempo Persona_3 prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero,
“pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
6 Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza Persona_3 italiana iure sanguinis al proprio figlio, sig. in data 2.4.1912 e Persona_5 quest'ultimo alle figlie ( in data 14.2.1937 (doc. 4) e Persona_6 Persona_7 in data 19.12.1921).
[...]
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
7 6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nata in Parte_1
Argentina il 17/12/1967, nato in [...] il [...], Controparte_1 nato in [...] il [...], nata Controparte_2 Controparte_3 in Argentina il 14/04/1972, nato in [...] il [...], Controparte_4 [...]
nato in [...] l'[...], nata in [...] il CP_5 Controparte_6
07/04/1977, nata in [...] il [...], Controparte_7
nata in [...] il [...], Controparte_8 Controparte_9 nata in [...] il [...], nato in [...] il [...], Parte_2
nato in [...] il [...], il diritto al riconoscimento della Parte_3 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_10 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 25.11.2025
Il Giudice
RI SS
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