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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 4081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4081 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1955/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1955 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello”, vertente TRA
, P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Borsani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Via Ugo Cavalcanti n. 9/13; Appellante E
, C.F. , rappresentato e difeso, nel corso del CP_1 C.F._1 primo grado di giudizio, dall'Avv. Cosimo Mancino;
Appellato contumace Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4974/2022 (R.G. n. 2842/2022), pubblicata in data 4.10.2022.
CONCLUSIONI Come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., parte opponente in primo grado impugnava la intimazione di pagamento n. 100 2021 9005195139 000 e, per essa, la sottesa cartella n. 100 2011 0023289992 000, avente ad oggetto canoni acqua relativi agli anni 2001, 2022, 2003, 2004 e 2005 per l'importo complessivo di euro 3.185,49. A sostegno della domanda, deduceva la mancata notifica della supposta cartella di pagamento e la sopravvenuta prescrizione della pretesa. Con sentenza n. 4974/2022, il Giudice di Pace adito si pronunciava per l'accoglimento della domanda attorea, accertando il decorso del termine di prescrizione quinquennale per la pretesa in contestazione, evidenziando come dalla documentazione esibita da parte del convenuto non emergesse prova rituale dell'interruzione del termine estintivo. Accoglieva, dunque, l'opposizione e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite. 1.1 Con atto di appello tempestivamente notificato, l' Parte_1
, in un unico motivo di censura, adduceva l'erroneità della sentenza per
[...] essere comprovata la notificazione di atti interruttivi successivamente alla cartella di pagamento, tenuto conto anche della sospensione delle attività di riscossione nel periodo emergenziale Covid. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: - Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza appellata per quanto meglio dedotto nel presente atto.
2. NEL MERITO: - Dichiarare fondato l'appello per le motivazioni dedotte in fatto e in diritto, e, di conseguenza, accogliere tutte le conclusioni proposte in primo grado dall' , che si intendono qui interamente riportate e Controparte_2 trascritte;
- Condannare il sig. al pagamento delle spese e compensi del doppio CP_1 grado di giudizio, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto difensore”. 1.2 Di contro, sceglieva la contumacia per il presente grado di giudizio l'appellato
, per quanto regolarmente evocato presso il difensore in primo grado. CP_1
2. Tanto premesso in punto di fatto, deve procedersi a scandagliare il motivo di gravame proposto dall'appellante in ordine alla questione di prescrizione decisa dal Giudice adito in primo grado. In dettaglio, l'Agenzia assume che la pronuncia n. 4974/2022 debba essere riformata per non essere elasso il termine prescrizionale previsto per i crediti contestati in primo grado, attesa l'intervenuta notifica di atti interruttivi nonché in ragione della sospensione dei termini di pagamento e di recupero per i crediti iscritti al ruolo del concessionario nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. Nella pronuncia gravata, veniva accertata la sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa atteso che “la cartella esattoriale è stata notificata in data 26.03.2011 e l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 28.01.2022, quando la prescrizione quinquennale era ampiamente maturata. Né sono stati esibiti, in corso di causa, atti validi ed idonei a interrompere il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 4, c.c.” (cfr. sentenza 4974/2022 del Giudice di Pace di Salerno). Nel valutare la questione di prescrizione, giova rammentare che il riparto dell'onere della prova è regolato dal principio onus probandi incumbit ei qui dicit, nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi;
chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Com'è noto, la norma di cui all'art 2697 c.c. esprime il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Nell'ipotesi quale quella al caso di specie, il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova, in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'agente della riscossione che, in qualità di incaricato del servizio, esegue le notificazioni presso i contribuenti e che dunque è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. Ai sensi dell'art 26 D.P.R. 602/1973, l'agente tenuto alla riscossione può avvalersi nell'esecuzione della procedura di notificazione degli atti di sua competenza, del servizio postale. La Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data sia assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018). Alla luce di quanto esposto, in forza dei principi di vicinanza e disponibilità delle prove ai sensi degli artt. 1335 e 2697 c.c., appare del tutto ragionevole, onerare il mittente (id est concessionario della riscossione) della produzione della prova delle rituali notificazioni, cioè di documenti nella sua piena disponibilità, mentre sarebbe evidentemente irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) che, se anche sul piano dell'astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica. L'obbligo imposto in via normativa di utilizzare il servizio di raccomandazione con avviso di ricevimento (e non quello semplice), si giustifica evidentemente proprio per l'esigenza di semplificare le questioni di prova della ricezione dell'atto ed al fine di disporre, anche in giudizio, di una documentazione (semplice e immediata) idonea ad attestare l'esito dell'invio onde poter consentire la verifica dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. Ciò premesso, considerando la documentazione versata in atti, si rinviene prova della rituale notificazione presso il debitore di due successivi atti interruttivi del termine estintivo. In particolare, l'appellante ha prodotto la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 100 76 2014 00003325 000, notificata in data 5/1/2015 e l'intimazione di pagamento n. 100 2015 9021510378 000, notificata il 28/10/2015, entrambe ricevute nelle mani del destinatario, come si evince dagli avvisi di ricevimento esibiti. I documenti richiamati riportano puntualmente gli estremi della cartella di pagamento n. 100 2011 0023289992 000, notificata il 26.03.2011, sì da costituire validi atti interruttivi del termine estintivo. Cionondimeno, nell'accertamento fattuale da compiere deve accertarsi se alla data di notifica dell'atto di intimazione n. 100 2021 9005195139 000, impugnato in primo grado, avvenuta in data 28.01.2022, il credito in esame era prescritto, tenendo conto della circostanza che le attività di riscossione per i crediti affidati all' Parte_1
nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 sono state oggetto di
[...] sospensione in ragione dell'emergenza epidemiologica cagionata dalla diffusione del Covid. Al riguardo, il quadro normativo di riferimento è tracciato dal disposto dell'art. 68 comma 1 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Tale disposizione si inserisce nel quadro degli interventi normativi urgenti adottati dal legislatore, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Risulta indubbio, dal tenore letterale dell'art. 68 comma 1 D.L. n. 18 del 2020, che nel novero delle entrate soggette al regime di sospensione della prescrizione per ventiquattro mesi vi rientrino tutti i tipi di carico affidati all'ente riscossore, tra cui non solo i tributi, ma anche le diverse entrate cosiddette non tributarie, tra le quali vanno senz'altro ricompresi anche i titoli esecutivi di matrice sanzionatoria. La disposizione si riferisce espressamente alla sospensione della prescrizione per i carichi posti in affidamento all'esattore od iscritti al ruolo. Ciò posto in punto di diritto, tenuto conto dei parametri di computo del periodo di sospensione dell'attività di riscossione come delineato dalla normativa emergenziale, si rileva come per le pretese cristallizzate nella cartella di pagamento opposta n. 100 2011 0023289992 000, come richiamata dall'atto di intimazione n. 100 2021 9005195139 000 del 28.01.2022, non era affatto elasso il termine prescrizionale, dal momento che l'attività esattiva promossa dal concessionario risulta avvenuta nei termini di legge, dopo la notifica dell' atto interruttivo n. 100 2015 9021510378 000, notificato il 28/10/2015, essendo sopravvenuta la sospensione dell'attività riscossiva e, in seguito, tempestivamente notificato l'atto interruttivo impugnato in primo grado. Pertanto, il gravame spiegato dal appare meritevole di Controparte_3 accoglimento, avendo efficacemente operato la sospensione della prescrizione nel periodo emergenziale per i crediti in esame, restando valida ed efficace la cartella di pagamento n. 100 2011 0023289992 000. 3. Non resta che regolamentare le spese di giudizio. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, le stesse vanno poste integralmente a carico della parte appellata, per ambo i gradi di giudizio, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Per quanto concerne le spese del primo grado di giudizio, sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (fase di studio della controversia: € 68,00; fase introduttiva del giudizio: € 68,00; fase istruttoria: € 68,00; fase decisionale € 142,00; totale: € 346,00). Per quanto concerne le spese del secondo grado di giudizio, sono calcolate sempre secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori medi per fase di studio, introduttiva e decisionale (fase di studio della controversia: € 66,00; fase introduttiva del giudizio: € 66,00; fase decisionale € 100,00; totale: € 232,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_1
2- Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, Controparte_2 in riforma della sentenza n. 4974/2022 resa dal Giudice di Pace di Salerno, rigetta la opposizione spiegata da;
CP_1
3- Condanna parte appellata, , al pagamento delle spese del primo CP_1 grado di giudizio in favore di parte appellante, Parte_1 , liquidate in complessivi € 346,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e
[...] spese generali come per legge, con distrazione all'Avv. Andrea Borsani, dichiaratosi antistatario;
4- Condanna parte appellata, , al pagamento delle spese del presente CP_1 grado di giudizio in favore di parte appellante, Parte_1
, liquidate in complessivi € 462,00 per onorari ed € 174,00 per
[...] esborsi, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge, con distrazione all'Avv. Andrea Borsani, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 13.10.25
Il Giudice Alessia Pecoraro