Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00273/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00702/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2025, proposto da RO NT, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Cutaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
- alla sentenza del Tribunale di Gela – Sezione Lavoro del 21/09/2024;
Visti:
- il ricorso e i documenti allegati;
- l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
- tutti gli atti di causa;
Relatrice la dott.ssa Anna IG;
Udito, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, l’Avvocato dello Stato, presente come da verbale.
FATTO e DIRITTO
A) Con ricorso notificato il 1° maggio 2025 e depositato il 4 maggio 2025, la docente RO NT ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 180/2024 del Tribunale di Gela, con la quale è stato accertato il suo diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ed è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di euro 1.500,00.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 9 ottobre 2024, è divenuta definitiva con attestazione di passaggio in giudicato del 25 febbraio 2025; nondimeno, alla data di proposizione del ricorso, l’Amministrazione non aveva ancora dato esecuzione al giudicato.
Nel presente giudizio l’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. Successivamente, ha depositato una comunicazione rivolta al difensore della ricorrente, con la quale ha rappresentato di avere provveduto alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del titolo giudiziale
In particolare, dopo il deposito del ricorso, l’Amministrazione resistente ha comunicato, in data 12 maggio 2025, l’avvio della procedura di accredito e ha dato atto, il 13 maggio 2025, dell’avvenuto caricamento dell’intero importo sul borsellino elettronico della ricorrente, nonché del pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice del Lavoro.
Con istanza di passaggio in decisione depositata il 3 dicembre 2025, la ricorrente ha rappresentato che l’esecuzione è intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza e ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
All’udienza camerale del 4 dicembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
B) Il ricorso è fondato.
L’intervenuta esecuzione integrale della sentenza n. 180/2024 del Tribunale di Gela, in corso di causa e successivamente alla proposizione del ricorso, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Dagli atti emerge in modo univoco che l’Amministrazione resistente ha dato esecuzione al giudicato solo dopo l’instaurazione del presente giudizio di ottemperanza, avendo avviato la procedura esecutiva in data 12 maggio 2025, dunque in epoca successiva alla notificazione (1° maggio 2025) e al deposito (4 maggio 2025) del ricorso.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, dovendosi considerare soccombente l’Amministrazione che ha adempiuto tardivamente agli obblighi derivanti dal giudicato, rendendo necessario il ricorso all’azione esecutiva.
C) Le spese del presente giudizio vanno conseguentemente poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e liquidate in via equitativa, tenuto conto della serialità dei ricorsi in materia e della semplicità delle difese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA BR, Presidente
Anna IG, Consigliere, Estensore
SA NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna IG | RA BR |
IL SEGRETARIO